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Document 62020TO0230
Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 febbraio 2021.
PNB Banka AS contro Banca centrale europea.
Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-230/20 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 febbraio 2021.
PNB Banka AS contro Banca centrale europea.
Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-230/20 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:68
Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’8 febbraio 2021 –
PNB Banka / BCE
(causa T‑230/20 R)
«Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, §1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 8-11) |
2. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Assenza di prove del danno – Insussistenza dell’urgenza (Artt.278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 14, 15, 27) |
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della BCE del 17 febbraio 2020 recante revoca dell’autorizzazione della ricorrente.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |