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Document 62014TJ0353
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016 (Per estratto).
Repubblica italiana contro Commissione europea.
Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità.
Cause T-353/14 e T-17/15.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016 (Per estratto).
Repubblica italiana contro Commissione europea.
Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità.
Cause T-353/14 e T-17/15.
Court reports – general
Cause T‑353/14 e T‑17/15
(pubblicazione per estratto)
Repubblica italiana
contro
Commissione europea
«Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»
Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali – Atto non contenente nuove norme che vanno al di là degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Bando di concorso generale che prevede una limitazione della scelta della seconda lingua per la partecipazione al concorso – Inclusione
[Art. 263 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, § 1, e)]
Per appurare se dei testi mirino a stabilire norme vincolanti impugnabili con un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, occorre esaminare il loro contenuto. Ove manchi la fissazione di obblighi specifici o nuovi, la semplice pubblicazione di una comunicazione non è sufficiente per concludere che quest’ultima costituisca un atto idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti.
Per quanto riguarda le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), ivi compresi gli Orientamenti generali relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO, adottati dal collegio dei capi dei servizi amministrativi e figuranti quali allegato 2 delle disposizioni suddette, risulta dal tenore stesso di tali testi che, mediante la loro pubblicazione, l’EPSO non ha fissato in maniera definitiva il regime linguistico dell’insieme dei concorsi che esso è incaricato di organizzare. Infatti, le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali riservano espressamente la scelta del regime linguistico di ciascun concorso al bando di concorso che verrà adottato al momento dell’avvio della relativa procedura. Pertanto, non si può affermare che i testi in questione fissino obblighi specifici o nuovi.
Inoltre, e in ogni caso, anche se le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali contengono una serie di valutazioni secondo le quali la scelta della seconda lingua dei concorsi organizzati dall’EPSO nonché della lingua di comunicazione tra quest’ultimo e i candidati sarà limitata al tedesco, all’inglese e al francese, tali valutazioni non possono essere interpretate nel senso che istituiscano un regime linguistico applicabile alla totalità dei concorsi organizzati dall’EPSO, posto che nessuna disposizione ha concesso a quest’ultimo o al collegio dei capi dei servizi amministrativi la competenza ad istituire un siffatto regime di applicazione generale o ad adottare, a questo proposito, norme di principio alle quali un bando di concorso potrebbe derogare soltanto in via eccezionale. A questo proposito, al fine di garantire la parità di trattamento e la certezza del diritto, l’EPSO mantiene la facoltà di adottare e di pubblicare atti quali le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali intesi ad annunciare in che modo esso intende far uso, in determinate situazioni, del potere discrezionale che tali disposizioni gli riconoscono. Nondimeno, l’EPSO è vincolato da tali testi soltanto nella misura in cui questi non si discostino dalle norme a carattere generale disciplinanti le sue attribuzioni, e soltanto a condizione che, adottandoli, esso non rinunci all’esercizio del potere riconosciutogli nella valutazione delle necessità delle istituzioni e degli organi dell’Unione, comprese le necessità linguistiche di questi ultimi, in occasione dell’organizzazione dei vari concorsi.
Occorre concludere che le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali devono essere interpretati come costituenti, tutt’al più, delle comunicazioni, le quali annunciano dei criteri in base ai quali l’EPSO intende procedere alla scelta del regime linguistico dei concorsi che esso è incaricato di organizzare.
(v. punti 47, 49, 50, 52, 53, 57, 58)
Il ricorso di annullamento può essere proposto avverso tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, le quali mirino a produrre effetti giuridici, vale a dire che apportino una modificazione della situazione giuridica quale esistente prima della loro adozione. Ne consegue che non soggiace al controllo giurisdizionale previsto dall’articolo 263 TFUE qualsiasi atto che non produca effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del singolo, come è il caso degli atti confermativi e degli atti meramente esecutivi. Per quanto riguarda, più specificamente, gli atti confermativi, un atto è considerato puramente confermativo di un atto individuale precedente qualora esso non contenga alcun elemento nuovo rispetto a quest’ultimo e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del suo destinatario. Tale ragionamento è trasponibile al caso degli atti che non possono essere considerati quali atti individuali, come un regolamento o un bando di concorso. Per quanto riguarda gli atti meramente esecutivi, tali atti non creano diritti ed obblighi in capo a soggetti terzi, bensì intervengono nel contesto dell’esecuzione di un atto precedente che mira a produrre effetti giuridici vincolanti, quando tutti gli elementi della norma enunciata da quest’ultimo atto sono già stati definiti e decisi.
Per quanto riguarda i bandi di concorso, ciascun bando viene adottato allo scopo di stabilire le regole disciplinanti la procedura di svolgimento di uno o più concorsi specifici, dei quali esso definisce in tal modo la cornice normativa in funzione dell’obiettivo stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina. È tale cornice normativa – stabilita, eventualmente, secondo le norme di portata generale applicabili all’organizzazione dei concorsi – a disciplinare la procedura del concorso di cui trattasi, dal momento della pubblicazione del bando in questione fino alla pubblicazione dell’elenco di riserva che contiene i nomi dei vincitori del concorso in questione. È dunque giocoforza constatare che un bando di concorso il quale, tenendo conto delle necessità specifiche delle istituzioni o degli organi dell’Unione interessati, stabilisca la cornice normativa di uno specifico concorso, compreso il suo regime linguistico, e comporti dunque effetti giuridici autonomi, non può, in linea di principio, essere considerato come un atto confermativo o un atto meramente esecutivo di atti precedenti. Se è pur vero che l’autorità investita del potere di nomina deve, se del caso, nell’esercizio delle sue funzioni consistenti nell’adozione di un bando di concorso, rispettare o applicare norme contenute in atti precedenti a carattere generale, ciò non toglie che la cornice normativa di ciascun concorso viene creata e specificata dal bando di concorso corrispondente, il quale precisa così le condizioni richieste per occupare il posto o i posti in questione.
Di conseguenza, i bandi di concorso generali che limitino la scelta della seconda lingua ad un numero ristretto di lingue costituiscono atti che comportano effetti giuridici vincolanti quanto al regime linguistico dei concorsi in questione e costituiscono dunque atti impugnabili. Il fatto che, nell’adottarli, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) abbia tenuto conto dei criteri enunciati nelle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali e negli Orientamenti generali relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO, adottati dal collegio dei capi dei servizi amministrativi, ai quali i bandi suddetti rinviano espressamente, non può rimettere in discussione questa constatazione.
(v. punti 61‑64, 66, 67, 70)