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Document 62013CJ0117

Eugen Ulmer

Causa C‑117/13

Technische Universität Darmstadt

contro

Eugen Ulmer KG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) — Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti — Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico — Nozione di opera non soggetta a “vincoli di vendita o di licenza” — Diritto della biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati — Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione, diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere e di altri materiali protetti – Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico – Opera non soggetta a vincoli di vendita o di licenza – Nozione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 3, n)]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione, diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti – Eccezioni e limitazioni – Diritto di una biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati – Inclusione – Presupposti

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, §§ 2, c), 3, n), e 5]

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Messa a disposizione dell’opera digitalizzata su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB – Esclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, §§ 2, a) e b), e 3, n)]

  1.  La nozione di «vincoli di vendita o di licenza», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.

    Infatti, da un lato, secondo un’interpretazione contraria il titolare del diritto potrebbe, unilateralmente ed essenzialmente a sua discrezione, privare l’istituzione interessata del diritto di beneficiare di tale limitazione ed impedire, in tal modo, la realizzazione della sua missione fondamentale e la promozione dell’interesse pubblico connesso alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio, tramite la diffusione del sapere.

    Dall’altro, nell’ambito delle eccezioni e delle limitazioni elencate nell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 si fa riferimento a relazioni contrattuali effettive e alla conclusione e all’attuazione di accordi contrattuali effettivi e non a semplici offerte di contratti o di licenze.

    Se la sola proposta di concludere un contratto di licenza o di utilizzo bastasse ad escludere l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, tale interpretazione svuoterebbe tale limitazione di gran parte del suo contenuto, ossia del suo effetto utile, poiché, se accolta, detta limitazione si applicherebbe alle sole opere, sempre più rare, la cui versione elettronica, specialmente sotto forma di libro elettronico, non sia ancora presente sul mercato.

    (v. punti 27, 28, 30, 32, 35, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 5, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

    Infatti, tale diritto di comunicazione di opere rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, ossia del suo effetto utile, se le istituzioni, quali le biblioteche accessibili al pubblico, non disponessero del diritto accessorio di digitalizzazione delle opere di cui trattasi.

    Inoltre, tale diritto è riconosciuto a dette istituzioni dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, a condizione che si tratti di atti di riproduzione specifici.

    Tale condizione risulta, di regola, rispettata qualora la digitalizzazione di talune opere di una collezione sia necessaria per la «comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopi di ricerca o di attività di studio privata, su terminali dedicati», come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29.

    Inoltre, la portata di tale diritto accessorio di digitalizzazione dev’essere precisata da un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 operata alla luce del disposto del paragrafo 5 del medesimo articolo 5, secondo cui tale limitazione può essere applicata solo in determinati casi speciali che non risultino in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare, fermo restando però che quest’ultima disposizione non mira ad ampliare la portata delle eccezioni e delle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva.

    (v. punti 43, 44, 46, 47, 49, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte.

    Tali atti di riproduzione, contrariamente ad alcune operazioni di digitalizzazione di un’opera, non possono essere ammessi nemmeno come diritto accessorio derivante dal combinato disposto degli articoli 5, paragrafo 2, lettera c) e 5, paragrafo 3, lettera n), di detta direttiva 2001/29, poiché non sono necessari ai fini della messa a disposizione degli utenti dell’opera su terminali dedicati nel rispetto delle condizioni imposte da tali disposizioni.

    (v. punti 54, 57, dispositivo 3)

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