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Document 62013CJ0038

Massime della sentenza

Causa C‑38/13

Małgorzata Nierodzik

contro

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Nozione di “condizioni di impiego” — Termine di preavviso per la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato — Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014

  1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Condizioni di lavoro – Nozione – Termine di preavviso per la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Lavoratori che effettuano lo stesso lavoro – Stesso lavoro – Nozione – Lavoratori che si trovano in una situazione comparabile – Criteri di valutazione – Natura del lavoro, condizioni di formazione e condizioni di impiego – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 2, e 4, punto 1)

  3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Normativa nazionale che prevede l’applicazione di termini di preavviso diversi per la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di lavoro a tempo indeterminato – Mancata presa in considerazione dell’anzianità del lavoratore – Giustificazione vertente sulla durata e sulla stabilità del rapporto di lavoro – Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  1.  Il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nell’ambito delle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, è quello dell’impiego, ossia del rapporto di lavoro sussistente fra un lavoratore e il suo datore di lavoro. Un’interpretazione di detta clausola che escludesse dalla definizione di condizioni di impiego le condizioni di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, come un termine di preavviso, equivarrebbe a ridurre, in spregio all’obiettivo assegnato alla suddetta disposizione, l’ambito di applicazione della tutela accordata ai lavoratori a tempo determinato contro le discriminazioni.

    (v. punti 25, 27)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 31‑33)

  3.  La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede, ai fini della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la possibilità di applicare un termine di preavviso fisso di due settimane a prescindere dall’anzianità del lavoratore interessato, mentre la durata del preavviso di risoluzione nel caso dei contratti a tempo indeterminato è fissata in funzione dell’anzianità del lavoratore interessato e può variare da due settimane a tre mesi, quando le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili.

    Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell’impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro è sufficiente a giustificare una differenza siffatta priverebbe di qualsiasi sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, poiché il ricorso a un criterio del genere equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione sfavorevole ai lavoratori a tempo determinato. Analogamente, la stabilità del rapporto di lavoro che il contratto di lavoro a tempo determinato dovrebbe favorire non può costituire una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

    (v. punti 38‑40 e dispositivo)

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Causa C‑38/13

Małgorzata Nierodzik

contro

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Nozione di “condizioni di impiego” — Termine di preavviso per la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato — Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014

  1. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Condizioni di lavoro — Nozione — Termine di preavviso per la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato — Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  2. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Lavoratori che effettuano lo stesso lavoro — Stesso lavoro — Nozione — Lavoratori che si trovano in una situazione comparabile — Criteri di valutazione — Natura del lavoro, condizioni di formazione e condizioni di impiego — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 2, e 4, punto 1)

  3. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato — Normativa nazionale che prevede l’applicazione di termini di preavviso diversi per la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di lavoro a tempo indeterminato — Mancata presa in considerazione dell’anzianità del lavoratore — Giustificazione vertente sulla durata e sulla stabilità del rapporto di lavoro — Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  1.  Il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nell’ambito delle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, è quello dell’impiego, ossia del rapporto di lavoro sussistente fra un lavoratore e il suo datore di lavoro. Un’interpretazione di detta clausola che escludesse dalla definizione di condizioni di impiego le condizioni di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, come un termine di preavviso, equivarrebbe a ridurre, in spregio all’obiettivo assegnato alla suddetta disposizione, l’ambito di applicazione della tutela accordata ai lavoratori a tempo determinato contro le discriminazioni.

    (v. punti 25, 27)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 31‑33)

  3.  La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede, ai fini della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la possibilità di applicare un termine di preavviso fisso di due settimane a prescindere dall’anzianità del lavoratore interessato, mentre la durata del preavviso di risoluzione nel caso dei contratti a tempo indeterminato è fissata in funzione dell’anzianità del lavoratore interessato e può variare da due settimane a tre mesi, quando le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili.

    Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell’impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro è sufficiente a giustificare una differenza siffatta priverebbe di qualsiasi sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, poiché il ricorso a un criterio del genere equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione sfavorevole ai lavoratori a tempo determinato. Analogamente, la stabilità del rapporto di lavoro che il contratto di lavoro a tempo determinato dovrebbe favorire non può costituire una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

    (v. punti 38‑40 e dispositivo)

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