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Document 62009CJ0444
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Ambito di applicazione
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2, punto 1, e 3, punto 1)
2. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Condizioni di lavoro — Nozione
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)
3. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri
(Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/70, art. 2, terzo comma)
4. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)
1. Risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e da detto accordo quadro, allegato alla direttiva, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
Un membro del personale temporaneo di una comunità autonoma di uno Stato membro rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva 1999/70 ed in quello dell'accordo quadro che figura nell'allegato di tale direttiva.
(v. punti 38, 45, dispositivo 1)
2. Un’indennità per anzianità di servizio, in quanto costituisce una condizione d’impiego, rientra nell'ambito della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro.
(v. punto 58, dispositivo 2)
3. L’art. 2, terzo comma, della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, prevede che, quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva, queste contengano un riferimento alla citata direttiva o siano corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale.
Orbene, qualora una direttiva preveda espressamente che le disposizioni di trasposizione della stessa contengano un riferimento ad essa o siano corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, è comunque necessario adottare un atto positivo di trasposizione. Se è vero che gli Stati membri potrebbero, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, essere condannati per non aver adempiuto agli obblighi ad essi incombenti in forza dell’art. 2, terzo comma, della direttiva 1999/70, tuttavia a ciò non consegue necessariamente che una misura nazionale la quale non faccia riferimento, nel suo preambolo, alla direttiva in parola non possa essere considerata una misura valida di trasposizione di quest’ultima. Dal momento che gli Stati membri sono obbligati non solo a trasporre formalmente le direttive dell’Unione nel loro ordinamento giuridico, ma anche a verificare che gli obblighi ad essi incombenti in forza di tali direttive siano pienamente e sempre rispettati, non si può escludere che uno Stato membro, che abbia in un primo momento voluto trasporre una direttiva e conformarsi ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, realizzi, in particolare a seguito di controversie portate dinanzi ai giudici nazionali o di un ricorso proposto dalla Commissione in forza dell’art. 258 TFUE, che le disposizioni del suo diritto interno non hanno trasposto correttamente o in modo completo il diritto dell’Unione e devono, in tali circostanze, essere modificate.
La mera circostanza che una disposizione nazionale non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 non esclude pertanto che tale disposizione possa essere considerata una misura nazionale di trasposizione di tale direttiva.
(v. punti 61-64, 67, dispositivo 3)
4. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale, perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva in questione e la data dell’entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione.
Nonostante l’esistenza, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che riconosce il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, ma che tuttavia esclude l’applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l’obbligo, in forza del diritto dell’Unione, e nel caso di una disposizione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.
(v. punti 90, 99, dispositivi 4, 5)