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Document 62004TJ0019

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchio denominativo PAPERLAB

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Valutazione della registrabilità di un segno — Presa in considerazione soltanto della normativa comunitaria — Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi — Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari

(Regolamento del Consiglio n. 40/94; direttiva del Consiglio 89/104/CEE)

3. Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Legittimità — Esame da parte del giudice comunitario — Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 40/94)

Massima

1. Può servire a designare, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista di un pubblico costituito da professionisti e consumatori aventi esperienza nel settore dell’attrezzatura informatica e degli strumenti di misurazione per l’analisi e il test sulla carta, e che è anglofono, le caratteristiche o funzioni dei prodotti oggetto della domanda di marchio, il segno denominativo PAPERLAB, di cui è chiesta la registrazione per «attrezzatura informatica e strumenti di misurazione per l’analisi e il test sulla carta», rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza, in quanto tale segno descrive in inglese in un modo semplice e diretto la prevista funzione dei prodotti relativamente ai quali è stata chiesta la registrazione del marchio.

Infatti, il segno denominativo PAPERLAB non ingenera un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta grazie al mero accostamento dei termini «paper» e «lab», termini che a loro volta fanno riferimento, rispettivamente, alla carta e a un laboratorio. Inoltre, il segno «paperlab» potrebbe anche essere percepito come atto a designare una delle caratteristiche tecniche dei prodotti in questione, giacché si tratta di attrezzature informatiche e di strumenti di misurazione che sono stati concepiti come un vero e proprio laboratorio mobile, in modo da procurare, in situ, i servizi prestati di norma in laboratorio.

(v. punti 28, 30, 33)

2. Il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme ed obiettivi da perseguire specifici, la cui applicazione risulta indipendente da ogni sistema nazionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato solo sul fondamento della normativa comunitaria pertinente. L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro o di uno Stato terzo che riconosca il carattere registrabile del detto segno in quanto marchio nazionale. Tale è il caso anche se una siffatta decisione è stata adottata in applicazione di una legislazione nazionale armonizzata in forza della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, o ancora in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno denominativo controverso.

(v. punto 37)

3. Le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario – che le commissioni di ricorso debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94 – rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato solo sulla base della normativa comunitaria pertinente come interpretata dal giudice comunitario e non sulla base di una divergente prassi decisionale applicata precedentemente dalle commissioni di ricorso.

(v. punto 39)

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