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Document 62003TJ0312

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Marchio anteriore costituito da un marchio nazionale — Rifiuto della registrazione in presenza di un impedimento relativo alla registrazione anche limitato ad una parte della Comunità

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 2, e 8]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo SELENIUM-ACE e marchio figurativo che contiene l’elemento denominativo «Selenium Spezial A‑C‑E»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Massima

1. Anche se l’art. 8 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, concernente gli impedimenti relativi alla registrazione, non contiene disposizioni analoghe a quelle dell’art. 7, n. 2, concernente gli impedimenti assoluti alla registrazione, secondo cui ai fini del diniego di registrazione di un marchio è sufficiente l’esistenza di un motivo di impedimento assoluto anche solo in una parte della Comunità, la stessa soluzione deve trovare applicazione per quanto riguarda un procedimento di opposizione basato su un marchio anteriore registrato in uno Stato membro. Ne deriva che la registrazione deve essere negata anche quando il motivo di impedimento relativo esiste solo in una parte della Comunità.

(v. punto 29)

2. Per i consumatori medi in Germania esiste un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario tra il segno denominativo SELENIUM-ACE, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «cosmetici; creme per il viso; saponi; creme e lozioni contro l’invecchiamento» e «integratori nutrizionali; vitamine e minerali» che rientrano rispettivamente nelle classi 3 e 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo che contiene un elemento denominativo «Selenium Spezial A‑C‑E», registrato precedentemente in Germania per «preparati non medici e non farmaceutici a base di amido, di sali di calcio, di stearato di magnesio e di lievito, o di combinazioni di tali elementi come integratori nutrizionali» che rientrano sia nella classe 5 sia nella classe 30 del detto accordo, in quanto i prodotti rivendicati nella domanda di marchio sono in parte identici a quelli designati dal marchio anteriore e in parte simili, i segni di cui trattasi suscitano un’impressione complessiva simile sul piano visivo, auditivo e concettuale e, tenuto conto dell’identità e della somiglianza tra i prodotti, le differenze tra i segni in questione sono attenuate in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

(v. punti 31, 44, 48)

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