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Document 62003TJ0178

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchi denominativi DigiFilm e DigiFilmMaker

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

    Massima

    Dal punto di vista del consumatore medio anglofono, normalmente informato e ragionevolmente attento, sono descrittivi dei prodotti e servizi indicati nella domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, i segni denominativi DigiFilm e DigiFilmMaker, di cui è richiesta la registrazione, con riferimento ad entrambi i segni, per «Unità di memoria, supporti di registrazione, in particolare supporti di registrazione ottici, in particolare CD‑ROM, tutti i suddetti prodotti contenenti anche registrazioni di foto; apparecchi e strumenti fotografici e cinematografici (compresi nella classe 9); apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o/e delle immagini; apparecchi per l’elaborazione dati; computers, software per computer» e «Scrittura di supporti di registrazione, in particolare con dati digitali, in particolare dati visivi; composizione di fotografie; stampa di fotografie; gestione di un servizio di stampa fotografica on line», rientranti, rispettivamente, nelle classi 9 e 42 dell’Accordo di Nizza e, per quanto riguarda il segno DigiFilmMaker, anche per «Apparecchi ed apparecchi automatici per la scrittura di supporti di registrazione, in particolare apparecchi per la trasmissione di dati digitali (in particolare dati visivi) su supporti di registrazione (in particolare CD‑ROM)», rientranti nella classe 9 ai sensi del detto Accordo, in quanto esiste, per il pubblico di riferimento, un rapporto diretto e concreto tra i segni e i prodotti e servizi controversi.

    Da un lato, infatti, per quanto riguarda gli elementi che compongono i marchi richiesti, «digi» è un’abbreviazione della parola «digital» (digitale), correntemente utilizzata, in particolare in inglese, per qualificare la tecnica digitale, che «film» è una parola inglese che designa, in tale lingua e in numerose altre, sia la pellicola sia l’opera finita o la sua realizzazione e, infine, che la parola inglese «maker» (produttore), associata come nella fattispecie a «film», sta ad indicare il cineasta, ma anche, se del caso, l’apparecchio che consente la realizzazione di film. D’altro lato, per quanto riguarda i marchi richiesti considerati globalmente, le giustapposizioni dei detti elementi non prevalgono in alcun modo sulla somma di tali elementi. Essi non costituiscono neppure neologismi aventi un significato proprio e pertanto autonomi rispetto ai loro elementi costitutivi.

    (v. punti 28-30, 33, 38)

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