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Document 62003TJ0115

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso — Contestazione mediante invocazione di fatti nuovi — Presupposti di ammissibilità — Opposizione

    [Regolamento(CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 63 e 74, n. 1]

    2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo «GAS STATION» e marchio figurativo «BLUE JEANS GAS»

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

    Massima

    1. Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale e diretto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) mira al controllo della legittimità di tali decisioni ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Orbene, fatti invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente dedotti dinanzi agli organi dell’Ufficio possono viziare la legittimità di una tale decisione soltanto se l’Ufficio avesse dovuto tenerne conto d’ufficio.

    A questo proposito risulta dall’art. 74, n. 1, in fine, dello stesso regolamento, secondo il quale, in un procedimento in merito agli impedimenti relativi alla registrazione, l’esame dell’Ufficio si limita ai motivi dedotti e alle domande presentate dalle parti, che quest’ultimo non è tenuto a prendere in considerazione, d’ufficio, fatti che non siano stati dedotti dalle parti. Pertanto, fatti del genere non possono pregiudicare la legittimità di una decisione della commissione di ricorso.

    (v. punto 13)

    2. Per il consumatore italiano esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo «GAS STATION», di cui viene chiesta la registrazione come marchio comunitario per «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» rientranti nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo comprendente l’elemento denominativo «BLUE JEANS GAS», precedentemente registrato in Italia per «pantaloni, giacche, jeans, camicie, gonne, giacconi, maglie, maglioni, capispalla, calzini, calzature, stivali, pantofole» rientranti nella medesima classe.

    Da un lato, infatti, i prodotti contrassegnati dai marchi in questione sono identici o simili. Dall’altro, per quanto riguarda i segni in conflitto, e con riferimento al loro elemento dominante costituito dalla parola «gas», essi sono visivamente, foneticamente e concettualmente identici. Per quanto riguarda i segni considerati nel loro insieme, le differenze costituite, da una parte, dall’elemento grafico secondario «BLUE JEANS» e, dall’altra, dall’elemento denominativo secondario «station», non resteranno impresse nella memoria del pubblico di riferimento, che si ricorderà dell’elemento «gas».

    (v. punti 31, 34, 36-37, 39)

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