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Document 62002TJ0320

    Massime della sentenza

    Sommario dei ricorsi di funzionari

    Sommario dei ricorsi di funzionari

    Massime

    1. Dipendenti — Ricorso — Controversia tra la Banca centrale europea e i suoi agenti — Atto recante pregiudizio — Nozione — Inserimento nei fascicoli personali degli agenti di lettere vertenti sulla trasmissione di comunicazioni sindacali mediante posta elettronica — Ricevibilità

    [Statuto del personale, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2, lett. a), b) e c), 5 e 10; condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42]

    2. Dipendenti — Agenti della Banca centrale europea — Ricorso — Domanda di risarcimento danni direttamente connessa a un ricorso di annullamento — Ricevibilità nonostante l’assenza di un procedimento precontenzioso conforme alle condizioni d’impiego

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91; condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, artt.  41 e 42)

    3. Dipendenti — Agenti della Banca centrale europea — Fascicolo personale — Inserimento nel fascicolo personale di lettere vertenti sulla trasmissione di comunicazioni sindacali mediante posta elettronica — Violazione della libertà sindacale e della tutela dei dati personali — Insussistenza

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 5, lett. c), e 10, nn. 1 e 2, lett.  d)]

    1. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso esperibili dagli agenti della Banca centrale europea, l’art. 42 delle condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea conferisce al giudice comunitario, previo esperimento di tutti i mezzi di ricorso interni disponibili, la competenza di giudicare qualsiasi controversia tra la Banca e i suoi agenti, aggiungendo che tale competenza è, in via di principio, limitata all’esame della legittimità «della misura o della decisione». L’art. 8.2.1 delle norme applicabili al personale precisa che i ricorsi di tali agenti devono, in particolare, aver ad oggetto «la decisione finale adottata al termine della procedura di reclamo».

    In assenza di una definizione esplicita delle nozioni di «decisione» e di «misura» che ricorrono in tale regolamentazione, esse vanno interpretate sul modello dell’atto recante pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto del personale.

    Orbene, costituiscono atti recanti pregiudizio e sono impugnabili con ricorso di annullamento soltanto le misure che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica.

    La Banca centrale europea, allorché procede all’inserimento di lettere concernenti la trasmissione di comunicazioni sindacali per posta elettronica nei fascicoli personali dei suoi agenti, tratta dati di carattere personale conservandoli in un archivio di dati personali, ai sensi dell’art. 2, lett. a), b) e c), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Così facendo, essa si pronuncia necessariamente sulla liceità di tale trattamento, da un lato, rispetto all’art. 5 del regolamento, in particolare nel senso che gli agenti devono accettarlo in quanto necessario all’esecuzione dei loro contratti di servizio con la Banca, e, dall’altro, rispetto all’art. 10 dello stesso regolamento, nel senso che il divieto di rivelare l’appartenenza sindacale non si applica al caso degli interessati.

    L’inserimento di tali lettere nei fascicoli personali è pertanto idoneo, in quanto tale, a ledere il diritto dei ricorrenti di vedersi sufficientemente tutelati contro il trattamento illecito di dati personali che li riguardano, e costituisce pertanto un atto impugnabile ai sensi del citato art. 42.

    (v. punti 36, 37, 39 e 40)

    Riferimento: Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 23); Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34); Tribunale 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 77)

    2. Nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale è ricevibile la domanda di risarcimento presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale, quando invece il previo reclamo amministrativo mirava solo all’annullamento della decisione asseritamente pregiudizievole, perché una domanda di annullamento può implicare quella di risarcimento del danno allegato. Le condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea contengono, agli artt. 41 e 42, disposizioni simili a quelle dello Statuto in materia di procedimento precontenzioso. Di conseguenza, conclusioni dirette a ottenere il risarcimento del danno morale che si asserisce cagionato dal comportamento della Banca devono essere dichiarate ricevibili, sebbene i ricorrenti non le abbiano presentate in fase precontenziosa, in quanto strettamente connesse a una domanda di annullamento.

    (v. punto 47)

    Riferimento: Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑44/93, Saby/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑175 e II‑541, punto 28)

    La Banca centrale europea può legittimamente considerare che l’inserimento di lettere concernenti la trasmissione di comunicazioni sindacali mediante posta elettronica nei fascicoli personali degli agenti che l’hanno effettuata sia «necessario» ai sensi dell’art. 5, lett. c), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, per l’esecuzione dei loro contratti di assunzione. Infatti, poiché tali lettere contengono un avvertimento agli interessati, esse riguardano lo status amministrativo di questi ultimi e possono divenire pertinenti ai fini di un eventuale rapporto sulla loro condotta in servizio, ai sensi dell’art. 1.3.3 delle norme applicabili al personale, cosicché occorre conservarne traccia nei fascicoli personali.

    Una versione parziale di tali lettere, che occulti ogni riferimento alle relazioni tra gli interessati e un sindacato, non sarebbe sufficiente ai fini di una gestione efficace dei fascicoli personali. Il fatto che gli agenti di cui trattasi abbiano violato la normativa relativa all’utilizzo del sistema interno di posta elettronica della Banca centrale europea, nella loro qualità di sostenitori di un sindacato per conseguire obiettivi sindacali, e non a fini lucrativi o altrimenti estranei al servizio, è tale da influenzare la valutazione della loro condotta in servizio.

    Peraltro, tale inserimento, da un lato, non può di per sé essere qualificato come lesione della libertà sindacale e, dall’altro, non contravviene all’art. 10, n. 1, del citato regolamento, poiché riguarda dati manifestamente resi pubblici dagli stessi interessati, ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. d), del medesimo regolamento.

    (v. punti 57-61 e 71)

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