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Document 62002TJ0160

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Esistenza di sinonimi per designare le stesse caratteristiche — Irrilevanza

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchi figurativi consistenti nella rappresentazione di un cavallo di bastoni, di un re di spade e di una spada di un gioco di carte

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame separato dei diversi impedimenti — Interpretazione degli impedimenti alla luce dell’interesse generale sottostante a ciascuno di essi — Intersecazione tra gli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lett. b)‑d) dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1)

Massima

1. Se è vero che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario dispone che, per rientrare nell’impedimento assoluto alla registrazione ivi enunciato, il marchio deve essere composto «esclusivamente» da segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, esso non esige, per contro, che i detti segni o le dette indicazioni siano l’unico modo per designare tali caratteristiche.

(v. punto 50)

2. Sono descrittivi delle caratteristiche dei prodotti designati, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista del consumatore medio normalmente avveduto ed informato, in particolare in Spagna, i segni figurativi che rappresentano, da una parte, un cavallo di bastoni e un re di spade (due delle carte da gioco dette spagnole) e, d’altra parte, una spada (simbolo utilizzato come rappresentativo del seme di spade di tali carte), che sono stati registrati come marchi comunitari per «carte da gioco» rientranti nella classe 16 ai sensi dell’accordo di Nizza.

Infatti, per quanto riguarda i primi due segni, le figure del cavallo di bastoni e del re di spade evocano direttamente carte da gioco per il pubblico destinatario, anche se una parte di tale pubblico non conosce necessariamente le carte da gioco spagnole, in quanto tutti coloro che hanno giocato con qualsiasi tipo di carte identificano in tali figure la rappresentazione di una carta da gioco. Per quanto riguarda il terzo segno, il consumatore potenziale, utilizzatore di carte da gioco, almeno in Spagna, percepirà la spada come allusiva ad uno dei semi del gioco di carte spagnolo. Inoltre, la registrazione dei segni in questione potrebbe avere l’effetto di impedire la registrazione o l’utilizzazione di altri disegni del seme spade o di carte da gioco corrispondenti al cavallo di bastoni e al re di spade delle carte da gioco spagnole.

(v. punti 47, 53, 56‑57)

3. I singoli impedimenti alla registrazione elencati all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i detti impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sottostante a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione in sede di esame di ciascun impedimento alla registrazione può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell’impedimento in questione. Tuttavia, sussiste un’evidente intersecazione degli ambiti di applicazione dei diversi impedimenti elencati all’art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94. In particolare, un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n 1, lett. c), di tale regolamento, è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 7, n. 1, lett. b). Un marchio può nondimeno essere privo di carattere distintivo in relazione a determinati prodotti o servizi per ragioni diverse dal suo eventuale carattere descrittivo.

(v. punti 58‑59)

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