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Document 62002TJ0115

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Atto introduttivo di ricorso — Controricorso dell’interveniente — Requisiti formali — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Motivi di diritto non esposti nel ricorso e nel controricorso — Rinvio globale ad altri scritti — Irricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, 46, 130, n. 1, 132, n. 1, e 135, n. 1, secondo comma)

    2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi figurativi contenenti la lettera «a»

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1. lett. b)]

    Massima

    1. Ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in materia di proprietà intellettuale in conformità dell’art. 130, n. 1, e dell’art. 132, n. 1, dello stesso regolamento, l’atto introduttivo di un ricorso proposto contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Se, a questo proposito, il testo del ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali nell’argomentazione giuridica che, in forza delle disposizioni summenzionate, devono essere contenuti nell’atto introduttivo stesso.

    Poiché tale interpretazione può essere trasposta al controricorso della controparte in un procedimento di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio, interveniente dinanzi al Tribunale, in forza dell’art. 46 del regolamento di procedura, applicabile in materia di proprietà intellettuale in conformità dell’art. 135, n. 1, secondo comma, di tale regolamento, il controricorso così come il ricorso, quando rinviano alle memorie depositate rispettivamente dal ricorrente e dall’interveniente dinanzi all’Ufficio, sono irricevibili se il rinvio globale che contengono non si ricolleghi ai motivi e agli argomenti sviluppati rispettivamente nel controricorso e nel ricorso.

    (v. punto 11)

    2. Per i consumatori finali della Comunità europea esiste un rischio di confusione tra il segno figurativo contenente come elemento dominante la lettera «a» minuscola, di colore bianco su fondo nero e stampata in un carattere semplice, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria rientranti nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio contenente la lettera «a» con le medesime caratteristiche dominanti, registrato anteriormente come marchio comunitario per designare articoli di abbigliamento rientranti nella stessa classe, se le impressioni complessive prodotte da ciascuno dei segni in conflitto sono assai simili e i prodotti interessati devono essere considerati simili ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, anche qualora la somiglianza sia ridotta, nel caso delle calzature e dei capi di abbigliamento. A quest’ultimo proposito, infatti, il pubblico destinatario può credere, in particolare, che le calzature su cui è apposto il marchio richiesto abbiano la stessa origine commerciale dei capi di abbigliamento su cui è apposto il marchio anteriore.

    (v. punti 18, 23, 26-27)

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