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Document 62002TJ0049

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza — Intese — Divieto — Conclusione di intese per porre rimedio agli effetti di norme giuridiche ritenute troppo sfavorevoli — Inammissibilità

(Art. 81, n. 1, CE)

2. Concorrenza — Intese — Divieto — Giustificazione di un’intesa vietata dall’art. 81, n. 1, CE sulla base di una regola di ragionevolezza — Inammissibilità

(Art. 81, n. 1, CE)

3. Concorrenza — Intese — Pregiudizio della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Accertamento sufficiente

(Art. 81, n. 1, CE)

4. Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nozione — Concorso di volontà circa il comportamento da tenere sul mercato — Forma dell’espressione della volontà — Irrilevanza

(Art. 81, n. 1, CE)

5. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione con cui si constata un’infrazione — Obbligo di delimitare il mercato rilevante — Portata

(Art. 81 CE)

6. Concorrenza — Norme comunitarie — Infrazioni — Realizzazione intenzionale — Nozione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15]

7. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)

8. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Infrazione di particolare gravità — Ripartizione del mercato — Compartimentazione del mercato

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

9. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata delle infrazioni — Accordo sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale indipendentemente dai suoi effetti — Presa in considerazione della durata dell’esistenza dell’accordo senza tener conto della sua mancata applicazione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

10. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Mancata applicazione effettiva di un accordo — Valutazione al livello del comportamento individuale di ciascuna impresa

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3)

Massima

1. Non si può accettare che alcune imprese tentino di porre rimedio agli effetti di norme giuridiche che esse ritengono troppo sfavorevoli concludendo intese finalizzate a correggere tali svantaggi con il pretesto che dette norme creano uno squilibrio a loro danno.

(v. punto 81)

2. Una volta appurato che l’oggetto di un accordo costituisce, di per sé, una restrizione della concorrenza, ad esempio una ripartizione della clientela, tale accordo non può sfuggire, per esigenze di ragionevolezza (rule of reason), alle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE per il fatto di perseguire anche obiettivi legittimi.

(v. punto 85)

3. Dal momento che un accordo tra imprese ha come scopo quello di restringere la concorrenza, non è necessario verificare se esso lo abbia effettivamente raggiunto.

(v. punti 97, 140)

4. La nozione di accordo, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, si basa sull’esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse.

(v. punto 119)

5. L’obbligo di operare una delimitazione del mercato interessato in una decisione adottata in base all’art. 81 CE si impone alla Commissione solamente quando senza siffatta delimitazione non sia possibile stabilire se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata esaminati possano incidere sugli scambi tra gli Stati membri e abbiano per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune.

(v. punto 144)

6. Perché un’infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l’impresa sia stata consapevole di restringere la concorrenza, ma è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva come scopo la restrizione della concorrenza, mentre è irrilevante se l’impresa fosse o no consapevole di violare l’art. 81 CE.

(v. punto 155)

7. La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza va accertata sotto la scorta di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione. Inoltre, la Commissione dispone, nell’ambito del regolamento n. 17, di una certa discrezionalità nella fissazione dell’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese nel senso del rispetto delle norme in materia di concorrenza.

Spetta tuttavia al Tribunale controllare se l’importo dell’ammenda inflitta sia proporzionato alla gravità e alla durata dell’infrazione e ponderare la gravità dell’infrazione e le circostanze invocate dal ricorrente. A tale riguardo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] non anticipano il giudizio sull’ammenda da parte del giudice comunitario, il quale, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 17, esercita sul punto una competenza anche di merito.

(v. punti 169-170)

8. La ripartizione e la compartimentazione del mercato rientrano fra le infrazioni più gravi dell’art. 81 CE.

Quanto alla ripartizione del mercato, le intese di questo tipo rientrano tra gli esempi di intese espressamente dichiarate incompatibili con il mercato comune dall’art. 81, n. 1, lett. c), CE. Esse sono infatti qualificate come restrizioni manifeste della concorrenza.

Quanto alla compartimentazione del mercato comune, una tale manifesta infrazione del diritto della concorrenza è, per sua natura, particolarmente grave. Essa contrasta con gli obiettivi fondamentali della Comunità, in particolare con la realizzazione del mercato unico.

(v. punti 173-175)

9. Poiché la Commissione non ha provato gli effetti di un accordo e non aveva l’obbligo di farlo, avendo tale accordo uno scopo restrittivo della concorrenza, il fatto che l’accordo in questione sia stato o no applicato è irrilevante ai fini del calcolo della durata dell’infrazione. Infatti per calcolare la durata di un’infrazione nel caso in cui vi sia uno scopo restrittivo della concorrenza si deve solo determinare il periodo durante il quale tale accordo è esistito, cioè il periodo tra la data della sua stipulazione e quella in cui l’accordo è venuto meno.

(v. punto 185)

10. Il punto 3, secondo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] relativo alla «non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite», non deve essere interpretato come riferito al caso in cui un’intesa nel suo complesso non è stata applicata, prescindendo dal comportamento proprio di ciascuna impresa, ma deve essere inteso come una circostanza riferita al comportamento individuale di ciascuna impresa.

(v. punto 195)

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