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Document 62001TJ0208

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Nozione — Concorso di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato — Invito anticoncorrenziale indirizzato da un produttore ai suoi concessionari firmatari di un contratto di concessione conforme al diritto della concorrenza — Esclusione in assenza di prova di un ' acquiescenza dei concessionari — (Art. 81, n. 1, CE)

Massima

La nozione di accordo, ai sensi dell ' art. 81, n. 1, CE, si struttura sull ' esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, cosicché la decisione di un ' impresa che si sostanzi in un comportamento unilaterale esula dal divieto sancito dal detto articolo qualora non riceva l ' acquiescenza quantomeno tacita di un ' altra impresa.

La Commissione non può pertanto ritenere che un comportamento apparentemente unilaterale del produttore, adottato nell ' ambito delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in realtà essere fonte di un accordo tra imprese ai sensi dell ' art. 81, n. 1, CE, se non si dimostra che le altre parti hanno assentito, espressamente o tacitamente, al comportamento adottato dal produttore.

In proposito, sebbene sia concepibile che un ' evoluzione contrattuale di un contratto di concessione conforme alle regole di concorrenza possa essere ritenuta anticipatamente accettata dai concessionari, al momento e mediante la sottoscrizione di tale contratto, qualora si tratti di un ' evoluzione legittima del contratto che o è prevista dal contratto o è un ' evoluzione che il concessionario, alla luce degli usi commerciali o della normativa, non può rifiutare, per contro non si può ammettere che un ' evoluzione contrattuale illegittima di uno stesso contratto di concessione, quale un invito fatto dal produttore ai suoi concessionari a smettere di praticare sconti, possa essere considerata anticipatamente accettata al momento e mediante la sottoscrizione di tale contratto legittimo. In quest ' ultimo caso, il consenso all ' evoluzione contrattuale illegittima voluta dal concedente può essere concesso solo dopo che il concessionario è venuto a conoscenza di tale evoluzione.

v. punti 30-36, 45

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