EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001TJ0186

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

10 aprile 2003

Causa T-186/01

Nicole Robert

contro

Parlamento europeo

«Dipendenti — Ricorso — Termini — Irricevibilità»

Testo completo in francese   II-631

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Parlamento di non promuovere la ricorrente al grado B 1 per l'esercizio di promozione 1999.

Decisione:

Il ricorso è irricevibile. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Carattere di ordine pubblico – Preclusione – Errore scusabile – Nozione

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

  2. Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità di oggetto e di causa – Motivi sollevati nell'ambito del ricorso che non corrispondono ad ogni conclusione del reclamo – Irricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

  1.  I termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono destinati a garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e sono inderogabili, di modo che le parti e il giudice non possono disporne. Le eventuali eccezioni o deroghe a detti termini devono essere interpretate restrittivamente.

    La nozione di errore scusabile, quanto ai termini di ricorso, può riguardare soltanto circostanze eccezionali in cui, in particolare, l'istituzione considerata ha adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia la prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. Ciò non si verifica quando l'amministrazione indirizza all'autore di un reclamo una lettera nella quale essa afferma di deplorare il ritardo verificatosi nell'analisi di detto reclamo e gli garantisce che quest'ultimo sarà considerato sollecitamente, senza tentare di dissuadere l'interessato dal proporre ricorso contro la decisione implicita di rigetto di detto reclamo.

    (v. punti 48 e 54-56)

    Riferimento: Corte 23 gennaio 1997. causa C-246/95. Coen (Racc. pag. I-403. punto 21): Tribunale 16 marzo 1993. cause riunite T-33/89 e T-74/89. Blackmann/Parlamento (Racc. pag. II-249, punto 34): Tribunale 15 marzo 1995. causa T-514/93. Cobrecaf e a./Commissione (Racc. pag. II-621, punto 40): Tribunale 15 dicembre 1995. causa T-131/95. Progoulis/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-297 e II-907. punto 36); Tribunale 15 novembre 2001. causa T-142/00. Van Huffel/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-219 e II-1011. punto 28)

  2.  Il principio della concordanza tra il reclamo amministrativo previo e il ricorso richiede, a pena di irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi a un giudice comunitario lo sia già stato nell'ambito del procedimento precontenzioso, affinché l'autorità che ha il potere di nomina fosse in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure formulate dall'interessato contro la decisione impugnata.

    (v. punto 64)

    Riferimento: Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-127 e II-405, punto 26)

Top