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Document 62001TJ0155

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

9 aprile 2003

Causa T-155/01

Robert Walton

contro

Commissione delle Comunità europee

«Agenti temporanei — Licenziamento per insufficienza professionale — Ricorso di annullamento e per pagamento di un'indennità di licenziamento»

Testo completo in inglese   II-595

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto una domanda diretta, in particolare, all'annullamento della lettera 3 ottobre 2000 con la quale la Commissione ha dichiarato la risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente e ha disposto il versamento di un'indennità per rottura di contratto.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Dipendenti – Ricorso – Atto arrecante pregiudizio – Nozione – Lettera che risolve il contratto di un agente temporaneo – Contratto già risolto con un atto precedente dell'interessato – Esclusione

    (Statuto del personale, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1; regime applicabile agli altri agenti, art. 46)

  2. Procedimento – Atto introduttivo di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi addotti

    [Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

  1.  La regolamentazione amministrativa e il conseguente ricorso giudiziario devono entrambi essere diretti contro un atto arrecante pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto, nonché dell'art. 46 del regime applicabile agli altri agenti, vale a dire contro un atto adottato dall'autorità competente e che produce effetti giuridici vincolanti in modo da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, incisivamente, la situazione giuridica di questo. Una lettera che risolve il contratto di agente temporaneo non può essere qualificata come atto arrecante pregiudizio se tale contratto era già stato risolto con un atto precedente dell'interessato, e tale atto può risultare dal comportamento dall'interessato, che cessa unilateralmente di esercitare le sue funzioni, lascia il suo luogo di lavoro e si pone al servizio di un nuovo datore di lavoro, informando l'istituzione del fatto che egli non vuole e non può più eseguire il suo contratto.

    (v. punti 27, 28, 32 e 35)

    Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 6); Tribunale 12 maggio 1998, causa T-184/94, O'Casey/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-183 e II-565, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)

  2.  In forza dell'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire al Tribunale di svolgere il suo sindacato giurisdizionale, se del caso senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo stesso.

    (v. punto 40)

    Riferimento: Tribunale 28 aprile 1993. causa T-85/92. De Hoe/Commissione (Racc. pag. II-523. punto 20); Tribunale 13 dicembre 1996. causa T-128/96, Lebedef/Commissione(Racc. PI I-A-629 e II-1679. punto 24)

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