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Document 62001TJ0137

Massime della sentenza

Causa T-137/01

Stadtsportverband Neuss eV

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Programma Eurathlon — Contributo finanziario comunitario — Restituzione parziale — Obbligo di motivazione — Metodo di calcolo — Prescrizione — Spese non imputabili»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 settembre 2003   II-3106

Massime della sentenza

  1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che dispone la restituzione parziale di un contributo finanziario – Riferimento a una relazione di ispezione trasmessa al destinatario – Riferimento a un documento allegato – Ammissibilità

    (Art. 253 CE)

  2. Bilancio delle Comunità europee – Contributo finanziario comunitario – Programma Eurathlon – Regole che disciplinano la concessione di un contributo – Condizioni enunciate nella decisione di concessione – Termini della domanda di contributo – Dichiarazione del destinatario – Inclusione

  3. Diritto comunitario – Principi – Certezza del diritto – Prescrizione – Fissazione del termine e delle modalità di applicazione – Competenza del legislatore comunitario – Applicazione per analogia alla fattispecie di disposizioni legislative straniere – Inammissibilità

  4. Diritto comunitario – Principi – Rispetto di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Criteri di valutazione

  1.  L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che permette di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato. Tenuto conto del fatto che una decisione di ridurre l'importo di un contributo finanziario comunitario determina gravi conseguenze per il destinatario del detto contributo, la sua motivazione deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato. La questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia.

    A questo proposito, può considerarsi sufficientemente motivata una decisione che disponga la restituzione parziale di un contributo finanziario, qualora essa faccia riferimento a una relazione di ispezione, trasmessa al destinatario, nonché a un documento allegato alla detta decisione e, pertanto, contenuto in quest'ultima, i quali contengano informazioni sufficienti affinché il beneficiario possa conoscere le ragioni della restituzione richiesta.

    (v. punti 52-58)

  2.  Nell'ambito del programma Eurathlon, la concessione di un contributo finanziario comunitario è subordinata al rispetto non solo delle condizioni enunciate dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo, ma anche dei termini della domanda di finanziamento oggetto di tale decisione. Lo stesso dicasi, per la dichiarazione del destinatario della sovvenzione, in quanto tale dichiarazione costituisce parte integrante del complesso di regole che disciplinano il contributo finanziario comunitario.

    (v. punto 82)

  3.  Un termine di prescrizione, onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, deve, in via di principio, essere fissato previamente dal legislatore comunitario, cui spetta la competenza a determinarne la durata e le modalità di applicazione.

    Inoltre, in materia di prescrizione è impossibile applicare in via analogica alla fattispecie le disposizioni di leggi straniere.

    (v. punto 123)

  4.  La durata ragionevole di un procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto in cui essa si inserisce, delle varie fasi procedurali espletate, della complessità della pratica, nonché dell'interesse che riveste per le diverse parti interessate.

    (v. punto 125)

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