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Document 62000TJ0237

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Dipendenti - Comando nell'interesse del servizio - Facoltà per l'autorità che ha il potere di nomina di porvi fine anticipatamente - Esistenza - Presupposti

[Statuto del personale, artt. 37, primo comma, lett. a), e 38, lett. b)]

2. Dipendenti - Comando nell'interesse del servizio - Domanda diretta a porvi fine anticipatamente proveniente dal servizio di assegnazione - Discrezionalità dell'autorità che ha il potere di nomina - Portata

(Statuto del personale, art. 38)

3. Dipendenti - Comando nell'interesse del servizio - Decisione che vi pone fine anticipatamente - Rispetto dei diritti della difesa - Obbligo di ascoltare preliminarmente l'interessato, che si impone anche in assenza di una disposizione esplicita - Limiti

(Statuto del personale, art. 38)

4. Dipendenti - Decisione che arreca pregiudizio - Obbligo di ascoltare l'interessato prima dell'adozione della decisione - Inosservanza - Irregolarità che incide in modo particolare sul contenuto della decisione - Violazione dei diritti della difesa - Sindacato giurisdizionale - Portata

5. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni proposto senza un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto - Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

Massima

1. Gli artt. 37 e 38 dello Statuto non prevedono in modo esplicito la possibilità per l'autorità che ha il potere di nomina di porre fine al comando nell'interesse del servizio prima dello scadere del termine inizialmente previsto. Tuttavia, l'art. 38, lett. b), dello Statuto, il quale dispone che la durata del comando è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina, dev'essere interpretato tenendo conto del fatto che «l'interesse del servizio» rientra nell'essenza stessa del comando previsto all'art. 37, primo comma, lett. a), dello Statuto e costituisce, quindi, una condizione essenziale per la sua continuazione. Di conseguenza, se ciò si rivela indispensabile per assicurare che il comando resti conforme all'interesse del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina ha, in ogni momento, la facoltà di modificare la durata inizialmente prevista e, pertanto, di porre fine al comando prima dello scadere del termine.

Questa interpretazione è necessaria per preservare l'effetto utile dell'art. 38, lett. b), dello Statuto. Infatti, nell'ipotesi in cui un comando diventi incompatibile con l'interesse del servizio, in particolare a causa del venir meno del rapporto di fiducia reciproca tra il dipendente comandato e il servizio o la persona presso cui quest'ultimo è stato comandato, l'impossibilità per l'autorità che ha il potere di nomina di porre fine al comando prima dello scadere del termine inizialmente stabilito potrebbe nuocere all'efficienza di questo servizio o di questa persona e più in generale dell'amministrazione comunitaria.

( v. punti 48-51 )

2. La domanda diretta a porre fine, anticipatamente e nell'interesse del servizio, al comando di un dipendente, proveniente dal servizio o dalla persona presso cui quest'ultimo è comandato, benché rivesta un'importanza decisiva, non significa che l'autorità che ha il potere di nomina non disponga di alcun margine discrezionale a tale riguardo e sia tenuta a dare seguito a tale domanda. Infatti, quando riceve una tale domanda, l'autorità che ha il potere di nomina deve quantomeno verificare, in maniera neutrale e oggettiva, se siano soddisfatti i presupposti minimi per l'adozione di una decisione del genere, ossia, da un lato, se la domanda che le è stata presentata costituisca, senza alcun dubbio, valida espressione del servizio o della persona presso cui il dipendente è stato comandato e, dall'altro, se essa non sia basata su motivi manifestamente illeciti.

Questa conclusione non viene alterata dalla circostanza che la domanda provenga da un gruppo politico del Parlamento europeo e che essa intenda porre fine al comando di un dipendente al posto di segretario generale di tale gruppo.

( v. punti 81-82 )

3. La mancanza di una disposizione esplicita nello Statuto che preveda una consultazione del dipendente comandato nell'interesse del servizio anteriormente all'adozione di una decisione che ponga fine al comando prima dello scadere del termine inizialmente previsto non permette di escludere un tale obbligo a carico dell'autorità che ha il potere di nomina.

Infatti, il principio del rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che si impone anche in mancanza di una disposizione espressa prevista a tale scopo dalla normativa riguardante il procedimento di cui trattasi.

Il fatto che un procedimento di reclamo sia previsto all'art. 90 dello Statuto non basta, in quanto tale, ad escludere l'esistenza di un obbligo a carico dell'autorità che ha il potere di nomina di sentire il dipendente interessato prima dell'adozione di una decisione arrecantegli pregiudizio. Infatti, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige imperativamente che l'interessato sia sentito prima dell'adozione della decisione arrecantegli pregiudizio. Solo in circostanze particolari in cui si riveli in pratica impossibile o incompatibile con l'interesse del servizio procedere ad una previa consultazione dell'interessato prima dell'adozione della decisione impugnata i requisiti imposti dal principio del rispetto dei diritti della difesa possono essere soddisfatti da una audizione immediatamente dopo l'adozione della decisione impugnata.

( v. punti 86, 90, 94-95 )

4. Vi è violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa quando si dimostra che l'interessato non è stato utilmente sentito prima dell'adozione dell'atto arrecantegli pregiudizio e che non si può ragionevolmente escludere che questa irregolarità abbia potuto avere una particolare incidenza sul contenuto di tale atto. L'eventualità che una previa consultazione possa avere una particolare incidenza sul contenuto di un atto arrecante pregiudizio può ragionevolmente essere esclusa solo se è dimostrato che l'autore dell'atto non dispone di alcun margine discrezionale ed era tenuto ad agire come ha fatto.

Non spetta al giudice comunitario accertare se esistevano elementi idonei ad avere una particolare incidenza sul contenuto dell'atto pregiudizievole, dato che un esame del genere implica necessariamente che esso si sostituisca all'autorità amministrativa e anticipi il risultato al quale quest'ultima giungerebbe se sentisse l'interessato prima di adottare eventualmente tale atto, cosa che non può essere ammessa.

( v. punti 112-113, 115 )

5. Nel sistema degli strumenti di ricorso istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, il ricorso per risarcimento danni, che costituisce uno strumento autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se è stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Il detto procedimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto o da un atto dell'amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all'interessato proporre nei termini stabiliti un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina avverso l'atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo, seguita, se del caso, da un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda.

( v. punto 131 )

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