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Document 62000TJ0180

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Pesca - Politica comune delle strutture - Incentivazione alla costituzione di società miste - Contributo finanziario comunitario - Riduzione del contributo - Presupposto

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86, art. 44, n. 1]

2. Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Riduzione di un contributo finanziario per mancato rispetto, da parte della società mista beneficiaria, dell'obbligo di pescare nelle acque del paese terzo di cui alla decisione di concessione del contributo - Violazione - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 4028/86, artt. 21 bis e 44, n. 1, primo trattino)

3. Ricorso per risarcimento danni - Autonomia rispetto al ricorso di annullamento - Ricorso mirante alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva - Irricevibilità

(Artt. 215 CE e 288, secondo comma, CE)

Massima

1. Ai sensi dell'art. 44, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture della pesca e dell'acquicoltura, la Commissione può decidere di ridurre il contributo finanziario concesso ad una società mista se il progetto non viene eseguito come previsto. L'esercizio del potere di riduzione così conferito alla Commissione non è subordinato alla constatazione di un arricchimento illegittimo del beneficiario del contributo.

( v. punti 80, 107 )

2. La Commissione non viola il principio di proporzionalità quando essa decide, in applicazione dell'art. 44, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture della pesca e dell'acquicoltura, di ridurre di un decimo il contributo finanziario concesso ad una società mista creata per sfruttare e, se del caso, valorizzare, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato comunitario, le risorse alieutiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di un paese terzo determinato, in ragione del fatto che la detta società non ha rispettato una condizione indispensabile per la buona gestione e per la stabilità delle relazioni internazionali fra la Comunità e gli Stati terzi nell'ambito della politica della pesca, cioè l'obbligo di pescare nelle acque del paese terzo contemplato dalla decisione di concessione del contributo.

Infatti, la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere che una sanzione meno severa rischiasse di compromettere la buona amministrazione della politica strutturale della pesca e di costituire un invito alla frode in quanto i beneficiari di contributi avrebbero la tentazione di cambiare zona di pesca senza informarne la Commissione con l'unico rischio di vedere il contributo ridotto simbolicamente o, per lo meno, in misura inferiore a quella corrispondente alla gravità e alla durata dell'infrazione.

( v. punti 90-91, 112, 114 )

3. Anche se l'azione di risarcimento ex art 288, secondo comma, CE è certamente concepita come un rimedio autonomo nell'ambito del regime delle impugnazioni previsto dal diritto comunitario, di modo che l'irricevibilità della domanda di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria, un ricorso per risarcimento danni deve tuttavia essere dichiarato irricevibile laddove esso sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e avesse per effetto, nell'ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici della decisione medesima.

( v. punto 139 )

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