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Document 61999TJ0191

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso di annullamento Interesse ad agire Ricorrente che impugna una decisione con cui gli si nega l'accesso a documenti di un'istituzione

(Art. 230, quarto comma, CE; decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom)

2. Commissione Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione Artt. 255 CE e 1, secondo comma, UE Effetto diretto Insussistenza Incidenza

(Art. 255 CE; art. 1, secondo comma, UE; decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom)

3. Commissione Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione Decisione 94/90 Limitazioni al principio di accesso ai documenti Regola dell'autore Portata Diniego di accesso ai documenti prodotti da uno Stato membro

(Artt. 253 CE e 255 CE; decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom)

4. Commissione Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione Decisione 94/90 Trasparenza Deroghe al principio dell'accesso ai documenti Protezione dell'interesse pubblico Procedimenti giurisdizionali Procedimento per inadempimento Lettere di diffida e pareri motivati redatti nell'ambito di inchieste e di ispezioni effettuate dalla Commissione

(Art. 226 CE; decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom)

Massima

1. Dalla struttura della decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, risulta che essa può essere applicata in via generale alle domande di accesso ai documenti e che, in forza di questa decisione, chiunque può chiedere l'accesso a qualsiasi documento della Commissione non pubblicato senza che sia necessario motivare la domanda. Di conseguenza, una persona alla quale sia stato negato l'accesso ad un documento o a una parte di un documento ha già, per ciò solo, un interesse all'annullamento della decisione di diniego.

( v. punto 26 )

2. I criteri che consentono di decidere se una disposizione del Trattato sia direttamente applicabile sono quelli secondo cui la norma deve essere chiara, deve essere incondizionata, ossia la sua esecuzione non deve essere subordinata ad alcuna condizione di merito, e la sua attuazione non deve essere subordinata all'intervento di ulteriori provvedimenti che potrebbero adottare, con un potere discrezionale, le istituzioni comunitarie o gli Stati membri.

Non è questo il caso degli artt. 1, secondo comma, UE e 255 CE. Infatti, è evidente che l'art. 1, secondo comma, UE non è chiaro. Inoltre è manifesto che l'art. 255 CE, in ragione dei nn. 2 e 3, non è incondizionato e che la sua attuazione è subordinata all'adozione di provvedimenti ulteriori. La fissazione dei principi generali e dei limiti che, per motivi di interesse pubblico o privato, disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti è infatti affidata al Consiglio nell'ambito dell'esercizio del suo margine di valutazione in materia legislativa.

Ne deriva che l'entrata in vigore degli artt. 1, secondo comma, UE e 255 CE non ha fatto venir meno automaticamente la validità delle disposizioni contenute nella decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

( v. punti 34-36 )

3. Finché non esiste un principio giuridico di rango superiore che preveda che la Commissione non era legittimata, nella decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, ad escludere dall'ambito di applicazione del Codice di condotta i documenti di cui non è l'autore, la regola predetta può essere applicata. Questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che le istituzioni comunitarie, all'atto dell'adozione di decisioni, utilizzano documenti provenienti da terzi, poiché la trasparenza del processo decisionale e la fiducia dei cittadini nell'amministrazione comunitaria possono essere garantite da una motivazione sufficiente di queste decisioni. Infatti, le limitazioni all'accesso ai documenti provenienti da terzi e detenuti dalle istituzioni non incidono sul dovere che incombe a queste ultime, in forza dell'art. 253 CE, di motivare sufficientemente le loro decisioni. Una motivazione sufficiente comporta che l'istituzione, se ha basato la sua decisione su un documento proveniente da un terzo, chiarisca il contenuto di questo documento in tale decisione e giustifichi perché essa l'ha ammesso come fondamento della stessa. Di conseguenza, la Commissione non ha commesso un errore di diritto ritenendo che non fosse tenuta a concedere l'accesso a documenti che sono stati predisposti da autorità nazionali.

( v. punti 47 e 49-50 )

4. La Commissione ha giustamente rifiutato la divulgazione di lettere di diffida e di pareri motivati che sono stati redatti nell'ambito di indagini e di ispezioni effettuate dalla Commissione per il fatto che tale divulgazione potrebbe ledere l'interesse pubblico. Infatti, gli Stati membri hanno diritto di attendersi dalla Commissione la riservatezza durante le indagini che potrebbero eventualmente sfociare in una procedura per inadempimento. Questa esigenza di riservatezza rimane anche dopo che è stata adita la Corte in quanto non si può escludere che i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato, intesi a che quest'ultimo si conformi volontariamente ai requisiti del Trattato, possano continuare nel corso del procedimento giudiziario e fino alla pronuncia della sentenza della Corte. La preservazione di questo obiettivo, ossia una definizione amichevole della controversia tra la Commissione e lo Stato membro interessato prima della sentenza della Corte, giustifica, a titolo della protezione dell'interesse pubblico relativo a controlli ed indagini ed ai procedimenti giudiziari, che rientra nella prima categoria delle deroghe della decisione 94/90, il diniego di accesso alle lettere di diffida ed ai pareri motivati redatti nell'ambito del procedimento di cui all'art. 226 CE.

( v. punti 68 e 69 )

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