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Document 61995TJ0196

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    3 giugno 1997

    Causa T-196/95

    H

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Collocamento a riposo d'ufficio — Insediamento e lavori della commissione d'invalidità — Artt. 53 e 59, n. 2, dello Statuto — Notifica della decisione»

    Testo completo in francese   II-403

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del parere 13 settembre 1994 della commissione d'invalidità, della decisione 27 settembre 1994 della Commissione, che colloca a riposo d'ufficio la ricorrente e della decisione della Commissione 27 giugno 1995, recante rigetto del reclamo della ricorrente avverso la detta decisione.

    Esito:

    Rigetto.

    Sunto della sentenza

    Con decisione 17 marzo 1993 del medico di fiducia della Commissione la ricorrente, ex dipendente di grado B3 della Commissione, veniva posta d'ufficio in congedo di malattia, in forza dell'art. 59, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»).

    Il 15 giugno 1993 essa presentava un reclamo avverso la detta decisione.

    Con lettera datata 17 giugno 1993, inviata per corrispondenza ordinaria all'indirizzo della ricorrente a Bruxelles, la Commissione informava quest'ultima della sua decisione di sottoporre il caso, in osservanza dell'art. 59, n. 3, dello Statuto, alla commissione d'invalidità, e le chiedeva di designare un medico di sua scelta per rappresentarla in seno a questa commissione d'invalidità. Tale richiesta veniva reiterata con lettera datata 15 luglio 1993, anch'essa inviata per corrispondenza ordinaria.

    Poiché la ricorrente non designava un medico di sua scelta, la Commissione, con lettera datata 17 dicembre 1993, chiedeva al presidente della Corte di nominare un medico d'ufficio ai sensi dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto.

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 1994 la ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione 17 marzo 1993 (causa T-8/94). Il 29 marzo 1994 la Commissione presentava istanza di sospensione del procedimento nella causa T-8/94, in quanto la commissione d'invalidità non aveva ancora emesso il parere di cui all'art. 59, n. 3, dello Statuto. Con ordinanza2 giugno 1994 il Tribunale sospendeva il procedimento nella causa T-8/94 sino alla formulazione del parere della commissione d'invalidità.

    Con lettera datata 20 giugno 1994 il presidente della Corte designava d'ufficio un medico incaricato di rappresentare la ricorrente in seno alla commissione d'invalidità. Con lettera recante la stessa data, inviata per corrispondenza ordinaria, il medico designato dalla Commissione informava la ricorrente dell'insediamento e della composizione della commissione d'invalidità.

    Il 13 settembre 1994 la commissione d'invalidità giungeva alla conclusione che la ricorrente «[era] affetta da invalidità permanente da ritenere totale e tale da porla nell'impossibilità di svolgere le mansioni corrispondenti a un impiego della sua carriera e che, per questo motivo, quest'ultima [doveva] interrompere il suo servizio presso la Commissione». Con decisione 27 settembre 1994 l'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN»), facendo richiamo al parere della commissione d'invalidità, decideva di collocare a riposo la ricorrente a far data dal 1o ottobre 1994, in osservanza dell'art. 53 dello Statuto (la «decisione dell'APN» o la «decisione impugnata»). Secondo la Commissione una lettera, accompagnata dalla decisione impugnata e contenente una ricevuta dell'amministrazione, veniva depositata il giorno stesso presso l'indirizzo privato della ricorrente da alcuni dipendenti dell'ufficio di sicurezza. Non essendo stato possibile reperire la ricorrente, la suddetta ricevuta non veniva sottoscritta da quest'ultima.

    Sulla ricevibilità del ricorso

    I termini per il reclamo e per il ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono inderogabili e le parti non possono disporne (punto 28).

    Riferimento: Tribunale 23 aprile 1996, causa T-l 13/95, Mancini/Commissione (Race. PI pag. II-543, punto 20)

    Il ricorso è stato presentato nel termine di tre mesi dal giorno della notifica della decisione recante rigetto del reclamo, in osservanza dell'art. 91, n. 3, dello Statuto (punto 29).

    Incombe alla parte che lamenta l'inosservanza dei termini stabiliti dallo Statuto per la presentazione del ricorso l'onere di provare la data in cui la decisione impugnata è stata notificata (punto 30).

    Riferimento: Tribunale 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione (Race. PI pag. II-481, punto 22)

    La notifica ha lo scopo di permettere all'interessato di prendere utilmente conoscenza del fatto che esiste una decisione e dei motivi con i quali l'amministrazione giustifica il provvedimento. Ai sensi dello Statuto, una decisione è debitamente notificata qualora sia stata comunicata al destinatario e questi sia stato in grado di prenderne conoscenza (punto 31).

    Riferimento: Corte 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione (Race. pag. 1027, punto 10); Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento (Race. pag. II-555, punto 16); X/Commissione, citata, punto 24

    L'espressione «il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza» va interpretata nel senso che il termine di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto decorre solo dal giorno in cui il dipendente ha conosciuto la motivazione e il contenuto del dispositivo della decisione (punto 35).

    Sulla domanda di annullamento della decisione 27 giugno 1995, recante rigetto del reclamo della ricorrente

    Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha di per sé altro scopo che quello di confermare l'azione o l'omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile. Soltanto qualora statuisca, in tutto o in parte, sul reclamo dell'interessato, tale decisione costituirà eventualmente, di per sé, un atto che possa essere impugnato. Si deve pertanto ritenere che un ricorso il cui oggetto faccia riferimento a un siffatto rigetto sia stato proposto avverso l'atto che arreca pregiudizio, ossia, nella fattispecie, la decisione dell'APN (punto 40).

    Riferimento: Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione(Racc. pag. 1677, punto 9); Corte 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione (Race, pag. 3081, punto 17)

    Sulla domanda di annullamento del parere della commissione d'invalidità

    Gli atti preparatori, come il parere della commissione d'invalidità formulato nell'ambito di un procedimento di collocamento d'ufficio a riposo ex art. 53 dello Statuto, non possono essere impugnati in sede giurisdizionale. Solo nell'ambito di un ricorso proposto avverso la decisione adottata a conclusione del predetto procedimento il ricorrente può dedurre l'illegittimità degli atti precedenti strettamente connessi alla detta decisione (punti 48 e 49).

    Riferimento: Corte 24 maggio 1988, cause riunite 78/87 e 220/87, Santarelli/Commissione (Race. pag. 2699, punto 13); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES (Race, pag. II-665, punto 28)

    Sulla domanda di annullamento della decisione dell' APN

    Sul motivo fondato sulla violazione dell'art. 59, n. 2, dello Statuto

    La visita di cui all'art. 59, n. 2, dello Statuto, relativa al collocamento in congedo d'ufficio di un dipendente, non deve necessariamente assumere le forme di una visita medica fisica, ma può, secondo i casi, consistere soltanto in un esame di natura psicologica, condotto attraverso colloqui (punto 62).

    Sul motivo fondato su vizi relativi all'insediamento e ai lavori della commissione d'invalidità

    Anche se non può estendersi alle valutazioni cliniche propriamente dette, che devono essere considerate definitive qualora siano state poste in essere ritualmente, il sindacato giurisdizionale può tuttavia essere esercitato sulla regolarità della costituzione e del funzionamento della commissione (punto 75).

    Riferimento: Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione (Race, pag. II-367, punto 75)

    Per quanto concerne la sua costituzione, la designazione di un medico per rappresentare un dipendente in seno a una commissione d'invalidità, che il presidente della Corte deve compiere in forza dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto per porre rimedio a una mancanza del dipendente interessato, costituisce un atto amministrativo di modo che esso non deve assumere le forme di un contraddittorio, tipiche di un procedimento giurisdizionale (punto 80).

    Per altro, spetta alla commissione decidere entro quali limiti si debbano prendere in considerazione i rapporti clinici redatti in precedenza. Il fatto che la commissione d'invalidità sia giunta a una conclusione diversa da quella formulata dai medici che avevano esaminato la ricorrente in precedenza non basta, di per sé, a scalzare la regolarità delle sue conclusioni (punto 86).

    Riferimento: Tribunale 23 marzo 1993, causa T-43/89 RV, Gill/Commissione (Race, pag. II-303, punto 39)

    Infine, la soluzione della questione se la commissione d'invalidità abbia potuto pronunciarsi, in base ai documenti allegati al fascicolo della ricorrente, sullo stato di salute di quest'ultima, malgrado essa non abbia voluto presentarsi dinanzi al detto organo, rientra nella sfera del potere discrezionale attribuito, in materia sanitaria, ai membri della commissione (punto 87).

    Sul motivo fondato sulla violazione dell'art. 25 dello Statuto

    L'esigenza di motivazione di un parere della commissione d'invalidità deve conciliarsi con quella del segreto medico che rende ciascun medico - salvo circostanze eccezionali - giudice della possibilità di comunicare alle persone che cura o visita la natura delle eventuali affezioni. La conciliazione tra queste esigenze viene assicurata dalla facoltà data all'interessato di chiedere ed ottenere che le ragioni dell'inidoneità siano comunicate a un medico di sua scelta (punto 95).

    Riferimento: Corte 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Race. pag. 1971, punti 14 e 15); Tribunale 14 aprile 1994, causa T-10/93, A/Commissione (Race. pag. II-179, punto 35)

    Dispositivo:

    Il ricorso è irricevibile nella parte in cui mira all'annullamento, da un lato, della decisione 27 giugno 1995, recante rigetto del reclamo datato 6 aprile 1995, e, dall'altro, del parere della commissione d'invalidità 13 settembre 1994.

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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