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Document 61994TJ0358

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Aiuto concesso tramite un ente pubblico istituito dallo Stato - Criteri di valutazione dell'appartenenza al settore pubblico

    (Trattato CE, art. 92, n. 1)

    2 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Aiuti provenienti da risorse statali - Investimento effettuato mediante fondi di provenienza privata e di natura rimborsabile, gestiti da un ente pubblico - Inclusione - Presupposti

    (Trattato CE, art. 92, n. 1)

    3 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione con cui la Commissione dichiara l'incompatibilità di un provvedimento nazionale con l'art. 92, n. 1, del Trattato - Valutazione economica complessa - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    (Trattato CE, art. 92, n. 1)

    4 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Sovvenzioni accordate da uno Stato membro ad un'impresa - Criterio di valutazione - Ragionevolezza dell'operazione per un investitore privato avveduto - Mancanza, in caso di sottoscrizione, di quasi tutti i titoli emessi da un'impresa colpita da un netto degrado della sua situazione finanziaria, non suscettibile, neppure a lungo termine, di risanamento

    (Trattato CE, art. 92, n. 1)

    5 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisioni

    (Trattato CE, art. 190)

    Massima

    6 Tutte le sovvenzioni che minacciano di falsare la concorrenza e che provengono dal settore pubblico rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 92 del Trattato, senza che sia necessario che queste sovvenzioni siano concesse dal governo o da un'amministrazione centrale di uno Stato membro.

    Sotto tale aspetto, rientra nel settore pubblico un ente istituito con la legge di uno Stato membro quale ente speciale posto sotto la vigilanza e la garanzia dell'autorità legislativa, i cui compiti sono disciplinati da disposizioni normative e il cui direttore generale e gli altri dirigenti sono nominati, rispettivamente, dal capo dello Stato e dal governo di questo Stato membro, senza che questa natura pubblica possa essere rimessa in discussione da elementi che attengono all'organizzazione interna del settore pubblico, come l'esistenza di norme che garantiscono l'autonomia di questo ente rispetto ad altri organi pubblici.

    Infatti, da un lato, il potere legislativo al quale questo ente è collegato è uno dei poteri costituzionali di uno Stato, e, dall'altro, il diritto comunitario non può ammettere che il solo fatto di istituire enti autonomi addetti alla distribuzione di aiuti consenta di eludere le norme relative agli aiuti di Stato.

    7 Un investimento, per essere considerato un aiuto statale, deve costituire un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, il che presuppone che le risorse mediante le quali l'aiuto è concesso appartengano allo Stato membro interessato. A questo proposito, l'art. 92, n. 1, del Trattato ricomprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, senza che abbia rilevanza il fatto che questi strumenti appartengano o meno in modo permanente al patrimonio del suddetto settore.

    Pertanto, può essere definito intervento statale un investimento compiuto da un ente appartenente al settore pubblico mediante fondi di provenienza privata e di natura rimborsabile, dal momento che le entrate e le uscite di fondi producono un saldo costante che l'ente di cui trattasi può utilizzare, sotto la propria responsabilità, come se i fondi corrispondenti a questo saldo restassero definitivamente a sua disposizione.

    8 Il sindacato giurisdizionale di un atto, che implica una valutazione economica complessa, con cui la Commissione accerta l'incompatibilità di un provvedimento nazionale con l'art. 92, n. 1, del Trattato, deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere.

    9 I capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato.

    Costituisce invece un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato il comportamento di uno Stato il quale, mediante una società per azioni interamente controllata da un ente pubblico di questo Stato, procede ad un investimento di estrema rilevanza, consistente nella sottoscrizione di quasi tutti i titoli emessi da un'impresa in grave situazione economica onde procedere alla sua ristrutturazione, mentre la ristrutturazione considerata non consente manifestamente di risanare, neppure a lungo termine, la difficile situazione dell'impresa interessata, caratterizzata da uno schiacciante volume dell'indebitamento e da notevoli perdite. Sussistendo tali condizioni, l'esistenza di segnali e prospettive di miglioramento che si rilevino irrilevanti rispetto alla suddetta situazione non può indurre un ipotetico investitore privato a conferire il capitale di cui trattasi, dato che non avrebbe molte prospettive di rimborso, da parte dell'impresa, dei capitali investiti.

    10 L'obbligo incombente alle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 190 del Trattato di motivare le loro decisioni mira a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità e all'interessato di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato per poter tutelare i propri diritti e verificare se la decisione sia o meno fondata.

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