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Document 61994TJ0201

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Dies a quo - Responsabilità derivante dal regolamento n. 857/84, che implica la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori di latte che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Data da prendere in considerazione

    [Trattato CE, artt. 178 e 215 (divenuti artt. 235 CE e 288 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84]

    2. Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Interruzione - Presupposti - Presentazione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario o presentazione all'istituzione competente di una domanda previa

    [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e art. 175 (divenuto art. 232 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84, e (CE) n. 2187/93; comunicazione del Consiglio e della Commissione 92/C 198/04]

    Massima

    1. Il decorso del termine di prescrizione che colpisce le azioni promosse avverso la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale, quali le azioni per il risarcimento del danno sofferto dai produttori di latte o di latticini, i quali, in seguito ad impegni di non commercializzazione o di riconversione sottoscritti in forza del regolamento n. 1078/77, non potevano ottenere, tenuto conto del regolamento n. 857/84, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare, è iniziato il giorno successivo alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione e data in cui il regolamento n. 857/84 ha cominciato a produrre effetti dannosi per il ricorrente, impedendogli di riprendere il commercio di latte. Inoltre, poiché il danno subìto non si è prodotto istantaneamente, ma si è rinnovato quotidianamente, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni la data dell'atto interruttivo della prescrizione, senza ledere i diritti sorti nei periodi successivi.

    ( v. punti 62-64 )

    2. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla presentazione di un'istanza dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione di una domanda preventiva all'istituzione competente della Comunità, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue il ricorso nei termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) o dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), a seconda dei casi.

    Riguardo al danno sofferto dai produttori di latte o di latticini, i quali, in seguito ad impegni di non commercializzazione o di riconversione sottoscritti in forza del regolamento n. 1078/77, non potevano ottenere, tenuto conto del regolamento n. 857/84, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare, la rinuncia ad opporre la prescrizione contenuta nella comunicazione del Consiglio e della Commissione, relativa alla successiva adozione del regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo ai produttori considerati, è un atto unilaterale che, al fine di limitare il numero di ricorsi giudiziali, mirava a incoraggiare i produttori ad attendere l'attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal detto regolamento. In applicazione di tale regolamento, i produttori potevano chiedere che fosse loro inviata un'offerta di indennizzo il cui termine di accettazione era di due mesi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 2187/93, a partire dalla scadenza di tale termine le istituzioni non erano più vincolate da tale offerta e potevano nuovamente avvalersi della prescrizione.

    Tuttavia, quando l'offerta di risarcimento di un danno si inserisce in un contesto in cui è stato richiesto ai produttori di non presentare domande preventive o ricorsi per risarcimento danni per via dell'attuazione da parte delle istituzioni di un sistema di indennizzo forfettario e transattivo, il rifiuto dell'offerta di risarcimento, espresso o risultante dalla scadenza di un termine per l'accettazione previsto in quell'ambito, non può avere conseguenze più rigorose in materia di calcolo del termine di prescrizione di quelle che deriverebbero da una decisione di rigetto da parte dell'amministrazione di una domanda di risarcimento presentata da un singolo. Infatti, tale rifiuto concretizza, allo stesso modo di una decisione di rigetto, il disaccordo tra l'amministrazione e colui che chiede il risarcimento.

    Ne risulta che, in tal caso, ciò che fa decorrere il termine di due mesi previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia con riferimento all'art. 173 del Trattato è la data di scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ovvero quella di rifiuto esplicito dell'offerta. Solo una simile interpretazione consente di rispettare lo scopo del termine di accettazione, che è di concedere un certo periodo di riflessione al singolo affinché possa pronunciarsi sull'indennizzo transattivo che gli è proposto e, eventualmente, evitare di agire in giudizio. Pertanto i produttori che hanno aspettato, a causa dell'impegno assunto dalle istituzioni di presentare loro un'offerta di indennizzo, prima di presentare un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale e l'hanno poi presentato entro due mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta che era stata loro fatta devono potersi avvalere dell'impegno delle istituzioni a rinunciare ad opporre la prescrizione e ottenere che la prescrizione della loro azione sia interrotta, in applicazione dell'art. 43 dello Statuto della Corte, alla data della detta comunicazione del Consiglio e della Commissione.

    ( v. punti 67-69 e 73-76 )

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