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Document 61993TJ0568
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
30 novembre 1994
Causa T-568/93
Helena Correia
contro
Commissione delle Comunità europee
«Agenti temporanei in prova — Insufficienza professionale — Licenziamento»
Testo completo in francese II-857
Oggetto:
Ricorso d'annullamento avverso la decisione della Commissione in data 25 febbraio 1993 di licenziare la ricorrente al termine del periodo di prova.
Esito:
Annullamento.
Sunto della sentenza
La ricorrente, vincitrice del concorso generale COM/C/655, presenta la propria candidatura in risposta ad un avviso di posto vacante di segretaria della conferenza «ESPRIT». Dopo un colloquio di due ore con il capo dell'unità A2 della DG XIII, viene assunta in data 11 maggio 1992 come agente temporaneo in prova, inquadrata nel grado C5, scatto 1, «per svolgere le mansioni di dattilografa». Ella inizia il periodo di prova in data 1o giugno 1992.
Il suo capo unità redige in data 16 ottobre 1992 una bozza di rapporto in cui muove numerosi appunti alle prestazioni della ricorrente. Tale rapporto non viene comunicato alla ricorrente né inserito nel suo fascicolo personale.
La ricorrente viene informata dal capo dell'unità «Personale e questioni amnunistrative» della DG XIII con nota 9 novembre 1992 che la bozza di rapporto comunicata per via gerarchica risulta negativa e non consente di proporre il suo mantenimento in servizio come agente temporaneo. La nota propone tuttavia una proroga di tre mesi del periodo di prova e l'assegnazione della ricorrente ad una diversa unità, l'unità A6.
Il nuovo superiore gerarchico della ricorrente constata, con nota 2 febbraio 1993 che allude alla bozza di rapporto redatta dal capo dell'unità A2, un certo numero di manchevolezze nel suo lavoro, segnalandole che, in assenza di progressi in tali campi, egli non potrà purtroppo emettere un parere favorevole al termine del periodo di prova.
Il 16 febbraio 1993 la ricorrente riceve un rapporto sul periodo di prova contenente valutazioni negative. Nel rapporto viene tuttavia constatato che, dopo l'avvertimento ricevuto il 2 febbraio 1993, è stato notato un tentativo di miglioramento, che però aguardando solo un periodo limitato rispetto agli otto mesi del periodo di prova! non modifica l'impressione generale.
Il 22 febbraio 1993 la ricorrente presenta le proprie osservazioni sul rapporto sul periodo di prova e in tale sede critica in modo dettagliato le condizioni in cui ha dovuto svolgere il periodo di prova.
Ella viene licenziata con lettera 25 febbraio 1993 a norma dell'art. 14, n. 2, del RAA.
Sul merito
Il Tribunale ritiene che i tre motivi dedotti dalla ricorrente - esistenza di un errore manifesto di valutazione, violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento, della sana gestione e del diritto di difesa nonché violazione degli artt. 25 e 26 dello Statuto e dell'art. 14 del RAA - debbano essere esaminati in modo unitario (punti 18 e 33).
Il Tribunale ricorda che una decisione di licenziamento al termine del periodo di prova deve essere annullata se il ricorrente non è stato messo in grado di effettuare il periodo di prova in condizioni normali (punto 34).
Riferimento: Cone 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/CES (Race. pag. 1421, punti 20-24)
Dall'esame del contratto di lavoro della ricorrente, da un lato, e da quello della «Job description» del posto da lei occupato, dall'altro, il Tribunale deduce che essa è stata chiamata a svolgere funzioni non corrispondenti al grado e allo scatto assegnatile. La ricorrente è stata assunta «per svolgere le mansioni di dattilografa», mentre il posto che doveva occupare comportava un elevato grado di responsabilità. Tenuto conto di ciò, la Commissione doveva garantire alla ricorrente una collocazione particolare durante l'effettuazione del periodo di prova, per far sì che quest'ultima fosse messa in grado di assumere le mansioni affidatele (punti 36-38).
E' pacifico che la ricorrente non ha fruito, per la prima parte del periodo di prova, di una collocazione adatta alle esigenze delle mansioni affidatele e alle sue qualifiche, che erano o avrebbero dovuto essere note ai superiori gerarchici grazie al colloquio di due ore che aveva preceduto l'assunzione (punto 39).
I superiori gerarchici della ricorrente sapevano infatti che lo svolgimento delle mansioni richiedeva conoscenze approfondite di inglese e di informatica. D'altronde, sapevano che la ricorrente aveva vinto un concorso per dattilografi e dovevano sapere che possedeva solo limitate nozioni di inglese e di informatica, in quanto dovevano essersene resi conto nel corso dei colloqui che avevano preceduto l'assunzione della ricorrente (punto 40).
La ricorrente è stata invitata a seguire corsi di inglese e di informatica. E' tuttavia pacifico, da un lato, che non ha potuto fruire dei corsi di inglese prima della fine di settembre e, d'altro lato, che per esigenze di servizio non ha potuto seguirli sempre. Le carenze linguistiche della ricorrente non avrebbero pertanto dovuto essere prese in considerazione per motivare l'insufficienza del suo periodo di prova (punti 42-44).
Del resto, la Commissione non può sostenere che siano state le frequenti assenze della ricorrente ad impedirle di fruire di una formazione in informatica, in quanto la prima assenza della ricorrente risale al 19 novembre 1992, ossia oltre cinque mesi e mezzo dopo la sua entrata in servizio, mentre la ricorrente ha avuto a disposizione, almeno per il primo mese successivo all'entrata in servizio, il tempo necessario perché i suoi superiori le garantissero una adeguata formazione (punto 45).
Il Tribunale conclude da tali elementi che, per la prima parte del periodo di prova, che ha avuto inizio il logiugno 1992, la ricorrente non è stata messa in grado di effettuare il periodo di prova in condizioni normali tenuto conto delle circostanze della sua assunzione (punto 46).
Per quanto riguarda la seconda parte del periodo di prova, il Tribunale rileva che, tenuto conto delle numerose assenze della ricorrente per congedo ordinario o di malattia a dicembre e gennaio, la nota 2 febbraio del superiore gerarchico della ricorrente che la informava dell'insufficienza delle sue prestazioni si fondava su un numero di giorni di lavoro in condizioni normali insufficiente per giustificare una decisione di licenziamento al termine del periodo di prova. Il rapporto definitivo sul periodo di prova dà atto di un miglioramento successivo alla nota, ma ritiene che tale miglioramento su un breve periodo non modifichi l'impressione generale (punti 48 e 49).
Il Tribunale rileva pertanto che la seconda parte del periodo di prova non può bastare a giustificare la decisione di licenziamento e giunge alla conclusione che la ricorrente non è stata in grado di effettuare il periodo di prova in condizioni normali (punti 50 e 51).
Il Tribunale ritiene che a questo primo motivo di annullamento della decisione di licenziare la ricorrente se ne aggiunge un secondo, ossia il fatto che la decisione e stata emanata in violazione del diritto di difesa (punto 52).
Infatti la decisione impugnata è motivata per rinvio al rapporto definitivo del 16 febbraio 1993 sul periodo di prova, che si riferisce alla prima parte del periodo di prova effettuato dalla ricorrente. Orbene, il solo rapporto esistente per questa prima parte è la bozza di rapporto negativo del 16 ottobre 1992 che - rileva il Tribunale - non è stato mai comunicato alla ricorrente né direttamente ne indirettamente attraverso inserimento nel suo fascicolo personale. Sentito in qualità di testimone, l'estensore del rapporto definitivo ha peraltro ammesso che la sua valutazione della prima parte del periodo di prova si fondava in particolare sulla lettera 9 novembre 1992, che era basata esclusivamente sulla bozza di rapporto negativo (punti 53 e 54).
Il Tribunale ritiene che tale bozza di rapporto avrebbe dovuto essere trasmessa alla ricorrente al più tardi al momento della trasmissione del rapporto definitivo poiché quest'ultimo poteva essere compreso solo alla luce della prima (punto 56).
Il Tribunale precisa che tale violazione del diritto di difesa della ricorrente assume un rilievo del tutto particolare rispetto al fatto che il rapporto definitivo sul periodo di prova segnala un miglioramento nel suo lavoro, che viene però giudicato insufficiente proprio perché relativo ad un periodo non significativo rispetto ali insieme del periodo di prova, coperto prevalentemente (da giugno a novembre) dalla bozza di rapporto negativo non trasmessa alla ricorrente (punto 57).
A tale prima violazione del diritto di difesa se ne aggiunge una seconda, ossia che la Commissione ha presentato per la prima volta, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, un certo numero di rilievi alla ricorrente che non compaiono nel rapporto sul periodo di prova che ha preceduto l'emanazione della decisione impugnata (punti 58-60).
Da tutto quanto precede, il Tribunale conclude che la decisione di licenziare la ricorrente va annullata, da una parte, a motivo delle condizioni anormali nelle quali e stata effettuata la prova e, dall'altra, a motivo della violazione del diritto di difesa della ricorrente derivante dalla mancata trasmissione della bozza di rapporto negativo del 16 ottobre 1992 e dalla tardività delle affermazioni fatte contro di lei dalla Commissione (punto 62).
Dispositivo:
La decisione della Commissione 25 febbraio 1993 recante il licenziamento della ricorrente è annullata