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Document 61992TJ0054

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

1o dicembre 1994

Causa T-54/92

Johann Schneider

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Rapporto informativo — Ritardo nella compilazione — Domanda di annullamento e di risarcimento»

Testo completo in tedesco   II-887

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del rapporto informativo del ricorrente concernente il periodo 1987-1989 e la condanna della Commissione al versamento a favore del ricorrente della somma di 10000 ECU a titolo di risarcimento.

Esito:

Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente è dipendente del quadro scientifico (grado A5) della Commissione e presta servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra.

Con reclamo 31 luglio 1991 egli lamentava il ritardo nella compilazione del suo rapporto informativo concernente il periodo 1987-1989. Veniva poi redatto un rapporto riguardante il ricorrente e questi lo sottoscriveva, il 6 settembri senza formulare osservazioni e senza chiedere di adire il relatore d'appello lì reclamo veniva pertanto definitivamente archiviato.

In data 4 dicembre 1991 il ricorrente presentava un secondo reclamo concernente il suo rapporto informativo in merito al periodo 1987-1989. Detto reclamo veniva redatto m duplice copia, una delle quali veniva consegnata al suo superiore gerarchico il 5 dicembre 1991 mentre l'altra veniva inviata per corrispondenza al Segretariato generale della Commissione a Bruxelles, dove perveniva il ľo dicembre successivo.

Il ricorrente contestava all'istituzione di aver abbreviato il periodo di cui trattasi di sei mesi, limitandolo a una durata di 18 mesi, sino al 31 dicembre 1988, e di avere ritardato eccessivamente la compilazione del rapporto, compromettendo in tal modo le sue opportunità di promozione e ponendolo in una situazione di incertezza giuridica. Data 1 irrimediabilità del ritardo verificatosi, il ricorrente chiedeva che gli fossero versati 10000 ECU a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale

Con decisione comunicata al ricorrente con lettera datata 28 aprile 1992 l'APN rigettava questo secondo reclamo.

I — Sulla domanda di annullamento del rapporto informativo

1. Sulla rìcevibilità

a) Sui termini di reclamo

La Commissione fa riferimento a un regolamento interno che impone la presentazione de l'originale del reclamo all'APN, per farne discendere che nella fattispecie Reclamo e tardivo in quanto pervenuto presso il suo Segretariato generde il 10 dicembre 1991, vale a dire oltre tre mesi dopala sottoscrizione del rapporto informativo in data 6 settembre 1991. Il Tribunale respinge tali argomenti sottolineando che, a norma dell'art. 90, n. 3, dello Statuto, le domande e i reclami devono essere inoltrati per via gerarchica e che non compete alle istituzioni il potere di derogare a una regola espressa dello Statuto mediante una norma di attuazione o, a maggior ragione, mediante una comunicazione amministrativa. Nella fattispecie, il superiore gerarchico ha apposto il visto sul reclamo in data 5 dicembre 1991. I termini di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto sono stati pertanto rispettati (punti 15-19).

b) Sull'esaurimento del procedimento interno di appello

Il Tribunale ricorda che il rapporto informativo costituisce un atto che arreca pregiudizio avverso il quale un dipendente può presentare o un ricorso direttamente dinanzi al Tribunale o un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto (punto 21).

Riferimento: Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione (Race, pag. II-2145, punti 23 e 24)

Benché sia auspicabile, di regola, l'esaurimento dei procedimenti interni previsti dalle disposizioni generali di esecuzione, che riconoscono al dipendente la facoltà di ricorrere, entro un termine di quindici giorni, al relatore d'appello, il Tribunale ritiene che dette disposizioni non possono consentire deroghe al suddetto diritto statutario dei dipendenti di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale o di inoltrare reclamo presso l'APN avverso un rapporto informativo da essi sottoscritto senza essere ricorsi preventivamente al relatore d'appello. L'omesso ricorso al procedimento interno di appello non comporta pertanto l'irricevibilità del ricorso (punto 22).

2. Sul merito

a) Sul motivo fondato sul ritardo nella compilazione del rapporto informativo

Il Tribunale ritiene che, in assenza di circostanze eccezionali, il ritardo nel concludere il procedimento di compilazione del rapporto informativo non può, di per sé, inficiare la validità di tale rapporto né giustificarne l'annullamento. Infatti, se un rapporto informativo potesse essere annullato semplicemente a causa del suo ritardo, diverrebbe impossibile compilare un rapporto valido, trascorso un certo tempo, e il rapporto che dovrebbe sostituire quello annullato non potrebbe mai essere meno tardivo del precedente (punti 26 e 27).

Riferimento: Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione (Race, pag. II-19, punto 15)

b) Sul motivo fondato su errori ed omissioni materiali nel rapporto informativo

Per quanto concerne il periodo cui fa riferimento il rapporto informativo, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha fornito la prova del fatto che detto periodo sarebbe stato abbreviato di sei mesi. Il titolo del rapporto informativo indica un periodo di due anni e ciò non è inficiato da alcun indizio contrario. Inoltre, il ricorrente ha sottoscritto il rapporto senza aggiungervi le proprie osservazioni, cosa che avrebbe ben potuto fare se l'avesse giudicata utile o necessaria (punto 34).

Il Tribunale comunque ricorda che, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, i dipendenti sono oggetto di un rapporto periodico almeno ogni due anni, il che di per sé non esclude la compilazione di un rapporto per un periodo più breve. Il fatto che un rapporto informativo si riferisca a un periodo di soli 18 mesi non è pertanto tale da inficiarne la validità (punto 35).

In merito all'omessa menzione di un incarico specifico, il Tribunale dichiara che incombe al dipendente, il quale ritenga che un elemento come l'espressa menzione di un progetto specifico sia assente nel proprio rapporto, aggiungere le proprie osservazioni al riguardo e ricorrere eventualmente al relatore d'appello (punto 38).

II — Sulla domanda di risarcimento

Sulla rìcevibilità

Il Tribunale ricorda che la prima frase dell'art. 91, n. 1, dello Statuto condiziona la seconda, cosicché quest'ultima attribuisce al Tribunale piena competenza anche nel merito solo in caso di controversie vertenti sulla legittimità di un atto arrecante pregiudizio (punto 49).

Riferimento: Cone 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione (Race. pag. 505, punto 10); Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione (Race. pag. II-799, punto 46)

Peraltro, a norma dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso dinanzi al Tribunale è ricevibile soltanto se 1'APN ha preventivamente ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, nel termine ivi previsto, e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Il reclamo dev'essere anch'esso diretto avverso un atto arrecante pregiudizio (punto 50).

Ne consegue che il procedimento precontenzioso che deve precedere una domanda di risarcimento secondo quanto imposto dallo Statuto è diverso a seconda che la situazione originaria denunciata dal dipendente costituisca o meno un ano arrecante pregiudizio a norma dello Statuto (punto 51).

Il dipendente che voglia impugnare un atto che gli arreca pregiudizio può rivolgersi all'APN direttamente inoltrando reclamo e, qualora quest'ultimo sia respinto, può presentare dinanzi al Tribunale un ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto che gli arreca pregiudizio, il risarcimento dei danni, o entrambi (punto 52).

Riferimento: Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckardt/Commissione (Race, pag. 1171, punti 10 e 11); Tribunale 8 ottobre 1992, causa T-84/91, Meskens/Parlamento (Race. pag. II-2335, punto 42)

Al contrario, se la circostanza denunciata dal dipendente non costituisce un atto arrecante pregiudizio ai sensi dello Statuto, egli può iniziare un procedimento solo presentando all'APN una domanda a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, il cui eventuale rigetto costituirà un atto che gli arreca pregiudizio avverso il quale egli potrà presentare un reclamo, che a sua volta potrà essere eventualmente oggetto di un ricorso diretto all'annullamento e/o al risarcimento (punto 53).

Riferimento: Tribunale 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione (Race, pag. II-731); Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-64/91, Marcato/Commissione (Race, pag. II-243, punti 32-34); Tribunale22 maggio 1992, causa T-72/91, Moat/Commissione(Racc. pag. II-1771, punti 40 e 41); Della Pietra/Commissione, citata, punto 34); Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/ParIamento(Racc. pag. II-555, punti 40, 41, 45 e 46); Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Cámara Alloisio e a./Commissione (Race. pag. II-841, punto 45); Tribunale 15 luglio 1993, causa T-27/92, Camera-Lampitelli e a./Commissione (Race. pag. II-873, punto 26); Tribunale 12 gennaio 1994, causa T-65/91, White/Commissione(Racc. PI pag. II-23, punto 137)

Il Tribunale ritiene che nella fattispecie occorre operare una distinzione tra la domanda di annullamento e la domanda di risarcimento del ricorrente. Nell'ambito della prima, egli chiede l'annullamento di un atto che gli arreca pregiudizio, cioè il suo rapporto informativo. Di contro, la domanda di risarcimento concerne il comportamento omissivo delľamministrazione nel periodo precedente il suddetto atto. Ne consegue che il danno non patrimoniale di cui si chiede il risarcimento non deriva da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dello Statuto, ma trae origine da un illecito indipendente da tale atto (punti 58 e 59).

Riferimento: Tribunale 1o dicembre 1994, causa T-79/92, Ditterich/Commissione (Race. PI pag. II-907)

Ciò posto, il procedimento amministrativo precedente la presentazione del ricorso, per la parte in cui contiene una domanda di risarcimento, avrebbe dovuto, conformemente agli arti. 90 e 91 dello Statuto, consistere necessariamente in due fasi, vale a dire una domanda seguita da un reclamo (punto 60).

Il Tribunale ricorda inoltre che la finalità del procedimento amministrativo precontenzioso è quella di permettere la composizione in via amichevole delle controversie sorte tra i dipendenti o gli agenti e le istituzioni comunitarie. Nel caso in cui un dipendente chieda il risarcimento di un danno non patrimoniale causato, a suo dire, da un ritardo nella compilazione del suo rapporto informativo, il procedimento precontenzioso in due fasi favorisce una simile composizione amichevole delle controversie e facilita l'individuazione precisa dei punti che costituiscono effettivamente oggetto di contestazione fra le parti. Il Tribunale non ignora il fatto che una norma simile comporta che, in determinate circostanze, il dipendente interessato debba iniziare due distinti procedimenti precontenziosi, che potrebbero dar luogo a due ricorsi differenti — l'uno avente ad oggetto una domanda di annullamento, l'altro una domanda di risarcimento — ma ritiene che tali modalità siano imposte dal dettato chiaro e tassativo dello Statuto (punto 62).

Dovendosi constatare l'assenza, nella fattispecie, di un procedimento precontenzioso in due fasi, la domanda di risarcimento va dichiarata irricevibile (punto 63).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.

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