EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61991TJ0051

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 marzo 1994

Causa T-51/91

Paul Edwin Hoyer

contro

Commissione delle Comunità europee

«Agenti temporanei — Concorso interno — Licenziamento»

Testo completo in olandese   II-341

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della risoluzione del contratto di assunzione del ricorrente come agente temporaneo.

Esito:

Annullamento della decisione.

Sunto della sentenza

Con lettera 5 marzo 1987 il ricorrente si impegnava, nell'ambito della proroga del suo contratto di agente temporaneo assunto come interprete di grado LA 7, a partecipare al prossimo concorso al quale la sua candidatura sarebbe stata ammessa. Il rapporto di lavoro del ricorrente, inquadrato come agente temporaneo, veniva prorogato con contratto 23 marzo 1987. Ai termini dell'art. 5 di detto contratto, U rapporto di lavoro poteva essere risolto per le cause e alle condizioni previste dagli arti. 47-50 del regime relativo agli altri agenti (RAA). Successivamente la Commissione prorogava a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con il ricorrente, ponendo come condizione la partecipazione dello stesso al primo concorso generale per interpreti o interpreti aggiunti per il quale la sua candidatura fosse ammissibile, precisando che in caso di mancato superamento del concorso il contratto sarebbe stato risolto.

In esito alle prove del concorso interno COM/LA/2/89, indetto per la costituzione di una riserva di assunzione di interpreti aggiunti e al quale il ricorrente aveva partecipato, egli veniva informato di non essere stato iscritto nell'elenco degli idonei, poiché non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto. Con lettera 11 marzo 1991, l'istituzione informava il ricorrente di aver deciso di risolvere il suo contratto, ai sensi dell'art. 5 dello stesso.

Nel merito

1. Sul mezzo relativo al difetto di motivazione del provvedimento di licenziamento

Il Tribunale respinge tale mezzo in quanto il recesso unilaterale, espressamente previsto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di un agente temporaneo, non necessita di essere motivato, quale che sia la parte che lo effettua. Tale dispensa dall'obbligo di motivazione è giustificata dal potere discrezionale spettante, a norma dell'art. 47, n. 2, del RAA, all'autorità competente per la risoluzione di un contratto siffatto. Sotto tale profilo, la situazione in cui versa un agente temporaneo si differenzia da quella di un dipendente di ruolo soggetto allo Statuto, ed è pertanto esclusa l'applicazione per analogia dell'art. 25 dello Statuto medesimo, che esige la motivazione delle decisioni lesive, nonostante il rinvio agli artt. 11-26 dello Statuto relativi ai doveri e ai diritti del dipendente, disposto in termini generali dall'art. 11 del RAA (punto 27).

Riferimento: Corte 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento (Race. pag. 1729, punto 39); Corte 26 febbraio 1981, causa 25/80, De Briey/Commissione (Race. pag. 637, punto 9); Tribunale28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybroūčk/Parlarnento (Race. pag. II-33, punto 93)

2. Sul mezzo relativo all'insussistenza di una giusta causa di licenziamento

Quanto alla censura relativa all'illegittimità del provvedimento di licenziamento in quanto non fondato su una delle cause elencate negli artt. 47-50 del RAA, né su un'altra causa legittima quale l'insufficienza professionale né su un motivo collegato all'interesse del servizio, è assodato, secondo il Tribunale, che il licenziamento del ricorrente si fonda esclusivamente sul mancato superamento del concorso da parte dello stesso (punti 29 e 35).

Il Tribunale ricorda che esso può sindacare un provvedimento di licenziamento e i motivi su cui è fondato soltanto in caso di inosservanza dei limiti del potere discrezionale conferito all'autorità competente dall'art. 47, n. 2, del RAA (punto 36).

Riferimento: De Briey/Commissione, già citata, punto 7

Il Tribunale rileva che non è sindacabile la fondatezza di una decisione di risoluzione di un contratto fondata sulla mancata iscrizione dell'interessato nell'elenco dei vincitori di un concorso, sempreché non possa essere accertata l'esistenza di un errore manifesto che infici la mancata iscrizione dell'interessato o la legittimità della decisione della commissione giudicatrice, oppure l'esistenza di uno sviamento di potere (punto 37).

Poiché la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il ricorrente nell'elenco degli idonei del concorso COM/LA/2/89 è stata annullata con sentenza del Tribunale 17 marzo 1994, causa T-43/91, Hoyer/Commissione (Race. PI pag. II-297), il provvedimento di licenziamento controverso è fondato su una decisione illegittima. Ne consegue che la Commissione non ha rispettato i limiti del proprio potere discrezionale (punto 38).

Dispositivo:

La decisione della Commissione, comunicata al ricorrente con lettera 11 marzo 1991, di risolvere il contratto di assunzione dello stesso come agente temporaneo è annullata.

Top