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Document 61991TJ0022

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Dipendenti ° Assunzioni ° Concorso ° Concorso interno per titoli ed esami ° Obblighi della commissione giudicatrice ° Rispetto dei termini del bando di concorso ° Motivazione delle decisioni ° Svolgimento irregolare delle operazioni del concorso ° Annullamento

(Statuto del personale, allegato III, artt. 1 e 5)

Massima

Una commissione giudicatrice non può esimersi dall' osservanza delle prescrizioni del bando di concorso né per quanto riguarda l' oggetto delle prove né per quanto riguarda la loro natura, e, relativamente alla graduatoria dei candidati, non può sostituire un punteggio globale alla somma dei punteggi attribuiti per diverse prove, in quanto, operando in tal modo, essa viene meno al proprio obbligo di rispettare la valutazione delle prove, quale prevista dal bando di concorso, e al proprio obbligo di motivare le decisioni da essa prese.

La carenza di motivazione della decisione della commissione giudicatrice consistente nell' omissione di valutare le prove in conformità del bando di concorso ha inoltre l' effetto di impedire al giudice il sindacato dell' influenza esercitata sui risultati del concorso dall' applicazione, da parte della commissione giudicatrice, in violazione del bando di concorso, di un criterio estraneo alle capacità dei candidati.

A fronte di tali irregolarità, il Tribunale deve annullare tutte le operazioni a cui ha proceduto la commissione giudicatrice a partire dalla fase in cui si sono verificate le irregolarità.

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