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Document 61991TJ0001

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Dipendenti ° Ricorso ° Rapporto informativo ° Reclamo amministrativo previo ° Carattere facoltativo ° Presentazione ° Conseguenze ° Rispetto dei vincoli procedurali connessi alla via del reclamo amministrativo previo

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Identità d' oggetto e di causa ° Motivi e argomenti assenti dal reclamo ma strettamente collegati allo stesso ° Ricevibilità ° Concordanza tra il reclamo e il ricorso ° Esame d' ufficio

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    3. Dipendenti ° Valutazione ° Rapporto informativo ° Modifica dei giudizi rispetto alla valutazione precedente ° Obbligo di motivazione ° Portata

    (Statuto del personale, art. 43)

    Massima

    1. La presentazione di un reclamo formale ai sensi dell' art. 90 dello Statuto non costituisce il presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso giurisdizionale contro un rapporto informativo. Infatti il detto rapporto, previsto dall' art. 43 dello Statuto, esprime l' opinione liberamente formulata dai compilatori, e non la valutazione dell' autorità che ha il potere di nomina. Di conseguenza, il ricorso è esperibile dal momento in cui il rapporto può essere considerato come definitivo.

    Non di meno, anche se l' interessato ha la facoltà vuoi di rivolgersi direttamente al giudice comunitario, vuoi di proporre un reclamo amministrativo, nel secondo caso egli è tenuto a rispettare il complesso dei vincoli procedurali connessi alla scelta, da lui effettuata, della via del previo reclamo amministrativo.

    2. Imponendo un previo reclamo amministrativo, l' art. 90 dello Statuto ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione. Per conseguire tale scopo, occorre che quest' ultima sia in grado di conoscere con sufficiente precisione le lagnanze o i desideri dell' interessato. Di contro, la detta disposizione non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l' eventuale fase contenziosa, purché le pretese fatte valere in tale fase non modifichino la causa né l' oggetto del reclamo. Di conseguenza, dopo la scadenza del termine per adire direttamente il Tribunale, il dipendente che abbia scelto la via del previo reclamo amministrativo laddove non era tenuto a farlo, trattandosi di contestare un rapporto informativo, può far valere dinanzi al Tribunale soltanto pretese aventi lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, d' altra parte, può dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono essere sviluppate dinanzi al Tribunale mediante la deduzione di mezzi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.

    La concordanza tra il reclamo ed il ricorso, costituisce una questione di ammissibilità che deve essere esaminata dal Tribunale d' ufficio.

    3. L' obbligo di motivare il peggioramento della valutazione di un dipendente rispetto al rapporto informativo precedente è diretto a consentire al dipendente di conoscere i motivi della modifica dei giudizi analitici, di verificare la realtà dei fatti indicati e, pertanto, di formulare osservazioni su detta motivazione avvalendosi del proprio diritto ad essere ascoltato. Tale obbligo è osservato allorché, in una nota indirizzata al dipendente oggetto del rapporto informativo, il compilatore d' appello dichiara che l' interessato non ha dimostrato, durante il periodo coperto dal rapporto informativo controverso, qualità eccezionalmente elevate nell' espletamento di talune delle sue mansioni. Questa motivazione, benché sommaria, è sufficiente a giustificare il leggero peggioramento del giudizio, dalla menzione più elevata a quella immediatamente inferiore.

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