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Document 61989TJ0068

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Trasmissione alle imprese di documenti alterati - Conseguenze - Particolare vigilanza del giudice in ordine agli elementi di prova assunti a fondamento della decisione della Commissione

2. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Carattere non probatorio di alcuni tipi di contatti tra produttori

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Concorrenza - Norme comunitarie - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Decisione fondata su elementi non tutti sufficientemente provati - Riforma ad opera del giudice - Esclusione - Annullamento parziale - Presupposti

(Trattato CEE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 17; regolamento della Commissione n. 99/63)

4. Concorrenza - Posizione dominante - Impresa - Nozione - Posizione dominante collettiva - Nozione

(Trattato CEE, artt. 85 e 86)

Massima

1. Qualora nell' ambito di un ricorso proposto contro una decisione della Commissione, adottata in applicazione delle norme di concorrenza del Trattato, sia emerso dall' istruttoria disposta dal Tribunale che i documenti trasmessi alle imprese nel corso del procedimento amministrativo sono stati alterati senza obiettiva giustificazione, è compito del Tribunale verificare minuziosamente la natura e la portata delle prove accolte dalla Commissione nella decisione.

2. L' esistenza di rapporti verticali venditore-acquirente tra due produttori, ove tali rapporti vertano su un prodotto fabbricato da uno solo di questi produttori, non rappresenta di per sé sola la prova dell' esistenza di un' intesa orizzontale illecita.

Una tale prova non è costituita neppure dal fatto che i gestori in comune di un mezzo di produzione si accordino allo scopo di evitare che i prelievi operati da ciascuno di essi sulla produzione di tale mezzo non conducano ad una situazione di concorrenza sleale.

3. Benché nell' ambito del sindacato giurisdizionale degli atti dell' amministrazione comunitaria il giudice comunitario possa pronunciare l' annullamento parziale di una decisione della Commissione nel settore della concorrenza, ciò non implica tuttavia che esso sia competente a riformare la decisione impugnata. Arrogarsi una simile competenza porterebbe non solo a turbare l' equilibrio interistituzionale disegnato dal Trattato, ma rischierebbe anche di pregiudicare i diritti della difesa, privando le imprese interessate dalla decisione delle garanzie procedurali previste dai regolamenti nn. 17/63 e 99/63.

L' annullamento parziale presuppone di per sé il ricorrere di talune condizioni. Per pronunciarlo, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se la portata del dispositivo della decisione, intesa alla luce della sua motivazione, possa venire assoggettata ad una limitazione ratione materiae, ratione personae o ratione temporis, in guisa da circoscriverne gli effetti senza tuttavia modificarne la sostanza; se la prova dell' illecito, così delimitato possa fondarsi su una sufficiente valutazione del mercato nella motivazione della decisione; e se l' impresa o le imprese interessate siano state poste in grado di controbattere efficacemente alla censura così definita.

4. Al pari dell' art. 85 del Trattato, la nozione d' impresa di cui all' art. 86 designa un' unità economica.

Due o più imprese possono detenere una posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato quando due o più entità economiche indipendenti siano, su un mercato specifico, unite da tali vincoli economici che, grazie ad essi, esse detengano insieme una posizione dominante rispetto agli altri operatori del mercato. Tale potrebbe ad esempio essere il caso allorché due o più imprese indipendenti dispongono in comune, mediante accordo o licenza, di un vantaggio tecnologico che conferisce loro la possibilità di comportamenti che siano in misura apprezzabile indipendenti rispetto ai loro concorrenti, ai loro clienti e, infine, ai consumatori.

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