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Document 32020R0740

Informazioni sul consumo di carburante dei pneumatici, la capacità di frenata e i livelli di rumore

Informazioni sul consumo di carburante dei pneumatici, la capacità di frenata e i livelli di rumore

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Punta a dare ai consumatori maggiori informazioni al momento della scelta di nuovi pneumatici per il proprio veicolo. Rende le etichette sulle caratteristiche e sulle prestazioni di uno pneumatico, ad esempio su neve e ghiaccio, più visibili e informative. Questo aiuterà gli utenti finali* a tenere in considerazione caratteristiche quali la sicurezza, la protezione della salute e l’efficienza ambientale.
  • La legislazione intende promuovere pneumatici sicuri, durevoli, atti a ridurre il consumo di carburante e silenziosi.
  • Modifica il regolamento (UE) 2017/1369 (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

  • Il regolamento si applica ai pneumatici per autovetture (pneumatici C1), autobus e autocarri, veicoli commerciali leggeri e pesanti e rimorchi leggeri e pesanti (pneumatici C2 e C3), nonché ai ricostruiti* quando sia disponibile una prova adeguata sulle prestazioni;
  • Non si applica a talune categorie specializzate di pneumatici, quali i pneumatici fuoristrada professionali, quelli per i veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o ai pneumatici di seconda mano, a meno che tali pneumatici non siano importati da un paese terzo.

I fornitori di pneumatici sono tenuti a:

  • apporre su ciascun singolo pneumatico un’etichetta autoadesiva stampata contenente le informazioni di cui agli allegati I e II e forniscono una scheda informativa del prodotto contenente i dettagli di cui all’allegato III;
  • rendere visibile l’etichetta del pneumatico, preferibilmente vicino all’indicazione del prezzo, nelle pubblicità, nelle vendite a distanza e nelle vendite su internet;
  • garantire che le etichette dei pneumatici e le schede informative del prodotto siano precise;
  • collaborano con le autorità di vigilanza del mercato che possono condurre ispezioni sistematiche e ad hoc, e intervengono immediatamente se vengono rilevate violazioni;
  • fornire alle autorità nazionali, per mezzo di una banca dati dei prodotti, i dati tecnici sui pneumatici e le loro prestazioni prima che vengano messi in vendita, per consentire alle autorità di verificare la precisione delle etichette dei pneumatici — tali informazioni dovranno essere inserite a partire dal 1° maggio 2021 (ed entro il 30 novembre 2021 nel caso di pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021);
  • non fornire etichette, marchi, simboli o diciture non conformi con il regolamento.

I distributori di pneumatici sono tenuti a:

  • esporre un’etichetta adesiva sui singoli pneumatici e un’etichetta stampata sul lotto di pneumatici presso il punto vendita, contenenti le informazioni richieste;
  • garantire che l’etichetta del pneumatico sia visualizzata vicino all’indicazione del prezzo su qualsiasi materiale promozionale tecnico, nelle vendite a distanza e nelle vendite su internet;
  • fornire all’utente finale una copia dell’etichetta dei pneumatici prima della vendita, qualora i pneumatici non siano visibili;
  • informare gli utenti finali sulla possibilità di consultare la scheda informativa.

I fornitori e i distributori di veicoli nuovi forniscono agli utenti finali le etichette dei pneumatici, la scheda informativa del prodotto e il pertinente materiale tecnico-promozionale prima della vendita.

I fornitori di servizi internet devono garantire che i fornitori che vendono pneumatici sui loro siti espongano l’etichetta e la scheda informativa previste.

Le autorità nazionali devono:

  • consentire la vendita e l’uso di pneumatici conformi alla legislazione;
  • verificare la precisione delle informazioni sulle etichette dei pneumatici;
  • stabilire sanzioni e regole per la loro applicazione in caso di violazioni.

La Commissione europea:

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2020/740 abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici (si veda la sintesi).

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 1o maggio 2021.

CONTESTO

Il sistema di etichettatura dei pneumatici punta a ridurre le emissioni di gas serra e l’inquinamento acustico e a migliorare la sicurezza stradale. I pneumatici rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici contribuirebbe pertanto alla riduzione delle emissioni e ad aumentare il risparmio per i conducenti grazie al minore consumo di carburante.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Utente finale: un consumatore, un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali.
Ricostruiti: pneumatici ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2020/740 sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, p. 1).

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.12.2020

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