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Document 32016R1012

    Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di taluni animali

    Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di taluni animali

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    PUNTI CHIAVE

    Il «regolamento sulla riproduzione degli animali» definisce un insieme unico di norme applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza bovina, suina, ovina, caprina ed equina e del loro materiale germinale. Esso ha lo scopo di:

    • consolidare le norme esistenti per la promozione degli scambi commerciali di animali riproduttori e aggiornare tali norme ai progressi tecnici e alle prassi di attuazione stabilite proteggendo la diversità genetica;
    • facilitare la cooperazione transfrontaliera tra enti selezionatori che forniscono i loro servizi in condizioni di concorrenza leale;
    • semplificare il quadro legislativo in un unico regolamento adattato al trattato di Lisbona che sostituisca otto direttive specifiche per le diverse specie;
    • stabilire norme sui controlli ufficiali e alle altre attività in base ai principi del regolamento sui controlli ufficiali.

    Atti di esecuzione e delegati

    In base al presente regolamento, alla Commissione europea è conferito il potere di adottare ulteriori atti giuridici che:

    • lo aggiornino in modo da riflettere gli sviluppi del settore (atti delegati) e
    • ne garantiscano la corretta attuazione (atti di esecuzione).

    Atti delegati

    La Commissione ha adottato un atto delegato sul formato dei moduli dei certificati zootecnici* per gli animali riproduttori di razza equina pura (Regolamento delegato (UE) 2017/1940).

    Atti di esecuzione.

    La Commissione ha inoltre adottato una serie di atti di esecuzione per rendere applicabili taluni aspetti del regolamento (UE) 2016/1012. Essi trattano argomenti quali:

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento viene applicato dal 1 novembre 2018, ad eccezione dell’articolo 65 (modifiche della legislazione esistente) che viene applicato dal 19 luglio 2016.

    CONTESTO

    Per maggiori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    Materiale germinale: lo sperma, gli ovociti (ovuli immaturi prodotti dall’ovaio dell’animale) e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita.
    Zootecnico: legato alla tecnologia dell’allevamento degli animali.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

    Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2016/1012 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 7.4.2017, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/716 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 1).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1422 della Commissione, del 4 agosto 2017, che designa il centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all’armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 78).

    Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (GU L 275 del 25.10.2017, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 22.07.2021

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