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Document 32016L0802

Combustibili: riduzione del tenore di zolfo

Combustibili: riduzione del tenore di zolfo

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/802 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Codifica e abroga la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, la normativa esistente dell’Unione europea (UE), che è stata modificata sostanzialmente diverse volte.
  • Mira a ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi.
  • Dovrebbe pertanto ridurre gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l’ambiente, che potrebbero superare quelle derivanti da tutte le fonti situate a terra nell’UE entro il 2020.

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce il limite massimo consentito al tenore di zolfo di:

  • olio combustibile pesante;
  • gasolio;
  • gasolio marino; e
  • olio diesel marino.

Olio combustibile pesante e gasolio

  • I paesi dell’UE devono vietare l’uso, nei loro territori, di:
    • oli combustibili pesanti, se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa;
    • gasoli, se il loro tenore di zolfo supera lo 0,1 % in massa.

Combustibili per uso marittimo

  • La direttiva integra le principali modifiche del diritto internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi. Integra nel diritto dell’UE l’allegato VI riveduto della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (nota come Marpol), modificata dal relativo protocollo del 1978, che è entrato in vigore il 1o luglio 2010.
  • L’allegato VI della Marpol introduce limiti al contenuto di zolfo più rigorosi per il combustibile per uso marittimo nelle zone di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (SECA) che, nell’UE, si trovano nel Baltico, nei mari del nord e nella Manica. Tali limiti sono fissati all’1 % dal 1o luglio 2010 e allo 0,1 % dal 1o gennaio 2015. Limiti più elevati sono ancora possibili, ma solamente nel caso in cui siano installati a bordo dei sistemi sostenibili di depurazione dei gas di scarico.
  • A partire dal 1o gennaio 2012, nelle aree marittime al di fuori delle SECA, i limiti al contenuto di zolfo sono fissati al 3,5 % e si abbasseranno allo 0,5 % dal 1o gennaio 2020. Lo stesso requisito, chiamato anche limite generale del tenore di zolfo, entrerà in vigore a livello internazionale, come deciso nell’ottobre 2016 dall’Organizzazione marittima internazionale. Questa decisione storica ridurrà in maniera significativa gli effetti sulla salute umana delle emissioni prodotte dalle navi e garantirà delle condizioni globali di parità per gli operatori delle navi.
  • I paesi dell’UE possono consentire l’uso di metodi di riduzione delle emissioni* che comportino riduzioni delle emissioni almeno equivalenti, o addirittura superiori, a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo, purché:
    • non abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, come gli ecosistemi marini; e
    • siano sviluppati in conformità di meccanismi appropriati di approvazione e controllo.

Attuazione

  • Per garantire che la direttiva venga applicata correttamente, i paesi dell’UE devono:
    • assicurare un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo immesso sul mercato o utilizzato dalle navi, nonché una verifica periodica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile*;
    • introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro la violazione delle disposizioni.
  • Nel 2013 sono stati avviati i lavori a livello tecnico nell’ambito del forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile al fine di discutere delle strategie coordinate per garantire un’attuazione efficiente in termini di costi della direttiva 2012/33/UE (che ha modificato la direttiva 1992/32/CE e ha cercato di ridurre in modo significativo le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovute all’utilizzo di combustibili per uso marittimo). Il forum ha coinvolto i paesi dell’UE, l’industria marittima e l’assistenza tecnica dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA).
  • Sulla base di tali lavori, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione. Ha introdotto maggiori ispezioni di documenti e campionamenti di combustibile nei porti, nonché la razionalizzazione dei relativi obblighi di segnalazione da parte dei paesi dell’UE. Ha inoltre avviato il sistema d’informazione dell’UE (Thetis-UE) e sviluppato l’EMSA per un uso su base volontaria, in modo da permettere alle autorità di condividere ogni giorno i risultati delle ispezioni relative allo zolfo contenuto nei combustibili delle singole navi.

Progresso scientifico e tecnico

Per stare al passo con il progresso scientifico e tecnico, la Commissione europea, dopo aver consultato un comitato di rappresentanti dell’UE, ha il diritto di adottare atti delegati per modificare i valori di emissione equivalenti e i criteri per l’utilizzazione di metodi di riduzione delle emissioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva (UE) 2016/802 è la versione codificata della direttiva 1999/32/CE del Consiglio e sue successive modifiche. È entrata in vigore il 10 giugno 2016.

CONTESTO

  • Le emissioni di inquinanti atmosferici come l’anidride solforosa possono percorrere lunghe distanze e, negli ultimi anni, le emissioni prodotte dal trasporto marittimo hanno sempre più compromesso la qualità dell’aria nell’UE.
  • Le emissioni di anidride solforosa provocano piogge acide e creano polvere fine. Questa polvere è dannosa per la salute umana poiché provoca malattie respiratorie e cardiovascolari e riduce fino a due anni la speranza di vita nell’UE.

* TERMINI CHIAVE

Metodi di riduzione delle emissioni: un’alternativa all’uso di combustibile per uso marittimo a basso tenore di zolfo, compresi ogni connessione, materiale, apparecchio o impianto da montare sulla nave o qualsiasi altra procedura, combustibile alternativo o metodo per conformarsi. Il metodo di riduzione delle emissioni deve soddisfare i requisiti della presente direttiva dimostrando di essere verificabile, quantificabile ed esecutivo.

Bollettini di consegna del combustibile: documenti rilasciati da un fornitore a dei clienti come prova della consegna del combustibile.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58-78)

Ultimo aggiornamento: 27.02.2017

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