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Document 32014R0652

La spesa dell’Unione europea nell’informazione relativa ad alimenti e mangimi

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Programma per il mercato unico' per informazioni aggiornate sullargomento.

La spesa dell’Unione europea nell’informazione relativa ad alimenti e mangimi

L’obiettivo generale di questa normativa dell’Unione europea (UE) è di contribuire a un livello elevato di salute umana, animale e vegetale nell’intera filiera alimentare, nonché a un livello elevato di protezione per i consumatori e di tutela dell’ambiente, eradicando gli organismi nocivi e favorendo al contempo la competitività e la creazione di posti di lavoro.

ATTO

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

SINTESI

L’obiettivo generale di questa normativa dell’Unione europea (UE) è di contribuire a un livello elevato di salute umana, animale e vegetale nell’intera filiera alimentare, nonché a un livello elevato di protezione per i consumatori e di tutela dell’ambiente, eradicando gli organismi nocivi e favorendo al contempo la competitività e la creazione di posti di lavoro.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Aggiorna il quadro nell’ambito del quale vengono finanziate le politiche legate alla salute animale e vegetale e alla produzione alimentare.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento ha lo scopo di sovrintendere la spesa dell’UE nelle seguenti aree:

  • alimenti e mangimi, sicurezza compresa;
  • salute e benessere degli animali;
  • organismi nocivi ai vegetali;
  • produzione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare sementi;
  • prodotti fitosanitari e uso sostenibile dei pesticidi;
  • rischi derivanti dai sottoprodotti di origine animale utilizzati all’interno di mangimi e fertilizzanti, come ad esempio farina di carne e ossa, farina di piume e farina di pesce;
  • organismi geneticamente modificati emessi deliberatamente nell’ambiente;
  • diritti di proprietà intellettuale in relazione alle genetiche vegetali.

Il regolamento stabilisce norme e scadenze riguardo al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e all’approvazione dei programmi nazionali e delle richieste di pagamento. La Commissione europea è responsabile della verifica dell’effettiva attuazione delle misure che beneficiano del contributo finanziario dell’UE. Deve essere data appropriata pubblicità per far conoscere all’opinione pubblica il ruolo svolto dall’UE nel finanziamento.

Il regolamento contiene una serie di norme indicanti le dotazioni finanziarie massime consentite e i tassi massimi delle sovvenzioni, che di norma non supereranno il 50 % dei costi ammissibili. Questo tasso può essere aumentato fino al:

  • 75 % dei costi ammissibili nel caso di attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più paesi dell’UE al fine di controllare gli organismi nocivi o le malattie animali;
  • 100 % dei costi ammissibili laddove le attività riguardino la prevenzione e il controllo di rischi gravi per la salute umana, animale e vegetale.

Il finanziamento dell’UE può essere concesso per fronteggiare situazioni di emergenza correlate alla salute animale e vegetale. Le malattie che possono beneficiare di un finanziamento in caso di emergenza sono elencate nell’allegato del regolamento. La Commissione può aggiornare tale elenco per prendere in considerazione nuove minacce.

In via eccezionale, l’UE può coprire i costi sostenuti dai paesi dell’UE per altre misure urgenti, come ad esempio l’attuazione di misure di biosicurezza rafforzate in caso di insorgenza di malattie o presenza di organismi nocivi, la distruzione delle carcasse e gli indennizzi in conseguenza di campagne di vaccinazione.

La Commissione presenterà una valutazione di medio termine accompagnata, se del caso, da proposte per la legislazione entro il 30 giugno 2017 e una relazione sull’efficacia del regolamento entro il 30 giugno 2022.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Dal 30 giugno 2014.

Per maggiori informazioni consultare il regolamento relativo al quadro finanziario (UE) n. 652/2014 sul sito web della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 652/2014

30.6.2014

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GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1-32

Ultimo aggiornamento: 25.08.2015

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