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Document 32009R0216
Statistiche sulle catture con attività di pesca nell’Oceano Atlantico
Statistiche sulle catture con attività di pesca nell’Oceano Atlantico
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DI QUESTI REGOLAMENTI?
Questi 3 regolamenti riguardano l’inoltro da parte di Stati membri alla Commissione europea (Eurostat) di statistiche accurate e tempestive sulle attività delle navi da pesca nelle seguenti aree:
Regolamenti (CE) n. 217/2009, (CE) n. 218/2009 e (CE) n. 216/2009 abrogano e rivedono i precedenti regolamenti dell’Unione europea sulle statistiche relative alla cattura e altre attività di pesca [rispettivamente Regolamenti (CEE) n. 2018/93, (CEE) n. 3880/91 e (CE) n. 2597/95].
PUNTI CHIAVE
Tutti i regolamenti prevedono che ogni Stato membro invii alla Commissione (Eurostat) dati sulla cattura nominale annuale* da imbarcazioni registrate in o che battono bandiera di quello Stato. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi* con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
Ogni regolamento specifica i tempi entro i quali gli Stati membri devono trasmettere i dati richiesti alla Commissione (Eurostat) e i formati nei quali tali dati vanno trasmessi.
Per quanto riguarda la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, il Regolamento (CE) n. 217/2009 richiede inoltre che i dati sulla cattura e le relative attività di pesca vengano suddivisi per mese di cattura, attrezzatura da pesca, dimensioni dell’imbarcazione e specie principalmente cercate. Se uno Stato non ha pescato nell’Atlantico nord-occidentale nel precedente anno di calendario , ne deve informare la Commissione.
La Commissione si riserva di aggiornare la lista delle specie e le regioni statistiche di pesca, la descrizione di quelle regioni e il grado permesso di aggregazione dei dati.
Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica della pesca dell’Unione europea, ogni Stato membro è autorizzato a utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe procedure amministrative eccessive.
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione contenente:
Queste relazioni devono venire trasmesse entro:
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
A decorrere dal 20 aprile 2009.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 31.3.2009, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 216/2009 sono state incorporate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 31.3.2009, pag. 42).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 31.3.2009, pag. 70).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 04.12.2017