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Document 32008R0798

    Condizioni di certificazione veterinaria dell’UE per il pollame e i prodotti a base di pollame provenienti da paesi terzi, loro territori o zone

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

    Condizioni di certificazione veterinaria dell’UE per il pollame e i prodotti a base di pollame provenienti da paesi terzi, loro territori o zone

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) n. 798/2008: elenco di paesi terzi, loro territori o zone da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e le condizioni di certificazione veterinaria

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    Mira a garantire che il pollame e i prodotti a base di pollame importati nell’UE o che transitano nell’Unione rispettino gli stessi standard di quelli prodotti internamente.

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    • Il regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’UE, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti:
      • pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici;
      • carni e carni macinate di pollame, compresa la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti.
    • Istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori o zone da cui tali animali e prodotti possono essere importati nell’UE.
    • Non si applica al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni.

    Il regolamento riguarda una serie di aspetti, tra cui:

    • condizioni generali d’importazione e transito quali
      • condizioni di certificazione veterinaria
      • procedure di esame, campionamento e test e
      • obbligo di segnalazione delle malattie;
    • la qualifica zoosanitaria del paese, territorio o zona d’origine in relazione alle malattie del pollame, che include
      • i criteri per considerare tali aree indenni da influenza aviaria
      • requisiti di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria
      • i criteri per considerare tali aree indenni dalla malattia di Newcastle (una malattia virale che colpisce il pollame)
      • requisiti relativi alla vaccinazione;
    • condizioni specifiche d’importazione, compresi:
      • l’importazione di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno
      • l’importazione di uova esenti da organismi patogeni specifici
      • il trasporto di pollame e pulcini di un giorno;
    • condizioni specifiche di transito, che includono eccezioni per il transito di determinati prodotti a base di pollame attraverso Lettonia, Lituania, Polonia e Croazia.

    DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Si applica dal 1 gennaio 2009.

    CONTESTO

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

    Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 798/2008 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

    Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (versione codificata) (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 21.06.2019

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