Regolamento VIS
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 767/2008 concernente il sistema di informazione visti e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e stabilisce le procedure e le condizioni per lo scambio dei dati sui visti per quanto riguarda le domande di soggiorno di breve durata tra l’Unione europea (Unione) e gli Stati membri dell'Unione che hanno sottoscritto l’accordo e la convenzione di Schengen.
PUNTI CHIAVE
Avviso: il presente regolamento è stato modificato più volte. La presente sintesi riporta il contenuto del regolamento, come modificato, nei casi in cui le modifiche sono effettivamente entrate in vigore.
Scopo
Lo scopo del sistema di informazione visti (VIS), istituito in origine nell’ambito della decisione 2004/512/CE, consiste nel miglioramento dell’attuazione della politica comune in materia di visti, della cooperazione consolare e delle consultazioni tra autorità centrali competenti per i visti tramite:
- l’agevolazione della procedura relativa alla domanda di visto;
- la prevenzione del «visa shopping»;
- l’agevolazione della lotta contro la frode;
- l’agevolazione dei controlli ai valichi di frontiera esterni nonché all’interno dei territori nazionali;
- il sostegno all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nei territori nazionali;
- l’agevolazione dell’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, che determina lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo (si veda la sintesi);
- il sostegno alla prevenzione di minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.
In casi specifici, le autorità nazionali ed Europol possono richiedere l’accesso ai dati conservati nel VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.
Il sistema VIS registra le seguenti categorie di dati:
- dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;
- fotografie;
- dati biometrici relativi alle impronte digitali;
- i collegamenti alle domande precedenti e ai fascicoli relativi alla domanda delle persone che viaggiano insieme.
Categorie di dati registrati nell’archivio comune di dati di identità
I seguenti dati sono registrati nell’archivio comune di dati di identità (CIR):
- cognome, nome, data di nascita, sesso;
- cognome da nubile (cognomi precedenti), luogo e paese di nascita, nazionalità attuale e nazionalità di origine;
- informazioni sul documento di viaggio, quali:
- tipo e numero;
- paese di rilascio;
- autorità di rilascio;
- data di scadenza della validità.
Accesso al VIS
- Solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti è concesso di inserire, modificare o cancellare i dati del VIS.
- Solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e delle autorità incaricate di effettuare i controlli ai valichi di frontiera esterni, dell’immigrazione e dell’asilo è concesso di consultare i dati del VIS.
- Le autorità che dispongono dell’accesso al VIS devono garantire che:
- l’utilizzo sia limitato al necessario, nonché adeguato e proporzionato all’assolvimento dei compiti dell’autorità stessa;
- nell’utilizzo del VIS, i richiedenti e i titolari di un visto non siano soggetti a discriminazione e che la loro dignità umana e integrità siano rispettate.
Inserimento di dati da parte delle autorità competenti per i visti
- L’autorità competente per i visti crea il fascicolo, laddove una domanda risulta ammissibile in virtù del codice dei visti, stabilito nel regolamento di modifica (CE) n. 810/2009 (si veda la sintesi). L’autorità inserisce nel VIS i dati specificati nell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 767/2008.
- L’autorità competente per i visti aggiunge ulteriori dati qualora sia stata presa una decisione per il rilascio di un visto, ad esempio:
- autorità di rilascio;
- tipo di visto;
- numero di vignetta visto;
- territorio all’interno del quale il detentore del visto è autorizzato a spostarsi;
- data decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;
- numero di ingressi autorizzati nel territorio dal visto.
- Occorre che siano specificati i motivi nel caso in cui sia stata adottata la decisione di:
- rifiutare, annullare o revocare un visto; oppure
- prorogarne il periodo di validità.
Utilizzo del VIS
Il VIS è impiegato:
- da autorità competenti per i visti che verificano le domande e le decisioni relative alle domande;
- tra autorità centrali competenti per i visti per consultazioni e richieste di documenti;
- da autorità competenti per i visti per l’elaborazione di relazioni e statistiche, senza identificare i singoli richiedenti.
Accesso ai dati del VIS da parte di altre autorità
- Il regolamento di modifica (UE) 2017/2226, che istituisce il sistema di ingressi/uscite dell’Unione (EES) (si veda la sintesi), ha reso i controlli alle frontiere più efficienti e rapidi mediante un canale di comunicazione protetto tra il sistema centrale dell’EES e il VIS centrale. La consultazione diretta tra EES e VIS è possibile solo se previsto sia dal regolamento (CE) n. 767/2008 che dal regolamento (UE) 2017/2226.
- Le autorità competenti per i visti che adoperano il VIS, possono consultare l’EES dal VIS:
- quando esaminano e adottano decisioni relative alle domande di visto;
- per recuperare ed esportare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e trasmetterli nell’EES nel caso in cui un visto venga annullato, revocato o prorogato.
- Le autorità di frontiera che adoperano l’EES, possono consultare il VIS dall’EES per:
- recuperare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell’EES;
- verificare l’autenticità e la validità del visto;
- controllare se i cittadini di paesi terzi esenti dal visto per i quali non è registrato un fascicolo individuale nell’EES siano stati precedentemente registrati nel VIS;
- verificare, nel caso in cui l’identità di un titolare di visto sia comprovata tramite impronte digitali, l’identità di un titolare di visto con impronte digitali nel VIS.
- Le autorità competenti dell’esecuzione di controlli all’interno del territorio degli Stati membri possono cercare dati al solo scopo di verificare l’identità del titolare del visto e/o l’autenticità del visto e/o se le condizioni per l’ingresso, il soggiorno o la residenza sono soddisfatte.
- Le autorità nazionali competenti in materia di asilo possono avere accesso ai dati al solo scopo di:
- determinare lo Stato membro responsabile della verifica di una domanda di asilo;
- esaminare una domanda di asilo.
Funzionamento del VIS
- A partire da giugno 2018, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA) è responsabile della gestione operativa del VIS centrale e delle interfacce nazionali collegate ai sistemi nazionali degli Stati membri.
- La gestione operativa del VIS contempla tutte le attività necessarie per permettere il funzionamento del VIS 24 ore su 24, sette giorni alla settimana. Ciò comprende gli interventi di manutenzione e gli sviluppi tecnici richiesti per garantire che il sistema funzioni a un livello soddisfacente di qualità operativa.
- Ogni Stato membro è responsabile:
- dello sviluppo, dell’organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale;
- della sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione alla propria interfaccia nazionale e, a tal proposito, dell’adozione di un piano di sicurezza;
- della gestione dell’accesso al VIS da parte di personale debitamente autorizzato delle proprie autorità nazionali competenti;
- dei costi sostenuti dal proprio sistema nazionale.
- I dati nel VIS non possono essere comunicati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, a meno che ciò non sia indispensabile al fine di provare l’identità di cittadini di paesi terzi in casi specifici.
Sicurezza, responsabilità e protezione dei dati
- Lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS deve garantirne la sicurezza prima e durante la trasmissione all’interfaccia nazionale. Ogni paese è tenuto a garantire la sicurezza dei dati ricevuti dal VIS e ad adottare un piano di sicurezza per il proprio sistema nazionale.
- Qualsiasi persona o paese che abbia subito danni cagionati da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il regolamento (CE) n. 767/2008 ha il diritto di ottenere un risarcimento dal paese responsabile dei danni.
- Ogni paese ed eu-LISA devono conservare registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati presenti nel VIS, nonché registrazioni relative al personale debitamente autorizzato all’inserimento o al recupero dei dati.
- Ogni Stato membro deve disporre di un’autorità di controllo nazionale, istituita conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (si veda la sintesi), per il monitoraggio della liceità del trattamento dei dati personali da parte del paese in questione. Il Garante europeo della protezione dei dati controlla le attività di eu-LISA.
Applicazione
Quale strumento di Schengen, il presente regolamento si applica agli Stati membri, fatta eccezione per l’Irlanda. La Danimarca ha deciso di attuare il regolamento, così come Islanda, Norvegia e Svizzera.
Modifiche recenti al regolamento (CE) n. 767/2008
Nell’ottica di affrontare le sfide inerenti alla sicurezza nonché alla natura mutevole dei modelli migratori, si stanno compiendo sforzi per rendere interoperabili i diversi sistemi di informazione dell’Unione. Il regolamento (CE) n. 767/2008 è stato quindi modificato più volte per tenere conto di tali attività, sebbene queste modifiche non si applicheranno fino a data ancora da destinarsi, e comunque non prima del 2023. Tali modifiche sono le seguenti:
- il regolamento (UE) 2019/817 relativo all’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nello spazio di giustizia, libertà e sicurezza (si veda la sintesi);
- il regolamento (UE) 2021/1134 che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, nonché due testi strettamente collegati, il codice dei visti [regolamento (CE) n. 810/2009, si veda la sintesi] e il codice frontiere Schengen [regolamento (UE) 2016/399, si veda la sintesi]. Tra gli altri aspetti, esso rafforza i controlli dei precedenti personali intrapresi prima dell’adozione di una decisione sulla concessione del visto;
- il regolamento (UE) 2021/1152 che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 per quanto riguarda l’interoperabilità del VIS con il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1240 (si veda la sintesi).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
- L’applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 doveva essere stabilita dalla Commissione europea in conformità all’articolo 48, paragrafo 3. Il VIS è entrato in vigore l’11 ottobre 2011.
- Gli articoli 26, 27, 32, 45, 48, paragrafi 1, 2 e 4 e l’articolo 49 del regolamento sono in vigore dal 2 settembre 2008.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 767/2008 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 03.08.2023