Cittadini di paesi terzi: norme per i soggiorni di lungo periodo
SINTESI DI:
Direttiva 2003/109/CE: status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
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Stabilisce i termini e le condizioni di concessione e ritiro dello status di soggiornante di lungo periodo a cittadini non comunitari (cittadini di paesi terzi*) che vivono legalmente in un paese dell’Unione europea (UE) da almeno 5 anni.
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Determina i diritti di tali cittadini e gli ambiti in cui godono di pari trattamento rispetto ai cittadini dell’UE.
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Elenca le condizioni applicabili nel caso in cui desiderino trasferirsi in un altro paese dell’UE.
PUNTI CHIAVE
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Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi devono aver vissuto legalmente e continuativamente in un paese dell’UE per 5 anni.
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Nel calcolo dei 5 anni, sono concesse assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi nell’intero periodo.
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I cittadini di paesi terzi devono dimostrare di disporre di risorse economiche stabili e regolari per il sostentamento proprio e della famiglia e di un’assicurazione contro le malattie.
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Le autorità nazionali devono emettere una decisione sulle richieste, corredata della documentazione pertinente, entro 6 mesi dalla loro ricezione.
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Le autorità possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza interna, ma non per ragioni economiche.
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Ai richiedenti ritenuti idonei viene concesso un permesso di soggiorno valido almeno 5 anni e automaticamente rinnovabile.
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I soggiornanti di lungo periodo possono perdere il loro status nel caso in cui:
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lo abbiano acquisito in modo fraudolento;
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siano destinatari di un provvedimento di allontanamento perché ritenuti una minaccia grave per l’ordine pubblico e la sicurezza;
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escano dall’UE per 12 mesi consecutivi.
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I soggiornanti di lungo periodo godono dello stesso trattamento dei cittadini del paese in ambiti quali il lavoro, l’istruzione, la sicurezza sociale, il fisco e la libertà di associazione. Tuttavia, in determinati casi, i paesi dell’UE possono limitare tale parità di trattamento.
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I soggiornanti di lungo periodo possono trasferirsi per vivere, lavorare o studiare in un altro paese dell’UE per più di 3 mesi, purché soddisfino determinate condizioni, e possono essere accompagnati dai membri della loro famiglia.
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Esistono punti di contatto nazionali preposti a inviare e ricevere le informazioni pertinenti dai vari paesi dell’UE.
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La normativa non si applica a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, quali gli studenti, coloro che lavorano temporaneamente «alla pari» o i lavoratori stagionali.
La normativa non si applica nel Regno Unito (1), in Irlanda o in Danimarca, che dispongono di accordi speciali in materia di politica sull’immigrazione e l’asilo.
Nel 2011, la direttiva è stata modificata per comprendere i cittadini di paesi terzi, quali rifugiati o apolidi, che godono di protezione internazionale.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Si applica a partire dal 23 gennaio 2004. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 23 gennaio 2006.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
* TERMINI CHIAVE
Cittadino di paese terzo: chiunque non sia cittadino di un paese dell’UE.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pagg. 44–53)
Successive modifiche e correzioni alla direttiva 2003/109/CE sono state incorporate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pagg. 12–18)
Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 21–57)
Ultimo aggiornamento: 04.05.2020