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Document 31976L0768

    Prodotti cosmetici (fino al 2013)

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Cosmetici più sicuri per le persone nell’Unione europea' per informazioni aggiornate sullargomento.

    Prodotti cosmetici (fino al 2013)

    Le legislazioni nazionali applicabili ai prodotti cosmetici sono armonizzate a livello europeo allo scopo di facilitare la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno dell'Unione europea (UE). La presente direttiva stabilisce regole concernenti la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici. Inoltre, instaura un regime volto a vietare gli esperimenti sugli animali e la commercializzazione dei prodotti che ne hanno fatto impiego.

    ATTO

    Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (direttiva «Cosmetici») [Cfr atto(i) modificatore(i)].

    SINTESI

    La libera circolazione dei prodotti cosmetici nel mercato europeo non può essere limitata o vietata dagli Stati membri se tali prodotti non presentano pericoli per la salute umana in condizioni normali o prevedibili di uso.

    In caso contrario, se un prodotto cosmetico conforme alla presente direttiva può mettere in pericolo la salute umana, lo Stato membro sul cui territorio il prodotto è messo in commercio può adottare misure di divieto e limitazione. Nella suddetta ipotesi, informa gli altri Stati membri e la Commissione al fine di adottare misure appropriate in tutta l'Unione europea (UE).

    Ingredienti e composizione

    La presente direttiva determina le sostanze vietate nella composizione dei prodotti cosmetici (allegato II) e le sostanze oggetto di limitazioni o condizioni specifiche di uso (allegato III).

    La direttiva formula anche un elenco dei coloranti (allegato IV), dei conservanti (allegato VI) e dei filtri UV (allegato VII) autorizzati.

    Etichettatura

    I recipienti e/o gli imballaggi devono segnatamente indicare, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

    • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato;
    • il contenuto nominale al momento della confezione, espresso in peso o in volume;
    • la data di scadenza minima riportata dall'indicazione per i prodotti la cui durata minima è inferiore a 30 mesi;
    • la durata d'impiego dopo l'apertura per i prodotti la cui durata minima è superiore a 30 mesi (indicata da un simbolo raffigurante un vasetto di crema aperto);
    • la funzione del prodotto e le precauzioni particolari per l'uso;
    • il numero del lotto di fabbricazione.

    Tali informazioni devono essere riportate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

    Inoltre, l'etichettatura deve riportare l'elenco degli ingredienti (DE) (EN) (FR). Le composizioni profumanti e aromatiche sono designate dai termini «profumo» e «aroma», ad eccezione del caso in cui siano identificate come causa di reazioni allergiche.

    Sorveglianza del mercato

    Gli Stati membri sono responsabili della sorveglianza del rispettivo mercato. Pertanto, verificano la sicurezza dei prodotti fabbricati o importati nell'UE. D'altronde, vigilano anche affinché le caratteristiche attribuite ai prodotti cosmetici non siano mendaci.

    Il fabbricante, l'importatore o il responsabile dell'immissione sul mercato devono informare le autorità nazionali competenti quando il prodotto cosmetico viene importato per la prima volta nell'UE.

    Sperimentazione animale

    La direttiva mette fine alla sperimentazione animale, istituendo due divieti concernenti:

    • i test di prodotti cosmetici finiti e degli ingredienti sugli animali (divieto di sperimentazione);
    • la commercializzazione di prodotti cosmetici finiti o contenenti ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale (divieto di immissione sul mercato).

    In merito alle prove di tossicità per somministrazioni ripetute, di tossicità per la riproduzione e di tossicocinetica, il divieto di immissione sul mercato entra in vigore l'11 marzo 2013. Tale divieto si applica indipendentemente dalla disponibilità di metodi di sperimentazione alternativi.

    Contesto

    La presente direttiva è sostituita dal regolamento (CE) n. 1223/2009 con decorrenza 11 luglio 2013.

    Riferimenti

    Atto

    Data di entrata in vigore

    Data limite di trasposizione negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale

    Direttiva 76/768/CEE

    30.7.1976

    30.1.1978

    GU L 262 del 27.9.1976

    Atto(i) modificatore(i)

    Data di entrata in vigore

    Data limite di trasposizione negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale

    Direttiva 79/661/CEE

    26.7.1979

    30.7.1979

    GU L 192 del 31.7.1979

    Direttiva 82/368/CEE

    19.5.1982

    31.12.1983

    GU L 167 del 15.6.1982

    Direttiva 83/574/CEE

    4.11.1983

    31.12.1984

    GU L 332 del 28.11.1983

    Direttiva 88/667/CEE

    14.1.1989

    31.12.1989

    GU L 382 del 31.12.1988

    Direttiva 89/679/CEE

    3.1.1990

    3.1.1990

    GU L 398 del 30.12.1989

    Direttiva 93/35/CEE

    23.6.1993

    14.6.1995

    GU L 151 del 23.6.1993

    Direttiva 2003/15/CE

    11.3.2003

    11.9.2004

    GU L 66 dell’11.3.2003

    Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 76/768/CEE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

    ATTI COLLEGATI

    Non iscrizione di ingredienti sull'etichettatura

    Non iscrizione di ingredienti sull'etichettatura Direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco, previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici.

    Inventario e nomenclatura comune degli ingredienti

    Decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici [Gazzetta ufficiale L 132 dell’1.6.1996].

    Controllo della composizione dei prodotti cosmetici

    Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici [Modificata dalla direttiva 87/143/CEE, Gazzetta ufficiale L 57 del 27.2.1987].

    Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici [Modificata dalla direttiva 90/207/CEE, Gazzetta ufficiale L 108 del 28.4.1990].

    Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione del 27 settembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici [GU L 291 del 24.10.1983].

    Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione dell'11 ottobre 1985 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici [GU L 295 del 7.11.1985].

    Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici [GU L 231 del 14.9.1993].

    Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici [GU L 178 del 28.7.1995].

    Settima direttiva 96/45/CE della Commissione del 2 luglio 1996 relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici [GU L 213 del 22.8.1996].

    Ultima modifica: 21.10.2011

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