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Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
Mira a introdurre norme riviste intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone «la salubrità e la pulizia», cerca inoltre di introdurre i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture, oltre a:
Per acque destinate al consumo umano si intendono:
Esenzioni dalla direttiva
La direttiva non si applica:
Inoltre, i paesi dell’Unione possono prevedere esenzioni:
Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua non sono soggette ad alcuni aspetti della direttiva, tra i quali i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante.
Standard qualitativi delle acque
I paesi dell’UE devono garantire che le acque destinate al consumo umano siano «salubri e pulite». Non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, a seconda delle quantità o concentrazioni, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. Nello specifico, deve soddisfare le seguenti prescrizioni minime.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rispettare le altre disposizioni della direttiva.
Valutazione dei rischi
Gli Stati membri garantiscono che vengano condotte la valutazione e la gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acqua potabile e dei sistemi di distribuzione, così come la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestica, e se i potenziali rischi pregiudichino la qualità dell’acqua, oltre a individuare i pericoli nel sistema e ad applicare le misure di controllo.
Materiali che entrano a contatto con le acque per il consumo umano
Gli Stati membri assicurano che i materiali utilizzati per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
Verranno introdotte ulteriori metodologie e procedure per testare e accettare le sostanze di partenza e i materiali finali (entro il 12 gennaio 2024), oltre a elenchi di sostanze di partenza autorizzate (entro il 12 gennaio 2025).
Accesso, informazioni, monitoraggio e valutazione
I paesi dell’Unione sono tenuti a:
La Commissione europea, entro il 12 gennaio 2035, effettua una valutazione della direttiva e, nel frattempo, riesaminerà gli standard microbici e chimici nonché le procedure di monitoraggio, campionamento e valutazione del rischio, almeno ogni 5 anni.
Abrogazione
La direttiva rifonde e abroga la direttiva 98/83/CE e le successive modifiche (si veda la sintesi) a partire dal 12 gennaio 2023.
È in vigore dal 12 gennaio 2021 e doveva divenire legge nei paesi dell’Unione entro il 12 gennaio 2023 (alcuni aspetti entro il 12 gennaio 2026).
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
Le successive modifiche alla direttiva 2001/83/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 10.02.2021