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Document 52013PC0449
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic invoicing in public procurement
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
/* COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici /* COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Contesto politico Il passaggio a un’amministrazione pubblica
senza carta, in particolare nella sua dimensione transfrontaliera, è un
obiettivo importante per l’Unione europea e gli Stati membri. La fatturazione
elettronica è un settore particolarmente promettente che può contribuire al
conseguimento di questo obiettivo. I vantaggi della fatturazione elettronica sono
ampiamente noti e hanno indotto alcuni Stati membri dell’Unione europea
(Danimarca, Austria, Svezia e Finlandia) a chiedere la presentazione di fatture
elettroniche negli appalti pubblici per la totalità o una parte del settore
pubblico. Tuttavia, queste iniziative nate dal basso si fondano perlopiù su
norme nazionali che, nella maggior parte dei casi, non sono interoperabili e,
in quanto tali, comportano per le imprese che intendono partecipare ad appalti
transfrontalieri un aumento della complessità e dei costi, ostacolando quindi
l’accesso al mercato. Il risultato complessivo è che in Europa il ricorso alla
fatturazione elettronica è tuttora molto limitato, con una quota compresa tra
il 4 e il 15% di tutte le fatture emesse. Un’iniziativa nel settore della
fatturazione elettronica negli appalti pubblici impedirebbe l’ulteriore
frammentazione del mercato interno e faciliterebbe l’utilizzo di questo metodo
di fatturazione. Considerato che gli appalti pubblici oggetto delle direttive
in materia rappresentano all’incirca il 3,7% del PIL dell’Unione europea,
l’attuazione di un’iniziativa mirata a eliminare gli ostacoli all’accesso al
mercato per quanto riguarda la fatturazione elettronica negli appalti pubblici
consentirebbe al settore pubblico di diventare un comparto di punta della
fatturazione elettronica, favorendone in tal modo la diffusione in tutta l’economia.
Da un paio d’anni a questa parte un numero
significativo di soggetti interessati sollecitano interventi a livello europeo
per stimolare il mercato della fatturazione elettronica in tutta l’Unione
europea, con particolare attenzione per le fatture emesse dai governi. Nella
comunicazione “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa”,
COM(2010) 712, la Commissione ha invitato a far diventare la fatturazione
elettronica il principale modo di fatturazione nell’UE entro il 2020. In una risoluzione
dell’aprile 2012 il Parlamento europeo ha chiesto di rendere obbligatoria la
fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016, mentre gli Stati
membri hanno sollecitato l’adozione di misure per promuovere la diffusione
della fatturazione elettronica in occasione del Consiglio informale
Competitività del febbraio 2012 e nelle conclusioni del Consiglio europeo del
giugno 2012. Sembra quindi che i tempi siano maturi per adottare l’iniziativa
qui proposta sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e per
rimuovere efficacemente gli ostacoli all’accesso al mercato dovuti
all’insufficiente interoperabilità della fatturazione elettronica. Una proposta in tal senso andrà inoltre a
completare l’ammodernamento in corso del quadro normativo dell’UE in materia di
appalti pubblici, che costituisce un’azione chiave nell’ambito dell’Atto per il
mercato unico I, in particolare per quanto attiene alle proposte di transizione
completa agli appalti elettronici. Infine, la Commissione considera prioritaria
l’azione volta a promuovere l’adozione della fatturazione elettronica negli
appalti pubblici, come testimonia l’inserimento nell’Atto per il mercato unico
II, tra le azioni chiave previste, di un’iniziativa sulla fatturazione
elettronica negli appalti pubblici. ·
Rapporti con questioni di normazione La proposta prevede che l’organismo europeo
competente per la definizione di norme standardizzate, in questo caso il
Comitato europeo di normazione (CEN), elabori una nuova norma europea per la
fatturazione elettronica in forza di un mandato della Commissione europea che
sarà predisposto in un momento successivo e comprenderà un elenco dei requisiti
minimi che la norma dovrà comprendere. Tale compito sarà svolto in conformità
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO ·
Consultazioni delle parti interessate Il contenuto di questa proposta si fonda su
ampie consultazioni con le parti interessate. Il 26 settembre 2012 e il 7
marzo 2013 si sono svolte a Bruxelles due riunioni del forum europeo
multilaterale delle parti interessate (EMSF) sulla fatturazione elettronica,
che hanno offerto un’importante occasione per discutere gli elementi
costitutivi della potenziale iniziativa dell’UE sulla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici. I documenti di discussione di quattro gruppi di
attività dell’EMSF hanno fornito riscontri concreti provenienti dai
rappresentanti dei forum nazionali multilaterali e da professionisti, come
prestatori di servizi e imprese. Tra i membri dell’EMSF è stato inoltre diffuso
un questionario per cercare di raccogliere dati sui sistemi di fatturazione
elettronica esistenti, nonché sui loro costi, vantaggi ed efficacia. Le 20
risposte ricevute (19 da forum nazionali e una da un ente di normazione) hanno
avuto anch’esse ampio spazio nella valutazione d’impatto. Il contenuto dell’iniziativa è stato
presentato e discusso con il Comitato consultivo per gli appalti pubblici
(ACPC), di cui fanno parte rappresentanti degli Stati membri, nel corso di una
riunione il 19 settembre 2012. Si sono tenuti, inoltre, altri incontri
bilaterali informali con rappresentanti di diverse associazioni industriali,
tra cui l’Associazione europea dei fornitori di servizi di fatturazione elettronica
(EESPA), Business Europe e l’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese (UEAPME). Si è svolta infine, tra il 22 ottobre 2012 e
il 14 gennaio 2013, una consultazione online per mezzo dello strumento di
politica interattiva (IPM), per raccogliere informazioni sull’utilizzo attuale
della fatturazione elettronica e pareri su una potenziale iniziativa
dell’Unione europea in quest’area. La risposta del pubblico alla consultazione
è stata molto positiva, con oltre 700 risposte pervenute. Le varie consultazioni con le parti
interessate hanno offerto alla Commissione un utile spaccato delle posizioni di
ciascuna di esse. ·
Valutazione d’impatto La valutazione d’impatto è stata sottoposta al
Comitato per la valutazione d’impatto (IAB) nel febbraio 2013. Durante la
riunione del 20 marzo 2013 l’IAB ha sollevato una serie di questioni che, a suo
parere, necessitano di un’ulteriore disamina e ha chiesto una nuova
presentazione della valutazione d’impatto. La valutazione d’impatto è stata rivista e
ripresentata all’IAB il 19 aprile 2013. Le principali modifiche apportate in
risposta al parere del Comitato hanno riguardato il rafforzamento della
definizione del problema, l’analisi della sussidiarietà e della
proporzionalità, il miglioramento dell’analisi dell’impatto e una migliore
presentazione dei pareri delle parti interessate. L’8 maggio 2013 l’IAB ha emesso un parere
positivo. Dopo aver analizzato cinque diverse opzioni,
la valutazione d’impatto ha concluso che la soluzione più adatta consiste
nell’imporre alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
l’obbligo di accettare, a partire da una certa data, le fatture elettroniche
conformi a una nuova norma europea comune di fatturazione. In tal modo si
contribuirà a superare la frammentazione presente nella situazione attuale, con
una pluralità di sistemi nazionali di fatturazione elettronica differenti, e a
garantire l’integrità del mercato interno. L’approccio scelto permette di
coniugare il forte stimolo derivante dall’obbligo di garantire
l’interoperabilità della fatturazione elettronica negli appalti pubblici con un
atteggiamento più flessibile verso gli strumenti più idonei ad assicurare l’uso
della fatturazione elettronica in quanto tale. La relazione finale sulla valutazione
d’impatto e la relativa sintesi sono pubblicate unitamente alla presente
proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Base giuridica La proposta si fonda sull’articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Prevedendo la definizione
di una norma europea comune e obbligando gli Stati membri a garantire che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le
fatture elettroniche conformi a detta norma, la presente proposta potrà
eliminare gli ostacoli all’accesso al mercato negli appalti pubblici
transfrontalieri nonché gli impedimenti al commercio, migliorando così le
condizioni per il funzionamento del mercato interno. ·
Principio di sussidiarietà Secondo il principio di sussidiarietà,
l’Unione europea può intervenire soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi dell’azione proposta non possono essere conseguiti in misura
sufficiente a livello di Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a
livello di Unione europea. Per le ragioni illustrate in dettaglio più avanti,
l’azione dell’UE è necessaria per eliminare gli ostacoli al mercato e gli
impedimenti al commercio dovuti all’esistenza di regole e norme differenti,
nonché per garantire l’interoperabilità. La proposta è pertanto conforme al
principio di sussidiarietà. Il numero delle norme, dei requisiti e delle
soluzioni esistenti è tuttora molto elevato e le reti per la fatturazione
elettronica sembrano svilupparsi sempre di più – e non di meno – seguendo i
confini nazionali. Le iniziative nate dal basso negli Stati membri hanno
aggravato il problema dell’interoperabilità con il diffondersi di nuove norme
di fatturazione elettronica che hanno accresciuto ulteriormente i costi e la
complessità legati all’interoperabilità. Di conseguenza, le azioni degli Stati
membri non sono sufficienti per garantire l’interoperabilità della fatturazione
elettronica negli appalti transfrontalieri. I motivi alla base dell’azione dell’Unione
europea derivano dalla natura transnazionale del problema dell’insufficiente
interoperabilità tra i sistemi nazionali (e proprietari) di fatturazione
elettronica. Visto il carattere transfrontaliero delle operazioni relative agli
appalti pubblici oggetto delle direttive in materia, e considerato che gli
sforzi di alcuni Stati membri per risolvere i problemi legati
all’interoperabilità non hanno prodotto risultati significativi, un’azione
dell’Unione europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici
sembra essere l’unica soluzione possibile in grado di coordinare le azioni degli
Stati membri e di impedire un’ulteriore frammentazione del mercato interno.
Inoltre, soltanto l’UE può fungere da arbitro imparziale nella discussione
sull’interoperabilità e raccomandare con obiettività l’approccio migliore per
eliminare gli ostacoli al mercato. Non è immaginabile che, senza l’azione
dell’Unione europea, la situazione attuale della fatturazione elettronica negli
appalti pubblici possa cambiare o migliorare nel prossimo futuro. ·
Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità perché si limita a quanto necessario per il conseguimento
dell’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La valutazione d’impatto ha preso in esame
opzioni strategiche differenti, giungendo alla conclusione che l’opzione
preferita è ottimale anche sotto il profilo della proporzionalità, in quanto
l’approccio scelto permette di coniugare il forte stimolo derivante
dall’obbligo di garantire l’interoperabilità della fatturazione elettronica
negli appalti pubblici con un atteggiamento più flessibile verso gli strumenti
più idonei ad assicurare l’uso della fatturazione elettronica in quanto tale. ·
Scelta degli strumenti La scelta della forma giuridica da dare alla
proposta legislativa della Commissione dipende sia dalla base giuridica
individuata sia dal contenuto della proposta. Come già osservato, l’articolo 114
TFUE è la base giuridica appropriata per questa proposta. In linea di
principio, l’articolo citato lascia la libertà di scegliere, come forma
giuridica di una proposta, la direttiva o il regolamento. Considerato, però,
che l’obiettivo della proposta può essere conseguito in misura sufficiente
imponendo agli Stati membri l’obbligo di ottenere risultati, lasciando agli
Stati la decisione sulle forme e i metodi per conseguirli, il ricorso a una
direttiva è la scelta più appropriata. ·
Misure di recepimento e documenti esplicativi Saranno probabilmente necessarie misure
nazionali a vari livelli (legislativo, regolamentare, amministrativo e tecnico)
per recepire la presente direttiva e mettere le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatori concretamente in grado di darvi applicazione. Solo gli
Stati membri possono spiegare come queste diverse misure recepiscono la
direttiva e come interagiscono tra loro. Pertanto, la notifica delle misure di
recepimento deve essere accompagnata da documenti esplicativi. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Tutte le implicazioni di bilancio correlate
alla definizione di una norma europea da parte del competente organismo europeo
di normazione sono già soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012.
La presente proposta non ha alcun impatto finanziario aggiuntivo eccedente le
risorse già stanziate per le azioni di normazione nel quadro finanziario
pluriennale attuale e futuro. 2013/0213 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla fatturazione elettronica negli
appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: 1) Negli Stati membri esistono
e sono attualmente in uso norme mondiali, nazionali, regionali e proprietarie
differenti per la fatturazione elettronica. Nessuna di esse è prevalente e per
la maggior parte non sono interoperabili. 2) In mancanza di una norma
comune, quando promuovono o impongono l’uso della fatturazione elettronica
negli appalti pubblici gli Stati membri definiscono soluzioni tecniche proprie
sulla base di norme nazionali separate. Per tale motivo il numero delle norme
differenti che coesistono nei vari Stati membri sta aumentando ed è prevedibile
che continui a crescere anche in futuro. 3) La molteplicità delle norme
non interoperabili comporta un grado eccessivo di complessità, incertezza del
diritto e costi operativi aggiuntivi per gli operatori economici che utilizzano
la fatturazione elettronica negli Stati membri. Spesso agli operatori economici
che intendono partecipare ad appalti transfrontalieri viene chiesto di
adeguarsi a una nuova norma di fatturazione elettronica ogni volta che accedono
a un nuovo mercato. Scoraggiando gli operatori economici dal partecipare ad
appalti transfrontalieri, la diversità dei requisiti giuridici e tecnici della
fatturazione elettronica costituisce un ostacolo all’accesso al mercato nel
settore degli appalti pubblici transfrontalieri e un impedimento al commercio.
Limitando le libertà fondamentali, si ripercuote direttamente sul funzionamento
del mercato interno. 4) È probabile che in futuro
questi ostacoli al commercio interno dell’Unione aumentino a seguito
dell’adozione di ulteriori norme nazionali e proprietarie non interoperabili
nonché della crescente diffusione o dell’introduzione obbligatoria negli Stati
membri della fatturazione elettronica negli appalti pubblici. 5) Occorre rimuovere o ridurre
gli ostacoli al commercio dovuti alla coesistenza di una pluralità di requisiti
giuridici e norme tecniche per la fatturazione elettronica e alla mancanza di
interoperabilità. Per conseguire tale obiettivo è necessaria una norma europea
comune per il modello di dati semantici della fattura elettronica di base. 6) La Commissione dovrebbe
applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea[3]
per chiedere al competente organismo europeo di normazione di predisporre una
norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di
base. Nella sua richiesta al competente organismo europeo di normazione, la
Commissione deve chiedere che tale norma europea sia tecnologicamente neutrale,
per evitare distorsioni della concorrenza. Poiché le fatture elettroniche
possono contenere dati personali, la Commissione dovrebbe chiedere anche che la
norma europea assicuri la tutela dei dati personali in conformità della
direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati[4].
Oltre a questi requisiti minimi, nella richiesta al competente organismo
europeo di normazione la Commissione dovrebbe indicare altri requisiti relativi
al contenuto della norma europea nonché una scadenza per la sua adozione. 7) Il modello semantico
standard europeo dei dati della fattura elettronica di base dovrebbe fare
riferimento alle specifiche vigenti, tra cui, in particolare, quelle stabilite
da organizzazioni europee o internazionali come il CEN (CWA 16356 e CWA 16562),
l’ISO (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022) e l’UN/CEFACT (CII v. 2.0).
Il modello standard europeo non dovrebbe richiedere la firma elettronica e
dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in
particolare, ai dati complementari del venditore e dell’acquirente, agli
identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici
degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna, ai termini di
pagamento e alle condizioni. Dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme
di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti. 8) Se la norma europea redatta
dal competente organismo di normazione europeo soddisfa i requisiti indicati
nella richiesta della Commissione, i riferimenti della norma europea comune
dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 9) Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non possono rifiutare le fatture
elettroniche conformi alla norma europea comune adducendo come motivo la non
conformità ad altri requisiti tecnici (ad esempio requisiti nazionali o
specifici di un settore). 10) La presente direttiva si
applica alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici
e dagli enti aggiudicatori ed emesse a seguito dell’esecuzione delle
prestazioni previste dai contratti aggiudicati a norma della direttiva [che
sostituisce la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[5]], della direttiva [che
sostituisce la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali[6]]
o della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di
taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e
della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti
aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE[7]. 11) L’obiettivo
dell’interoperabilità è di permettere la presentazione e il trattamento delle
informazioni in modo uniforme nei diversi sistemi gestionali, indipendentemente
dalla tecnologia, dall’applicazione o dalla piattaforma utilizzate. La piena
interoperabilità comprende la capacità di interoperare in termini di contenuto
(semantico), formato (sintassi) e trasmissione. L’interoperabilità semantica
vuol dire che il significato preciso dell’informazione scambiata è mantenuto e
compreso correttamente e senza ambiguità, a prescindere dal modo in cui viene
rappresentato fisicamente o trasmesso. 12) Garantendo l’interoperabilità
semantica e migliorando la certezza del diritto, la presente direttiva intende
promuovere anche la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti
pubblici, consentendo così agli Stati membri, alle amministrazioni
aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e agli operatori economici di ottenere
vantaggi significativi in termini di risparmi, impatto ambientale e riduzione
degli oneri amministrativi. 13) Nelle sue conclusioni del 28
e 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha affermato che va data priorità alle
misure volte a sviluppare ulteriormente il commercio elettronico
transfrontaliero, tra l’altro facilitando il passaggio alla fatturazione
elettronica. 14) Nella sua risoluzione del 20
aprile 2012 il Parlamento europeo ha segnalato la frammentazione del mercato
dovuta alle norme nazionali in materia di fatturazione elettronica e
sottolineato i benefici sostanziali offerti dalla fatturazione elettronica,
nonché l’importanza della certezza del diritto, di un ambiente tecnico chiaro e
di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su
requisiti giuridici, processi aziendali e norme tecniche comuni. Per tali
motivi il Parlamento europeo ha lanciato un invito a rendere obbligatoria la
fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016. 15) Il forum europeo
multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (e‑invoicing),
istituito in forza della decisione della Commissione del 2 novembre 2010[8], ha adottato una
raccomandazione sull’interoperabilità della fatturazione elettronica mediante
l’utilizzo di un modello semantico dei dati nel [mese] 2013. 16) Poiché le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ove non diversamente previsto dalla
legislazione nazionale, potranno accettare le fatture elettroniche conformi a
disposizioni diverse dalla norma europea comune, oltre che fatture cartacee, la
presente direttiva non comporta costi né oneri aggiuntivi per le imprese,
incluse le microimprese e le piccole e medie imprese nell’accezione di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[9]. 17) Norme sulla fatturazione
elettronica sono già previste dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[10]. Occorre garantire che le
condizioni per l’emissione e l’accettazione delle fatture elettroniche a fini
IVA non vengano modificate da nessuna delle disposizioni della presente
direttiva. 18) Per consentire alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di adottare le misure
tecniche che, dopo la definizione della norma europea, saranno necessarie per
ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, si reputa giustificato
un periodo di recepimento di 48 mesi. 19) Posto che gli obiettivi di
eliminare gli ostacoli al mercato e gli impedimenti al commercio dovuti all’esistenza
di regole e norme nazionali differenti e di garantire l’interoperabilità non
possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri, ma
possono pertanto essere conseguiti meglio a livello di Unione europea, l’Unione
può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In virtù del principio di
proporzionalità, previsto dal suddetto articolo, la presente direttiva si
limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi. 20) In conformità della
dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28
settembre 2011, sui documenti esplicativi[11],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente
motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti
esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto
attiene alla presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di
detti documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Ambito di applicazione La presente direttiva si applica alle fatture
elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti aggiudicati in
conformità della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE], della
direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] o della direttiva 2009/81/CE. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva valgono le
seguenti definizioni: (1)
“fattura elettronica”: una fattura che è stata
emessa e ricevuta in un qualsiasi formato elettronico; (2)
“modello semantico dei dati”: una serie strutturata
e logicamente intercorrelata di termini e significati che specificano il
contenuto scambiato nelle fatture elettroniche; (3)
“fattura elettronica di base”: sottoserie di
informazioni contenute in una fattura elettronica che sono essenziali per
realizzare l’interoperabilità transfrontaliera; sono comprese le informazioni
necessarie per garantire la conformità giuridica; (4)
“amministrazioni aggiudicatrici”: le
amministrazioni aggiudicatrici nell’accezione di cui all’articolo [2] della
direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE]; (5)
“enti aggiudicatori”: gli enti aggiudicatori
nell’accezione di cui all’articolo [4] della direttiva [che sostituisce la
direttiva 2004/17/CE]; (6)
“norma europea”: una norma europea come definita
all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Articolo 3
Definizione di una norma europea 1. La Commissione chiede al
competente organismo di normazione europeo di definire una norma europea per il
modello semantico dei dati della fattura elettronica di base. La Commissione chiede che la norma europea per il
modello semantico dei dati della fattura elettronica di base sia tecnologicamente
neutrale e garantisca la tutela dei dati personali in conformità della
direttiva 95/46/CE. La richiesta è adottata in conformità della
procedura prevista dall’articolo 10, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE)
n. 1025/2012. 2. Se la norma europea redatta
ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 soddisfa i requisiti contenuti
nella richiesta stessa, la Commissione pubblica il riferimento a detta norma
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 4
Fatture elettroniche conformi alla norma europea Gli Stati membri garantiscono che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le
fatture elettroniche conformi alla norma europea il cui riferimento è stato
pubblicato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2. Articolo 5
Direttiva 2006/112/CE La presente direttiva non pregiudica le
disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Articolo 6
Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 48 mesi dalla
sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo
di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle diposizioni essenziali di diritto interno che
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 7
Revisione La Commissione riesamina gli effetti della
presente direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione
elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenta una relazione in
proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2023. Ove
opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa. Articolo 8
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 9
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. [3] GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. [4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [5] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [6] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [7] GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76. [8] GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13. [9] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. [10] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [11] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.