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Document 52013PC0028
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
/* COM/2013/028 final - 2013/0028 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia /* COM/2013/028 final - 2013/0028 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nel Libro bianco del 2011 sulla politica
dei trasporti, adottato il 28 marzo 2011[1],
la Commissione ha esposto la sua visione di uno spazio ferroviario europeo
unico caratterizzato da un mercato interno ferroviario in cui le imprese
ferroviarie europee possano prestare servizi senza inutili ostacoli tecnici e
amministrativi. Varie iniziative hanno riconosciuto le
potenzialità dell'infrastruttura ferroviaria di costituire l'intelaiatura del
mercato interno e un motore di crescita sostenibile. Nelle conclusioni del
gennaio 2012 il Consiglio europeo ha evidenziato l'importanza di liberare il
potenziale di creazione di crescita di un mercato unico pienamente integrato,
anche con misure relative alle industrie di rete. Nella comunicazione "Azione
per la stabilità, la crescita e l'occupazione", adottata il 30 maggio 2012,
la Commissione ha sottolineato l'importanza di ridurre ulteriormente l'onere
normativo e gli ostacoli all'ingresso nel settore ferroviario, e nella
comunicazione "Una governance migliore per il mercato unico"[2], adottata il 6 giugno 2012,
ha sottolineato l'importanza del settore dei trasporti. Nell'ultimo decennio l'apertura dei mercati
nazionali e il miglioramento della concorrenza e dell'interoperabilità nel settore
ferroviario a livello UE hanno costituito l'obiettivo di tre pacchetti
legislativi "ferroviari". Il regolamento n. 1370/2007 relativo
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia,
pubblicato nel dicembre 2007, ha inquadrato l'aggiudicazione dei contratti
di servizio pubblico e la compensazione degli obblighi di servizio pubblico,
senza tuttavia delineare un'impostazione comune all'aggiudicazione dei
contratti nel trasporto di passeggeri per ferrovia. Nonostante la nuova normativa
adottata dall'Unione, la quota modale della ferrovia nel trasporto all'interno
dell'UE è rimasta modesta. 1.2 Problemi da affrontare Secondo i portatori d'interesse, nel quadro
giuridico vigente l'efficienza dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia
è insufficiente sia per qualità del servizio sia per operatività. Dal sondaggio
2012 di Eurobarometro emerge che il 54% degli interrogati è insoddisfatto dei
sistemi ferroviari nazionale e regionale di cui si serve. Nel quadro di
valutazione dei mercati dei beni di consumo 2011[3]
la soddisfazione globale dei viaggiatori per ferrovia si attestava a 6,7/10,
ben al di sotto della maggior parte dei beni di consumo e dei servizi. I
consumatori hanno attribuito ai servizi ferroviari un punteggio inferiore a
quello di tutti gli altri modi di trasporto (migliori risultati hanno ottenuto,
in particolare, il trasporto urbano e le compagnie aeree), collocandoli al 27°
posto tra i 30 mercati dei servizi. In termini di operatività, un divario
considerevole separa i sistemi ferroviari più efficienti da quelli meno
efficienti, a indicazione di differenze notevoli sia nell'impiego delle
attività (materiale rotabile, ad esempio) e dell'infrastruttura sia nella
produttività del lavoro. I divari nell'efficienza operativa determinano, in
confronto ad altri settori economici, la necessaria iniezione di ingenti fondi
pubblici (a prescindere dal finanziamento dell'infrastruttura), perché molte
imprese ferroviarie operano in perdita. Il miglioramento della qualità del servizio e
dell'efficienza operativa delle imprese ferroviarie si scontra a una serie di
ostacoli, connessi anzitutto all'accesso al mercato dei servizi di trasporto
nazionale di passeggeri e all'assenza di pressione concorrenziale. Il mercato è
chiuso alla concorrenza in molti Stati membri, con la conseguenza non soltanto
che la crescita risulta inibita, ma anche che si creano disparità fra gli Stati
membri che hanno aperto il mercato e quelli in cui ciò non è ancora avvenuto.
La diversità delle impostazioni adottate dagli Stati membri circa l'apertura
del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
impedisce l'emergere di un autentico mercato interno dei servizi di trasporto
passeggeri per ferrovia. La stragrande maggioranza dei servizi di
trasporto nazionale di passeggeri non è comunque prestata su base commerciale,
bensì nel quadro di contratti di servizio pubblico. Dato che all'aggiudicazione
di tali contratti non si applicano norme comuni dell'UE, alcuni Stati membri
hanno introdotto per essi l'aggiudicazione mediante gara, mentre in altri vige
l'aggiudicazione diretta. Questo mosaico di regimi normativi nell'UE ostacola
le imprese ferroviarie nella valorizzazione di tutte le potenzialità di
esercizio dell'attività in un mercato interno. Il presente pacchetto normativo
contempla anche la concorrenza nei contratti di servizio pubblico e gli
ostacoli che vi si frappongono, quali la disponibilità di materiale rotabile
idoneo per i potenziali offerenti, l'accesso non discriminatorio ai sistemi
informativi e i sistemi integrati di emissione di biglietti nei casi in cui
vanno a vantaggio del passeggero. 1.3 Finalità generali Principale finalità della politica dei
trasporti dell'Unione europea è istituire un mercato interno dei trasporti che
contribuisca a un livello elevato di competitività e allo sviluppo armonioso,
equilibrato e sostenibile delle attività economiche. Nel Libro bianco sui
trasporti del 2011 si afferma che per il 2050 la maggior parte del trasporto di
passeggeri a medio raggio dovrebbe essere effettuato per ferrovia; la
conseguente conversione modale contribuirebbe alla riduzione del 20% delle
emissioni di gas a effetto serra prevista nella strategia Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[4].
Il Libro bianco giunge alla conclusione che non saranno possibili grandi
cambiamenti nei trasporti se non si potrà contare su un'infrastruttura
ferroviaria adeguata e su un approccio più intelligente al suo utilizzo. La finalità generale di questa proposta, che s'iscrive
nel quarto pacchetto ferroviario, è migliorare la qualità dei servizi di
trasporto passeggeri per ferrovia e aumentarne l'efficienza operativa,
migliorando così la competitività e l'attrattiva della rotaia rispetto ad altri
modi e sviluppando ulteriormente lo spazio ferroviario europeo unico. 1.4 Obiettivi specifici La proposta prevede sia norme comuni in
materia di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nel trasporto di
passeggeri per ferrovia sia misure di accompagnamento atte a migliorare l'esito
delle procedure di gara. L'obbligatorietà dell'aggiudicazione dei
contratti di servizio pubblico mediante gara mira a intensificare la pressione
concorrenziale sui mercati ferroviari nazionali al fine di aumentare la
quantità e migliorare la qualità dei servizi di trasporto passeggeri. L'aggiudicazione
mediante gara dei contratti di trasporto ferroviario è altresì in grado di
assicurare un'utilizzazione migliore del denaro speso per i servizi di
trasporto pubblico. L'adozione di norme comuni in materia di procedure di
aggiudicazione concorre a instaurare condizioni operative più omogenee per le
imprese ferroviarie. Le proposte vanno considerate in relazione alle modifiche
proposte della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(rifusione)[5],
con le quali si introducono diritti di libero accesso per le imprese
ferroviarie e si rafforzano le disposizioni sull'accesso non discriminatorio
all'infrastruttura ferroviaria. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Per sostenere la Commissione nel processo di
valutazione d'impatto è stato chiesto a un consulente esterno di redigere uno
studio di accompagnamento e di effettuare una consultazione mirata. Lo studio è
stato avviato nel dicembre 2011 ed è sfociato nella relazione finale nel
settembre 2012. Per raccogliere le opinioni dei portatori d'interesse
si è preferito ricorrere a una combinazione ampia di metodi di consultazione
mirata piuttosto che a una consultazione pubblica: tra il 1° marzo e il 16 aprile 2012
sono stati inviati questionari personalizzati a 427 portatori d'interesse nel
settore ferroviario (imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura,
ministeri dei trasporti, autorità di sicurezza, ministeri, organismi
rappresentativi, organizzazioni dei lavoratori, ecc.); i passeggeri hanno
potuto esprimersi grazie a un sondaggio di Eurobarometro che ha interessato 25 000
persone equamente distribuite tra i 25 Stati membri dotati di ferrovie; gli
enti locali e regionali sono stati interpellati tramite la rete del Comitato
delle regioni. Le consultazioni sono state integrate da un'audizione
dei portatori d'interesse, tenutasi il 29 maggio 2012 con la
partecipazione di circa 85 persone, da una conferenza che ha riunito circa 420
partecipanti il 24 settembre 2012 e da colloqui con portatori d'interesse
specifici lungo tutto il 2012. I servizi della Commissione si sono riuniti con
rappresentanti della Comunità delle ferrovie europee (CER, che raggruppa le
imprese ferroviarie), dell'Associazione europea di operatori del trasporto
passeggeri (EPTO), della Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), della Federazione europea dei passeggeri (EPF), dell'Associazione dei
gestori dell'infrastruttura ferroviaria (EIM) e dell'Associazione
internazionale del trasporto pubblico (UITP). Sono state inoltre organizzate
riunioni specifiche con i portatori d'interesse in Francia, Germania, Paesi
Bassi, Polonia, Regno Unito e Svezia. La maggioranza delle risposte (60%) concorda
che l'integrazione del mercato possa essere stimolata con diritti di libero
accesso nuovi e supplementari o sancendo l'obbligatorietà delle procedure di
gara, ovvero combinando le due soluzioni. Il libero accesso al trasporto nazionale
di passeggeri per ferrovia, subordinato a una prova dell'equilibrio economico
che ne valuti il possibile impatto sulla sostenibilità economica dei servizi di
contratto pubblico, è emerso come opzione maggioritaria (55% di risposte
favorevoli), mentre il giudizio sulla situazione attuale è molto negativo
(ottiene il sostegno di solo il 20% delle risposte); per i rappresentanti dei
lavoratori qualsiasi apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di
passeggeri per ferrovia implicherà un peggioramento delle condizioni di lavoro
e più scioperi. Sull'obbligatorietà delle procedure di gara,
il 45% delle risposte propende per opzioni flessibili analoghe a quelle della
procedura negoziata negli appalti pubblici e per periodi di transizione nei quali
introdurre gradualmente procedure di gara per tutti i contratti di servizio
pubblico (80% delle risposte). La maggioranza delle risposte (60%) concorda
che la creazione di società di noleggio contribuisca a migliorare l'accesso al
materiale rotabile e la grande maggioranza (75%) vorrebbe pieno accesso alle
informazioni tecniche che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a fornire.
Riguardo ai sistemi integrati di emissione di biglietti, è emersa la preferenza
per disposizioni non vincolanti o per clausole che permettano accordi
volontari, da privilegiare rispetto a misure obbligatorie a livello di UE o di
Stato membro. Il comitato di dialogo sociale settoriale
sulle ferrovie è stato consultato il 26 marzo e il 19 giugno, in
particolare sulle opzioni e sulla valutazione del rispettivo impatto sociale. Sulla base dello studio esterno precitato e
delle conclusioni del processo di consultazione, la Commissione ha proceduto a
una valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti delle diverse opzioni
di ammodernamento del quadro normativo vigente. Dalla valutazione d'impatto è emerso che i
risultati migliori in termini di effetti economici, ambientali e sociali — con
la generazione di un valore attuale netto compreso tra 21 e 29 miliardi
di EUR nel periodo 2019-2035 — si otterrebbero combinando gli elementi
seguenti: –
diritti di libero accesso, definiti nelle linee
generali, subordinati alla prova d'impatto sull'equilibrio economico dei
contratti di servizio pubblico; –
aggiudicazione mediante gara dei contratti di
servizio pubblico; –
sistemi nazionali integrati di emissione di
biglietti a adesione volontaria; –
obbligo a carico degli Stati membri di assicurare
alle imprese ferroviarie che intendono partecipare ad una procedura di gara
pubblica l'accesso a materiale rotabile idoneo su base non discriminatoria. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1 Definizione di autorità competente a
livello locale (articolo 2, lettera c)) La modifica aumenta la certezza del diritto
specificando che all'"autorità competente a livello locale" fa capo
un agglomerato urbano o un bacino rurale e non zone estese del territorio
nazionale. 3.2 Specifiche relative alla
determinazione degli obblighi di servizio pubblico e dell'ambito geografico dei
contratti di servizio pubblico da parte delle autorità competenti
(articolo 2, lettera e), e nuovo articolo 2 bis) L'articolo prevede una procedura flessibile,
ma formalizzata e trasparente, per determinare gli obblighi di servizio
pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico, qualora l'autorità
competente reputi necessario un intervento pubblico per assicurare, nel
territorio di sua competenza, una mobilità corrispondente al livello auspicato
sotto il profilo politico. Impone all'autorità competente di stendere un piano
di trasporto pubblico che fissi sia gli obiettivi della politica del trasporto
pubblico di passeggeri sia le relative caratteristiche di offerta ed
efficienza, nonché di motivare sia il tipo e la portata degli obblighi di
servizio pubblico che intende imporre agli operatori di trasporto pubblico sia
l'ambito di applicazione del contratto di servizio pubblico, al fine di
conseguire gli obiettivi fissati nel piano di trasporto pubblico. In tale
contesto le autorità competenti devono applicare criteri basati sui principi
generali del trattato, quali adeguatezza, necessità e proporzionalità, così
come criteri economici quali l'efficacia in termini di costi e la sostenibilità
finanziaria. L'articolo impone inoltre all'autorità competente di procedere ad
un'adeguata consultazione delle parti interessate, ad es. le organizzazioni dei
passeggeri e dei dipendenti e gli operatori dei trasporti. Nel trasporto
ferroviario, gli organismi indipendenti di regolamentazione del settore sono
tenuti a provvedere alla verifica giuridica della procedura. L'articolo fissa
altresì, con flessibilità, un massimale del volume di trasporto di passeggeri
per ferrovia nel quadro di ciascun contratto di servizio pubblico, al fine di
assicurare l'effettiva concorrenza tenendo conto delle diverse dimensioni e
strutture amministrative dei mercati del trasporto passeggeri per ferrovia dei
vari Stati membri. 3.3 Fornitura di informazioni operative,
tecniche e finanziarie sul trasporto di passeggeri oggetto di un contratto di
servizio pubblico destinato ad essere aggiudicato mediante gara (articolo 4,
paragrafo 6, e nuovo articolo 4, paragrafo 8) La nuova disposizione dell'articolo 4,
paragrafo 8, obbliga le autorità competenti a mettere a disposizione dei
potenziali offerenti per il contratto di servizio pubblico, affinché siano in
grado di presentare un'offerta informata, determinate informazioni operative,
tecniche e finanziarie, potenziando così la concorrenza. La modifica dell'articolo 4,
paragrafo 6, precisa che le autorità competenti devono indicare
chiaramente nei documenti di gara se impongono agli operatori di servizio
pubblico di rispettare determinati parametri o criteri sociali. 3.4 Massimali per l'aggiudicazione
diretta di contratti di volume esiguo e per l'aggiudicazione diretta a piccole
e medie imprese (articolo 5, paragrafo 4) La disposizione introduce massimali di valore
specifici per l'aggiudicazione diretta di contratti di volume esiguo nel
trasporto ferroviario. I limiti vigenti sono mirati al trasporto con autobus o
a modi di trasporto su rotaia diversi dalla ferrovia. Il massimale proposto per
la ferrovia s'iscrive nella logica di permettere l'aggiudicazione diretta
quando il costo dell'organizzazione di una procedura di gara sarebbe superiore
ai vantaggi attesi. Il corrispondente limite espresso in treno-chilometro
rispecchia il costo unitario medio della fornitura di trasporto ferroviario. 3.5 Obbligatorietà dell'aggiudicazione
dei contratti di trasporto ferroviario mediante gara (articolo 5,
paragrafo 6, e articolo 4) Con la soppressione dell'articolo 5,
paragrafo 6, è preclusa alle autorità competenti la possibilità di
decidere, nel settore ferroviario, se aggiudicare un contratto di servizio
pubblico direttamente o mediante gara. La regola generale della procedura di
gara si applicherà anche alla ferrovia. 3.6 Restrizioni
all'aggiudicazione (nuovo articolo 5, paragrafo 6) Per aumentare la concorrenza, una volta
introdotte procedure di gara per i contratti di trasporto ferroviario, la
disposizione permette alle autorità competenti di aggiudicare a imprese
ferroviarie diverse contratti di trasporto passeggeri per ferrovia che
riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine l'autorità
competente può decidere di limitare il numero di contratti che una stessa
impresa ferroviaria può aggiudicarsi in una procedura di gara. 3.7 Accesso al materiale rotabile
ferroviario (nuovo articolo 5 bis e nuovo articolo 9 bis) L'imposizione agli Stati membri dell'obbligo
di assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto
pubblico di passeggeri per ferrovia, l'accesso effettivo e non discriminatorio
a materiale rotabile ferroviario idoneo permette di superare un grande ostacolo
all'effettiva concorrenza nei contratti di servizio pubblico. Negli Stati membri
privi di un mercato funzionante di noleggio del materiale rotabile ferroviario
spetta alle autorità competenti adottare le misure che assicurino l'accesso a
tale materiale al fine di aprire il mercato. Poiché la situazione e le esigenze
variano da un paese all'altro, la nuova disposizione lascia tuttavia alle
autorità competenti un ampio margine di manovra nella scelta del modo più
opportuno per conseguire l'obiettivo, pur indicando le misure applicate con
maggior frequenza. Le modalità della procedura e le misure atte ad assicurare l'accesso
al materiale rotabile sono stabilite in atti di esecuzione basati sulla
procedura d'esame prevista all'articolo 9 bis del regolamento. 3.8 Pubblicazione di determinate
informazioni sui contratti di servizio pubblico (articolo 7,
paragrafi 1 e 2) La disposizione obbliga le autorità competenti
a informare della data d'inizio e della durata dei contratti di servizio
pubblico nelle relazioni annuali sugli obblighi di servizio pubblico e negli
avvisi di preinformazione relativi alle gare previste. Grazie a queste
informazioni supplementari e all'obbligo degli Stati membri di agevolare l'accesso
alle relazioni annuali pubblicate dalle autorità competenti si migliorerà la
trasparenza sui contratti di servizio pubblico aggiudicati e sulla possibilità
di altre aggiudicazioni e, quindi, si aiuteranno gli operatori di trasporto a
prepararsi alle procedure di gara future. 3.9 Periodo di transizione per l'aggiudicazione
mediante gara (articolo 8, paragrafo 2) La disposizione precisa che il periodo
decennale di transizione fino al 2 dicembre 2019 si applica soltanto
all'articolo 5, paragrafo 3, relativo all'obbligo delle autorità
competenti di indire una procedura di gara. Tutte le altre disposizioni dell'articolo 5
(ad es., la possibilità di aggiudicazione diretta a un operatore interno per un
contratto di volume esiguo o quale misura di emergenza e la verifica giuridica
della decisione di aggiudicazione) sono di applicazione immediata. 3.10 Periodo di transizione per i vigenti
contratti di trasporto ferroviario aggiudicati direttamente (nuovo
articolo 8, paragrafo 2 bis) La disposizione introduce un altro periodo di
transizione per i contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario che
sono aggiudicati direttamente tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019,
che potranno restare in vigore fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2022.
Si lascerà così alle imprese ferroviarie cui è stato aggiudicato direttamente
un contratto di servizio pubblico tempo sufficiente per adattarsi e prepararsi
alle procedure di gara. 3.11 Adattamento delle disposizioni del
regolamento n. 1370/2007 inerenti alla dispensa dalla notifica degli aiuti
di Stato e alle condizioni per la compatibilità degli aiuti di Stato in
considerazione delle prescrizioni del trattato Nella proposta di modifica del regolamento
(CE) n. 994/98 (regolamento di abilitazione)[6], la Commissione introduce, tra
l'altro, una modifica nel regolamento (CE) n. 1370/2007 che include nell'ambito
d'applicazione del regolamento di abilitazione, secondo le procedure previste
dall'articolo 108, paragrafo 4, e dall'articolo 109 del
trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti
ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di
pubblico servizio ai sensi dell'articolo 93 del trattato. Attualmente la
Commissione prevede che il futuro regolamento di esenzione per categoria
riproduca la sostanza dell'attuale dispensa, salvo per quanto il regolamento
n. 1370/2007 sarà modificato dalla presente proposta legislativa
relativa al settore ferroviario. 2013/0028 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007
per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale
di passeggeri per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 91, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7],
visto il parere del Comitato delle regioni[8], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Nell'ultimo decennio la
crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad
aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il
trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6%
di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità e qualità i
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al
passo con l'evoluzione delle esigenze. (2) Il mercato unionale dei servizi
di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia è aperto alla
concorrenza dal 2010 e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche
i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero
accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico
ovvero combinando le due soluzioni. (3) Nel Libro bianco sulla
politica dei trasporti del 28 marzo 2011[9] la Commissione ha annunciato l'intenzione
di completare il mercato interno ferroviario permettendo alle imprese
ferroviarie dell'Unione di prestare tutti i tipi di servizi di trasporto
ferroviario senza ostacoli tecnici o amministrativi superflui. (4) Nell'organizzare i servizi di
trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare
che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di
servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del
conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di
passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in
piani di trasporto pubblico che lascino spazio a soluzioni di trasporto
orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di
definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio
pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i
potenziali operatori che si affacciano sul mercato. (5) Affinché agli obiettivi dei
piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità
competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in
funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità
del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto
finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità
finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei
contratti di servizio pubblico. (6) Ai fini del buon
funzionamento del mercato nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, è
particolarmente importante che le autorità competenti si attengano a detti
criteri relativamente agli obblighi di servizio pubblico e all'ambito di
applicazione dei relativi contratti, perché occorre coordinare adeguatamente le
operazioni di trasporto nel quadro del libero accesso con quelle inserite nei
contratti di servizio pubblico. Occorre pertanto che l'organismo indipendente
di regolamentazione del settore ferroviario provveda a che il processo sia
seguito correttamente e in trasparenza. (7) Per favorire la concorrenza
nei contratti di servizio pubblico, occorre fissare un loro volume annuo
massimo nel trasporto di passeggeri per ferrovia, lasciando alle autorità
competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di
considerazioni economiche e operative. (8) Per agevolare la
predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le
autorità competenti devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli
operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta
determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che
rientrano nel contratto di servizio pubblico. (9) Nel trasporto ferroviario
occorre adattare taluni massimali per l'aggiudicazione diretta dei contratti di
servizio pubblico alle condizioni economiche specifiche a cui si svolgono le
procedure di gara in questo settore. (10) L'istituzione del mercato
interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione
armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara
per i contratti di servizio pubblico nel settore. (11) Al fine d'instaurare le
condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente
beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto
nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri
assicurino ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello
adeguato di protezione sociale. (12) Occorre che le autorità
competenti favoriscano, mediante misure adeguate ed efficaci, l'accesso degli
operatori di servizio pubblico al materiale rotabile ferroviario laddove il
mercato non sia in grado di garantirlo a condizioni economiche idonee e non
discriminatorie. (13) Affinché il mercato possa
rispondere in maniera più organizzata, occorre assicurare una trasparenza
totale su determinati elementi fondamentali delle procedure di gara relative ai
contratti di servizio pubblico di imminente indizione. (14) Coerentemente con la logica
interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il
periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo
di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico. (15) Prepararsi all'obbligatorietà
delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le
imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in
passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano
procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto
necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati
direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente
regolamento e il 3 dicembre 2019. (16) Una volta aperto il mercato
dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, occorre
prevedere disposizioni adeguate qualora le autorità competenti debbano adottare
misure per assicurare un livello elevato di concorrenza limitando il numero di
contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi. (17) Al fine di garantire condizioni
uniformi di esecuzione dell'articolo 5 bis del presente
regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di
esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[10]. (18) Nel contesto delle modifiche
del regolamento (CE) n. 994/98 (regolamento di abilitazione)[11], la Commissione introduce, tra
l'altro, una modifica nel regolamento (CE) n. 1370/2007. Al
fine di armonizzare l'approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per
categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all'articolo
108, paragrafo 4, e all'articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle
necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di
talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all'articolo 93
del trattato, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento
di abilitazione. (19) Occorre quindi modificare di
conseguenza il regolamento (CE) n. 1370/2007, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così
modificato: 1. a) all'articolo 2, la
lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) «autorità competente a livello locale»:
qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa
al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto di un
agglomerato urbano o di un bacino rurale;"; b) all'articolo 2, la lettera e) è così
integrata: "Esulano dall'ambito di applicazione degli
obblighi di servizio pubblico tutti i servizi di trasporto pubblico che vanno
oltre quanto necessario per sfruttare gli effetti di rete locali, regionali o
subnazionali;"; 2. è inserito il seguente
articolo 2 bis: "Articolo 2 bis Piani di trasporto pubblico e obblighi di servizio
pubblico 1. L'autorità competente stende e
periodicamente aggiorna un piano di trasporto pubblico di passeggeri relativo a
tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che le fa capo. Il piano di
trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi della politica del trasporto pubblico
e i relativi mezzi di conseguimento per tutti i pertinenti modi di trasporto
nel territorio che fa capo all'autorità. Esso riporta almeno: (a)
struttura della rete o dei tragitti; (b)
requisiti di base che l'offerta di trasporto
pubblico deve soddisfare, come accessibilità, connettività territoriale,
sicurezza, interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali,
caratteristiche dell'offerta quali orario di circolazione, frequenza del
servizio e grado minimo di utilizzazione della capacità; (c)
norme di qualità per voci quali attrezzature di
fermate e materiale rotabile, puntualità e affidabilità, pulizia, servizio e
informazioni alla clientela, gestione dei reclami e risarcimento, monitoraggio
della qualità del servizio; (d)
principi di politica tariffaria; (e)
requisiti operativi quali trasporto di biciclette,
gestione del traffico, piano di emergenza in caso di perturbazioni. Nella stesura del piano di trasporto pubblico l'autorità
competente tiene presenti, in particolare, le norme applicabili in materia di diritti
dei passeggeri, protezione sociale, occupazione e tutela dell'ambiente. L'autorità competente adotta il piano di trasporto
pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo
pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse
da considerare comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, laddove
appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di
dipendenti rappresentative. 2. La determinazione degli obblighi di
servizio pubblico e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico sono
coerenti con il piano di trasporto pubblico applicabile. 3. Relativamente al trasporto pubblico di
passeggeri, le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e il relativo
ambito di applicazione rispettano i criteri seguenti: (a)
sono definiti a norma dell'articolo 2,
lettera e); (b)
sono consoni al conseguimento degli obiettivi del
piano di trasporto pubblico; (c)
non vanno oltre quanto necessario e proporzionato
ai fini del conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico. La valutazione dell'adeguatezza di cui alla
lettera b) considera se l'intervento pubblico nell'offerta di trasporto
passeggeri costituisce un mezzo idoneo per conseguire gli obiettivi del piano
di trasporto pubblico. Nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia
la valutazione della necessità e della proporzionalità di cui alla
lettera c) tiene conto dei servizi di trasporto prestati a norma dell'articolo 10,
paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo
unico (rifusione)[12]
e considera tutte le informazioni fornite ai gestori dell'infrastruttura e agli
organismi di regolamentazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4,
prima frase, della stessa. 4. Le specifiche degli obblighi di servizio
pubblico e la collegata compensazione dell'effetto finanziario netto degli
obblighi di servizio pubblico assicurano: (a)
il conseguimento degli obiettivi del piano di
trasporto pubblico con la massima efficienza in termini di costi; (b)
la sostenibilità finanziaria, a lungo termine,
della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti
stabiliti nel piano di trasporto pubblico. 5. Nell'elaborazione delle specifiche degli
obblighi di servizio pubblico l'autorità competente espone i relativi progetti
e ambito di applicazione, le tappe fondamentali della valutazione della
conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e il risultato della
valutazione. L'autorità competente consulta adeguatamente su
dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali, perlomeno, gli
operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le
associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative e tiene conto delle
posizioni da essi espresse. 6. Nel trasporto pubblico di passeggeri per
ferrovia: (a)
l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo
55 della direttiva 2012/34/UE assicura la conformità della valutazione e della
procedura previste dal presente articolo, anche di propria iniziativa; (b)
il volume annuo massimo del contratto di servizio
pubblico in treno-km è il valore più alto tra 10 milioni di treno-km e un
terzo del volume totale di trasporto pubblico nazionale di passeggeri per
ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico."; 3. l'articolo 4 è così
modificato: (a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente: "a) definiscono con chiarezza gli obblighi di
servizio pubblico stabiliti a norma dell'articolo 2, lettera e), e
dell'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve
assolvere e le zone geografiche interessate;"; (b)
al paragrafo 1, lettera b), l'ultima frase è
sostituita dalla seguente: "Nel caso di contratti di servizio pubblico
non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri
sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa
superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi
sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico,
tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio
pubblico, nonché di un profitto ragionevole;"; (c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "Qualora l'autorità competente imponga all'operatore
di servizio pubblico, in conformità del diritto nazionale, di conformarsi a
taluni parametri qualitativi e sociali, ovvero qualora stabilisca criteri
sociali e qualitativi, tali parametri e criteri sono indicati nei documenti di
gara e nei contratti di servizio pubblico."; (d)
è aggiunto il seguente paragrafo 8: "8. Le autorità competenti mettono a
disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti alla
predisposizione dell'offerta in una procedura di gara. Affinché dette parti
siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa, le
informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi
inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli
delle specifiche d'infrastruttura pertinenti all'esercizio dei veicoli o del materiale
rotabile necessari. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria collaborano con
le autorità competenti mettendo a disposizione tutte le pertinenti specifiche d'infrastruttura.
L'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo è soggetta alla
verifica giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 7."; 4. l'articolo 5 è così
modificato: (a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. A meno che sia vietato dalla legislazione
nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i
contratti di servizio pubblico (a)
il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000
EUR o inferiore a 5 000 000 EUR per il contratto di servizio pubblico
che include il trasporto pubblico per ferrovia, oppure (b)
che riguardano la prestazione di servizi di
trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o
inferiore a 150 000 chilometri l'anno per il contratto di servizio
pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia. Qualora un contratto di servizio pubblico sia
aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non
più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore
annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla
prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000
chilometri l'anno."; (b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "Le autorità competenti possono, per
aumentare la concorrenza nel settore, decidere di aggiudicare a imprese
ferroviarie diverse contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia
che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine,
prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di
limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi."; 5. è inserito il seguente
articolo 5 bis: "Articolo 5 bis Materiale rotabile 1. Gli Stati membri adottano, nel rispetto
delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli
operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri
per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l'accesso
effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto. 2. Se, nel pertinente mercato del trasporto,
non opera nessuna società di noleggio di materiale rotabile che offra, a tutti
gli operatori di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia interessati, il
noleggio del materiale rotabile di cui al paragrafo 1 a condizioni non
discriminatorie e sostenibili sotto il profilo commerciale, gli Stati membri
provvedono a che l'autorità competente assuma, nel rispetto delle norme sugli
aiuti di Stato, il rischio sul valore residuo del materiale rotabile laddove
gli operatori che hanno l'intenzione e la capacità di partecipare a procedure di
gara inerenti a contratti di servizio pubblico lo chiedano come presupposto
della loro partecipazione alla gara. L'autorità competente può assolvere l'obbligo
sancito al primo comma in uno dei modi seguenti: (a)
acquistando essa stessa il materiale rotabile
necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di
metterlo a disposizione dell'operatore di servizio pubblico selezionato al
prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6
e, se applicabile, dell'allegato; (b)
prestando una garanzia per il finanziamento del
materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio
pubblico, al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio
pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6
e, se applicabile, dell'allegato. La garanzia può coprire il rischio sul valore
residuo, sempre nel rispetto, ove applicabili, delle pertinenti norme sugli
aiuti di Stato; (c)
impegnandosi, nel contratto di servizio pubblico,
ad acquisire il materiale rotabile al prezzo di mercato alla scadenza del
contratto. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c),
l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio
pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di
servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità
competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di
acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata alle
quotazioni di mercato. 3. Se il materiale rotabile è ceduto a un
nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente indica nei
documenti di gara informazioni particolareggiate sul costo di manutenzione e
sullo stato del materiale rotabile. 4. Entro il [18 mesi dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento] la Commissione adotta le misure che illustrano
la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Gli atti
di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 9 bis, paragrafo 2."; 6. all'articolo 6, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente: "1. Tutte le compensazioni connesse a una
norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi all'articolo 4,
indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le
compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico
non aggiudicato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, o connesse a
una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell'allegato."; 7. l'articolo 7 è così
modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Ciascuna autorità competente rende
pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio
pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di
servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle
compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La
relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia,
consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della
qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno,
informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di
esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali
relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune."; (b)
al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: "d) data d'inizio e durata previste del
contratto di servizio pubblico."; 8. l'articolo 8 è così
modificato: (a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal
seguente: "2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione
di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, eccettuati altri
modi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram, si conforma all'articolo 5,
paragrafo 3, a decorrere dal 3 dicembre 2019. Tutti i contratti
di servizio pubblico inerenti ad altri modi di trasporto su rotaia o al
trasporto su strada devono essere stati aggiudicati in conformità all'articolo 5,
paragrafo 3, entro il 3 dicembre 2019. Durante il periodo di
transizione fino al 3 dicembre 2019 gli Stati membri adottano misure
per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di
evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la
capacità di trasporto."; (b)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. I contratti di servizio
pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati
direttamente tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019
possono restare in vigore fino alla data di scadenza. Tuttavia, essi non vanno
in nessun caso oltre il 31 dicembre 2022."; (c)
al paragrafo 3, secondo comma, l'ultima frase
è sostituita dalla seguente: "I contratti di cui alla lettera d) possono
restare in vigore fino alla loro scadenza, purché abbiano durata limitata
analoga a quelle di cui all'articolo 4."; 9. è inserito il seguente
articolo 9 bis: "Articolo 9 bis Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato
sullo spazio ferroviario europeo unico istituito dall'articolo 62 della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)[13]. Esso è un comitato ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Libro bianco: Tabella di marcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti. — Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile — COM(2011) 144. [2] Una governance migliore per il mercato unico — COM(2012)
259. [3] http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/cms_en.htm [4] Comunicazione della Commissione: Europa 2020 — Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva — COM(2010) 2020. [5] GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32. [6] Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la
Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia — COM(2012) 730 final del 5.12.2012. [7] GU C [….] del [….], pag. [….]. [8] GU C [….] del [….], pag. [….]. [9] Libro bianco: Tabella di marcia verso uno spazio
unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile — COM(2011) 144. [10] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [11] Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la
Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada
e per ferrovia — COM(2012) 730 final del 5.12.2012. [12] GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32. [13] GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.