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Document 52012PC0155

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

/* COM/2012/0155 final - 2012/0077 (COD) */

52012PC0155

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock /* COM/2012/0155 final - 2012/0077 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock ("il piano"). Tale atto è stato adottato prima dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'obiettivo principale del piano è di garantire che gli stock di merluzzo bianco del Baltico possano essere sfruttati in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale. A tal fine, il piano stabilisce norme atte a fissare le possibilità di pesca annue per lo stock in termini di totali ammissibili di catture e sforzo di pesca. Tali norme fanno uso di determinati parametri tecnici con riferimento ai quali è possibile accertare un miglioramento o un peggioramento dello stato di conservazione dello stock, e dunque stabilire se esso si allontani o si avvicini all'obiettivo del piano. Questi parametri hanno basi scientifiche e non sono frutto di una scelta politica. La scienza può evolvere e migliorare, sicché il piano deve contenere le disposizioni necessarie per garantirne l'aggiornamento con le migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Inoltre, a norma dell'articolo 27 del regolamento, se un parere scientifico indica che i tassi di mortalità per pesca non sono in linea con gli obiettivi del piano di gestione, il Consiglio deve decidere a maggioranza qualificata tassi di mortalità riveduti che consentano di garantire la realizzazione di tali obiettivi. Il testo in vigore conferisce quindi al Consiglio il potere di modificare questi elementi non essenziali del piano. Tale procedura decisionale non è più possibile a norma del TFUE.

Analogamente, l'articolo 26 prevede la modifica da parte del Consiglio di taluni elementi non essenziali del piano per garantire il conseguimento degli obiettivi.

L'articolo 290 del TFUE stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Occorre pertanto trasformare la procedura decisionale di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento in un sistema di delega dei poteri che devono essere esercitati dalla Commissione alle condizioni definite nel piano medesimo. Il piano deve essere pertanto modificato di conseguenza.

Il piano prevede la valutazione dell'impatto delle misure di gestione sugli stock e sulle attività di pesca interessati. Il calendario previsto dal regolamento in vigore non risulta né realizzabile né efficace. Questo requisito solleva difficoltà considerevoli a causa dell'insufficienza di dati utili disponibili per realizzare una valutazione adeguata. Secondo il parere scientifico, occorre attendere almeno cinque anni a decorrere dall'avviamento del piano per procedere a una valutazione completa dell'esecuzione del piano su un periodo di tre anni. Il calendario definito per la valutazione del piano deve essere pertanto modificato.

Occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare se le condizioni previste all'articolo 29 del regolamento sono soddisfatte e, di conseguenza, se le disposizioni in questione si applicano nelle sottodivisioni interessate.

La Commissione e gli Stati membri si sono inoltre impegnati a raggiungere al massimo entro il 2015 un rendimento massimo sostenibile (MSY) per gli stock depauperati, ma tale obiettivo non figura in quanto tale nel piano. Al fine di evitare ogni ambiguità, è opportuno includere nel piano il riferimento al rendimento massimo sostenibile.

Gli articoli 5 e 8 devono essere modificati di conseguenza al fine di precisare che la procedura da seguire è quella prevista dal trattato.

Tale modifica è essenzialmente limitata ai cambiamenti che consentono l'efficiente funzionamento del piano in accordo con il nuovo iter decisionale previsto dal trattato di Lisbona.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

La principale misura sotto il profilo giuridico consiste nell'individuare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio e classificarle come poteri delegati o di esecuzione.

• Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

• Principio di proporzionalità

La proposta modifica misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

• Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

2012/0077 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Al fine di evitare ogni ambiguità e garantire la coerenza con gli impegni internazionali assunti dall'Unione relativi al raggiungimento di un rendimento massimo sostenibile per gli stock depauperati, occorre precisare gli obiettivi del piano pluriennale applicabile agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e alle attività di pesca che sfruttano questi stock, definiti dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio[2].

(2)       A norma del regolamento (CE) n. 1098/2007, i tassi minimi di mortalità per pesca ivi specificati devono essere oggetto di un seguito ed essere riveduti qualora risultino inadeguati per conseguire gli obiettivi del piano.

(3)       Conformemente all'articolo 290 del trattato, alla Commissione può essere conferito il potere di integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti delegati.

(4)       Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato in relazione alla revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del piano. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

(5)       Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)       Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1098/2007, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3].

(7)       Per garantire che venga valutata efficacemente l'esecuzione del piano, il calendario di valutazione previsto dal regolamento (CE) n. 1098/2007 deve essere modificato.

(8)       Occorre inoltre precisare la procedura decisionale prevista dal regolamento (CE) n. 1098/2007 con riguardo alla fissazione delle possibilità di pesca a seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)       Le modifiche proposte si limitano pertanto essenzialmente ai cambiamenti che consentono l'efficiente funzionamento del piano in accordo con il nuovo iter decisionale previsto dal trattato di Lisbona.

(10)     Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1098/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così modificato:

(1) all'articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione sulla base del rendimento massimo sostenibile, riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non inferiori a:";

(2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni anno il Consiglio decide, conformemente al trattato, i TAC relativi all'anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco in questione.";

(3) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio decide ogni anno, conformemente al trattato, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.";

(4) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Valutazione del piano

Ogni cinque anni a decorrere dal 18 settembre 2007, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza del piano pluriennale. Se del caso, la Commissione può proporre adeguamenti del piano pluriennale o adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27.";

(5) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca

La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 bis al fine di rivedere i tassi minimi di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora i dati scientifici indichino che i valori fissati per tali tassi sono incompatibili con gli obiettivi del piano di gestione.";

(6) all'articolo 29, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco in tali sottodivisioni sono inferiori al 3% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. Ogni anno la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, verifica l'esistenza di tali prove e determina se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nelle sottodivisioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 2.

3. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applica unicamente alla sottodivisione CIEM 28.1 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco sono superiori all'1,5% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. Ogni anno la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, verifica l'esistenza di tali prove e determina se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nella sottodivisione in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 2.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.";

(7) è inserito il seguente capo VI bis:

"Capo VI bis

"Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui agli articoli 26 e 27 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

3. La delega di poteri di cui agli articoli 26 e 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 26 e 27 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio nessuna di queste due istituzioni solleva obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

"Articolo 29 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.".

"Articolo 29 quater

Decisioni del Consiglio

Qualora il presente regolamento preveda l'adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera in conformità al trattato.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU L 248 del 22.9.2007.

[3]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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