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Document 52011PC0794
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on online dispute resolution for consumer disputes (Regulation on consumer ODR)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori)
/* COM/2011/0794 definitivo - 2011/0374 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) /* COM/2011/0794 definitivo - 2011/0374 (COD) */
RELAZIONE
1.
Contesto della proposta
La presente proposta, insieme alla proposta di
direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori
(direttiva sull'ADR per i consumatori) va considerata nel contesto degli sforzi
per migliorare il funzionamento del mercato interno al dettaglio, in
particolare mediante il potenziamento dei mezzi di ricorso dei consumatori per
le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Attualmente l'offerta di sistemi ADR per
risolvere le controversie dei consumatori connesse alle operazioni di commercio
elettronico è frammentaria e incompleta. Inoltre, mentre la metà dei sistemi
ADR offre ai consumatori la possibilità di presentare il loro reclamo online,
pochi offrono ai consumatori la possibilità di condurre l'intera procedura
online (mediante la risoluzione delle controversie online – ODR)[1]. La possibilità di condurre
tutta la procedura online comporterebbe un risparmio di tempo e faciliterebbe
la comunicazione tra le parti. Con lo sviluppo
del commercio elettronico sono cresciute significativamente la varietà e la
dimensione dei mercati in cui i professionisti e i consumatori operano,
estendendosi anche oltre frontiera. I
consumatori e i professionisti tuttavia considerano rischiose le operazioni
transfrontaliere di commercio elettronico, perché ritengono che eventuali
controversie non possano essere risolte a causa del carattere virtuale
dell'operazione. L'assenza di un sistema efficace di ricorso
per i reclami connessi alle operazioni transfrontaliere effettuate online si
ripercuote negativamente sia sui consumatori sia sui professionisti. Ne deriva
uno svantaggio per i consumatori perché non possono fare acquisti oltre
frontiera; quindi perdono l'opportunità di confrontare i prezzi dei prodotti
nel più ampio mercato UE e di acquistarli dove costano meno. Le imprese, in
particolare quelle piccole e medie, sono invece dissuase dall'acquisire la
capacità amministrativa necessaria per trattare le controversie con i
consumatori che risiedono in un altro Stato membro. Tutto ciò impedisce lo
sviluppo del mercato interno digitale. L'iniziativa faro Europa 2020 " Un'agenda
digitale europea"[2]
annuncia una strategia UE per migliorare i sistemi ADR e indica che la
Commissione proporrà un "sistema di risoluzione delle controversie
online applicabile a tutta l'UE per le operazioni di commercio elettronico"
allo scopo di aumentare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nel
mercato digitale. L'Atto per il mercato unico 2011[3] include tra le sue priorità
chiave l'istituzione di "procedure di risoluzione delle controversie
capaci di favorire una soluzione facile, rapida e abbordabile per i consumatori
nonché suscettibili di salvaguardare le relazioni tra le imprese e la loro
clientela. Tale azione comprenderà una voce per il commercio online". Visti i problemi individuati, il regolamento
proposto mira ad istituire un sistema ODR in tutta l'UE che agevolerà la
risoluzione delle controversie tra professionisti e consumatori connesse alla
vendita di beni o alla fornitura di servizi online a livello transfrontaliero.
2.
Risultati delle consultazioni con le parti
interessate e valutazione dell'impatto
2.1.
Raccolta dei pareri di esperti e consultazione
delle parti interessate
Diversi studi condotti dalla Commissione
sull'ADR per i consumatori trattavano questioni connesse agli strumenti di
risoluzione extragiudiziale delle controversie online. Gli studi eseguiti
includono lo "Studio sull'uso della risoluzione alternativa delle
controversie nell'Unione europea" del 2009 che ha effettuato
un'analisi approfondita dei sistemi ADR esistenti e del loro funzionamento in
tutti gli Stati membri[4],
lo studio sui ricorsi dei consumatori nell'UE, la "Valutazione dei
costi della conformità, inclusi i costi e gli oneri amministrativi sulle imprese,
connessi all'uso della risoluzione alternativa delle controversie (ADR)"
del 2011 e lo studio riguardante "L'ADR transfrontaliero nell'Unione
europea" del 2011. La consultazione
pubblica riguardante l'uso dei sistemi ADR avviata nel gennaio 2011 ha trattato
anche le questioni connesse all'ODR e come meglio garantire le possibilità di
ricorso per i consumatori nelle operazioni transfrontaliere effettuate online[5]. È emerso un ampio sostegno in
merito alla necessità di migliorare gli strumenti ODR, in particolare per le
operazioni di commercio elettronico dove esiste un numero crescente di reclami
specialmente per i casi riguardanti importi esigui. È stata inoltre evidenziata
l'esigenza di affrontare la questione linguistica e di fornire informazioni
adeguate alle parti sulle procedure e sui relativi esiti. La stragrande
maggioranza dei rispondenti ha sottolineato la necessità di costruire sulle
esperienze positive che esistono in settori specifici. Il dibattito che si è svolto al vertice sulla
"Risoluzione alternativa delle controversie per il mercato interno e per i
consumatori", organizzato congiuntamente dai servizi della Commissione e
dal Parlamento europeo nel marzo 2011, ha dimostrato un ampio sostegno per lo
sviluppo di strumenti ODR per le controversie dei consumatori mediante
un'azione dell'UE in modo da fornire condizioni chiare e garantire sistemi ADR
di elevata qualità per il commercio elettronico in tutti i settori. Il workshop
"ADR, come farla funzionare meglio?", organizzato nell'ambito del Vertice
europeo dei consumatori dell'aprile 2011[6],
ha affrontato le questioni connesse alla risoluzione delle controversie online. Infine è stato consultato anche il Garante
europeo della protezione dei dati (GEPD).
2.2.
Valutazione dell'impatto
La Commissione ha effettuato una valutazione
dell'impatto (VI) dettagliata, analizzando una serie di opzioni sia per
"la copertura, l'informazione e la qualità dell'ADR", sia per
l"'ODR per le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico". La valutazione
dell'impatto ha concluso che solo una combinazione dei due strumenti ADR e ODR
può garantire l'accesso a mezzi imparziali, trasparenti ed efficaci per
comporre le controversie dei consumatori connesse alle operazioni
transfrontaliere di commercio elettronico senza rivolgersi ai tribunali. Il
regolamento istituirà, in particolare, un sistema ODR a livello dell'UE che può
trattare efficacemente le controversie connesse alle operazioni
transfrontaliere di commercio elettronico in base alla copertura completa con
sistemi ADR di qualità che sarà raggiunta conformemente alla direttiva sull'ADR
per i consumatori.
3.
Elementi giuridici della proposta
3.1.
Il funzionamento del sistema di risoluzione delle
controversie online a livello dell'UE
3.1.1.
Istituzione del sistema europeo di risoluzione
delle controversie online
La presente proposta mira ad istituire una
piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR).
La piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offre un unico punto
di accesso per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in ambito
extragiudiziale le controversie connesse a operazioni transfrontaliere di
commercio elettronico. La piattaforma sarà accessibile in tutte le lingue
ufficiali dell'UE ed il suo utilizzo sarà gratuito. I sistemi ADR istituiti
negli Stati membri e notificati alla Commissione conformemente alla
"direttiva sull'ADR per i consumatori" saranno registrati
elettronicamente sulla piattaforma ODR. I consumatori e i professionisti potranno
presentare reclami attraverso uno specifico modulo elettronico disponibile sul
sito web della piattaforma in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La piattaforma
controllerà se il reclamo può essere trattato e richiederà l'accordo delle
parti per trasmetterlo al sistema ADR competente. Il sistema ADR competente
cercherà di comporre la controversia secondo le sue norme procedurali entro 30
giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Il sistema ADR dovrà notificare
alla piattaforma i dati relativi all'evolversi della controversia (data di
notifica della controversia alle parti; data della risoluzione della
controversia; esito della controversia). La proposta prevede l'istituzione di una rete
di assistenti per la risoluzione delle controversie online (rete di assistenza
ODR) che comporterà un unico punto di contatto per la risoluzione delle
controversie online in ogni Stato membro. La rete di assistenza ODR dovrà
fornire assistenza per la risoluzione delle controversie trasmesse tramite la
piattaforma ODR.
3.1.2.
Informazione sul sistema ODR a livello europeo
La presente proposta prevede l'obbligo per i
professionisti stabiliti nell'UE che operano a livello transfrontaliero nel
settore del commercio elettronico di informare i consumatori sulla piattaforma
ODR. Tali informazioni devono essere facilmente, direttamente, visibilmente e
permanentemente accessibili sui siti web del professionista, nonché quando il
consumatore presenta un reclamo al professionista.
3.1.3.
Monitoraggio
Sarà redatta una relazione d'attività annuale
riguardante il funzionamento della piattaforma. La conformità dei sistemi ADR
agli obblighi stabiliti dal presente regolamento sarà monitorato dalle autorità
competenti istituite dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'ADR
per i consumatori. Ogni tre anni la Commissione trasmetterà al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente
regolamento.
3.1.4.
Norme sulla protezione dei dati
I dati introdotti nella piattaforma ODR dalle
parti interessate e dai sistemi ADR saranno archiviati in una base dati e
saranno soggetti alla pertinente normativa in materia di tutela dei dati.
3.2.
Principio di sussidiarietà
La proposta si
fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo sviluppo di
un sistema ODR per tutta l'UE per le controversie online a livello
transfrontaliero, basato sui sistemi ADR negli Stati membri e nel rispetto
delle loro rispettive regole procedurali, rafforzerà la fiducia nel mercato
interno al dettaglio e offrirà nuove opportunità per i professionisti. Nonostante l'esiguo livello attuale delle
operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, si può constatare una
rapida espansione del mercato digitale al dettaglio all'interno degli Stati
membri. Quindi è necessario garantire mezzi di ricorso extragiudiziali semplici,
abbordabili ed efficaci per rafforzare la fiducia dei consumatori e dei
professionisti nelle operazioni transfrontaliere effettuate online. Per l'istituzione di una piattaforma che copra
tutta l'Unione occorre un'azione a livello UE. Tale piattaforma costituisce uno
strumento indispensabile per promuovere il commercio elettronico. È inoltre
imperativo fornire a tutti i consumatori europei lo stesso livello di tutela e
promuovere la competitività tra professionisti in modo da aumentare gli scambi
di beni e servizi online e oltre le frontiere.
3.3.
Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni. La proposta mira a istituire il mezzo più
efficace per realizzare gli obiettivi previsti al minor costo comparato. Invece
di creare una struttura completamente nuova a livello UE, l'approccio normativo
è basato sui sistemi ADR nazionali già esistenti che sono conformi alle
prescrizioni della pertinente legislazione dell'Unione. Il regolamento proposto garantirà quindi la completa
copertura di servizi ADR di qualità per la composizione delle controversie
online a livello transfrontaliero, mentre i costi di attuazione saranno
limitati a quello che la proposta aggiungerà alle strutture ADR nazionali già
esistenti. Le norme proposte sono state sottoposte ad una
verifica sotto il profilo della proporzionalità e ad un'intensa consultazione,
al fine di accertarne il carattere appropriato e proporzionato.
4.
Incidenza sul bilancio
La presente azione fa parte del programma per
i consumatori 2014-2020[7].
L'impatto sul bilancio sarà affrontato con la ridistribuzione per gli anni 2012
e 2013. La dotazione finanziaria per l'attuazione della proposta ammonta per il
periodo dal 2012 al 2020 a 4,586 milioni di euro a prezzi correnti. Il fabbisogno
di risorse umane è coperto dal personale della Direzione generale già assegnato
alla gestione dell'azione e riassegnato all'interno della stessa Direzione
generale, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla
Direzione generale responsabile nell'ambito della procedura annuale di
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Una scheda finanziaria
compilata è allegata alla presente proposta. 2011/0374 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla risoluzione delle controversie
online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8],
sentito il Garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera
a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che
l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei
consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 114.
L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
stabilisce che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione dei consumatori. (2)
Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del
TFUE il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è
assicurata la libera circolazione dei beni e dei servizi. Affinché i
consumatori possano avere fiducia nella dimensione digitale del mercato interno
e trarne vantaggio è necessario che abbiano accesso a mezzi facili e poco
costosi di risoluzione delle controversie connesse alla vendita di beni o alla
fornitura di servizi online. Tale questione è particolarmente importante quando
i consumatori fanno acquisti transfrontalieri. (3)
Nella sua comunicazione Atto per il mercato unico[9] la Commissione ha individuato
una normativa sui modi alternativi di risoluzione delle controversie che
include la dimensione del commercio elettronico come una delle dodici leve per
stimolare la crescita e rafforzare la fiducia nel mercato unico. (4)
Il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento e il
Consiglio ad adottare entro il 2012 un primo insieme di misure prioritarie per
dare nuovo slancio al mercato unico[10].
(5)
Il mercato interno è una realtà di vita quotidiana
per i consumatori quando viaggiano, fanno acquisti o effettuano pagamenti. I
consumatori sono i principali soggetti del mercato interno e quindi devono
essere anche la sua priorità principale. La dimensione digitale del mercato
interno sta diventando essenziale sia per i consumatori che per i
professionisti. Continua ad aumentare il numero di acquisti che i consumatori
fanno su internet, nonché il numero di professionisti che vendono online. I
consumatori e i professionisti si devono sentire sicuri quando effettuano
operazioni in un contesto digitale. (6)
Il fatto di disporre di mezzi di facile utilizzo e
poco costosi per la risoluzione delle controversie può aumentare la fiducia dei
consumatori e dei professionisti nel mercato digitale. I consumatori e i
professionisti tuttavia continuano ad incontrare difficoltà nel trovare
soluzioni extragiudiziali alle controversie connesse ad operazioni
transfrontaliere effettuate online. Pertanto tali controversie restano spesso
irrisolte. (7)
La risoluzione delle controversie online offre una
soluzione extragiudiziale semplice ed economica per le controversie connesse ad
operazioni transfrontaliere effettuate online. Tuttavia, manca un meccanismo
che consente ai consumatori e ai professionisti di risolvere tali controversie
con mezzi elettronici. Tale mancanza comporta svantaggi per i consumatori,
ostacola le operazioni transfrontaliere online e crea una situazione di
squilibrio per i professionisti; di conseguenza frena lo sviluppo del commercio
elettronico. (8)
È opportuno applicare il presente regolamento alla
soluzione extragiudiziale di controversie contrattuali tra consumatori e
professionisti che sorgono dalla vendita di beni o la fornitura di servizi
online a livello transfrontaliero. Non deve essere applicato alle controversie
tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o la fornitura
di servizi online se almeno uno di essi non è stabilito o non è residente in
uno Stato membro dell'Unione al momento dell'ordine dei beni o dei servizi o se
il professionista e il consumatore sono entrambi stabiliti o residenti nello
stesso Stato membro. (9)
Il presente regolamento non pregiudica la direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale[11], il regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale[12],
il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( Roma
II )[13]
e il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[14]. (10)
La definizione di "consumatore" deve
comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia se il
contratto è stipulato per scopi in parte interni e in parte esterni
all'attività commerciale della persona (contratti con duplice scopo) e lo scopo
commerciale è talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale
della fornitura, la persona in questione deve essere considerata un
consumatore. (11)
La definizione di "vendita di beni o fornitura
di servizi online" deve coprire l'operazione online riguardante la vendita
di beni o la fornitura di servizi quando il professionista, o l'intermediario
del professionista, offre beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi
elettronici e il consumatore ordina tali beni o servizi su tale sito web o
mediante altri mezzi elettronici. La definizione deve inoltre comprendere i
casi in cui il consumatore abbia avuto accesso al sito web o a un altro
servizio della società dell'informazione mediante un apparecchio elettronico
mobile quale un telefono mobile. (12)
Il presente regolamento non va applicato alle
controversie contrattuali tra consumatori e professionisti connesse alla
vendita di beni o alla fornitura di servizi off-line, né alle controversie tra
professionisti. (13)
Il presente regolamento va letto in combinato
disposto con la direttiva …./…/UE [numero di riferimento da inserire a cura
dell'Ufficio delle pubblicazioni] del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva ADR
per i consumatori)[15]
secondo cui gli Stati membri devono garantire che tutte le controversie tra consumatori
e professionisti residenti o stabiliti nell'Unione connesse alla vendita di
beni o alla fornitura di servizi online possano essere presentate a un
organismo di risoluzione alternativa delle controversie. (14)
Il presente regolamento mira all'istituzione di una
piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR). La
piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offre un unico punto di
accesso per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in ambito
extragiudiziale le controversie connesse a operazioni transfrontaliere di
commercio elettronico. Essa deve consentire ai consumatori e ai professionisti
di presentare reclami mediante la compilazione di un modulo elettronico
disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e di trasmettere i reclami
all'organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente (ADR).
La piattaforma deve offrire agli organismi ADR e alle parti la possibilità di
eseguire la procedura di risoluzione del conflitto mediante la piattaforma
stessa. (15)
Un sistema ODR a livello europeo deve basarsi sugli
organismi ADR esistenti negli Stati membri e rispettare le tradizioni legali di
questi ultimi. Quindi gli organismi che ricevono un reclamo trasmesso mediante
la piattaforma ODR devono applicare le proprie norme procedurali, incluse le
regole riguardanti i costi. Tuttavia il presente regolamento intende istituire
alcune regole comuni da applicare a tali procedure per salvaguardarne
l'efficacia. In tale ambito devono essere incluse norme che garantiscono una
soluzione rapida delle controversie. (16)
Il fatto di garantire che tutti gli organismi ADR
notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della
direttiva …./…/UE [= direttiva ADR per i consumatori] numero di riferimento
da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni] siano collegati
elettronicamente alla piattaforma ODR europea dovrebbe consentire una completa
copertura per la risoluzione extragiudiziale on-line in caso di controversie
transfrontaliere connesse alla vendita di merci o alla fornitura di servizi
on-line. (17)
Il presente regolamento non deve impedire il
funzionamento di altri organismi di risoluzione delle controversie online che
operano nell'Unione. Inoltre non deve impedire agli organismi ADR di trattare
le controversie transfrontaliere riguardanti operazioni online che sono state
presentate loro mediante canali diversi dalla piattaforma ODR. (18)
Una rete di assistenza per la risoluzione delle
controversie online deve fornire assistenza per la risoluzione delle
controversie riguardanti i reclami presentati tramite la piattaforma ODR. La
rete deve essere composta da punti di contatto ODR negli Stati membri che
ospitano assistenti per la risoluzione delle controversie online. (19)
Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale sono diritti fondamentali garantiti dall'articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea. Le procedure di risoluzione delle
controversie online non devono né sostituire le procedure giudiziali né privare
i consumatori o i professionisti del loro diritto di rivolgersi ai tribunali.
Il presente regolamento non deve contenere alcun elemento che possa impedire
alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. (20)
Il trattamento delle informazioni nell'ambito del
presente regolamento deve avvenire nel rispetto delle norme di protezione dei
dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati[16]
e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[17]. Tali regole vanno applicate
al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento
da parte dei vari operatori della piattaforma, indipendentemente dal fatto che
agiscano individualmente o congiuntamente ad altri operatori della piattaforma. (21)
Le persone interessate devono essere informate del
trattamento dei loro dati personali da parte della piattaforma ODR e dei loro
relativi diritti mediante un avviso esaustivo sulla tutela dei dati privati,
reso pubblico dalla Commissione, che spiega in un linguaggio chiaro e semplice
i trattamenti eseguiti sotto la responsabilità dei vari operatori della
piattaforma, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n.
45/2001 e alla normativa nazionale adottata in virtù degli articoli 10 e 11
della direttiva 95/46/CE. (22)
I professionisti devono informare i consumatori sui
loro siti web della possibilità di rivolgersi alla piattaforma ODR e fornire un
link elettronico alla homepage di quest'ultima. Inoltre devono fornire tali
informazioni nel caso in cui il consumatore presenti un reclamo al
professionista, ad un sistema di trattamento dei reclami dei consumatori
gestito dal professionista o al mediatore dell'impresa. Tale obbligo non
pregiudica l'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, della direttiva …./…/UE [numero
di riferimento da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni]
riguardante l'obbligo dei professionisti di informare i consumatori sulle
procedure ADR alle quali i professionisti sono soggetti e dell'impegno che essi
prendono di ricorrere o no a mezzi extragiudiziali di risoluzione delle
controversie con i consumatori. Inoltre tale obbligo non pregiudica l'articolo
6, paragrafo 1, lettera t), e l'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei
consumatori[18].
Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t) della direttiva 2011/83/UE, prima
che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un contratto
negoziato fuori dei locali commerciali il professionista deve informare il
consumatore della possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di
reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e delle condizioni per
avervi accesso. (23)
È opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, al fine di
integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente
regolamento per quanto riguarda il tipo di informazione che la parte ricorrente
deve fornire nel modulo elettronico di reclamo messo a disposizione sulla
piattaforma ODR. Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione
proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a
livello di esperti. Nel corso della preparazione e della redazione degli atti
delegati è opportuno che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea,
puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti
pertinenti. (24)
Al fine di garantire condizioni uniformi per
l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della piattaforma
ODR, le modalità di presentazione dei reclami e la cooperazione con la rete di
assistenza ODR. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli
atti di esecuzione riguardanti il modulo elettronico di reclamo, vista la sua
natura puramente tecnica. È opportuno
ricorrere alla procedura di esame per l'adozione delle regole sulle modalità di
cooperazione tra assistenti ODR all'interno della rete di assistenza per la
risoluzione delle controversie online. (25)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale
a dire la creazione di una piattaforma europea di risoluzione delle
controversie online a livello transfrontaliero regolamentata da norme comuni,
non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e
possono dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione in questione,
essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare
provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (26)
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali
e i principi riconosciuti specificamente dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 38 e 47, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento mira a contribuire al
funzionamento del mercato interno, in particolare della sua dimensione
digitale, e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori,
mettendo a disposizione una piattaforma che agevola la risoluzione extragiudiziale,
equa, efficace e trasparente delle controversie online tra consumatori e
professionisti. Articolo 2
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali tra consumatori e
professionisti connesse alla vendita di beni o la fornitura di servizi online a
livello transfrontaliero mediante l'intervento di un organismo di risoluzione
alternativa delle controversie conforme alla direttiva …./…/UE [numero di
riferimento da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni] sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica
del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori)] e di una piattaforma europea di risoluzione delle
controversie online. Articolo 3
Rapporto con altre normative dell'Unione Il presente regolamento non pregiudica la
direttiva 2008/52/CE, il regolamento (CE) n. 44/2001, il regolamento (CE) n.
864/2007 e il regolamento (CE) n. 593/2008. Articolo 4
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende
per: (a)
"consumatore" qualsiasi persona fisica
che agisca per scopi estranei alla sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale; (b)
"professionista" qualsiasi persona fisica
o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto
pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona
che agisca in suo nome o per suo conto; (c)
"vendita di beni o fornitura di servizi
online" l'operazione connessa alla vendita di beni o alla fornitura di
servizi qualora il professionista, o l'intermediario del professionista, offra
beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore
effettui l'ordinazione di tali beni o servizi su tale sito web o mediante altri
mezzi elettronici; (d)
"mezzi elettronici" strumentazioni
elettroniche per il trattamento (inclusa la compressione digitale dei dati) e
l'archiviazione di dati che sono interamente inviati, trasmessi e ricevuti via
cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite altri mezzi elettromagnetici. I seguenti non sono considerati servizi forniti
tramite mezzi elettronici: –
i servizi off-line; –
i servizi che hanno un contenuto materiale anche se
viene fornito mediante mezzi elettronici come ad esempio distributori
automatici di denaro o biglietti (banconote, biglietti di trasporto), l'accesso
alla rete stradale, parcheggi a pagamento anche se dispongono di mezzi
elettrici all'ingresso o all'uscita che controllano l'accesso e/o garantiscono
che il pagamento sia effettuato correttamente; –
i servizi che non sono forniti mediante sistemi
elettronici di trattamento/inventario, come ad esempio i servizi di telefonia
vocale, i servizi di telefax o telex, i servizi forniti mediante la telefonia
vocale o via fax; il consulto medico per telefono/telefax; la consulenza legale
per telefono /telefax; il marketing diretto per telefono/telefax. (e)
"vendita di beni o fornitura di servizi online
a livello transfrontaliero" la vendita di beni o la fornitura di servizi
online quando al momento dell'ordine il consumatore è residente in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di stabilimento del professionista; (f)
il professionista è "stabilito" –
se si tratta di una persona fisica, presso la sua
sede di attività; –
se si tratta di una società o una persona giuridica
o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede
statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività oppure,
se l'offerta del professionista è effettuata o se i beni o i servizi ordinati
devono essere consegnati a partire da una succursale, un'agenzia o qualsiasi
altro centro di attività, la sede di tale succursale, agenzia o altro centro di
attività; (g)
"procedura di risoluzione alternativa delle
controversie" (procedura ADR) una procedura per la risoluzione
extragiudiziale di una controversia mediante l'intervento di un organismo di
risoluzione delle controversie che propone o impone una soluzione o riunisce le
parti allo scopo di trovare una soluzione amichevole. Non sono considerate procedure ADR le procedure
presso organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche
incaricate della composizione sono alle esclusive dipendenze del
professionista, le procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei
consumatori gestiti dal professionista, la negoziazione diretta tra consumatore
e professionista, con o senza rappresentanti, né i tentativi messi in atto dal
giudice al fine di giungere ad una composizione della controversia nel corso di
un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa; (h)
"organismo di risoluzione alternativa delle
controversie" (organismo ADR) l'organismo di cui all'articolo 4, lettera
e), della direttiva …./…/UE [numero della direttiva da inserire a cura
dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante
modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori)] che è stato notificato alla Commissione
conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 di tale direttiva; (i)
"parte ricorrente" il consumatore o il
professionista che ha presentato un reclamo tramite la piattaforma europea di risoluzione
delle controversie online; (j)
"parte convenuta" il consumatore o il
professionista contro il quale è stato presentato un reclamo tramite la
piattaforma europea di risoluzione delle controversie online; (k)
"dati personali": qualsiasi informazione
concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona
interessata"); si considera identificabile la persona che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante
riferimento ad un numero d'identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica,
culturale o sociale. CAPO II
Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online Articolo 5
Istituzione della piattaforma europea di risoluzione delle controversie online 1.
La Commissione istituisce una "piattaforma
europea di risoluzione delle controversie online" (piattaforma ODR). 2.
La piattaforma ODR deve essere un sito web
interattivo che offra un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione. La piattaforma costituisce l'unico punto di accesso per i
consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito
extragiudiziale le controversie oggetto del presente regolamento. 3.
La piattaforma ODR ha le funzioni seguenti: (a)
mette a disposizione un modulo di reclamo
elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente; (b)
propone alle parti, in base alle informazioni
contenute nel modulo di reclamo elettronico, uno o più organismi ADR competenti
e fornisce informazioni sulle loro tariffe, se del caso, sulla lingua o sulle
lingue in cui sarà condotta la procedura, sulla durata approssimativa della
procedura oppure comunica alla parte ricorrente che in base alle informazioni
presentate non è stato possibile individuare alcun organismo ADR competente; (c)
riferisce i reclami all'organismo ADR cui le parti
hanno concordato di rivolgersi; (d)
consente alle parti e all'organismo ADR di condurre
online la procedura di risoluzione della controversia; (e)
mette a disposizione un modulo elettronico tramite
il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all'articolo 9,
lettera c); (f)
mette a disposizione un sistema di commenti
(feedback) che consente alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul
funzionamento della piattaforma ODR e sull'organismo ADR che ha trattato la
loro controversia; (g)
pubblica informazioni sugli organismi ADR
notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 della
direttiva …./…/UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio
delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica
del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori)] che tratta le controversie oggetto del presente
regolamento; (h)
fornisce informazioni generali sulla risoluzione
alternativa delle controversie quale mezzo extragiudiziale di composizione
delle controversie; (i)
offre accesso a statistiche sui risultati delle
controversie trattate dagli organismi ADR cui sono stati trasmessi reclami
tramite la piattaforma ODR. 4.
Gli organismi di risoluzione alternativa delle
controversie che sono stati notificati alla Commissione conformemente
all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva …./…/UE [numero della direttiva
da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)] e che, secondo gli
elementi necessari per stabilire la loro competenza notificati conformemente
all'articolo 16, paragrafo 1, lettera g) della direttiva …./…/UE [numero
della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n.
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)],
sono considerati competenti per trattare le controversie oggetto del presente
regolamento in base alle informazioni fornite nel modulo di reclamo elettronico
di cui alla lettera a) del paragrafo 3, si devono registrare elettronicamente
sulla piattaforma ODR. 5.
La Commissione è responsabile della piattaforma ODR
per quanto riguarda il suo sviluppo, il suo funzionamento, la sua manutenzione
e la sicurezza dei dati. 6.
La Commissione adotta misure riguardanti le
modalità di esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 3 mediante atti di
esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura
d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Articolo 6
Rete di assistenza per la risoluzione delle controversie online 1.
Ogni Stato membro designa un punto di contatto ODR
e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati
membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro
centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori
o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due
assistenti per la risoluzione delle controversie online ("assistenti
ODR"). 2.
Gli assistenti ODR forniscono assistenza per la
risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la
piattaforma, eseguendo le funzioni seguenti: (j)
all'occorrenza, agevolano la comunicazione tra le
parti e l'organismo ADR competente; (k)
informano i consumatori degli altri mezzi di
ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma, ad
esempio quando il professionista non acconsente all'uso dell'ADR; (l)
presentano, in base alle esperienze pratiche
raccolte nell'esecuzione delle loro funzioni, una relazione annuale di attività
alla Commissione e agli Stati membri; (m)
informano le parti dei vantaggi e degli svantaggi
delle procedure applicate dagli organismi ADR proposti. 3.
La Commissione istituisce una rete di assistenza
per la risoluzione delle controversie online (rete di assistenza ODR) che
consente la cooperazione tra assistenti ODR e contribuisce all'esecuzione delle
funzioni di cui al paragrafo 2. 4.
La Commissione convoca almeno una volta l'anno una
riunione dei membri della rete di assistenza ODR in modo da consentire uno
scambio delle pratiche migliori e una discussione di eventuali problemi
ricorrenti nel funzionamento della piattaforma ODR. 5.
La Commissione adotta mediante atti di esecuzione
le regole concernenti le modalità di cooperazione tra assistenti ODR. Detti
atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui
all'articolo 15, paragrafo 3. Articolo 7
Presentazione di un reclamo 1.
Per presentare un reclamo alla piattaforma ODR la
parte ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico disponibile sul sito
web della piattaforma. La parte ricorrente può allegare al modulo di reclamo
eventuali documenti in formato elettronico a sostegno del proprio reclamo. 2.
Le informazioni presentate dalla parte ricorrente
devono essere sufficienti per determinare l'organismo ADR competente. Tali
informazioni sono indicate nell'allegato. 3.
La piattaforma ODR fornisce alle parti le
informazioni sugli organismi ADR competenti individuati dalla piattaforma ODR;
se sono disponibili più opzioni, gli assistenti ODR degli Stati membri
interessati forniscono alle parti i dettagli dei vari organismi identificati e
informazioni sui vantaggi e svantaggi delle procedure applicate da ciascun
organismo in modo da consentire alle parti di operare una scelta informata. 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 16, al fine di adeguare le informazioni di
cui all'allegato, tenendo conto dei criteri con cui gli organismi ADR sono
notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 della
direttiva …./…/UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio
delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica
del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori)], e che trattano le controversie oggetto del
presente regolamento, definendo i rispettivi campi d'applicazione. 5.
La Commissione definisce le caratteristiche del
modulo di reclamo elettronico mediante atti di esecuzione. Detti atti sono
adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15,
paragrafo 2. 6.
Solo dati corretti, pertinenti e non eccessivi
rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti saranno trattati mediante
il modulo di reclamo elettronico e i suoi allegati. Articolo 8
Trattamento e trasmissione di un reclamo 1.
Un reclamo presentato alla piattaforma viene
trattato se il modulo di reclamo è compilato per intero. 2.
Su ricevimento di un modulo di reclamo debitamente
compilato la piattaforma ODR comunica alla parte ricorrente, nella lingua di
quest'ultima, e trasmette mediante posta elettronica alla parte convocata,
nella lingua del contratto, quanto segue: (n)
l'informazione che le parti devono trovare un
accordo sull'organismo ADR competente in modo da poter inoltrare il reclamo a
quest'ultimo; (o)
l'informazione che se le parti non riescono a
trovare un accordo su un organismo ADR competente o se non viene identificato
alcun organismo ADR competente, il reclamo non sarà trattato; (p)
un elenco di tutti gli organismi ADR, se vengono
individuati; (q)
il nome e le modalità di contatto per il punto di
contatto ODR nel luogo di residenza del consumatore e nel luogo di stabilimento
del professionista, nonché una breve descrizione delle funzioni di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e d); (r)
un invito al consumatore a selezionare uno o più
organismi ADR dall'elenco fornito, specificando che il consumatore non è
obbligato a operare tale scelta; (s)
un invito al professionista a selezionare uno o più
organismi ADR dall'elenco fornito, qualora nessuno di essi corrisponda
all'organismo che il professionista si è impegnato a utilizzare conformemente
all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva …./…/UE [numero della direttiva
da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, recante modifica della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR
per i consumatori)]; (t)
l'informazione che se il consumatore sceglie un
organismo ADR che il professionista si è impegnato a utilizzare conformemente
all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva …./…/UE [numero della direttiva
da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, recante modifica della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR
per i consumatori)], la piattaforma trasmetterà automaticamente il reclamo a
tale organismo ADR. 3.
La comunicazione di cui al paragrafo 2 contiene una
descrizione delle seguenti caratteristiche di ciascun organismo: (u)
le loro tariffe, se del caso; (v)
la lingua o le lingue in cui sarà condotta la
procedura; (w)
la durata approssimativa della procedura; (x)
se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle
parti o dei loro rappresentanti; (y)
la natura vincolante o non vincolante dell'esito
della procedura. 4.
Se le parti non forniscono una risposta alla
piattaforma o non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR, il reclamo
non sarà trattato. Il consumatore sarà informato della possibilità di
contattare un assistente ODR per ottenere informazioni su altre forme di
ricorso. 5.
Se il consumatore sceglie un organismo ADR che il
professionista si è impegnato a utilizzare conformemente all'articolo 10,
paragrafo 1 della direttiva …./…/UE [numero della direttiva da inserire a
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,
recante modifica della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i
consumatori)] o se le parti scelgono lo stesso organismo ADR nelle loro
risposte, la piattaforma trasmetterà automaticamente il reclamo a tale
organismo ADR. 6.
Se le parti si trovano d'accordo su diversi
organismi ADR, si chiederà al consumatore di sceglierne uno. La piattaforma
trasmetterà automaticamente il reclamo a tale organismo ADR. Articolo 9
Risoluzione della controversia Gli organismi cui è stato trasmesso un reclamo
conformemente all'articolo 8: (a)
notificano senza indugio la controversia alle
parti, informandole delle proprie norme procedurali e dei costi applicabili per
la risoluzione della controversia in questione; (b)
se in seguito alla notifica della controversia alle
parti, queste ultime concordano di avviare la procedura dinnanzi all'organismo,
concludono la procedura di risoluzione della controversia entro 30 giorni dalla
data di avvio della procedura. Nel caso di controversie complesse, l'organismo
ADR può prorogare questo termine; (c)
trasmettono senza indugio le seguenti informazioni
alla piattaforma ODR: i) la data di ricevimento e l'oggetto
della controversia; ii) la data di notifica della controversia
alle parti; iii) la data della conclusione e l'esito
della procedura. Articolo 10
Base dati La Commissione prende le misure necessarie per
istituire e mantenere una base dati elettronica per archiviare le informazioni
trattate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 9, lettera c). Articolo 11
Trattamento dei dati personali 1.
L'accesso alle informazioni, inclusi i dati personali,
relative a una controversia e archiviate nella base dati di cui all'articolo 10
si concede, ai fini di cui all'articolo 9, unicamente all'organismo ADR cui è
stata trasmessa la controversia conformemente all'articolo 8. L'accesso alle
stesse informazioni è concesso anche agli assistenti ODR ai fini di cui
all'articolo 6, paragrafo 3. 2.
La Commissione può accedere alle informazioni
trattate conformemente all'articolo 9 allo scopo di controllare l'uso e il
funzionamento della piattaforma ODR e di redigere le relazioni di cui
all'articolo 17. Essa tratta i dati personali degli utenti della piattaforma
nella misura del necessario per il funzionamento e la manutenzione della
piattaforma, anche ai fini di controllo dell'uso della piattaforma da parte
degli organismi ADR e degli assistenti ODR. 3.
I dati personali riguardanti una controversia sono
archiviati nella base dati di cui al paragrafo 1 solo il tempo necessario per
realizzare i fini per i quali sono stati raccolti e per garantire che le
persone interessate siano in grado di accedere ai propri dati personali allo
scopo di esercitare i propri diritti. Tali dati vengono soppressi
automaticamente entro 6 mesi dalla data di conclusione della controversia
trasmessa alla piattaforma ODR conformemente all'articolo 9, lettera c), punto
iii). Il periodo di cui sopra si applica anche ai dati personali contenuti
nelle pratiche nazionali dell'organismo ADR o dell'assistente ODR che tratta la
controversia in questione, ad eccezione dei casi in cui le norme procedurali applicate
dall'organismo ADR o le disposizioni specifiche della normativa nazionale
prevedano un periodo di detenzione dei dati più lungo. 4.
Ogni assistente ODR e ogni organismo ADR sono
considerati responsabili del trattamento dei dati, conformemente all'articolo
2, lettera d) della direttiva 95/46/CE, in relazione alle proprie attività di
trattamento dei dati a norma del presente regolamento e devono garantire che
tali attività siano conformi alle disposizioni di tutela dei dati stabilite
nelle normative nazionali adottate in forza della direttiva 95/46/CE. In
relazione alle sue responsabilità a norma del presente regolamento e al
trattamento dei pertinenti dati personali, la Commissione è considerata
responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del
regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 12
Riservatezza dei dati e sicurezza 1.
Gli assistenti ODR e gli organismi ADR sono
sottoposti al segreto d'ufficio o ad altri vincoli equivalenti di riservatezza
stabiliti dalla normativa nazionale. 2.
La Commissione prende le appropriate misure
tecniche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni trattate
a norma del presente regolamento, prevedendo, tra l'altro, un adeguato
controllo dell'accesso ai dati, un piano di sicurezza e la gestione degli
incidenti riguardanti la sicurezza, conformemente all'articolo 22 del
regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 13
Informazione dei consumatori 1.
I professionisti stabiliti nell'Unione operanti nel
settore della vendita di beni o la fornitura di servizi online a livello
transfrontaliero informano i consumatori della possibilità di ricorrere alla
piattaforma ODR e indicano l'indirizzo di posta elettronica. Tali informazioni
devono essere facilmente, direttamente, visibilmente e permanentemente
accessibili sui siti web dei professionisti e, se l'offerta è fatta mediante
posta elettronica o altri messaggi testuali trasmessi tramite mezzi
elettronici, in tali messaggi. Le informazioni devono includere un link
elettronico alla homepage della piattaforma ODR. I professionisti devono
inoltre informare i consumatori della possibilità di rivolgersi alla
piattaforma ODR se un consumatore presenta un reclamo al professionista, al
sistema di trattamento dei reclami dei consumatori gestito dal professionista o
al mediatore dell'impresa. 2.
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non
pregiudicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva …./…/UE [numero
della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n.
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)]
riguardanti l'informazione dei consumatori da parte dei professionisti sulle procedure
ADR cui sono sottoposti i professionisti in questione e se tali professionisti
si impegnano o no ad utilizzare procedure di risoluzione alternativa delle
controversie per comporre i conflitti con i consumatori. 3.
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non
pregiudicano le disposizioni degli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE
sulle informazioni che vanno fornite ai consumatori per i contratti a distanza
e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Articolo 14
Monitoraggio La conformità degli organismi ADR agli
obblighi stabiliti dal presente regolamento è monitorato dalle autorità
competenti istituite dagli Stati membri conformemente all'articolo 15,
paragrafo 1, della direttiva …./…/UE [numero della direttiva da inserire a
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,
recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE
(direttiva sull'ADR per i consumatori)]. CAPO III
Disposizioni finali Articolo 15
Atti di esecuzione 1.
La Commissione è assistita da un comitato ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il
parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la
procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la
presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei
membri del comitato lo richieda. Articolo 16
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega di poteri di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data
uguale a quella dell'articolo 18, paragrafo 1 da inserire a cura dell'Ufficio
delle pubblicazioni = data di entrata in vigore del presente regolamento]. 3.
La delega di potere di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o a una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica
la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adottato un atto delegato, la
Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da
parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a
partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al
Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e
il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 17
Relazioni Ogni tre anni e per la prima volta entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione
del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune
proposte di modifica del presente regolamento. Articolo 18
Entrata in vigore 1.
Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. 2.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal [data
da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni = 6 mesi dalla data di
attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica
del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori) come inserita in tale direttiva conformemente
all'articolo 22, paragrafo 1 di tale direttiva)], ad eccezione
dell'articolo 5, paragrafi 1, 4 , 5 e 6, dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 6,
dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 10, dell'articolo 15 e
dell'articolo 16 che sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento Europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Informazioni da fornire per la compilazione del modulo di reclamo
elettronico (1)
Nome, indirizzo e, se applicabile, e-mail e
indirizzo del sito web della parte ricorrente. (2)
Indicare se la parte ricorrente è un consumatore o
un professionista. (3)
Nome, indirizzo e, se applicabile, e-mail e
indirizzo del sito web della parte convenuta. (4)
Indicare se la parte convenuta è un consumatore o
un professionista. (5)
Tipo di beni venduti o servizi forniti oggetto del
reclamo. (6)
Motivi del reclamo. (7)
Luogo di residenza del consumatore al momento
dell'ordinazione dei beni o dei servizi. (8)
Mezzi di comunicazione con cui i beni o i servizi
sono stati offerti e mezzi di comunicazione con cui è stato fatto l'ordine. (9)
Se del caso, dove è stata fatta l'offerta del
professionista o dove i beni o i servizi sono stati, o dovevano essere,
consegnati a partire da una succursale, un'agenzia o qualsiasi altro centro di
attività, la sede di tale succursale, agenzia o altro centro di attività. (10)
Lingua in cui è redatto il contratto. (11)
Organismi ADR che il professionista si impegna ad
utilizzare conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva …./…/UE [numero
della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, recante modifica della direttiva 2009/22/CE
(direttiva sull'ADR per i consumatori], se noti. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/
INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. L'impatto sul bilancio sarà affrontato con la ridistribuzione per gli anni 2012 e 2013. L'azione fa parte del programma per i consumatori 2020 per il periodo 2014-2020. 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[19]
Consumatori 1.3. Natura della
proposta/iniziativa √ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[20]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Alla
voce 1° "Competitività per la crescita e l'occupazione" la proposta
mira a creare un sistema a livello dell'UE di risoluzione delle controversie
online riguardante le controversie online tra consumatori e professionisti a
livello transfrontaliero. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico n. Creazione
di un sistema a livello dell'UE di risoluzione delle controversie online
dedicato alle controversie online tra consumatori e professionisti a livello
transfrontaliero. Attività AMB/ABB interessate Consumatori 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. I
consumatori e i professionisti in Europa disporranno di un mezzo semplice,
veloce e abbordabile per risolvere le controversie connesse a operazioni
transfrontaliere effettuate online. I consumatori potranno presentare ricorsi
ed essere indennizzati, mentre i professionisti potranno salvaguardare la
reputazione della propria attività ed evitare spese processuali elevate. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. –
Tutti gli organismi ADR saranno collegati alla
piattaforma ODR e faranno ricorso a tale piattaforma quando essa diventa
operativa all'inizio del 2015 –
Aumento del 20% del numero di consumatori disposti
ad effettuare acquisti online in un altro Stato membro nel 2020. –
Aumento del 10% del numero di professionisti
disposti ad offrire i loro prodotti/servizi online in un altro Stato membro nel
2020. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Articoli
114 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ricorrendo
alla risoluzione extragiudiziale delle controversie on-line, i consumatori e i
professionisti potranno beneficiare di un mezzo semplice, veloce e a costo
moderato per risolvere le controversie connesse a operazioni transfrontaliere
effettuate on-line. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea L'assenza
di mezzi efficienti di risoluzione delle controversie si ripercuote
negativamente sulla fiducia dei consumatori quando fanno acquisti
transfrontalieri. Il rischio di potenziali problemi di ricorso in un altro
Stato membro dissuade sia i professionisti che i consumatori dall'effettuare
operazioni transfrontaliere di vendita o acquisto e quindi dal beneficiare
appieno dei potenziali benefici del mercato interno. Questa situazione dimostra
che occorre prestare particolare attenzione al rafforzamento della fiducia dei
consumatori nel mercato interno e alla garanzia di condizioni eque per i
professionisti in tutti gli Stati membri. Nonostante
l'esiguo livello attuale delle operazioni transfrontaliere di commercio
elettronico, si può costatare una tendenziale crescita del mercato digitale al
dettaglio all'interno degli Stati membri. Quindi è ancora più importante
mettere a disposizione dei consumatori e dei professionisti mezzi di ricorso
extragiudiziali semplici, abbordabili ed efficaci in modo da rafforzare la
fiducia nelle operazioni transfrontaliere effettuate online. Qualsiasi azione a
livello nazionale non potrà istituire un sistema di risoluzione delle
controversie online a livello UE, che secondo l'agenda digitale è uno strumento
indispensabile per promuovere il commercio elettronico. Visti
gli effetti e la dimensione degli obiettivi prefissi, essi possono essere
realizzati meglio mediante misure prese a livello UE. Un chiaro vantaggio nello
sviluppo dell'ODR a livello UE è il trattamento efficace e appropriato delle
controversie dei consumatori connesse a operazioni transfrontaliere effettuate
online. I
consumatori disporranno di un mezzo veloce, abbordabile e semplice per comporre
le controversie con i professionisti indipendentemente dal settore del mercato
e dell'importo in questione. Gran parte dei consumatori non si fidano
completamente del mercato interno digitale, nonostante i numerosi benefici che
offre, come l'accesso ad una scelta più ampia di prodotti e servizi; in circa
la metà degli Stati membri oltre la metà dei prodotti ricercati su internet si
può trovare online solo in un altro paese. Infine un ODR più efficace nel
mercato interno ridurrà gli svantaggi per i consumatori (attualmente pari allo
0,02% del PIL dell'UE) e consentirà ai consumatori notevoli risparmi con le
operazioni online che possono essere impiegate per acquistare beni e servizi
nel mercato interno. Inoltre i professionisti avranno possibilità equivalenti
per trattare le controversie con i consumatori nell'UE; quindi si potranno
assicurare condizioni eque. Le
azioni unilaterali a livello di Stato membro non possono fornire in modo
adeguato i benefici sopra indicati ai consumatori e ai professionisti. Al
contrario, è probabile che gli sforzi non coordinati degli Stati membri
risultino in un trattamento non uguale per consumatori e professionisti nel
mercato interno e soluzioni divergenti di presentazione dei ricorsi per i
consumatori. L'azione a livello UE in questo campo gode del sostegno della
maggioranza degli interessati. Per
migliorare la competitività dell'Europa è indispensabile potenziare la fiducia
di tutti gli attori sul mercato, consumatori e professionisti compresi. Il buon
funzionamento del mercato unico (500 milioni di consumatori, oltre 21 milioni
di professionisti e una spesa pari al 56% del PIL dell'UE) costituisce la base
per una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con
gli obiettivi della strategia Europa 2020. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili Attualmente
non esiste un sistema IT a livello UE che si occupa della risoluzione delle
controversie online tra consumatori e professionisti connesse alle operazioni
transfrontaliere di commercio elettronico. Tuttavia esiste una serie di
strumenti IT che collegano i vari attori nei diversi Stati membri. Il nuovo
strumento IT si baserà principalmente su questi strumenti. Quelli più
importanti sono IMI IT, ECC IT e SOLVIT IT. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Il
regolamento sull'ODR si basa sulla proposta di direttiva sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i
consumatori). 1.6. Durata dell'azione e
incidenza finanziaria √ Proposta/iniziativa di durata
limitata –
√ Proposta/iniziativa in vigore dal 2012 al
2020 –
√ Incidenza finanziaria dal 2012 al 2020 Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al
2014 –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo 1.7. Modalità di gestione previste[21] √ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega
delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi istituiti dalle Comunità[22]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio
pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri
¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni
internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni Nessun
commento. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni da presentare Precisare frequenza e
condizioni. Ogni
tre anni e per la prima volta entro cinque anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione
del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune
proposte di modifica del presente regolamento. 2.2. Sistema di gestione e controllo
2.2.1. Rischi individuati La
dotazione di bilancio copre uno studio di fattibilità e lo sviluppo di una
piattaforma IT per l'ODR. I rischi principali sono i seguenti: La
"direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori)" è la base del
regolamento ODR, poiché la piattaforma ODR includerà i sistemi nazionali di
risoluzione extragiudiziale delle controversie che saranno notificati
conformemente alla direttiva. Quindi l'attuazione incompleta o tardiva della
direttiva sull'ADR per i consumatori si ripercuoterà sul funzionamento del
sistema UE di risoluzione delle controversie online. Anche
se la Commissione gestisce una serie di strumenti IT, la piattaforma ODR sarà
uno degli strumenti con il maggio numero di attori collegati e con applicazioni
che consentiranno un approccio individuale in base alle esigenze degli
interessati. Un ritardo nello sviluppo della piattaforma a causa di difficoltà
tecniche è un rischio possibile. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Il
bilancio viene attuato mediante gestione centralizzata. La
Commissione controllerà l'analisi, la programmazione e la fase di prova dello
sviluppo dello strumento IT. L'unità responsabile dei sistemi informatici alla
DG SANCO ha ampia esperienza nella gestione degli strumenti IT (strumento ECC,
CPCS, RAPEX), alcuni dei quali presentano caratteristiche simili a quelle della
piattaforma ODR (strumento ECC). Quest'esperienza consentirà una risposta
rapida ed efficace ad eventuali problemi. Inoltre, lo studio di fattibilità,
che sarà eseguito nel 2012, contribuirà ad identificare i rischi e le
difficoltà tecniche possibili e quindi consentirà uno sviluppo sereno della
piattaforma ODR. La DIGIT e la DGT saranno inoltre consultate in merito a
taluni aspetti tecnici (ad es. traduzione automatica). 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi normativi di
controllo, DG SANCO metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la
nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011,
per garantire, fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano in
linea con la nuova strategia della Commissione e che il suo approccio alla
gestione del rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a
rischio di frode e delle risposte adeguate. La Commissione rispetta le disposizioni del regolamento
finanziario per gli appalti pubblici per i servizi IT di hardware, software e
altri servizi connessi; a tutti i contratti firmati saranno applicate le
disposizioni riguardanti gli audit e i controlli da parte della Corte dei conti
e dell'OLAF. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || SD/SND ([23]) || di paesi EFTA[24] || di paesi candidati[25] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1A || 17.020200 || Diss. || SÌ || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: Non pertinente Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica…..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Competitività per la crescita e l'occupazione DG: Salute e consumatori || || || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio: 17.020200 || Impegni || (1) || 0,150 || 1,000 || 1,000 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 3,95 Pagamenti || (2) || 0,150 || 1,000 || 1,000 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 3,95 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[26] || || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || || || Totale degli stanziamenti per la DG Salute e consumatori || Impegni || =1+1a +3 || 0,150 || 1,000 || 1,000 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 3,95 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,150 || 1,000 || 1,000 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 3,95 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici || (6) || || || || || || || || Totale degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,150 || 1,0 || 1,0 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 3,95 Pagamenti || =5+ 6 || 0,150 || 1,0 || 1,0 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 3,95 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: Non
pertinente TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici || (6) || || || || || || || || Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2012 || Anno 2013 || || || || TOTALE DG: Salute e consumatori || Risorse umane || 0,318 || 0,318 || || || || || || 0,636 Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE per la DG <Salute e consumatori.> || Stanziamenti || 0,318 || 0,318 || || || || || || 0,636 Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || 0,636 Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 Pagamenti || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || 4,586 || || || || || || || || || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
√ La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come
spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati || || || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI || Tipo di risultati || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo Totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato Piattaforma IT || || || 1 || || || 1,0 || || 1,0 || || || || || || || || || || || || || 1 || 2,0 - Risultato Manutenzione della piattaforma IT || || || 1 || || || || || || || 0,3 || || 0,3 || || 0,3 || || 0.3 || || 0,3 || || 0,3 || 1 || 1,8 - Risultato Studio di fattibilità || || || 1 || 0,150 || || || || || || || || || || || || || || || || || 1 || 0,150 Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 0,150 || || 1,0 || || 1,0 || || 0,3 || || 0,3 || || 0,3 || 0,3 || || 0,3 || || 0,3 || || 3,95 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
√ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
–
√ La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi,
come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || || Risorse umane || 0,318 || 0,318 || || || || || || || || 0,636 Altre spese amministrative || || 0, 030 || 0,020 || 0,030 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,130 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || 0, 348 || 0,020 || 0,030 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,448 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[27] || || || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || || TOTALE || 0,318 || 0,348 || 0,020 || 0,030 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 4,798 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
√ La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di
seguito[28]: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2012 || Anno 2013 || || || Anno N Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || 17 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 (0,254) || 2 (0,254) || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[29] || 17 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 1 (0,064) || 1 (0,064) || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy [30] || - in sede[31] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 3 (0,318) || 3 (0,318) || || || || || XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Sviluppo, manutenzione e aggiornamento del sistema IT per la risoluzione delle controversie online Personale esterno || Non disponibile Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato
all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare
concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
√ La
proposta/iniziativa è compatibile con i quadri finanziari pluriennali 2007-2013
e 2014 – 2020. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. ………………………………………………………………………………………………………….. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[32]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. ………………………………………………………………………………………………………….. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
√ La
proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
√ La
proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[33] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…………. || || 5. || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa
interessate ………………………………………………………………………………………………………….. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. ………………………………………………………………………………………………………….. [1] La relazione del 2010 della rete di Centri europei dei
consumatori indica che oltre la metà dei reclami (56,3%) ricevuti da ECC-Net
sono connessi alle operazioni di commercio elettronico. Tuttavia, dei
35 000 reclami transfrontalieri ricevuti dalla rete ECC nel 2010, il 91%
non poteva essere riferito a un sistema ADR in un altro Stato membro a causa
dell'assenza di sistemi ADR adeguati (http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/2010_annual_report_ecc_en.pdf). [2] Iniziativa faro Europa 2020: Un'agenda digitale europea,
COM(2010) 245, pag. 13. [3] Comunicazione della Commissione "L'Atto per il
mercato unico" COM(2011) 206, pag. 9. [4] "I reclami dei consumatori nell'Unione europea:
esperienze, percezioni e opinioni dei consumatori", 2009 http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/cons_redress_EU_qual_study_report_en.pdf [5] Consultazione pubblica sull'uso della risoluzione
alternativa delle controversie (ADR) come mezzo per risolvere le controversie
connesse alle operazioni e prassi commerciali nell'UE. Le risposte e i commenti
sono disponibili all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm [6] http://www.european-consumer-summit.eu/workshops3_en.asp [7] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo un programma per i consumatori 2014-2020, SEC(2011) 1320
definitivo e SEC(2011) 1321 definitivo. [8] GU C … del …, pag. [9] Comunicazione della Commissione "L'Atto per il
mercato unico" COM(2011) 206, pag. 9. [10] Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo, EUCO
10/11, pag. 4; si vedano anche le Conclusioni del Consiglio europeo del 23
ottobre 2011, EUCO 52/11, pp. 1-2. [11] GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3. [12] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 32. [13] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40. [14] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [15] GU L … del …, pag. …. [16] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [17] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [18] GU L [...], [...], pag. [...]. [19] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [20] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [21] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [22] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [23] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [24] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [25] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [26] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [27] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [28] L'impatto sul bilancio sarà affrontato con la
ridistribuzione per gli anni 2012 e 2013. Dal 2014 il fabbisogno di risorse
umane sarà coperto dal programma consumatori 2020. [29] AC = agente contrattuale; INT = intérimaire; JED = giovane
esperto in delegazione; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato. [30] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [31] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [32] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [33] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per le spese di
riscossione.