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Document 52008PC0124

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi {SEC(2008) 275} {SEC(2008) 276}

    /* COM/2008/0124 def. - COD 2008/0050 */

    52008PC0124




    IT

    Bruxelles, 3.3.2008

    COM(2008) 124 definitivo

    2008/0050 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

    {SEC(2008) 275}

    {SEC(2008) 276}

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    Contesto generale

    La produzione zootecnica rappresenta il 50% circa della produzione agricola nell'UE. L'alimentazione animale costituisce il principale fattore di costo per i cinque milioni di allevatori di bestiame della Comunità. Le condizioni di commercializzazione degli alimenti per gli animali hanno un impatto determinante sulla competitività del settore. L'altro settore di una certa importanza è quello degli alimenti per animali da compagnia; sono infatti più di 60 milioni le famiglie nell'UE che possiedono animali da compagnia e che acquistano regolarmente tali alimenti. Il fatturato annuo dell'industria comunitaria dei mangimi composti (ivi inclusi gli alimenti per animali da compagnia) ammonta a circa 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per mangimi.

    L'etichetta serve, da un lato, a fini di corretta attuazione legale, tracciabilità e controllo e, dall'altra, a comunicare le necessarie informazioni all'utilizzatore del prodotto. Dal momento che l'etichetta costituisce il mezzo di comunicazione più importante tra venditore e acquirente, essa dovrebbe essere quanto più semplice e chiara possibile. Occorre che i requisiti obbligatori siano stabiliti in base al tipo di informazione necessaria per consentire all'utilizzatore medio di operare una scelta ponderata. L'etichettatura dei mangimi va vista nel contesto più ampio dell'informazione dei consumatori. Oggigiorno, l'acquisto di alimenti per bestiame rappresenta una transazione interimprese.

    Obiettivi della proposta

    Il progetto fa parte del programma della Commissione attualmente in corso teso a semplificare il diritto comunitario. Pertanto, esso è finalizzato, in generale, a consolidare, rivedere e aggiornare le direttive relative alla circolazione e all'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, garantendo al contempo il livello elevato di sicurezza dei mangimi e degli alimenti raggiunto nella Comunità. La semplificazione delle norme esistenti non deve pregiudicare l'elevato livello di protezione della salute degli animali raggiunto. Con la presente proposta si intende ottenere chiarezza giuridica, garantire un'esecuzione armonizzata e promuovere il funzionamento regolare del mercato interno. Ai fini di una maggiore competitività del settore europeo dell'alimentazione animale e dell'agricoltura, saranno semplificate le prescrizioni tecniche e soppressi oneri amministrativi inutili. Inoltre, gli utilizzatori di mangimi saranno in grado di operare una scelta ponderata senza essere indotti in errore da informazioni ingannevoli.

    Ciò significa, in sostanza, che l'obiettivo operativo di un elenco delle materie prime per mangimi consiste nell'assicurare il buon funzionamento del mercato interno, grazie ad indicazioni chiare e ad una corretta informazione del consumatore. Per quanto concerne le procedure di autorizzazione la proposta intende garantire che i requisiti per ottenere un'autorizzazione per l'immissione sul mercato del prodotto siano proporzionali al rischio e che le nuove materie prime siano specificate a dovere ai fini di un loro uso corretto. Per i mangimi composti occorre rafforzare l'innovazione e la competitività, sopprimendo norme superflue in materia di etichettatura. Per quanto riguarda gli alimenti per animali da compagnia l'obiettivo operativo consiste nel perfezionare l'etichettatura di tali alimenti per far sì che l'acquirente non sia indotto in errore.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    La direttiva 79/373/CEE del Consiglio disciplina la circolazione dei mangimi composti. Con la direttiva 93/74/CEE del Consiglio si definiscono i principi applicabili agli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ("mangimi dietetici"), che costituiscono un tipo particolare di mangimi composti. La direttiva 96/25/CE del Consiglio contiene le norme generali relative alla circolazione e all'uso di materie prime per mangimi. La direttiva 82/471/CEE del Consiglio stabilisce le condizioni di commercializzazione delle cosiddette "bioproteine" (determinati prodotti utilizzati per l'alimentazione animale) appartenenti alla categoria delle materie prime per mangimi. Inoltre, la direttiva 93/113/CE del Consiglio prevede norme relative all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali e l'articolo 16 - tuttora in vigore - della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, peraltro abrogata, fissa le disposizioni in materia di etichettatura degli additivi per mangimi incorporati nei mangimi composti.

    Tali disposizioni giuridiche sono attuate dalla direttiva 80/511/CEE della Commissione, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione dei mangimi composti in imballaggi o recipienti non sigillati, dalla direttiva 82/475/CEE della Commissione, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari, dalla direttiva 94/39/CE della Commissione, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, e dalla decisione 2004/217/CE della Commissione, relativa all'adozione di un elenco di materie prime la cui circolazione o il cui impiego nei mangimi è vietato ("elenco negativo").

    La presente proposta razionalizza, semplifica, aggiorna e modernizza le suddette disposizioni.

    Coerenza con obiettivi e le politiche dell’Unione in altri campi

    La proposta è conforme alla politica della Commissione finalizzata a migliorare la regolamentazione e alla strategia di Lisbona. Nel contesto di tale politica assume particolare rilievo la semplificazione del processo normativo, tale da alleggerire l'onere amministrativo e rafforzare la competitività dell’industria alimentare europea, garantendo al contempo la sicurezza degli alimenti, mantenendo un livello elevato di tutela della salute pubblica e tenendo conto delle problematiche mondiali.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

    Consultazione delle parti interessate

    Dal 2002 si è richiesto il parere degli Stati membri, dei rappresentanti di paesi terzi e delle parti interessate nel quadro di consultazioni, riunioni o contatti bilaterali sempre più intensivi.

    Nel 2003 la Commissione ha incaricato un'agenzia esterna di realizzare uno studio su una revisione di talune parti della legislazione in materia di alimentazione animale. La relazione finale intitolata 'Assessment of the possible adoption of a new proposal recasting legislation on feed labelling and amending the authorisation/withdrawal procedure for some categories of feed materials' (Valutazione degli effetti di un'eventuale proposta relativa alla rifusione della legislazione relativa all'etichettatura dei mangimi e alla modifica della procedura di rilascio/di revoca dell'autorizzazione per talune categorie di materie prime per mangimi) è stata presentata nel giugno 2004.

    Nel novembre 2005 la Commissione, nel quadro dell’elaborazione interattiva delle politiche, ha indetto una consultazione dei cittadini per raccogliere informazioni sugli eventuali impatti dei principali progetti di revisione della legislazione vigente.

    Nei mesi di gennaio e febbraio 2007 sono state organizzate tavole rotonde con gli Stati membri a margine delle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e con le parti interessate rappresentate nel gruppo consultivo per la catena alimentare e la salute animale e vegetale. Nel corso di due giornate intere di riunioni dei gruppi di lavoro nel giugno e luglio 2007 gli Stati membri sono stati consultati in merito a taluni aspetti del progetto di proposta legislativa.

    Valutazione dell’impatto

    Per ciascuna delle misure importanti proposte nel progetto di regolamento sono state esaminate, secondo i casi, diverse opzioni – abrogazione di norme (deregolamentazione), mantenimento dello status quo, integrazione di nuove misure vincolanti, delega di competenze alle parti interessate (coregolamentazione) - a fronte del loro impatto economico, sociale ed ambientale sulle diverse parti e istanze interessate.

    La Commissione ha realizzato una valutazione d’impatto, la cui relazione è presentata a corredo della presente proposta sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione. Tale relazione è consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/index_en.htm

    3. Elementi giuridici della proposta

    Sintesi delle misure proposte

    Adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Destinato a sostituire la legislazione esistente nel campo della commercializzazione e dell'uso di determinati mangimi, tale regolamento semplifica e modernizza le disposizioni pertinenti, al fine di garantire, in un'ottica di tutela della salute pubblica, un'adeguata informazione degli utilizzatori e dei consumatori, assicurando al contempo il buon funzionamento del mercato interno.

    Base giuridica

    Articolo 37 e articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE.

    Principio di sussidiarietà

    Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non ricade nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità.

    Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito indicati.

    L'azione comunitaria consiste essenzialmente nel definire le condizioni di circolazione e d'uso dei mangimi nell'ambito dell'Unione europea, questione che non può essere risolta adeguatamente dai soli Stati membri se il presupposto è il regolare funzionamento del mercato interno comune; l'esperienza rivela che le difformità nel recepimento delle direttive da parte degli Stati membri impediscono la realizzazione di un mercato comune armonizzato, nel caso specifico ostacolando la libera circolazione degli alimenti per animali. Inoltre, l'Unione ha il diritto di intervenire allo scopo di migliorare la produttività e la resa economica dell'agricoltura europea instaurando condizioni di produzione uniformi.

    Un'iniziativa individuale da parte degli Stati membri potrebbe comportare livelli diversi di sicurezza dei mangimi e degli alimenti e indurre in errore i consumatori. La piena armonizzazione della legislazione in materia di circolazione dei mangimi semplificherà, ad esempio, le procedure di sequestro qualora si accerti la presenza di un rischio.

    L'intervento dell'Unione europea è giustificato se finalizzato a garantire il funzionamento regolare del mercato interno per quanto riguarda la circolazione e l'uso di alimenti per animali, preservando la competitività del settore europeo dei mangimi e dell'allevamento del bestiame. Inoltre, è nell'interesse degli utilizzatori europei dei mangimi che norme armonizzate garantiscano loro un'adeguata informazione.

    La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

    Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito indicate.

    La proposta armonizza il quadro normativo che disciplina la commercializzazione e l'uso di determinati mangimi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del settore dell'alimentazione animale nell'UE. Garantire la sicurezza dei mangimi e degli alimenti ha costituito il presupposto necessario per l'esame delle misure legislative proposte, stimandone i pro e i contro. In ogni campo è stata inoltre effettuata una valutazione approfondita per verificare che le misure concrete non impongano oneri eccessivi o ingiustificati.

    In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri applicherebbero condizioni di commercializzazione e di produzione proprie. L'onere amministrativo risulterebbe alleggerito.

    Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: un regolamento

    Dal momento che la semplificazione del quadro normativo costituisce un elemento determinante della proposta, si ritiene che l'applicazione di regolamenti serva in genere a semplificare, in quanto garantisce che tutte le parti interessate siano soggette simultaneamente alle stesse norme (comunicazione della Commissione COM(2005) 535 sulla semplificazione del contesto normativo).

    Il ricorso a strumenti diversi non sarebbe giustificato per le ragioni di seguito indicate.

    La Comunità ha elaborato una serie sostanziale di prescrizioni in materia di circolazione e di uso dei mangimi, che si ritrovano tuttora in varie direttive contenenti numerosi riferimenti incrociati e sovrapposizioni. Tali prescrizioni sono state adottate quale risposta puntuale alle esigenze del mercato interno o all'obiettivo comunitario di accrescere la sicurezza dei mangimi e degli alimenti. Ciò ha prodotto una serie di regimi diversi, differenza giustificabile unicamente da ragioni storiche.

    Inoltre, l'applicazione delle direttive a livello nazionale determina condizioni di commercializzazione non uniformi che creano barriere agli scambi intracomunitari, come dimostrato da varie sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia europea. La questione delle diverse denominazioni di alcuni mangimi è motivo di costante preoccupazione per le imprese, per le istanze nazionali e comunitarie, nonché per quelle giurisdizionali. Fintantoché le norme comunitarie saranno oggetto di direttive sarà impossibile stabilire una classificazione uniforme.

    Infine, le diverse modifiche apportate alle direttive in questione sono state formulate in modo tale da non lasciare agli Stati membri un reale margine di manovra all'atto del loro recepimento nel diritto interno, quindi più nello spirito di regolamenti che in quello di direttive. Lo scopo consisteva in particolare nell'evitare difformità di applicazione da parte degli Stati membri. Da diversi anni la Comunità europea fa ricorso a tali strumenti nell'elaborazione della legislazione in materia di alimentazione animale, per rispondere all'esigenza di certezza giuridica degli operatori e, spesso, anche degli Stati membri.

    Riassumendo, l'adozione di un nuovo regolamento generale apporterebbe coerenza e chiarezza all'intero settore europeo dell'alimentazione animale.

    4. Incidenza sul bilancio

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

    5. Informazioni supplementari

    Semplificazione

    La proposta prevede la semplificazione del quadro legislativo e delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (nazionali e europee) e per il settore privato.

    Con l'abolizione delle possibilità concesse indebitamente agli Stati membri di derogare a livello nazionale alle disposizioni generali e il rafforzamento di ragionevoli deroghe al quadro europeo vincolante sarà semplificata la legislazione ed aumentata la trasparenza per le parti interessate. Il testo delle norme sarà aggiornato e chiarito.

    La proposta è allegata al programma della Commissione in materia di semplificazione e aggiornamento del diritto comunitario e al suo programma legislativo e di lavoro 2007 con il numero di riferimento 2007/SANCO/004.

    Spazio economico europeo

    L’atto proposto riguarda una materia che interessa lo Spazio economico europeo e va dunque esteso anche a quest'ultimo.

    Illustrazione dettagliata della proposta

    Capitolo 1 - Disposizioni introduttive

    Le disposizioni relative alla circolazione e all'uso di materie prime per mangimi e di mangimi composti devono garantire il livello attuale di sicurezza dei mangimi e degli alimenti offrendo al contempo ai soggetti interessati un mercato moderno in cui poter effettuare i loro scambi. Ciò deve avvenire nel rispetto degli atti legislativi orizzontali e particolari esistenti nei settori di pertinenza. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è essenziale disporre di chiare definizioni dei diversi tipi di mangimi e di esatte formulazioni.

    Capitolo 2 - Obblighi generali

    Vanno fissate prescrizioni generali in materia di sicurezza e di commercializzazione di ogni genere di mangime. Norme specifiche destinate a fabbricanti e altri operatori consentiranno il corretto svolgimento delle misure di controllo e dei provvedimenti per la sicurezza dei mangimi.

    La Commissione deve essere autorizzata ad adottare e ad aggiornare un elenco di sostanze la cui immissione sul mercato è vietata.

    Capitolo 3 - Immissione sul mercato di particolari tipi di mangimi

    Devono essere stabiliti criteri di impurità applicabili alle materie prime per mangimi e, onde differenziare le materie prime da altri tipi di mangimi, la Commissione deve essere autorizzata ad emanare opportuni orientamenti.

    Particolarmente importante è chiarire il concetto di tenore massimo di additivi nei mangimi complementari.

    Le disposizioni relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (mangimi dietetici) devono essere mantenute, con la possibilità di aggiornare l'elenco delle autorizzazioni mediante la procedura di comitatologia, previa consultazione, se necessario, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

    Capitolo 4 - Etichettatura, presentazione e imballaggio

    Le disposizioni generali in materia di etichettatura applicabili all'insieme delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono assicurare l'esattezza e la pertinenza delle indicazioni. Occorre stabilire chiaramente a chi incombe la responsabilità della veridicità delle indicazioni fornite sulle etichette lungo l'intera filiera alimentare. I dati vanno corroborati da prove scientifiche qualora lo richiedano le istanze di controllo.

    In materia di etichettatura devono valere le stesse prescrizioni generali sia per le materie prime per mangimi che per i mangimi composti. L'indicazione della presenza di additivi nei mangimi deve basarsi su una classificazione ispirata ai criteri di sicurezza. Per quanto riguarda gli alimenti per animali da compagnia va prevista una certa flessibilità per evitare che il cliente sia indotto in errore dall'indicazione riguardante gli additivi.

    Devono essere stabilite prescrizioni specifiche pertinenti in materia di etichettatura per le materie prime per mangimi, per i mangimi composti e per i mangimi dietetici.

    L'utilizzatore dei mangimi deve avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni complementari alle indicazioni obbligatorie dell'etichettatura.

    Per mangimi contaminati vanno definite prescrizioni speciali in materia di etichettatura.

    Sulla base di esperienze positive maturate in passato vanno previste deroghe alle prescrizioni di base e a quelle speciali.

    Occorre definire un quadro appropriato per sistemi di etichettatura facoltativi dei mangimi composti destinati all'alimentazione di animali da produzione alimentare e degli animali da compagnia.

    Per quanto riguarda l'imballaggio dei mangimi, a determinate condizioni devono essere ammesse deroghe all'obbligo di immetterli sul mercato unicamente in contenitori sigillati.

    I criteri applicabili all'etichettatura devono valere anche per la presentazione e la pubblicità dei mangimi.

    Capitolo 5 - Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi e codici di buona pratica in materia di etichettatura

    Per una maggiore trasparenza del mercato sarebbe opportuno disporre di un elenco più completo delle materie prime per mangimi, nel quale i prodotti siano identificati correttamente. Dal momento che un elenco delle specifiche delle materie prime per mangimi non influenza in alcun modo la sicurezza degli alimenti per animali e dato che gli interessati, più di altri, sanno quali sono le priorità in termini di prodotto da considerare in primis e di livello di dettaglio, è opportuno delegare tale compito alle parti interessate.

    Sulla base dell'esperienza positiva maturata nell'elaborare, ad uso del settore, guide di buona pratica in materia di igiene dei mangimi, e tenuto conto dell'interesse giustificato delle parti interessate di cooperare in questo campo, queste ultime devono essere incoraggiate ad elaborare codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura facoltativa.

    La Commissione deve partecipare all'elaborazione del catalogo comunitario su base volontaria e dei codici, in veste di consulente e di decisore finale. Occorre verificare che tutte i soggetti interessati partecipino all'elaborazione di tali strumenti.

    Capitolo 6 - Disposizioni generali e finali

    Spetterà alla Commissione decidere le modalità di esecuzione delle misure proposte nel regolamento in conformità alla procedura di regolamentazione di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio.

    L'etichettatura delle premiscele di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 va modificata per eliminare alcune incongruenze.

    Allegati: Onde fornire le necessarie specifiche occorre stabilire disposizioni di ordine tecnico riguardanti l'etichettatura dei mangimi. Si tratterrà in particolare di definire in concreto le indicazioni specifiche dell'etichettatura di natura sia vincolante che facoltativa per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti. Occorre inoltre stabilire le tolleranze per il controllo delle indicazioni fornite.

    2008/0050 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

    vista la proposta della Commissione [1],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

    visto il parere del Comitato delle regioni [3],

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [4],

    considerando quanto segue:

    (1) La ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali costituisce uno degli obiettivi fondamentali della legislazione in materia alimentare, quali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [5]. Detto regolamento ha definito inoltre la strategia "dai campi alla tavola", individuando nell'alimentazione degli animali una fase delicata all'inizio della catena alimentare.

    (2) I mangimi possono essere classificati in materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi e mangimi medicati. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale [6] fissa le norme relative alla commercializzazione degli additivi per mangimi, mentre la direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990 che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità [7] definisce quelle relative ai mangimi medicati.

    (3) La legislazione applicabile in materia di circolazione e di impiego di materie prime per mangimi e di mangimi composti, alimenti per animali da compagnia inclusi, - vale a dire la direttiva 79/373/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali [8], la direttiva 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993 concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ("alimenti dietetici") [9], la direttiva 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione di materie prime per mangimi [10] e la direttiva 82/471/CEE del Consiglio del 30 giugno 1982 relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali [11] ("bioproteine") - necessita di un aggiornamento. La sostituzione di tali direttive implica necessariamente la sostituzione della direttiva 80/511/CEE della Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non sigillati [12].

    (4) In esito alla sostituzione della direttiva 79/373/CEE, va sostituita anche la direttiva 93/113/CE del Consiglio del 14 dicembre 1993 relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali [13]. Inoltre, l'abrogazione della direttiva 79/373/CEE implica che l'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, in vigore anche dopo l'abrogazione della direttiva 70/524/CEE da parte del regolamento (CE) n. 1831/2003, debba essere sostituito da disposizioni in materia di etichettatura degli additivi per mangimi addizionati nei mangimi composti.

    (5) Dal momento che l'acqua non rientra nella definizione di mangimi conformemente alla legislazione comunitaria sugli alimenti e sui mangimi e non è commercializzata a fini di alimentazione animale, il presente regolamento non prevede norme relative alle condizioni di impiego dell'acqua negli alimenti per animali. Di contro, l'uso dell'acqua da parte delle imprese del settore dei mangimi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi [14].

    (6) Oltre alle prescrizioni relative ai mangimi a norma degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005 è opportuno stabilire disposizioni speciali in materia di sicurezza e di commercializzazione da applicarsi anche ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

    (7) Le responsabilità che incombono agli operatori del settore dei mangimi sono stabilite agli articoli 17, 18 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002. Detti articoli non si applicano ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. Esperienze recenti hanno rivelato che questa categoria di mangimi rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti. Pertanto, occorre prevedere l'applicazione di tali articoli anche ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

    (8) Al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [15]. Detti controlli interessano sia le indicazioni che devono necessariamente figurare sull'etichetta sia quelle facoltative. Per consentire il controllo dei dati relativi alla composizione del prodotto, occorre stabilire margini di tolleranza accettabili per i valori dichiarati sull'etichetta.

    (9) Onde poter gestire i potenziali rischi per la sicurezza dei mangimi, va tenuto un elenco delle sostanze, la cui immissione sul mercato a scopi nutrizionali è vietata, come previsto dalla decisione 2004/217/CE della Commissione [16]. L'esistenza di un tale elenco non significa tuttavia che le sostanze ivi non comprese possano essere considerate sicure.

    (10) La distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e farmaci per uso veterinario determina le condizioni di commercializzazione di tali sostanze. Le materie prime servono innanzitutto a soddisfare il fabbisogno di energia, sostanze nutrienti, minerali o fibre alimentari degli animali. Fatta eccezione per i componenti nutritivi di base, tali materie prime non sono in genere chimicamente ben definite. Gli effetti comprovabili da una valutazione scientifica, riguardanti esclusivamente gli additivi per mangimi o i farmaci per uso veterinario, non si applicano agli utilizzi oggettivi delle materie prime per mangimi. È opportuno elaborare orientamenti appropriati al fine di distinguere tra i diversi tipi di sostanze.

    (11) La definizione di 'alimenti complementari' fornita dalla direttiva 79/373/CEE ha creato problemi di applicazione in vari Stati membri. Al fine di consentire l'applicazione uniforme della legislazione, il tenore in additivi di tali alimenti non deve superare un certo valore.

    (12) La direttiva 82/471/CEE mirava a migliorare l'offerta di mangimi ricchi in proteine nella Comunità. Tale direttiva prevede che l'immissione sul mercato di qualsivoglia bioproteina sia preceduta da una procedura di autorizzazione. In passato sono state rilasciate pochissime nuove autorizzazioni e si avverte tuttora la penuria di mangimi ricchi di proteine. Pertanto, l'obbligo di disporre di un'autorizzazione prima di commercializzare il prodotto ha avuto un effetto restrittivo; i rischi per la sicurezza potrebbero essere gestiti vietando la vendita di sostanze rischiose tramite misure di sorveglianza del mercato. Qualora l'esito della valutazione dei rischi connessi con una data bioproteina sia negativo, va vietata la circolazione o l'impiego della sostanza in oggetto. Occorre quindi abolire la disposizione specifica secondo la quale è necessaria una procedura generale di autorizzazione all'immissione sul mercato per le bioproteine; di conseguenza, a questi prodotti e a tutte le altre materie prime per mangimi si applicherà lo stesso sistema di sicurezza.

    (13) Le disposizioni della direttiva 93/74/CEE, attuate dalla direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali [17] hanno dimostrato la loro efficacia; occorre pertanto mantenerle aggiornate. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "l'Autorità") va consultata in merito all'efficacia e alla sicurezza di tali alimenti quando, sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili, vi sia motivo di credere che l'uso dell'alimento in questione possa non rispondere allo scopo nutrizionale particolare previsto o possa avere effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l'ambiente o il benessere degli animali.

    (14) L'etichettatura serve per l'applicazione della legislazione, la tracciabilità e i controlli. Inoltre, essa deve fornire ai consumatori le informazioni necessarie per consentire loro di scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze e deve essere uniforme, coerente, trasparente e comprensibile. Dal momento che i consumatori, in particolare gli allevatori, non scelgono i prodotti unicamente presso il punto di vendita, dove possono comparare l'imballaggio dei mangimi, le prescrizioni in materia di etichettatura devono applicarsi, oltre che alle etichette sui prodotti, anche a qualsivoglia altro tipo di comunicazione tra venditore e acquirente. Tali criteri devono valere anche per la presentazione e la pubblicità degli alimenti per animali.

    (15) Le indicazioni figuranti sull'etichetta sono fornite a tenore obbligatorio, facoltativo o complementare; in particolare, quelle obbligatorie devono rispettare prescrizioni di base in materia di etichettatura e prescrizioni specifiche riguardanti le materie prime per mangimi o i mangimi composti, nonché requisiti complementari nel caso degli alimenti dietetici per animali.

    (16) Il principio vigente, secondo il quale soltanto certi additivi per mangimi devono figurare sull'etichetta se utilizzati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti ha dimostrato la sua validità. La classificazione per categoria a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la constatazione che soprattutto i proprietari di animali da compagnia possano essere indotti in errore dall'indicazione di alcuni additivi rendono necessaria l'introduzione di modifiche e relativi aggiornamenti.

    (17) In esito alle crisi della BSE e della diossina, nel 2002 è stato introdotto l'obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime per mangimi incorporati negli alimenti composti per animali. In virtù dei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005 e delle relative misure attuative il livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi è cresciuto notevolmente, grazie soprattutto al fatto che gli operatori del settore dei mangimi e del settore alimentare sono stati chiamati ad assumersi le loro responsabilità, e grazie al miglioramento del sistema di tracciabilità, all'introduzione del principio HACCP nelle imprese del settore dell'alimentazione animale e alle guide di buona pratica in materia di igiene. Tali risultati positivi, che trovano conferma nelle notifiche trasmesse tramite il sistema d'allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, giustificano l'abbandono dell'obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime incorporate nei mangimi composti. Si potrebbe prevedere l'indicazione delle percentuali esatte su base volontaria.

    (18) Per garantire un'adeguata informazione del consumatore ed evitare di indurlo in errore, occorre imporre l'indicazione della percentuale esatta in peso qualora la materia prima interessata sia messa in evidenza sull'etichetta di un mangime composto.

    (19) In alcuni settori in cui il fabbricante non è tenuto a fornire indicazioni nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la possibilità di chiedere informazioni aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle materie prime presenti nei mangimi composti in ordine di peso decrescente fornisce già di per sé importanti informazioni sulla composizione degli alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti della legislazione comunitaria che fornisce maggiori garanzie per quanto riguarda, in particolare, i principi HACCP, la tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e l'elaborazione di guide comunitarie di buona pratica di igiene, il fabbricante deve poter respingere la domanda se ritiene che la comunicazione delle informazioni richieste violi i suoi diritti di proprietà intellettuale. Ciò non pregiudicherebbe la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, poiché le autorità competenti hanno sempre il diritto di essere informate sulle percentuali esatte di ogni materia prima per mangimi.

    (20) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali [18] non disciplina l'etichettatura dei mangimi il cui tenore di sostanze indesiderabili è eccessivo. Occorre, pertanto, stabilire disposizioni adeguate.

    (21) È opportuno prevedere deroghe alle norme generali in materia di etichettatura nella misura in cui l'osservanza di dette prescrizioni non sia necessaria per proteggere la salute umana o degli animali o per tutelare gli interessi dei consumatori e costituisca invece un onere eccessivo per il fabbricante o l'operatore del settore responsabile delle indicazioni sull'etichetta. Sulla base dell'esperienza acquisita, occorre prevedere deroghe simili per mangimi scambiati tra aziende agricole a fini di alimentazione animale, per quantitativi limitati, per mangimi composti costituiti al massimo da tre materie prime e per miscele di grani interi e sementi.

    (22) Di norma, i mangimi composti devono essere commercializzati in recipienti sigillati; occorre tuttavia prevedere deroghe appropriate a tale regola.

    (23) La parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE e dell'allegato della direttiva 82/471/CEE contengono elenchi di denominazioni, descrizioni e disposizioni in materia di etichettatura di talune materie prime per mangimi. Tali elenchi facilitano lo scambio di informazioni sulle proprietà dei prodotti tra fabbricanti e acquirenti. Non si tratta, tuttavia, di elenchi esaustivi. Ciò implica che possono essere commercializzate anche materie prime che non vi compaiono. Inoltre, in tali elenchi non vengono iscritte ormai da anni le nuove materie prime per mangimi, per cui è calato il numero di materie prime disponibili sul mercato. Occorre pertanto integrarli, in particolare per quanto riguarda le nuove materie prime, a beneficio dei soggetti interessati a cui l'opportuna descrizione del prodotto è destinata.

    (24) La partecipazione delle parti interessate alla fissazione delle norme sulla base di orientamenti comunitari nel campo dell'igiene dei mangimi si è rivelata oltremodo positiva. Elenchi più ampi potranno risultare più flessibili e adatti al fabbisogno di informazione degli utilizzatori se realizzati non dal legislatore, bensì dalle parti interessate. Queste ultime possono decidere fino a che punto impegnarsi, in funzione del valore che esse attribuiscono ad un elenco delle materie prime per mangimi. Gli elenchi figuranti nelle direttive 96/25/CE e 82/471/CEE costituiscono la prima versione del catalogo comunitario delle materie prime per mangimi, che sarà completato dalle parti interessate in funzione delle loro esigenze. L'uso del catalogo deve essere facoltativo; tuttavia, per evitare che l'acquirente sia indotto in errore riguardo all'identità reale del prodotto, il fabbricante deve indicare se utilizza le denominazioni figuranti nel catalogo, anche se non lo applica.

    (25) Un'etichettatura moderna contribuisce alla creazione di un contesto commerciale competitivo, nel quale operatori dinamici, efficienti e innovativi possono sfruttare appieno le possibilità offerte dall'etichettatura per vendere i loro prodotti. Tenuto conto sia della relazione tra impresa e impresa nella commercializzazione di mangimi per il bestiame e della relazione tra fabbricante e acquirente di alimenti per animali da compagnia, l'elaborazione di codici per una corretta etichettatura in questi due settori potrà costituire un mezzo utile per conseguire gli obiettivi che una moderna etichettatura si prefigge. Tali codici possono interpretare il quadro previsto per l'etichettatura volontaria.

    (26) La partecipazione di tutte le parti interessate costituisce l'elemento determinante per la qualità e la pertinenza del catalogo e dei codici per una corretta etichettatura. Al fine di migliorare il diritto degli utilizzatori ad un'adeguata informazione, occorre tener conto innanzitutto dei loro interessi. La Commissione può adoperarsi a tal fine approvando il catalogo e i codici.

    (27) Dal momento che gli obiettivi di sicurezza dei mangimi e degli alimenti, nonché del buon funzionamento del mercato interno degli alimenti per animali non possono essere conseguiti in misura soddisfacente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

    (28) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [19].

    (29) In particolare, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di decidere in merito ai prodotti il cui impiego come mangimi è vietato, di autorizzare mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, di stabilire un elenco delle categorie di etichettatura delle materie prime per mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, di modificare l'elenco delle indicazioni facoltative di etichettatura e di adattare gli allegati alla luce dei recenti sviluppi scientifici e tecnici. Poiché si tratta di misure di portata generale, tese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, peraltro completandolo, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (30) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce le disposizioni relative all'etichettatura e all'imballaggio degli additivi di mangimi e delle premiscele. In particolare, l'applicazione di norme relative alle premiscele pone problemi pratici all'industria e alle autorità competenti. Occorre modificare detto articolo per consentire un'etichettatura più coerente delle premiscele.

    (31) Di conseguenza, occorre abrogare le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE.

    (32) Gli Stati membri devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendere tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione; tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capitolo 1

    Disposizioni introduttive

    Articolo 1

    Oggetto

    L'obiettivo del presente regolamento, conformemente ai principi generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002, consiste nell'armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, in modo da garantire un'informazione adeguata degli utilizzatori e dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.

    Articolo 2

    Campo d’applicazione

    1. Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso degli alimenti per animali nella Comunità, in particolare le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.

    2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili nel campo dell'alimentazione animale, ossia:

    a) la direttiva 90/167/CEE;

    b) la direttiva 2002/32/CE;

    c) il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [20];

    d) il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [21];

    e) il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [22]; nonché

    f) il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE [23].

    3. Il presente regolamento non si applica all'acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente agli alimenti loro destinati.

    Articolo 3

    Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di 'mangimi', 'impresa nel settore dei mangimi', 'operatore del settore dei mangimi', 'immissione sul mercato' e 'rintracciabilità' di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 e le definizioni di 'additivi per mangimi', 'premiscele', 'coadiuvanti tecnologici' e 'razione giornaliera' di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.

    2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a) 'animale destinato alla produzione di alimenti': qualsivoglia animale allevato per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non vengono consumati, ma che appartengono alle specie che possono essere normalmente consumate nella Comunità;

    b) 'animale non destinato alla produzione di alimenti': animali detenuti o allevati, ma non destinati al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi;

    c) ‘animali da pelliccia’: animali detenuti o allevati per la produzione di pellicce e non destinati al consumo umano;

    d) 'animale da compagnia' o 'animale domestico ': animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non consumata dall'uomo nella Comunità;

    e) 'materie prime per mangimi': prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele;

    f) 'mangimi composti': miscele di materie prime per mangimi, contenenti o no additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;

    g) 'mangimi completi': mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera;

    h) 'mangimi complementari': mangimi composti contenenti almeno una materia prima per mangimi, con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi;

    i) 'mangimi minerali': mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze;

    j) 'mangimi d'allattamento': mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli, agnelli o capretti da macellazione;

    k) 'alimenti da supporto': sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico allo scopo di facilitarne il maneggiamento, l'applicazione o l'impiego;

    l) 'fine nutrizionale particolare': il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di talune categorie di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti adeguati al loro stato;

    m) 'alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali': mangimi in grado di soddisfare un preciso scopo nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a precisi scopi nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE;

    n) 'durata minima di conservazione': termine entro il quale il fabbricante garantisce che tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche;

    o) 'partita' o 'lotto': unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto, consistenti in una quantità identificabile di mangimi e tali da possedere caratteristiche comuni riguardanti, ad esempio, l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura;

    p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, marchi di fabbrica, nomi commerciali, immagini o simboli figuranti su imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, anelli e fascette che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento;

    q) 'etichetta': ogni etichetta, marca, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampinata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta, apposta su un recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata;

    r) 'presentazione': la forma, l'aspetto o il confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti.

    Capitolo 2

    Disposizioni generali

    Articolo 4

    Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

    1. Ai fini del presente regolamento, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti si applicano mutatis mutandis gli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002 e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005.

    2. I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente:

    a) se sono sani, genuini, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile;

    b) se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali;

    c) se sono etichettati, imballati e presentati, a seconda del caso, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 90/167/CEE e del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    3. I mangimi sono conformi alle riserve tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici di cui all'allegato I.

    Articolo 5

    Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi

    1. Ai fini del presente regolamento, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti si applicano mutatis mutandis gli articoli 17, 18 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002.

    2. I fabbricanti di mangimi forniscono alle autorità responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali ogni informazione utile concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che essi immettono sul mercato. Ciò consente di verificare la veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta.

    Articolo 6

    Divieti

    1. I mangimi non contengono o non sono costituiti da materie prime la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati.

    2. Considerando in particolare i riscontri scientifici, il progresso tecnologico, le notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi o i risultati di controlli ufficiali realizzati conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione adotta un elenco di sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale è vietata.

    Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

    Capitolo 3

    Immissione sul mercato di categorie specifiche di mangimi

    Articolo 7

    Caratteristiche dei tipi di mangimi

    In conformità alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può adottare orientamenti per chiarire la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e farmaci per uso veterinario.

    Articolo 8

    Tenore di additivi nei mangimi complementari

    Fatte salve le condizioni d'uso previste dal regolamento che autorizza gli additivi nei mangimi, i mangimi complementari non contengono additivi in percentuali 100 volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o 5 volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

    Articolo 9

    Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

    I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il fine nutrizionale cui sono destinati, quale consentito e figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 10.

    Articolo 10

    Autorizzazione degli usi previsti

    1. Le autorizzazioni per gli usi previsti possono essere rilasciate dietro domanda presentata da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o su richiesta di uno Stato membro. Tale domanda o richiesta è presentata alla Commissione.

    2. Il richiedente compila un fascicolo attestante che il mangime in questione soddisfa il fine nutrizionale previsto e che non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell'uomo, l'ambiente o il benessere degli animali.

    3. La Commissione trasmette il fascicolo di cui sopra agli Stati membri.

    4. Se, sulla base dell'informazione scientifica e tecnica disponibile, la Commissione ha motivo di ritenere che l'uso dei mangimi specifici possa non corrispondere al fine nutrizionale previsto o possa avere effetti nocivi sulla salute degli animali, su quella dell'uomo, sull'ambiente o sul benessere degli animali, entro un periodo di tre mesi essa trasmette, in allegato a tale fascicolo, una richiesta di valutazione dei rischi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ('l'Autorità'). L'Autorità emette il suo parere entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. Detto termine è prorogato se l'Autorità invita il richiedente a fornire informazioni supplementari.

    5. Entro sei mesi dall'inoltro del fascicolo agli Stati membri o, se del caso, dalla ricezione del parere dell'Autorità, la Commissione adotta un regolamento con il quale rilascia o rifiuta l'autorizzazione in questione e nel quale stabilisce, di conseguenza, un elenco, a norma dell'articolo 9.

    Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

    6. Il richiedente iniziale o uno Stato membro possono chiedere la soppressione di un uso previsto figurante nell'elenco. La domanda è corredata della necessaria documentazione giustificativa. Anche la Commissione può avviare la procedura di revoca qualora disponga delle informazioni essenziali per redigere un fascicolo in tal senso.

    7. La Commissione trasmette il fascicolo agli Stati membri e al richiedente iniziale affinché formulino le loro osservazioni in merito. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5.

    Capitolo 4

    Etichettatura, presentazione ed imballaggio

    Articolo 11

    Principi generali

    1. L'etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l'utilizzatore in errore:

    a) riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati;

    b) attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche;

    c) riguardo alla conformità dell'etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli articoli 25 e 26.

    2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati all'ingrosso o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura in conformità al presente regolamento.

    3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [24], le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza.

    4. L'allegato II contiene disposizioni generali supplementari in materia di etichettatura.

    5. I margini di tolleranza applicabili a discordanze tra i valori riguardanti la composizione di un mangime composto o di materie prime per mangimi dichiarati sull'etichetta e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell'elenco di cui all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 12

    Responsabilità

    1. Incombe al fabbricante di mangimi la responsabilità delle indicazioni dell'etichettatura e dell'obbligo di presenza e esattezza del loro contenuto.

    2. Se i mangimi sono commercializzati con il nome o la ragione sociale di un operatore del settore diverso dal fabbricante, tale operatore sarà responsabile delle indicazioni dell'etichettatura.

    3. Qualora nell'ambito delle attività di loro competenza rientri anche l'etichettatura, gli operatori del settore dei mangimi assicurano che le informazioni fornite attraverso qualsivoglia mezzo soddisfino le prescrizioni del presente regolamento.

    4. Gli operatori del settore responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l'etichettatura devono agire con la debita attenzione per quanto concerne la sicurezza del prodotto, in particolare evitando di fornire prodotti che sanno non essere a norma o la cui non conformità essi possono presumere in quanto operatori professionali sulla base delle informazioni in loro possesso.

    5. Nell'ambito delle attività di loro competenza gli operatori del settore provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura possano essere trasmesse lungo l'intera filiera alimentare affinché l'utilizzatore finale possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente al presente regolamento.

    Articolo 13

    Indicazioni

    1. L'etichettatura e la presentazione dei mangimi possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o sull'assenza di una data sostanza nei mangimi, su una caratteristica o su un processo nutrizionale specifico o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a) l'indicazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti, e comprensibile per l'utilizzatore dei mangimi e

    b) la persona responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'autorità competente, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, sulla base di dati scientifici pubblicamente accessibili o di ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell'immissione sul mercato del prodotto.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche purché non siano basate su un'azione farmacologica o immunologica.

    3. L'etichettatura o la presentazione dei mangimi non dichiara che

    a) i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia, o

    b) hanno fini e proprietà nutritive particolari diverse da quelle previste nell'elenco di cui all'articolo 9.

    Articolo 14

    Presentazione di indicazioni obbligatorie di etichettatura

    1. Le indicazioni di etichettatura sono riportate obbligatoriamente nella loro totalità in un punto ben visibile dell'imballaggio, del recipiente o dell'etichetta annessa, in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale il prodotto è commercializzato.

    2. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono celate da altre informazioni. Sono a colori, in caratteri e di dimensioni tali da non coprire o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza.

    3. Nei codici comunitari di cui all'articolo 26 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 15

    Norme generali in materia di etichettatura

    Le materie prime per mangimi o i mangimi composti sono immessi sul mercato solo se l'etichetta riporta le seguenti indicazioni:

    a) il tipo di mangime: 'materia prima per mangimi', 'mangime completo 'o 'mangime complementare', a seconda del caso;

    per 'mangime complementare' possono essere utilizzate, se del caso, le seguenti indicazioni: 'mangime minerale', 'mangime completo d'allattamento' o 'mangime complementare d'allattamento';

    per animali da compagnia diversi da gatti e cani le denominazioni 'mangimi completi' o 'mangimi complementari' possono essere sostituite dalla denominazione 'mangimi composti';

    b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile delle indicazioni dell'etichettatura;

    c) il numero di riconoscimento, se noto, dello stabilimento, assegnato conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005. Il fabbricante che abbia diversi numeri utilizza quello assegnatogli in virtù del regolamento (CE) n. 183/2005;

    d) il numero di riferimento della partita o del lotto;

    e) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;

    f) l'elenco degli additivi per mangimi preceduti dal nome e dal contenuto conformemente al capitolo I dell'allegato V o VI, a seconda del caso, e fatte salve le norme in materia di etichettatura stabilite dal regolamento che autorizza l'uso dell'additivo corrispondente;

    g) il tenore d'acqua conformemente a punto 6 dell'allegato I.

    Articolo 16

    Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi

    1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15, l'etichettatura delle materie prime per mangimi prevede anche l'indicazione della denominazione della materia prima, accompagnata dalla dichiarazione obbligatoria corrispondente alla categoria interessata di cui all'elenco figurante nell'allegato IV.

    2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere sostituite dalle indicazioni figuranti nel catalogo comunitario di cui all'articolo 25.

    3. Se la denominazione utilizzata per la materia prima corrisponde ad una delle denominazioni incluse nel catalogo comunitario di cui all'articolo 25, ma la persona responsabile dell'etichettatura non applica le disposizioni pertinenti, ciò va specificato sull'etichetta.

    Articolo 17

    Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti

    1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15, l'etichettatura dei mangimi composti include anche le seguenti indicazioni:

    a) la specie animale o la categoria di animali cui è destinato il mangime composto;

    b) le istruzioni per un uso corretto che indichino l'esatta destinazione del mangime;

    c) qualora il fabbricante non sia la persona responsabile delle indicazioni dell'etichettatura, sono necessarie le seguenti precisazioni:

    – il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o

    – il numero di identificazione assegnato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 183/2005; in assenza di tale numero, il numero di riferimento assegnato alla domanda del fabbricante conformemente al formato di cui all'allegato V, capitolo II del regolamento (CE) n. 183/2005;

    d) indicazione della data di conservazione minima conformemente alle seguenti prescrizioni:

    – 'da consumarsi entro . . .', seguita dall'indicazione della data (giorno, mese e anno), per i mangimi molto deperibili a causa dei processi di deterioramento;

    – 'da consumarsi di preferenza entro . . .', seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri mangimi.

    Se la data di fabbricazione figura sull'etichetta, la data di scadenza può essere indicata con la seguente dicitura '… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione';

    e) l'elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura 'composizione' e il nome di ogni materia prima, enumerandole nell'ordine decrescente di importanza ponderale; può essere indicato anche il tenore in peso;

    f) le dichiarazioni obbligatorie di cui all'allegato V o VI, capitolo II, a seconda del caso.

    2. Per quanto riguarda l'elenco previsto al paragrafo 1, lettera e), si applicano le seguenti prescrizioni:

    a) si indicano il nome e la percentuale in peso di una materia prima per mangimi se la sua presenza è segnalata o sottolineata sull'etichetta in parole, immagini o grafici;

    b) se le percentuali in peso delle materie prime incorporate nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate sull'etichetta, il fabbricante mette a disposizione, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in una gamma +/- del 15 % del valore, secondo la formulazione dell'alimento, salvo nel caso in cui egli ritenga tali informazioni riservate sul piano commerciale e che la loro divulgazione possa ledere i suoi diritti di proprietà intellettuale;

    c) nel caso dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, l'indicazione del nome specifico della materia prima può essere sostituita da quello della categoria cui detta materia prima appartiene.

    3. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), la Commissione stabilisce un elenco di categorie di materie prime per mangimi che possono essere indicate, al posto di materie prime specifiche, nell'etichettatura dei mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

    Articolo 18

    Prescrizioni supplementari in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

    Oltre alle prescrizioni generali obbligatorie di cui agli articoli 15 e 16 o all'articolo 17, secondo i casi, l'etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali include anche:

    a) la qualifica di 'dietetici', riservata unicamente ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, oltre alla denominazione del mangime ai sensi dell'articolo 15, lettera a);

    b) le indicazioni riguardanti l'uso previsto corrispondente figuranti alle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'elenco di cui all'articolo 9;

    c) l'avviso di consultare un esperto in nutrizione prima dell'uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego.

    Articolo 19

    Prescrizioni supplementari in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia

    Sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia è indicato un numero di telefono gratuito per consentire al consumatore di ottenere altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo:

    a) agli additivi per mangimi addizionati all'alimento e

    b) alle materie prime per mangimi aggiunte, classificate per categoria come specificato all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

    Articolo 20

    Prescrizioni supplementari in materia di etichettatura di mangimi contaminati

    1. Oltre ad osservare le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, l'etichetta dei prodotti destinati all'alimentazione animale, contenenti una percentuale di sostanze indesiderabili superiore a quella consentita dalla direttiva 2002/32/CE, reca la dicitura 'mangime contenente livelli eccessivi di… (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), destinato unicamente alle imprese di detossificazione autorizzate'. Il rilascio di un'autorizzazione a tali imprese avviene in base all'articolo 10, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 183/2005.

    2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, l'etichettatura supplementare dei mangimi contaminati reca la seguente dicitura 'mangimi contenenti livelli eccessivi di… (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione unicamente dopo un'accurata purificazione'.

    Articolo 21

    Deroghe

    1. Le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d) e e) e all'articolo 16, paragrafo 2 non sono obbligatorie laddove, prima di ogni transazione, l'acquirente abbia rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne.

    2. Per quanto riguarda i mangimi confezionati, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d) e e) e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d) e e) possono essere apposte in una parte dell'imballaggio diversa da quella riservata all'etichetta come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1. In tal caso sarà specificato il luogo in cui esse figurano.

    3. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d) e e) e all'articolo 16, paragrafo 2 del presente regolamento non hanno carattere obbligatorio per le materie prime per mangimi non contenenti additivi, fatta eccezione per i conservanti o gli additivi per l'insilaggio, e che sono prodotte e fornite da un operatore del settore conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 183/2005 ad un utilizzatore nella fase di produzione primaria per uso nella sua azienda.

    4. Le dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f) non sono necessarie per miscele di grani interi e sementi.

    5. Nel caso dei mangimi composti costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b) se le materie prime utilizzate risultano chiaramente dalla denominazione.

    6. Per quantitativi di materie prime o di mangime composto che non superano i 20 kg, destinati al consumatore finale e venduti sfusi, le indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita. Nella fattispecie le indicazioni di cui all'articolo 15, lettera a) e all'articolo 16, paragrafo 1 o all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), se del caso, sono stampate ad uso del cliente quantomeno sulla fattura.

    7. Per quantità di alimenti per animali da compagnia non superiori alla razione giornaliera destinata alle diverse specie animali, vendute in imballaggi contenenti diversi recipienti, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere b), c) e f) e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f) possono figurare sull'imballaggio invece che su ciascun recipiente.

    8. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono applicare le disposizioni nazionali in materia di mangimi destinati ad animali allevati per scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l'etichetta indichi chiaramente tale scopo. Gli Stati membri comunicano senza indugio dette disposizioni alla Commissione.

    Articolo 22

    Etichettatura su base volontaria

    1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l'etichetta dei mangimi composti può comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, purché siano rispettati i principi generali stabiliti all'articolo 11.

    2. L'etichettatura supplementare su base volontaria si limita alle seguenti indicazioni:

    a) dichiarazioni facoltative ai sensi degli allegati V e VI;

    b) paese di produzione o di fabbricazione;

    c) denominazione o marca commerciale del prodotto;

    d) indicazioni circa lo stato fisico del mangime o il trattamento specifico da esso subito;

    e) tasso di umidità;

    f) data di fabbricazione;

    g) condizioni di conservazione speciali;

    h) prezzo del prodotto.

    3. La Commissione ha la facoltà di modificare l'elenco delle indicazioni di cui al paragrafo 2.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

    Articolo 23

    Condizionamento

    1. I mangimi possono essere commercializzati unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato.

    2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati:

    a) materie prime per mangimi;

    b) mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi;

    c) consegne tra fabbricanti di mangimi composti;

    d) consegne di mangimi composti direttamente all'utilizzatore finale;

    e) consegne da parte di fabbricanti di mangimi composti a ditte incaricate del confezionamento;

    f) piccoli quantitativi di alimenti composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato;

    g) blocchi o pietre da leccare.

    Articolo 24

    Modifiche all'imballaggio

    1. Qualora una partita di mangimi sia frazionata, le indicazioni obbligatorie di etichettatura previste dal presente regolamento, nonché il riferimento alla partita iniziale sono riportati sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

    2. Qualora la composizione di un mangime subisca una modifica una volta immesso sul mercato, le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono modificate di conseguenza sotto la responsabilità dell'operatore del settore dei mangimi responsabile della modifica apportata all'alimento.

    Capitolo 5

    Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi e codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

    Articolo 25

    Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

    1. Si istituisce il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi (in appresso 'il catalogo') quale strumento per migliorare l'etichettatura dei mangimi, che includa per ciascuna voce figurante nell'elenco:

    a) la denominazione;

    b) il numero di identificazione;

    c) una descrizione delle materie prime per mangimi, nonché, se del caso, informazioni riguardanti il processo di produzione;

    d) indicazioni specifiche riguardo alla composizione nutrizionale inclusa nell'etichettatura a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;

    e) un glossario con la definizione dei diversi processi e delle espressioni tecniche utilizzate.

    2. Le prime voci figuranti nel catalogo sono quelle elencate nella parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE e nell'allegato della direttiva 82/471/CEE secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2.

    3. Eventuali modifiche apportate al catalogo ricadono sotto la procedura di cui all'articolo 27.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

    Articolo 26

    Codici comunitari di buona pratica di etichettatura

    1. La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica di etichettatura (in appresso 'codici'), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l'altro per i mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti. Tali codici fanno riferimento alle possibilità di etichettatura su base volontaria di cui all'articolo 22 e contribuiscono a migliorarne la correttezza.

    2. Per la definizione di tali codici e eventuali loro modifiche si applica la procedura di cui all'articolo 27.

    Articolo 27

    Istituzione del catalogo e dei codici

    1. Qualora siano istituiti il catalogo e i codici, essi sono, se del caso, elaborati e modificati dai rappresentanti competenti dei settori europei dei mangimi:

    a) in consultazione con altre parti interessate, ad esempio gli utilizzatori del prodotto;

    b) in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, l'Autorità;

    c) sulla base delle esperienze ricavate dai pareri emessi dall'Autorità e dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche o tecniche.

    2. La Commissione approva il catalogo, i progetti di codici ed i progetti di modifica degli stessi in conformità alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1;

    b) il loro contenuto risulti applicabile in tutta la Comunità per i settori cui sono destinati; nonché

    c) siano tali da conseguire gli obiettivi perseguiti.

    3. La Commissione pubblica i titoli ed i riferimenti del catalogo e dei codici nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    Capitolo 6

    Disposizioni generali e finali

    Articolo 28

    Modifiche apportate agli allegati e disposizioni attuative

    1. La Commissione può modificare gli allegati I - VI al fine di adeguarli agli sviluppi scientifici e tecnici.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

    2. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 29, paragrafo 3.

    Articolo 29

    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in appresso 'il comitato').

    2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

    Articolo 30

    Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003

    L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è modificato come segue:

    (1) Il paragrafo 1 è così modificato:

    a) la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

    'd) se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa che produce o immette sul mercato l'additivo per mangimi o la premiscela, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

    ----------------------------------------

    * GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.';

    b) è aggiunto il seguente comma:

    'Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), e) e g) non si applicano agli additivi incorporati.'

    (2) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    ‘3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'imballaggio o contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III o di una premiscela contenente un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III devono recare, in modo chiaramente visibile e indelebile, le informazioni indicate in detto allegato.'

    (3) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    ‘4. Nel caso delle premiscele, sull'etichetta deve apparire in modo chiaro la parola "premiscela" (in lettere maiuscole) e, nel caso delle materie prime, deve essere dichiarata la sostanza utilizzata come supporto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. .…/… del Parlamento europeo e del Consiglio [sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi]*.

    ----------------------------------------

    * GU L … .'.

    Articolo 31

    Abrogazione

    Le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE sono abrogate.

    I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

    Articolo 32

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il [data di applicazione] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

    Articolo 33

    Disposizioni transitorie

    Sono adottate misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

    Articolo 34

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno] successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO I

    Disposizioni tecniche RELATIVE

    A impurità, MANGIMI DA ALLATTAMENTO, materiE PRIME PER MANGIMI UTILIZZATE COME DENATURANTI O LEGANTI, CONTENUTO IN CENERI E TASSO DI UMIDITÀ di cui all'articolo 4

    1. Secondo le buone pratiche di fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dall'impiego di coadiuvanti tecnologici nel processo di fabbricazione, a meno che nel catalogo di cui all'articolo 25 sia fissato un tenore massimo specifico.

    2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo di cui all'articolo 25, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95 %. Si considerano impurità botaniche impurità di materie prime vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe spontanee. La percentuale di impurità botaniche, in particolare residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non supera lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto.

    3. Il tenore in ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tasso di umidità del 12 %.

    4. Laddove le materie prime per mangimi siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime per mangimi. Sull'etichetta devono essere indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se una materia prima è usata come legante di un'altra materia prima, la percentuale di quest'ultima non supera il 3 % del peso totale.

    5. Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico non supera il 2,2 % del peso a secco della sostanza. Tuttavia, tale tenore può essere superato nel caso di:

    – materie prime per mangimi;

    – mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;

    – mangimi composti minerali;

    – mangimi composti contenenti per oltre il 50 % sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero;

    – mangimi composti destinati ai pesci di allevamento e con un tenore di farina di pesce superiore al 15 %,

    purché tale contenuto sia dichiarato sull'etichetta.

    6. Sempreché nell'allegato III o nel catalogo di cui all'articolo 25 non siano state fissate altre percentuali, il tasso di umidità del mangime deve essere dichiarato nei casi in cui superi:

    – il 5 % nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;

    – il 7 % nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40 %;

    – il 10 % nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;

    – il 14 % negli altri mangimi.

    ALLEGATO II

    Disposizioni generali IN MATERIA DI etichettatura di cui All'articolo 11, paragrafo 4

    1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso dei mangimi, salvo diversamente specificato.

    2. L'elenco degli additivi è preceduto dalla voce 'additivi per kg'.

    3. Salvo indicazioni contrarie sull'etichetta, le date indicano, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno.

    4. Espressioni sinonime in certe lingue:

    a) in tedesco la denominazione 'Futtermittel-Ausgangserzeugnis' può essere sostituita da 'Einzelfuttermittel', in greco 'πρώτη ύλη ζωοτροφών' può essere sostituita da 'απλή ζωοτροφή' e in italiano 'materie prime per alimenti degli animali' può essere sostituita da 'mangime semplice';

    b) per designare alimenti per gli animali da compagnia è consentito l'uso delle seguenti espressioni: in lingua olandese 'samengesteld voeder'; in lingua inglese 'pet food'; in lingua ungherese 'állateledel'; in lingua italiana 'alimento'; in lingua polacca 'karma'; in lingua slovena 'hrane za hišne živali'; in lingua spagnola 'alimento'.

    5. Le istruzioni per un uso corretto dei mangimi complementari contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi completi indicano la quantità massima giornaliera in grammi o chilogrammi di mangime complementare per animale.

    6. Senza pregiudizi per i metodi analitici, è possibile sostituire l'espressione 'proteina grezza' con 'proteina', 'oli e grassi grezzi' con 'tenore in materia grassa' e 'cenere grezza' con 'residuo incenerito' o 'materia inorganica'.

    ALLEGATO III

    Tolleranze APPLICABILI ALL'etichettatura RIGUARDANTE LA composizione dELLE materiE PRIME PER MANGIMI e dEi MANGIMI compostI come previsto ALL'ARTICOLO 11, paragrafo 5

    1. Le tolleranze stabilite nel presente allegato contemplano deroghe tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello comunitario tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori di cui al paragrafo 2 vanno adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

    2. Qualora risulti che la composizione di una materia prima o di un mangime composto si discosti dalla composizione dichiarata in modo tale da ridurne il valore, sono applicabili le seguenti tolleranze:

    a) per proteina grezza, zuccheri, amido e inulina;

    – 3 unità per tenori dichiarati pari o superiori al 30 %,

    – 10 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 30 %, ma pari o superiori al 10 %,

    – 1 unità per tenori dichiarati inferiori al 10 %;

    b) per cellulosa grezza, oli e grassi grezzi:

    – 2,2 unità per tenori dichiarati pari o superiori al 15 %,

    – 15 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 15 %, ma pari o superiori al 5 %,

    – 0,8 unità per tenori dichiarati inferiori al 5 %;

    c) per umidità, cenere grezza, ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl, fosforo totale, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acido e materia insolubile in etere di petrolio:

    – 1,5 unità per tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15 % (15), a seconda dei casi,

    – 10 % del tenore (valore) dichiarato per tenori (valori) dichiarati inferiori al 15 % (15), ma pari o superiori al 2 % (2), a seconda dei casi,

    – 0,2 unità per tenori (valori) dichiarati inferiori al 2 % (2), a seconda dei casi;

    d) per il valore energetico il 5 % e per il valore proteico il 10 %;

    e) per additivi per mangimi [25]:

    – 10 % se il tenore dichiarato è pari o superiore a 1 000 unità;

    – 100 unità per tenore dichiarato inferiore a 1 000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;

    – 20 % del tenore dichiarato inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;

    – 0,2 unità per tenore dichiarato inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;

    – 40 % del tenore dichiarato inferiore a 0,5 unità.

    Tali margini di tolleranza si applicano anche ai tenori massimi di additivi per mangimi presenti nei mangimi composti.

    3. Fintantoché non si oltrepassano i tenori massimi fissati per gli additivi per mangimi, lo scarto rispetto al tenore dichiarato può superare del triplo la tolleranza stabilita al paragrafo 2.

    4. Per gli additivi appartenenti al gruppo dei microrganismi il limite superiore ammissibile corrisponde al tenore massimo fissato.

    ALLEGATO IV

    INDICAZIONI obbligatoriE di etichettatura APPLICABILI ALLE materiE PRIME PER MANGIMI conformemente all'articolo 16, paragrafo 1

    | Materie prime per mangimi consistenti in | Dichiarazioni obbligatorie |

    1. | Foraggi e foraggi grossolani | Proteina grezza, se > 10 %Cellulosa grezza |

    2. | Cereali | |

    3. | Prodotti e sottoprodotti di cereali | Amido, se > 20 %Proteina grezza, se > 10 %Oli e grassi grezzi, se > 5 %Cellulosa grezza |

    4. | Semi o frutti oleaginosi | |

    5. | Prodotti e sottoprodotti di semi o frutti oleaginosi | Proteina grezza, se > 10 %Oli e grassi grezzi, se > 5 %Cellulosa grezza |

    6. | Semi di leguminose | |

    7. | Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose | Proteina grezza, se > 10 %Cellulosa grezza |

    8. | Tuberi, radici | |

    9. | Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici | AmidoCellulosa grezzaCeneri insolubili in HCl, se > 3,5 % |

    10. | Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero | Cellulosa grezza, se > 15 %Zuccheri totali espressi in saccarosioCeneri insolubili in HCl, se > 3,5 % |

    11. | Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero | Cellulosa grezza, se > 15 %Zuccheri totali espressi in saccarosio |

    12. | Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti | Proteina grezzaCellulosa grezzaOli e grassi grezzi, se > 10 % |

    13. | Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti | Proteina grezza, se > 10 %Cellulosa grezza |

    14. | Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari | Proteina grezzaUmidità, se > 5 %Lattosio, se > 10 % |

    15. | Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri | Proteina grezza, se > 10 %Oli e grassi grezzi, se > 5 %Umidità, se > 8 % |

    16. | Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti | Proteina grezza, se > 10 %Oli e grassi grezzi, se > 5 %Umidità, se > 8 % |

    17. | Minerali | Calcio Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti |

    18. | Vari | Proteina grezza, se > 10 %Cellulosa grezzaOli e grassi grezzi, se > 10 %Amido, se > 30 %Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 %Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % |

    ALLEGATO V

    INDICAZIONI di etichettatura per animali DESTINATI ALLA prodUZIONE DI alimenti

    Capo I: Additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 2

    1. Il nome dell'additivo, la quantità aggiunta, il suo numero d'identificazione ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria nella quale esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' sono indicati per i seguenti additivi:

    a) additivi per i quali è fissato un tenore massimo,

    b) additivi appartenenti alle categorie 'additivi zootecnici' e 'coccidiostatici' e 'istomonostatici',

    c) additivi appartenenti al gruppo funzionale 'urea e suoi derivati' della categoria 'additivi nutrizionali' conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    2. Gli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1 possono essere indicati su base volontaria in modo da includere l'insieme delle informazioni previste in detto paragrafo o una parte di queste.

    3. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato i suoi prodotti comunica al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, i nomi degli additivi non citati nel paragrafo 1.

    4. Se un additivo nutrizionale di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è indicato su base volontaria va specificata anche la quantità aggiunta.

    5. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene al mangime in questione.

    Capo II: Componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 2

    Mangime | Componenti analitici e relativi tenori | Specie o categoria di animali destinati alla produzione di alimenti |

    | | Dichiarazioni obbligatorie | Dichiarazioni facoltative |

    Mangimi completi | - Proteina grezza- Cellulosa grezza- Oli e grassi grezzi- Ceneri grezze- Amido- Zuccheri totali (saccarosio)- Zuccheri totali e amido- Valore energetico*- Valore proteico*- Frazioni di fibra- Lisina- Metionina- Altri aminoacidi- Vitamine- Oligoelementi- Calcio- Sodio- Fosforo- Potassio- Magnesio | Tutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieSuini e pollameSuini e pollame | Tutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieRuminantiAnimali diversi dai suini e dal pollameAnimali diversi dai suini e dal pollameTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specie Tutte le specieTutte le specie |

    Mangimi complementari - Minerali | - Proteina grezza- Cellulosa grezza- Oli e grassi grezzi- Ceneri grezze- Amido- Zuccheri totali (saccarosio)- Zuccheri totali e amido- Valore energetico*- Valore proteico*- Frazioni di fibra- Lisina- Metionina- Altri aminoacidi- Vitamine- Oligoelementi- Calcio- Sodio- Fosforo- Potassio- Magnesio | Suini e pollameSuini e pollameTutte le specieTutte le specieTutte le specieRuminanti | Tutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieRuminantiAnimali diversi dai suini e dal pollameAnimali diversi dai suini e dal pollameTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieAnimali diversi dai ruminanti |

    Mangimi complementari - Altri | - Proteina grezza- Cellulosa grezza- Oli e grassi grezzi- Ceneri grezze- Amido- Zuccheri totali (saccarosio)- Zuccheri totali e amido- Valore energetico*- Valore proteico*- Frazioni di fibra- Lisina- Metionina - Altri aminoacidi- Vitamine- Oligoelementi - Calcio ≥ 5 % < 5 %- Sodio - Fosforo ≥ 2 % < 2 %- Potassio- Magnesio | Tutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieSuini e pollameSuini e pollameTutte le specieTutte le specieRuminanti | Tutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieRuminantiAnimali diversi dai suini e dal pollameAnimali diversi dai suini e dal pollameTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutti gli animali diversi dai ruminanti |

    * Il valore deve essere dichiarato, se del caso, conformemente al metodo CE ovvero al metodo ufficiale applicato nello Stato membro nel quale i mangimi sono commercializzati.

    ALLEGATO VI

    INDICAZIONI di etichettatura per animali NON DESTINATI ALLA prodUZIONE DI alimenti

    Capo I: Additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 2

    1. Il nome dell'additivo e/o il suo numero d'identificazione, la quantità aggiunta ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria nella quale esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' sono indicati per i seguenti additivi:

    a) additivi per i quali è fissato un tenore massimo,

    b) additivi appartenenti alle categorie 'additivi zootecnici' e 'coccidiostatici' e 'istomonostatici',

    c) additivi appartenenti al gruppo funzionale 'urea e suoi derivati' della categoria 'additivi nutrizionali' conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    2. Gli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1 possono essere indicati su base volontaria in modo da includere l'insieme delle informazioni previste in detto paragrafo o una parte di queste.

    3. Se un additivo nutrizionale di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è indicato su base volontaria va specificata la quantità aggiunta.

    4. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene al mangime in questione.

    Capo II: Componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 2

    Mangime | Componenti analitici e relativi tenori | Specie o categoria di animali non destinati alla produzione di alimenti |

    | | Dichiarazioni obbligatorie | Dichiarazioni facoltative |

    Mangimi completi | - Proteine- Fibre alimentari- Oli e grassi grezzi- Ceneri grezze- Amido- Zuccheri totali (saccarosio)- Zuccheri totali e amido- Valore energetico*- Aminoacidi- Vitamine- Oligoelementi- Calcio- Sodio- Fosforo- Potassio- Magnesio | Gatti e caniGatti e caniGatti e caniGatti e cani | Animali diversi da gatti e caniAnimali diversi da gatti e caniAnimali diversi da gatti e caniAnimali diversi da gatti e caniTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specie Tutte le specieTutte le specie |

    Mangimi complementari - Minerali | - Proteine- Fibre alimentari- Oli e grassi grezzi- Ceneri grezze- Amido- Zuccheri totali (saccarosio)- Zuccheri totali e amido- Valore energetico*- Aminoacidi- Vitamine- Oligoelementi- Calcio- Sodio- Fosforo- Potassio- Magnesio | Tutte le specieTutte le specieTutte le specie | Tutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specie |

    Mangimi complementari - Altri | - Proteine- Fibre alimentari- Oli e grassi grezzi- Ceneri grezze- Amido- Zuccheri totali (saccarosio)- Zuccheri totali e amido- Valore energetico*- Aminoacidi- Vitamine- Oligoelementi- Calcio- Sodio- Fosforo- Potassio- Magnesio | Gatti e caniGatti e caniGatti e caniGatti e cani | Animali diversi da gatti e caniAnimali diversi da gatti e caniAnimali diversi da gatti e caniAnimali diversi da gatti e caniTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specieTutte le specie |

    ALLEGATO VII

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 79/373/CEE | Direttiva 96/25/CE | Altri atti: Direttive 80/511/CEE (1), 82/471/CEE (2), 93/74/CEE (3) o 93/113 CE (4) | Il presente regolamento |

    - | - | - | Articolo 1 |

    Articolo 1 | Articolo 1 | (2), (4): Articolo 1 (3): Articolo 4 | Articolo 2 |

    Articolo 2 | Articolo 2 | (2), (3): Articolo 2 | Articolo 3 |

    - | - | - | Articolo 4, paragrafo 1 |

    Articolo 3 | Articolo 3 | (3): Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 2 |

    | Articolo 4 | | Articolo 4, paragrafo 3 |

    - | - | - | Articolo 5, paragrafo 1 |

    Articolo 12 | | (3): Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 2 |

    Articolo 10 bis, paragrafo 3 | Articolo 11, lettera b) | (2): Articolo 8 | Articolo 6 |

    - | - | - | Articolo 7 |

    - | - | - | Articolo 8 |

    | | (3): Articolo 3 | Articolo 9 |

    | | (3): Articolo 6 | Articolo 10 |

    Articolo 5 sexies | | | Articolo 11, paragrafo 1 |

    Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 1 | (2): Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 2 |

    - | - | - | Articolo 11, paragrafo 3 |

    Articolo 5, paragrafo 6 | Articolo 4 e articolo 6, paragrafo 4 | | Articolo 11, paragrafo 4 |

    Articolo 6 | Articolo 4 | | Articolo 11, paragrafo 5 |

    Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 1 | | Articolo 12 |

    Articolo 5 sexies | Articolo 5, paragrafo 2 | (3): Articolo 5, paragrafo 6 | Articolo 13 |

    Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 11 | Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9 | | Articolo 14 |

    Articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera c) | Articolo 5, paragrafo 1 | (4): Articolo 7, paragrafo 1, punto E e direttiva 70/524/CEE: articolo 16 | Articolo 15 |

    | Articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) e articolo 7 | | Articolo 16 |

    Articolo 5, paragrafo 1), e articoli 5 quater e 5 quinquies | | | Articolo 17, paragrafo 1 |

    - | - | - | Articolo 17, paragrafo 2 |

    Articolo 5 quater, paragrafo 3 | | | Articolo 17, paragrafo 3 |

    | | (3): Articolo 5, paragrafi 1, 4 e 7 e articolo 6, lettera a) | Articolo 18 |

    - | - | - | Articolo 19 |

    | Articolo 8 | | Articolo 20 |

    | Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) | | Articolo 21, paragrafo 1 |

    Articolo 5, paragrafo 5, lettera d) | | | Articolo 21, paragrafo 2 |

    | Articolo 6, paragrafo 3, lettera a) | | Articolo 21, paragrafo 3 |

    Articolo 5, paragrafo 5, lettera b) | | | Articolo 21, paragrafo 4 |

    Articolo 5, paragrafo 5, lettera a) | | | Articolo 21, paragrafo 5 |

    Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 1, lettera b) | | Articolo 21, paragrafo 6 |

    - | - | - | Articolo 21, paragrafo 7 |

    Articolo 14, lettera c) | | | Articolo 21, paragrafo 8 |

    Articolo 5, paragrafo 3, articolo 5 quater, paragrafo 4 e articolo 5 sexies | Articolo 5, paragrafo 2 | | Articolo 22 |

    Articolo 4, paragrafo 1 | | (1): Articolo 1 | Articolo 23 |

    | Articolo 5, paragrafo 4 | | Articolo 24 |

    - | - | - | Articolo 25 |

    - | - | - | Articolo 26 |

    - | - | - | Articolo 27 |

    Articolo 10 | Articolo 11 | | Articolo 28 |

    Articolo 13 | Articolo 13 | (2): Articolo 13 e articolo 14 (3): Articolo 9 | Articolo 29 |

    - | - | - | Articolo 30 |

    - | - | - | Articolo 31 |

    - | - | - | Articolo 32 |

    - | - | - | Articolo 33 |

    - | - | - | Articolo 34 |

    Allegato, parte A, punti 2, 3 e 4 | Allegato, parte A, punti II e VI | | Allegato I |

    Allegato, parte A, punto 1 e articolo 5, paragrafo 6 | Articolo 6, paragrafo 4 | | Allegato II |

    Allegato, parte A, punti 5 e 6 | Allegato, parte A, punto VII | | Allegato III |

    | Allegato, parte C | | Allegato IV |

    Allegato, parte B | | | Allegato V |

    Allegato, parte B | | | Allegato VI |

    [1] GU C […] del […], pag. […].

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

    [6] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

    [7] GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.

    [8] GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    [9] GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    [10] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    [11] GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

    [12] GU L 126 del 21.5.1980, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 98/67/CE (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10).

    [13] GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/40/CE (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21).

    [14] GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

    [15] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    [16] GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.

    [17] GU L 207 del 10.8.1994, pag. 20.

    [18] GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).

    [19] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [20] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    [21] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    [22] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    [23] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

    [24] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

    [25] Nel presente paragrafo 1 unità corrisponde a 1 mg, 1 000 UI (unità internazionali), 1x109 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell'enzima dell'additivo per mangime corrispondente.

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