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Document 52006PC0007
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of Annex XI
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI
/* COM/2006/0007 def. - COD 2006/0008 */
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI /* COM/2006/0007 def. - COD 2006/0008 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 24.1.2006 COM(2006) 7 definitivo 2006/0008 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazioni e obiettivi della proposta L'articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale prevede che “le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell'allegato XI.” Come si legge nel considerando 41 del regolamento 883/2004, è necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento. | Contesto generale Il regolamento 883/2004 sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71 che attualmente assicura il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il nuovo regolamento semplifica e modernizza la legislazione esistente. L’allegato XI del regolamento 883/2004 contiene " disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri” e sostituisce il corrispondente allegato VI del regolamento 1408/71. Il regolamento 883/2004 prevede che il contenuto dell’allegato XI venga definito prima della data di applicazione del regolamento in questione. L’allegato è necessario per tenere conto della particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Alcune voci dell’allegato XI sono state concordate ad hoc durante i negoziati per l’aggiornamento del regolamento (cfr. documento 8851/04 ADD 1 del Consiglio). Tuttavia le voci relative alla Germania e all’Austria relative a determinati benefici regionali, originariamente concordati nel giugno 2003, non sono state inserite nella presente proposta a causa dei più recenti sviluppi nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea (cfr. il parere dell’avvocato generale del 20 ottobre 2005 nella causa C-286/03 Hosse). Inoltre, la voce n. No 4 dal titolo "C. DANIMARCA" è stata concordata nel quadro dell’adozione del regolamento (CE) n. 647/2005, recante modifica del regolamento 1408/71. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta L’allegato XI del regolamento 883/2004 corrisponde all’allegato VI del regolamento 1408/71. Entrambi gli allegati contengono disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione degli Stati membri. In linea con l’obiettivo generale della semplificazione, l’allegato XI contiene meno voci dell’attuale allegato VI. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Giacché l’allegato XI del regolamento 883/2004 contiene disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione degli Stati membri, tutti gli Stati membri sono stati invitati a presentare qualsiasi proposta necessaria ai fini dell’applicazione della propria legislazione. I servizi della hanno quindi valutato le proposte e discusso gli ulteriori dettagli con funzionari degli Stati membri interessati. | Sintesi e modo in cui sono state prese in considerazione le risposte Gli Stati membri hanno richiesto circa 150 voci nell’allegato XI. Circa 50 proposte sono state accettate per essere inserite nell’allegato. Altre richieste per voci di natura più generale relative all’allegato XI sono coperte dalle proposte di modifiche minori al regolamento 883/04; Tali procedure sono di natura più che altro tecnica. Altri temi sono stati ripresi nella proposta di regolamento di attuazione, mentre altre ancora non sono state ritenute adatte all’inserimento nell’allegato perché erano superflue o incompatibili con il regolamento 883/2004. | Ricorso al parere di esperti | Non c’è stato bisogno di consultare esperti esterni. | Valutazione dell'impatto Il regolamento 883/2004 semplifica e modernizza la legislazione esistente. Il regolamento prevede che il contenuto dell’allegato XI sia deciso prima della data di applicazione del regolamento. L’allegato è necessario per tenere conto delle particolarità dei vari sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. La proposta facilita il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale negli Stati membri e modernizza, semplificandole, le procedure in vigore. Ciò sortirà un effetto positivo rispetto alla legislazione esistente e migliorerà le procedure amministrative per tutti gli “utenti” del regolamento, comprese le autorità nazionali addette alla sicurezza sociale, i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, e i singoli cittadini. Tuttavia potrebbe risultare difficile, a questo stadio, valutarne l’impatto preciso. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte L'allegato XI del regolamento 883/2004 enuncia le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri. Il presente allegato faciliterà l’applicazione del regolamento 883/2004 assicurando una corretta interazione della legislazione comunitaria con le leggi nazionali. L’allegato XI contiene sezioni separate per ciascuno Stato membro che contengono, laddove è necessario, sezioni separate relative ad aspetti specifici della legislazione degli Stati membri. Lo scopo di ciascuna voce è assicurare che il regolamento possa essere agevolmente applicato in ciascuno degli Stati membri interessati. | BASE GIURIDICA Articoli 42 e 308 del trattato che istituisce la Comunità europea. | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. | Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi di seguito enunciati. | Un'azione comunitaria in forma di misure di coordinamento nel settore della sicurezza sociale è prevista dall'articolo 42 del trattato e necessaria perché il diritto alla libera circolazione dei lavoratori garantito dal trattato possa essere interamente esercitato. Senza questo coordinamento, la libera circolazione rischierebbe di restare lettera morta, visto che i cittadini sarebbero meno propensi a far valere il loro diritto se esso, fondamentalmente, comportasse la perdita di diritti in materia di sicurezza sociale già acquisiti in un altro Stato membro. L'attuale normativa comunitaria sulla sicurezza sociale non intende sostituirsi ai diversi regimi nazionali. Va sottolineato che la proposta di regolamento non è una misura d'armonizzazione e non va al di là di ciò che è necessario per garantire un vero coordinamento. Questa proposta mira soprattutto a semplificare le disposizioni esistenti. L'allegato XI si basa principalmente sui contributi degli Stati membri. Tuttavia questi non possono adottare tali disposizioni a livello nazionale, poiché rischierebbero di entrare in conflitto con il regolamento. Affinché questo regolamento sia realmente applicabile nello Stato membro interessato, occorre quindi garantire un adattamento dell'allegato XI. | L'azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi: | Il coordinamento dei regimi in materia di sicurezza sociale – l’allegato XI rientra in questo settore – può essere realizzato solo a livello comunitario. L’obiettivo è assicurare che il coordinamento dei sistemi in materia di sicurezza sociale funzioni efficacemente in tutti gli Stati membri. | Per quanto riguarda gli indicatori qualitativi, visto che la proposta è una pura misura di coordinamento, può essere resa operativa solo a livello comunitario. La proposta renderà possibile un più efficace coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. | Gli Stati membri rimangono responsabili dell’organizzazione e del finanziamento dei propri regimi di sicurezza sociale. | La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. | Il regolamento 883/2004 già impone questo tipo di azione, giacché l’allegato XI è parte del regolamento. | La proposta facilita il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per gli Stati membri e rappresenta dunque un vantaggio sia per i cittadini che per le autorità nazionali addette alla sicurezza sociale. Queste speciali disposizioni sono basate su proposte degli Stati membri, e ciò significa che qualsiasi potenziale onere finanziario e amministrativo viene minimizzato ed è proporzionale all’obiettivo summenzionato. In effetti senza l’allegato XI, gli oneri finanziari e amministrativi sarebbero probabilmente maggiori. | Scelta dello strumento | Strumenti proposti: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito. Non vi è opzione alternativa giacché il regolamento 883/2004 richiede già questo tipo di azione, giacché l’allegato XI è parte di tale regolamento. | INCIDENZA SUL BILANCIO | La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio comunitario. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Semplificazione | La proposta prevede una semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative ad uso delle autorità pubbliche (a livello comunitario o nazionale). | Vi saranno meno voci nell’allegato XI del regolamento 883/2004 rispetto al corrispondente allegato VI del regolamento 1408/71. | L’allegato XI agevola i compiti di coordinamento per le autorità nazionali competenti poiché contiene speciali disposizioni riguardanti l’applicazione della legislazione di determinati Stati membri. | Accordo sullo Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. | Illustrazione dettagliata della proposta 1. L’allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei vari sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le proprie richieste allegandovi spiegazioni giuridiche e pratiche dei propri sistemi e delle proprie legislazioni. 2. In linea con il bisogno di razionalizzazione è stato seguito un approccio comune per assicurare che le voci relative a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all’obbiettivo perseguito, vengano in linea di principio trattate allo stesso modo. 3. Alcune voci non sono incorporate nell’allegato XI giacché la materia è già stata trattata a livello più ampio, tramite una chiarificazione del regolamento 883/04, o tramite una disposizione nella proposta di un regolamento di applicazione. 4.Sono state introdotte alcune modifiche tecniche alle disposizioni del regolamento 883/04 per inserirvi dei temi di carattere generale, anche al fine di evitare che nell’allegato XI comparissero voci simili per diversi Stati membri. 5. Giacché l’obiettivo del regolamento 883/04 è coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, le voci non compatibili con lo scopo o gli obiettivi del regolamento nonché le voci che mirano meramente a chiarire l’interpretazione della legislazione nazionale, non sono state inserite nell’allegato XI. | 1. 2006/0008 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI (testo rilevante ai fini dell'SEE e per la Svizzera) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2], visto il parere del Comitato delle regioni [3], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], considerando quanto segue: (1) Gli articoli 51 paragrafo 3, 56 par. 1 e 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale prevedono che le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell'allegato XI. L’allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l’applicazione delle norme di coordinamento. (2) Una serie di Stati membri hanno richiesto l’inserimento nell'allegato XI di voci relative all’applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi. (3) DAto il bisogno di razionalizzazione e semplificazione nel nuovo regolamento, è necessario un approccio comune per assicurare che le voci relative a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all’obbiettivo perseguito, vengano in linea di principio trattate allo stesso modo. (4) Giacché l’obiettivo del regolamento 883/04 è coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, le voci non compatibili con lo scopo o gli obiettivi del regolamento nonché le voci che mirano meramente a chiarire l’interpretazione della legislazione nazionale, non sono state inserite nel regolamento. (5) Alcune richieste hanno sollevato temi che erano comuni a diversi Stati membri: è quindi opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro allegato, che dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza, o ancora tramite una disposizione nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 89, piuttosto che tramite l’inserimento di disposizioni analoghe riferite a una serie di Stati membri nell’allegato XI. (6) È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in altri allegati, sulla base del loro obiettivo e contenuto, piuttosto che nell’allegato XI, al fine di assicurare la coerenza tra gli allegati del regolamento. (7) Al fine di agevolare l’uso del regolamento da parte dei cittadini quando essi si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere tradotti anche nella lingua originale, per scongiurare eventuali malintesi. (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 883/2004. (9) Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue: 1. L'articolo 14, paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: “4 Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, o che abbia precedentemente svolto un'attività subordinata o autonoma, l'assimilazione della residenza in un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione sulla base di un'attività subordinata o autonoma. 5 Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario abbia completato dei periodi assicurativi, tale diritto verrà garantito esclusivamente alle persone che abbiano precedentemente completato dei periodi nello Stato membro in questione in base allo stesso regime.” 2. All’articolo 51 paragrafo 3, prima della dicitura “secondo le procedure di cui all'allegato XI”, è inserita la dicitura “se del caso”. 3.L'articolo 52, paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: “4 L'istituzione competente può non procedere alla proratizzazione: (a) qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione proratizzata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b); (b) qualora la pensione sia basata su un regime di contribuzione definito. I casi elencati alle lettere a) e b) sono definiti nell'allegato VIII.”. 4. All’articolo 56, par. 1, lettera c), prima della dicitura “secondo le procedure di cui all'allegato XI”, inserita la dicitura “se del caso”. 5. Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO Gli allegati al regolamento (CE) n. 883/2004 sono così modificati: 1. Nell’allegato I, capo II, dopo la dicitura che segue il titolo “C. FRANCIA” è aggiunta la frase seguente: “, salvo quando sono pagati a una persona che rimane soggetta alla legislazione francese in virtù dell’articolo 12 o dell’articolo 16”. 2. L'allegato VIII è così modificato: (a) Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:“ CASI IN CUI SI PUÒ NON PROCEDERE ALLA PRORATIZZAZIONE ”; (b) dopo la voce sotto la rubrica “A. DANIMARCA” è aggiunta la seguente voce: “A bis. GERMANIABenefici di una Berufsständische Versorgungseinrichtung für die kammerfähigen Berufe (ente previdenziale per le professioni che hanno dato vita a camere proprie).”; (c) dopo la voce sotto la rubrica “B. FRANCIA” è aggiunta la seguente voce:“Regimi di base o complementari in base ai quali le pensioni di anzianità sono calcolate sulla base dei punti accumulati.”; (d) dopo la voce sotto la rubrica “D. PAESI BASSI” sono aggiunte le seguenti voci:“DA. AUSTRIABenefici o parti di benefici di una Versorgungseinrichtung der Kammern der Freien Berufe (Ente previdenziale delle Camere delle professioni liberali), finanziati esclusivamente da un regime pensionistico finanziato con capitali o basati su un sistema di conti pensionistici.DB. POLONIAPensioni di vecchiaia in base al regime basato sul principio contributivo definito.”; (e) dopo la voce sotto la rubrica “G. REGNO UNITO” sono aggiunte le seguenti voci:“Tutte le domande relative a prestazioni di pensionamento graduale pagate sulla base del National Insurance Act (legge nazionale sulle pensioni o rendite) 1965, sezioni 36 e 37, e del National Insurance Act (Irlanda del Nord) 1966, sezioni 35 e 36.Tutte le domande relative a pensioni o rendite supplementari sulla base del Social Security Contributions and Benefits Act (legge sui contributi e benefici di sicurezza sociale) 1992, sezione 44, e sul Social Security Contributions and Benefits Act (Irlanda del Nord) 1992, sezione 44.”. 3. L'allegato XI è sostituito dal seguente: ALLEGATO XI DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI (Articoli 51 paragrafo 3, 56 par. 1 e 83 A. BELGIO Nulla B. REPUBBLICA CECA Nulla C.DANIMARCA 1. Ogni persona che, in virtù delle disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento, fruisce di prestazioni in natura durante il proprio soggiorno in Danimarca, ha diritto a tali prestazioni nelle stesse condizioni di quelle previste dalla legislazione danese per le persone che ai sensi della legge sul servizio sanitario nazionale ( lov om offentlig sygesikring) , rientrano nel gruppo 1. 2. (a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati in Danimarca da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge sopravvissuto, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge sopravvissuto sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro.Ai fini del presente paragrafo, un “lavoro di natura stagionale” è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni. (b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati in Danimarca precedentemente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il paragrafo 2 lettera a) sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge sopravvissuto, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge sopravvissuto sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro. (c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale. 3. (a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d'età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo 4, l'articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone. (b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari. 4. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" ( ledighedsydelse ) (legge n° 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capitolo 6, dal presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d'occupazione simili per la stessa categoria di persone. 5. Se il beneficiario di una pensione sociale danese, eventualmente anticipata ha diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l'applicazione della legislazione danese, come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia a sua volta maturato il diritto a una pensione sociale danese. D.GERMANIA 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, lettera a), le pensioni o rendite versate dall'istituzione di un altro Stato membro sono soggette all'assicurazione malattia obbligatoria dei pensionati esclusivamente nella misura determinata dalla legislazione tedesca. 2. Per l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento si considera che il titolare di una pensione in virtù della legislazione tedesca e di una pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro abbia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità se, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, punto 4 del volume V del codice di sicurezza sociale ( Sozialgesetzbuch V ), è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione malattia. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, lettera a), le disposizioni di cui all’articolo 5 par. 4, punto 1 del volume VI del codice di sicurezza sociale ( Sozialgesetzbuch VI) non sono applicabili a un titolare di una pensione di anzianità integrale in virtù della legislazione di un altro Stato membro qualora tale persona richieda l’affiliazione obbligatoria. 4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, lettera a) del presente regolamento, nonché l’articolo 7 paragrafo 3 del volume VI del codice di sicurezza sociale ( Sozialgesetzbuch VI) , una persona che è affiliata all’assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania. 5. La pauschale Anrechnungszeit (periodo contributivo forfetario) ai sensi dell’articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale ( Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania. 6. Nei casi in cui è applicabile la legislazione tedesca sulle pensioni in vigore al 31 dicembre 1991, ai fini dell’accredito dei periodi assimilati ( Ersatzzeiten ) tedeschi si applica solo la legislazione tedesca in vigore a tale data. E.ESTONIA 1. Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione compiuti in uno Stato membro diverso dall'Estonia sono considerati come basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si basa sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità. F.GRECIA Nessuna. G.SPAGNA 1 In tutti i regimi della sicurezza sociale spagnola, eccezion fatta per il regime per i funzionari pubblici, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria, una persona non più assicurata a titolo della legislazione spagnola è considerata ancora assicurata al momento della realizzazione del rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo IIII capitolo 5 del regolamento, se è assicurata a titolo della legislazione di un altro Stato membro al momento della realizzazione del rischio o, qualora non lo fosse, se ha diritto ad una prestazione che copre lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 57, paragrafo 1. 2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo IIII capitolo 5 del regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età dell'ammissione volontaria o obbligatoria alla pensione, prevista dall'articolo 31, punto 4, del testo consolidato della legge relativa ai pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come periodi di servizio effettivamente prestati solo se, al momento della realizzazione del rischio per il quale è dovuta la pensione d'invalidità o di morte, il beneficiario era soggetto al regime speciale dei funzionari in Spagna o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime. 3 (a) Ai sensi norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d'assicurazione e/o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi verrà utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio. 3 (b) L’importo della pensione ottenuto verrà aumentato dell’importo degli aumenti e delle rivalutazione calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura. 4 I periodi compiuti in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime per i funzionari pubblici, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del regolamento, ai periodi più vicini nel tempo compiuti in qualità di funzionario in Spagna. H.FRANCIA 1. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato membro responsabile dell’assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d'assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella. 2. La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o che ha esercitato in precedenza un'attività subordinata o autonoma ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 5 del regolamento contempla sia il regime di base d'assicurazione vecchiaia che il regime di pensione complementare ai quali l'interessato è stato soggetto. I. IRLANDA 1. Ai fini del calcolo del reddito in vista della concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore subordinato, fatti salvi l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 62 del regolamento, un importo equivalente al salario settimanale medio dei lavoratori subordinati durante l'anno in questione, per ogni settimana d'occupazione svolta in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro, per il periodo di riferimento. 2. Nei casi in cui si applica l'articolo 46, se quando l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, lettera a), della legge consolidata relativa alla previdenza sociale ( Social Welfare (Consolidation) Act ), del 1993, l'Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l'interessato è stato considerato, riguardo all'invalidità successiva all'incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese. J.ITALIA Nessuna. K.CIPRO Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6,51 e 61, per qualsiasi periodo intervenuto il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane solari nel periodo preso in considerazione. L.LETTONIA Nessuna. M.LITUANIA Nessuna. N.LUSSEMBURGO Nessuna. O.UNGHERIA Nessuna. P.MALTA Nessuna. Q.PAESI BASSI 1. Assicurazione malattia (a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell’applicazione dei capitoli 1 e 2 del titolo III del presente regolamento, si intende: (i) persona che, ai sensi dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, e, (ii) se non già inclusa nel caso di cui al punto i), la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, ha diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi. (b) La persona di cui al par. 1 lettera a) punto i), conformemente alle disposizioni del Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) deve assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui alla lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia). (c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono prelevati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria. (d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un’assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al par. 1, lettera a), punto ii). (e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali). (f) Ai fini dell’applicazione degli articoli 23-30, del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni: – le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti ( Algemene burgerlijke pensioenwet ) (legge generale sulle pensioni civili); – le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti ( Algemene militaire pensioenwet ) (legge generale sulle pensioni militari); – le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all’incapacità lavorativa del personale militare ( Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen ) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare); – le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi ( NV Nederlandse Spoorwegen ) e dei loro superstiti ( Spoorwegpensioenwet ) (legge sulle pensioni dei ferrovieri); - le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi ( Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen ); – le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l’età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella loro vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell’ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più, il cui importo corrisponde almeno al 70% dell’ultima retribuzione. (g) Ai fini dei capitoli 1 e 2 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro. (h) in occasione dell'applicazione dell'articolo 34, i Paesi Bassi forniranno un elenco di importi stimati possibilmente prossimo alle spese effettivamente sostenute. 2. Applicazione della legge dei Paesi Bassi sull’assicurazione generale per le pensioni di anzianità (Algemene Ouderdomswet (AOW) (a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge dei Paesi Bassi sull’assicurazione generale per le pensioni di anzianità ( Algemene Ouderdomswet (AOW) non è applicabile agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfi le condizioni che gli permettono di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi d'assicurazione: - ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o - pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o - ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. In deroga all'articolo 7 dell’AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957. (b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti alla data del 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo sul territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione compiuti dal suo coniuge sotto tale legislazione o con degli anni civili da conteggiare ai sensi del par. 2 lettera a), a condizione che il matrimonio fosse sussistente durante tali periodi.In deroga all'articolo 7 dell’AOW, questa persona è considerata come avendo diritto ad una pensione. (c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali un coniuge di un titolare che non soddisfi le condizioni che gli permettono di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione: - ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o - pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o - ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. (d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti alla data del 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione compiuti dal titolare sotto tale legislazione o con degli anni civili da conteggiare ai sensi del par. 2 lettera a), a condizione che il matrimonio fosse sussistente durante tali periodi. (e) Il paragrafo 2 lettere a), b), c) e d) non si applica ai periodi che coincidono con: - periodi che possono essere conteggiati per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa alle pensioni di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o - periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di anzianità ai sensi di tale legislazione.I periodi d'assicurazione volontaria compiuti sotto il sistema di un altro Stato membro non sono esaminati ai fini dell'applicazione della presente disposizione. (f) Il paragrafo 2 lettere a), b), c) e d) è applicabile solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al raggiungimento del 59° anno d’età e solo se tale persona è residente in uno di tali Stati membri. (g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell’AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge termina in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce entrate solo a titolo della legge sull’assicurazione generale ai superstiti ( Algemene nabestaandenewet ).In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età.Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione volontaria ai sensi dell’AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi della lettera 2b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione obbligatoria ai sensi dell’AOW, considerando il reddito da conteggiare come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi. (h) L'autorizzazione contemplata al punto 2g) non è accordata a nessuna persona assicurata in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni di superstite. (i) Chiunque desideri assicurarsi volontariamente conformemente alla lettera 2g) ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali ( Sociale Verzekeringsbank ) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione. (j) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b), sono considerati come periodi di assicurazione solo i periodi di assicurazione in base all’AOW compiuti dopo il compimento del quindicesimo anno di età. 3. Applicazione della legge dei Paesi Bassi per l'assicurazione generale ai superstiti (Algemene nabestaandenwet (ANW)) (a) Una persona che è stata obbligatoriamente assicurata in base alla legge dei Paesi Bassi per l'assicurazione generale ai superstiti (Algemene nabestaandenwet (ANW)) è considerata assicurata a titolo di tale legge se, nel momento in cui il rischio si concretizza, essa è assicurata contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, se ha diritto ad una pensione di superstite in base alla legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nel caso contemplato all'articolo 57, paragrafo 1. (b) Qualora il coniuge sopravvissuto abbia diritto ad una pensione di superstite a titolo dell’AMW conformemente al paragrafo 3, lettera a), tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d'assicurazione compiuti prima del 1° ottobre 1959 sono considerati come periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione dei Paesi Bassi, a condizione che per questi periodi, l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d’età: - ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o - pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o - ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. (c) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi del paragrafo 3 lettera b), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i superstiti. (d) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b), sono considerati come periodi di assicurazione solo i periodi di assicurazione in base all’AOW compiuti dopo il compimento del quindicesimo anno di età. (e) In deroga all'articolo 63 a, paragrafo 1, dell’AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge, a condizione che tale assicurazione fosse già valida al [ data d'entrata in vigore del regolamento 883/04 ], ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall’assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione decade quando termina l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell’ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge termini in seguito al suo decesso e che il superstite riceva solo una pensione a titolo dell’ANW.In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età.Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione volontaria ai sensi dell’ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione obbligatoria ai sensi dell’ANW, considerando il reddito da conteggiare come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi. 4. Applicazione della legge dei Paesi Bassi per l'assicurazione generale sull’inabilità al lavoro (a) Una persona non più assicurata in base alla legge per l'assicurazione generale sull’inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)), alla legge sull'incapacità al lavoro dei lavoratori autonomi ( Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen, Waz ) e/o alla legge sull'assicurazione invalidità ( Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering , WAO) è considerata assicurata ai sensi titolo del titolo III, capitolo 5, se, nel momento in cui il rischio si concretizza, essa è assicurata contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, se ha diritto a una prestazione corrispondente allo stesso rischio ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 57, paragrafo 1. (b) Se, ai sensi del paragrafo 4, lettera a), l'interessato ha diritto ha una pensione d'invalidità dei Paesi Bassi, l'importo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) per il calcolo di questa prestazione è fissato: (i) conformemente alle disposizioni della WAO se, prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività in qualità di lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a); (ii) conformemente alle disposizioni della WAZ se, prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività in qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera b). (c) Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto: - - dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967; - dei periodi di assicurazione completati nel quadro della WAO; - periodi di assicurazione completati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro dell’AAW, nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione completati nel quadro della WAZ; - periodi di assicurazione completati nel quadro della WAZ. 5. Applicazione della legislazione olandese sugli assegni familiari (a) Una persona per cui diventa applicabile la Algemene Kinderbijslagwet (AKW, legge generale sugli assegni familiari) per un trimestre e che il primo giorno del suddetto trimestre era soggetta alla legislazione corrispondente di un altro Stato membro è considerata assicurata a titolo della legislazione dei Paesi Bassi a decorrere da tale primo giorno. (b) L'importo degli assegni familiari che può essere richiesto da una persona che ai sensi della lettera 5a) è considerata come assicurata in base all’AKW è fissato secondo le modalità previste dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 89. R.AUSTRIA 1. La frequenza di una scuola o di un istituto d’istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d’istruzione ai sensi degli articoli 227 par.1 (1) e 228 par. 1 (3) dell’ Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ( ASVG) (legge generale sulla sicurezza sociale), dell’articolo 116 par. 7 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz ( GSVG) (legge sulla sicurezza sociale degli autonomi) e dell’articolo 107 par. 7 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz ( BSVG) (legge sulla sicurezza sociale degli agricoltori) quando l'interessato è stato sempre soggetto alla legislazione austriaca poiché esercitava un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, e i contributi di cui all'articolo 227 paragrafo 3 dell’ASVG, all’articolo 116 par. 9 del GSVG e all’articolo 107 par. 9 del BSGV vengono pagati. 2. Quando [ DG 12 del nuovo regolamento d'applicazione ] dà luogo a periodi di custodia dei figli ai sensi degli articoli 227a e 228a dell’ Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ( ASVG) (legge generale sulla sicurezza sociale), dell’articolo 116a e 116b del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz ( GSVG) (legge sulla sicurezza sociale degli autonomi) e dell’articolo 107a e 107b del Bauern-Sozialversicherungsgesetz ( BSVG) (legge sulla sicurezza sociale degli agricoltori) ai quali si sostituiscono periodi d'assicurazione compiuti in un altro Stato membro, occorre aggiungere all'importo teorico calcolato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) i) l'importo che deriverebbe dall'applicazione della legislazione austriaca se i periodi di custodia dei figli fossero conteggiati per detti periodi d'assicurazione. 3. Per il calcolo della prestazione prorata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni supplementari e delle prestazioni supplementari del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni prorata calcolate al netto di tali contributi verranno sommate, se del caso, all’importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni supplementari e alle prestazioni supplementari del regime per i minatori. 4. Se, conformemente all'articolo 6, sono stati compiuti dei periodi assimilati ai sensi del regime d'assicurazione pensione austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell’ Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ( ASVG) (legge generale sulla sicurezza sociale), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz ( GSVG) (legge sulla sicurezza sociale degli autonomi) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz ( BSVG) (legge sulla sicurezza sociale degli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all’articolo 239 dell’ASVG, all’articolo 123 del GSVG e all’articolo 114 del BSVG. 5. L'applicazione del presente regolamento non limita in alcun modo il diritto a ricevere prestazioni delle persone la cui situazione in materia di sicurezza sociale ha sofferto per ragioni politiche, religiose o legate alla loro discendenza. S.POLONIA Nessuna. T.PORTOGALLO Nessuna. U.SLOVENIA Nessuna. V.SLOVACCHIA Nessuna. W.FINLANDIA 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 5 del presente regolamento, una persona non più assicurata a titolo del regime nazionale delle pensioni è considerata ancora una persona assicurata se, nel momento in cui il rischio si concretizza, essa è assicurata contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, se ha diritto a una prestazione per lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 57, paragrafo 1. 2. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese ai sensi degli articoli 52 a 54, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro vengono conteggiate secondo le stesse modalità delle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) i) per il calcolo dei redditi corrispondenti al periodo fittizio ai sensi della legislazione finlandese relativa alle pensioni fondate sul reddito, quando una persona dispone di periodi d'assicurazione a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento previsto dalla legislazione finlandese, i redditi corrispondenti al periodo fittizio sono equivalenti alla somma dei redditi ottenuti durante la parte del periodo di riferimento trascorso in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati trascorsi periodi d'assicurazione in Finlandia. X.SVEZIA 1. Se a un familiare non dipendente viene versata una prestazione parentale conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, essa è pari all'importo di base o al livello più basso. 2. Le disposizioni del presente regolamento relative al cumulo dei periodi d'assicurazione non si applicano alle disposizioni transitorie della legislazione svedese riguardante il diritto alla pensione garantita per le persone nate nel 1937 o precedentemente che sono state residenti in Svezia durante un periodo determinato prima di richiedere la pensione (legge 2000:798). 3. Ai fini del calcolo del reddito fittizio per la determinazione della prestazione di malattia e dell'indennità per la perdita di attività legate al reddito conformemente al capitolo 8 della legge Lag (1962:381) om allmän försäkrings (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni: (a) se l’assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un’attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell’assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di mesi in cui sono stati riscossi; (b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell’articolo 46 del regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia correlata ai redditi da lavoro (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l’assicurato ha percepito un reddito da un’occupazione lucrativa in Svezia. 4. a) Ai fini del calcolo del reddito da pensione fittizio per la pensione di reversibilità correlata al reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento), occorre altresì tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri come se fossero stati compiuti in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri sono considerati come basati sulla media dei diritti in Svezia. Se può essere fatto valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo. b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione fittizi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso intervenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione con riguardo ad almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati compiuti in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni sono considerati come basati sugli stessi crediti di pensione dell’anno svedese. Y.REGNO UNITO 1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se: (a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se (b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge,purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 5 del regolamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 5 «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da: (i) un coniuge o ex coniuge in cui la richiesta sia presentata da: - una donna coniugata o - una persona il cui matrimonio sia cessato per cause diverse dalla morte del coniuge, (ii) un ex coniuge, in cui la richiesta sia presentata da: - un vedovo che immediatamente prima dell'età pensionabile non beneficiava di una prestazione di superstite; o - una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile non beneficiava di una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52 paragrafo 1 lettera b) del regolamento e per questo motivo "pensione di vedova connessa con l'età" significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con la sezione 39(4) del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale). 2. Per l'applicazione dell'articolo 6 alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio ( attendance allowance ), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione. 3. L'articolo 7 si applica a qualsiasi beneficiario di prestazioni d'invalidità, di anzianità o di superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte del Regno Unito, che soggiorna sul territorio di un altro Stato membro. 4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 e quando l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale ( Social Security contributions and Benefits Act ) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa incapacità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro: (i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione, (ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli 4 e 5, concesse per l'invalidità seguita a detta incapacità al lavoro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d'incapacità di breve periodo versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4, della legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale ( Social Security Contributions and Benefits Act 1992). 5. Per l'applicazione dell'articolo 46 si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era incapace di lavorare ai sensi della legislazione del Regno Unito. 6. (1) ai fini del calcolo dei fattori di reddito in previsione della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziato nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all’anno fiscale. (2) ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) ii),: (a) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del paragrafo 6, punto 1), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) punto i) del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro; (b) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) punto i) del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno. (3) Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero cosi ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione. [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […].