Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0253

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati

    /* COM/2005/0253 def. - COD 2005/0111 */

    52005PC0253

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati /* COM/2005/0253 def. - COD 2005/0111 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 14.6.2005

    COM(2005) 253 definitivo

    2005/0111 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Ragioni e obiettivi della proposta La presente proposta ha per oggetto la proroga delle scadenze previste dalla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) per l’attuazione della direttiva stessa da parte degli Stati membri e la sua applicazione da parte delle imprese regolamentate. Gli Stati membri e gli operatori del settore hanno infatti comunicato che i soggetti regolamentati hanno gravi difficoltà a rispettare il termine attualmente previsto per l'attuazione della direttiva (30 aprile 2006). 1. L’adozione delle misure di esecuzione accorcia in pratica il periodo disponibile per l’attuazione della direttiva Il termine per l’attuazione della direttiva convenuto dal Consiglio e dal Parlamento europeo era il consueto periodo di 24 mesi successivo all’entrata in vigore della direttiva stessa. Tuttavia una parte significativa di questo periodo sarà assorbita dall'elaborazione delle misure di esecuzione indispensabili per l’applicazione di 17 disposizioni della direttiva. Allo stadio attuale della programmazione, la Commissione prevede di adottare tutte le misure di esecuzione necessarie entro l’inizio del 2006. L’adozione di queste misure non può essere accelerata, sia per via della loro complessità, della necessità di procedere ad un’ampia consultazione e di giungere ad un consenso, sia per via dell’obbligo di seguire la procedura del comitato prevista nella decisione 1999/468/CE. L’attuazione delle disposizioni della direttiva che richiedono misure di esecuzione potrà aver luogo solo dopo che dette misure saranno state perfezionate. Di fatto questo ritardo avrà un’influenza anche per l’attuazione di altre disposizioni della direttiva collegate alle disposizioni che richiedono misure di esecuzione. Di conseguenza gli Stati membri non avranno il tempo necessario per completare l’attuazione dell’intera direttiva tra il termine previsto per l’adozione delle misure di esecuzione (inizio 2006) e il termine per l’attuazione fissato attualmente dalla direttiva (aprile 2006). Pertanto, per assicurare un’attuazione effettiva ed uniforme della MiFID in tutti gli Stati membri a partire dalla data limite prevista a tal fine, occorre posporre tale data. 2. Conseguenze pratiche per le imprese I servizi della Commissione sono stati informati da un’ampia gamma di operatori del settore che l’attuale calendario di attuazione della MiFID imponeva ai soggetti regolamentati scadenze impossibili da rispettare. Tali operatori sostengono che l’applicazione della direttiva potrebbe richiedere notevoli modifiche della loro infrastruttura tecnologica, dei loro sistemi informatici, contabili e di informativa, modifiche che comportano tempi lunghi. Inoltre le imprese potrebbero dover adattare le loro politiche e i loro orientamenti interni in materia di relazioni con la clientela, separazione delle attività e gestione dei conflitti di interesse. Inoltre i partecipanti al mercato affermano di non poter adottare decisioni definitive in merito alle fasi operative necessarie per l’applicazione delle nuove norme finché le misure di esecuzione non saranno state definitivamente adottate. La direttiva 2004/39/CE contiene solo dei principi generali sui requisiti; le modalità tecniche dettagliate saranno fissate nelle misure di esecuzione che non saranno disponibili prima della fine dell’anno. |

    Contesto generale Modifica tecnica della direttiva 2004/39/CE |

    Disposizioni in vigore nel settore della proposta Direttiva 2004/39/CE |

    Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell'Unione Direttiva 2004/39/CE |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    Sebbene non sia stata lanciata alcuna consultazione specifica per questa proposta, la sua presentazione è giustificata dalle ragioni seguenti: - i numerosi commenti che la Commissione ha ricevuto dagli operatori del settore dimostrano ampiamente che una proroga del termine per l’applicazione della direttiva è essenziale per concedere ai partecipanti al mercato il tempo di adattare i loro sistemi e le loro procedure e di conformarsi alla MiFID; - le discussioni in sede di Comitato europeo dei valori mobiliari hanno dimostrato che gli Stati membri, dopo aver consultato i loro mercati e valutato le loro necessità in materia di attuazione della direttiva, sono quasi unanimemente favorevoli al proposto rinvio sia della data di attuazione che di quella di applicazione; dalle risposte ricevute nel quadro di una consultazione generale sulle procedure legislative nel settore dei mercati mobiliari è emerso un sostegno molto ampio per la proroga dei termini di attuazione in generale; alcuni hanno citato la MiFID come esempio specifico di direttiva la cui complessità giustifica una tale proroga. - la necessità di prorogare i termini è stata altresì confermata nella terza relazione del gruppo interistituzionale per il monitoraggio del processo Lamfalussy del 17 novembre. |

    Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti |

    Non c'è stato bisogno di consultare esperti esterni. |

    Valutazione d'impatto Cfr. la direttiva 2004/39/CE |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi dell'azione proposta La presente proposta ha l’obiettivo di rimediare alle difficoltà cui gli Stati membri e gli operatori del settore dovranno far fronte in sede di attuazione e applicazione della direttiva. A tal fine si propone di: - prorogare di 6 mesi, ovvero a ottobre 2006, la data entro la quale gli Stati membri devono attuare la MiFID nel loro diritto interno; - concedere un periodo supplementare di 6 mesi, a decorrere dalla data di attuazione nell’ordinamento nazionale, per l’applicazione effettiva della MiFID, ovvero fino all’aprile 2007, al fine di dare alle imprese il tempo necessario per adattare i loro sistemi e procedure interne e di conformarsi ai requisiti della direttiva. Data l’interconnessione tra le varie parti della MiFID, queste proposte si applicano a tutta la direttiva (e non solo alle disposizioni che saranno completate da misure di esecuzione). 1. Modifiche tecniche Tutte le modifiche della direttiva 2004/39/CE sono state incluse in un articolo unico (articolo 1). Riguardano: 1) il rinvio al 30.10.06 del termine per l’attuazione da parte degli Stati membri; 2) il rinvio al 30.4.07 (proroga di 6 mesi) del termine imposto agli Stati membri per l’applicazione delle leggi nazionali di attuazione della MiFID. 3) Le prime due modifiche ne impongono alcune altre riguardanti i punti seguenti: a. la data di abrogazione della direttiva 93/22/CE (direttiva sui servizi di investimento) che sarà sostituita dalla MiFID; deve essere rinviata di sei mesi in modo da coincidere con il nuovo termine per l’attuazione della MiFID, onde evitare un vuoto legislativo. Si propone tuttavia che gli Stati membri siano tenuti a mantenere l’attuale normativa nazionale di attuazione della direttiva 93/22/CE per altri 6 mesi dopo l’abrogazione della predetta direttiva, onde evitare qualsiasi vuoto giuridico; b. la data di entrata in vigore delle disposizioni transitorie dell’articolo 71. Queste disposizioni dovrebbero entrare in vigore al momento in cui la MiFID sarà integralmente applicata negli Stati membri; c. le date alle quali la Commissione è tenuta a presentare una serie di relazioni riguardanti i diversi aspetti della MiFID ed il suo funzionamento. Il calendario per la presentazione di queste relazioni è stato concepito per consentire alla Commissione di verificare in concreto l’applicazione della MiFID ed è pertanto logico prorogare anch’esso di 12 mesi. Queste modifiche sono puramente tecniche e sono necessarie per preservare il calendario delle diverse tappe dell’entrata in vigore e del riesame della direttiva. 2. Attuazione - entrata in vigore Per ragioni di coerenza il termine per l’attuazione della presente proposta è stato allineato al nuovo termine di attuazione (30 ottobre 2006) proposto per la direttiva 2004/39/CE (articolo 2). Tuttavia, le norme nazionali che attuano il regime istituito anteriormente dalla direttiva 93/22/CE potranno restare in vigore fino all’applicazione integrale della MiFID negli Stati membri (30 aprile 2007). La proposta, una volta adottata dal Consiglio e dal PE, dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione. La presente proposta di direttiva modifica una direttiva di base che armonizza le condizioni di autorizzazione al fine di garantire la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi (“direttiva di coordinamento”). Essa contiene solo alcuni adeguamenti tecnici strettamente connessi alla proroga dei diversi termini previsti nella direttiva di base; non prevede nessun’altra modifica sostanziale. |

    Base giuridica Articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE |

    Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

    Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi: |

    cfr. la direttiva 2004/39/CE. |

    L'azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi: |

    cfr. la direttiva 2004/39/CE. |

    La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti: |

    le proroghe proposte sono equilibrate e proporzionate. Esse concedono agli Stati membri e ai soggetti regolamentati il periodo di tempo supplementare richiesto per conformarsi correttamente ai requisiti della direttiva, senza andare al di là di quanto è necessario. |

    Scelta degli strumenti |

    Strumento proposto: direttiva. |

    Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti: direttiva di modifica che reca adeguamenti tecnici della direttiva 2004/39/CE: una direttiva può essere modificata solo da un’altra direttiva. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva. La proposta di direttiva non prevede l’obbligo di fornire una tavola di concordanza tra le predette disposizioni e le disposizioni della direttiva, in quanto la direttiva di base non lo prevede. |

    1. 20050111 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione[1],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio[2], introduce un regime di regolamentazione completo volto a garantire un’elevata qualità nell’esecuzione delle operazioni degli investitori.

    (2) La direttiva 2004/39/CE stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla predetta direttiva entro il 30 aprile 2006. Per assicurare un’applicazione uniforme della direttiva in tutti gli Stati membri, un numero significativo di disposizioni complesse di tale direttiva devono essere completate da misure di esecuzione, che la Commissione deve adottare durante il periodo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri. Giacché gli Stati membri non possono preparare e finalizzare le norme nazionali prima che il contenuto delle misure di esecuzione sia chiaramente definito, potrebbero avere difficoltà a rispettare il termine attualmente previsto per l’attuazione della direttiva.

    (3) Per conformarsi ai requisiti della direttiva 2004/39/CE e della legislazione nazionale di attuazione, le imprese di investimento e altri soggetti regolamentati potrebbero doversi dotare di nuovi sistemi informatici, di nuove strutture organizzative e di nuove procedure contabili e di notifica o modificare a fondo i sistemi e le pratiche esistenti. Ciò sarà possibile solo una volta fissato il contenuto sia delle misure di esecuzione, che la Commissione deve adottare, sia della legislazione nazionale di attuazione della direttiva.

    (4) È altresì necessario che la direttiva 2004/39/CE e le sue misure di esecuzione siano attuate nell’ordinamento interno o si applichino direttamente contemporaneamente in tutti gli Stati membri affinché la direttiva possa produrre pienamente i propri effetti.

    (5) È pertanto opportuno prorogare la scadenza per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE nell’ordinamento interno degli Stati membri. Analogamente, il termine imposto alle imprese di investimento e agli enti creditizi per conformarsi ai nuovi requisiti deve essere rinviato per un periodo dopo che gli Stati membri hanno completato l’attuazione delle norme nel loro diritto nazionale.

    (6) Data l’interazione tra le diverse disposizioni della direttiva 2004/39/CE, è opportuno che il rinvio dei predetti termini si applichi all’insieme delle disposizioni della direttiva. Il rinvio dei termini per l'attuazione e l'applicazione deve essere proporzionato alle esigenze degli Stati membri e dei soggetti regolamentati, senza andare oltre. Per evitare una frammentazione che potrebbe ostacolare il funzionamento del mercato interno dei valori mobiliari, gli Stati membri devono applicare le disposizioni della direttiva 2004/39/CE contemporaneamente.

    (7) Sono necessarie altre modifiche, conseguenza delle prime, che consentano di differire la data di abrogazione della direttiva 93/22/CEE e le date per le disposizioni transitorie della direttiva 2004/39/CE e di prorogare il calendario per la presentazione delle relazioni da parte della Commissione.

    (8) La direttiva 2004/39/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2004/39/CEE è così modificata:

    (1) L'articolo 65 è così modificato:

    a) il testo dei paragrafi da 1 a 4 è sostituito dal seguente:

    “1. Al più tardi entro il 30 aprile 2007, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale estensione del campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione alle operazioni relative a categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni.

    2. Al più tardi entro il 30 aprile 2008, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 27.

    3. Al più tardi entro il 30 ottobre 2007, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

    a) l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k) per le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio strumenti finanziari derivati su merci;

    b) il contenuto e la forma da dare ai requisiti adeguati da applicare ai fini dell'autorizzazione delle predette imprese in qualità di imprese di investimento ai sensi della presente direttiva e della relativa vigilanza;

    c) l'adeguatezza delle norme riguardanti la nomina degli agenti collegati ai fini della prestazione di servizi e/o dell'esercizio di attività di investimento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza;

    d) l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i).

    4. Al più tardi entro il 30 ottobre 2007, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle informazioni che le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche.”

    b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    “6. Al più tardi entro il 30 aprile 2006, la Commissione, sulla base delle discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di mantenere i requisiti in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale imposti agli intermediari in base alla normativa comunitaria.”

    (2) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

    “ Articolo 69 Abrogazione della direttiva 93/22/CEE

    1. La direttiva 93/22/CEE è abrogata a partire dal 30 ottobre 2006. I riferimenti alla direttiva 93/22/CEE s'intendono fatti alla presente direttiva. I riferimenti ai termini definiti nella direttiva 93/22/CEE o ai suoi articoli s'intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della presente direttiva.

    2. Gli Stati membri prevedono che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate per conformarsi alla direttiva 93/22/CE restano in vigore fino all’applicazione delle misure adottate in applicazione dell’articolo 70 e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2007.”

    (3) L'articolo 70, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 ottobre 2006 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 2007.”

    (4) Nell'articolo 71, il testo dei paragrafi da 1 a 4 è sostituito dal seguente:

    “1. Le imprese di investimento già autorizzate nei rispettivi Stati membri d'origine a prestare servizi di investimento anteriormente al 30 aprile 2007 si considerano autorizzate ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri contemplano che per esercitare siffatte attività esse debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste negli articoli da 9 a 14.

    2. Un mercato regolamentato o un gestore del mercato già autorizzato nel suo Stato membro d'origine anteriormente al 30 aprile 2007 si considera autorizzato ai fini della presente direttiva se la legislazione di tale Stato membro contempla che il mercato regolamentato o il gestore del mercato, a seconda dei casi, debba ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nel titolo III.

    3. Gli agenti collegati già registrati in un registro pubblico anteriormente al 30 aprile 2007 si considerano registrati ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri contemplano che gli agenti collegati debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nell'articolo 23.

    4. Le informazioni comunicate anteriormente al 30 aprile 2007 ai fini degli articoli 17, 18 o 30 della direttiva 93/22/CEE si considerano comunicate ai fini degli articoli 31 e 32 della presente direttiva.”

    Articolo 2

    Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 ottobre 2006 al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    SCHEDA FINANZIARIA | […] |

    DATA: […] |

    1. | LINEA DI BILANCIO INTERESSATA: - Nessuna – NESSUNA INCIDENZA FINANZIARIA | STANZIAMENTI: Nessuno |

    2. | DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: PROPOSTA DI DIRETTIVA CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/39/CE RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI |

    3. | BASE GIURIDICA: Articolo 47, paragrafo 2 |

    4. | OBIETTIVI: Prorogare la scadenza per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE e per la sua applicazione; adeguare di conseguenza altre scadenze incluse nella direttiva |

    5. | INCIDENZA FINANZIARIA – non pertinente | PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR) | ESERCIZIO IN CORSO [n] (milioni di EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO [n+1] (milioni di EUR) |

    5.0 | SPESE - non pertinente - A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO |

    5.1 | ENTRATE - non pertinente - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - NAZIONALI |

    [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

    5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA |

    5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA |

    5.2 | METODO DI CALCOLO: |

    6.0 | POSSIBILITÀ CHE IL PROGETTO SIA FINANZIATO MEDIANTE STANZIAMENTI IMPUTATI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DELL'ATTUALE BILANCIO – non pertinente | SÌ NO |

    6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

    6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO |

    6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

    OSSERVAZIONI: |

    [1] GU L ... del ..., pag. ....

    [2] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

    Top