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Document 52003PC0478

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità

    /* COM/2003/0478 def. - COD 2003/0180 */

    52003PC0478

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità /* COM/2003/0478 def. - COD 2003/0180 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. CONTESTO E GIUSTIFICAZIONE

    Nel marzo del 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 613/91 relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità, che intende ridurre i costi e le procedure amministrative connessi al cambiamento di registro all'interno della Comunità, migliorando così la competitività dei trasporti marittimi comunitari e salvaguardando al contempo la sicurezza marittima, in linea con le convenzioni internazionali.

    Il regolamento concilia le considerazioni riguardanti il mercato interno (eliminazione degli ostacoli tecnici al cambiamento di registro delle navi tra Stati membri) e le esigenze in materia di sicurezza marittima (elevato livello di sicurezza delle navi e protezione dell'ambiente). Il principio fondamentale è il riconoscimento a livello europeo dell'adeguatezza delle norme di sicurezza stabilite dalle convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

    In base al regolamento, gli Stati membri non hanno il diritto di negare, per motivi tecnici derivanti dalle tre convenzioni IMO (SOLAS 1974, LL66 e MARPOL 73/78), l'immatricolazione a una nave da carico immatricolata in un altro Stato membro che sia conforme ai requisiti specificati in queste convenzioni, che sia munita di certificati validi e che disponga di attrezzature oggetto di una omologazione. Le navi che si trovano in queste condizioni possono cambiare bandiera sottoponendosi solo a un'eventuale ispezione da parte dell'amministrazione marittima della bandiera di accoglienza tesa a verificare che le condizioni della nave corrispondano effettivamente ai certificati. Le restanti divergenze tra Stati membri quanto all'interpretazione dei requisiti e delle disposizioni che le convenzioni lasciano alla discrezione delle parti sono sottoposte alla Commissione che deve prendere una decisione in merito, avvalendosi dell'assistenza di un comitato di rappresentanti degli Stati membri, presieduto da un rappresentante della Commissione.

    A oltre dieci anni dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 613/91 (1° gennaio 1992), è opportuno cercare di migliorare le norme comunitarie sul trasferimento di navi tra registri. Sono tre le ragioni che inducono ad agire in questo senso:

    - Innanzitutto, gli sviluppi significativi in ambito normativo a livello internazionale e comunitario registrati dopo l'adozione del regolamento. In effetti, dall'entrata in vigore del regolamento non solo l'IMO ha modificato importanti convenzioni internazionali adottando una serie di risoluzioni ad esse collegate, ma l'aspetto ancora più importante è che è anche stato adottato un ampio corpus di acquis comunitario nel settore della sicurezza marittima. Nel frattempo sono stati adottati e modificati, talora in misura sostanziale e senza un'articolazione formale con il regolamento, testi che possono avere un impatto sull'ambito di applicazione del regolamento, tra cui la direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [1], o sull'elaborazione di alcune delle sue disposizioni, tra cui la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [2], la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo) [3] e la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo [4];

    [1] GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/../CE (GU L ... del ........., pag. ..).

    [2] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

    [3] GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

    [4] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

    - Citiamo inoltre l'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 613/91. Le informazioni a disposizione della Commissione sull'attuazione del regolamento derivano principalmente da dati raccolti nel contesto della fase pre-contenziosa di procedimenti di infrazione a seguito di denunce di operatori e da elementi recentemente presentati dagli armatori comunitari, che hanno sottolineato questioni quali il persistere di interpretazioni divergenti delle convenzioni e la relazione tra il cambio di registro delle navi e le prerogative degli Stati di bandiera, chiedendo tra l'altro l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento per includervi anche le navi passeggeri;

    - Infine, è probabile che le attuali difficoltà aumenteranno a seguito dell'imminente allargamento dell'Unione, che avrà un notevole impatto quantitativo e qualitativo sulla flotta comunitaria. Le difficoltà tenderanno ad accentuarsi in quanto gli armatori possono presentare maggiori domande di cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità.

    2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

    Considerazioni generali

    La proposta intende introdurre miglioramenti in tre settori principali:

    - ampliare l'ambito di applicazione del regolamento per includervi le navi passeggeri;

    - migliorare l'articolazione con gli altri strumenti comunitari in materia di sicurezza marittima;

    - rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni marittime nazionali.

    Ampliare l'ambito di applicazione del regolamento per includervi le navi passeggeri

    Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento (CEE) n. 613/91 è applicabile alle navi da carico (di 500 o più tonnellate di stazza lorda). Al momento dell'adozione del regolamento è stata discussa l'ipotesi di includere anche le navi passeggeri. Alla fine, tuttavia, la Commissione e gli esperti degli Stati membri sono giunti alla conclusione che, viste le caratteristiche e gli usi particolari delle navi passeggeri (requisiti di costruzione supplementari) e le divergenze nell'interpretazione delle convenzioni, non era opportuno includere le navi passeggeri nell'ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia, come dichiarato nella relazione della proposta di regolamento, la Commissione si è impegnata a riprendere in esame questa possibilità non appena possibile. Nel 1996, nella relazione della proposta di direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre la modifica del regolamento per ampliarne il campo di applicazione alle navi passeggeri.

    Dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 613/91, il regime internazionale applicabile alle navi passeggeri è stato rafforzato e puntualizzato con l'adozione di un numero considerevole di emendamenti IMO alla convenzione SOLAS 1974 e una maggiore convergenza delle interpretazioni delle regole e delle norme della convenzione. Con l'adozione della direttiva 98/18/CE è stato istituito un regime tecnico completamente armonizzato e applicabile a livello comunitario per le navi passeggeri che operano nel traffico interno, costruite il 1° luglio 1998 o successivamente. Questo regime uniforme è stato rafforzato il 14 aprile 2003 con l'adozione della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici di stabilità per le navi passeggeri ro-ro [5] e della direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [6].

    [5] GU L 123 del 17.5.2003, pag.22

    [6] GU L 123 del 15.5.2003, pag.18

    Da un punto di vista tecnico, non esistono ragioni particolari che suggeriscano l'applicazione di norme diverse alle navi passeggeri a seconda che esse effettuino servizio interno o internazionale. Anzi, nel contesto dell'esecuzione degli obblighi degli Stati di bandiera, la maggioranza delle amministrazioni nazionali dell'UE e delle società di classificazione che operano per loro conto usa le stesse norme per ispezionare le navi passeggeri, indipendentemente dal fatto che esse effettuino viaggi interni o internazionali.

    Questa pratica, insieme alla messa a punto del regime internazionale applicabile alle navi da passeggeri e alla maggiore convergenza delle interpretazioni della convenzione SOLAS 1974, inducono la Commissione a proporre l'estensione del regime per il cambiamento di registro delle navi di cui nel regolamento (CEE) n. 613/91 a tutte le navi passeggeri costruite alla data di riferimento o successivamente indicata nella direttiva 98/18/CE (1° luglio 1998) o costruite prima di questa data ma certificate come rispondenti ai requisiti stabiliti nella convenzione SOLAS 1974 per le navi costruite il 1° luglio 1998 o successivamente.

    Migliorare l'articolazione con altri strumenti comunitari in materia di sicurezza marittima

    La maggior parte dell'acquis comunitario in materia di sicurezza marittima è stata adottata dopo il regolamento (CEE) n. 613/91. È quindi importante stabilire una corretta articolazione del nuovo regolamento con diversi strumenti comunitari, in particolare:

    - la direttiva 94/57/CE sulle società di classificazione, tramite un riferimento diretto a questa direttiva per definire l'"organizzazione riconosciuta";

    - la direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo, tramite un riferimento diretto a questa direttiva in relazione all'equipaggiamento omologato per tipo (articolo 4, paragrafo 1);

    - la direttiva 95/21/CE sul controllo dello Stato di approdo. È necessaria l'articolazione per prevenire conseguenze impreviste dell'attuazione dell'articolo 7, lettera b) (rifiuto di accesso ai porti UE) sul cambiamento di registro delle navi. Le navi alle quali viene rifiutato l'accesso sono escluse dal campo di applicazione del regolamento.

    Rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni marittime nazionali

    L'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 613/91 stabilisce che solo le navi battenti bandiera di uno Stato membro e in servizio attivo sotto tale bandiera da almeno sei mesi possono essere trasferite al registro di un altro Stato membro.

    Considerata la situazione, sembra preferibile sostituire questa "quarantena" arbitraria di sei mesi con una disposizione simile a quella applicabile nel contesto degli accordi per il trasferimento di classe. Questa disposizione implicherà una maggiore cooperazione tra le amministrazioni marittime coinvolte nel trasferimento di una nave da un registro all'altro all'interno della Comunità. Secondo le nuove regole, l'amministrazione marittima del registro che cede la nave deve informare quella del registro che la accoglie sugli eventuali miglioramenti che essa richiede per essere immatricolata o rinnovare i certificati, indicare l'eventuale ritardo delle ispezioni e fornire tutta la documentazione della nave. In questo modo si prevede di agevolare il trasferimento tra registri e di permettere un'esecuzione più rapida dell'eventuale ispezione da parte dell'amministrazione marittima del registro di accoglienza.

    Considerazioni specifiche

    Articolo 1

    Il primo articolo chiarisce che l'obiettivo del regolamento è raggiungere un equilibrio adeguato tra le considerazioni relative al mercato interno (libero trasferimento delle navi) e i requisiti in materia di sicurezza marittima (livello elevato di sicurezza delle navi e protezione ambientale).

    Articolo 2

    In questo articolo sono elencate le definizioni dei termini fondamentali usati nel regolamento. Le definizioni si basano sulla convenzione SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea, Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare) dell'IMO. Le definizioni relative alle navi passeggeri, la cui introduzione è stata resa necessaria dall'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento, sono conformi anche a quelle della direttiva 98/18/CE, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

    La lettera a) è conforme agli emendamenti introdotti dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2099/2002 che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships, COSS).

    Articolo 3

    L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del regolamento. Il regolamento si applica alle navi da carico alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 613/91 e alle navi passeggeri costruite il 1° luglio 1998 o successivamente o certificate come rispondenti ai requisiti stabiliti nella convenzione SOLAS 1974 per le navi costruite il 1° luglio 1998 o successivamente.

    Le navi alle quali è stato negato l'accesso ai porti europei ai sensi dell'articolo 7, lettera b) della direttiva 95/21/CE sul controllo dello Stato di approdo sono escluse dal regime di trasferimento libero stabilito nel regolamento per il periodo della loro esclusione dai porti comunitari. Questa disposizione è resa necessaria in considerazione della possibile inclusione di alcuni Stati membri, in particolare a seguito dell'imminente allargamento dell'Unione europea, nella lista nera del protocollo di intesa di Parigi (Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) . La soluzione proposta, vale a dire l'esclusione limitata alle navi in situazione di infrazione, sembra adatta a far fronte al numero relativamente contenuto di casi "estremi" previsti.

    Articolo 4

    L'articolo 4 elenca gli obblighi principali degli Stati membri in materia di cambiamento di registro e dispone un'articolazione adeguata con la direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo.

    Il paragrafo 2 stabilisce una maggiore cooperazione tra le amministrazioni marittime del registro che cede la nave e quello che la accoglie. Il primo deve, in particolare, informare il secondo dei miglioramenti necessari per immatricolare la nave o rinnovarne i certificati e indicare eventuali ritardi nelle ispezioni.

    L'amministrazione marittima del registro di accoglienza conserva il diritto di effettuare un'ispezione limitata per assicurare che la nave soddisfi le norme di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento marino stabiliti nelle convenzioni. Gli obblighi di eseguire l'ispezione entro una scadenza ragionevole e di riferire il caso alla Commissione in mancanza di corrispondenza con i certificati e le dichiarazioni di conformità sono stati resi espliciti.

    Articolo 5

    Questo articolo stabilisce le norme che disciplinano il rilascio e il rinnovo dei certificati. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 613/91 non sono state modificate.

    Articolo 6

    Questo articolo fa riferimento al ruolo della Commissione in caso di rifiuto di immatricolazione da parte di uno Stato membro e all'assistenza che deve essere fornita dal comitato COSS per l'interpretazione e l'applicazione del regolamento. Non sono stati introdotti emendamenti sostanziali alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 613/91. In particolare, è mantenuta la clausola di salvaguardia in casi di danno grave alla sicurezza o all'ambiente ispirata agli articoli 95 e 174 del trattato.

    Articolo 7

    Questo articolo fa riferimento al Comitato designato ad assistere la Commissione nell'interpretazione e applicazione del regolamento, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2099/2002 (COSS).

    Articolo 8

    L'articolo 8 introduce l'obbligo per gli Stati membri di presentare annualmente una breve relazione formale sull'attuazione del regolamento.

    Articolo 9

    Questo articolo fa riferimento all'emendamento delle convenzioni conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2099/2002 (COSS).

    Articolo 10

    Ai fini di una maggiore chiarezza e semplificazione, è sembrato preferibile abrogare il regolamento (CEE) n. 613/91 e sostituirlo con quello nuovo proposto invece di introdurre emendamenti alla maggior parte degli articoli.

    Articolo 11

    Nessun commento

    2003/0180 (COD)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità

    (Testo rilevante ai fini SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione [7],

    [7] GU C [...] del [...], pag. [...]

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [8],

    [8] GU C [...] del [...], pag. [...]

    visto il parere del Comitato delle regioni [9],

    [9] GU C [...] del [...], pag. [...]

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [10],

    [10] GU C [...] del [...], pag. [...]

    considerando quanto segue:

    (1) L'istituzione e il funzionamento del mercato interno implicano l'eliminazione degli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri degli Stati membri. Sono inoltre necessarie misure per facilitare il trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri all'interno della Comunità volte a ridurre i costi e le procedure amministrative collegati a tale trasferimento, migliorando al contempo le condizioni operative e la competitività del settore marittimo comunitario.

    (2) È altresì necessario garantire un elevato livello di sicurezza delle navi e protezione ambientale, in conformità con le convenzioni internazionali.

    (3) I requisiti stabiliti dalla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS 1974), dalla convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (International Convention on Load Lines, LL 1966) e dalla convenzione internazionale del 1973, modificata dal protocollo del 1978, sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 73/78) impongono un elevato livello di sicurezza delle navi e di protezione ambientale. La convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi prevede un sistema uniforme per la misurazione del tonnellaggio delle navi mercantili.

    (4) Il regime internazionale applicabile alle navi passeggeri è stato rafforzato e perfezionato con l'adozione di un numero considerevole di emendamenti alla convenzione SOLAS 1974 da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO) e una maggiore convergenza delle interpretazioni delle regole e norme delle convenzioni.

    (5) Il trasferimento di navi battenti bandiera di uno Stato membro tra i registri di Stati membri non deve essere intralciato da ostacoli tecnici, a condizione che le navi siano state certificate quali rispondenti alle disposizioni delle convenzioni internazionali pertinenti dagli Stati membri o, per loro conto, dalle organizzazioni riconosciute ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [11].

    [11] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag.53).

    (6) Per garantire una decisione rapida e basata su dati concreti da parte dell'amministrazione marittima del registro di accoglienza, l'amministrazione marittima del registro di provenienza della nave deve fornire all'altra amministrazione tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle condizioni e l'equipaggiamento della nave. L'amministrazione marittima del registro di accoglienza deve tuttavia avere la possibilità di sottoporre la nave a un'ispezione per verificare le condizioni dichiarate e l'equipaggiamento.

    (7) Le navi alle quali è stato negato l'accesso ai porti europei ai sensi dell'articolo 7, lettera b) della direttiva 95/21/CE, del 19 giugno 1995, sul controllo dello Stato di approdo [12] non devono beneficiare della possibilità di essere trasferite a un altro registro all'interno della Comunità fino alla revoca dell'esclusione;

    [12] GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag.53).

    (8) Le convenzioni internazionali pertinenti lasciano alcuni importanti punti di interpretazione alla discrezione delle parti. Sulla base delle loro interpretazioni individuali, gli Stati membri rilasciano a tutte le navi battenti la loro bandiera, soggette alle disposizioni delle relative convenzioni internazionali, certificati che attestano la loro conformità con queste disposizioni. Gli Stati membri applicano i regolamenti tecnici nazionali, alcune disposizioni dei quali prevedono requisiti diversi da quelli fissati nelle convenzioni e nelle norme tecniche associate. È pertanto necessario istituire una procedura idonea per risolvere le divergenze di interpretazione dei requisiti esistenti che possono insorgere a seguito di una domanda di cambio di registro.

    (9) Per consentire di monitorare l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione brevi relazioni annuali.

    (10) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [13].

    [13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (11) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 613/91, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità [14], sono rafforzate ed estese in misura significativa dal presente regolamento. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 613/91 deve essere abrogato,

    [14] GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Finalità

    Il presente regolamento intende eliminare gli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri degli Stati membri, assicurando al contempo un livello elevato di sicurezza delle navi e di protezione ambientale, in conformità con le convenzioni internazionali.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento:

    a) "convenzioni" indica la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), la convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL 1966), la convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi e la convenzione internazionale del 1973, modificata dal protocollo del 1978, sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) nelle loro versioni aggiornate, unitamente alle relative risoluzioni vincolanti adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation, IMO);

    b) "requisiti" indica i requisiti di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento stabiliti nelle convenzioni;

    c) "certificati" indica i certificati rilasciati da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta per suo conto in conformità con le convenzioni;

    d) "nave passeggeri" indica una nave capace di trasportare più di dodici passeggeri;

    e) "passeggero" indica chiunque eccetto:

    i) il comandante e i membri dell'equipaggio o altre persone impiegate od occupate con qualsiasi funzione a bordo di una nave per le operazioni della nave; e

    ii) un bambino di età inferiore a un anno;

    f) "viaggio interno" indica un viaggio via mare da un porto di uno Stato membro allo stesso porto o a un altro porto all'interno dello stesso Stato membro;

    g) "viaggio internazionale" indica un viaggio via mare da un porto di uno Stato membro a un porto al di fuori dei suoi confini o viceversa;

    h) "nave da carico" indica una nave di 500 o più tonnellate di stazza lorda che non sia una nave passeggeri;

    i) "organizzazione riconosciuta" indica un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE.

    Articolo 3

    Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica:

    a) alle navi da carico, munite di certificati validi:

    i) costruite il 25 maggio 1980 o successivamente, oppure

    ii) costruite prima di questa data, ma certificate da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta che agisce per suo conto, quali conformi alle norme per le nuove navi definite nella convenzione SOLAS 1974, o, per le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici e per le navi adibite al trasporto di gas, ai codici normativi pertinenti per le navi costruite il 25 maggio 1980 o successivamente;

    b) alle navi passeggeri in servizio interno e/o internazionale, munite di certificati validi:

    i) costruite il 1° luglio 1998 o successivamente, oppure

    ii) costruite prima di questa data, ma certificate da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta che agisce per suo conto, quali conformi ai requisiti stabiliti per le navi costruite il 1° luglio 1998 o successivamente:

    - nella direttiva 98/18/CE, per le navi in servizio interno;

    - nella convenzione SOLAS 1974, per le navi in servizio internazionale.

    2. Il presente regolamento non si applica alle navi alle quali è negato l'accesso ai porti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, lettera b) della direttiva 95/21/CE.

    Articolo 4

    Trasferimento di registro

    1. Gli Stati membri non negano, per motivi tecnici derivanti dalle convenzioni, l'immatricolazione ad una nave da carico immatricolata in un altro Stato membro che sia conforme ai requisiti, che sia munita di certificati validi e che disponga di attrezzature oggetto di una omologazione o di una omologazione di tipo nel paese di origine della nave ai sensi della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo [15].

    [15] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag.53).

    Per adempiere agli obblighi previsti dagli strumenti ambientali regionali ratificati prima del 1° gennaio 1992, gli Stati membri possono imporre regole supplementari in conformità con gli allegati opzionali alle convenzioni.

    2. Al momento del ricevimento della richiesta di trasferimento, l'amministrazione marittima del registro di provenienza della nave fornisce all'amministrazione marittima del registro di accoglienza tutte le informazioni pertinenti sulla nave, in particolare sulle sue condizioni e attrezzature. Le informazioni includono la documentazione cronologica della nave e, ove opportuno, un elenco dei miglioramenti richiesti dal registro di provenienza per immatricolare la nave o rinnovarne i certificati nonché un elenco delle ispezioni in ritardo. Le amministrazioni marittime cooperano per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

    3. L'amministrazione marittima del registro di accoglienza può sottoporre la nave a ispezione per verificare che lo stato della nave e delle sue attrezzature corrisponda effettivamente ai certificati della stessa e alle dichiarazioni di conformità previste all'articolo 3.

    L'ispezione viene eseguita entro una scadenza ragionevole.

    Se, a seguito dell'ispezione, l'amministrazione marittima del registro di accoglienza non è in grado di confermare la corrispondenza con i certificati della nave e le dichiarazioni di conformità, notifica la Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

    Articolo 5

    Certificati

    Al momento del trasferimento della nave, lo Stato membro della bandiera di accoglienza rilascia certificati secondo le stesse condizioni previste per la bandiera dello Stato membro del registro precedente.

    Fintantoché i requisiti rimangono invariati per le navi esistenti, l'amministrazione marittima del registro di accoglienza non impone, al momento del rinnovo, della proroga o della revisione dei certificati, requisiti diversi da quelli prescritti per il primo rilascio di certificati non provvisori.

    Articolo 6

    Rifiuto di trasferimento e interpretazione

    1. Lo Stato membro del registro di accoglienza notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi rifiuto di rilasciare nuovi certificati basato su divergenze di interpretazione dei requisiti o su disposizioni che le convenzioni lasciano alla discrezione delle parti.

    A meno che non sia stata informata di un accordo tra gli Stati membri interessati entro il termine di un mese, la Commissione avvia le iniziative necessarie per prendere una decisione secondo la procedura definita all'articolo 7, paragrafo 2.

    2. Se uno Stato membro ritiene che una nave non possa essere immatricolata a norma dell'articolo 4 per gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente non rientranti fra quelli citati al paragrafo 1, l'immatricolazione può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi.

    Lo Stato membro sottopone senza indugio il problema alla Commissione, con la relativa motivazione. La sospensione viene confermata o annullata secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2.

    3. La Commissione può consultare il comitato di cui all'articolo 7 su qualsiasi problema connesso all'applicazione e interpretazione del presente regolamento e, in particolare, per garantire che non siano pregiudicate le norme relative alla sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente.

    Articolo 7

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

    2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio si applicano tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8.

    Il periodo stabilito all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    Articolo 8

    Relazioni

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una breve relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione fornisce dati statistici sul trasferimento di navi, identifica le misure specifiche adottate per attuare il presente regolamento, incluse quelle tese a informare gli operatori del settore, ed elenca le difficoltà incontrate nell'attuazione.

    Articolo 9

    Emendamenti

    Gli emendamenti alle convenzioni possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

    Articolo 10

    Abrogazione

    Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 631/91.

    Articolo 11

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA

    Settore(i) di intervento: trasporto marittimo

    Attività: migliorare le norme comunitarie in materia di sicurezza marittima

    Titolo dell'azione:

    Proposta di regolamento relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità

    LA MISURA PROPOSTA NON HA IMPLICAZIONI FINANZIARIE PER IL BILANCIO COMUNITARIO

    1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

    nessuna

    2. DATI GLOBALI IN CIFRE

    2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in stanziamenti di impegno

    nessuna

    2.2 Periodo d'applicazione:

    nessuno

    2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

    nessuna

    a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

    milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    [X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    [...] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    [...] La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale

    2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate [16]

    [16] Per ulteriori informazioni cfr. il documento illustrativo separato.

    [X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

    OPPURE

    [...] Incidenza finanziaria - Incidenza sulle entrate:

    - Nota bene: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

    milioni di euro (al primo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (Indicare le linee di bilancio interessate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    non pertinente

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. BASE GIURIDICA

    Articolo 80, paragrafo 2 del trattato.

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1 Necessità dell'intervento comunitario [17]

    [17] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo separato.

    5.1.1 Obiettivi perseguiti

    Agevolare ulteriormente il trasferimento delle navi tra registri all'interno della Comunità. Potenziare la competitività dell'industria comunitaria del trasporto marittimo, rispettando al contempo le norme internazionali in materia di sicurezza marittima.

    5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

    non pertinente

    5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

    non pertinente

    5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

    non pertinente

    5.3 Modalità di attuazione

    Gestione diretta della Commissione tramite il personale statutario (già presente)

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

    NESSUN IMPATTO FINANZIARIO - punti dal 6.1.1 al 6.2: non pertinenti

    6.1.1 Intervento finanziario

    SI in milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [18]

    [18] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo distinto.

    (Qualora si tratti di più azioni, precisare in modo sufficientemente dettagliato le misure specifiche adottate per ciascuna di esse in modo da consentire una stima del volume e dei costi dei risultati)

    Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se necessario, illustrare il metodo di calcolo

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

    Nessuna incidenza sulle spese per il personale. Gestione del personale già disponibile. I punti 7.1. e 7.2 non sono pertinenti.

    Nessuna incidenza specifica sulle spese di funzionamento. Il comitato indicato nel regolamento modificato non si è mai riunito (dal 1991). Eventuali questioni saranno esaminate nel quadro del comitato COSS che tratta argomenti sollevati nel contesto di diverse direttive e regolamenti in materia di sicurezza marittima. Punto 7.3: non pertinente.

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.2 Incidenza delle spese per risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

    7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

    (1)Specificare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    8.1 Modalità di controllo

    e

    8.2 Modalità e calendario della valutazione

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione "brevi relazioni annuali" (articolo 8)..

    9. MISURE ANTIFRODE

    Non pertinente

    SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

    Denominazione della proposta:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità.

    Numero di riferimento del documento:

    COM(2003) 478 definitivo

    La Proposta

    1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

    L'obiettivo principale della proposta è rafforzare determinati aspetti del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, alla luce dell'esperienza maturata nel corso della sua applicazione. Ai fini della chiarezza giuridica e della semplicità, il regolamento (CEE) n. 613/91 è abrogato e sostituito da un nuovo testo. Un regolamento è la forma più adatta di misura comunitaria per rivedere un regolamento già esistente.

    L'impatto sulle imprese

    2. Determinare l'incidenza della proposta:

    - sui vari settori di attività,

    - compagnie di navigazione che operano navi da carico o passeggeri in servizio interno negli Stati membri

    - sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese),

    - saranno interessate imprese di varie dimensioni, dalle compagnie con una sola nave a quelle con una flotta molto più numerosa

    - specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese.

    - In tutti gli Stati membri dell'UE, in quanto tutte le amministrazioni nazionali sono interessate in quanto Stati di bandiera.

    3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta.

    Non sono necessarie misure particolari. Il regolamento è teso ad agevolare ulteriormente il cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità.

    4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta.

    Si prevedono effetti positivi sulla competitività grazie alla riduzione dei costi e delle procedure amministrative connessi al trasferimento di registro.

    5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

    No.

    Consultazione

    6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.

    Le seguenti organizzazioni sono state invitate alla riunione di consultazione e vi hanno partecipato:

    - l'Associazione europea degli armatori (European Community Shipowners Association, ECSA)

    - la Federazione europea dei lavoratori del settore dei trasporti (European Transport Workers' Federation, ETF)

    - l'Associazione internazionale delle società di classificazione (International Association of Classification Societies, IACS, )

    Gli operatori del settore hanno espresso un parere favorevole sulle proposte della Commissione, in particolare sull'ampliamento del campo di applicazione teso a includervi le navi passeggeri e sulla soppressione dell'obbligo di battere bandiera di uno Stato membro per almeno sei mesi per beneficiare delle disposizioni del regolamento sulla libertà di cambiamento di registro.

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