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Document 32024R1789

    Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/105/2023/REV/1

    GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1789

    15.7.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1789 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2024

    sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    (2)

    Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità.

    (3)

    Inoltre, con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le norme del mercato interno per i combustibili gassosi devono essere allineate a tale regolamento. In tale contesto, l'Unione ha stabilito come aggiornare i suoi mercati dell'energia, anche per quanto riguarda la decarbonizzazione dei mercati del gas, nelle comunicazioni della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico» e «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» («strategia dell'UE per l'idrogeno»), nonché nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (6). Il presente regolamento dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e il buon funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno.

    (4)

    Il presente regolamento integra i relativi strumenti politici e legislativi dell'Unione, in particolare quelli proposti a norma della comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo», quali i regolamenti (UE) 2023/857 (7), (UE) 2023/957 (8), (UE) 2023/1805 (9) e (UE) 2023/2405 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive (UE) 2023/959 (11), (UE) 2023/1791 (12) e (UE) 2023/2413 (13) del Parlamento europeo e del Consiglio, che mirano a incentivare la decarbonizzazione dell'economia dell'Unione e a garantire che essa continui a seguire una traiettoria verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119. L'obiettivo principale del presente regolamento è consentire e agevolare tale transizione verso la neutralità climatica garantendo l'espansione di un mercato dell'idrogeno e di un mercato del gas naturale efficiente.

    (5)

    Il presente regolamento mira ad agevolare la penetrazione di gas rinnovabile, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno nel sistema energetico consentendo l'abbandono graduale del gas fossile e a permettere al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio e all'idrogeno di svolgere un ruolo di rilievo nel conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. Il presente regolamento mira inoltre a istituire un quadro normativo che consenta e incentivi tutti i partecipanti al mercato ad abbandonare gradualmente il gas fossile e a pianificare le loro attività al fine di evitare effetti di lock-in e mira a garantire un'eliminazione graduale e tempestiva del gas fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

    (6)

    La strategia dell'UE per l'idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato interno aperto e competitivo, contraddistinto dall'assenza di barriere al commercio, reca significativi vantaggi per la concorrenza, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. La strategia dell'UE per l'idrogeno sottolinea inoltre che il passaggio a un mercato liquido in cui l'idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l'ingresso di nuovi produttori, rafforzerebbe l'integrazione con altri vettori energetici e invierebbe segnali di prezzo favorevoli per decisioni in materia di investimenti e decisioni operative. È pertanto opportuno che le norme stabilite nel presente regolamento siano atte ad agevolare l'emergenza dei mercati dell'idrogeno, degli scambi di idrogeno come materia prima e dei centri di scambio liquido. Gli Stati membri dovrebbero eliminare eventuali barriere ingiustificate, tra cui le tariffe sproporzionate nei punti di interconnessione. Per il mercato dell'idrogeno è inoltre opportuno prendere in considerazione le norme vigenti elaborate per i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno reso possibili operazioni commerciali e scambi efficienti, prendendo atto delle differenze intrinseche. Sebbene il presente regolamento stabilisca i principi generali applicabili al funzionamento del mercato dell'idrogeno, è opportuno tenere conto della fase di sviluppo di detto mercato nell'applicazione di tali principi.

    (7)

    Sostenere le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio nell'eliminazione graduale dei combustibili fossili e nell'introduzione graduale delle energie rinnovabili è un elemento chiave della politica per una transizione giusta. Tale sostegno deve essere perseguito coerentemente con il quadro giuridico pertinente, in particolare con il Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), che consente il finanziamento di tecnologie per le energie rinnovabili. La Commissione svolge un ruolo fondamentale nel garantire tale sostegno alle politiche nazionali volte a ridurre progressivamente la capacità esistente di produzione ed estrazione di carbone e di altri combustibili fossili solidi. Tale processo richiede finanziamenti per affrontare l'impatto sociale ed economico, compresa la riqualificazione della forza lavoro ai fini della transizione verso l'energia pulita delle regioni che subiscono cambiamenti strutturali. Il sostegno alle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio dovrà tenere conto degli obiettivi, degli ambiti di applicazione e dei criteri specifici di ciascun pertinente programma di finanziamento dell'Unione. Il Fondo per una transizione giusta non prevede finanziamenti per tecnologie diverse dalle energie rinnovabili.

    (8)

    La direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prevede la possibilità di usufruire di un gestore di sistema combinato. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali che siano coerenti con le pertinenti disposizioni di tale direttiva.

    (9)

    È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno ben funzionante, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo l'appropriato rendimento degli investimenti e consentendo l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio. Le norme sulle tariffe per l'accesso alla rete stabilite nel presente regolamento sono integrate da ulteriori norme in materia, in particolare nei codici di rete e negli orientamenti adottati ai sensi del presente regolamento, nei regolamenti (UE) 2022/869 (16) e (UE) 2024/1787 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e della direttiva (UE) 2023/1791.

    (10)

    In generale, è più efficiente finanziare le infrastrutture mediante i ricavi ottenuti dagli utenti di tale infrastruttura ed evitare sovvenzioni incrociate. Inoltre, nel caso di attivi regolamentati, le sovvenzioni incrociate sarebbero incompatibili con il principio generale delle tariffe commisurate ai costi. In casi eccezionali, le sovvenzioni incrociate potrebbero tuttavia apportare benefici per la società, in particolare nelle prime fasi dello sviluppo della rete, quando la capacità prenotata è bassa rispetto alla capacità tecnica e l'incertezza su quando la futura domanda di capacità si concretizzerà è elevata. Le sovvenzioni incrociate potrebbero pertanto contribuire a determinare tariffe ragionevoli e prevedibili per i primi utenti della rete e a ridurre i rischi dell'investimento per i gestori di rete, contribuendo così a un clima favorevole agli investimenti che sostenga gli obiettivi in materia di decarbonizzazione dell'Unione. Anziché imporre tariffe di rete che si prevede saranno più elevate ai primi utenti della rete dell'idrogeno, i gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero poter distribuire i costi di sviluppo della rete nel tempo consentendo agli Stati membri di prevedere la possibilità che i futuri utenti paghino parte dei costi iniziali attraverso un meccanismo di ripartizione intertemporale dei costi. Tale meccanismo di ripartizione intertemporale dei costi come pure la metodologia e le caratteristiche soggiacenti dovrebbero essere approvati dall'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero poter accompagnare tale meccanismo con misure volte a coprire il rischio finanziario dei gestori delle reti dell'idrogeno, come una garanzia dello Stato, a condizione che siano conformi all'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Qualora finanziare le reti mediante tariffe di accesso alla rete pagate dagli utenti della rete non sia praticabile, l'autorità di regolazione dovrebbe poter consentire, a determinate condizioni, trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati distinti dalle reti del gas naturale e dell'idrogeno. I costi associati agli studi di fattibilità relativi alla riconversione delle reti del gas naturale a reti dell'idrogeno non dovrebbero essere considerati sovvenzioni incrociate. Le sovvenzioni incrociate non dovrebbero essere finanziate dagli utenti della rete in altri Stati membri ed è pertanto opportuno riscuotere finanziamenti per le sovvenzioni incrociate solo dai punti di uscita verso i clienti finali all'interno dello stesso Stato membro. Inoltre, poiché le sovvenzioni incrociate sono eccezionali, è opportuno garantire che siano proporzionali, trasparenti, limitate nel tempo e istituite sotto vigilanza regolamentare, previa notifica alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    (11)

    L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere conforme alla direttiva (UE) 2024/1788 e al regolamento (UE) 2017/459 della Commissione (20).

    (12)

    È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta l'Unione, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas naturale ben funzionante.

    (13)

    Le procedure relative all'accesso di terzi dovrebbero basarsi sui principi stabiliti nel presente regolamento. L'organizzazione di sistemi di entrata-uscita, che consentono la libera allocazione di gas naturale in base alla capacità continua, è stata accolta con favore dal XXIV Forum europeo sulla regolamentazione del gas (Forum di Madrid) già nell'ottobre 2013. È pertanto opportuno introdurre una definizione di sistema di entrata-uscita, contribuendo così a creare condizioni di parità per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio collegati al livello del trasporto o della distribuzione. La fissazione delle tariffe per i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e l'organizzazione dell'allocazione della capacità tra i livelli del trasporto e della distribuzione del gas naturale e dell'idrogeno dovrebbero spettare alle autorità di regolazione, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/1788.

    (14)

    L'accesso al sistema di entrata-uscita dovrebbe essere generalmente basato sulla capacità continua. I gestori della rete dovrebbero essere tenuti a cooperare in modo da massimizzare l'offerta di capacità continua, che a sua volta consente agli utenti della rete di assegnare liberamente il gas naturale in entrata o in uscita sulla base della capacità continua a qualsiasi punto di entrata o di uscita di uno stesso sistema di entrata-uscita.

    (15)

    È opportuno che gli Stati membri siano in grado di realizzare un'integrazione regionale totale o parziale in caso di fusione di due o più sistemi di entrata-uscita adiacenti. Dovrebbe essere possibile fare in modo che l'integrazione regionale parziale comprenda varie zone di bilanciamento, il che rappresenterebbe un passo importante per integrare mercati del gas naturale frammentati e migliorare il funzionamento del mercato interno del gas naturale.

    (16)

    In caso di integrazione di mercati regionali, i gestori dei sistemi di trasporto interessati e le autorità di regolazione dovrebbero affrontare le questioni che hanno un impatto transfrontaliero quali strutture tariffarie, regime di bilanciamento, capacità nei punti transfrontalieri rimanenti, piani di investimento e adempimento dei compiti dei gestori dei sistemi di trasporto e delle autorità di regolazione.

    (17)

    La capacità subordinata dovrebbe essere offerta solo quando i gestori di rete non sono in grado di offrire capacità continua. È opportuno che i gestori di rete definiscano le condizioni della capacità subordinata sulla base di vincoli operativi in modo trasparente e chiaro. L'autorità di regolazione dovrebbe approvare le condizioni e garantire che il numero di prodotti della capacità subordinata sia limitato per evitare una frammentazione del mercato del gas naturale e garantire il rispetto del principio di fornire un accesso efficiente ai terzi.

    (18)

    È opportuno raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione transfrontaliera nel settore del gas naturale e promuovere l'integrazione del mercato al fine di completare il mercato interno del gas naturale.

    (19)

    Il presente regolamento mira a sostenere la produzione di biometano sostenibile nell'Unione. Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo «Implementing the REPower EU Action Plan: Investment needs, hydrogen accelerator and achieving the bio-methane targets» (Attuare il piano d'azione REPowerEU: fabbisogno di investimenti, acceleratore dell'idrogeno e conseguimento degli obiettivi per il biometano), che accompagna la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo «Piano REPowerEU» («piano REPowerEU»), la Commissione ha proposto di incrementare in modo significativo la produzione di biometano sostenibile nell'Unione fino a 35 miliardi di m3 entro il 2030.

    (20)

    La mappatura coordinata per la diffusione del biogas e del biometano funge da strumento che consente agli Stati membri di determinare il contributo del biometano alle rispettive traiettorie stimate dal 2021 al 2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto e la potenza totale installata pianificata, come previsto nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Qualora abbiano stabilito traiettorie nazionali per il biogas e il biometano, gli Stati membri dovrebbero specificare nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima le politiche e le misure per il loro sviluppo, quali l'adozione di strategie nazionali per il biogas e il biometano sostenibili o la fissazione di obiettivi nazionali di produzione o consumo annuali di biometano, espressi in volumi assoluti o in percentuale del volume di gas naturale consumato dai clienti connessi alla rete del gas naturale. Per facilitare tale compito, la Commissione ha fornito agli Stati membri che dispongono di un significativo potenziale di biometano un'analisi del loro potenziale nazionale, nonché suggerimenti su come sfruttare al meglio detto potenziale. Inoltre, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri possono tenere conto, per gli obiettivi del settore dei trasporti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di tale direttiva, del biogas iniettato nell'infrastruttura nazionale di trasporto e distribuzione del gas.

    (21)

    È necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e, ove opportuno, dei sistemi di distribuzione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema del gas naturale nell'Unione, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero seguire orientamenti quadro, che di per sé non sono vincolanti e che sono elaborati dall'ACER. L'ACER dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base dei fatti, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'ACER dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandarne l'adozione da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero gestire le proprie reti conformemente a tali codici di rete.

    (22)

    Ai fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas naturale nell'Unione, è opportuno prevedere una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas (European Network of Transmission System Operators for Gas – «ENTSOG»). Al fine di garantire un'equa rappresentanza degli Stati membri di piccole dimensioni, non interconnessi o isolati, oltre ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, i gestori dei sistemi di gas naturale che beneficiano di una deroga all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 a norma dell'articolo 86 di tale direttiva dovrebbero risultare idonei a essere membri della REGST del gas. All'atto dell'approvazione dello statuto della REGST del gas, la Commissione può cercare di garantire un'adeguata differenziazione dei diritti di adesione che rispecchi il diverso status dei membri. I compiti della REGST del gas dovrebbero essere eseguiti in conformità alle norme dell'Unione in materia di concorrenza applicabili alle decisioni della REGST del gas. I compiti della REGST del gas dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività della REGST del gas. Se del caso, i codici di rete possono essere elaborati congiuntamente dalla REGST del gas e dalla rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (European Network of Network Operators for Hydrogen – ENNOH) su questioni intersettoriali. I codici di rete elaborati dalla REGST del gas non intendono sostituirsi alle necessarie norme tecniche nazionali applicabili agli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello dell’Unione. La cooperazione nell'ambito di dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura. In mancanza di tale separazione, la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia delle operazioni di rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno competitivi ed efficienti.

    (23)

    Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale nell'Unione, la REGST del gas dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione («piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione») sulla base di uno scenario comune e del modello interconnesso. Il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione dovrebbe essere sviluppato in base a un processo trasparente che preveda una consultazione pubblica significativa, cui partecipino anche organismi scientifici indipendenti, e dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi e scientifici. A tal fine, il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può fornire contributi sugli scenari per il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/869. È opportuno che detto piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione includa reti di trasporto del gas naturale sostenibili e le necessarie interconnessioni regionali, rilevanti sotto il profilo commerciale o della sicurezza dell'approvvigionamento. Il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione dovrebbe promuovere il principio dell'efficienza energetica al primo posto e l'integrazione del sistema energetico e contribuire all'uso prudente e razionale delle risorse naturali e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

    (24)

    Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di un mercato liquido all'ingrosso del gas naturale, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas naturale nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas naturale per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. Per garantire la libertà di prenotare la capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, è pertanto opportuno che le tariffe fissate per un punto di entrata non siano correlate alle tariffe fissate per un punto di uscita ma che siano invece fissate separatamente per tali punti; la tariffa non dovrebbe mettere insieme, in un unico prezzo, il costo di entrata e di uscita.

    (25)

    Sebbene il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione (21) preveda norme per la definizione di norme tecniche che istituiscono un regime di bilanciamento, esso lascia varie scelte di progettazione per ciascun regime di bilanciamento applicato in uno specifico sistema di entrata-uscita. La combinazione delle scelte effettuate ha portato a uno specifico regime di bilanciamento applicabile in uno specifico sistema di entrata-uscita, che attualmente rispecchia principalmente i territori degli Stati membri.

    (26)

    Gli utenti della rete dovrebbero avere la responsabilità di bilanciare le loro immissioni con i loro prelievi con le piattaforme di scambio istituite per facilitare meglio gli scambi di gas naturale tra gli utenti della rete. Al fine di garantire al gas rinnovabile e al gas a basse emissioni di carbonio un accesso equo al mercato, la zona di bilanciamento dovrebbe comprendere anche, per quanto possibile, il livello del sistema di distribuzione. Il punto di scambio virtuale dovrebbe essere utilizzato per scambiare gas naturale tra i conti di bilanciamento degli utenti della rete.

    (27)

    I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

    (28)

    Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sull'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento del mercato, è necessario ridurre le attuali restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.

    (29)

    I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono tuttavia particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica per l'impresa dal punto di vista commerciale, se per un impianto di stoccaggio di gas naturale vi è solo un utente unico o se si tratta di dati riguardanti punti d'uscita all'interno di un sistema o sotto-sistema non connessi ad un altro sistema di trasporto o di distribuzione ma ad un unico cliente finale industriale, qualora la divulgazione di tali dati riveli informazioni riservate riguardo al processo produttivo di tale cliente.

    (30)

    Per rafforzare la fiducia nel mercato, gli operatori del mercato devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possano essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine, è opportuno concedere alle autorità competenti l'accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato del gas naturale tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi.

    (31)

    L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL) è insufficiente in alcuni Stati membri ed è necessario pertanto migliorare l'attuazione delle norme vigenti, per quanto riguarda la trasparenza e gli obiettivi del piano REPowerEU. Tale miglioramento dovrebbe tenere conto del potenziale e della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio per tali impianti nel mercato interno.

    (32)

    I regimi di bilanciamento per il gas naturale non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi operatori che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle imprese già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario stabilire norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.

    (33)

    Le autorità di regolazione dovrebbero garantire l'osservanza del presente regolamento e dei codici di rete nonché degli orientamenti adottati sulla base dello stesso.

    (34)

    Negli orientamenti di cui all'allegato sono stabilite norme più dettagliate. Ove opportuno, queste norme dovrebbero essere sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas naturale e della loro evoluzione.

    (35)

    Nel proporre di modificare gli orientamenti di cui all'allegato, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate da tali orientamenti, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum di Madrid.

    (36)

    Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenuti a fornire, su richiesta, le informazioni pertinenti alla Commissione. La richiesta di informazioni dovrebbe includere i motivi per i quali le informazioni sono necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe trattare tali informazioni in modo confidenziale.

    (37)

    Il presente regolamento, gli orientamenti adottati conformemente ad esso e i codici di rete non incidono sull'applicazione della normativa dell'Unione in materia di concorrenza.

    (38)

    Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi di gas naturale integrata e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati del gas naturale o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.

    (39)

    La transizione energetica e la continua integrazione del mercato del gas naturale richiedono maggiore trasparenza per quanto riguarda i ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto. Una serie di decisioni relative alle reti del gas naturale dovranno basarsi su tali informazioni. Ad esempio, il trasferimento di attivi di trasporto da un gestore della rete del gas naturale a un gestore della rete dell'idrogeno o l'attuazione di un meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasporto richiedono una maggiore trasparenza rispetto a quella attuale. Inoltre, le valutazioni dell'evoluzione tariffaria a lungo termine richiedono chiarezza sia sulla domanda di gas naturale che sulle proiezioni dei costi. La trasparenza per quanto riguarda i ricavi consentiti dovrebbe agevolare le proiezioni dei costi. In particolare le autorità di regolazione dovrebbero fornire sistematicamente informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto, il valore della loro regulatory asset base (RAB, capitale netto investito a fini regolatori) e il suo ammortamento nel tempo, il valore delle spese operative, il costo del capitale applicato ai gestori dei sistemi di trasporto e gli incentivi e i premi applicati, nonché l'evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto sulla base delle variazioni previste dei ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto e della domanda di gas naturale. Al fine di garantire il corretto coordinamento del processo di raccolta e interpretazione dei dati, finalizzato a uno studio comparativo trasparente e riproducibile dell'efficienza del gestore del sistema di trasporto, l'ACER dovrebbe coordinarsi con i gestori dei sistemi di trasporto e con la REGST del gas.

    (40)

    Le spese dei gestori dei sistemi di trasporto sono prevalentemente costituite da costi fissi. Il loro modello aziendale e gli attuali quadri normativi nazionali si basano sul presupposto di un utilizzo a lungo termine delle loro reti che comporta lunghi periodi di ammortamento: da 30 a 60 anni. Nel contesto della transizione energetica, le autorità di regolazione dovrebbero pertanto essere in grado di anticipare la diminuzione della domanda di gas naturale per modificare le disposizioni regolamentari tempestivamente e scongiurare situazioni in cui il recupero dei costi dei gestori dei sistemi di trasporto attraverso le tariffe minaccia l'accessibilità economica di gas naturale per i consumatori a causa della crescita del rapporto tra costi fissi e domanda di gas naturale. Se necessario, il profilo di ammortamento o la remunerazione degli attivi di trasporto potrebbero, ad esempio, essere modificati.

    (41)

    È opportuno aumentare la trasparenza sui ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto per consentire l'analisi comparativa e una valutazione da parte degli utenti della rete. La trasparenza dovrebbe inoltre essere rafforzata per agevolare la cooperazione transfrontaliera e l'istituzione di meccanismi di compensazione tra gestori di sistemi di trasporto per l'integrazione regionale o per l'applicazione di sconti tariffari per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio, come stabilito nel presente regolamento.

    (42)

    Al fine di sfruttare i siti più economici per la produzione di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio, gli utenti della rete dovrebbero beneficiare di sconti sulle tariffe basate sulla capacità. Tali sconti potrebbero includere uno sconto per l'immissione da impianti di produzione di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio, uno sconto per le tariffe ai punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio di gas naturale e uno sconto sulle tariffe transfrontaliere nei punti di interconnessione tra gli Stati membri. Le autorità di regolazione dovrebbero poter decidere di non applicare gli sconti a tali tariffe in determinate circostanze. In caso di variazione del valore degli sconti non transfrontalieri, l'autorità di regolazione dovrebbe bilanciare l'interesse tra gli utenti della rete e i gestori della rete, tenendo conto di quadri finanziari stabili concepiti specificamente per gli investimenti esistenti, in particolare per gli impianti di produzione di gas rinnovabili. Ove possibile, è opportuno che gli indicatori o le condizioni per modificare lo sconto siano forniti, con un congruo anticipo, prima di un'eventuale decisione di modifica dello stesso. Tale sconto non dovrebbe incidere sulla metodologia generale di fissazione delle tariffe, ma dovrebbe essere fornito ex post sulla tariffa pertinente. Per beneficiare dello sconto, gli utenti della rete dovrebbero presentare al gestore del sistema di trasporto le informazioni richieste sulla base di un certificato registrato nella banca dati dell'Unione di cui all'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001.

    (43)

    Le riduzioni dei ricavi derivanti dall'applicazione degli sconti dovrebbero essere trattate come riduzioni generali dei ricavi, ad esempio dalla riduzione delle vendite di capacità, e dovrebbero essere recuperate tempestivamente attraverso le tariffe, ad esempio aumentando le tariffe specifiche conformemente alle norme generali di cui al presente regolamento.

    (44)

    Per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione del gas naturale nell'Unione e assicurare una stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto e con la REGST del gas, nonché per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione dell'idrogeno nell'Unione e assicurare una stretta cooperazione con i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e l'ENNOH, è necessario prevedere un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione del gas (entity of distribution system operators in the Union – «EU DSO»). L'EU DSO dovrebbe includere anche i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale ed essere in grado di includere i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno. I compiti dell'EU DSO dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione e delle reti di distribuzione dell'idrogeno. L'EU DSO dovrebbe essere libero di stabilire il proprio statuto e il proprio regolamento interno tenendo conto delle differenze tra il settore del gas naturale, dell'idrogeno e quello dell'energia elettrica. L'EU DSO dovrebbe cooperare strettamente con la REGST del gas e con l'ENNOH nella preparazione e applicazione dei codici di rete, ove opportuno, e dovrebbe adoperarsi per fornire orientamenti sull'integrazione, tra l'altro, della generazione distribuita o di altri settori connessi alla gestione delle reti di distribuzione.

    (45)

    I gestori dei sistemi di distribuzione hanno un ruolo importante da svolgere per quanto riguarda l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nel sistema, in quanto ad esempio circa metà della capacità di produzione di biometano è collegata alla rete di distribuzione. Al fine di agevolare la partecipazione di tale gas al mercato all'ingrosso, gli impianti di produzione collegati alla rete di distribuzione in tutti gli Stati membri dovrebbero avere accesso al punto di scambio virtuale. Inoltre, ai sensi del presente regolamento, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero collaborare per consentire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione a quella di trasporto o per garantire l'integrazione del sistema di distribuzione mediante mezzi alternativi, di effetto equivalente, per facilitare l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nel mercato.

    (46)

    Il meccanismo per l'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno possono svolgere un ruolo centrale nel conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'Unione: trasparenza del mercato, decarbonizzazione, diversificazione e sicurezza dell'approvvigionamento.

    (47)

    Il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno contribuiscono all'unità del mercato dell'energia dell'Unione migliorando la trasparenza e garantendo la visibilità della domanda di fonti energetiche in tutti gli Stati membri per i fornitori interessati.

    (48)

    L'aggregazione della domanda di gas naturale può rafforzare la mobilitazione internazionale dei fornitori di gas naturale, via gasdotti o GNL, essenziale per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'Unione e all'unità del mercato dell'energia dell'Unione. In particolare, un coordinamento molto più forte con gli Stati membri e tra di essi per quanto riguarda i paesi terzi, attraverso il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno garantirebbe un uso più efficace del peso collettivo dell'Unione.

    (49)

    L'aggregazione della domanda di gas naturale può contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione integrando le norme ambientali nell'aggregazione della domanda e nella raccolta delle offerte. Anche l'avvio del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno può contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

    (50)

    Il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale istituito a norma del presente regolamento dovrebbe comprendere una serie di fasi, a cominciare dalla possibilità per le imprese di gas naturale o le imprese consumatrici di gas naturale stabilite nell'Unione di aggregare la loro domanda di gas naturale tramite un prestatore di servizi incaricato dalla Commissione. Ciò consentirebbe ai fornitori di gas naturale di presentare offerte sulla base di grandi volumi aggregati, anziché molte offerte più piccole ad acquirenti che li sollecitano individualmente. Il prestatore di servizi raccoglierebbe quindi le offerte di fornitura e le abbinerebbe ai quantitativi di gas naturale precedentemente aggregati. La negoziazione e la conclusione di contratti per l'acquisto di gas naturale in seguito all'aggregazione della domanda dovrebbero essere volontarie.

    (51)

    L'aggregazione della domanda può garantire alle imprese di tutti gli Stati membri un accesso più equo a fonti di gas naturale nuove o aggiuntive e portare a condizioni contrattuali competitive per l'acquisto di gas naturale presso gli Stati membri e i paesi terzi, a vantaggio dei clienti finali. L'aggregazione della domanda dovrebbe continuare a sostenere anche le imprese che in precedenza acquistavano gas naturale solo o principalmente da un unico fornitore, aiutandole a rifornirsi di gas naturale da fornitori alternativi di gas naturale o fornitori a condizioni vantaggiose. L'aggregazione della domanda potrebbe migliorare la posizione di tali imprese sui mercati mondiali del GNL.

    (52)

    La Commissione dovrebbe provvedere affinché i prestatori di servizi organizzino i loro compiti come stabilito nel presente regolamento, tenendo conto degli obiettivi del meccanismo e delle specificità del gas naturale. In particolare, nel ripartire le offerte di fornitura di gas naturale tra le imprese che aggregano la domanda, i prestatori di servizi dovrebbero applicare metodi che non operino discriminazioni tra i partecipanti più piccoli e più grandi. Ad esempio, i prestatori del servizio dovrebbe ripartire le offerte di fornitura di gas naturale in proporzione ai volumi che ciascuna impresa ha dichiarato come domanda. Ciò potrebbe essere pertinente quando l'offerta non copre in misura sufficiente la domanda di gas naturale nel mercato dell’energia dell'Unione. La Commissione dovrebbe specificare i requisiti applicabili ai compiti dei prestatori di servizi nel pertinente capitolato d'oneri.

    (53)

    La Commissione dovrebbe appaltare i servizi necessari dei prestatori di servizi attraverso le pertinenti procedure di appalto a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) al fine di attuare i meccanismi istituiti a norma del presente regolamento. Al fine di salvaguardare gli interessi essenziali di sicurezza o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, i servizi dovrebbero essere appaltati da prestatori di servizi stabiliti nell'Unione.

    (54)

    Il processo di aggregazione della domanda di gas naturale dovrebbe essere effettuato da un prestatore di servizi adeguato. L’aggregazione della domanda e l’ acquisto in comune di gas naturale è un processo complesso, che deve tenere conto di vari elementi relativi non solo ai prezzi, ma anche ai volumi, ai punti di consegna e ad altri parametri. Data l'importanza dei servizi relativi all'aggregazione della domanda di gas naturale e del meccanismo a sostegno dello sviluppo del mercato dell'idrogeno per la trasparenza, la diversificazione, la decarbonizzazione e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, in particolare in caso di deterioramento della situazione della sicurezza dell'approvvigionamento, le imprese soggette a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) o dell'articolo 215 TFUE, o possedute o controllate direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, dovrebbero essere escluse dal diventare prestatori di servizi di aggregazione della domanda di gas naturale o prestatori di servizi per il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno. La Commissione dovrebbe specificare i requisiti applicabili ai compiti dei prestatori di servizi nel capitolato d'oneri.

    (55)

    I consumatori industriali che nei loro processi di produzione fanno un uso intensivo di gas naturale, come i produttori di fertilizzanti, acciaio, ceramica o vetro, possono trarre vantaggio dall'aggregazione della domanda, in quanto si consentirebbe loro di raggruppare la domanda, di sottoscrivere contratti per forniture di gas naturale e GNL e di strutturarle in funzione delle loro esigenze specifiche. Il processo di organizzazione dell'aggregazione della domanda dovrebbe comportare norme trasparenti su come aderirvi ed essere aperto.

    (56)

    Il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbero essere aperti alle imprese stabilite nell'Unione e, dato lo stretto allineamento con l'acquis dell'Unione in materia di energia e il mercato interno dell'energia, alle imprese stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell'energia, a condizione che siano in vigore le misure o le disposizioni necessarie.

    (57)

    Tuttavia, al fine di eliminare gradualmente le dipendenze esistenti o di evitare nuove dipendenze dell'Unione dal gas naturale o dall'idrogeno forniti da imprese di paesi terzi soggetti a misure restrittive dell'Unione e di tutelare interessi essenziali di sicurezza, il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno non dovrebbero essere aperti a imprese soggette a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, o possedute o controllate direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive o che agiscono per conto o sotto la loro direzione. Tali imprese dovrebbero pertanto essere escluse dalla partecipazione a entrambi i meccanismi, in particolare in qualità di fornitori o acquirenti.

    (58)

    Al fine di effettuare efficacemente l'acquisto in comune di gas naturale e concludere accordi sul gas naturale con i fornitori, le imprese possono costituire consorzi o avviare altre forme di cooperazione, onde negoziare congiuntamente determinate condizioni di acquisto, quali i volumi e le condizioni di consegna dei punti e dei tempi di acquisto, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Le imprese che effettuano acquisti in comune dovrebbero tuttavia garantire che le informazioni scambiate direttamente o indirettamente siano limitate a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. L'istituzione e l'attuazione di acquisti in comune a norma del presente regolamento dovrebbero essere effettuate conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE.

    (59)

    La protezione delle informazioni sensibili sul piano commerciale è della massima importanza quando queste sono messe a disposizione della Commissione, del comitato direttivo, dei gruppi di coordinamento, dei gruppi di esperti o dei prestatori di servizi. La Commissione dovrebbe pertanto impiegare strumenti efficaci per proteggere tali informazioni da qualsiasi accesso non autorizzato e da rischi di cibersicurezza. Tutti i dati personali che potrebbero essere trattati nell'ambito del meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (23) e al regolamento (UE) 2018/1725 (24) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (60)

    Dal febbraio 2022, la guerra non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina, sostenuta dalla Bielorussia, e le successive riduzioni delle forniture di gas naturale, utilizzate come arma, nonché la manipolazione dei mercati attraverso perturbazioni intenzionali dei flussi di gas naturale hanno messo in luce vulnerabilità e dipendenze dell'Unione e dei suoi Stati membri, che possono evidentemente avere un impatto diretto e grave sui loro interessi essenziali di sicurezza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Nel contempo, le fonti alternative di approvvigionamento di gas provenienti dal mercato mondiale del GNL sono cresciute solo in misura modesta nel 2022 e nel 2023. Solo nel corso del 2025 diventeranno fruibili nuove e cospicue capacità di liquefazione del GNL. Pertanto, i mercati mondiali del gas sono attualmente molto rigidi e si prevede che rimarranno tali per un certo periodo, portando a una situazione di vulnerabilità costante per l'Unione e i suoi Stati membri. In tale contesto è opportuno adottare misure per far fronte a tale persistente vulnerabilità.

    (61)

    Il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale è uno strumento importante per organizzare la diversificazione delle forniture di gas naturale e la graduale eliminazione della dipendenza dal gas naturale russo in molti Stati membri, in linea con la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (REPowerEU). Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro, di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento e consentire l'eliminazione rapida ed efficace della dipendenza dal gas naturale, le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa e della Bielorussia e le forniture di GNL provenienti da impianti GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia non dovrebbero essere offerte attraverso il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale fino al 31 dicembre 2025. Dopo tale data, la Commissione dovrebbe poter decidere di escludere temporaneamente le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa o della Bielorussia o le forniture di GNL provenienti da impianti GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia per periodi non superiori a un anno, prorogabili se giustificato, ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro. Tali limitazioni non dovrebbero perturbare indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri, non dovrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, dovrebbero rispettare il principio di solidarietà energetica e dovrebbero essere adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

    (62)

    La Commissione dovrebbe adottare le opportune misure disponibili per garantire l'effettiva esclusione delle forniture di gas naturale o GNL provenienti dalla Federazione russa o della Bielorussia e delle forniture di GNL provenienti da impianti GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia dal meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe chiedere al pertinente prestatore di servizi di effettuare le necessarie verifiche. Tali verifiche potrebbero assumere la forma, tra l'altro, di una richiesta ai fornitori o produttori di gas naturale che partecipano al meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale di fornire i documenti di spedizione pertinenti al momento della consegna delle forniture, ove tecnicamente fattibile. Inoltre, i partecipanti al meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale dovrebbero essere invitati a fornire garanzie sul rispetto del loro obbligo di non offrire o fornire gas naturale proveniente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia o forniture di GNL provenienti da impianti GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia, se del caso.

    (63)

    La Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni in relazione all'aggregazione della domanda di gas naturale. La partecipazione degli Stati membri dovrebbe essere volontaria e dipendere in particolare dall'ordine del giorno delle riunioni del comitato direttivo.

    (64)

    L'idrogeno è un vettore energetico con caratteristiche diverse dal gas naturale in termini di qualità, mezzi di trasporto e modelli di domanda. Inoltre, permane un divario significativo tra i costi di produzione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e il prezzo di mercato delle alternative meno sostenibili, il che potrebbe richiedere un intervento pubblico per fornire incentivi fino a quando gli elettrolizzatori e altre tecnologie e fattori produttivi dell'idrogeno non saranno sufficientemente competitivi.

    (65)

    Ciononostante, l'Unione dispone di un forte potenziale di produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. In tale contesto, nel marzo 2023 la Commissione ha lanciato l'iniziativa della Banca europea dell'idrogeno. La Banca europea dell'idrogeno descrive una serie di attività per mezzo delle quali la Commissione facilita la creazione di un mercato dell'idrogeno dell'Unione, consente l'approvvigionamento mediante partner internazionali affidabili e raccoglie e diffonde informazioni sullo sviluppo del mercato dell'idrogeno dell'Unione e sul finanziamento di progetti relativi all'idrogeno. Tali attività si svolgono nel quadro dei pertinenti strumenti giuridici esistenti, come la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Gli strumenti volontari applicati all'idrogeno nel quadro della Banca europea dell'idrogeno, in particolare il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, dovrebbero concentrarsi sull'accelerazione del potenziamento della produzione di idrogeno e dello sviluppo del mercato dell'idrogeno nell'Unione, anche aumentando la trasparenza della domanda, dell'offerta, dei flussi e dei prezzi dell'idrogeno e svolgendo un ruolo di coordinamento, collegando produttori e consumatori e facilitando la combinazione con gli strumenti finanziari esistenti.

    (66)

    Nel contesto del lavoro svolto nell'ambito della Banca europea dell'idrogeno, la Commissione dovrebbe essere in grado di istituire il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, con particolare attenzione alla produzione con sede nell'Unione. Date le caratteristiche dell'idrogeno e del mercato dell'idrogeno, tale meccanismo dovrebbe essere istituito per un periodo limitato al fine di individuare gli strumenti più efficaci per identificare la domanda e l'offerta di idrogeno nell'Unione e di esplorare le modalità ottimali in materia di mercato e infrastrutture.

    (67)

    L'accesso alle informazioni per i fornitori e gli acquirenti nel contesto del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbe essere subordinato al consenso di tali imprese e al rispetto da parte loro del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

    (68)

    La Commissione stessa dovrebbe essere in grado di attuare il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno o dovrebbe poterlo fare attraverso i necessari prestatori di servizi. Se la Commissione decide di attuare tale meccanismo tramite un prestatore di servizi, dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento relative ai contratti con i pertinenti prestatori di servizi, ai criteri di selezione dei prestatori di servizi e ai compiti di detti prestatori.

    (69)

    Il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno potrebbe consistere in strumenti incentrati sulla trasparenza, la visibilità dello sviluppo del mercato e la valutazione volontaria della domanda. Tale meccanismo dovrebbe essere attuato nell'ambito della Banca europea dell'idrogeno. La Banca europea dell'idrogeno dovrebbe coordinare le informazioni sull'offerta, la domanda, i flussi e i prezzi dell'idrogeno per rafforzare la fiducia nello sviluppo del mercato dell'idrogeno e fornire maggiore visibilità alla domanda per i produttori di idrogeno e gli acquirenti di idrogeno. Il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbe tenere conto della maturità e della liquidità del mercato dell'idrogeno nonché della disponibilità di infrastrutture.

    (70)

    Se la Commissione istituisce un gruppo di coordinamento per le questioni relative al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, tale gruppo di coordinamento dovrebbe essere dedicato specificamente all'idrogeno.

    (71)

    Gli sforzi dell'Unione volti a eliminare gradualmente l'attuale dipendenza dalle forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa, e a evitare tale dipendenza in futuro, nonché a proteggere gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, dovrebbero riflettersi anche nel contesto del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, tenuto conto anche dell'utilizzo, da parte della Federazione Russa, delle forniture di energia come arma, come dimostrato dalla riduzione delle forniture di gas naturale e dalle interruzioni dei flussi di gas naturale. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di decidere di limitare, mediante una decisione di esecuzione, le attività relative alla valutazione delle offerte per quanto riguarda le forniture di idrogeno provenienti dalla Federazione russa o della Bielorussia nell'ambito del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno. Tale decisione dovrebbe essere adottata solo se necessario per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e dovrebbe basarsi sugli stessi principi applicabili alla partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale, ma dovrebbe adeguarsi alle attività svolte attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno. In particolare, il calendario per l'adozione e la valutazione preventiva di tale decisione dovrebbe essere adeguato al previsto avvio del funzionamento del meccanismo.

    (72)

    Prima della scadenza del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno e non oltre il 31 dicembre 2029, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti le prestazioni di tale meccanismo e, in particolare, il suo contributo allo sviluppo del mercato dell'idrogeno nell'Unione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe poter presentare una proposta legislativa per sviluppare un meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di idrogeno volontari.

    (73)

    L'integrazione di volumi crescenti di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio nel sistema dell'Unione del gas naturale cambierà la qualità del gas naturale trasportato e consumato nell'Unione. Per garantire un flusso transfrontaliero di gas naturale senza ostacoli, mantenere l'interoperabilità dei mercati e consentire l'integrazione del mercato, è necessario aumentare la trasparenza sulla qualità del gas e sui costi della sua gestione, prevedere un approccio armonizzato ai ruoli e alle responsabilità delle autorità di regolazione e dei gestori dei sistemi e rafforzare il coordinamento transfrontaliero. Pur garantendo un approccio armonizzato alla qualità del gas per i punti di interconnessione transfrontalieri, è opportuno mantenere la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme di qualità del gas nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale.

    (74)

    La miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale dovrebbe essere una soluzione di ultima istanza, in quanto è meno efficiente rispetto all'utilizzo dell'idrogeno nella sua forma pura e riduce il valore dell'idrogeno. Incide inoltre sulla gestione dell'infrastruttura del gas naturale, sulle applicazioni per gli utenti finali e sull'interoperabilità dei sistemi transfrontalieri. Si dovrebbe pertanto dare la priorità alla produzione e all'uso dell'idrogeno nella sua forma pura e al suo trasporto nel sistema dedicato all'idrogeno. Si dovrebbe fare il possibile per evitare l'uso dell'idrogeno per applicazioni per le quali esistono alternative più efficienti dal punto di vista energetico. È opportuno preservare il diritto degli Stati membri di decidere se miscelare idrogeno nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale. Al tempo stesso, un approccio armonizzato alla miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale sotto forma di un massimale consentito a livello di Unione nei punti di interconnessione transfrontalieri tra Stati membri, in cui i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti ad accettare il gas naturale con un livello di idrogeno miscelato al di sotto di tale soglia, limiterebbe il rischio di segmentazione del mercato. I sistemi di trasmissione adiacenti dovrebbero rimanere liberi di concordare livelli più elevati o inferiori di miscelazione dell'idrogeno per i punti di interconnessione transfrontalieri. Nel valutare tali accordi, gli Stati membri dovrebbero consultare gli altri Stati membri, se la misura può incidere su questi ultimi, e tenere conto della situazione in tali Stati.

    (75)

    Un processo consolidato di coordinamento e di risoluzione delle controversie a livello transfrontaliero tra i gestori dei sistemi di trasporto in materia di qualità del gas, anche per quanto riguarda le miscele di biometano e idrogeno, è essenziale per facilitare un trasporto efficiente del gas naturale attraverso i sistemi del gas naturale all'interno dell'Unione e procedere in tal modo verso un'integrazione più forte del mercato interno. Maggiori obblighi di trasparenza per quanto riguarda i parametri di qualità del gas, compresi il potere calorifico superiore, l'indice di Wobbe e il tenore di ossigeno nonché le miscele di idrogeno e il loro sviluppo nel tempo, unitamente agli obblighi di monitoraggio e comunicazione, dovrebbero contribuire al corretto funzionamento di un mercato interno del gas naturale aperto ed efficiente.

    (76)

    Gli Stati membri dovrebbero continuare a poter ricorrere alle loro specifiche originarie relative alla qualità del gas nel caso in cui le loro autorità di regolamentazione o l'ACER decidano di mantenere una restrizione transfrontaliera causata da differenze nei livelli o nelle pratiche di miscelazione dell'idrogeno. La possibilità di mantenere tale restrizione transfrontaliera è particolarmente importante negli Stati membri con un unico punto di interconnessione o nei quali i volumi di gas naturale entrano principalmente attraverso un unico punto di interconnessione. Al fine di garantire flussi transfrontalieri senza ostacoli e preservare l'integrità del mercato interno dell'energia, le autorità di regolamentazione interessate e l'ACER dovrebbero avere, se del caso, la facoltà di riavviare il processo comune di risoluzione delle controversie su base continuativa, al fine di tenere conto degli sviluppi che si sono verificati nei mercati e nelle tecnologie del gas naturale.

    (77)

    Le norme in materia di interoperabilità e scambio di dati per il sistema del gas naturale che sono stabilite nel regolamento (UE) 2015/703 della Commissione (26) sono essenziali, in particolare per quanto riguarda gli accordi di interconnessione, comprese le norme per il controllo del flusso, i principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas naturale, le norme per il processo di abbinamento e l'assegnazione dei quantitativi di gas naturale, le procedure di comunicazione in caso di circostanze eccezionali; serie comune di unità, qualità del gas, comprese norme sulla gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas e a differenze nelle pratiche di odorizzazione, controllo della qualità del gas a breve e lungo termine e comunicazione delle informazioni; scambio dei dati e comunicazione sulla qualità del gas; trasparenza, comunicazione, informazione e cooperazione tra i partecipanti al mercato interessati.

    (78)

    Per garantire una gestione ottimale della rete dell'idrogeno dell'Unione e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di idrogeno nell'Unione, è opportuno istituire l'ENNOH. I compiti dell'ENNOH dovrebbero essere svolti conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. I compiti dell'ENNOH dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantirgli efficienza, trasparenza e rappresentatività. Se del caso, i codici di rete possono essere elaborati congiuntamente dalla REGST del gas e dall'ENNOH su questioni intersettoriali.

    (79)

    Al fine di garantire che tutti gli Stati membri che stanno sviluppando reti di trasporto dell'idrogeno siano rappresentati in seno all'ENNOH essi dovrebbero, in deroga alla regola generale di cui al presente regolamento riguardante l’appartenenza all’ENNOH, poter nominare membro dell’ENNOH un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno che beneficia di una deroga all'articolo 68 della direttiva (UE) 2024/1788, purché tale operatore sia stabilito in uno Stato membro in cui nessun altro gestore della rete di trasporto dell'idrogeno sia membro dell’ENNOH. Gli Stati membri che non dispongono ancora di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno dedicato, ma che prevedono di sviluppare una rete di trasporto dell'idrogeno conformemente ai loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, dovrebbero poter nominare un ente come partner associato in seno all'ENNOH perché sia informato dei lavori intrapresi dall’ENNOH e, in quanto tale, possa assistere alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dei comitati, e partecipare ai gruppi di lavoro, fino a quando i loro gestori delle reti dell'idrogeno non diventeranno membri dell'ENNOH. A tal fine, gli Stati membri possono delegare un rappresentante di un'associazione nazionale dedicata alle questioni relative all'idrogeno.

    (80)

    Onde assicurare trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete dell'idrogeno nell'Unione, l'ENNOH dovrebbe definire, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete dell'idrogeno a livello dell’Unione e («piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione») modellato sulle esigenze dei mercati dell'idrogeno in via di sviluppo. È opportuno che detto piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione includa reti di trasporto dell'idrogeno sostenibili e le necessarie interconnessioni, rilevanti sotto il profilo commerciale. L'ENNOH dovrebbe partecipare allo sviluppo dell'analisi costi-benefici dell'intero sistema energetico – compreso il modello interconnesso di mercato e di rete dell'energia, riguardante le infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale e dell'idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio, il GNL e gli elettrolizzatori –, degli scenari per i piani decennali di sviluppo della rete e della relazione sull'individuazione dei divari infrastrutturali di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2022/869 per l'elaborazione degli elenchi di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco dell'Unione. A tal fine, l'ENNOH dovrebbe cooperare strettamente con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity – «ENTSO-E») e la REGST del gas per facilitare l'integrazione del sistema energetico.

    (81)

    Per facilitare l'integrazione del sistema energetico, sfruttare le sinergie e sostenere l'efficienza complessiva del sistema, l'ENNOH, l'ENTSO-E e la REGST del gas dovrebbero cooperare strettamente nella pianificazione integrata della rete a livello dell’Unione. Tale cooperazione dovrebbe riguardare la preparazione degli scenari comuni per l'energia elettrica, l'idrogeno e il gas naturale, le relazioni coordinate sul divario infrastrutturale, i progetti coerenti di metodologie per l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico e il modello integrato a norma degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2022/869. Per rendere tale cooperazione efficace, l'ENNOH, l'ENTSO-E e la REGST del gas dovrebbero istituire gruppi di lavoro comuni che preparino tali risultati. Durante il periodo transitorio fino al 1o gennaio 2027, la REGST del gas dovrebbe elaborare il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026. A tal fine, la REGST del gas dovrebbe coinvolgere pienamente i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e l'ENNOH non appena quest'ultima sarà stata istituita. Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026 dovrebbe essere costituito da due capitoli distinti, uno per l'idrogeno e uno per il gas naturale. L'ENNOH dovrebbe elaborare il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2028 in linea con la pianificazione di rete integrata a livello di Unione a norma del presente regolamento.

    (82)

    Tutti gli operatori del mercato hanno un interesse nei compiti che dovranno essere svolti dall'ENNOH. È pertanto essenziale un processo di consultazione efficace. In generale, l'ENNOH dovrebbe cercare, sviluppare e integrare nel suo lavoro l'esperienza nella pianificazione, nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture, in collaborazione con altri operatori del mercato pertinenti e le loro associazioni.

    (83)

    Considerato che agire a livello regionale potrebbe permettere migliori progressi, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti per l'idrogeno a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale.

    (84)

    Sono necessari obblighi di trasparenza per far sì che tra i partecipanti al mercato si possa diffondere fiducia nei mercati dell'idrogeno emergenti nell'Unione. Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sul funzionamento del sistema dell'idrogeno è necessario per permettere a tutti i partecipanti al mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause dell'evoluzione dei prezzi di mercato. Le informazioni sono sempre diffuse in modo logico, facilmente accessibile e non discriminatorio.

    (85)

    L'ENNOH dovrebbe istituire una piattaforma web centrale per mettere a disposizione tutti i dati rilevanti affinché gli operatori di mercato ottengano un accesso effettivo alla rete dell'idrogeno.

    (86)

    Le condizioni di accesso alle reti dell'idrogeno nella fase iniziale di sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbero garantire agli utenti della rete dell'idrogeno un funzionamento efficiente, non discriminazione e trasparenza, mantenendo nel contempo un livello sufficiente di flessibilità per i gestori della rete dell'idrogeno. La limitazione della durata massima dei contratti di capacità dovrebbe ridurre il rischio di congestione contrattuale e di accumulo di capacità.

    (87)

    È opportuno stabilire nel presente regolamento le condizioni generali per concedere a terzi l'accesso agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai terminali dell'idrogeno, al fine di garantire agli utenti della rete dell'idrogeno un accesso non discriminatorio e trasparenza.

    (88)

    I gestori della rete dell'idrogeno dovrebbero cooperare per sviluppare codici di rete con lo scopo di fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto dell'idrogeno e per garantire una pianificazione coordinata della rete dell'idrogeno nell'Unione, compresa la creazione di capacità di interconnessione. La Commissione dovrebbe stabilire il primo elenco di priorità per individuare i settori da includere nello sviluppo dei codici di rete per l'idrogeno un anno dopo l'istituzione dell'ENNOH in base a quanto previsto dal presente regolamento. I codici di rete dovrebbero seguire orientamenti quadro elaborati dall'ACER. L'ACER dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base dei fatti, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'ACER dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandarne l'adozione da parte della Commissione. I gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero gestire le proprie reti dell'idrogeno conformemente a tali codici di rete.

    (89)

    I codici di rete elaborati dall'ENNOH non intendono sostituirsi alle necessarie norme nazionali per gli aspetti non transfrontalieri.

    (90)

    La qualità dell'idrogeno trasportato e consumato nell'Unione può variare a seconda della tecnologia di produzione e delle specificità del trasporto. Pertanto, un approccio armonizzato a livello di Unione alla gestione della qualità dell'idrogeno negli interconnettori transfrontalieri dovrebbe portare al flusso transfrontaliero di idrogeno e all'integrazione del mercato.

    (91)

    Qualora l'autorità di regolazione lo ritenga necessario, i gestori della rete di trasporto dell'idrogeno potrebbero diventare responsabili della gestione della qualità dell'idrogeno nelle proprie reti, nel quadro degli standard di qualità dell'idrogeno applicabili, garantendo ai consumatori finali una qualità dell'idrogeno affidabile e stabile.

    (92)

    Un processo consolidato di coordinamento e di risoluzione delle controversie a livello transfrontaliero tra i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è essenziale per facilitare un trasporto dell'idrogeno attraverso le reti di trasporto dell'idrogeno all'interno dell'Unione e procedere in tal modo verso un'integrazione più forte del mercato interno. Maggiori obblighi di trasparenza per quanto riguarda i parametri di qualità dell'idrogeno e il loro sviluppo nel tempo, unitamente agli obblighi di monitoraggio e comunicazione, dovrebbero contribuire al corretto funzionamento di un mercato interno dell'idrogeno aperto ed efficiente.

    (93)

    Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento o di integrare il presente regolamento per quanto riguarda elementi non essenziali di determinati settori specifici che sono fondamentali per l'integrazione del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla formulazione di orientamenti che stabiliscono i dettagli della procedura che i gestori dei sistemi di trasporto o i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno devono seguire, alla modifica dei livelli di sconto per attenuare gli squilibri strutturali dei ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto, alla definizione dell'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionale esistenti, alla redazione di codici di rete e orientamenti per il gas naturale e l'idrogeno, alla modifica degli orientamenti di cui all'allegato e alla definizione di orientamenti per le nuove infrastrutture del gas naturale e dell'idrogeno. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (27). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (94)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 TFUE al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

    (95)

    Ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi si dovrebbero applicare codici di rete e orientamenti. Circostanze specifiche, tra cui l'esistenza di accordi contrattuali di lungo termine o difficoltà giuridiche nell'istituzione di una procedura di risoluzione delle controversie con i gestori delle reti di trasporto o i fornitori di gas naturale stabiliti in paesi terzi, possono impedire un'applicazione efficace a breve termine. Se giustificato da ragioni oggettive, le autorità di regolamentazione dovrebbero poter chiedere alla Commissione una deroga all'applicazione dei codici di rete o degli orientamenti, o di disposizioni specifiche degli stessi, che non si possono applicare ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi. Tali deroghe dovrebbero essere limitate nel tempo, per il periodo minimo necessario per eliminare gli ostacoli esistenti all'applicazione dei codici di rete o degli orientamenti.

    (96)

    Per garantire la gestione efficiente delle reti europee dell'idrogeno, i gestori della rete dell'idrogeno dovrebbero essere responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno in stretta collaborazione con altri gestori delle reti dell'idrogeno e con altri gestori di sistemi cui sono collegate le proprie reti, anche per facilitare l'integrazione del sistema energetico.

    (97)

    È nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello dell’Unione. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata a norma del presente regolamento, anche se dovrebbero essere consentiti altri mezzi per dimostrare tale conformità. In linea con l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), la Commissione può chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare specifiche tecniche, norme europee e norme europee armonizzate. Uno dei principali ruoli delle norme armonizzate dovrebbe essere quello di aiutare i gestori ad applicare le misure di attuazione adottate a norma del presente regolamento e della direttiva (UE) 2024/1788.

    (98)

    L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro predefinito per elaborare norme che conferiscono presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento o stabilite in specifici atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento. Le norme europee dovrebbero essere orientate al mercato e tenere conto dell'interesse pubblico, nonché degli obiettivi strategici che sono chiaramente formulati nella richiesta della Commissione a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate entro un termine stabilito e sulla base del consenso. Tuttavia, in assenza di riferimenti pertinenti a norme armonizzate, o se il processo di normazione è bloccato o vi sono ritardi nella definizione di norme armonizzate appropriate, la Commissione dovrebbe poter stabilire, mediante atti delegati o di esecuzione, specifiche comuni per le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che nel farlo rispetti debitamente il ruolo e le funzioni delle organizzazioni europee di normazione. Questa opzione dovrebbe essere intesa come una soluzione eccezionale di riserva per agevolare i gestori nell'applicazione delle misure pertinenti previste dagli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento e della direttiva (UE) 2024/1788. Qualora un ritardo nella definizione delle norme armonizzate sia dovuto alla complessità tecnica della norma in questione, la Commissione dovrebbe tenere conto di ciò prima di prendere in considerazione la definizione di specifiche comuni.

    (99)

    Per tenere pienamente conto dei requisiti di qualità degli utenti finali dell'idrogeno, le specifiche tecniche e le norme per la qualità dell'idrogeno nella rete dell'idrogeno dovrebbero tenere conto di norme già esistenti che stabiliscano tali requisiti per l'utente finale, ad esempio, la norma EN 17124.

    (100)

    I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno dovrebbero creare una capacità transfrontaliera sufficiente per il trasporto dell'idrogeno, in grado di soddisfare tutta la domanda economicamente ragionevole e tecnicamente realizzabile di tale capacità, consentendo in tal modo l'integrazione del mercato.

    (101)

    In considerazione del potenziale dell'idrogeno come vettore energetico e della possibilità che gli Stati membri intraprendano scambi di idrogeno con paesi terzi, è necessario chiarire che gli obblighi di notifica a norma della decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) per gli accordi intergovernativi nel settore dell'energia relativi al gas naturale si applicano anche agli accordi intergovernativi relativi all'idrogeno, compresi i composti dell'idrogeno quali l'ammoniaca e i vettori di idrogeno organico liquido. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detta decisione.

    (102)

    È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno. Per rafforzare l'effetto positivo dei progetti di infrastrutture che beneficiano di una deroga sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno verificare l'interesse del mercato durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Se un'infrastruttura è situata nel territorio di più Stati membri, spetterebbe all'ACER trattare, in ultima istanza, la richiesta di deroga al fine di tenere conto più efficacemente delle ripercussioni transfrontaliere della deroga e di agevolare l'iter amministrativo di tale richiesta. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi nuovi grandi progetti infrastrutturali esentati, è opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea piena o parziale dalle norme sulla separazione delle attività per i progetti in questione. La possibilità di deroghe temporanee dovrebbe applicarsi, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare ai nuovi gasdotti nel territorio dell'Unione che trasportano il gas da paesi terzi nell'Unione. Le esenzioni e deroghe concesse a norma delle direttive 2003/55/CE (31) e 2009/73/CE (32) del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero continuare ad applicarsi per il periodo per il quale sono state concesse a titolo della pertinente esenzione o deroga.

    (103)

    L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022 a questa parte ha portato a un calo delle forniture di gas naturale provenienti da tale paese, mentre le risorse derivanti dalle vendite di gas naturale sono state utilizzate per finanziare la guerra della Russia ai confini dell'Unione. In particolare, i flussi di gas naturale via gasdotto dalla Russia attraverso la Bielorussia e il gasdotto Nord Stream 1 si sono interrotti e le forniture di gas naturale attraverso l'Ucraina sono in costante diminuzione, cosa che mette seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso. Tali riduzioni delle forniture di gas naturale, utilizzate come arma, e la manipolazione dei mercati attraverso perturbazioni intenzionali dei flussi di gas naturale hanno messo in luce vulnerabilità e dipendenze dell'Unione e dei suoi Stati membri che possono evidentemente avere un impatto diretto e grave sui loro interessi essenziali in materia di sicurezza internazionale. L'esperienza ha inoltre dimostrato che il gas naturale può servire per utilizzare come arma e manipolare i mercati dell'energia, ad esempio accumulando capacità nelle infrastrutture del gas naturale, a scapito degli interessi fondamentali dell'Unione in materia di sicurezza internazionale. Al fine di attenuare l'impatto di tali eventi, sia nel contesto attuale che in futuro, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, a titolo eccezionale, di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le offerte anticipate di capacità da parte di un singolo utente della rete ai punti di entrata da paesi terzi e nei terminali GNL per le consegne dalla Federazione russa e dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione, tenendo conto anche della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Tali misure temporanee dovrebbero poter essere prorogate ove giustificato. Tale possibilità dovrebbe applicarsi solo nei confronti della Federazione russa e della Bielorussia, al fine di consentire agli Stati membri di rispondere con misure adeguate a qualsiasi minaccia ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza e a quelli dell'Unione derivante dalla situazione, anche superando progressivamente la propria dipendenza dai combustibili fossili russi, tra l'altro adottando misure tempestive in linea con gli obiettivi di REPowerEU. Limitazioni di questo tipo non dovrebbero essere in contrasto con gli obblighi internazionali dell'Unione o degli Stati membri e dovrebbero essere conformi all'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Prima di applicare tali limitazioni, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione e, nella misura in cui possono essere interessati dalla limitazione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché tenere conto della situazione in tali Stati membri e paesi terzi, segnatamente in termini di sicurezza dell'approvvigionamento. Nel valutare l'opportunità e la portata di qualsiasi limitazione prevista, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dei potenziali effetti delle loro misure sugli altri Stati membri e, in particolare, rispettare il principio della solidarietà energetica, anche allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

    (104)

    Il settore europeo dell'energia sta vivendo un cambiamento significativo con la transizione verso un'economia decarbonizzata ad alta efficienza basata su fonti di energia rinnovabili e la necessità di garantire nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività. Mentre per quanto riguarda la cibersicurezza nel sottosettore dell'energia elettrica vi sono già progressi con un codice di rete sul flusso transfrontaliero di energia elettrica, per garantire la sicurezza del sistema energetico dell'Unione sono necessarie norme settoriali specifiche obbligatorie per il sottosettore del gas naturale.

    (105)

    In risposta agli aumenti significativi dei prezzi dell'energia a livello di Unione evidenziati nell'autunno 2021 e al loro impatto negativo, la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2021 dal titolo «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» ha sottolineato l'importanza di un mercato interno dell'energia correttamente funzionante e di un migliore coordinamento della sicurezza dell'approvvigionamento transfrontaliero per la resilienza contro gli shock futuri. Nelle sue conclusioni adottate il 20-21 ottobre 2021, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a prendere in considerazione in tempi brevi misure che aumentino la resilienza del sistema energetico dell'Unione e del suo mercato interno dell'energia, comprese misure volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento. In risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'8 marzo 2022 la Commissione ha presentato il piano REPowerEU per eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verso l'energia pulita. Per contribuire a una risposta coerente e tempestiva a tale crisi e a eventuali nuove crisi a livello di Unione, è opportuno introdurre nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) norme specifiche per migliorare la cooperazione e la resilienza, in particolare in materia di solidarietà. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1938.

    (106)

    Come dimostrato nelle simulazioni a livello dell'Unione del 2017, del 2021 e del 2022, le misure di solidarietà e di cooperazione regionale sono essenziali per garantire la resilienza dell'Unione in caso di grave deterioramento della situazione dell'approvvigionamento. Le misure di solidarietà applicabili in caso di emergenza dovrebbero garantire l'approvvigionamento transfrontaliero ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, come le famiglie, in tutte le situazioni. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che riguardano il meccanismo di solidarietà, anche mediante un accordo sulle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie da parte degli Stati membri interessati. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nei dettagli tali modalità nei propri piani di emergenza. Per gli Stati membri che non hanno concordato accordi bilaterali, è opportuno applicare le norme automatiche del presente regolamento al fine di garantire tale solidarietà effettiva.

    (107)

    Siffatte misure di solidarietà possono pertanto comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Per garantire che la compensazione versata dallo Stato membro che chiede solidarietà allo Stato membro che fornisce solidarietà sia equa e ragionevole, le autorità di regolamentazione e l'ACER dovrebbero avere, in qualità di autorità indipendenti, il potere di controllare l'importo della compensazione richiesta e versata e, se necessario, chiedere una rettifica, tenendo conto in particolare del livello dei costi indiretti sostenuti a causa della prestazione di solidarietà sulla base di misure non di mercato. La nuova cooperazione tra Stati membri indirettamente connessi che utilizzano misure di mercato a norma del presente regolamento contribuisce inoltre a ridurre i costi potenzialmente sostanziali che potrebbero derivare dal ricorso a misure non di mercato più costose.

    (108)

    È opportuno introdurre nel regolamento (UE) 2017/1938 la possibilità di fornire agli Stati membri indirettamente connessi contributi volontari di gas naturale mediante misure di mercato, in particolare per evitare che gli Stati membri direttamente connessi debbano ricorrere a misure non di mercato qualora un altro Stato membro non direttamente connesso possa fornire per solidarietà volumi di gas naturale utilizzando misure di mercato. La natura volontaria delle misure di mercato e il conseguente contributo di gas naturale lasciano impregiudicati gli obblighi degli Stati membri di valutare e indicare tempestivamente se e in che modo le misure di mercato possono fornire il gas naturale richiesto. Un siffatto meccanismo intende ridurre il costo indiretto e complessivo della solidarietà, evitando il ricorso a misure non di mercato più costose. La solidarietà tra Stati membri indirettamente connessi si estende a un maggior numero di Stati membri e facilita l'accesso degli Stati membri privi di impianti GNL all'approvvigionamento globale di GNL.

    (109)

    L'approccio basato sul rischio per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e l'istituzione di misure preventive e di mitigazione dovrebbero includere scenari che esaminino l'impatto di una diminuzione della domanda di gas naturale attraverso il risparmio energetico o misure di efficienza energetica, anche nelle simulazioni a livello di Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas naturale e dell'infrastruttura a norma del presente regolamento. L'esame degli scenari di risparmio energetico e di efficienza energetica garantisce che la simulazione a livello di Unione, come anche le conseguenti valutazioni del rischio e misure preventive nazionali e comuni, siano adeguate alle esigenze future e compatibili con il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e con gli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119, e che contribuiscano a eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi. Il presente regolamento consente inoltre agli Stati membri di ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti per agevolare maggiori risparmi di gas naturale, in particolare durante una crisi.

    (110)

    I rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas creati dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, che hanno giustificato le modifiche del regolamento (UE) 2017/1938 introdotte dal regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), persistono tuttora. Occorre inoltre tenere conto di rischi supplementari, quali ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, a seguito degli atti di sabotaggio ai danni dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 e dell'interruzione del gasdotto Balticconnector nell'ottobre 2023, nonché di un deterioramento del contesto geopolitico e del panorama delle minacce nelle regioni fornitrici, a seguito, ad esempio, della crisi in Medio Oriente. La relazione che la Commissione è tenuta a presentare entro il 28 febbraio 2025 deve pertanto essere accompagnata, ove necessario, da una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) 2017/1938.

    (111)

    Talune disposizioni del presente regolamento si basano sulle misure di crisi introdotte dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (35) in risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e alla conseguente crisi dell'approvvigionamento di gas naturale. Mentre con il regolamento (UE) 2022/2576 si intendeva far fronte a una crisi grave e immediata dell'approvvigionamento di gas naturale, anche derogando al quadro permanente esistente, il presente regolamento mira invece a trasformare alcune delle misure di crisi in elementi permanenti del mercato del gas naturale. Ciò riguarda, in particolare, il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale, le misure volte a incrementare l'utilizzo degli impianti di GNL e lo stoccaggio di gas naturale, nonché ulteriori misure di solidarietà in caso di emergenze relative al gas naturale. Tuttavia, l'attuazione di tali elementi permanenti del mercato del gas naturale richiede tempo, anche a causa delle procedure di gara necessarie per il meccanismo permanente di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale, che non si concluderanno prima della fine del 2024. Inoltre, i rischi legati all'approvvigionamento di gas naturale dovrebbero permanere per tutto il 2024 nell'Unione. Pertanto, al fine di concedere un margine di tempo sufficiente per la fase preparatoria relativa a tali misure e onde evitare sovrapposizioni con le misure introdotte dal regolamento (UE) 2022/2576, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo a decorrere dal 1o gennaio 2025. Le disposizioni del presente regolamento relative all’istituzione e alla selezione di un prestatore di servizi incaricato di svolgere compiti nell'ambito del meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, onde garantire che il meccanismo sia operativo a decorrere dalla data in cui il regolamento (UE) 2022/2576 cessa di produrre effetti.

    (112)

    Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

    (113)

    Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL nonché misure relative al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale e al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti di un simile intervento, può essere conseguito meglio a livello dell’ Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento:

    a)

    stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno e contribuire alla flessibilità del sistema energetico; e

    b)

    facilita l’emersione e la gestione di mercati del gas naturale e dell'idrogeno trasparenti e correttamente funzionanti, caratterizzati da un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento e fornisce meccanismi mediante i quali armonizzare le norme di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di gas naturale e idrogeno.

    Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono:

    a)

    la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le metodologie per il calcolo delle tariffe, nonché l'accesso alla rete del gas naturale, ad eccezione degli impianti di stoccaggio del gas naturale,

    b)

    l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'allocazione della capacità e la gestione della congestione,

    c)

    la definizione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilanciamento, agevolando lo scambio di capacità.

    Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 5, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio di gas naturale e agli impianti di stoccaggio di idrogeno di cui all'articolo 33, paragrafo 3 o 4, o all'articolo 37, della direttiva (UE) 2024/1788.

    Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788, un ente o organo, incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, il quale è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione a norma dell'articolo 14 del presente regolamento ed è soggetto alla designazione a norma dell'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «regulatory asset base (RAB)»: gli attivi della rete del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione, del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno utilizzati per fornire servizi di rete regolamentati di cui si tiene conto per calcolare i ricavi dei servizi connessi alla rete;

    2)

    «trasporto»: il trasporto come definito all'articolo 2, punto 17), della direttiva (UE) 2024/1788;

    3)

    «contratto di trasporto»: il contratto che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione dei servizi di trasporto di gas naturale o idrogeno;

    4)

    «capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto;

    5)

    «capacità non usata»: la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;

    6)

    «gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

    7)

    «mercato secondario»: il mercato della capacità scambiata diversamente che nel mercato primario;

    8)

    «programma di trasporto» (nomination): la comunicazione da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso, precedente a tale immissione o prelievo;

    9)

    «nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la comunicazione di una dichiarazione corretta, successiva a una dichiarazione;

    10)

    «integrità del sistema»: la situazione in cui la pressione e la qualità del gas naturale o dell'idrogeno restano entro i limiti minimi e massimi, in modo da garantire il trasporto di gas naturale o idrogeno dal punto di vista tecnico;

    11)

    «periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale o idrogeno, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente della rete immettendo la stessa quantità di gas naturale o idrogeno conformemente al codice di rete;

    12)

    «utente della rete»: l'utente della rete come definito all'articolo 2, punto 60), della direttiva (UE) 2024/1788;

    13)

    «servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno, in relazione alla capacità interrompibile;

    14)

    «capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas naturale o dell'idrogeno che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;

    15)

    «servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno di durata pari o superiore a un anno;

    16)

    «servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno di durata inferiore a un anno;

    17)

    «capacità continua»: la capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale e idrogeno contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno;

    18)

    «servizi continui»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno in relazione alla capacità continua;

    19)

    «capacità tecnica»: la capacità continua massima che può essere offerta agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno;

    20)

    «capacità contrattuale»: la capacità assegnata a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;

    21)

    «capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

    22)

    «congestione contrattuale»: la situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;

    23)

    «mercato primario»: il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno;

    24)

    «congestione fisica»: la situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;

    25)

    «capacità di un impianto GNL»: la capacità ad un terminale GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;

    26)

    «spazio»: il volume di gas naturale o idrogeno che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas naturale o dell'idrogeno;

    27)

    «erogabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas naturale o idrogeno dall'impianto di stoccaggio del gas naturale o dall'impianto di stoccaggio dell'idrogeno;

    28)

    «iniettabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas naturale o idrogeno nell'impianto di stoccaggio del gas naturale o nell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno;

    29)

    «capacità di stoccaggio»: qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;

    30)

    «sistema di entrata-uscita»: il sistema di entrata-uscita come definito all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2024/1788;

    31)

    «zona di bilanciamento»: la zona di bilanciamento come definita all'articolo 2, punto 58), della direttiva (UE) 2024/1788;

    32)

    «punto di scambio virtuale»: il punto di scambio virtuale come definito all'articolo 2, punto 59), della direttiva (UE) 2024/1788;

    33)

    «punto di entrata»: il punto di entrata come definito all'articolo 2, punto 61), della direttiva (UE) 2024/1788;

    34)

    «punto di uscita»: il punto di uscita come definito all'articolo 2, punto 62), della direttiva (UE) 2024/1788;

    35)

    «capacità subordinata»: la capacità continua che comporta condizioni trasparenti e predefinite per l'accesso al punto di scambio virtuale e da esso o per l'allocabilità limitata;

    36)

    «allocabilità»: la combinazione discrezionale di qualsiasi capacità di entrata con qualsiasi capacità di uscita o viceversa;

    37)

    «ricavi consentiti»: la somma dei ricavi relativi ai servizi di trasporto e dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione che il gestore del sistema di trasporto è autorizzato ad ottenere nell'ambito di un regime non di price cap e che sono fissati conformemente all'articolo 78, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1788;

    38)

    «ricavi previsti»: la somma dei ricavi attesi relativi ai servizi di trasporto calcolati conformemente ai principi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e dei ricavi attesi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione nell'ambito di un regime di price cap;

    39)

    «nuova infrastruttura»: l'infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003;

    40)

    «gas naturale»: il gas naturale come definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1788;

    41)

    «gas rinnovabile»: il gas rinnovabile come definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/1788;

    42)

    «sistema del gas naturale»: il sistema del gas naturale come definito all'articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2024/1788;

    43)

    «sistema dell'idrogeno»: il sistema dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2024/1788;

    44)

    «impianto di stoccaggio dell'idrogeno»: l'impianto di stoccaggio dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2024/1788;

    45)

    «gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno»: il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2024/1788;

    46)

    «terminale dell'idrogeno»: il terminale dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2024/1788;

    47)

    «gestore del terminale dell'idrogeno»: il gestore del terminale dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2024/1788;

    48)

    «qualità dell'idrogeno»: la qualità dell'idrogeno come definita all'articolo 2, punto 10), della direttiva (UE) 2024/1788;

    49)

    «idrogeno a basse emissioni di carbonio»: l'idrogeno a basse emissioni di carbonio come definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2024/1788;

    50)

    «gas a basse emissioni di carbonio»: il gas a basse emissioni di carbonio come definito all'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2024/1788;

    51)

    «gestore del sistema di trasporto»: il gestore del sistema di trasporto come definito all'articolo 2, punto 18), della direttiva (UE) 2024/1788;

    52)

    «rete di gasdotti a monte»: la rete di gasdotti a monte come definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2024/1788;

    53)

    «distribuzione»: la distribuzione come definita all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2024/1788;

    54)

    «gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all'articolo 2, punto 20), della direttiva (UE) 2024/1788;

    55)

    «rete dell'idrogeno»: la rete dell'idrogeno come definita all'articolo 2, punto 21), della direttiva (UE) 2024/1788;

    56)

    «trasporto dell'idrogeno»: il trasporto dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 22), della direttiva (UE) 2024/1788;

    57)

    «rete di trasporto dell'idrogeno»: la rete di trasporto dell'idrogeno come definita all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2024/1788;

    58)

    «rete di distribuzione dell'idrogeno»: la rete di distribuzione dell'idrogeno come definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2024/1788;

    59)

    «gestore della rete dell'idrogeno»: il gestore della rete dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 25), della direttiva (UE) 2024/1788;

    60)

    «gestore della rete di trasporto dell'idrogeno»: il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 26), della direttiva (UE) 2024/1788;

    61)

    «gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno»: il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno come definito all'articolo 2, punto 27), della direttiva (UE) 2024/1788;

    62)

    «fornitura»: la fornitura come definita all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2024/1788;

    63)

    «impianto di stoccaggio del gas naturale»: l'impianto di stoccaggio del gas naturale come definito all'articolo 2, punto 31), della direttiva (UE) 2024/1788;

    64)

    «gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale»: il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale come definito all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2024/1788;

    65)

    «impianto GNL»: l'impianto GNL come definito all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2024/1788;

    66)

    «gestore del sistema GNL»: il gestore del sistema GNL come definito all'articolo 2, punto 34), della direttiva (UE) 2024/1788;

    67)

    «sistema»: il sistema come definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2024/1788;

    68)

    «servizi ausiliari»: i servizi ausiliari come definiti all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2024/1788;

    69)

    «interconnettore»: l'interconnettore come definito all'articolo 2, punto 39), della direttiva (UE) 2024/1788;

    70)

    «interconnettore di idrogeno»: l'interconnettore di idrogeno come definito all'articolo 2, punto 40), della direttiva (UE) 2024/1788;

    71)

    «utente del sistema»: l'utente del sistema come definito all'articolo 2, punto 46), della direttiva (UE) 2024/1788;

    72)

    «cliente»: il cliente come definito all'articolo 2, punto 47), della direttiva (UE) 2024/1788;

    73)

    «cliente finale»: il cliente finale come definito all'articolo 2, punto 50), della direttiva (UE) 2024/1788;

    74)

    «cliente grossista»: il cliente grossista come definito all'articolo 2, punto 51), della direttiva (UE) 2024/1788;

    75)

    «controllo»: il controllo come definito all'articolo 2, punto 55), della direttiva (UE) 2024/1788;

    76)

    «contratto a lungo termine»: il contratto a lungo termine come definito all'articolo 2, punto 56), della direttiva (UE) 2024/1788;

    77)

    «punto di interconnessione»: il punto di interconnessione come definito all'articolo 2, punto 63), della direttiva (UE) 2024/1788;

    78)

    «punto di interconnessione virtuale»: il punto di interconnessione virtuale come definito all'articolo 2, punto 64), della direttiva (UE) 2024/1788;

    79)

    «partecipante al mercato»: il partecipante al mercato come definito all'articolo 2, punto 65), della direttiva (UE) 2024/1788;

    80)

    «interoperabilità»: l'interoperabilità come definita all'articolo 2, punto 71), della direttiva (UE) 2024/1788;

    81)

    «efficienza energetica al primo posto»: l'efficienza energetica al primo posto come definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

    82)

    «riconversione»: la riconversione come definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869.

    83)

    «impresa verticalmente integrata»: l'impresa verticalmente integrata come definita all'articolo 2, punto 43), della direttiva (UE) 2024/1788.

    2.   Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 4) a 24), che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.

    CAPO II

    REGOLE GENERALI APPLICABILI AI SISTEMI DEL GAS NATURALE E AI SISTEMI DELL'IDROGENO

    Sezione 1

    Regole generali per l'organizzazione dei mercati e l'accesso alle infrastrutture

    Articolo 3

    Principi generali

    Gli Stati membri, le autorità di regolazione designate a norma dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2024/1788 («autorità di regolazione»), i gestori dei sistemi del gas naturale o dei sistemi dell'idrogeno e i gestori delegati, quali i responsabili dell'area di mercato o i gestori delle piattaforme di prenotazione, provvedono a che i mercati del gas naturale e dell'idrogeno siano gestiti secondo i seguenti principi:

    a)

    i prezzi del gas naturale e dell'idrogeno si formano in base alla domanda e all'offerta;

    b)

    i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione, nonché i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno cooperano tra loro per offrire agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità di entrata e di uscita in modo indipendente; il gas naturale e, dal 2033, l’idrogeno, è trasportato mediante il sistema di entrata-uscita piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali;

    c)

    le tariffe applicate ai punti di entrata e di uscita del sistema del gas naturale e del sistema dell'idrogeno sono strutturate in modo da contribuire all'integrazione del mercato, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e promuovere l'interconnessione tra le reti del gas naturale e tra le reti dell'idrogeno;

    d)

    le imprese che operano nello stesso sistema di entrata-uscita scambiano gas naturale e, dal 2033, l’idrogeno nel punto di scambio virtuale; i produttori di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio hanno pari accesso al punto di scambio virtuale, indipendentemente dal fatto che siano connessi al sistema di distribuzione o al sistema di trasporto; il gas naturale e, dal 2033, l’idrogeno può essere scambiato fisicamente ai punti di entrata dai paesi terzi o ai punti di uscita verso i medesimi;

    e)

    gli utenti della rete hanno la responsabilità di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo da ridurre al minimo la necessità per i gestori del sistema di trasporto e per i gestori delle reti del trasporto dell'idrogeno di intraprendere azioni di bilanciamento;

    f)

    le azioni di bilanciamento sono eseguite sulla base di prodotti standardizzati conformemente al codice di rete relativo al bilanciamento istituito a norma del presente regolamento e condotte su una piattaforma di scambio o mediante servizi di bilanciamento conformemente a tale codice di rete;

    g)

    le regole di mercato evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all'offerta di gas naturale e di idrogeno;

    h)

    le regole di mercato garantiscono che i mercati del gas naturale e dell'idrogeno adottino un approccio incentrato sul consumatore ed efficiente sotto il profilo energetico;

    i)

    le regole di mercato favoriscono l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi di gas naturale e di idrogeno, promuovendo la formazione e la trasparenza dei prezzi;

    j)

    le regole di mercato permettono la decarbonizzazione dei sistemi del gas naturale e dei sistemi dell'idrogeno, anche consentendo di integrare nei mercati del gas naturale e dell'idrogeno il gas da fonti rinnovabili e incentivando il risparmio e l'efficienza energetici, la riduzione della domanda, la flessibilità della domanda e l'integrazione dei sistemi energetici, nonché agevolando il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;

    k)

    le regole di mercato offrono adeguati incentivi d'investimento, in particolare per quanto concerne gli investimenti a lungo termine in un sistema del gas naturale e del sistema dell'idrogeno decarbonizzato e sostenibile, per lo stoccaggio dell'energia, l'efficienza energetica, la riduzione della domanda e una gestione della domanda tale da soddisfare il fabbisogno del mercato e le esigenze di integrazione dei sistemi, e agevolano la concorrenza leale e la sicurezza dell'approvvigionamento, nel contempo attuando il principio dell'efficienza energetica al primo posto con l'evitare incentivi agli investimenti che generano beni ad alta svalutazione;

    l)

    le norme relative alla pianificazione della rete riguardano, se del caso, l'utilizzo dell'idrogeno per i settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra, incoraggiano misure volte a ridurre la domanda di gas fossile e contribuiscono all'uso prudente e razionale delle risorse naturali nonché al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;

    m)

    eventuali ostacoli ai flussi transfrontalieri di gas naturale e di idrogeno tra i sistemi di entrata-uscita sono eliminati;

    n)

    le regole di mercato agevolano la cooperazione e l'integrazione a livello regionale.

    Articolo 4

    Potenziamento del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio

    La Commissione sostiene e incoraggia la penetrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio, segnatamente dell'idrogeno e del biometano, nel sistema energetico dell'Unione, soprattutto nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio, allo scopo di aumentare la quota di gas rinnovabile in particolare nei processi industriali, nel teleriscaldamento e nello stoccaggio di energia, accelerando in tal modo la graduale eliminazione dei combustibili fossili solidi nel settore industriale e del teleriscaldamento. La Commissione sostiene inoltre la conversione dei combustibili fossili in idrogeno e biometano rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, nonché la formazione di una manodopera qualificata nel settore dell'idrogeno.

    Articolo 5

    Separazione delle RAB

    1.   Qualora fornisca servizi regolamentati per il gas naturale, l'idrogeno o l'energia elettrica, il gestore del sistema di trasporto, un gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete dell'idrogeno rispetta l'obbligo di separazione della contabilità di cui all'articolo 75 della direttiva (UE) 2024/1788 e all'articolo 56 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e dispone di una RAB distinta per gli attivi di gas naturale, idrogeno o energia elettrica. Tale RAB distinta provvede affinché:

    a)

    i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi regolamentati specifici possano essere utilizzati solo per recuperare il capitale e le spese operative corrispondenti agli attivi inclusi nella RAB per cui sono stati prestati i servizi regolamentati;

    b)

    quando gli attivi sono trasferiti a una RAB diversa, il loro valore sia definito, soggetto a revisione e approvazione da parte dell'autorità di regolazione e tale da evitare sovvenzioni incrociate.

    2.   Uno Stato membro non autorizza trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati distinti ai sensi del paragrafo 1.

    3.   Gli Stati membri possono consentire ai gestori delle reti dell'idrogeno di ripartire nel tempo il recupero dei costi della rete dell'idrogeno mediante tariffe di accesso alla rete, al fine di garantire che gli utenti futuri contribuiscano debitamente ai costi iniziali di sviluppo della rete dell'idrogeno. Tale ripartizione intertemporale dei costi e la relativa metodologia sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. Gli Stati membri possono adottare misure, come una garanzia statale, per coprire il rischio finanziario dei gestori delle reti dell'idrogeno associato al tardivo recupero dei costi iniziali derivante dall'applicazione della ripartizione intertemporale dei costi, a condizione che tali misure siano conformi all'articolo 107 TFUE.

    4.   In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati distinti ai sensi del paragrafo 1, purché l'autorità di regolazione abbia stabilito che il finanziamento delle reti mediante tariffe di accesso alla rete corrisposte unicamente dagli utenti della rete non è economicamente sostenibile. Nella sua valutazione l'autorità di regolazione tiene conto, tra l'altro, del valore dei trasferimenti finanziari previsti, delle sovvenzioni incrociate tra gli utenti delle rispettive reti che ne derivano e dell'efficienza in termini di costi di tali trasferimenti finanziari.

    Ai trasferimenti finanziari ai sensi del presente paragrafo si applicano le condizioni seguenti:

    a)

    tutti i ricavi necessari per il trasferimento finanziario sono riscossi sotto forma di onere specifico;

    b)

    l'onere specifico è riscosso solo dai punti di uscita per i clienti finali situati negli stessi Stati membri del beneficiario del trasferimento finanziario;

    c)

    l'onere specifico e il trasferimento finanziario o le metodologie su cui si basa il loro calcolo sono approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità di regolazione;

    d)

    l'onere specifico e il trasferimento finanziario approvati e le metodologie, se approvate, sono pubblicati non oltre trenta giorni prima della rispettiva data di attuazione;

    e)

    lo Stato membro ha comunicato alla Commissione e all'ACER di aver autorizzato i trasferimenti finanziari.

    5.   L'autorità di regolazione può approvare un trasferimento finanziario e un onere specifico di cui al paragrafo 4 alle seguenti condizioni:

    a)

    le tariffe di accesso alla rete sono applicate agli utenti della RAB che beneficia di un trasferimento finanziario;

    b)

    la somma dei trasferimenti finanziari e dei ricavi dei servizi riscossi attraverso le tariffe di accesso alla rete non è superiore ai ricavi consentiti o previsti;

    c)

    un trasferimento finanziario è approvato per un periodo di tempo limitato e tale periodo non supera un terzo del rimanente periodo di ammortamento dell'infrastruttura interessata.

    6.   Entro il 5 agosto 2025 l'ACER formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle autorità di regolazione in merito alle metodologie per determinare la ripartizione intertemporale dei costi.

    L'ACER aggiorna le raccomandazioni di cui al primo comma almeno ogni due anni.

    L'ACER può formulare raccomandazioni ai gestori del sistema di trasporto, ai gestori del sistema di distribuzione, ai gestori della rete dell'idrogeno e alle autorità di regolazione in merito alle metodologie per:

    a)

    determinare il valore degli attivi trasferiti a un'altra RAB e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino;

    b)

    calcolare l'entità e la durata massima del trasferimento finanziario e dell'onere specifico;

    c)

    definire i criteri per ripartire i contributi all'onere specifico tra i clienti finali collegati alla RAB.

    Articolo 6

    Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

    1.   I gestori dei sistemi di trasporto:

    a)

    offrono capacità e servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete;

    b)

    forniscono capacità sia continua che interrompibile, a condizione che il prezzo della capacità interrompibile rifletta la probabilità di interruzione;

    c)

    offrono agli utenti della rete capacità a lungo e a breve termine.

    Per quanto concerne il primo comma, lettera a), qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità di regolazione secondo la procedura di cui all'articolo 78 o 79 della direttiva (UE) 2024/1788.

    2.   Entro il 5 agosto 2025, la Commissione:

    a)

    effettua una valutazione dell'impatto sul sistema del gas naturale di un regime tariffario in base al quale non saranno applicate tariffe per l'accesso ai sistemi di trasporto nei punti di interconnessione tra Stati membri o nei punti di interconnessione con paesi terzi i cui sistemi collegano due o più Stati membri; e

    b)

    presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Tale relazione può, se del caso, essere corredata di proposte legislative per far fronte agli ostacoli individuati nella valutazione.

    3.   I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a quella di un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

    4.   Quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata-uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un unico punto di interconnessione virtuale. Qualsiasi capacità contrattuale nei punti di interconnessione, indipendentemente dalla data della sua conclusione, è trasferita al punto di interconnessione virtuale.

    Il punto di interconnessione virtuale è stabilito a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica in ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali;

    b)

    il punto di interconnessione virtuale facilita il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse le norme di cui agli articoli 10 e 11.

    5.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

    6.   I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.

    7.   I paragrafi da 1 a 6 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le forniture di gas naturale dalla Federazione russa e dalla Bielorussia, per un periodo determinato, prorogabile se giustificato, limitando le offerte anticipate per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di entrata dalla Federazione russa o dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione, a condizione che tali misure:

    a)

    non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro;

    b)

    rispettino il principio della solidarietà energetica;

    c)

    siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

    Tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma possono essere intese a diversificare l'approvvigionamento di gas naturale al fine di eliminare gradualmente la dipendenza dal gas naturale russo, qualora si possa dimostrare che tali misure sono necessarie per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione.

    Prima di decidere in merito a una misura di cui al primo comma, lo Stato membro interessato consulta la Commissione e, nella misura in cui possano essere interessati dalla limitazione in questione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, i paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Gli Stati membri interessati tengono nella massima considerazione la situazione in tali Stati membri e paesi terzi e le eventuali preoccupazioni sollevate al riguardo da detti Stati membri e paesi terzi o dalla Commissione.

    Articolo 7

    Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno

    1.   I gestori delle reti dell'idrogeno offrono i propri servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete, a condizioni contrattuali equivalenti per lo stesso servizio. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano sul loro sito web le condizioni contrattuali e le tariffe applicate per l'accesso alla rete e, se del caso, gli oneri di bilanciamento.

    2.   La capacità massima della rete dell'idrogeno è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e del funzionamento efficiente e sicuro della rete.

    3.   La durata massima dei contratti di capacità è di 20 anni per le infrastrutture completate prima del 1o gennaio 2028 e di 15 anni per le infrastrutture completate in tale data o successivamente. Le autorità di regolazione hanno il diritto di imporre durate massime più brevi se necessario per garantire il funzionamento del mercato dell'idrogeno, salvaguardare la concorrenza e garantire la futura integrazione transfrontaliera. Nel decidere di imporre una durata massima più breve, le autorità di regolazione tengono conto, tra l'altro, dell'impegno degli utenti della rete di garantire il finanziamento della rete e delle ripercussioni negative sulla pianificazione e sulle possibilità di rifinanziamento.

    4.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di idrogeno su base non discriminatoria.

    5.   I gestori delle reti dell'idrogeno valutano periodicamente la domanda di nuovi investimenti del mercato, tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficienza dell’uso finale dell'idrogeno.

    6.   Dal 1o gennaio 2033, le reti dell'idrogeno sono organizzate come sistemi di entrata-uscita.

    7.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 6 del presente articolo alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1788 e non sono collegate a un'altra rete dell'idrogeno.

    8.   Dal 1o gennaio 2033, o qualora uno Stato membro decida di applicare l'accesso regolamentato per i terzi alle reti dell'idrogeno conformemente all'articolo 35 della direttiva (UE) 2024/1788 prima del 1o gennaio 2033, l'articolo 17 del presente regolamento si applica alle tariffe di accesso alle reti dell'idrogeno e gli obblighi in capo ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente regolamento si applicano ai gestori delle reti dell'idrogeno. Gli articoli 18 e 19 del presente regolamento non si applicano alle reti dell'idrogeno. Tali articoli si applicano solo alle reti del gas naturale.

    Le autorità di regolazione consultano le autorità di regolazione degli Stati membri direttamente connessi e i pertinenti portatori di interessi prima di adottare una decisione sulla metodologia di fissazione delle tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno ai punti di entrata e di uscita nei punti di interconnessione transfrontalieri tra gli Stati membri direttamente connessi, compresi eventuali punti di interconnessione virtuali. Le autorità di regolazione presentano inoltre la metodologia di tariffazione prevista all'ACER. In deroga all'articolo 17, le autorità di regolazione possono decidere di non applicare tariffe di accesso alla rete dell’idrogeno o, quando la capacità è assegnata mediante asta, di fissare a zero i prezzi di riserva.

    Nel decidere il metodo di fissazione delle tariffe di accesso alla rete dell’idrogeno in un punto di interconnessione tra Stati membri, le autorità di regolazione interessate applicano i principi tariffari di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4 e 5 e tengono conto dell'esito delle consultazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, in particolare delle consultazioni delle autorità di regolazione degli Stati membri direttamente connessi, e dell'impatto delle tariffe di accesso alla rete scelte sugli scambi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato negli Stati membri direttamente connessi.

    Le autorità di regolazione degli Stati membri direttamente connessi possono chiedere all'ACER di fornire un parere oggettivo sulla metodologia di fissazione delle tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno o dei prezzi di riserva per i punti di entrata e di uscita nei punti di interconnessione transfrontalieri tra tali Stati membri, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942. L'ACER informa la Commissione di conseguenza, ove opportuno, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942. Nel formulare un parere oggettivo, l'ACER effettua la sua valutazione tenendo debitamente conto dei principi tariffari di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.

    Ulteriori dettagli necessari per attuare il presente paragrafo, in particolare la procedura di consultazione transfrontaliera o la richiesta di un parere dell'ACER, sono stabiliti in un codice di rete definito a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.

    9.   Dal 1o gennaio 2033, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno rispettano gli obblighi in capo ai gestori dei sistemi di trasporto di cui agli articoli 5, 10 e 13 quando offrono i loro servizi e pubblicano le tariffe per ciascun punto di rete su una piattaforma online gestita dalla rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH). Fino all'adozione, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), di un codice di rete relativo all'allocazione della capacità per le reti di trasporto dell'idrogeno e alla sua entrata in vigore, tale pubblicazione può avvenire tramite link alla pubblicazione delle tariffe sui siti web dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno.

    Articolo 8

    Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio di idrogeno

    1.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei terminali dell'idrogeno, i gestori dello stoccaggio di idrogeno e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale:

    a)

    offrono servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL, un gestore dei terminali dell'idrogeno, un gestore dello stoccaggio di idrogeno o un gestore dei sistemi di stoccaggio di gas naturale offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;

    b)

    offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas naturale e dell'idrogeno e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno; e

    c)

    rendono pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali dell'idrogeno o degli impianti di stoccaggio di idrogeno, con riserva del controllo di tale pubblicazione da parte dell'autorità di regolazione.

    2.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio di gas naturale e gestore dello stoccaggio dell'idrogeno:

    a)

    fornisce servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili; il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;

    b)

    offre agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine;

    c)

    offre agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti la capacità di stoccaggio.

    3.   Ciascun gestore dei sistemi di GNL offre agli utenti degli impianti di GNL servizi sia aggregati che disaggregati all'interno dell'impianto di GNL in funzione delle esigenze espresse dagli utenti dell'impianto di GNL.

    4.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio del gas naturale e i contratti di utilizzo degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno non comportano tariffe arbitrariamente più elevate se sono sottoscritti:

    a)

    al di fuori di un «anno gas», con una data di inizio non standard; o

    b)

    per una durata inferiore a quella di un contratto standard su base annuale.

    5.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

    6.   I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL o dei terminali dell'idrogeno e delle capacità di stoccaggio di gas naturale o idrogeno sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e consentono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.

    7.   I paragrafi da 1 a 6 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le forniture di GNL dalla Federazione russa e dalla Bielorussia, per un periodo determinato, prorogabile se giustificato, limitando le offerte anticipate da parte di un singolo utente della rete o la fornitura di capacità di un impianto GNL a un singolo utente della rete per forniture dalla Federazione russa o dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione, a condizione che tali misure:

    a)

    non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro;

    b)

    rispettino il principio della solidarietà energetica;

    c)

    siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

    Tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma possono tendere a diversificare l'approvvigionamento di GNL al fine di eliminare gradualmente la dipendenza dal gas naturale russo, qualora si possa dimostrare che tali misure sono necessarie per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione.

    Prima di decidere in merito a una misura di cui al primo comma, lo Stato membro interessato consulta la Commissione e, nella misura in cui possano essere interessati dalla limitazione in questione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, i paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Gli Stati membri interessati tengono nella massima considerazione la situazione in tali Stati membri e paesi terzi e le eventuali preoccupazioni sollevate al riguardo da detti Stati membri e paesi terzi o dalla Commissione.

    Articolo 9

    Valutazione della domanda del mercato del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio da parte dei gestori dei sistemi di GNL e dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale

    I gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale valutano, almeno ogni due anni, la domanda del mercato di nuovi investimenti che consentano di usare negli impianti gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio, compresi i composti dell'idrogeno quali l'ammoniaca liquida e i vettori di idrogeno organico liquido. Tali gestori informano le autorità di regolazione competenti in merito all'esito della valutazione della domanda di mercato. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale valutano la situazione della domanda di mercato al fine di agevolare l'uso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nei loro impianti e tengono conto della sicurezza dell'approvvigionamento. I gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale rendono pubblicamente accessibili tutti i piani relativi a nuovi investimenti che consentono di usare nei loro impianti gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio.

    Articolo 10

    Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

    1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.

    2.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'allocazione della capacità, che:

    a)

    forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica, agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture e in soluzioni alternative sul versante della domanda che non richiedono investimenti in nuove infrastrutture e facilitano gli scambi transfrontalieri di gas naturale;

    b)

    garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e

    c)

    sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri.

    3.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di gas naturale su base non discriminatoria e si basano sui seguenti principi:

    a)

    in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile; e

    b)

    gli utenti della rete possono rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.

    Per quanto concerne il primo comma, lettera a), uno Stato membro può richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o all'informazione del gestore dei sistemi di trasporto.

    4.   I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda del mercato di nuovi investimenti tenendo conto dello scenario comune elaborato per il piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e della sicurezza dell'approvvigionamento.

    Articolo 11

    Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di stoccaggio di idrogeno e agli impianti di GNL

    1.   La capacità massima degli impianti di stoccaggio di gas naturale, degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio di idrogeno o dei terminali dell'idrogeno è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.

    2.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'allocazione della capacità, che:

    a)

    forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;

    b)

    garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e

    c)

    sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati.

    3.   I contratti d'utilizzo dei terminali del GNL, dei terminali dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e degli impianti di stoccaggio del gas naturale comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:

    a)

    il gestore del sistema offre senza ritardo sul mercato primario la capacità non usata e, per gli impianti di stoccaggio del gas naturale, tale capacità è offerta almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;

    b)

    gli utenti possono rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario;

    c)

    entro il 5 febbraio 2026, i gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei terminali dell'idrogeno, i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale, individualmente o congiuntamente con altri operatori analoghi, garantiscono che sia disponibile una piattaforma di prenotazione trasparente e non discriminatoria per gli utenti degli impianti di GNL, dei terminali dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio di idrogeno e degli impianti di stoccaggio di gas naturale per consentire a tali utenti di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario a norma della lettera b).

    Articolo 12

    Scambio di diritti di capacità

    Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, dei sistemi di GNL, della rete di trasporto dell'idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dello stoccaggio di idrogeno adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio in modo trasparente e non discriminatorio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL, di terminali dell'idrogeno, di impianti di stoccaggio del gas naturale e di impianti di stoccaggio dell'idrogeno sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del sistema.

    I contratti e le procedure armonizzati sono notificati alle autorità di regolazione.

    Articolo 13

    Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

    1.   Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.

    2.   Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, il gestore dei sistemi di trasporto fornisce, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.

    Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e il periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

    Nessun corrispettivo è riscosso per la comunicazione delle informazioni a norma del presente paragrafo.

    3.   Nella misura del possibile, gli oneri di sbilanciamento rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas naturale. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

    Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilanciamento e i valori definitivi sono resi pubblici dalle autorità di regolazione o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

    4.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare i regimi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas naturale che avvengono al punto di scambio virtuale.

    Articolo 14

    Certificazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori della rete di trasporto dell'idrogeno

    1.   La Commissione esamina la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto o di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di cui all'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 non appena la riceve. Entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricezione di detta notifica, la Commissione trasmette il proprio parere alla competente autorità di regolazione circa la sua compatibilità con l'articolo 71, paragrafo 2, o l'articolo 72, nonché l'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 per i gestori dei sistemi di trasporto, o l'articolo 68 di detta direttiva per i gestori della rete di trasporto dell'idrogeno, a seconda dei casi.

    Nel preparare il parere di cui al primo comma la Commissione può chiedere all'ACER di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità di regolazione. In tal caso, il periodo di 50 giorni lavorativi di cui al primo comma è prorogato di ulteriori 50 giorni lavorativi.

    In assenza di un parere della Commissione entro i termini di cui al primo e secondo comma, si considera che la Commissione non abbia obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

    2.   Entro 50 giorni lavorativi dalla ricezione di un parere della Commissione ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di regolazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

    3.   In ogni momento durante la procedura le autorità di regolazione o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasporto, ad un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno o ad un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

    4.   Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 80 per integrare il presente regolamento fornendo orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    6.   Qualora la Commissione abbia ricevuto la notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2024/1788, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolazione si conforma alla decisione della Commissione.

    Articolo 15

    Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolazione o da un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 (in entrambi i casi «autorità di certificazione»).

    Il presente articolo si applica anche ai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale controllati dai gestori dei sistemi di trasporto certificati a norma della direttiva 2009/73/CE o (UE) 2024/1788.

    2.   Entro il 1o febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9, l'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas naturale la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas naturale totali era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima.

    Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1o novembre 2022.

    Per quanto riguarda i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale diversi da quelli di cui al primo comma, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il 2 gennaio 2024 o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9.

    3.   Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas naturale a livello dell'Unione, nazionale o regionale, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro:

    a)

    dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas naturale;

    b)

    dai diritti e dagli obblighi dell'Unione in relazione a un paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

    c)

    dai diritti e dagli obblighi degli Stati membri interessati nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri interessati con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione; o

    d)

    da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso.

    4.   Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas naturale, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario del sistema di stoccaggio o il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio.

    5.   Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas naturale non possono essere attenuati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio del gas naturale, e pertanto rifiuti la certificazione, essa:

    a)

    impone al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o a qualsiasi persona che ritiene possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sulla proprietà del sistema di stoccaggio del gas naturale o sulla proprietà del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale, e di fissare un termine per tale cessione;

    b)

    dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona non possa esercitare alcun controllo o diritto sul proprietario o sul gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e

    c)

    dispone le opportune misure compensative in conformità del diritto nazionale.

    6.   L'autorità di certificazione notifica senza ritardo alla Commissione il proprio progetto di decisione sulla certificazione, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito.

    La Commissione trasmette un parere sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione. L'autorità di certificazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

    7.   L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione.

    8.   Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas naturale di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio del gas naturale.

    9.   I gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4.

    10.   Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano nuovamente una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

    a)

    quando ricevono notifica dal gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale a norma del paragrafo 8 o 9;

    b)

    di propria iniziativa, se sono a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale potrebbe comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

    c)

    su richiesta motivata della Commissione.

    11.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas naturale sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas naturale possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver tenuto conto di un parere della Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO per il gas), giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale a livello dell'Unione o a livello nazionale.

    Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative.

    12.   La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

    13.   Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio.

    Articolo 16

    Cooperazione dei gestori del sistema di trasporto

    1.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree.

    2.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano tra loro e con altri gestori delle infrastrutture al fine di massimizzare la capacità tecnica all'interno del sistema di entrata-uscita e di ridurre al minimo, per quanto possibile, il consumo di energia per la gestione del sistema del gas naturale.

    Sezione 2

    Accesso alla rete

    Articolo 17

    Tariffe per l'accesso alle reti

    1.   Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

    Le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolazione.

    Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas naturale e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

    Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono non discriminatorie e sono determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d'entrata e d'uscita sono approvati dalle autorità di regolazione. Le autorità di regolazione assicurano che le tariffe non siano calcolate sulla base dei flussi contrattuali.

    2.   Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora, fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, le differenze nelle strutture tariffarie ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito.

    3.   Fino al 31 dicembre 2025, l'autorità di regolazione può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas naturale e ai punti di entrata dagli impianti di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto di stoccaggio connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.

    A decorrere dal 1o gennaio 2026 l'autorità di regolazione può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas naturale e ai punti di entrata dagli impianti di GNL al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento. L'autorità di regolazione riesamina tale sconto tariffario e il suo contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento durante ogni periodo di regolamentazione, nel quadro delle consultazioni periodiche effettuate a norma del codice di rete adottato in conformità dell'articolo 71, paragrafo 2, primo comma, lettera d).

    4.   Le autorità di regolazione possono fondere sistemi di entrata-uscita adiacenti al fine di consentire un'integrazione regionale totale o parziale in cui si possano sopprimere le tariffe ai punti di interconnessione tra i sistemi di entrata-uscita interessati. A seguito delle consultazioni pubbliche condotte dalle autorità di regolazione o dai gestori dei sistemi di trasporto, le autorità di regolazione possono approvare una tariffa comune e un meccanismo di compensazione efficace fra gestori dei sistemi di trasporto per la ridistribuzione dei costi derivanti dalla soppressione dei punti di interconnessione.

    5.   Gli Stati membri con più di un sistema di entrata-uscita interconnesso, o più di un gestore di rete all'interno di un sistema di entrata-uscita, possono applicare una tariffa di rete uniforme al fine di creare condizioni di parità per gli utenti della rete, a condizione che sia stato approvato un piano della rete e che sia attuato un meccanismo di compensazione tra gli operatori di rete.

    Articolo 18

    Sconti tariffari per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio

    1.   Nel fissare le tariffe, si applica uno sconto per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio:

    a)

    ai punti di entrata da impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio;

    b)

    alle tariffe di trasporto basate sulla capacità nei punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio del gas naturale, a meno che l'impianto di stoccaggio sia collegato a più reti di trasporto o di distribuzione e sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.

    Lo sconto di cui al primo comma, lettera a), è fissato al 100 % per le pertinenti tariffe basate sulla capacità, al fine di aumentare l'immissione di gas rinnovabile, e al 75 % per il gas a basse emissioni di carbonio.

    Lo sconto di cui al primo comma, lettera b), è fissato al 100 % negli Stati membri in cui il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio sono stati immessi per la prima volta nel sistema.

    2.   Maggiori dettagli sugli sconti concessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo possono essere stabiliti nel codice di rete relativo alle strutture tariffarie di cui all'articolo 71, paragrafo 2, primo comma, lettera d).

    3.   Entro il 5 agosto 2029 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina i livelli di sconto di cui ai paragrafi 1 e 4. La Commissione pubblica una relazione che fornisce una panoramica dell'attuazione degli sconti e valuta se il livello di tali sconti sia ancora adeguato alla luce degli ultimi sviluppi del mercato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 80 al fine di modificare il presente regolamento aggiornando i livelli di sconto di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

    4.   A decorrere dal 5 agosto 2025, gli utenti della rete ottengono uno sconto del 100 % sulla tariffa basata sulla capacità dal gestore del sistema di trasporto nei punti di interconnessione tra gli Stati membri per il gas rinnovabile e del 75 % per il gas a basse emissioni di carbonio, dopo aver fornito al gestore del sistema di trasporto interessato una prova della sostenibilità, basata su un certificato di sostenibilità valido ottenuto per il gas rinnovabile a norma degli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001 e registrato nella banca dati dell'Unione di cui all'articolo 31 bis di tale direttiva, e per il gas a basse emissioni di carbonio sulla base di un certificato ottenuto a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1788.

    Per quanto riguarda gli sconti di cui al primo comma:

    a)

    i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a offrire lo sconto solo per il percorso più breve possibile in termini di attraversamenti di frontiere tra il luogo in cui la prova specifica della dichiarazione di sostenibilità, sulla base del certificato di cui al primo comma, è stata inizialmente registrata nella banca dati dell'Unione e il luogo in cui è stata annullata in quanto considerata consumata, a condizione che eventuali premi d'asta non siano coperti dallo sconto;

    b)

    i gestori dei sistemi di trasporto forniscono alla pertinente autorità di regolazione informazioni sui volumi effettivi e previsti di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio e sull'effetto dell'applicazione dello sconto tariffario sui loro ricavie le autorità di regolazione monitorano e valutano l'impatto dello sconto sulla stabilità tariffaria;

    c)

    una volta che i ricavi del gestore del sistema di trasporto derivanti da tali tariffe specifiche sono ridotti del 10 % a seguito dell'applicazione dello sconto, i gestori dei sistemi di trasporto interessati e tutti i gestori dei sistemi di trasporto limitrofi negoziano un meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto;

    d)

    ulteriori dettagli necessari per applicare lo sconto per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio, come il calcolo della capacità ammissibile per la quale si applica lo sconto e i processi necessari, sono fissati in un codice di rete definito a norma dell'articolo 71.

    I gestori dei sistemi di trasporto interessati stabiliscono un meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto entro tre anni dalla riduzione del 10 % dei loro ricavi derivanti dalle tariffe specifiche di cui al secondo comma, lettera c), del presente paragrafo. Se entro tale termine non è raggiunto alcun accordo, le autorità di regolazione interessate decidono congiuntamente in merito a un adeguato meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto entro due ulteriori anni. In mancanza di accordo tra le autorità di regolazione, si applica l'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/942. Se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro due anni, o su loro richiesta congiunta, l'ACER adotta una decisione individuale, conformemente all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

    5.   In deroga ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, le autorità di regolazione possono decidere di non applicare sconti o di stabilire sconti inferiori a quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, a condizione che tale deroga sia in linea con i principi tariffari generali di cui all'articolo 17 e, in particolare, con il principio della rappresentatività dei costi, se è soddisfatto uno dei criteri seguenti:

    a)

    la deroga è necessaria per il funzionamento efficiente del sistema di trasporto, per garantire un quadro finanziario stabile per gli investimenti esistenti o evitare indebite sovvenzioni incrociate, distorsioni degli scambi transfrontalieri o un meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto inefficace;

    b)

    l'applicazione di sconti di cui ai paragrafi 1 e 4 non sono necessari a causa del grado di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nello Stato membro interessato o dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per incrementare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio.

    Articolo 19

    Ricavi dei gestori del sistema di trasporto

    1.   A decorrere dal 5 agosto 2025, l'autorità di regolazione competente garantisce la trasparenza delle metodologie, dei parametri e dei valori utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto. L'autorità di regolazione pubblica le informazioni di cui all'allegato I o ne richiede la pubblicazione da parte del pertinente gestore del sistema di trasporto, fatta salva la protezione dei dati che l'autorità di regolazione competente considera commercialmente sensibili. Tali informazioni sono rese disponibili in un formato liberamente accessibile, scaricabile e non modificabile (in sola lettura) e, per quanto possibile, in una o più lingue comunemente comprese.

    2.   I costi del gestore del sistema di trasporto sono soggetti a un confronto dell'efficienza tra i gestori dei sistemi di trasporto. L'ACER effettua tale confronto dell'efficienza. Entro il 5 agosto 2027 e successivamente ogni quattro anni, l'ACER pubblica uno studio che mette a confronto l'efficienza dei costi dei gestori dei sistemi di trasporto, fatta salva la protezione dei dati che l'ACER considera commercialmente sensibili. Le autorità di regolazione competenti e i gestori dei sistemi di trasporto forniscono all'ACER tutti i dati necessari per tale confronto. Nel fissare periodicamente i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto le autorità di regolazione competenti tengono conto di tale confronto e delle circostanze nazionali.

    3.   Le autorità di regolazione competenti valutano l'evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto sulla base delle variazioni previste dei relativi ricavi consentiti e previsti e della domanda di gas naturale nel pertinente periodo di regolamentazione e, se possibile, fino al 2050. Per condurre tale valutazione l'autorità di regolazione include le informazioni relative alla strategia descritta nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e agli scenari su cui si fonda il piano decennale di sviluppo della rete, elaborato a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788.

    Sezione 3

    Gestione del sistema di trasporto, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e dei terminali dell'idrogeno

    Articolo 20

    Capacità continua di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasmissione

    1.   I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono una capacità continua per l'accesso agli impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio connessi alla loro rete. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto sviluppano, in cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione, procedure e dispositivi, compresi gli investimenti, per garantire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione alla rete di trasmissione. Gli investimenti più importanti figurano nel piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1788.

    2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto di sviluppare alternative agli investimenti nell'inversione dei flussi, quali soluzioni di reti intelligenti o connessioni ad altri gestori di rete, compresa la connessione diretta alla rete di trasporto di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio. L'accesso alla capacità continua può essere limitato per offrire capacità soggette a limitazioni operative, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture e l'efficienza economica. L'autorità di regolazione è responsabile di riesaminare e approvare le condizioni relative alla capacità subordinata applicabili al gestore del sistema di trasporto e provvede affinché eventuali limitazioni della capacità continua o limitazioni operative siano introdotte dai gestori del sistema di trasporto sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie e non creino barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato. Qualora l'impianto di produzione sostenga i costi necessari a garantire una capacità continua, non si applica alcuna limitazione.

    Articolo 21

    Coordinamento transfrontaliero in relazione alla qualità del gas nel sistema del gas naturale

    1.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano per evitare restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze nella qualità del gas presso i punti di interconnessione tra Stati membri. Nell'ambito di tale cooperazione, i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto delle caratteristiche degli impianti dei clienti finali del gas naturale.

    Il presente articolo non si applica alle miscele di idrogeno se il tenore di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale supera il 2 % in volume.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le specifiche tecniche divergenti, compresi parametri di qualità del gas quali il tenore di ossigeno e la miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale, non siano utilizzate per limitare i flussi transfrontalieri di gas naturale. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le miscele di idrogeno nel sistema del gas naturale siano allineate alle specifiche tecniche accettabili per i clienti.

    3.   Qualora i gestori dei sistemi di trasporto interessati non possano evitare una restrizione ai flussi transfrontalieri dovuta a differenze di qualità del gas nelle loro operazioni standard, ne informano senza ritardo le autorità di regolazione interessate. Le informazioni comprendono una descrizione delle misure già adottate dai gestori dei sistemi di trasporto e le motivazioni che le giustificano.

    4.   Le autorità di regolazione interessate concordano, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, se riconoscere la restrizione.

    5.   Per quanto riguarda le restrizioni ai flussi transfrontalieri causate da differenze nella miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale e riconosciute a norma del paragrafo 4, i gestori dei sistemi di trasporto accettano i flussi di gas naturale con un contenuto di idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri nel sistema del gas naturale, fatti salvi i paragrafi da 6 a 13 e dopo il completamento della procedura ivi stabilita.

    6.   Qualora riconoscano la restrizione conformemente al paragrafo 4, le autorità di regolazione interessate chiedono ai gestori dei sistemi di trasporto interessati di eseguire, entro 12 mesi dal riconoscimento delle restrizioni conformemente a tale paragrafo, le azioni seguenti in sequenza:

    a)

    cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili, senza modificare le specifiche relative alla qualità del gas, che possono comprendere impegni relativi al flusso e il trattamento del gas naturale, al fine di eliminare la restrizione riconosciuta tenendo conto delle informazioni fornite dai clienti finali direttamente connessi al sistema del gas naturale del gestore del sistema di trasporto interessato o da qualsiasi altro soggetto che possa essere interessato da tale procedura;

    b)

    effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate;

    c)

    elaborare una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale;

    d)

    condurre una consultazione pubblica, in particolare dei clienti finali interessati connessi al sistema del gas naturale, sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati di tale consultazione;

    e)

    presentare una proposta congiunta, sulla base dell'analisi costi-benefici e dei risultati della consultazione pubblica, per una soluzione volta a eliminare la restrizione riconosciuta, compreso il calendario per la sua attuazione, alle autorità di regolazione interessate per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per informazione.

    7.   Se i gestori dei sistemi di trasporto interessati non raggiungono un accordo sulla presentazione di una proposta congiunta a norma del paragrafo 6, lettera e), ciascun gestore del sistema di trasporto lo comunica tempestivamente alla propria autorità di regolazione.

    8.   Le autorità di regolazione interessate adottano una decisione congiunta coordinata per eliminare la restrizione riconosciuta, tenendo conto dell'analisi costi-benefici effettuata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati e dei risultati della consultazione pubblica condotta conformemente al paragrafo 6, lettera d), del presente articolo, entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

    9.   In deroga al paragrafo 8, del presente articolo, per le restrizioni ai flussi transfrontalieri causate da differenze nella miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale, le autorità di regolazione interessate possono dichiarare congiuntamente che non occorre intraprendere ulteriori azioni per eliminare tali restrizioni. La decisione congiunta coordinata è adottata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942, e tiene conto dell'analisi costi-benefici e dei risultati della consultazione pubblica condotta a norma del paragrafo 6, lettera d). Le autorità di regolazione interessate riesaminano ogni quattro anni la decisione di mantenere la restrizione riconosciuta a norma del presente paragrafo.

    10.   La decisione congiunta coordinata delle autorità di regolazione interessate di cui al paragrafo 8 comprende una decisione sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore del sistema di trasporto per l'attuazione della soluzione concordata, nonché sulla loro inclusione nei ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto, tenendo conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali della soluzione negli Stati membri interessati e delle sue conseguenze per le tariffe.

    11.   L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sui dettagli delle decisioni di ripartizione dei costi di cui al paragrafo 10.

    12.   Qualora le autorità di regolazione interessate non riescano a raggiungere l'accordo di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla restrizione conformemente all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. Se riconosce la restrizione, l'ACER chiede ai gestori dei sistemi di trasporto interessati di eseguire, entro 12 mesi, le azioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo in sequenza.

    13.   Qualora le autorità di regolazione interessate non possano adottare la decisione congiunta coordinata di cui ai paragrafi 8 e 10 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla soluzione per eliminare la restrizione riconosciuta e all'assegnazione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore del sistema di trasporto per attuare la soluzione concordata o stabilire che non occorre intraprendere ulteriori azioni a norma del paragrafo 9 del presente articolo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. L'ACER riesamina ogni quattro anni la decisione di mantenere la restrizione riconosciuta a norma del presente paragrafo.

    14.   Ulteriori dettagli necessari per attuare il presente articolo, compresi i dettagli sull'analisi costi-benefici, sono stabiliti in un codice di rete definito a norma dell'articolo 71, paragrafo 2.

    Articolo 22

    Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per il gas naturale

    Si presume che le pratiche conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, primo comma, lettera a).

    Articolo 23

    Specifiche comuni per il biometano

    1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche comuni per agevolare l'integrazione efficiente sotto il profilo dei costi di grandi volumi di biometano nel sistema del gas naturale esistente, anche ai punti di interconnessione transfrontaliera, o può fissare tali specifiche in un codice di rete a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, primo comma, lettera a), se:

    a)

    tali prescrizioni non sono contemplate da norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    b)

    la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali prescrizioni ed è stata soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

    i)

    la richiesta della Commissione non è stata accolta da alcuna organizzazione europea di normazione;

    ii)

    la Commissione osserva indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate richieste;

    iii)

    un'organizzazione europea di normazione ha stabilito una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione; o

    c)

    la Commissione ha deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse che contemplano tali prescrizioni.

    Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

    2.   Nella fase precoce dell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione che stabilisce le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, la Commissione raccoglie i pareri degli organismi o gruppi di esperti competenti istituiti a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione e consulta debitamente tutte le parti interessate. Sulla base di tale consultazione, la Commissione elabora il progetto di atto di esecuzione.

    3.   Le pratiche conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, primo comma, lettera a), nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.

    4.   Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano le stesse prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    5.   Nel definire le specifiche comuni a norma del presente articolo, la Commissione tiene nella massima considerazione i requisiti di sicurezza necessari per la gestione sicura del sistema del gas naturale, in particolare per quanto riguarda la gestione sicura degli impianti di stoccaggio del gas naturale in tutta l'Unione.

    Articolo 24

    Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas

    Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello dell’Unione mediante la REGST del gas allo scopo di promuovere il completamento e il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale, un esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete di trasporto del gas naturale.

    Articolo 25

    Organizzazione della REGST del gas

    1.   La REGST del gas, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione o dell’ACER, pubblica e presenta alla Commissione e all'ACER ogni progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno della REGST del gas, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate.

    2.   Entro quattro mesi dalla data di ricezione dei documenti di cui al paragrafo 1, l'ACER, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri e del regolamento interno della REGST del gas.

    3.   La Commissione esprime parere sul progetto di modifica dello statuto, dell’elenco dei membri e del regolamento interno della REGST del gas tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla data della ricezione di tale parere.

    4.   Entro tre mesi dalla data di ricezione del parere favorevole della Commissione, la REGST del gas adotta e pubblica lo statuto e il regolamento interno rivisti.

    Articolo 26

    Compiti della REGST del gas

    1.   La REGST del gas elabora codici di rete nei settori di cui all'articolo 71, paragrafi 1 e 2, su richiesta della Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 9.

    Il codice di rete di cui all'articolo 71, paragrafo 2, primo comma, lettera d), è elaborato congiuntamente all'ENNOH.

    2.   La REGST del gas può elaborare codici di rete nei settori di cui all'articolo 71, paragrafi 1 e 2, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 24 qualora tali codici non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessa dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'ACER. Tale parere è tenuto debitamente in considerazione dalla REGST del gas.

    3.   La REGST del gas adotta:

    a)

    gli strumenti comuni di gestione di rete per assicurare il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e i piani di ricerca;

    b)

    ogni due anni, un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione conformemente all'articolo 32 («piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione»), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;

    c)

    raccomandazioni relative al coordinamento della cooperazione tecnica fra i gestori di sistemi di trasporto dell'Unione e di paesi terzi;

    d)

    raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto in merito alla loro cooperazione tecnica con i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno;

    e)

    un programma annuale di lavoro;

    f)

    una relazione annuale;

    g)

    prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale;

    h)

    una relazione di monitoraggio della qualità del gas entro il 1o gennaio 2025 e successivamente ogni due anni, che comprenda l'evoluzione dei parametri di qualità del gas, l'evoluzione del livello e del volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, le previsioni relative all'evoluzione prevista dei parametri di qualità del gas e del volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, l'impatto della miscelazione dell'idrogeno sui flussi transfrontalieri, nonché informazioni sui casi relativi a differenze nelle specifiche di qualità del gas o nelle specifiche dei livelli di miscelazione e il modo in cui tali casi sono stati risolti al fine di soddisfare i requisiti di qualità delle diverse applicazioni d'uso finale;

    i)

    una relazione annuale che includa la quantità di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio immessi nella rete del gas naturale.

    La relazione di monitoraggio della qualità del gas di cui al primo comma, lettera h), riguarda anche lo sviluppo per i settori elencati in tale lettera, ove pertinente per la rete di distribuzione, sulla base delle informazioni fornite dall'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») istituito dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (39)

    4.   Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 3, lettera b), riguardano l'adeguatezza generale del sistema del gas naturale a fronte della domanda di gas naturale esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data di detta prospettiva. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli gestori del sistema di trasporto. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento prevedono specificamente il monitoraggio dei progressi compiuti nella produzione annuale di biometano sostenibile.

    Qualora sia le prospettive europee sull'adeguatezza di approvvigionamento che i piani nazionali integrati per l'energia e il clima definitivi aggiornati indichino che la produzione annuale non procede in misura sufficiente o che il consumo di gas naturale non diminuisce in misura sufficiente in considerazione del potenziale disponibile, la Commissione può formulare raccomandazioni agli Stati membri, se necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999.

    Il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione comprende la modellizzazione della rete integrata, reti dell'idrogeno incluse, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano promuove il principio dell'efficienza energetica al primo posto e l'integrazione del sistema energetico.

    5.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera e), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e un elenco di attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

    6.   I codici di rete sono elaborati per le questioni relative alla rete transfrontaliera e per le questioni relative all'integrazione del mercato e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio transfrontaliero.

    7.   La REGST del gas controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 13, o dell'articolo 74 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST del gas riferisce quanto riscontrato all'ACER e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo.

    8.   La REGST del gas mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'ACER per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1.

    9.   L'ACER esamina i piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione. Se tale piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788, l'ACER raccomanda alla pertinente autorità di regolazione di modificare il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, di detta direttiva e di informarne la Commissione.

    10.   Su richiesta della Commissione, la REGST del gas fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 74.

    11.   La REGST del gas coopera con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) e con l'ENNOH.

    Articolo 27

    Controllo della REGST del gas effettuato dall'ACER

    1.   L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti della REGST del gas previsti all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, e riferisce alla Commissione quanto riscontrato.

    L'ACER monitora l'attuazione, da parte della REGST del gas, dei codici di rete elaborati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, e dei codici di rete che sono stati elaborati conformemente all'articolo 71, paragrafi da 1 a 12, ma che non sono stati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 13 Qualora la REGST del gas non abbia attuato uno di tali codici di rete, l'ACER chiede alla REGST del gas di fornire una spiegazione debitamente motivata riguardo ai motivi di tale inosservanza. L'ACER informa la Commissione di tale spiegazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

    L'ACER controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto agli articoli 70, 71, 73 e 74 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e del sistema energetico e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento corretto del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

    2.   La REGST del gas presenta all'ACER, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione per il gas naturale e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione e gli altri documenti di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

    Entro due mesi dalla data di ricezione l'ACER trasmette alla REGST del gas e alla Commissione un parere debitamente motivato nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione per il gas naturale presentato dalla REGST del gas non contribuisca ai principi di non discriminazione, di una concorrenza effettiva e del funzionamento corretto del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze. La REGST del gas tiene debitamente conto del parere e delle raccomandazioni dell'ACER.

    Articolo 28

    Autorità di regolazione

    Nell'esecuzione dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolazione garantiscono il rispetto del presente regolamento, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74.

    Ove opportuno, esse cooperano tra di loro, con la Commissione e con l'ACER a norma del capo V della rifusione della direttiva (UE) 2024/1788.

    Articolo 29

    Consultazioni della REGST del gas

    1.   In occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione e del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas conduce una consultazione pubblica ad ampio raggio, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 25, paragrafo 1. La consultazione coinvolge anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, gli utenti della rete, compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La REGST del gas del gas pubblica i progetti dei codici di rete, del piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione e il programma di lavoro annuale per le osservazioni dei portatori di interessi e accorda loro tempo sufficiente perché possano partecipare efficacemente al processo di consultazione. La consultazione mira a enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti interessate nel corso del processo decisionale.

    2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

    3.   Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas illustra come le osservazioni raccolte nel corso della consultazione sono state tenute in conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

    Articolo 30

    Costi della REGST del gas

    I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli 24, 25, 26, 70 e 71 del presente regolamento, nonché all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 2022/869, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano tali costi purché ragionevoli e adeguati.

    Articolo 31

    Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

    1.   I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della REGST del gas per contribuire ai compiti di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3.

    2.   I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'allocazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per le assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.

    3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 80 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la definizione dell'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche.

    Ai fini dell'elaborazione degli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione consulta l'ACER e la REGST del gas.

    Articolo 32

    Piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione

    La REGST del gas adotta e pubblica ogni due anni il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione. Il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema, incluse le infrastrutture da dismettere.

    In particolare, il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione:

    a)

    si basa sui piani di investimento nazionali e sul capo IV del regolamento (UE) 2022/869;

    b)

    per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788; e

    c)

    individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

    Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), al piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione.

    Articolo 33

    Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

    1.   I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la capacità e i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

    2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas naturale, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità di regolazione competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

    3.   Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego conformemente agli orientamenti di cui all'allegato I.

    4.   I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.

    5.   Il gestore dei sistemi di trasporto diffonde sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.

    6.   Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto e delle assegnazioni, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. L'autorità di regolazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.

    Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

    I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

    7.   A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703, i gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate sulla qualità del gas naturale trasportato nelle proprie reti, che potrebbero avere ripercussioni sugli utenti della rete.

    Articolo 34

    Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, agli impianti di stoccaggio di idrogeno, agli impianti di GNL e ai terminali dell'idrogeno

    1.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno pubblicano informazioni dettagliate riguardanti tutti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio del gas naturale, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno ottengano un effettivo accesso a detti impianti e terminali. Le autorità di regolazione possono chiedere a tali operatori di rendere pubblica qualsiasi ulteriore informazione pertinente per gli utenti del sistema.

    2.   I gestori dei sistemi di GNL prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe dei servizi disponibili.

    3.   Per i servizi forniti, i gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno pubblicano sotto forma di dati numerici, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, informazioni sulle capacità stabilite nel contratto e disponibili degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio del gas naturale, degli impianti di stoccaggio di idrogeno e dei terminali dell'idrogeno.

    4.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

    5.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno rendono pubblica la quantità di gas naturale o di idrogeno presente in ogni impianto di GNL, in ogni impianto di stoccaggio del gas naturale, in ogni impianto di stoccaggio di idrogeno e in ogni terminale dell'idrogeno o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio di gas naturale, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Tali informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete dell'idrogeno per lo stoccaggio di idrogeno e i terminali dell'idrogeno, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

    Se un utente dell’impianto di stoccaggio di gas naturale o idrogeno è l'unico utente di un impianto di stoccaggio di gas naturale o di un impianto di stoccaggio di idrogeno, può presentare all'autorità di regolazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità di regolazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno competitivi, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di gas naturale o all’operatore dell’impianto di stoccaggio di idrogeno di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno.

    Il secondo comma si applica fatti salvi gli obblighi di cui al primo comma, a meno che i dati aggregati siano identici ai dati del sistema di stoccaggio di gas naturale o idrogeno di cui l'autorità di regolazione ha approvato la non pubblicazione.

    6.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o le autorità di regolazione competenti pubblicano informazioni sufficientemente dettagliate sulla derivazione, la metodologia e la struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi. Gli impianti di GNL cui è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 78 del presente regolamento, dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE e dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, e i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale nell'ambito del regime di accesso di terzi negoziato stabiliscono tariffe pubbliche per le infrastrutture al fine di garantire un sufficiente grado di trasparenza.

    I gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale pubblicano in modo trasparente, continuo e di facile utilizzo le informazioni richieste ai sensi del presente articolo su un'unica piattaforma europea che viene mantenuta da tali gestori.

    Articolo 35

    Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

    I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e le autorità nazionali in materia di concorrenza, e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli articoli 33 e 34 e al punto 3 dell’allegato I per un periodo di cinque anni.

    Sezione 4

    Gestione del sistema di distribuzione

    Articolo 36

    Capacità continua di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione

    1.   I gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono una capacità continua per l'accesso degli impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio connessi alla loro rete. A tal fine, i gestori dei sistemi di distribuzione sviluppano, in cooperazione tra loro e con i gestori dei sistemi di trasporto, procedure e dispositivi, compresi gli investimenti, per garantire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione alla rete di trasmissione. I grandi investimenti nella rete di trasporto del gas naturale derivanti dalla necessità di capacità supplementari nella rete di distribuzione si riflettono nel piano decennale di sviluppo della rete conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1788.

    2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per i gestori dei sistemi di distribuzione di sviluppare alternative agli investimenti nell'inversione dei flussi, quali soluzioni di reti intelligenti o connessioni ad altri gestori di rete. L'accesso alla capacità continua può essere limitato per offrire capacità soggette a limitazioni operative, al fine di garantire l'efficienza economica e la sicurezza delle infrastrutture. L'autorità di regolazione provvede affinché eventuali limitazioni della capacità continua o limitazioni operative siano introdotte dai gestori dei sistemi di distribuzione sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie e non creino barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato. Qualora l'impianto di produzione sostenga i costi necessari a garantire una capacità continua, non si applica alcuna limitazione.

    Articolo 37

    Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto

    I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con altri gestori dei sistemi di distribuzione e con i gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione, lo sviluppo del sistema, le nuove connessioni, lo smantellamento e la gestione del sistema al fine di assicurare l'integrità del sistema e di massimizzare la capacità e ridurre al minimo l'uso del gas combustibile.

    Articolo 38

    Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di distribuzione

    A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, laddove i gestori dei sistemi di trasporto siano responsabili della gestione della qualità del gas naturale nella propria rete, rendono pubbliche informazioni dettagliate sulla qualità dei gas trasportati che potrebbe avere ripercussioni sugli utenti della rete.

    Articolo 39

    Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione

    I gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema del gas naturale e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che gestiscono una rete dell'idrogeno possono cooperare a livello dell'Unione attraverso l'EU DSO, al fine di promuovere il completamento e il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale, di cooperare allo sviluppo del mercato dell'idrogeno e di promuovere una gestione ottimale e un funzionamento coordinato dei sistemi di distribuzione e di trasporto.

    I membri iscritti possono partecipare all'EU DSO direttamente o essere rappresentati da un'associazione nazionale designata dallo Stato membro o da un'associazione a livello di Unione.

    I costi relativi alle attività dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che ne sono membri iscritti e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi purché ragionevoli e proporzionati e forniscono motivazioni quando non sono approvati.

    Articolo 40

    Modifiche delle principali norme e procedure dell'EU DSO

    1.   Le principali norme e procedure per l'EU DSO ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/943 si applicano anche ai gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema del gas naturale e ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno.

    2.   Il gruppo consultivo strategico di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/943 è altresì composto da rappresentanti delle associazioni europee dei gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema di gas naturale o dei gestori europei di reti di distribuzione di idrogeno.

    3.   Entro il 5 agosto 2025 l'EU DSO presenta alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto aggiornato, ivi compreso un codice di condotta, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno aggiornato che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO-E, della REGST del gas e di altre parti interessate, e un progetto di norme di finanziamento aggiornate.

    Il progetto di regolamento interno aggiornato dell'EU DSO garantisce la rappresentanza giusta ed equilibrata di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione partecipanti, inclusi quelli che gestiscono o possiedono esclusivamente sistemi di gas naturale, e dei gestori delle reti di distribuzione di idrogeno.

    4.   Entro quattro mesi dal ricevimento dei documenti presentati a norma del paragrafo 3, l'ACER trasmette alla Commissione un parere, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei sistemi di distribuzione, compresi i clienti.

    5.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ACER, la Commissione emette il suo parere sui documenti presentati a norma del paragrafo 3 tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 4.

    6.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione adottano e pubblicano lo statuto, il regolamento interno e le norme per il finanziamento modificati dell’EU DSO.

    7.   I documenti di cui al paragrafo 3 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER possono emettere un parere conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

    Articolo 41

    Compiti aggiuntivi dell'EU DSO

    1.   L'EU DSO svolge i compiti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2019/943 e le attività di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), di tale regolamento anche per quanto riguarda i sistemi di distribuzione del gas naturale o le reti di distribuzione dell'idrogeno.

    2.   Oltre ai compiti elencati all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, l'EU DSO partecipa allo sviluppo di codici di rete rilevanti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e per la gestione coordinata delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione a norma del presente regolamento e che contribuiscono a mitigare le emissioni fuggitive di metano dal sistema del gas naturale.

    Quando partecipa allo sviluppo di nuovi codici di rete a norma dell'articolo 71 del presente regolamento, l'EU DSO rispetta gli obblighi di consultazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2019/943.

    3.   Oltre alle attività di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, l'EU DSO:

    a)

    coopera con la REGST del gas e l'ENNOH per il monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione del gas naturale e dell'idrogeno nonché la gestione coordinata delle reti di trasporto e di distribuzione e delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno;

    b)

    coopera con la REGST del gas e l'ENNOH e adotta le migliori pratiche per la gestione e la pianificazione coordinata dei sistemi di trasporto e di distribuzione e delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, anche in merito a questioni quali lo scambio di dati tra gestori e il coordinamento delle risorse energetiche distribuite;

    c)

    si adopera per individuare le migliori pratiche per l'attuazione dei risultati delle valutazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 ter, della direttiva (UE) 2018/2001 e dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/1791 e per la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, dei sistemi di distribuzione del gas naturale, delle reti di distribuzione dell'idrogeno e dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche ai fini della valutazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001, comprese raccomandazioni per la collocazione adeguata degli elettrolizzatori al fine di garantire l'utilizzo del calore residuo nella rete di teleriscaldamento.

    4.   L'EU DSO fornisce alla REGST del gas un contributo per la comunicazione sulla qualità del gas per quanto riguarda i sistemi di distribuzione in cui i gestori dei sistemi di distribuzione sono responsabili della gestione della qualità del gas, di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

    5.   L'EU DSO fornisce all'ENNOH un contributo per la relazione di monitoraggio della qualità dell'idrogeno da adottare a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento, per quanto riguarda le reti di distribuzione dell’idrogeno in cui i gestori della rete di distribuzione dell’idrogeno sono responsabili della gestione della qualità dell'idrogeno a norma dell’articolo 50 della direttiva (UE) 2024/1788.

    Sezione 5

    Aggregazione della domanda e acquisto in comune di gas naturale e meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno

    Articolo 42

    Meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

    La Commissione istituisce un meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale a carattere volontario a norma degli articoli da 43 a 49.

    Articolo 43

    Contratto con un prestatore di servizi

    1.   In deroga all'articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione può appaltare i servizi necessari di uno o più soggetti stabiliti nell'Unione attraverso le pertinenti procedure di appalto previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, al fine di attuare l'obiettivo di cui all'articolo 42 del presente regolamento.

    2.   Per selezionare un fornitore di servizi, la Commissione si basa su criteri che salvaguardano l'integrità del mercato interno, garantiscono la concorrenza e la sicurezza degli approvvigionamenti e sono conformi all'articolo 44. La Commissione specifica i requisiti applicabili ai compiti del prestatore di servizi nel pertinente capitolato d'oneri.

    Articolo 44

    Criteri di selezione del prestatore di servizi

    1.   Il prestatore di servizi è selezionato dalla Commissione tra soggetti che soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

    a)

    il prestatore di servizi è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro;

    b)

    il prestatore di servizi e i suoi subcontraenti non possono:

    i)

    essere soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o

    ii)

    essere direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agire per loro conto o sotto la loro direzione.

    2.   Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, tra la Commissione e il prestatore di servizi sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che, nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 45, il prestatore di servizi metta fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che:

    a)

    sono soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o

    b)

    sono direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

    3.   Il prestatore di servizi non fa parte di un'impresa verticalmente integrata, ad eccezione di un soggetto separato conformemente al capo IX della direttiva (UE) 2024/1788.

    Articolo 45

    Compiti del prestatore di servizi

    1.   Il prestatore di servizi organizza i compiti di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale. In particolare, ma non esclusivamente, il prestatore di servizi può attuare gli elementi seguenti:

    a)

    valutazione e aggregazione della domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas naturale;

    b)

    raccolta di offerte da fornitori o produttori di gas naturale al fine di abbinare tali offerte alla domanda aggregata;

    c)

    assegnazione delle offerte di fornitura ai partecipanti all'aggregazione della domanda, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra i partecipanti più piccoli e quelli più grandi in funzione dei volumi di domanda presentati;

    d)

    fornitura di eventuali servizi ausiliari correlati, compresi i servizi volti ad agevolare la conclusione di contratti di acquisto di gas naturale.

    Articolo 46

    Partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

    1.   La partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale è aperta alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas naturale stabilite nell'Unione in modo non discriminatorio. A tali imprese è preclusa la partecipazione in qualità di fornitori, produttori e acquirenti se:

    a)

    sono soggette a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o

    b)

    sono direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

    2.   Sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che fondi o risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che:

    a)

    sono soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o

    b)

    sono direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

    3.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas naturale stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell'energia possono partecipare al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale a condizione che siano in atto le misure o gli accordi necessari per consentirne la partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale a norma della presente sezione.

    4.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas naturale che partecipano all'aggregazione della domanda possono, in modo trasparente, coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto o usare contratti di acquisto in comune per ottenere migliori condizioni dai fornitori, purché rispettino il diritto dell'Unione, compreso il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE.

    5.   I partecipanti al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale comunicano alla Commissione o al pertinente prestatore di servizi, a seconda dei casi, i seguenti elementi dei contratti conclusi:

    a)

    il volume;

    b)

    le controparti;

    c)

    la durata.

    6.   I partecipanti all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune possono riferire alla Commissione o al pertinente prestatore di servizi, a seconda dei casi, se l'abbinamento e la gara d'appalto non hanno portato alla conclusione di un contratto di fornitura.

    7.   Il destinatario delle informazioni comunicate a norma dei paragrafi 5 e 6 garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia strettamente limitato al fornitore di servizi e ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre delle informazioni. Tali informazioni sono trattate con la dovuta riservatezza.

    Articolo 47

    Limitazione temporanea della partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

    1.   Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e nell'ottica di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento, le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia e le forniture di GNL provenienti da impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia non sono messe a disposizione attraverso il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale fino al 31 dicembre 2025.

    2.   L'esclusione di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le forniture di GNL provenienti da impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia e alle forniture di gas naturale che entrano negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia attraverso i seguenti punti di entrata:

    a)

    Greifswald;

    b)

    Lubmin II;

    c)

    Imatra;

    d)

    Narva;

    e)

    Värska;

    f)

    Luhamaa;

    g)

    Šakiai;

    h)

    Kotlovka;

    i)

    Kondratki;

    j)

    Wysokoje;

    k)

    Tieterowka;

    l)

    Mozyr;

    m)

    Kobryń;

    n)

    Sudzha (RU)/(UA);

    o)

    Belgorod (RU)/(UA);

    p)

    Valuyki (RU)/(UA);

    q)

    Serebryanka (RU)/(UA);

    r)

    Pisarevka (RU)/(UA);

    s)

    Sokhranovka (RU)/(UA);

    t)

    Prokhorovka (RU)/(UA);

    u)

    Platovo (RU)/(UA);

    v)

    Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).

    Articolo 48

    Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2026 la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può decidere di escludere temporaneamente le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia o le forniture di GNL provenienti da impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia dalla partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale, laddove ciò sia necessario per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, a condizione che tali misure:

    a)

    non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro;

    b)

    rispettino il principio della solidarietà energetica;

    c)

    siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

    2.   Con sufficiente anticipo rispetto alla prima gara d'appalto del 2026, la Commissione valuta se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte al fine di decidere le misure ivi indicate. Tale decisione è valida per un periodo massimo di un anno e può essere rinnovata in casi giustificati.

    La Commissione valuta costantemente se le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e tiene debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle sue valutazioni, compresa la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

    3.   Tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, le misure adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 1 possono essere intese a diversificare le forniture di gas naturale o di GNL al fine di ridurre la dipendenza dal gas naturale russo, qualora si possa dimostrare che tali misure sono necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.

    4.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 comprendono un elenco degli elementi seguenti:

    a)

    tutti i punti di entrata dalla Federazione russa, dalla Bielorussia o da altri paesi terzi che fungono da paesi di transito, che non sono utilizzati per fornire approvvigionamenti di gas naturale soggetti all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune; nonché

    b)

    tutti gli impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia.

    I fornitori o i produttori di gas naturale che partecipano al meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale garantiscono la conformità all'articolo 47 e alle decisioni adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    5.   La Commissione adotta le misure adeguate per garantire l'effettiva applicazione del presente articolo e dell'articolo 47 e può chiedere ai fornitori o ai produttori di gas naturale che partecipano al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale di fornire tutte le informazioni necessarie ad assisterla in tale compito, compresa la presentazione agli acquirenti dei pertinenti documenti di trasporto al momento della consegna delle forniture di gas naturale, ove tecnicamente fattibile.

    Articolo 49

    Comitato direttivo

    1.   Al fine di agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni in relazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale, la Commissione è assistita da un comitato direttivo.

    2.   Il comitato direttivo è composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La partecipazione degli Stati membri è di natura volontaria e dipende in particolare dall'ordine del giorno delle riunioni del comitato direttivo. Rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell'energia possono, su invito della Commissione, partecipare al comitato direttivo per tutte le questioni di interesse reciproco. Il comitato direttivo è presieduto dalla Commissione.

    Articolo 50

    Garanzie

    Per quanto concerne i partecipanti stabiliti nei loro territori, gli Stati membri o altri portatori di interessi possono fornire un sostegno di liquidità, comprese garanzie, ai partecipanti al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato se del caso, in particolare qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938.

    Articolo 51

    Comunicazione

    La Commissione riferisce periodicamente al comitato direttivo e presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale.

    Le informazioni contenute in tale relazione comprendono almeno:

    a)

    informazioni sul numero di imprese di gas naturale che partecipano al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale, nonché sui volumi di gas naturale corrispondenti;

    b)

    informazioni sul numero di contratti stipulati e sui conseguenti volumi di gas naturale rispettivamente contrattati e forniti all'Unione;

    c)

    una descrizione delle norme applicabili nelle gare d'appalto ai partecipanti all'aggregazione della domanda e ai fornitori o ai produttori di gas naturale;

    d)

    una panoramica del costo complessivo del meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale, comprese le spese sostenute dal prestatore di servizi;

    e)

    eventuali sviluppi importanti nel funzionamento del meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale.

    Articolo 52

    Meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno

    1.   La Commissione può istituire un meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, compresi gli elementi specificati al paragrafo 2, da attuare nell'ambito delle attività della Banca europea dell'idrogeno. Tale meccanismo volontario può rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2029.

    2.   La Commissione può affidare al pertinente prestatore di servizi, applicando per analogia la procedura di cui agli articoli 43 e 44, l'attuazione, in particolare, ma non esclusivamente, degli elementi seguenti:

    a)

    la raccolta e l'elaborazione dei dati di mercato relativi, ad esempio, alla disponibilità di infrastrutture o allo sviluppo dei flussi e dei prezzi dell'idrogeno, al fine di rafforzare la trasparenza dello sviluppo del mercato dell'idrogeno;

    b)

    la raccolta e la valutazione delle domande degli acquirenti;

    c)

    la raccolta delle offerte di idrogeno dei fornitori;

    d)

    l'accesso di fornitori e acquirenti alle informazioni pertinenti e necessarie raccolte a norma del presente paragrafo, previo consenso degli stessi e nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza.

    3.   Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri possono fornire un sostegno di liquidità per l'idrogeno, comprese garanzie, nell'ambito delle attività della Banca europea dell'idrogeno e in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato se del caso.

    4.   Il coordinamento e lo scambio di informazioni in relazione al meccanismo di cui al paragrafo 1 possono essere agevolati dal pertinente gruppo di coordinamento, distinto dai gruppi di esperti dedicati al gas naturale.

    Nel caso dell'idrogeno, tale gruppo di coordinamento è istituito e svolge le sue attività nell'ambito di quelle della Banca europea dell'idrogeno.

    5.   Prima della scadenza del meccanismo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'efficacia di tale meccanismo. In particolare, la Commissione valuta il contributo di tale meccanismo allo sviluppo del mercato dell'idrogeno nell'Unione.

    Se del caso, tale valutazione può essere corredata di una proposta legislativa volta a sviluppare un meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di idrogeno volontari.

    Articolo 53

    Partecipazione al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno

    1.   La partecipazione al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno è aperta alle imprese di idrogeno e alle imprese consumatrici di idrogeno stabilite nell'Unione su base non discriminatoria. A tali imprese è preclusa la partecipazione in qualità di fornitori e acquirenti qualora:

    a)

    siano soggette a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o

    b)

    siano possedute o controllate direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

    2.   Sono sanciti obblighi contrattuali atti a garantire che nessun fondo o nessuna risorsa economica sia messo a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone fisiche o giuridiche, enti od organismi, nonché a beneficio degli stessi, che:

    a)

    sono soggetti a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o

    b)

    sono posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

    3.   Le imprese di idrogeno e le imprese consumatrici di idrogeno stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell'energia possono partecipare al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno a condizione che siano in atto le misure o gli accordi necessari per consentirne la partecipazione a tale meccanismo a norma del presente articolo e degli articoli 52 e 54.

    Articolo 54

    Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno

    1.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può decidere di escludere temporaneamente le offerte di forniture di idrogeno provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia dalla raccolta attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, laddove ciò sia necessario per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, a condizione che tali misure:

    a)

    non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno dell'idrogeno e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro;

    b)

    rispettino il principio della solidarietà energetica;

    c)

    siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

    2.   Con sufficiente anticipo rispetto alla prima raccolta di offerte, la Commissione valuta se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte al fine di decidere le misure ivi indicate. Tale decisione è valida per un periodo massimo di un anno e può essere rinnovata in casi giustificati.

    La Commissione valuta costantemente se le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e tiene debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle sue valutazioni, compresa la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

    3.   La Commissione adotta le misure appropriate per garantire l'effettiva applicazione del presente articolo.

    CAPO III

    REGOLE APPLICABILI ALLE RETI DELL'IDROGENO

    Articolo 55

    Coordinamento transfrontaliero della qualità dell'idrogeno

    1.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno cooperano per evitare restrizioni al flusso transfrontaliero di idrogeno dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno al fine di soddisfare i requisiti di qualità di diverse applicazioni d'uso finale in linea con le norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.

    2.   Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati non possano evitare una restrizione al flusso transfrontaliero dovuta a differenze di qualità dell'idrogeno nelle loro operazioni standard, ne informano senza ritardo le autorità di regolazione interessate. Le informazioni comprendono una descrizione delle misure già adottate dai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e le motivazioni che le giustificano.

    3.   Le autorità di regolazione interessate concordano, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, se riconoscere la restrizione.

    4.   Qualora riconoscano la restrizione conformemente al paragrafo 3, le autorità di regolazione interessate chiedono ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati di eseguire, entro 12 mesi dal riconoscimento della restrizione di cui a tale paragrafo, le azioni seguenti in sequenza:

    a)

    cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili al fine di eliminare la restrizione riconosciuta;

    b)

    effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate;

    c)

    elaborare una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale;

    d)

    condurre una consultazione pubblica sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati di tale consultazione;

    e)

    presentare una proposta congiunta, basata sull'analisi costi-benefici e sui risultati della consultazione pubblica, per una soluzione volta a eliminare la restrizione riconosciuta, compreso il calendario per la sua attuazione, alle autorità di regolazione interessate per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per informazione.

    5.   Se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati non raggiungono un accordo sulla presentazione di una proposta congiunta a norma del paragrafo 4, lettera e), ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno lo comunica tempestivamente alla propria autorità di regolazione.

    6.   Le autorità di regolazione interessate adottano una decisione congiunta coordinata per eliminare la restrizione riconosciuta, tenendo conto dell'analisi costi-benefici effettuata dai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati e dei risultati della consultazione pubblica condotta conformemente al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

    7.   La decisione congiunta coordinata delle autorità di regolazione interessate di cui al paragrafo 6 comprende una decisione sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore di una rete di trasporto dell'idrogeno per l'attuazione della soluzione concordata, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe dopo il 1o gennaio 2033, tenendo conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali della soluzione negli Stati membri interessati.

    8.   L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sui dettagli delle decisioni di ripartizione dei costi di cui al paragrafo 7.

    9.   Qualora le autorità di regolazione interessate non riescano a raggiungere l'accordo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla restrizione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. Se riconosce la restrizione, l'ACER chiede ai gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno interessati di eseguire, entro 12 mesi, le azioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo in sequenza.

    10.   Qualora le autorità di regolazione interessate non riescano adottare una decisione coordinata congiunta di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla soluzione per eliminare la restrizione riconosciuta e all'assegnazione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per l'attuazione della soluzione concordata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

    11.   Ulteriori dettagli necessari per attuare il presente articolo, compresi i dettagli relativi a una specifica comune vincolante della qualità dell'idrogeno per gli interconnettori transfrontalieri dell'idrogeno, l’analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni al flusso transfrontaliero dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno, le norme in materia di interoperabilità per l'infrastruttura transfrontaliera per l'idrogeno, che includano gli accordi di interconnessione, le unità, lo scambio di dati, la comunicazione e la fornitura di informazioni tra i pertinenti partecipanti al mercato, sono stabiliti in un codice di rete istituito a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 56

    Cooperazione tra i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno

    I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno cooperano con altri gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e con i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno per coordinare la manutenzione, lo sviluppo della rete dell'idrogeno, le nuove connessioni, lo smantellamento e la gestione del sistema dell'idrogeno al fine di assicurare l'integrità del sistema dell'idrogeno e di massimizzare la capacità e minimizzare il consumo di energia per gestire il sistema dell’idrogeno.

    Articolo 57

    Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno

    1.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno cooperano a livello di Unione mediante l'ENNOH allo scopo di promuovere lo sviluppo e il corretto funzionamento del mercato interno dell'idrogeno come pure gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale, un esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto dell'idrogeno.

    2.   L'ENNOH coopera strettamente con l'ENTSO-E e la REGST del gas per individuare sinergie e promuovere l'integrazione dei sistemi tra i vettori energetici, al fine di rafforzare l'efficienza complessiva del sistema energetico.

    3.   L'ENNOH è composto da gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno certificati a norma dell'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788.

    I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno possono diventare membri dell'ENNOH dall'inizio della procedura di certificazione condotta dall'autorità di regolazione, a condizione che:

    a)

    entro 24 mesi dal momento in cui diventano membri dell'ENNOH sia condotta una successiva certificazione positiva a norma dell'articolo 14 del presente regolamento e dell'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788; e che

    b)

    entro quattro anni dal momento in cui diventano membri dell'ENNOH siano almeno sviluppati progetti di infrastrutture per l'idrogeno con una decisione finale di investimento.

    La qualità di membro dell'ENNOH del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno viene meno se la decisione finale sulla certificazione di cui al secondo comma, lettera a), non è stata adottata entro 24 mesi dal momento in cui è diventato membro dell'ENNOH o se la decisione finale di investimento di cui al secondo comma, lettera b), non è stata adottata entro quattro anni dal momento in cui è diventato membro dell'ENNOH.

    4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno che beneficia di una deroga all'articolo 68 della direttiva (UE) 2024/1788 può diventare membro dell'ENNOH a condizione che sia stabilito in uno Stato membro in cui nessun altro gestore della rete di trasporto dell'idrogeno è membro dell'ENNOH a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Gli Stati membri possono nominare tale gestore della rete di trasporto dell'idrogeno e sottopongono tale nomina all'ENNOH, alla Commissione e all'ACER. Gli Stati membri possono revocare tale nomina in qualsiasi momento. Qualora un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non abbia adottato una decisione finale di investimento in relazione a un progetto di infrastruttura per l'idrogeno entro quattro anni dal momento in cui diventa membro dell'ENNOH, la qualità di membro di tale operatore all’ENNOH viene meno.

    5.   Gli Stati membri che non hanno designato un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, ma che intendono sviluppare una rete di trasporto dell'idrogeno in conformità dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, possono nominare un soggetto come partner associato in seno all'ENNOH. Lo Stato membro interessato sottopone una nomina a norma del presente paragrafo all'ENNOH, alla Commissione e all'ACER. Lo Stato membro interessato può revocare tale nomina in qualsiasi momento. Tale nomina scade quando un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabilito nello Stato membro interessato diventa membro dell'ENNOH.

    6.   Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'ENNOH agisce al fine di istituire un mercato interno dell'idrogeno efficiente e integrato e contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia, in particolare contribuendo all'integrazione efficiente dell'idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica preservando nel contempo la sicurezza del sistema dell'idrogeno. L'ENNOH dispone delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti.

    7.   Entro il 1o settembre 2024 i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione delle parti interessate, dell'ENNOH.

    8.   I gestori della rete di trasporto dell'idrogeno presentano alla Commissione e all'ACER ogni progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno dell'ENNOH.

    9.   Entro quattro mesi dal ricevimento del progetto di cui al paragrafo 7 e del progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno di cui al paragrafo 8, l'ACER, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema dell'idrogeno, compresi i clienti, trasmette alla Commissione un parere su tale progetto o progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno.

    10.   La Commissione formula il suo parere sul progetto e progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 9, entro tre mesi dalla data del ricevimento di tale parere.

    11.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori della rete di trasporto dell'idrogeno adottano e pubblicano lo statuto, l'elenco dei membri o il regolamento interno dell’ENNOH.

    12.   I documenti di cui al paragrafo 7 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER formulano i loro pareri in conformità ai paragrafi 9, 10 e 11.

    Articolo 58

    Transizione all'ENNOH

    Fino all'istituzione dell'ENNOH, la REGST del gas è responsabile dell'elaborazione di piani di sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno a livello dell'Unione di cui agli articoli 32 e 60. Nello svolgimento di tale compito, la REGST del gas assicura che tutti i partecipanti al mercato, compresi i partecipanti al mercato dell'idrogeno, siano effettivamente consultati e inclusi.

    Articolo 59

    Compiti dell'ENNOH

    1.   L'ENNOH ha i compiti seguenti:

    a)

    sviluppa codici di rete nei settori elencati all'articolo 72 al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 57;

    b)

    sviluppa insieme alla REGST del gas i codici di rete di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera f);

    c)

    adotta e pubblica ogni due anni un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 («piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione»), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;

    d)

    coopera con l'ENTSO-E, la REGST del gas e con l'EU DSO;

    e)

    elabora raccomandazioni destinate ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno relative alla loro cooperazione tecnica con i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione nell'Unione;

    f)

    elabora raccomandazioni in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra gestori delle reti dell'idrogeno dell'Unione e gestori delle reti dell'idrogeno di paesi terzi;

    g)

    adotta un programma annuale di lavoro;

    h)

    adotta una relazione annuale;

    i)

    adotta una prospettiva annuale per l'approvvigionamento di idrogeno che riguarda gli Stati membri in cui l'idrogeno è utilizzato per la produzione di energia elettrica;

    j)

    adotta una relazione di monitoraggio della qualità dell'idrogeno entro il 15 maggio 2026 e successivamente ogni due anni, che comprenda l'evoluzione e le previsioni relative all'evoluzione prevista dei parametri di qualità dell'idrogeno, nonché informazioni sui casi relativi a differenze nelle specifiche di qualità dell'idrogeno e il modo in cui tali casi sono stati risolti;

    k)

    promuove la cibersicurezza e la protezione dei dati in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate;

    l)

    sviluppa e promuove le migliori pratiche per il rilevamento, il monitoraggio e la riduzione delle perdite di idrogeno.

    2.   L'ENNOH controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma degli articoli 72, 73 e 74, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare lo sviluppo e l'integrazione del mercato dell'idrogeno. L'ENNOH riferisce quanto riscontrato all'ACER e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera h), del presente articolo.

    3.   L'ENNOH pubblica i verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dei comitati e provvede alla pubblicazione periodica di informazioni sul processo decisionale utilizzato e sulle attività svolte.

    4.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera g), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete dell’idrogeno e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

    5.   L'ENNOH fornisce all'ACER le informazioni da questa richieste per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 64. Al fine di consentire all'ENNOH di soddisfare tale prescrizione, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno forniscono all'ENNOH le informazioni richieste.

    6.   Su richiesta della Commissione, l'ENNOH fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, secondo quanto previsto all'articolo 74.

    Articolo 60

    Piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione

    1.   Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione comprende la modellizzazione della rete integrata dell'idrogeno, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema.

    In particolare, il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione:

    a)

    si basa sui piani di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale di cui all'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788, e al capo IV del regolamento (UE) 2022/869;

    b)

    per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788; e

    c)

    individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le necessarie capacità transfrontaliere, al fine di attuare i corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori di cui al punto 3 dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/869.

    Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), al piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione. Tale esame può essere corredato, se del caso, di un piano globale inteso a rimuovere tali ostacoli e ad accelerare l'attuazione dei corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori.

    2.   L'ACER fornisce un parere sui piani di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale se opportuno per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione. Se individua incoerenze tra un piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente il piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete per l’idrogeno a livello dell'Unione.

    3.   Nell'elaborare il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, l'ENNOH coopera con l'ENTSO-E e con la REGST del gas, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'analisi costi-benefici a livello del sistema energetico e del modello interconnesso del mercato e della rete dell'energia, comprese le infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale e dell'idrogeno, nonché lo stoccaggio del gas naturale, lo stoccaggio dell'idrogeno, i terminali del GNL e dell'idrogeno e gli elettrolizzatori di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869, gli scenari per i piani decennali di sviluppo della rete di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento e l'individuazione delle lacune infrastrutturali di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento.

    Articolo 61

    Pianificazione di rete integrata a livello dell'Unione

    1.   Durante il periodo transitorio fino al 1o gennaio 2027, la REGST del gas elabora il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026, coinvolgendo pienamente i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e l'ENNOH non appena quest'ultima sarà stata istituita. Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026 è costituito da due capitoli distinti, uno per l'idrogeno e uno per il gas naturale. LA REGST del gas trasferisce senza ritardo all'ENNOH tutte le informazioni, compresi i dati e le analisi da essa raccolti durante la preparazione dei piani di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, entro il 1o gennaio 2027.

    2.   L'ENNOH elabora il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2028 a norma del presente articolo e dell'articolo 60.

    3.   L'ENNOH, coopera strettamente con l'ENTSO-E e la REGST del gas per elaborare piani integrati di sviluppo della rete a livello dell'Unione a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e 60 del presente regolamento e dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. Tale cooperazione comprende, in particolare, quanto segue:

    a)

    l'ENNOH, insieme all'ENTSO-E e alla REGST del gas, elabora un'unica serie di scenari comuni per i piani decennali di sviluppo della rete a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869;

    b)

    l'ENNOH, l'ENTSO-E e la REGST del gas, in collaborazione, elaborano ciascuna una relazione coordinata sui divari infrastrutturali nell'ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/869;

    c)

    entro sei mesi dall'approvazione della relazione sugli scenari comuni a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/869 e successivamente ogni due anni, l'ENNOH pubblica le relazioni sui divari infrastrutturali elaborate nell'ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione;

    d)

    l'ENNOH elabora un progetto di metodologia coerente per i singoli settori per un'analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico e un modello coerente e progressivamente integrato insieme all'ENTSO-E e alla REGST del gas, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869, che sia coerente con le metodologie sviluppate sia dall'ENTSO-E che dalla REGST del gas a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869 e che garantisca trasparenza per quanto riguarda le soluzioni più efficienti in termini di costi tra i vettori energetici, comprese le soluzioni non basate sulle infrastrutture;

    e)

    le metodologie di cui alla lettera d) del presente paragrafo sono applicate per la preparazione di ciascun piano successivo di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione elaborato dall'ENNOH a norma dell'articolo 60 del presente regolamento;

    f)

    l'ENNOH elabora gli scenari comuni, le relazioni sui divari infrastrutturali, il progetto di metodologia coerente per i singoli settori e il modello integrato conformemente agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2022/869;

    g)

    qualora sia necessario adottare decisioni per garantire l'efficienza del sistema quale definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2023/1791 tra i vettori energetici, la Commissione assicura che l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH cooperino strettamente;

    h)

    l'ENNOH, l'ENTSO-E e la REGST del gas cooperano in modo efficiente, inclusivo e trasparente, facilitano l'adozione di decisioni per consenso e sviluppano le modalità di lavoro necessarie per consentire tale cooperazione e garantire la propria equa rappresentanza.

    L'ENNOH, insieme all'ENTSO-E e alla REGST del gas, può istituire gruppi di lavoro per adempiere ai propri obblighi di cui al primo comma, lettere a), b) e d), e garantisce una rappresentanza equa e paritaria dei settori dell'idrogeno, dell'energia elettrica e del gas all'interno dei gruppi di lavoro.

    Articolo 62

    Costi dell'ENNOH

    I costi relativi allo svolgimento dei compiti dell'ENNOH di cui all'articolo 59 sono a carico dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano tali costi purché siano ragionevoli e adeguati.

    Articolo 63

    Consultazioni condotte dall'ENNOH

    1.   In occasione dell'elaborazione delle proposte conformemente ai compiti di cui all'articolo 59, in una fase iniziale l'ENNOH conduce una consultazione pubblica approfondita e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 57. Il processo di consultazione accoglie le osservazioni di portatori di interessi prima dell'adozione finale della proposta, allo scopo di enucleare i pareri e le proposte di tutti i pertinenti portatori di interessi nel corso del processo decisionale. A tale consultazione partecipano anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, i produttori, gli utenti della rete compresi i clienti, gli organismi tecnici e le piattaforme dei portatori di interessi.

    2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

    3.   Prima di adottare le proposte di cui all'articolo 59, l'ENNOH illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

    Articolo 64

    Controllo effettuato dall'ACER nei confronti dell'ENNOH

    1.   L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti dell'ENNOH previsti all'articolo 59 e riferisce alla Commissione.

    2.   L'ACER monitora l'attuazione da parte dell'ENNOH dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione conformemente agli articoli 72, 73 e 74. Qualora l'ENNOH non abbia attuato nessuno tali codici di rete o orientamenti, l'ACER chiede all'ENNOH di fornire una motivazione debitamente circostanziata della mancata attuazione. L'ACER informa la Commissione di tale spiegazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

    3.   L'ENNOH presenta all'ACER, per parere, il progetto di piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione, e gli altri documenti di cui all'articolo 59.

    Entro due mesi dalla data di ricevimento, l'ACER trasmette all'ENNOH e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione presentato dall'ENNOH non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente. L'ENNOH tiene debitamente conto del parere e delle raccomandazioni dell'ACER.

    Articolo 65

    Cooperazione regionale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno

    1.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENNOH per contribuire ai compiti di cui all'articolo 59.

    2.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e assicurano l'interoperabilità di un sistema dell'idrogeno dell'Unione interconnesso al fine di agevolare la cooperazione commerciale e operativa tra gestori di reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti.

    Articolo 66

    Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno

    1.   I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete dell'idrogeno per ottenere un effettivo accesso alla rete.

    2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete dell'idrogeno, a partire dal 1o gennaio 2031 i gestori delle reti dell'idrogeno o le autorità di regolazione competenti pubblicano informazioni complete su derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

    3.   I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità dell'idrogeno trasportato nelle proprie reti, che può avere ripercussioni sugli utenti della rete.

    4.   I punti pertinenti di una rete dell'idrogeno su cui devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete dell'idrogeno.

    5.   I gestori delle reti dell'idrogeno diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.

    6.   I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante ed ex post, comprese una previsione periodica e le informazioni registrate. L'autorità di regolazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispongono i gestori delle reti dell'idrogeno.

    7.   I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori delle reti dell'idrogeno le informazioni di cui al presente articolo.

    8.   Ulteriori dettagli necessari per attuare gli obblighi di trasparenza che incombono ai gestori delle reti dell'idrogeno, compresi maggiori dettagli sul contenuto, la frequenza e la forma delle informazioni comunicate dai gestori delle reti dell'idrogeno, sono stabiliti in un codice di rete definito a norma dell'articolo 72, paragrafo 2.

    Articolo 67

    Registrazione delle informazioni nel sistema dell'idrogeno

    I gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno e i gestori dei terminali dell'idrogeno tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e le autorità nazionali in materia di concorrenza, e della Commissione tutte le informazioni di cui agli articoli 34 e 66 e al punto 4 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.

    Articolo 68

    Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per l'idrogeno

    Si presume che le pratiche conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 69

    Specifiche comuni per l'idrogeno

    1.   La Commissione può stabilire specifiche comuni in un codice di rete a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui all'articolo 50 della direttiva (UE) 2024/1788, se:

    a)

    tali prescrizioni non sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    b)

    la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali prescrizioni ed è stata soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

    i)

    la richiesta della Commissione non è stata accolta da alcuna organizzazione europea di normazione;

    ii)

    la Commissione osserva indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate necessarie;

    iii)

    un'organizzazione europea di normazione ha stabilito una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione; o

    c)

    la Commissione ha deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse che contemplano tali prescrizioni.

    Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

    2.   Nella fase precoce dell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione che stabilisce le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, la Commissione raccoglie i pareri degli organismi o gruppi di esperti competenti istituiti a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. Sulla base di tale consultazione, la Commissione elabora il progetto di atto di esecuzione.

    3.   Le pratiche conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.

    4.   Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano le stesse prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    CAPO IV

    CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI

    Articolo 70

    Adozione dei codici di rete e degli orientamenti

    1.   La Commissione può adottare atti delegati o di esecuzione, fatte salve le competenze di cui agli articoli da 71 a 74. Tali atti possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dalla REGST del gas o dall'ENNOH o, se così disposto nell'elenco di priorità stabilito conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, dall'EU DSO, se del caso in cooperazione con la REGST del gas, l'ENNOH e l'ACER ai sensi della procedura di cui agli articoli 71, 72 e 73, sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 74.

    2.   I codici di rete e gli orientamenti:

    a)

    stabiliscono il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;

    b)

    tengono conto, ove opportuno, delle specificità regionali;

    c)

    non vanno al di là di quanto è necessario allo scopo di cui alla lettera a); e

    d)

    si applicano a tutti i punti di interconnessione all'interno dell'Unione e ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi a decorrere dal 5 agosto 2026.

    3.   Fino al 5 febbraio 2026, le autorità di regolazione possono presentare alla Commissione una richiesta di deroga all'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti di cui al paragrafo 1 ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi conformemente al paragrafo 2, lettera d). La richiesta di deroga è presentata contemporaneamente alla Commissione e all'ACER. Entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di deroga, l'ACER trasmette un parere motivato alla Commissione.

    La Commissione adotta una decisione sulla richiesta di deroga, tenendo conto del parere motivato dell'ACER e dopo aver valutato se l'autorità di regolazione:

    a)

    ha dimostrato che un codice di rete o un orientamento, o un loro elemento specifico, non può essere attuato efficacemente ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi; nel caso di punti di interconnessione con paesi terzi che hanno l'obbligo di adeguarsi all'acquis dell'Unione in materia di energia, compreso il presente regolamento, in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e tali paesi terzi, ma in cui l'applicazione o l'attuazione non sono state completate, la richiesta di deroga specifica quali disposizioni del presente regolamento non sono state efficacemente applicate o attuate nel paese terzo interessato o quali norme tecniche, o mancanza di norme tecniche, nel paese terzo impediscono l'applicazione delle disposizioni specifiche del codice di rete o dell'orientamento in questione;

    b)

    ha spiegato quali misure sono state adottate per ridurre gli ostacoli all'applicazione delle disposizioni specifiche del codice di rete o dell'orientamento in questione;

    c)

    ha dimostrato che la deroga non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro.

    La deroga è limitata alle disposizioni specifiche che non possono essere attuate efficacemente ed è concessa per un periodo di tempo limitato.

    Articolo 71

    Redazione dei codici di rete per il gas naturale

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 80 per integrare il presente regolamento mediante la redazione di codici di rete nei settori seguenti:

    a)

    norme in materia di sicurezza e affidabilità della rete, comprese le norme per la sicurezza operativa della rete e le norme in materia di affidabilità che garantiscono la qualità del servizio della rete;

    b)

    norme di collegamento alla rete, comprese le norme sul collegamento di impianti di produzione di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio e le procedure per le richieste di collegamento;

    c)

    procedure operative in caso di emergenza, compresi i piani di difesa del sistema, i piani di ripristino, le interazioni di mercato, lo scambio e la comunicazione di informazioni, strumenti e attrezzature;

    d)

    norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al regime di bilanciamento;

    e)

    l'efficienza energetica delle reti e delle componenti del sistema del gas naturale, nonché l'efficienza energetica per quanto riguarda la pianificazione della rete e gli investimenti che consentono la soluzione più efficiente sotto il profilo energetico dal punto di vista del sistema;

    f)

    aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di gas naturale, comprese le norme sui requisiti minimi comuni, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi.

    2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono codici di rete nei settori seguenti:

    a)

    norme in materia di interoperabilità per il sistema del gas naturale, che attuano l'articolo 21 del presente regolamento e gli articoli 10, 39 e 44 della direttiva (UE) 2024/1788, includendo anche gli accordi di interconnessione, le norme per il controllo dei flussi e i principi per la misurazione dei quantitativi di gas naturale e della qualità del gas, le norme per l'abbinamento e l'assegnazione, le serie comuni di unità, lo scambio di dati, la qualità del gas, comprese le norme sulla gestione delle restrizioni transfrontaliere dovute a differenze nella qualità del gas o a differenze nelle pratiche di odorizzazione o a differenze nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, le analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni ai flussi transfrontalieri, la classificazione dell'indice di Wobbe, le misure di mitigazione, i livelli minimi di accettazione relativi ai parametri di qualità del gas pertinenti per garantire che il flusso transfrontaliero di biometano non incontri ostacoli, quale il tenore di ossigeno, il monitoraggio della qualità del gas a breve e lungo termine, la comunicazione delle informazioni e la cooperazione tra i partecipanti al mercato pertinenti, le relazioni sulla qualità del gas, la trasparenza, le procedure di comunicazione anche in caso di circostanze eccezionali;

    b)

    norme sull'allocazione della capacità e sulla gestione della congestione che attuano gli articoli da 8 a 11 del presente regolamento e l'articolo 31 della direttiva (UE) 2024/1788, comprese le norme sulla cooperazione delle procedure di manutenzione e sul calcolo della capacità che incidono sull'allocazione della capacità, la standardizzazione dei prodotti e delle unità di capacità, compresa l'aggregazione, la metodologia di allocazione, compresi gli algoritmi d'asta, la sequenza e la procedura per la capacità esistente, incrementale, continua e interrompibile, le piattaforme di prenotazione della capacità, il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, i sistemi meccanismi «use-it-or-lose-it» a breve e a lungo termine o qualsiasi altro sistema di gestione delle congestioni che impedisce l'accumulo di capacità;

    c)

    regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilanciamento giornaliero e regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto che attuano gli articoli da 8 a 11 del presente regolamento e l'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788;

    d)

    norme sulle strutture tariffarie di trasporto armonizzate che attuano gli articoli 17 e 18 del presente regolamento e l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, comprese le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, i relativi obblighi di consultazione e pubblicazione anche per quanto riguarda i ricavi consentiti o previsti, nonché il calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard, gli sconti per il terminale e lo stoccaggio di GNL, le procedure per l'attuazione di uno sconto per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio, compresi i principi comuni per i meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del presente regolamento, se del caso;

    e)

    le norme per stabilire il valore degli attivi trasferiti e l'onere specifico.

    Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

    3.   Previa consultazione dell'ACER, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri pertinenti portatori di interessi, la Commissione stabilisce ogni tre anni un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui ai paragrafi 1 e 2 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.

    Se l'oggetto del codice di rete è direttamente collegato alla gestione dei sistemi di distribuzione e non particolarmente rilevante in rapporto al sistema di trasporto, la Commissione può richiedere all'EU DSO, in cooperazione con la REGST del gas, di riunire un comitato di redazione che presenti una proposta di codice di rete all'ACER.

    4.   La Commissione chiede all'ACER di presentarle, entro un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, orientamenti quadro non vincolanti che fissino principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali gli orientamenti quadro devono rispondere. Tali orientamenti quadro contribuiscono all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. Su richiesta motivata dell'ACER, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione degli orientamenti quadro.

    5.   L'ACER procede alla consultazione della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri pertinenti portatori di interessi sugli orientamenti quadro per un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

    6.   L'ACER presenta alla Commissione orientamenti quadro qualora richiesti a norma del paragrafo 4.

    7.   Se ritiene che gli orientamenti quadro non contribuiscano all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato, la Commissione può chiedere all'ACER di riesaminarli entro un termine ragionevole e di ripresentarli alla Commissione.

    8.   Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 4 o 7, l'ACER non presenta o non ripresenta orientamenti quadro, questi sono elaborati dalla stessa Commissione.

    9.   La Commissione chiede alla REGST del gas oppure, se così stabilito nell'elenco di priorità a norma del paragrafo 3, all'EU DSO in cooperazione con la REGST del gas di presentare all'ACER una proposta di codice di rete conformemente ai pertinenti orientamenti quadro entro un termine ragionevole, non superiore a 12 mesi, dal ricevimento della richiesta della Commissione.

    10.   LA REGST del gas oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità di cui al paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con la REGST del gas, riunisce un comitato di redazione che lo assista nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ACER, della REGST del gas, dell'ENNOH, ove opportuno dell'EU DSO, e da un numero contenuto dei principali portatori di interessi coinvolti. LA REGST del gas oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità di cui al paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con la REGST del gas, sviluppa proposte di codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 se richiesto dalla Commissione a norma del paragrafo 9.

    11.   L'ACER riesamina la proposta di codice di rete, si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato, e invia il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dal ricevimento della proposta. Nella proposta inviata alla Commissione l'ACER tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta di codice di rete, coordinate dalla REGST del gas o dall'EU DSO, e consulta i pertinenti portatori di interessi in merito alla versione riveduta della proposta di codice di rete da inviare alla Commissione.

    12.   Se la REGST del gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete entro il termine fissato dalla Commissione conformemente al paragrafo 9, quest'ultima può chiedere all'ACER di elaborare un progetto di codice di rete in base ai pertinenti orientamenti quadro. L'ACER può avviare una consultazione ulteriore ai fini dell’elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo. L'ACER presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato conformemente al presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

    13.   Se la REGST del gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete o l'ACER non ha elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 12, la Commissione può adottare, di sua iniziativa o su proposta dell'ACER conformemente al paragrafo 11, uno o più codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2.

    14.   Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa di cui al paragrafo 13, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'ACER, della REGST del gas e di tutti i pertinenti portatori di interesse in merito al progetto di codice di rete.

    15.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 74. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che la REGST del gas sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, laddove non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. LA REGST del gas trasmette tali orientamenti all'ACER per parere, che deve essere debitamente tenuto in considerazione.

    Articolo 72

    Redazione dei codici di rete per l'idrogeno

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 80 per integrare il presente regolamento mediante la redazione di codici di rete nei settori seguenti:

    a)

    efficienza energetica delle reti e delle componenti del sistema dell'idrogeno, nonché l'efficienza energetica per quanto riguarda la pianificazione della rete e gli investimenti che consentono la soluzione più efficiente sotto il profilo energetico dal punto di vista del sistema;

    b)

    norme in materia di interoperabilità per la rete dell'idrogeno, che comprendano anche gli accordi di interconnessione, le unità, lo scambio di dati, la trasparenza, la comunicazione, le disposizioni in materia di informazione e la cooperazione tra i partecipanti al mercato pertinenti, nonché la qualità dell'idrogeno, comprese specifiche comuni ai punti di interconnessione e standardizzazione, odorizzazione, analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno e riferire sulla qualità dell'idrogeno;

    c)

    norme relative al sistema di compensazione finanziaria per le infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno di cui all’articolo 59 della direttiva (UE) 2024/1788;

    d)

    norme sull'allocazione della capacità e sulla gestione della congestione, comprese le norme sulla cooperazione in relazione alle procedure di manutenzione e sul calcolo della capacità che incidono sull'allocazione della capacità, la standardizzazione dei prodotti e delle unità di capacità, compresa l'aggregazione, la metodologia di allocazione, compresi gli algoritmi d'asta, la sequenza e la procedura per la capacità esistente, incrementale, continua e interrompibile, le piattaforme di prenotazione della capacità, il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, i sistemi meccanismi «use-it-or-lose-it» a breve e a lungo termine o qualsiasi altro sistema di gestione delle congestioni che impedisce l'accumulo di capacità;

    e)

    norme relative alle strutture tariffarie armonizzate per l'accesso alla rete dell'idrogeno, comprese le tariffe ai punti di interconnessione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, i relativi obblighi di consultazione e pubblicazione anche per quanto riguarda i ricavi consentiti o previsti, nonché il calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard e i ricavi consentiti;

    f)

    le norme per stabilire il valore degli attivi trasferiti e l'onere specifico;

    g)

    le norme per stabilire la ripartizione intertemporale dei costi;

    h)

    regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilanciamento giornaliero e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno;

    i)

    aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di idrogeno, comprese le norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi.

    2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione mediante la redazione di codici di rete nel settore delle norme in materia di trasparenza che attuano l'articolo 66, inclusi maggiori dettagli sul contenuto, la frequenza e la forma della comunicazione di informazioni da parte dei gestori della rete dell'idrogeno, e che attuano il punto 4 dell'allegato I, inclusi dettagli relativi al formato e al contenuto delle informazioni di cui gli utenti della rete hanno bisogno per una accesso effettivo alla rete, le informazioni da pubblicare per i punti pertinenti e dettagli sul calendario.

    Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

    3.   Previa consultazione dell'ACER, dell'ENNOH e, se del caso, della REGST del gas o dell'EU DSO, nonché delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce ogni tre anni un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo da includere nell'elaborazione dei codici di rete. La Commissione stabilisce il primo elenco di priorità per l'elaborazione dei codici di rete per l'idrogeno entro un anno dall'istituzione dell'ENNOH in base a quanto previsto dall'articolo 57.

    4.   La Commissione chiede all'ACER di presentarle, entro un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, orientamenti quadro non vincolanti che fissino principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali gli orientamenti quadro devono rispondere. Tali orientamenti quadro contribuiscono all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. Su richiesta motivata dell'ACER, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione degli orientamenti quadro.

    5.   L'ACER procede alla consultazione dell'ENNOH e, se del caso, della REGST del gas, nonché delle altre parti interessate sugli orientamenti quadro per un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

    6.   L'ACER presenta alla Commissione gli orientamenti quadro qualora richiesto a norma del paragrafo 4.

    7.   Se ritiene che gli orientamenti quadro non contribuiscano all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato, la Commissione può chiedere all'ACER di riesaminarli entro un termine ragionevole e di ripresentarli alla Commissione.

    8.   Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 4 o 7, l'ACER non presenta o non ripresenta gli orientamenti quadro, questi sono elaborati dalla stessa Commissione.

    9.   La Commissione chiede all'ENNOH di presentare all'ACER una proposta di codice di rete conformemente ai pertinenti orientamenti quadro entro un termine ragionevole, non superiore a 12 mesi, dal ricevimento della richiesta della Commissione.

    10.   L'ENNOH riunisce un comitato di redazione che lo assista nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ACER, della REGST del gas, dell'ENTSO-E, ove opportuno dell'EU DSO, e da un numero contenuto delle principali parti interessate coinvolte. L'ENNOH sviluppa proposte di codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2, ove richiesto dalla Commissione a norma del paragrafo 9.

    11.   L'ACER riesamina la proposta di codice di rete, si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato, e invia il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dal ricevimento della proposta. Nella proposta inviata alla Commissione l'ACER tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta di codice di rete, coordinate dall'ENNOH, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione riveduta della proposta di codice di rete da inviare alla Commissione.

    12.   Se l'ENNOH non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione conformemente al paragrafo 9, quest'ultima può chiedere all'ACER di elaborare un progetto di codice di rete in base ai pertinenti orientamenti quadro. Ai fini dell'elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'ACER può avviare un'ulteriore consultazione. L'ACER presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

    13.   La Commissione può adottare, di sua iniziativa qualora l'ENNOH non abbia elaborato un codice di rete o l'ACER non abbia elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 12, ovvero su raccomandazione dell'ACER ai sensi del paragrafo 11, uno o più codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2.

    14.   Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa di cui al paragrafo 13, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'ACER, dell'ENNOH, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete.

    15.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 74. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che l'ENNOH sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, laddove non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. L'ENNOH trasmette tali orientamenti all'ACER per parere, che deve essere debitamente tenuto in considerazione.

    Articolo 73

    Modifica dei codici di rete

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare i codici di rete nei settori elencati all'articolo 71, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 72, paragrafi 1 e 2, conformemente alla pertinente procedura ivi stabilita.

    2.   Le persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete adottato ai sensi degli articoli 70, 71, 72 e del presente articolo, compresi la REGST del gas, l'ENNOH, l'EU DSO, le autorità di regolazione, i gestori del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione, gli utenti del sistema e i consumatori, possono proporre all'ACER progetti di modifica a tale codice di rete. L'ACER può anche proporre modifiche di sua iniziativa.

    3.   L'ACER può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all'articolo 70 del presente regolamento. Se considera ammissibile una proposta di modifica e se propone modifiche di sua iniziativa, l'ACER consulta tutte le parti interessate pertinenti conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/942.

    Articolo 74

    Orientamenti

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti vincolanti nei settori elencati nel presente articolo.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti nei settori in cui tali atti potrebbero essere elaborati anche nell'ambito della procedura dei codici di rete a norma degli articoli 71 e 72. Tali orientamenti sono adottati, a seconda della rispettiva delega di potere di cui al presente regolamento, sotto forma di atti delegati o di esecuzione.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 80, per integrare il presente regolamento mediante la redazione di orientamenti nei settori seguenti:

    a)

    dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 6, 7 e 8;

    b)

    dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di allocazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 10 e 11;

    c)

    dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 33 e 34;

    d)

    dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma degli articoli 17 e 18.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 80 al fine di modificare gli orientamenti stabiliti nell'allegato I del presente regolamento, allo scopo di specificare:

    a)

    i dettagli delle informazioni da pubblicare sulla metodologia utilizzata per determinare i ricavi regolamentati del gestore del sistema di trasporto, a norma degli articoli 33 e 34;

    b)

    i dettagli dei principi dei meccanismi di allocazione della capacità e delle procedure di gestione della congestione, in attuazione degli articoli 10 e 11;

    c)

    i dettagli delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema del gas naturale, in attuazione dell'articolo 33, paragrafo 1;

    d)

    i dettagli della definizione di tutti i punti pertinenti, le informazioni da pubblicare e il calendario per gli obblighi di trasparenza, in attuazione dell’articolo 33;

    e)

    i dettagli sul formato e sul contenuto delle informazioni tecniche sull’accesso alla rete che devono essere pubblicate dai gestori delle reti dell’idrogeno, in attuazione dell’articolo 66.

    5.   Nel modificare gli orientamenti, la Commissione consulta:

    a)

    l’ACER, la REGST del gas e l’EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate per gli orientamenti riguardanti il gas naturale;

    b)

    l’ACER, l’ENNOH e l’EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate per gli orientamenti riguardanti l’idrogeno.

    Articolo 75

    Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

    Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nello stesso, negli orientamenti di cui all’articolo 74 o nei codici o nei codici di rete di cui agli articoli da 70 a 73, purché tali misure siano conformi al diritto dell’Unione.

    Articolo 76

    Comunicazione di informazioni e riservatezza

    1.   Gli Stati membri e le autorità di regolazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati a norma dello stesso.

    2.   La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità e dell’urgenza delle informazioni richieste.

    3.   Se lo Stato membro o l’autorità di regolazione interessata non comunicano le informazioni entro il termine stabilito dalla Commissione, questa può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento direttamente alle imprese interessate.

    Quando invia una richiesta di informazioni ad un’impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta allo Stato membro o all’autorità di regolazione interessata dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell’impresa.

    4.   Nella sua richiesta di informazioni, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall’articolo 77, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

    5.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone fisiche autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali siano autorizzati a fornire le informazioni per conto del loro cliente, quest’ultimo conserva la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

    6.   Se un’impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Detta decisione precisa le informazioni richieste e fissa un termine ragionevole entro cui devono essere fornite. Essa indica le sanzioni previste dall’articolo 77, paragrafo 2. Precisa anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione allo Stato membro in cui risiede la persona o si trova la sede dell’impresa e all’autorità di regolazione di tale Stato membro.

    7.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

    La Commissione non divulga le informazioni protette dal segreto professionale che sono state acquisite in forza del presente regolamento.

    Articolo 77

    Sanzioni

    1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del presente regolamento, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 e degli orientamenti stabiliti nell’allegato I, e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

    2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all’1 % del fatturato complessivo realizzato nell’esercizio precedente qualora forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta di informazioni effettuata in forza dell’articolo 76, paragrafo 4, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell’articolo 76, paragrafo 6, primo comma. Nel determinare l’importo dell’ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto da parte dell’impresa dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 e degli orientamenti di cui all’allegato I.

    3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 78

    Nuove infrastrutture per il gas naturale e l'idrogeno

    1.   Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas naturale, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio del gas naturale, possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 34, paragrafi 5 e 6, e all'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, degli articoli 32, 33 e 60, dell'articolo 78, paragrafi 7 e 9, e dell'articolo 79, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788.

    Nuove importanti infrastrutture del sistema dell'idrogeno, vale a dire interconnettori, terminali dell'idrogeno e impianti di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno, possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 34, paragrafi 5 e 6, e all'applicazione degli articoli 35, 36, 37 e 68 della direttiva (UE) 2024/1788.

    Tale deroga è subordinata a tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l'investimento rafforza la concorrenza nella fornitura di gas naturale o di idrogeno e la sicurezza dell'approvvigionamento;

    b)

    l'investimento contribuisce alla decarbonizzazione e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia ed è stato deciso applicando il principio «l'efficienza energetica al primo posto»;

    c)

    il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

    d)

    l'infrastruttura è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi sarà costruita tale infrastruttura;

    e)

    gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;

    f)

    la deroga non danneggia la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dagli investimenti, il corretto funzionamento del mercato interno integrato per il gas naturale o l'idrogeno, il corretto funzionamento dei sistemi regolamentati interessati, la decarbonizzazione o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;

    g)

    l'infrastruttura non ha ricevuto assistenza finanziaria dell'Unione per lavori a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).

    Le condizioni di cui al terzo comma sono valutate tenendo conto del principio della solidarietà energetica. Le autorità nazionali competenti tengono conto della situazione in altri Stati membri interessati e bilanciano i possibili effetti negativi con gli effetti positivi sul loro territorio.

    2.   La deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.

    3.   L'autorità di regolazione può decidere di accordare caso per caso la deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente di detto Stato membro interessato consulta:

    a)

    le autorità di regolazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura; e

    b)

    le autorità pertinenti dei paesi terzi se l'infrastruttura interessata è collegata alla rete dell'Unione sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ha origine o fine in uno o più paesi terzi.

    Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.

    4.   Quando l'infrastruttura interessata è situata nel territorio di più Stati membri, l'ACER può presentare un parere consultivo alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati entro due mesi dalla data in cui la richiesta della deroga è stata ricevuta dall'ultima di tali autorità di regolazione. Tale parere consultivo può essere utilizzato come base per la decisione delle autorità di regolazione.

    Qualora tutte le autorità di regolazione interessate siano d'accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall'ultima delle autorità di regolazione, informano l'ACER di tale decisione. Se l'infrastruttura interessata è un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, prima dell'adozione della decisione sulla deroga l'autorità di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può consultare la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che il presente regolamento sia coerentemente applicato nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali di detto Stato membro. Se l'autorità del paese terzo consultata non risponde alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.

    L'ACER esercita, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/942, i compiti conferiti alle autorità di regolazione degli Stati membri ai sensi del presente articolo:

    a)

    qualora tutte le autorità di regolazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui l'ultima delle suddette autorità di regolazione ha ricevuto la richiesta di deroga; oppure

    b)

    dietro richiesta congiunta delle autorità di regolazione interessate.

    Tutte le autorità di regolazione interessate possono, congiuntamente, chiedere una proroga del termine di cui al terzo comma, lettera a), di tre mesi al massimo.

    5.   Prima di adottare una decisione, l'ACER consulta le autorità di regolazione interessate e i richiedenti.

    6.   Una deroga può riguardare la totalità o una parte della capacità della nuova infrastruttura o dell'infrastruttura esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

    Nel decidere di concedere una deroga, occorre tenere conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni, occorre tenere conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto previsti e delle circostanze nazionali.

    Prima di concedere una deroga l'autorità di regolazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'allocazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'allocazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità di regolazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e f), l'autorità di regolazione tiene conto del risultato della procedura di allocazione della capacità.

    La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma, è debitamente motivata e pubblicata.

    7.   Nell'analizzare se si prevede che una nuova infrastruttura importante rafforzi la sicurezza dell'approvvigionamento a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l'autorità competente valuta in che misura si prevede che la nuova infrastruttura migliori il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti a norma del regolamento (UE) 2017/1938, sia a livello regionale che nazionale.

    8.   Qualora un’autorità diversa dall'autorità di regolazione sia competente ad adottare una decisione di deroga, gli Stati membri possono disporre che la loro autorità di regolazione o l'ACER, a seconda dei casi, sia tenuta a trasmettere un parere sulla richiesta di deroga a tale autorità competente dello Stato membro interessato, prima dell'adozione della decisione formale di deroga. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.

    9.   Non appena riceve una domanda di deroga, l'autorità competente la trasmette senza ritardo alla Commissione. L'autorità competente notifica senza ritardo alla Commissione la decisione di deroga nonché tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di valutare la decisione di deroga e riguardano in particolare:

    a)

    le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità nazionale di regolazione concede o rifiuta la deroga, con un'indicazione del punto o dei punti pertinenti del paragrafo 1 che stabiliscono le condizioni su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

    b)

    l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato interno risultante dalla concessione della deroga;

    c)

    la motivazione della durata della deroga e della quota della capacità totale dell'infrastruttura in questione per cui è concessa la deroga;

    d)

    nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolazione interessate;

    e)

    il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione dell'approvvigionamento.

    10.   Entro 50 giorni lavorativi dal giorno successivo a quello di ricevimento di una notifica ai sensi del paragrafo 9, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere una deroga. Prima di adottare la decisione sulla deroga, la Commissione può chiedere il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), in merito al contributo della deroga al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori di 50 giorni lavorativi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione.

    La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'autorità di regolazione ovvero a meno che l'autorità di regolazione non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.

    L'autorità di regolazione ottempera alla decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di deroga entro un mese dalla data di ricevimento e ne informa la Commissione.

    La Commissione tutela la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    Quando la Commissione approva una decisione di deroga, questa perde effetto:

    a)

    due anni dopo la sua adozione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata;

    b)

    cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione decida che un eventuale ritardo sia imputabile a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria della deroga.

    11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 80 al fine di integrare il presente regolamento precisando gli orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo.

    Articolo 79

    Deroghe

    Il presente regolamento non si applica ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse conformemente all'articolo 86 della direttiva (UE) 2024/1788.

    Articolo 80

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 1, all'articolo 72, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 78, paragrafo 11, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 4 agosto 2024.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 1, all'articolo 72, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 78, paragrafo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 1, dell'articolo 72, paragrafo 1, dell'articolo 74, paragrafi 3 o 4, o dell'articolo 78, paragrafo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 81

    Procedura del comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 91 della direttiva (UE) 2024/1788. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 82

    Riesame e relazioni

    1.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, ove opportuno necessario, di proposte legislative.

    2.   Entro il 5 agosto 2029, la Commissione può elaborare una relazione in cui valuta come consentire una maggiore integrazione del sistema e come sfruttare ulteriori sinergie tra i settori dell'idrogeno, dell'energia elettrica e del gas naturale, compresa la valutazione della possibilità di una cooperazione rafforzata o di una maggiore integrazione tra l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH. Tale relazione è corredata, ove opportuno, di proposte legislative.

    Articolo 83

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1227/2011

    Il regolamento (UE) n. 1227/2011 è così modificato:

    1)

    all'articolo 2, punto 1), lettera b), e ai punti 4) e 5), all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 5, le espressioni «energia elettrica o gas naturale» e «elettricità o gas naturale» sono sostituite dall'espressione «energia elettrica, idrogeno o gas naturale»;

    2)

    all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), l'espressione «mercati dell'elettricità e del gas» è sostituita dall'espressione «mercati dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale».

    Articolo 84

    Modifica del regolamento (UE) 2017/1938

    Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Il presente regolamento stabilisce anche meccanismi di trasparenza che riguardano, in uno spirito di solidarietà, il coordinamento della pianificazione e delle contromisure da attuare in caso di emergenze a livello nazionale, regionale e dell'Unione.»

    ;

    2)

    l'articolo 2 è così modificato:

    a)

    il punto 1) è soppresso;

    b)

    è aggiunto il punto seguente:

    «32)

    “gas”, il gas naturale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2024/1788 (*1).

    (*1)  Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).»;"

    3)

    l'articolo 7 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Entro il 1o novembre 2026 l'ENTSOG procede a una simulazione a livello dell'Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento e dell'infrastruttura del gas, compresi scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento. La simulazione comprende l'individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione allo stoccaggio del gas e al GNL, come pure scenari che prendono in esame l'impatto di una riduzione della domanda di gas mediante misure di risparmio energetico e di efficienza energetica. Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dall'ENTSOG in cooperazione con il GCG. L'ENTSOG assicura un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione è ripetuta ogni quattro anni, fino a quando le circostanze giustificano aggiornamenti più frequenti.»

    ;

    b)

    al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    tenendo conto dei rischi correlati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella misura in cui possano comportare, tra l'altro, rischi di carenza di investimenti, un freno alla diversificazione, un cattivo uso delle infrastrutture esistenti, incluso l'accumulo delle capacità di stoccaggio, o una violazione del diritto dell'Unione;»

    ;

    4)

    l'articolo 8 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è soppresso;

    b)

    al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Il capitolo o i capitoli regionali contengono misure transfrontaliere adeguate ed efficaci, anche in relazione allo stoccaggio del gas e al GNL, soggette ad accordo tra gli Stati membri di uno stesso o di diversi gruppi di rischio che attuano le misure e che sono interessati dalla misura sulla base della simulazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e della valutazione comune del rischio.»

    ;

    5)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 8 bis

    Misure relative alla cibersicurezza

    1.   Nell'elaborare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza, gli Stati membri prendono in considerazione le misure appropriate in materia di cibersicurezza.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 19 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme specifiche per il settore del gas concernenti gli aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di gas, comprese le norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi.

    3.   Ai fini dell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione collabora strettamente con l'Agenzia, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), l'ENTSOG e un numero limitato delle principali parti interessate, nonché soggetti con competenze in materia di cibersicurezza, nell'ambito del proprio mandato, quali i centri operativi di sicurezza (SOC) pertinenti per i soggetti regolamentati e i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

    (*2)  Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).»;"

    6)

    l'articolo 9, paragrafo 1, è così modificato:

    a)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti, di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica, di impedire l'accumulo di capacità, di ridurre la domanda di gas, nonché alla possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas, le fonti di approvvigionamento di gas e l'utilizzo regionale delle capacità esistenti di stoccaggio e GNL, per preservare il più possibile l'approvvigionamento di gas a tutti i clienti;»

    ;

    b)

    è aggiunta la seguente lettera:

    «l)

    informazioni riguardanti le misure relative alla cibersicurezza, di cui all'articolo 8 bis

    ;

    7)

    all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

    «7 bis.   In deroga all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 6 ter, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 6 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera l), gli Stati membri possono decidere, in via eccezionale, di adottare misure temporanee per ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti, in particolare quando è stato dichiarato uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o è stata dichiarata un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12. Tali misure temporanee sono limitate al consumo non essenziale di gas e tengono conto degli elementi seguenti:

    a)

    l'impatto di un'interruzione delle catene di approvvigionamento che rivestono un ruolo critico per la società;

    b)

    i possibili impatti negativi in altri Stati membri, in particolare sulle catene di approvvigionamento dei settori a valle che rivestono un ruolo critico per la società;

    c)

    i potenziali danni duraturi agli impianti industriali;

    d)

    le possibilità di riduzione del consumo e di sostituzione dei prodotti nell'Unione.

    Tali misure eccezionali possono essere adottate solo dopo che le autorità competenti hanno provveduto a valutare le condizioni per determinare tali volumi non essenziali di gas.

    Per effetto delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo, è evitata la riduzione del consumo non essenziale di gas dei clienti vulnerabili, quali definiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2024/1788.»

    ;

    8)

    all'articolo 12, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione, lo Stato membro o l'autorità competente modifica l'azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi alla Commissione. In quest'ultimo caso la Commissione può, entro tre giorni da quando è stata informata, modificare o ritirare la richiesta o convocare lo Stato membro o l'autorità competente e, se la Commissione lo ritiene necessario, il GCG, per esaminare la questione. La Commissione espone nei particolari le ragioni della richiesta di modificare l'azione. Lo Stato membro o l'autorità competente modifica la propria azione o adotta misure per garantire la conformità al paragrafo 5, nella misura in cui ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e della sicurezza per l'integrità del sistema del gas. Lo Stato membro o l'autorità competente comunica alla Commissione le misure adottate.»

    ;

    9)

    l'articolo 13 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Una misura di solidarietà è presa in considerazione come ultima istanza e si applica a condizione che lo Stato membro richiedente:

    a)

    abbia dichiarato lo stato di emergenza a norma dell'articolo 11;

    b)

    non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà nonostante l'applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 3 o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 7 bis, i volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;

    c)

    abbia esaurito tutte le misure di mercato (“misure volontarie”), tutte le misure non di mercato (“misure obbligatorie”) e le altre misure previste dal suo piano di emergenza;

    d)

    abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso direttamente o, a norma del paragrafo 2, tramite un paese terzo, una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

    3 bis.   Gli Stati membri che sono tenuti a prestare solidarietà a norma del paragrafo 1 hanno il diritto di dedurre dall'offerta di solidarietà gli approvvigionamenti destinati ai loro clienti protetti nel quadro della solidarietà o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee per ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti conformemente all'articolo 11, paragrafo 7 bis, gli approvvigionamento dei volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà.

    4.   Gli Stati membri che ricevono una richiesta di solidarietà presentano offerte sulla base di misure volontarie sul fronte della domanda per quanto e il più a lungo possibile prima di ricorrere a misure non di mercato.

    Qualora le misure di mercato si rivelino insufficienti per lo Stato membro che presta solidarietà per sopperire alla carenza di approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, lo Stato membro che presta solidarietà può introdurre misure non di mercato al fine di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

    5.   Se più di uno Stato membro può prestare solidarietà a uno Stato membro richiedente, quest'ultimo, previa consultazione di tutti gli Stati membri a cui è stato richiesto di prestare solidarietà, cerca l'offerta più vantaggiosa sulla base dei costi, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione degli approvvigionamenti di gas. Laddove le offerte basate sul mercato disponibili si rivelino insufficienti a coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente o, qualora lo Stato membro richiedente abbia adottato misure temporanee per ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti a norma dell'articolo 11, paragrafo 7 bis, la carenza nell'approvvigionamento dei volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, allo Stato membro a cui è chiesto di prestare solidarietà è fatto obbligo di attivare misure non di mercato.»

    ;

    b)

    il paragrafo 8 è così modificato:

    i)

    al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «La solidarietà a norma del presente regolamento è prestata sulla base della compensazione. Lo Stato membro che chiede solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà.

    Se due Stati membri hanno concordato le necessarie modalità tecniche e giuridiche a norma del paragrafo 10 (“accordo di solidarietà”), tale equa compensazione copre come minimo:»

    ;

    ii)

    il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

    «L'equa compensazione a norma del primo e del secondo comma comprende, tra l'altro, tutti i costi ragionevoli che lo Stato membro che presta solidarietà sostiene sulla base dell'obbligo di versare una compensazione in virtù dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili nell'attuazione del presente articolo, come pure gli altri costi ragionevoli legati al pagamento della compensazione conformemente alle norme nazionali in materia di compensazione.

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in particolare le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del paragrafo 10, per l'applicazione del primo, del secondo e del terzo comma del presente paragrafo. Tali misure possono prevedere le modalità pratiche del versamento tempestivo.»

    ;

    c)

    sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «8 bis.   Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del paragrafo 10 mediante un accordo di solidarietà, la fornitura di gas in caso di emergenza in forza dell'obbligo sancito al paragrafo 1 è soggetta alle condizioni di cui al presente paragrafo.

    La compensazione per la misura di solidarietà non supera i costi ragionevoli. Salvo diverso accordo tra lo Stato membro che chiede solidarietà e quello che la presta, la compensazione comprende:

    a)

    il prezzo per il gas nello Stato membro che presta solidarietà;

    b)

    le spese di stoccaggio e trasporto;

    c)

    le spese di contenzioso per i relativi procedimenti giudiziari o arbitrali che coinvolgono lo Stato membro che presta solidarietà;

    d)

    altri costi indiretti non coperti dal prezzo del gas, quali il rimborso di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla riduzione obbligatoria del carico fisso dei clienti in relazione alla prestazione di solidarietà.

    A meno che lo Stato membro che chiede solidarietà e lo Stato membro che presta solidarietà non concordino diversamente, il prezzo del gas fornito allo Stato membro che chiede solidarietà corrisponde al prezzo di mercato del giorno prima nello Stato membro che presta solidarietà nel giorno precedente la richiesta di solidarietà, o al corrispondente prezzo di mercato del giorno prima presso la borsa accessibile più vicina, il punto di scambio virtuale accessibile più vicino o presso un hub concordato nel giorno precedente la richiesta di solidarietà. La compensazione per i volumi di gas forniti nel contesto di una richiesta di solidarietà è versata direttamente dallo Stato membro che chiede solidarietà allo Stato membro che presta solidarietà o al soggetto indicato da entrambi gli Stati membri nella risposta alla richiesta di solidarietà e nella conferma di ricezione della risposta e del volume accettato.

    Lo Stato membro cui è rivolta la richiesta di solidarietà dà attuazione alla misura di solidarietà quanto prima e comunque entro il termine di consegna indicato per la richiesta. Lo Stato membro può rifiutarsi di prestare solidarietà allo Stato membro richiedente a condizione di poter dimostrare che:

    a)

    non dispone di gas sufficiente per i volumi da fornire ai clienti protetti nel quadro della solidarietà; o

    b)

    non ha a disposizione una capacità di interconnessione sufficiente, come previsto all'articolo 13, paragrafo 7, o i flussi di gas che attraversano un paese terzo sono limitati.

    Tale rifiuto è strettamente limitato ai volumi di gas interessati da una o entrambe le limitazioni di cui al quarto comma.

    Oltre alle norme standard di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono concordare le modalità tecniche e il coordinamento della prestazione di solidarietà. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni vigenti per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas.

    8 ter.   Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del paragrafo 10 mediante un accordo di solidarietà, lo Stato membro che chiede l'applicazione delle misure di solidarietà presenta un'apposita richiesta a un altro Stato membro, specificando come minimo le informazioni seguenti:

    a)

    i dati di contatto dell'autorità competente dello Stato membro;

    b)

    se del caso, i dati di contatto dei pertinenti gestori del sistema di trasporto dello Stato membro;

    c)

    se del caso, i dati di contatto di terzi che agiscono per conto dello Stato membro;

    d)

    il periodo di consegna, comprese le tempistiche della prima consegna possibile e la durata prevista delle consegne;

    e)

    i punti di consegna e di interconnessione;

    f)

    il volume di gas in kWh per ciascun punto di interconnessione;

    g)

    la qualità del gas.

    La richiesta di solidarietà è inviata contestualmente agli Stati membri potenzialmente in grado di prestare solidarietà, alla Commissione e ai responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g).

    Lo Stato membro che riceve la richiesta di solidarietà invia una risposta in cui precisa i dati di contatto di cui al primo comma, lettere a), b) e c), e il volume e la qualità che è in grado di fornire ai punti di interconnessione con le tempistiche richieste di cui al primo comma, lettere da d) a g). Se il volume che può essere fornito attraverso misure volontarie è insufficiente, la risposta contiene l'indicazione del volume risultante da eventuali riduzioni, dallo svincolo di scorte strategiche o dall'applicazione di altre misure.

    La richiesta di solidarietà è presentata almeno 48 ore prima del termine di consegna indicato per il gas.

    La risposta alla richiesta di solidarietà è fornita entro 18 ore. La conferma del volume accettato dallo Stato membro che chiede solidarietà è fornita entro sei ore dal ricevimento dell'offerta di solidarietà e come minimo 24 ore prima del termine di consegna indicato per il gas. La richiesta può essere presentata per uno o più giorni e la risposta si attiene alla medesima durata. Se più Stati membri prestano solidarietà e con uno o più di essi sono in vigore accordi bilaterali di solidarietà, per gli Stati membri che li hanno conclusi valgono tali accordi. Le norme standard di cui al presente paragrafo sono applicabili solo in relazione agli altri Stati membri che prestano solidarietà.

    La Commissione può agevolare l'attuazione della solidarietà, in particolare predisponendo un modello accessibile su una piattaforma online sicura che consenta la trasmissione in tempo reale di richieste e offerte.

    8 quater.   Nel caso in cui sia adottata una misura di solidarietà in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'importo finale dell'equa compensazione che è stata versata allo Stato membro richiedente è soggetto al controllo ex-post dell'autorità di regolazione nazionale dello Stato membro che presta solidarietà e di quella dello Stato membro richiedente, entro tre mesi dalla fine dell'emergenza.

    Qualora non abbiano raggiunto un accordo sul calcolo dell'importo finale dell'equa compensazione, le autorità di regolazione nazionali ne informano senza ritardo le autorità competenti, la Commissione e l'Agenzia. In tal caso, o su richiesta congiunta delle autorità di regolazione nazionali, l'Agenzia calcola il livello adeguato dell'equa compensazione per i costi indiretti sostenuti a seguito della prestazione di solidarietà e fornisce un parere oggettivo entro tre mesi dalla data in cui l'Agenzia è stata interpellata. Prima di fornire tale parere oggettivo, l'Agenzia consulta le autorità di regolazione nazionali e le autorità competenti.

    Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Lo Stato membro richiedente è consultato e formula un parere sulla conclusione del controllo ex-post. Previa consultazione dello Stato membro richiedente, l'autorità che esercita il controllo ex-post può richiedere una rettifica dell'importo della compensazione, tenendo conto del parere dello Stato membro richiedente. Le conclusioni di tale controllo ex-post sono trasmesse alla Commissione, che le prende in considerazione nella propria relazione sull'emergenza a norma dell'articolo 14, paragrafo 3.»

    ;

    d)

    i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

    «10.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la fornitura di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente a norma dei paragrafi 1 e 2 e si adoperano per concordare le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie. Tali modalità tecniche, giuridiche e finanziarie sono concordate tra gli Stati membri connessi direttamente o tramite un paese terzo, conformemente al paragrafo 2, e sono descritte nei rispettivi piani di emergenza. Tali modalità possono contemplare, tra l'altro, i seguenti elementi:

    a)

    la sicurezza operativa delle reti;

    b)

    i prezzi del gas da applicare e la metodologia per la loro fissazione, tenendo conto dell'impatto sul funzionamento del mercato;

    c)

    l'uso delle interconnessioni, compresa la capacità bidirezionale e lo stoccaggio sotterraneo del gas;

    d)

    i volumi di gas o la metodologia per la loro fissazione;

    e)

    le categorie di costi che dovranno essere oggetto di un'equa e tempestiva compensazione, compresi eventualmente i danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale;

    f)

    un'indicazione del metodo con cui si potrebbe calcolare l'equa compensazione.

    Le modalità finanziarie concordate tra gli Stati membri prima della richiesta di solidarietà contengono disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà come pure un impegno a versare tale compensazione.

    I meccanismi di compensazione forniscono incentivi a partecipare a soluzioni di mercato, come le aste e i meccanismi di risposta alla domanda. Essi non creano incentivi perversi, ad esempio nella forma di condizioni finanziarie, affinché i partecipanti al mercato posticipino la loro azione fino all'applicazione di misure non di mercato. Tutti i meccanismi di compensazione, o almeno una loro sintesi, sono inclusi nei piani di emergenza.

    Qualora emergano nuovi costi significativi e ragionevoli da includere nell'equa compensazione a seguito di un procedimento giudiziario a norma del paragrafo 8, secondo comma, lettera c), dopo la conclusione del controllo ex-post, lo Stato membro fornitore ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente. Le autorità di regolazione nazionali e, se del caso, l'Agenzia effettuano un nuovo controllo ex-post a norma del paragrafo 8 quater. L'esito di tale nuovo controllo ex-post lascia impregiudicato l'obbligo in capo a uno Stato membro fornitore di risarcire i danni ai clienti conformemente al diritto nazionale come pure il loro diritto di ricevere un'equa compensazione.

    11.   Finché uno Stato membro è in grado di soddisfare con la propria produzione il consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, non si ritiene necessario che esso definisca modalità tecniche, giuridiche e finanziarie con gli Stati membri con cui è connesso direttamente o tramite un paese terzo, conformemente al paragrafo 2, ai fini della ricezione di solidarietà. Ciò non pregiudica l'obbligo in capo allo Stato membro pertinente di prestare solidarietà ad altri Stati membri conformemente al presente articolo.»

    ;

    e)

    i paragrafi 12, 13 e 14 sono soppressi;

    f)

    il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

    «15.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di applicarsi immediatamente dopo la dichiarazione della fine di un'emergenza o nel momento in cui la Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, primo comma, giunge alla conclusione che la dichiarazione di un'emergenza non è o non è più giustificata.»

    ;

    10)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 13 bis

    Cooperazione tra Stati membri connessi indirettamente che utilizzano misure di mercato (“misure volontarie”)

    1.   Fatto salvo il principio della solidarietà energetica, il presente articolo si applica quando gli Stati membri che sono connessi indirettamente attraverso un altro Stato membro e che hanno ricevuto una richiesta di contributo volontario a norma del paragrafo 2 del presente articolo contribuiscono a fornire i volumi di gas richiesti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, utilizzando le misure volontarie di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c).

    2.   Lo Stato membro che chiede solidarietà a norma dell'articolo 13 può inviare una richiesta di contributo volontario sulla base di misure di mercato contemporaneamente a uno o più altri Stati membri connessi indirettamente al fine di individuare l'offerta o la combinazione di offerte più vantaggiose sulla base del costo, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione degli approvvigionamenti di gas a norma dell'articolo 13, paragrafo 4.

    Le richieste a norma del primo comma del presente articolo sono presentate agli Stati membri connessi indirettamente che sono potenzialmente in grado di fornire volumi di gas sulla base di misure volontarie, come pure alla Commissione e ai responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), almeno 48 ore prima del termine di consegna indicato per il gas. Tali richieste comprendono come minimo le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8 ter, primo comma.

    Gli Stati membri che ricevono la richiesta a norma del primo comma del presente articolo rispondono allo Stato membro richiedente e informano entro 18 ore la Commissione e i responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), indicando se sono in grado di effettuare un’offerta di volumi di gas sulla base di misure volontarie. La risposta comprende come minimo le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8 bis. Gli Stati membri possono rispondere indicando la loro incapacità di contribuire utilizzando misure di mercato.

    3.   Quando la somma dei volumi di gas risultanti dalle offerte a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e dalle offerte a norma del presente articolo non raggiunge i volumi richiesti, le offerte a norma del presente articolo sono selezionate automaticamente.

    Quando la somma dei volumi di gas risultanti dalle offerte a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e dalle offerte a norma del presente articolo supera i volumi richiesti, le offerte a norma del presente articolo sono prese in considerazione nel processo di selezione delle offerte a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, e lo Stato membro richiedente, previa consultazione di tutti gli Stati membri interessati, cerca l'offerta o la combinazione di offerte più vantaggiose tra le offerte a norma dell'articolo 13 o del presente articolo sulla base dei costi, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione. Se i contributi di cui al presente articolo sono selezionati dagli Stati membri richiedenti, la richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, è ridimensionata di conseguenza.

    Lo Stato membro richiedente comunica agli Stati membri interessati i volumi selezionati entro sei ore dal ricevimento dell'offerta e come minimo 24 ore prima del termine di consegna indicato per il gas.

    4.   Se uno Stato membro connesso indirettamente fornisce allo Stato membro richiedente un contributo volontario sulla base di misure di mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'equa compensazione non supera i costi ragionevoli e può includere i costi di cui all'articolo 13, paragrafo 8 bis, secondo comma. L'importo finale dell'equa compensazione è soggetto al meccanismo di controllo ex-post di cui all'articolo 13, paragrafo 8 quater.

    5.   I gestori dei sistemi di trasporto degli Stati membri interessati cooperano e si scambiano informazioni utilizzando il sistema regionale di coordinamento per il gas istituito dall'ENTSOG a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, al fine di individuare le capacità di interconnessione disponibili entro sei ore dalla richiesta di uno Stato membro o della Commissione. L'ENTSOG informa di conseguenza la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati.»

    ;

    11)

    all'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Dopo un'emergenza l'autorità competente di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla fine dell'emergenza, una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, anche con la valutazione dell'impatto economico dell'emergenza, dell'impatto sul comparto dell'energia elettrica e dell'assistenza prestata o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. Ove opportuno, tale valutazione comprende una descrizione dettagliata delle circostanze che hanno portato all'attivazione del meccanismo di cui all'articolo 13 e delle condizioni a cui è stata ricevuta la fornitura di gas mancante, inclusi il prezzo e la compensazione finanziaria corrisposti e, se del caso, le motivazioni per cui non sono state accettate le offerte di solidarietà e/o non è stato fornito il gas. La suddetta valutazione è messa a disposizione del GCG e si riflette negli aggiornamenti dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza.»

    ;

    12)

    all'articolo 17 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

    «2.   La relazione che la Commissione deve presentare entro il 28 febbraio 2025 comprende anche una valutazione generale dell'applicazione degli articoli da 6 bis a 6 quinquies, dell'articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera g), dell'articolo 13, dell'articolo 13 bis, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 17 bis, dell'articolo 18 bis, dell'articolo 20, paragrafo 4, e degli allegati I bis e I ter. La relazione è accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.»

    ;

    13)

    l'articolo 19 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

    «Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 agosto 2024.»

    ;

    b)

    al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 8 bis, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»

    ;

    c)

    al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 8, paragrafo 5, o dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.»

    ;

    14)

    l'allegato VI è così modificato:

    a)

    alla sezione 5, primo comma, lettera a), secondo comma, dopo il secondo trattino «le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento,» è aggiunto il trattino seguente:

    «—

    le misure intese a evitare l'accumulo di capacità,»

    ;

    b)

    alla sezione 11.3, primo comma, lettera a), secondo comma, dopo il secondo trattino «le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento,» è aggiunto il trattino seguente:

    «—

    le misure intese a evitare l'accumulo di capacità,».

    Articolo 85

    Modifica del regolamento (UE) 2019/942

    Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

    1)

    all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), all'EU DSO, ai centri di coordinamento regionali, ai gestori del mercato elettrico designati, e agli enti istituiti dai gestori dei sistemi di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori delle reti per l'idrogeno;»

    ;

    2)

    all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione del gas naturale, i gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori del mercato elettrico designati e gli enti istituiti dai gestori del sistema di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori dei terminali dell'idrogeno forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui l'ACER abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.»

    ;

    3)

    l'articolo 4 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   L'ACER presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, in merito a quelli dell'ENTSO per il gas a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), in merito a quelli dell'ENNOH a norma dell'articolo 57, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1789 nonché in merito a quelli dell'EU DSO a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1789.

    2.   L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943, dell'ENTSO per il gas, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1789, dell'ENNOH, in conformità dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2024/1789 e dell'EU DSO in conformità dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2024/1789.

    3.   L'ACER può presentare un parere:

    a)

    all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943, alla REGST del gas, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, e all'ENNOH, a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento sui codici di rete;

    b)

    all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, alla REGST del gas, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 e all'ENNOH, a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, e all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento corretto e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale;

    c)

    all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento corretto e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale.

    (*3)  Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj.).»;"

    b)

    i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

    «6.   Le competenti autorità di regolazione si coordinano al fine di individuare congiuntamente eventuali inosservanze da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o dei centri di coordinamento regionali rispetto agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione e adottano le misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

    L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, alla REGST del gas, all'ENNOH, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi.

    7.   Qualora un parere debitamente motivato dell'ACER individui un caso di potenziale inosservanza da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento con riferimento ai rispettivi obblighi che incombono loro, le autorità di regolazione interessate adottano all'unanimità decisioni coordinate che stabiliscono se vi sia una violazione degli obblighi pertinenti e, se del caso, le misure che devono essere adottate dall'ENTSO per l'energia elettrica, dalla REGST del gas, dall'ENNOH, dall'EU DSO o dal centro regionale di coordinamento per porre rimedio alla violazione. Qualora le autorità di regolazione non adottino tali decisioni coordinate all'unanimità entro quattro mesi dalla data di ricezione del parere motivato dell'ACER, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.

    8.   Se entro tre mesi non è stato posto rimedio all'inosservanza individuata a norma dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento, o se l'autorità di regolazione nello Stato membro in cui l'organismo ha sede non ha adottato misure per garantire l'osservanza, l'ACER formula una raccomandazione all'autorità di regolazione affinché adotti provvedimenti, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788, al fine di garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH, l'EU DSO o i centri regionali di coordinamento si conformino ai loro obblighi, e ne informa la Commissione.

    (**)  Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).»;"

    4)

    all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789, nonché degli orientamenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1789. In particolare, l'ACER:

    a)

    presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 4, o dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1789. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 7, o dell'articolo 72, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1789;

    b)

    rivede il codice di rete in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 11, o dell'articolo 72, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dalla REGST del gas, dall'ENNOH o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato di redazione istituito in relazione ai codici di rete. L'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 11, o dell'articolo 72, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 12, o dell'articolo 72, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/1789;

    c)

    presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 27, paragrafo 1, o dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH e l'EU DSO non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1789 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 oppure dell'articolo 71, paragrafi da 3 a 12, o dell'articolo 72, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2024/1789, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 oppure dell'articolo 71, paragrafo 13, o dell'articolo 72, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2024/1789;

    d)

    controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2024/1789, il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.»

    ;

    5)

    l'articolo 6 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 76, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788.»

    ;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   L'ACER può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una o più autorità di regolazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, adottata da un'autorità di regolazione, ai codici di rete e agli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943, al regolamento (UE) 2024/1789, alla direttiva (UE) 2019/944 o alla direttiva (UE) 2024/1788, o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti, o all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938.»

    ;

    c)

    sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «9 bis.   L'ACER formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle autorità di regolazione per quanto riguarda le metodologie di ripartizione intertemporale dei costi a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1789.

    L'ACER può formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle autorità di regolazione per quanto riguarda le RAB a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1789.

    9 ter.   L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sulla ripartizione dei costi delle soluzioni alle restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze di qualità del gas a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789.

    9 quater.   L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sulla ripartizione dei costi delle soluzioni alle restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze di qualità dell'idrogeno a norma dell'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789.

    9 quinquies.   L'ACER pubblica relazioni di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione a norma della sezione 2.2.1, punto 2, dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1789.»

    ;

    d)

    il paragrafo 10 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici:

    a)

    un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

    b)

    i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti;

    c)

    i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011;

    d)

    gli orientamenti a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1789; o

    e)

    i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 71 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789.»

    ;

    ii)

    al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o i casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f) della direttiva (UE) 2024/1788;»

    ;

    iii)

    il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

    «Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, o i casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788.

    Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma del presente paragrafo sono state conferite alle autorità di regolazione mediante i nuovi codici di rete o gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER.»

    ;

    e)

    al paragrafo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o i casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o i casi di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788; e»

    ;

    6)

    all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o degli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1789, l'ACER consulta tempestivamente e in modo approfondito i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno.»

    ;

    7)

    l'articolo 15 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione, e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, monitora i mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare i livelli e la formazione dei prezzi al dettaglio e all'ingrosso, al fine di facilitare l'identificazione da parte delle autorità competenti di eventuali comportamenti anticoncorrenziali, sleali o non trasparenti da parte degli operatori del mercato, per quanto riguarda la conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dalla direttiva (UE) 2024/1788, l'impatto degli sviluppi del mercato sui clienti civili, l'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, i progressi compiuti per quanto riguarda le interconnessioni, i potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, inclusi l'impatto della miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale e gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di biometano, le barriere normative per i nuovi operatori del mercato e i partecipanti al mercato più piccoli, incluse le comunità energetiche dei cittadini e le comunità energetiche rinnovabili, gli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità, quali indicati all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, le prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 di tale regolamento, tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/941.

    L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione, e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, monitora i mercati dell'idrogeno, in particolare l'impatto della loro evoluzione sui clienti dell'idrogeno, l'accesso alla rete dell'idrogeno, incluso l'accesso alla rete dell'idrogeno prodotto da fonti di energia rinnovabili, i progressi compiuti per quanto riguarda gli interconnettori e i potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri.»

    ;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L'ACER pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità, del gas naturale e dell'idrogeno.»

    ;

    c)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «6.   L'ACER pubblica studi comparativi dell'efficienza dei costi dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789.

    7.   L'ACER presenta pareri fornendo un formato armonizzato per la pubblicazione di informazioni tecniche relative all'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno e pubblica una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione ai sensi degli orientamenti di cui allegato I del regolamento (UE) 2024/1789.»

    ;

    Articolo 86

    Modifiche del regolamento (UE) 2022/869

    Il regolamento (UE) 2022/869 è così modificato:

    1)

    gli articoli 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 11

    Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

    1.   La ENTSO-E e la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) elaborano progetti di metodologie coerenti per i singoli settori, compreso il modello di rete e di mercato dell'energia di cui al paragrafo 10 del presente articolo, per un'analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico su scala dell'Unione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), d) ed f), e punto 3), del presente regolamento.

    Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono elaborate conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V, si basano su ipotesi comuni che consentono di confrontare i progetti e sono coerenti con gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, nonché le norme e gli indicatori definiti nell'allegato IV.

    Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono applicate per la preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete a livello dell'Unione elaborato dalla ENTSO-E a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943 o dalla ENNOH a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789.

    Entro il 24 aprile 2023, la ENTSO-E pubblica e presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia il suo progetto di metodologie coerenti per i singoli settori dopo aver raccolto i contributi dei pertinenti portatori di interessi durante il processo di consultazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualsiasi metodologia per un'analisi dei costi-benefici dell'idrogeno a livello di sistema energetico sviluppata dalla ENTSOG entro il 1o settembre 2024 è approvata conformemente alla procedura di cui al presente articolo. Entro il 1o dicembre 2025, l'ENNOH pubblica e presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia il suo progetto di metodologia coerente per i singoli settori dopo aver raccolto i contributi dei pertinenti portatori di interessi durante il processo di consultazione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1789.

    2.   Prima di presentare i rispettivi progetti di metodologie agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia a norma del paragrafo 1, la ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i progetti preliminari di metodologie, conducono un approfondito processo di consultazione e chiedono raccomandazioni agli Stati membri e almeno alle organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, inclusi l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione e istituito a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 (“EU DSO”), le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia, i rappresentanti della società civile e, ove ritenuto opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali.

    Entro tre mesi dalla pubblicazione dei progetti preliminari di metodologie di cui al primo comma, i portatori di interessi di cui a tale comma possono presentare una raccomandazione.

    Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) può, di propria iniziativa, presentare un parere sui progetti di metodologie.

    Se del caso, gli Stati membri e i portatori di interessi di cui al primo comma presentano e pubblicano le proprie raccomandazioni e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici presenta il proprio parere all'Agenzia e, se del caso, alla ENTSO-E o all'ENNOH e lo pubblica.

    Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. La ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione.

    Se la ENTSO-E e l'ENNOH non hanno tenuto in considerazione, o l'hanno fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali o il parere del comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, esse ne indicano i motivi.

    3.   Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione sulla consultazione, l'Agenzia presenta un parere alla ENTSO-E e all'ENNOH. L'Agenzia notifica il proprio parere alla ENTSO-E, all'ENNOH, agli Stati membri e alla Commissione e lo pubblica sul proprio sito internet.

    4.   Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, gli Stati membri possono presentare i loro pareri alla ENTSO-E e all'ENNOH, nonché alla Commissione. Per facilitare la consultazione, la Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere i progetti di metodologie.

    5.   Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri, di cui ai paragrafi 3 e 4, la ENTSO-E e l'ENNOH modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri e le presentano unitamente al parere dell'Agenzia alla Commissione per la sua approvazione. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione delle metodologie da parte della ENTSO-E e dell'ENNOH, rispettivamente.

    6.   Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, conformemente al paragrafo 5, la ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti Internet. I dati inseriti corrispondenti e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le restrizioni a norma delle legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

    7.   Le metodologie sono aggiornate e migliorate periodicamente secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6. In particolare, esse sono modificate dopo la presentazione del modello di rete e di mercato dell'energia di cui al paragrafo 10. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi di cui al paragrafo 2, primo comma, e la Commissione, l'Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti, indicando i motivi e le scadenze. L'Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi e tutti i pertinenti documenti che non sono sensibili sotto il profilo commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell'Agenzia.

    8.   Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui al punto 1), lettere c) ed e), e ai punti 2), 4) e 5), dell’allegato II, la Commissione provvede all'elaborazione di metodologie per un'analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico su scala dell'Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, con le metodologie sviluppate dalla ENTSO-E e dall'ENNOH. L'Agenzia, con il sostegno delle autorità nazionali di regolamentazione, promuove la coerenza di queste metodologie con le metodologie elaborate dalla ENTSO-E e dall'ENNOH. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un'ampia consultazione degli Stati membri e di tutti i pertinenti portatori di interessi.

    9.   Ogni tre anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolamentazione e all'Agenzia.

    L'Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui ai punti 1), 2) e 3), dell'allegato II, entro il 24 aprile 2023, nella misura in cui sono disponibili dati per calcolare indicatori e valori di riferimento affidabili. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

    L'Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui ai punti 4) e 5) dell’allegato II, entro il 24 aprile 2025.

    10.   Entro il 31 ottobre 2025, a seguito di un approfondito processo di consultazione dei portatori di interessi di cui al paragrafo 2, primo comma, la ENTSO-E, la ENTSOG e l'ENNOH trasmettono congiuntamente alla Commissione e all'Agenzia un modello coerente e progressivamente integrato che assicuri la compatibilità tra le metodologie per i singoli settori sulla base di ipotesi comuni, includa le infrastrutture di trasmissione di energia elettrica, gas naturale e idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio del gas naturale, il gas naturale liquefatto e gli elettrolizzatori e riguardi i corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica e le relative aree di cui all'allegato I, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V.

    11.   Il modello di cui al paragrafo 10 riguarda almeno le interconnessioni dei pertinenti settori in tutte le fasi della pianificazione delle infrastrutture, segnatamente per quanto concerne gli scenari, le tecnologie e la risoluzione spaziale e l'identificazione di divari infrastrutturali in particolare in materia di capacità transfrontaliere e di valutazione dei progetti.

    12.   Dopo l'approvazione da parte della Commissione del modello di cui al paragrafo 10 secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5, questo sarà incluso nelle metodologie cui si fa riferimento al paragrafo 1, che sono modificate di conseguenza.

    13.   Almeno ogni cinque anni, a decorrere dalla sua approvazione a norma del paragrafo 10, e con maggiore frequenza ove necessario, il modello e le metodologie coerenti dei costi-benefici per i singoli settori sono aggiornati secondo la procedura di cui al paragrafo 7.

    14.   Fino al 1o gennaio 2027 il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1789.

    Articolo 12

    Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete

    1.   Entro il 24 gennaio 2023 l'Agenzia, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, della REGST del gas, dell'ente EU DSO e almeno delle organizzazioni che rappresentano associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, pubblica gli orientamenti quadro per gli scenari comuni che l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH sono tenute a sviluppare. Tali orientamenti quadro sono regolarmente aggiornati secondo le necessità. Il processo di consultazione per qualsiasi aggiornamento degli orientamenti quadro coinvolge anche l'ENNOH.

    Gli orientamenti quadro di cui al primo comma fissano i criteri per un'elaborazione trasparente, non discriminatoria e solida degli scenari tenendo conto delle migliori pratiche nel campo della valutazione delle infrastrutture e della pianificazione dello sviluppo delle reti. Gli orientamenti quadro mirano inoltre ad assicurare che gli scenari sottostanti dell'ENTSO-E, della REGST del gas e dell'ENNOH siano pienamente in linea con il principio dell'“efficienza energetica al primo posto” e con gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e tengono conto degli ultimi scenari della Commissione disponibili, nonché, se del caso, dei piani energetici e climatici nazionali.

    Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire contributi su come garantire la conformità degli scenari con gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. L'Agenzia tiene debitamente conto di tali contributi negli orientamenti quadro di cui al primo comma.

    Se l'Agenzia non ha tenuto in considerazione, o l'ha fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, essa ne indica i motivi.

    2.   Nell'elaborare gli scenari comuni da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH seguono gli orientamenti quadro dell'Agenzia.

    Gli scenari comuni comprendono anche una prospettiva a lungo termine di qui al 2050 e includono, se del caso, fasi intermedie.

    3.   L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH invitano le organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l'ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, a partecipare al processo di sviluppo degli scenari, in particolare su elementi chiave quali le ipotesi e il modo in cui queste si riflettono nei dati degli scenari.

    4.   L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH pubblicano il progetto di relazione sugli scenari comuni e lo presentano all'Agenzia, agli Stati membri e alla Commissione per riceverne un parere.

    Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, formulare un parere sulla relazione sugli scenari comuni.

    5.   Entro tre mesi dalla ricezione del progetto di relazione sugli scenari comuni unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta il proprio parere sulla conformità degli scenari agli orientamenti quadro di cui al paragrafo 1, primo comma, comprese eventuali raccomandazioni di modifica, all'ENTSO-E, alla REGST del gas, all'ENNOH, agli Stati membri e alla Commissione.

    Entro lo stesso termine il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire un parere sulla compatibilità degli scenari con gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

    6.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 5, la Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri, approva il progetto di relazione sugli scenari comuni o chiede all'ENTSO-E, alla REGST del gas e all'ENNOH di modificarlo.

    L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH motivano il modo in cui è stata affrontata qualsiasi richiesta di modifica da parte della Commissione.

    La Commissione, qualora non approvi la relazione sugli scenari comuni, fornisce un parere motivato all'ENTSO-E, alla REGST del gas e all'ENNOH.

    7.   Entro due settimane dall'approvazione della relazione sugli scenari comuni conformemente al paragrafo 6, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH la pubblicano sui loro siti Internet. Esse pubblicano inoltre i corrispondenti dati in entrata e in uscita in una forma sufficientemente chiara e precisa, in modo che un soggetto terzo possa riprodurre i risultati, tenendo debitamente in considerazione le legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti come pure le informazioni sensibili.

    8.   Fino al 1o gennaio 2027 il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1789.

    Articolo 13

    Individuazione dei divari infrastrutturali

    1.   Entro sei mesi dall'approvazione della relazione sugli scenari comuni a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, e successivamente ogni due anni, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH pubblicano le relazioni sui divari infrastrutturali elaborate nell'ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

    Nel valutare i divari infrastrutturali, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH basano la loro analisi sugli scenari definiti a norma dell'articolo 12, attuano il principio dell'“efficienza energetica al primo posto” e considerano prioritarie tutte le pertinenti alternative alle nuove infrastrutture. Nel prendere in considerazione nuove soluzioni in termini di infrastrutture, la valutazione dei divari infrastrutturali tiene conto di tutti i costi pertinenti, compresi i potenziamenti della rete.

    La valutazione dei divari infrastrutturali si concentra, in particolare, sui divari infrastrutturali suscettibili di incidere sul conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e del suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050.

    Prima di pubblicare le rispettive relazioni, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l'ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, l'Agenzia e i rappresentanti di tutti gli Stati membri che fanno parte dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I.

    2.   L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH presentano i rispettivi progetti di relazione sui divari infrastrutturali all'Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri per riceverne un parere.

    3.   Entro tre mesi dalla ricezione della relazione sui divari infrastrutturali, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e a una relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta un parere all'ENTSO-E, alla REGST del gas o all'ENNOH, alla Commissione e agli Stati membri e lo pubblica.

    4.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo conto di tale parere e dei contributi degli Stati membri, elabora un progetto di parere e lo presenta all'ENTSO-E, alla REGST del gas o all'ENNOH.

    5.   L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH adattano le proprie relazioni sui divari infrastrutturali, tenendo debitamente in considerazione il parere dell'Agenzia in linea con i pareri della Commissione e degli Stati membri e le pubblicano.

    6.   Fino al 1o gennaio 2027 il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1789.

    (*4)  Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e della decisione (EU) 2017/684 e abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj)."

    (*5)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).»;"

    2)

    all'articolo 31, è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   Negli allegati al presente regolamento, ogni riferimento all’“ENTSOG” si intende fatto a “la REGST del gas e l'ENNOH” ai fini delle disposizioni transitorie in conformità dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1789+. A decorrere dal 1o gennaio 2027, ogni riferimento all’“ENTSOG” si intende fatto all’“ENNOH”.».

    Articolo 87

    Modifica della decisione (UE) 2017/684

    Gli obblighi di notifica per gli accordi intergovernativi nel settore dell'energia relativi al gas naturale di cui alla decisione (UE) 2017/684 sono intesi come comprendenti accordi intergovernativi relativi all'idrogeno, compresi i composti dell'idrogeno quali l'ammoniaca e i vettori di idrogeno organico liquido.

    Articolo 88

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 715/2009 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 89

    Entrata in vigore

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 5 febbraio 2025.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo:

    a)

    l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 34, paragrafo 6, e l'articolo 84 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025;

    b)

    la sezione 5 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025, fatta eccezione per gli articoli 42, 43, 44, 52, 53 e 54, che si applicano a decorrere dal 4 agosto 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, 13 giugno 2024

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LAHBIB


    (1)   GU C 323 del 26.8.2022, pag. 101.

    (2)   GU C 498 del 30.12.2022, pag. 83.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2024.

    (4)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

    (5)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (6)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia [2019/2189(INI)] (GU C 371 del 15.9.2021, pag. 58).

    (7)  Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105).

    (9)  Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48).

    (10)  Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per il trasporto aereo sostenibile (regolamento ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj).

    (11)  Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

    (12)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, relativa all'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

    (13)  Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

    (14)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

    (15)  Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

    (16)  Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

    (17)  Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

    (18)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

    (19)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

    (20)  Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

    (21)  Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

    (22)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n .1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) n 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (23)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (24)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (25)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (26)  Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 13).

    (27)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (28)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (29)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

    (30)  Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (GU L 99 del 12.4.2017, pag. 1).

    (31)  Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

    (32)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

    (33)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

    (34)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

    (35)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).

    (36)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

    (37)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

    (38)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

    (39)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

    (40)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

    (41)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).


    ALLEGATO I

    Orientamenti

    1.   Informazioni da pubblicare sulla metodologia utilizzata per determinare i ricavi regolamentati del gestore del sistema di trasporto

    L'autorità di regolazione o il gestore del sistema di trasporto pubblica le informazioni di cui ai punti da 1 a 5 prima del periodo tariffario, secondo quanto deciso dall'autorità di regolazione.

    Tali informazioni sono fornite separatamente per le attività di trasporto qualora il gestore del sistema di trasporto faccia parte di una holding o un soggetto commerciale più grande.

    1.

    Il soggetto responsabile del calcolo, della definizione e dell'approvazione delle diverse componenti della metodologia.

    2.

    Una descrizione della metodologia che tratti almeno:

    a)

    la metodologia complessiva, ad esempio: regime che fissa un massimale ai ricavi (revenue cap), regime ibrido, metodo del costo maggiorato (cost-plus) o regime basato sull'analisi comparativa delle tariffe;

    b)

    la metodologia per stabilire la RAB (regulatory asset base), tra cui:

    i)

    la metodologia per determinare il valore iniziale (di apertura) degli attivi applicato all'inizio del pertinente periodo di regolazione e al momento di incorporare nuovi attivi nella RAB;

    ii)

    la metodologia per rivalutare gli attivi;

    iii)

    spiegazioni circa l'evoluzione del valore degli attivi;

    iv)

    il trattamento degli attivi dismessi;

    v)

    il metodo di ammortamento applicato alla RAB, comprese eventuali modifiche apportate ai valori;

    c)

    la metodologia per stabilire il costo del capitale;

    d)

    la metodologia per determinare le spese totali (TOTEX) o, se del caso, le spese operative (OPEX) e le spese in conto capitale (CAPEX);

    e)

    la metodologia per determinare l'efficienza del costo, se del caso;

    f)

    la metodologia applicata per stabilire l'inflazione;

    g)

    la metodologia per determinare premi e incentivi, se del caso;

    h)

    i costi non controllabili;

    i)

    i servizi prestati all'interno della holding, se del caso.

    3.

    I valori dei parametri utilizzati nella metodologia:

    a)

    i valori dettagliati dei parametri che fanno parte del costo del capitale proprio e del costo del debito o del costo medio ponderato del capitale, espressi in percentuale;

    b)

    i periodi di ammortamento in anni applicabili separatamente a condotte e compressori;

    c)

    le variazioni del periodo di ammortamento o dell'accelerazione dell'ammortamento applicato agli attivi;

    d)

    gli obiettivi di efficienza in percentuale;

    e)

    gli indici di inflazione;

    f)

    premi e incentivi.

    4.

    I valori dei costi e delle spese utilizzati per fissare i ricavi consentiti o previsti in euro e in valuta locale dei seguenti elementi:

    a)

    la RAB per tipo di attività, dettagliata per anno fino al suo ammortamento completo, inclusi:

    i)

    l'investimento aggiunto alla RAB, per tipo di attività;

    ii)

    l'ammortamento per tipo di attivo fino all'ammortamento completo degli attivi;

    b)

    il costo del capitale, compreso il costo del capitale proprio e il costo del debito;

    c)

    le spese operative;

    d)

    premi e incentivi specificati separatamente per voce.

    5.

    Indicatori finanziari da fornire per il gestore del sistema di trasporto. Nel caso in cui il gestore del sistema di trasporto faccia parte di una holding o di un'impresa più grande, tali valori sono forniti separatamente per il gestore del sistema di trasporto e includono:

    a)

    utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation);

    b)

    utili al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT, earnings before interest and taxes);

    c)

    rendimento delle attività totali I (ROA, return on assets) = EBITDA/RAB;

    d)

    rendimento delle attività totali II (ROA, return on assets) = EBIT/RAB;

    e)

    rendimento del capitale proprio (ROE, return on equity) = utile/capitale proprio;

    i)

    rendimento sul capitale investito (ROCE, return on capital employed);

    ii)

    coefficiente di leva finanziaria;

    iii)

    debito netto/(debito netto + capitale proprio);

    iv)

    debito netto/EBITDA.

    L'autorità di regolazione o il gestore del sistema di trasporto fornisce un modello tariffario semplificato che include i valori e i parametri disaggregati della metodologia e consente di riprodurre il calcolo dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto.

    6.

    I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità di regolazione, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono anche messe a disposizione, previa richiesta, dei consumatori colpiti dalle interruzioni.

    2.   Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto e loro applicazione in caso di congestione contrattuale

    2.1.   Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

    1.

    I sistemi di allocazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

    2.

    Detti sistemi e procedure tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

    3.

    Detti sistemi e procedure non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi entranti e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva.

    4.

    Detti sistemi e procedure forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

    5.

    Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione rispecchiano il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

    6.

    Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

    I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolazione.

    2.2.   Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

    2.2.1.   Disposizioni generali

    1.

    Il presente punto si applica nei punti di interconnessione tra sistemi di entrate-uscite adiacenti fisici o virtuali tra due o più Stati membri o all'interno dello stesso Stato membro nella misura in cui i punti sono oggetto di procedure di prenotazione da parte degli utenti. Il presente punto si applica anche ai punti di entrate-uscite da e per paesi terzi, in base alla decisione dell'autorità di regolazione competente. I punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali GNL e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio di gas naturale non sono soggetti al presente punto.

    2.

    In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma del punto 3 del presente allegato e, se del caso, confermate dalle autorità di regolazione, l'ACER pubblica una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i prodotti di capacità continua venduti nell'anno precedente, tenendo in considerazione, nella misura del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l'uso di capacità interrompibile.

    La relazione di monitoraggio è pubblicata ogni due anni. Sulla base di una richiesta motivata della Commissione, l'ACER pubblica una relazione supplementare non più frequentemente di una volta all'anno.

    3.

    L'eventuale capacità supplementare disponibile tramite l'applicazione di una delle due procedure di gestione della congestione di cui ai punti da 2.2.2 a 2.2.5 è offerta dai pertinenti gestori dei sistemi di trasporto nel quadro della procedura di allocazione regolare.

    2.2.2.   Aumento della capacità tramite un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto

    1.

    I gestori dei sistemi di trasporto propongono e, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, attuano un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto basato su incentivi al fine di fornire capacità supplementare su base continua. Prima dell'attuazione, l'autorità di regolazione consulta le autorità omologhe negli Stati membri confinanti e ne tiene in considerazione il parere. Per capacità supplementare si intende la capacità continua offerta oltre alla capacità tecnica di un punto di interconnessione calcolata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

    2.

    Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto dovrebbe incentivare i gestori dei sistemi di trasporto a mettere a disposizione capacità supplementare, tenendo conto delle condizioni tecniche, come il potere calorifico, la temperatura, il consumo atteso del sistema di entrate-uscite e la capacità delle reti adiacenti. I gestori dei sistemi di trasporto adottano un approccio dinamico quando ricalcolano la capacità tecnica o supplementare del sistema di entrate-uscite.

    3.

    Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto è basato su un regime di incentivazione che riflette i rischi cui si espongono i gestori dei sistemi di trasporto nell'offrire capacità supplementare. Tale sistema prevede che gli introiti risultanti dalla vendita di capacità supplementare e le spese derivanti dal sistema di riacquisto o dalle misure previste al punto 6 siano condivisi tra i gestori dei sistemi di trasporto e gli utenti della rete. Le autorità di regolazione decidono la ripartizione di introiti e costi tra il gestore del sistema di trasporto e l'utente della rete.

    4.

    Ai fini della determinazione degli introiti che spettano ai gestori dei servizi di trasporto, la capacità tecnica, in particolare la capacità restituita e, se del caso, la capacità derivante dall'applicazione di meccanismi «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» e meccanismi «use-it-or-lose-it» a lungo termine, si ritengono assegnate prima della capacità supplementare.

    5.

    Nel determinare la capacità supplementare, il gestore del sistema di trasporto tiene in considerazione gli scenari statistici per la capacità fisica che si presume essere inutilizzata in un dato momento in un determinato punto di interconnessione. Esso tiene inoltre conto di un profilo di rischio correlato alla fornitura di capacità supplementare che non comporti un obbligo di riacquisto eccessivo. Nel quadro del sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto si stimano inoltre la probabilità di ricorso al riacquisto di capacità sul mercato e i relativi costi e se ne tiene conto nella determinazione della capacità supplementare da mettere a disposizione.

    6.

    Se necessario per mantenere l'integrità del sistema, i gestori dei sistemi di trasporto applicano una procedura di riacquisto basata sul mercato in cui gli utenti della rete possono offrire capacità. Gli utenti della rete sono informati sulla procedura di riacquisto applicabile. Il ricorso a una procedura di riacquisto non pregiudica le misure di emergenza applicabili.

    7.

    Prima di applicare una procedura di riacquisto, i gestori dei sistemi di trasporto verificano se adottando misure alternative di natura tecnica o commerciale sarebbe possibile mantenere l'integrità del sistema in maniera più efficiente sotto il profilo dei costi.

    8.

    Nel proporre il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, il gestore del sistema di trasporto fornisce tutti i dati pertinenti, le stime e i modelli all'autorità di regolazione, in modo da consentire a quest'ultima di valutare il sistema. Il gestore del sistema di trasporto riferisce periodicamente all'autorità di regolazione sul funzionamento del sistema e, su richiesta di quest'ultima, fornisce tutti i dati del caso. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo sistema.

    2.2.3.   Meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead»

    1.

    Per quanto riguarda la modifica della nomination iniziale, le autorità di regolazione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di applicare almeno i principi di cui al punto 3 per ciascun utente della rete nei punti di interconnessione se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell'ACER di cui al punto 2.2.1, paragrafo 2, è dimostrato che nei punti di interconnessione la domanda era superiore all'offerta, al prezzo di riserva nel caso di aste, nel corso delle procedure per l'allocazione di capacità nell'anno cui si riferisce la relazione di monitoraggio per prodotti da utilizzare nell'anno in questione o in uno dei due anni successivi,

    a)

    per almeno tre prodotti di capacità continua con una durata di un mese;

    b)

    per almeno due prodotti di capacità continua con una durata di un trimestre; o

    c)

    per almeno un prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un anno; o

    d)

    se per almeno sei mesi non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese.

    2.

    Se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell'ACER di cui al punto 2.2.1, paragrafo 2, è dimostrato che una situazione descritta al paragrafo 1, probabilmente non si riprodurrà nei tre anni seguenti, ad esempio in ragione della capacità resa disponibile in seguito all'espansione fisica della rete o alla scadenza di contratti di lunga durata, l'autorità di regolazione nazionale competente può decidere di porre fine al meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead».

    3.

    Le re-nomination di capacità continua sono autorizzate fino a un massimo del 90 % e un minimo del 10 % della capacità contrattuale dall'utente della rete nel punto di interconnessione. Tuttavia, se la nomination è superiore all'80 % della capacità contrattuale, la metà del volume non designato può essere rivista verso l'alto. Se la nomination non è superiore al 20 % della capacità contrattuale, la metà del volume designato può essere rivista verso il basso. L'applicazione del presente punto non pregiudica le misure di emergenza applicabili.

    4.

    Il detentore iniziale della capacità contrattuale può procedere a una re-nomination su base interrompibile della parte vincolata della sua capacità continua contrattuale.

    5.

    Il paragrafo 3 non si applica agli utenti della rete, ossia persone e imprese nonché le imprese da loro controllate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1), che nell'anno precedente detenevano meno del 10 % della capacità tecnica media nel punto di interconnessione.

    6.

    Nei punti di interconnessione in cui si applica un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» conformemente al punto 3, l'autorità di regolazione effettua una valutazione della relazione con il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto di cui al punto 2.2.2, cui può seguire la decisione dell'autorità di regolazione di non applicare il punto 2.2.2 in tali punti di interconnessione. Una tale decisione è notificata senza ritardo all'ACER e alla Commissione.

    7.

    Un'autorità di regolazione può decidere di applicare un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» a norma del punto 3 in un punto di interconnessione. Prima di adottare la decisione, l'autorità di regolazione si consulta con le autorità omologhe degli Stati membri confinanti. La decisione dell'autorità di regolazione nazionale tiene in considerazione i pareri delle autorità omologhe dei paesi confinanti.

    2.2.4.   Restituzione di capacità contrattuale

    I gestori dei sistemi di trasporto accettano qualsiasi restituzione di capacità continua concessa contrattualmente all'utente della rete in un punto di interconnessione, ad eccezione dei prodotti di capacità dalla durata pari o inferiore a un giorno. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto. La capacità restituita si considera riassegnata solamente una volta che l'intera capacità disponibile è stata assegnata. Il gestore del sistema di trasporto informa senza ritardo l'utente della rete di qualsiasi riallocazione della relativa capacità restituita. Le modalità e le condizioni specifiche per la restituzione di capacità, in particolare quando sono diversi utenti della rete a restituirla, sono subordinate all'approvazione dell'autorità di regolazione.

    2.2.5.   Meccanismo «use-it-or-lose-it» a lungo termine

    1.

    Le autorità di regolazione impongono ai gestori dei sistemi di trasporto di ritirare parzialmente o in toto la capacità contrattuale sistematicamente sottoutilizzata in un punto di interconnessione da un utente della rete laddove quest'ultimo non abbia offerto la propria capacità non utilizzata a condizioni ragionevoli e laddove altri utenti della rete richiedano capacità continua. In particolare, la capacità contrattuale si ritiene sistematicamente sottoutilizzata se

    a)

    l'utente della rete utilizza annualmente, in media, meno dell'80 % della sua capacità contrattuale dal 1o aprile al 30 settembre e dal 1o ottobre al 31 marzo, a fronte di un contratto con durata effettiva superiore a un anno senza adeguati motivi; o

    b)

    l'utente della rete ricorre sistematicamente a una re-nomination relativa a una percentuale prossima al 100 % della sua capacità contrattuale e la rivede verso il basso al fine di aggirare le regole stabilite al punto 2.2.3, paragrafo 3.

    2.

    L'applicazione di un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» non è considerata come una giustificazione per la mancata applicazione del paragrafo 1.

    3.

    In seguito al ritiro l'utente della rete perde parzialmente o completamente la capacità contrattuale per un dato periodo di tempo o per la restante durata contrattuale effettiva. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto.

    4.

    I gestori dei sistemi di trasporto forniscono regolarmente alle autorità di regolazione tutte le informazioni necessarie per monitorare in quale misura è utilizzata la capacità disciplinata da un contratto dalla durata effettiva superiore a un anno o di trimestri ricorrenti che si estendono per un periodo di almeno due anni.

    3.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema del gas naturale, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti nonché relativo calendario di pubblicazione

    3.1.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

    3.1.1.   Forma della pubblicazione

    1.

    I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tutte le informazioni di cui al punto 3.1.2 e al punto 3.3, paragrafi da 1 a 5, con le seguenti modalità:

    a)

    su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un'altra forma di iscrizione presso il gestore del sistema di trasporto;

    b)

    su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;

    c)

    in un modello di facile utilizzo;

    d)

    in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio;

    e)

    in un formato scaricabile che è stato concordato tra i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità di regolazione in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'ACER e che permetta di effettuare analisi quantitative e comparative;

    f)

    utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh (con una temperatura di combustione di riferimento di 298,15 K) per il contenuto energetico e il m3 (a 273,15 K e 1,01325 bar) per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;

    g)

    nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese;

    h)

    tutti i dati sono resi disponibili su una piattaforma centrale a livello di Unione, stabilita dall'ENTSOG in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.

    2.

    I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui al punto 3.1.2 e al punto3.3, paragrafi da 1 a 5, non appena questi siano a loro disposizione.

    3.1.2.   Contenuto della pubblicazione

    1.

    I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:

    a)

    una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della corrispondente tariffazione applicata;

    b)

    i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;

    c)

    il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:

    i)

    i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;

    ii)

    se opportuno per l'accesso al sistema, l'indicazione dei pertinenti parametri di qualità del gas per tutti i punti pertinenti definiti al punto 3.2, compresi almeno il potere calorifico superiore, l'indice Wobbe e il tenore di ossigeno e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora il gas non rispetti tali indicazioni;

    iii)

    se opportuno per l'accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;

    iv)

    la procedura in caso di interruzione della capacità interrompibile, compresi eventualmente i tempi, la portata e la graduatoria delle singole interruzioni (ad esempio proporzionale o «primo arrivato ultimo interrotto»);

    d)

    le procedure armonizzate applicate per l'utilizzazione del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

    e)

    le disposizioni in materia di allocazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;

    f)

    le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

    g)

    le regole concernenti il bilanciamento e il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio;

    h)

    ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;

    i)

    una descrizione dettagliata del sistema del gas naturale del gestore del sistema di trasporto e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 3.2 del presente allegato, nonché i nomi dei gestori dei sistemi o degli impianti interconnessi;

    j)

    le regole applicabili alla connessione al sistema del gas naturale gestito dal gestore del sistema di trasporto;

    k)

    le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore del sistema di trasporto, come le misure che possono portare all'interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore del sistema di trasporto;

    l)

    le procedure concordate dai gestori dei sistemi di trasporto nei punti di interconnessione, pertinenti per l'accesso degli utenti della rete ai sistemi di trasporto interessati, relative all'interoperabilità della rete, le procedure stabilite in materia di nomination e di corrispondenza nonché altre procedure convenute che stabiliscono le disposizioni relative alle assegnazioni del flusso di gas e al bilanciamento del sistema, compresi i metodi utilizzati;

    m)

    una descrizione particolareggiata ed esauriente della metodologia e dei processi impiegati per calcolare la capacità tecnica, incluse le informazioni sui parametri utilizzati e sulle principali ipotesi formulate.

    3.2.   Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

    1.

    I punti pertinenti includono almeno:

    a)

    tutti punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto gestita da un gestore del sistema di trasporto, con l'eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d'entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell'Unione;

    b)

    tutti punti di entrata e di uscita che collegano le zone di bilanciamento dei gestori dei sistemi di trasporto;

    c)

    tutti i punti che collegano la rete di un gestore di sistema di trasporto con un terminale GNL, con hub fisici del gas naturale nonché con impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);

    d)

    tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di un sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari.

    2.

    Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative ai clienti finali unici e agli impianti di produzione, esclusi dalla definizione dei punti pertinenti descritti al punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), sono considerate costituire un unico punto pertinente.

    3.

    Se i punti tra due o più gestori del sistema di trasporto sono gestiti unicamente dai gestori di trasporto interessati, senza partecipazione contrattuale od operativa degli utenti dei sistemi, o nel caso in cui i punti colleghino un sistema di trasporto a un sistema di distribuzione e non ci sia congestione contrattuale in tali punti, i gestori del sistema di trasporto sono esentati, per tali punti, dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al punto 3.3. del presente allegato. L'autorità nazionale di regolazione può prescrivere che i gestori di sistemi di trasporto pubblichino i requisiti di cui al punto 3.3 per gruppi o per tutti i punti esentati. In tal caso, le informazioni, nel caso siano a disposizione del gestore del sistema di trasporto, devono essere pubblicate in forma aggregato ad un livello ragionevole, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative a questi punti sono considerate costituire un unico punto pertinente.

    3.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

    1.

    Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le informazioni elencate al secondo comma, lettere da a) a g) per tutti i servizi e i servizi accessori forniti (in particolare le informazioni relative a miscelazione, adeguamento e conversione). Tali informazioni sono pubblicate sotto forma di dati numerici, per periodi giornalieri o orari equivalenti al più breve periodo di riferimento per la prenotazione e la re-nomination di capacità e al più breve periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio. Se il periodo di riferimento più breve non è un periodo giornaliero, le informazioni di cui al secondo comma, lettere da a) a g) devono essere disponibili anche per il periodo giornaliero.

    Il gestore del sistema pubblica le informazioni seguenti e i relativi aggiornamenti non appena disponibili (in «tempo quasi reale»):

    a)

    la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;

    b)

    la capacità contrattuale garantita e interrompibile totale in entrambe le direzioni;

    c)

    le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;

    d)

    la capacità, garantita e interrompibile, disponibile in entrambe le direzioni;

    e)

    i flussi fisici effettivi;

    f)

    l'interruzione programmata ed effettiva della capacità interrompibile;

    g)

    le interruzioni programmate e non programmate dei servizi garantiti nonché le informazioni sul ripristino dei servizi in questione (in particolare per la manutenzione del sistema e la durata probabile di qualsiasi interruzione per manutenzione); le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;

    h)

    richieste legalmente ammissibili non accolte, relative a prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese, incluso il numero e il volume di tali richieste non accolte;

    i)

    nel caso di aste, indicazioni su dove e quando prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese sono stati liquidati a prezzi superiori al prezzo di riserva;

    j)

    indicazioni su dove e quando non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese nel quadro della procedura di allocazione regolare;

    k)

    capacità totale messa a disposizione mediante l'applicazione delle procedure di gestione delle congestioni stabilite ai punti da 2.2.2 a 2.2.5. per ciascuna procedura di gestione delle congestioni applicata.

    2.

    Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.

    3.

    Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere da a) a g), relative all'ultimo quinquennio.

    4.

    I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente i valori misurati del potere calorifico superiore, dell'indice Wobbe, del tenore di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, del tenore di metano e del tenore di ossigeno per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi nei tre giorni successivi al rispettivo giorno gas. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.

    5.

    Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano annualmente le capacità disponibili, le capacità prenotate e le capacità tecniche, per tutti gli anni in cui le capacità sono oggetto di contratti più un anno e almeno per i successivi 10 anni. Queste informazioni devono essere aggiornate con scadenza almeno mensile o più spesso se sono disponibili nuove informazioni. La pubblicazione riflette il periodo nel quale la capacità è offerta al mercato.

    3.4.   Informazioni da pubblicare sul sistema di trasporto e relativo calendario di pubblicazione

    1.

    I gestori dei sistemi di trasporto assicurano la pubblicazione e l'aggiornamento quotidiani di informazioni sui quantitativi aggregati delle capacità offerte e delle capacità contrattuali sul mercato secondario, cioè vendute da un utente della rete a un altro utente della rete, nel caso in cui dispongano di tali informazioni. Tali informazioni devono includere i seguenti elementi:

    a)

    il punto di interconnessione in cui è venduta la capacità;

    b)

    il tipo di capacità, cioè entrata, uscita, garantita, interrompibile;

    c)

    la quantità e la durata dei diritti di utilizzazione della capacità;

    d)

    il tipo di vendita, ad esempio trasferimento o cessione;

    e)

    il numero complessivo di scambi o trasferimenti;

    f)

    qualsiasi altra condizione nota al gestore del sistema di trasporto, come indicato al punto 3.3.

    Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle.

    2.

    I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le condizioni armonizzate in base alle quali accettano le transazioni, ad esempio trasferimenti e cessioni, concernenti la capacità. Tali condizioni devono includere almeno:

    a)

    una descrizione dei prodotti standardizzati che possono essere venduti sul mercato secondario;

    b)

    i termini concernenti l'attuazione/l'accettazione/la registrazione degli scambi sul mercato secondario; in caso di ritardo, occorre pubblicare i motivi;

    c)

    la notifica da parte del venditore e del terzo di cui al punto 3.4, paragrafo 1, del nome del venditore e dell'acquirente nonché degli elementi relativi alla capacità di cui al punto 3.4, paragrafo 1.

    Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle.

    3.

    Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento del suo sistema, ciascun gestore del sistema di trasporto deve fornire a ogni utente della rete, per ciascun periodo di bilanciamento, i suoi volumi di sbilancio preliminari specifici e i dati relativi ai costi per ogni singolo utente della rete entro un mese dalla fine del periodo di bilanciamento. I dati definitivi dei clienti approvvigionati secondo profili di carico standard possono essere forniti 14 mesi dopo. Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle. Nel fornire queste informazioni occorre garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    4.

    Se sono offerti servizi di flessibilità, diversi dalle tolleranze, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente previsioni a un giorno («day-ahead») relative al grado massimo di flessibilità, al livello prenotato di flessibilità e alla flessibilità disponibile per il mercato del successivo giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto pubblica inoltre informazioni ex post sull'utilizzazione aggregata di ciascun servizio di flessibilità alla fine di ogni giorno gas. Se l'autorità nazionale di regolazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

    5.

    I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto all'inizio di ogni giorno gas e il quantitativo di gas naturale previsto nel sistema di trasporto alla fine di ogni giorno gas. La quantità prevista di gas naturale per la fine del giorno gas viene aggiornata di ora in ora. Se gli oneri di sbilanciamento sono calcolati ora per ora, il gestore del sistema di trasporto pubblica il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto ogni ora. Altrimenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti all'inizio di ogni periodo di bilanciamento e la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti prevista alla fine di ogni giorno gas. Se l'autorità nazionale di regolazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

    6.

    I gestori dei sistemi di trasporto prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe.

    7.

    I gestori dei sistemi di trasporto tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali, per almeno cinque anni, le registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni concernenti il calcolo delle capacità disponibili e l'accesso a queste, in particolare le singole nomination e interruzioni. I gestori dei sistemi di trasporto conservano per almeno cinque (5) anni la documentazione relativa a tutte le informazioni di cui ai punti 3.3.4 e 3.3.5, e le mettono a disposizione dell'autorità di regolazione che ne fa richiesta. Entrambe le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.

    8.

    I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Ciò implica la pubblicazione di eventuali modifiche dei periodi di manutenzione pianificati e la notifica della manutenzione non programmata in modo tempestivo e non discriminatorio, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

    4.   Formato e contenuto della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete da parte dei gestori delle reti dell'idrogeno e delle informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario

    4.1.   Formato della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete

    1.

    I gestori della rete dell'idrogeno forniscono tutte le informazioni necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo alla rete e precisate ai punti 4.2 e 4.3 con le seguenti modalità:

    a)

    su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un'altra forma di iscrizione presso il gestore della rete dell'idrogeno;

    b)

    su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;

    c)

    in un modello di facile utilizzo;

    d)

    in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;

    e)

    in un formato scaricabile che è stato concordato tra i gestori delle reti dell'idrogeno e le autorità di regolazione in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'ACER e che permetta di effettuare analisi quantitative;

    f)

    utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh per il contenuto energetico e il m3 per il volume; occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico; inoltre, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;

    g)

    nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese;

    h)

    tutti i dati sono resi disponibili dal 1o ottobre 2026 su una piattaforma centrale a livello di UE, stabilita dall'ENNOH in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.

    2.

    I gestori delle reti dell'idrogeno forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, non appena questi siano a loro disposizione.

    4.2.   Contenuto della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete

    1.

    I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:

    a)

    una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

    b)

    i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per tali servizi;

    c)

    i codici di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:

    i)

    i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;

    ii)

    se opportuno per l'accesso alla rete, l'indicazione dei pertinenti parametri di qualità dell'idrogeno per tutti i punti pertinenti e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora l'idrogeno non rispetti tali indicazioni;

    iii)

    se opportuno per l'accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;

    d)

    le procedure armonizzate applicate per l'utilizzo delle reti dell'idrogeno, inclusa la definizione dei principali termini;

    e)

    ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;

    f)

    una descrizione dettagliata del sistema del gestore della rete dell'idrogeno e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 2, nonché i nomi dei gestori delle reti o degli impianti interconnessi;

    g)

    le regole applicabili alla connessione alla rete gestita dal gestore della rete dell'idrogeno;

    h)

    le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore della rete dell'idrogeno, come le misure che possono portare all'interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore della rete dell'idrogeno;

    i)

    le procedure concordate dai gestori delle reti dell'idrogeno nei punti di interconnessione, pertinenti per l'accesso degli utenti della rete alla rete dell'idrogeno in questione, relative all'interoperabilità della rete.

    2.

    I punti pertinenti includono almeno:

    a)

    tutti punti di entrata e di uscita da una rete dell'idrogeno gestita da un gestore della rete dell'idrogeno, con l'eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d'entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell'Unione;

    b)

    tutti punti di entrata e di uscita che collegano le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno;

    c)

    tutti i punti che collegano la rete di un gestore della rete dell'idrogeno con terminali GNL, terminali dell'idrogeno, hub fisici del gas naturale nonché impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);

    d)

    tutti i punti che collegano la rete di un particolare gestore di una rete dell'idrogeno all'infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari.

    3.

    Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2, paragrafo 2, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato e sono considerate come un unico punto pertinente.

    4.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario

    1.

    Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano le informazioni di cui al secondo comma, lettere da a) a g) per tutti i servizi sotto forma di dati numerici, per periodi orari o giornalieri.

    Il gestore del sistema pubblica le informazioni seguenti e i relativi aggiornamenti non appena disponibili (in «tempo quasi reale»):

    a)

    la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;

    b)

    la capacità contrattuale totale in entrambe le direzioni;

    c)

    le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;

    d)

    la capacità disponibile in entrambe le direzioni;

    e)

    i flussi fisici effettivi;

    f)

    l'interruzione programmata ed effettiva della capacità;

    g)

    le interruzioni programmate e non programmate dei servizi; le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;

    2.

    Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.

    3.

    Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 1, lettere da a) a f), relative all'ultimo quinquennio.

    4.

    I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano quotidianamente i valori misurati della purezza dell'idrogeno e degli inquinanti per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi entro tre giorni. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.

    5.

    Le modalità di attuazione dei punti 4.1, 4.2 e 4.3, ad esempio dettagli relativi al formato e al contenuto delle informazioni necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo alla rete, le informazioni da pubblicare per i punti pertinenti e dettagli relativi al calendario della pubblicazione, sono specificate in un codice di rete stabilito a norma dell'articolo 70 del presente regolamento.

    (1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


    ALLEGATO II

    Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

    Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36)

     

    Decisione 2010/685/UE della Commissione (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67)

     

    Decisione 2012/490/UE della Commissione (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16)

     

    Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)

    (solo l'articolo 22)

    Decisione (UE) 2015/715 della Commissione (GU L 114 del 5.5.2015, pag. 9)

     

    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

    (solo l'articolo 50)

    Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45)

    (solo l'articolo 25)

    Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17)

    (solo l'articolo 2)


    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 715/2009

    Presente regolamento

    Articolo 1, primo comma (frase introduttiva)

    Articolo 1, primo comma (frase introduttiva)

    Articolo 1, primo comma, lettera a)

    Articolo 1, primo comma, lettera a)

    Articolo 1, primo comma, lettera b)

    Articolo 1, primo comma, lettera c)

    Articolo 1, primo comma, lettera b)

    Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma

    Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma

    Articolo 2, paragrafo 1 (frase introduttiva)

    Articolo 2, paragrafo 1 (frase introduttiva)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 1

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 1

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 2

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 2

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 4

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 4

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 5

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 5

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 6

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 6

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 7

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 7

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 8

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 8

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 9

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 9

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 10

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 10

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 11

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 11

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 12

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 12

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 13

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 13

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 14

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 14

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 15

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 15

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 16

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 16

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 17

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 17

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 18

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 18

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 19

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 19

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 20

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 20

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 21

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 21

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 22

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 22

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 23

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 23

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 24

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 24

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 25

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 25

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 26

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 26

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 27

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 27

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 28

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 28

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 29

    Articolo 2, paragrafo 1, punti da 30 a 83

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articoli 3, 4 e 5

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 3

    Articolo 6, paragrafo 4

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 6, paragrafo 5

    Articolo 6, paragrafi 6 e 7

    Articolo 7

    Articolo 15, paragrafi 1 e 2

    Articolo 8, paragrafi 1 e 2

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 15, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 15, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafo 5

    Articolo 15, paragrafo 5

    Articolo 8, paragrafo 6

    Articolo 8, paragrafo 7

    Articolo 9

    Articolo 16, paragrafi da 1 a 3

    Articolo 10, paragrafi da 1 a 3

    Articolo 16, paragrafo 5

    Articolo 10, paragrafo 4

    Articolo 16, paragrafo 4

    Articolo 17

    Articolo 11

    Articolo 22

    Articolo 12

    Articolo 21

    Articolo 13

    Articolo 3

    Articolo 14

    Articolo 3 bis

    Articolo 15

    Articolo 16

    Articolo 13

    Articolo 17, paragrafi da 1 a 3

    Articolo 17, paragrafi 4 e 5

    Articoli da 18 a 23

    Articolo 4

    Articolo 24

    Articolo 5

    Articolo 25

    Articolo 8, paragrafi da 1 a 3

    Articolo 26, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c) e da e) a g)

    Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, lettera d) e lettere h) e i)

    Articolo 26, paragrafo 3, secondo comma

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 26, paragrafo 4, primo comma

    Articolo 26, paragrafo 4, secondo e terzo comma

    Articolo 8, paragrafo 5 e paragrafi da 7 a 9

    Articolo 26, paragrafi da 5 a 8

    Articolo 8, paragrafi 11 e 12

    Articolo 26, paragrafi 9 e 10

    Articolo 26, paragrafo 11

    Articolo 9

    Articolo 27

    Articolo 24

    Articolo 28

    Articolo 10

    Articolo 29

    Articolo 11

    Articolo 30

    Articolo 12

    Articolo 31

    Articolo 8, paragrafo 10

    Articolo 32

    Articolo 18, paragrafi da 1 a 6

    Articolo 33, paragrafi da 1 a 6

    Articolo 33, paragrafo 7

    Articolo 19, paragrafo 1

    Articolo 34, paragrafo 1

    Articolo 34, paragrafo 2

    Articolo 19, paragrafi da 2 a 5

    Articolo 34, paragrafo 3 e paragrafo 6, primo comma

    Articolo 34, paragrafo 6, secondo comma

    Articolo 20

    Articolo 35

    Articoli da 36 a 70

    Articolo 8, lettere a), b), f), h) e l)

    Articolo 71, paragrafo 1, lettere da a) ad e)

    Articolo 71, paragrafo 1, lettera f)

    Articolo 8, paragrafo 6, lettere e), g), j) e k)

    Articolo 71, paragrafo 2, lettere da a) a d)

    Articolo 71, paragrafo 2, lettera e)

    Articolo 8, paragrafo 6, lettere c), d) e i)

    Articolo 6, paragrafi da 1 a 3

    Articolo 71, paragrafi da 3 a 5

    Articolo 71, paragrafo 6

    Articolo 6, paragrafi da 4 a 6

    Articolo 71, paragrafi da 7 a 9

    Articolo 71, paragrafo 10

    Articolo 6, paragrafi 7 e 8

    Articolo 6, paragrafi da 9 a 12

    Articolo 71, paragrafi da 11 a 14

    Articolo 71, paragrafo 15

    Articolo 72

    Articolo 7

    Articolo 73

    Articolo 23

    Articolo 74

    Articolo 26

    Articolo 75

    Articolo 25

    Articolo 76, paragrafi 1 e 2

    Articolo 76, paragrafi da 3 a 7

    Articolo 27, paragrafi 1 e 2

    Articolo 77, paragrafi 1 e 3

    Articolo 77, paragrafo 2

    Articolo 78

    Articolo 30

    Articolo 79

    Articolo 80

    Articolo 28, paragrafo 1

    Articolo 81, paragrafo 1

    Articolo 28, paragrafo 2

    Articolo 81, paragrafi 2 e 3

    Articoli da 82 a 87

    Articolo 31

    Articolo 88

    Articolo 32

    Articolo 89

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato III


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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