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Document 32024R1782

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    C/2024/4200

    GU L, 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1782

    25.6.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1782 DELLA COMMISSIONE

    del 24 giugno 2024

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16, 19 e 20,

    visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 16,

    considerando quanto segue:

    1.   CONTESTO

    (1)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (3) («regolamento di salvaguardia definitivo») la Commissione europea («Commissione») ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («misura di salvaguardia»), che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio («prodotto in esame») comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli che preservano i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, fino al 30 giugno 2021.

    (2)

    Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (4) («primo regolamento di riesame della proroga») la Commissione ha concluso che la misura continuava a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e che l'industria dell'Unione si stava adeguando. Ha inoltre concluso che la proroga della misura era nell'interesse dell'Unione. La Commissione ha pertanto deciso di prorogare la misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024.

    (3)

    Al considerando 161 del regolamento di salvaguardia definitivo, la Commissione si è impegnata a procedere a una valutazione della situazione su base regolare e a prendere in considerazione un riesame almeno alla fine di ogni anno di imposizione delle misure. In tale ottica, la Commissione ha condotto tre inchieste di riesame del funzionamento, rispettivamente nel 2019 (5), nel 2020 (6) e nel 2022 (7). Nel giugno 2023 (8) essa ha inoltre valutato, nell'ambito di un'inchiesta di riesame, se fosse giustificata una revoca anticipata della misura (9).

    (4)

    Il 12 gennaio 2024 la Commissione ha ricevuto da 14 Stati membri dell'UE una richiesta motivata di esaminare, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento di base dell'UE sulle misure di salvaguardia») e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755, l'opportunità di prorogare l'attuale misura di salvaguardia. La Commissione ha ritenuto che tale richiesta contenesse elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta di riesame della proroga.

    (5)

    Il 9 febbraio 2024 la Commissione ha pertanto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di apertura (11) relativo all'eventuale proroga della misura di salvaguardia. La Commissione ha inoltre incluso nell'ambito di applicazione dell'avviso un impegno a valutare se siano necessari adeguamenti tecnici del funzionamento della misura qualora concluda che è opportuno prorogare la misura di salvaguardia.

    2.   PROCEDURA

    (6)

    Al fine di valutare adeguatamente se la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, se l'industria siderurgica dell'Unione abbia avviato adeguamenti e se tale proroga sia in linea con l'interesse generale dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati specifici dall'industria dell'Unione mediante questionari (12). Tali dati comprendevano, tra l'altro, l'evoluzione di importanti indicatori economici e finanziari per il prodotto in esame nel periodo 2021-2023 («periodo in esame»), nonché elementi di prova circa l'adeguamento dell'industria dell'Unione.

    (7)

    La Commissione ha inoltre richiesto e raccolto le opinioni delle parti interessate su un'eventuale proroga e su eventuali adeguamenti necessari al funzionamento della misura, conducendo pertanto due inchieste diverse in parallelo. A tal fine, l'avviso di apertura invitava le parti interessate a partecipare all'inchiesta presentando per iscritto osservazioni ed elementi di prova e invitava inoltre i produttori noti dell'Unione del prodotto in esame e le loro associazioni a compilare questionari sul pregiudizio. Per quanto riguarda il riesame del funzionamento, la Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a presentare per iscritto elementi di prova specifici sui punti seguenti:

    (a)

    assegnazione e gestione dei contingenti tariffari;

    (b)

    sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali;

    (c)

    aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base al loro livello di importazioni più recente;

    (d)

    livello di liberalizzazione;

    (e)

    altri mutamenti delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello o dell'assegnazione del contingente tariffario.

    (8)

    In termini di procedura appropriata, l'inchiesta di riesame della proroga e del funzionamento comprendeva una procedura scritta in due fasi, nell'ambito della quale le parti interessate hanno, in primo luogo, presentato le proprie osservazioni e successivamente hanno avuto la possibilità di confutare le comunicazioni delle altre parti. Nel complesso, la Commissione ha ricevuto oltre 65 osservazioni e contestazioni dalle parti interessate entro i termini stabiliti. Ha inoltre ricevuto più di 100 risposte individuali al questionario dai produttori dell'Unione.

    (9)

    Nel valutare se le condizioni per prorogare la misura di salvaguardia fossero rispettate, la Commissione ha esaminato in primo luogo se fossero soddisfatti i requisiti giuridici per prorogare una misura di salvaguardia in base alle norme dell'UE e dell'OMC, vale a dire se la misura sia necessaria per prevenire un grave pregiudizio (sezione 3.2) e se l'industria dell'Unione abbia avviato adeguamenti (sezione 3.3). In secondo luogo, la Commissione ha valutato se tale proroga sarebbe in linea con l'interesse generale dell'Unione (sezione 3.4). Infine nella sua valutazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni e degli elementi di prova ricevuti dalle parti interessate, nonché di qualsiasi altra informazione disponibile in relazione agli elementi di cui sopra. La Commissione ha esaminato in modo specifico le argomentazioni pertinenti formulate dalle parti interessate in relazione alla proroga nella sezione 4.

    (10)

    Successivamente la Commissione ha valutato la necessità di apportare alcuni adeguamenti tecnici alla misura. Tale esercizio ha seguito gli ambiti indicati nell'avviso di apertura (cfr. considerando 7) e ha incluso anche una modifica tecnica che fa rientrare le importazioni dal Mozambico nell'ambito di applicazione della misura di salvaguardia.

    3.   VALUTAZIONE DELLA PROROGA

    3.1.   Requisiti giuridici

    (11)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base dell'UE sulle misure di salvaguardia, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia può essere prorogato qualora sia accertata la necessità di una proroga delle misure di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio («verifica della necessità») e l'esistenza di elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria. L'articolo 22 del regolamento di base dell'UE sulle misure di salvaguardia stabilisce altresì che la misura deve essere nell'interesse dell'Unione.

    3.2.   Necessità di una proroga delle misure di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio (verifica della necessità)

    (12)

    Per quanto riguarda il primo criterio giuridico, la Commissione ha dapprima esaminato la situazione economica dell'industria dell'Unione sulla base delle risposte al questionario ricevute (sezione 3.2.1). Successivamente la Commissione ha valutato diversi fattori chiave al fine di determinare la probabile evoluzione delle importazioni e il modo in cui tale evoluzione inciderebbe sui produttori dell'Unione in assenza di una salvaguardia («analisi controfattuale», cfr. sezione 3.2.2).

    3.2.1.   Situazione economica dell'industria siderurgica dell'Unione

    (13)

    Al fine di valutare la situazione economica dell'industria siderurgica dell'Unione, la Commissione ha inviato questionari ai produttori siderurgici noti dell'Unione per raccogliere informazioni sugli indicatori di pregiudizio relativi al prodotto in esame nel periodo in esame. La Commissione ha chiesto alle associazioni note dell'industria dell'Unione (EUROFER – European Steel Association, ESTA –European Steel Tube Association e CET – Comité Européen de la Tréfilerie) di distribuire i questionari tra i loro singoli membri. La Commissione ha inoltre notificato ai produttori noti dell'Unione la richiesta di compilare questionari tramite il sistema di fascicolo pubblico (TRON) (13). I questionari sono stati resi disponibili anche sul sito web della direzione generale del Commercio della Commissione europea (14). Tutte le istruzioni pertinenti relative ai questionari sono state incluse anche nell'avviso di apertura.

    (14)

    La Commissione ha ricevuto oltre 100 risposte individuali al questionario da membri delle tre associazioni note dell'industria dell'Unione e da altri produttori dell'Unione non aderenti ad alcuna associazione. Le tre associazioni di categoria inoltre hanno consolidato i dati forniti individualmente dai loro membri.

    (15)

    La Commissione ha consolidato i dati ricevuti direttamente dai singoli produttori dell'Unione e ha effettuato un controllo incrociato della loro accuratezza con l'insieme di dati trasmesso dalle associazioni dell'industria dell'Unione in apposite sessioni di controllo incrociato a distanza. La Commissione ha poi fuso le risposte dei membri delle associazioni con quelle pervenute da produttori non aderenti a un'associazione in un unico insieme di dati consolidato, che ha costituito la base per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (16)

    L'evoluzione degli indicatori di pregiudizio durante il periodo in esame è illustrata nelle tabelle da 1 a 4 che seguono.

    (a)   Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

    Tabella 1

    Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

    (in migliaia di tonnellate)

    2021

    2022

    2023

    Volume di produzione del prodotto in esame

    178 257

    158 704

    154 158

    indice 2021 = 100

    100

    89

    86

    Capacità produttiva per il prodotto in esame

    231 509

    229 881

    230 139

    indice 2021 = 100

    100

    99

    99

    Utilizzo degli impianti

    77,00  %

    69,04  %

    66,98  %

    Scorte

    32 082 625

    30 434 986

    31 214 413

    indice 2021 = 100

    100

    95

    97

    Fonte:

    dati del settore e risposte al questionario.

    (17)

    Nel periodo in esame il volume di produzione dei produttori dell'Unione è diminuito costantemente, registrando un calo, rispetto al 2021, dell'11 % nel 2022 e del 14 % nel 2023. Poiché la capacità produttiva è rimasta stabile durante tutto il periodo, l'utilizzo degli impianti è diminuito, raggiungendo un livello molto basso, pari al 67 %, nel 2023. Infine, le scorte si sono ridotte del -5 % nel 2022 e del -3 % nel 2023 rispetto al 2021.

    (b)   Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato nell'Unione (15)

    Tabella 2

    Consumo dell'Unione, vendite sul mercato nazionale e quota di mercato

     

    2021

    2022

    2023

    Consumo (in migliaia di tonnellate)

    161 072

    148 065

    139 207

    indice 2021 = 100

    100

    92

    86

    Vendite sul mercato nazionale (in migliaia di tonnellate)

    127 188

    116 462

    111 165

    indice 2021 = 100

    100

    92

    87

    Quota di mercato (in %)

    79,0  %

    78,7  %

    79,9  %

    Fonte:

    dati del settore e risposte al questionario.

    (18)

    Nel 2022 il consumo nel mercato dell'Unione ha iniziato a diminuire rispetto al 2021 (-8 %) e questo andamento è proseguito nel 2023 (-14 %). Il volume delle vendite sul mercato nazionale dei produttori dell'Unione ha seguito un andamento molto simile durante il periodo in esame (rispettivamente -8 % nel 2022 e -13 % nel 2023 rispetto al 2021). Durante il periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 0,9 punti percentuali.

    (c)   Prezzo unitario di vendita, redditività, flusso di cassa e rendimento sul capitale investito

    Tabella 3

    Prezzo unitario di vendita, redditività, flusso di cassa e rendimento sul capitale investito

     

    2021

    2022

    2023

    Prezzo unitario di vendita (in EUR/tonnellata)

    914

    1 230

    1 028

    indice 2021 = 100

    100

    135

    113

    Redditività (in % del fatturato)

    9,4  %

    10,3  %

    0,3  %

    Flusso di cassa (in milioni di EUR)

    5 024

    10 696

    7 881

    indice 2021 = 100

    100

    213

    157

    Rendimento sul capitale investito (in %)

    25,2  %

    22,5  %

    –2,2  %

    Fonte:

    dati del settore e risposte al questionario.

    (19)

    Il prezzo unitario di vendita è aumentato del 35 % nel 2022 e del 13 % nel 2023 rispetto al 2021. Il flusso di cassa è aumentato del 113 % nel 2022 e del 57 % nel 2023 rispetto al 2021. Il rendimento sul capitale investito (in %) è leggermente diminuito nel 2022 e ha raggiunto valori negativi nel 2023 (–2,2 %).

    (20)

    Con l'aumento dei prezzi e la spinta della ripresa post-COVID la situazione dell'industria dell'Unione è risultata redditizia nel 2021 (9,4 %), con un lieve aumento dei profitti nel 2022 (10,3 %). Nel 2023 la redditività è diminuita drasticamente, raggiungendo un profitto di appena lo 0,3 %.

    (d)   Occupazione

    Tabella 4

    Occupazione

    (in ETP)

    2021

    2022

    2023

    Occupazione

    180 958

    181 913

    179 867

    indice 2021 = 100

    100

    101

    99

    Fonte:

    dati del settore e risposte al questionario.

    (21)

    L'occupazione è rimasta stabile durante tutto il periodo in esame, registrando un calo dell'1 % nel 2023 rispetto al 2021.

    Conclusione

    (22)

    Dagli indicatori di pregiudizio è emerso che nel 2021 l'industria dell'Unione ha raggiunto buoni livelli di redditività, dovuti in larga misura ai prezzi elevati e a una forte ripresa della domanda dopo la COVID-19. A partire dalla seconda metà del 2022 l'industria dell'Unione ha tuttavia iniziato a mostrare segnali di deterioramento. Alcuni indicatori importanti, quali la produzione, le vendite e l'utilizzo degli impianti, hanno evidenziato una tendenza negativa (16) e i costi dell'energia sono aumentati in modo significativo (17). Il deterioramento della maggior parte degli indicatori economici si è accentuato nel 2023, che è stato caratterizzato da un ribasso dei prezzi a fronte di costi dell'energia superiori ai livelli medi del passato e da un brusco calo delle vendite sul mercato nazionale e della produzione sul mercato dell'Unione. Di conseguenza l'utilizzo degli impianti ha raggiunto il livello più basso dell'ultimo decennio e la redditività è diminuita drasticamente (raggiungendo il livello di pareggio). Sebbene nel 2023 l'industria dell'Unione abbia guadagnato quasi un punto percentuale di quota di mercato rispetto al 2021 a spese di una riduzione della redditività, tale sviluppo dovrebbe essere considerato nel contesto di una persistente forte pressione esercitata dalle importazioni (18), che durante il periodo in esame hanno raggiunto una quota di mercato più elevata rispetto ai periodi precedenti (19), come spiegato nella sezione 3.2.2.

    (23)

    Sulla base degli indicatori di cui sopra (tabelle da 1 a 4), la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione era peggiorata tra il 2021 e il 2023 e che alla fine del periodo in esame tale industria versava in uno stato di fragilità.

    Analisi supplementare per famiglia di prodotti

    (24)

    Seguendo l'approccio dell'inchiesta iniziale (20), la Commissione ha valutato anche l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio per famiglia di prodotti (21). Le famiglie di prodotti oggetto della misura di salvaguardia sull'acciaio sono i prodotti piatti, i prodotti lunghi e i tubi.

    (25)

    Le tabelle da 5 a 8 mostrano l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio per famiglia di prodotti.

    Tabella 5

    Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

    (in migliaia di tonnellate)

    2021

    2022

    2023

    Volume di produzione del prodotto in esame (prodotti piatti)

    133 919

    118 680

    117 230

    indice 2021 = 100

    100

    89

    88

    Volume di produzione del prodotto in esame (prodotti lunghi)

    38 061

    33 729

    30 848

    indice 2021 = 100

    100

    89

    81

    Volume di produzione del prodotto in esame (tubi)

    6 277

    6 295

    6 080

    indice 2021 = 100

    100

    100

    97

     

     

     

     

    Capacità produttiva per il prodotto in esame (prodotti piatti)

    168 949

    167 811

    168 540

    indice 2021 = 100

    100

    99

    100

    Capacità produttiva per il prodotto in esame (prodotti lunghi)

    50 958

    50 622

    50 219

    indice 2021 = 100

    100

    99

    99

    Capacità produttiva per il prodotto in esame (tubi)

    11 602

    11 449

    11 380

    indice 2021 = 100

    100

    99

    98

     

     

     

     

    Utilizzo degli impianti (prodotti piatti)

    79,27  %

    70,72  %

    69,56  %

    Utilizzo degli impianti (prodotti lunghi)

    74,69  %

    66,63  %

    61,43  %

    Utilizzo degli impianti (tubi)

    54,10  %

    54,99  %

    53,43  %

     

     

     

     

    Scorte (prodotti piatti)

    25 377

    22 941

    24 042

    indice 2021 = 100

    100

    90

    95

    Scorte (prodotti lunghi)

    3 349

    3 468

    3 274

    indice 2021 = 100

    100

    104

    98

    Scorte (tubi)

    3 357

    4 026

    3 899

    indice 2021 = 100

    100

    120

    116

    Fonte:

    dati del settore e risposte al questionario.

    Tabella 6

    Consumo dell'Unione, vendite sul mercato nazionale e quota di mercato

     

    2021

    2022

    2023

    Consumo (in migliaia di tonnellate) (prodotti piatti)

    92 700

    84 749

    81 344

    indice 2021 = 100

    100

    91

    88

    Consumo (in migliaia di tonnellate, prodotti lunghi)

    57 398

    53 223

    48 072

    indice 2021 = 100

    100

    93

    84

    Consumo (in migliaia di tonnellate, tubi)

    10 973

    10 093

    9 790

    indice 2021 = 100

    100

    92

    89

     

     

     

     

    Vendite sul mercato nazionale (in migliaia di tonnellate) (prodotti piatti)

    68 864

    63 050

    61 409

    indice 2021 = 100

    100

    92

    89

    Vendite sul mercato nazionale (in migliaia di tonnellate) (prodotti lunghi)

    50 011

    45 512

    42 139

    indice 2021 = 100

    100

    91

    84

    Vendite sul mercato nazionale (in migliaia di tonnellate) (tubi)

    8 312

    7 900

    7 617

    indice 2021 = 100

    100

    95

    92

     

     

     

     

    Quota di mercato (in %) (prodotti piatti)

    74,3  %

    74,4  %

    75,5  %

    Quota di mercato (in %) (prodotti lunghi)

    87,1  %

    85,5  %

    87,7  %

    Quota di mercato (in %) (tubi)

    75,8  %

    78,3  %

    77,8  %

    Fonte:

    dati del settore e risposte al questionario.

    Tabella 7

    Prezzo unitario di vendita, redditività, flusso di cassa e rendimento sul capitale investito

     

    2021

    2022

    2023

    Prezzo unitario di vendita (in EUR/tonnellata) (prodotti piatti)

    971

    1 309

    1 104

    indice 2021 = 100

    100

    135

    114

    Prezzo unitario di vendita (in EUR/tonnellata) (prodotti lunghi)

    759

    1 016

    804

    indice 2021 = 100

    100

    134

    106

    Prezzo unitario di vendita (in EUR/tonnellata) (tubi)

    1 177

    1 581

    1 382

    indice 2021 = 100

    100

    134

    117

     

     

     

     

    Redditività (in % del fatturato) (prodotti piatti)

    10,6  %

    11,0  %

    0,1  %

    Redditività (in % del fatturato) (prodotti lunghi)

    7,6  %

    9,6  %

    –1,0  %

    Redditività (in % del fatturato) (tubi)

    5,1  %

    7,3  %

    5,6  %

     

     

     

     

    Flusso di cassa (in milioni di EUR) (prodotti piatti)

    3 434

    6 326

    5 999

    indice 2021 = 100

    100

    184

    175

    Flusso di cassa (in milioni di EUR) (prodotti lunghi)

    1 439

    3 509

    682

    indice 2021 = 100

    100

    244

    47

    Flusso di cassa (in milioni di EUR) (tubi)

    151

    861

    1 200

    indice 2021 = 100

    100

    571

    795

     

     

     

     

    Rendimento sul capitale investito (in %) (prodotti piatti)

    29,04  %

    26,64  %

    –3,24  %

    Rendimento sul capitale investito (in %) (prodotti lunghi)

    16,95  %

    18,31  %

    –3,15  %

    Rendimento sul capitale investito (in %) (tubi)

    29,31  %

    11,00  %

    7,81  %

    Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

    Tabella 8

    Occupazione

    (in ETP)

    2021

    2022

    2023

    Occupazione (prodotti piatti)

    114 657

    114 444

    114 053

    indice 2021 = 100

    100

    100

    99

    Occupazione (prodotti lunghi)

    40 053

    39 870

    39 485

    indice 2021 = 100

    100

    100

    99

    Occupazione (tubi)

    26 248

    27 599

    26 329

    indice 2021 = 100

    100

    105

    100

    Fonte:

    dati del settore e risposte al questionario.

    (26)

    Sulla base degli indicatori di cui sopra, l'analisi per famiglia di prodotti conferma le risultanze relative al prodotto in esame: la situazione economica dell'industria dell'Unione è notevolmente peggiorata nel periodo in esame e tale industria si trova attualmente in una situazione di fragilità. Anche per la famiglia di prodotti che ha mostrato risultati migliori in termini di redditività e quota di mercato (i tubi), nel periodo in esame si è tuttavia assistito a un deterioramento di altri indicatori chiave quali l'utilizzo degli impianti, i livelli di produzione e le vendite nazionali.

    3.2.2.   Analisi controfattuale

    (a)   Pressione delle importazioni – Evoluzione delle importazioni e quota di mercato

    (27)

    Per determinare la portata della possibile pressione esercitata dalle importazioni sul mercato dell'Unione nel periodo in esame, la Commissione ha valutato l'evoluzione delle importazioni, sia in termini generali che in relazione al consumo. La Commissione ha anche valutato l'evoluzione dei contingenti tariffari utilizzati [cfr. la sezione 3.2.2, lettera b)].

    (28)

    Nel 2023 le importazioni nell'Unione sono diminuite del 17 % rispetto al 2021, quando avevano raggiunto il secondo livello più elevato dal 2013 (22).

    Tabella 9

    Evoluzione delle importazioni

     

    2021

    2022

    2023

    Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate)

    33 884

    31 603

    28 042

    indice 2021 = 100

    100

    93

    83

    Fonte:

    Eurostat

    (29)

    L'analisi a livello della famiglia di prodotti ha confermato questa tendenza generale, come illustrato nella tabella 10.

    Tabella 10

    Quota di mercato delle importazioni per famiglia di prodotti

     

    2021

    2022

    2023

    Consumo (in migliaia di tonnellate) (prodotti piatti)

    92 700

    84 749

    81 344

    indice 2021 = 100

    100

    91

    88

    Consumo (in migliaia di tonnellate, prodotti lunghi)

    57 398

    53 223

    48 072

    indice 2021 = 100

    100

    93

    84

    Consumo (in migliaia di tonnellate, tubi)

    10 973

    10 093

    9 790

    indice 2021 = 100

    100

    92

    89

     

     

     

     

    Importazioni (in migliaia di tonnellate) (prodotti piatti)

    23 835

    21 699

    19 935

    indice 2021 = 100

    100

    91

    84

    Importazioni (in migliaia di tonnellate) (prodotti lunghi)

    7 387

    7 711

    5 933

    indice 2021 = 100

    100

    104

    80

    Importazioni (in migliaia di tonnellate) (tubi)

    2 661

    2 192

    2 174

    indice 2021 = 100

    100

    82

    82

     

     

     

     

    Quota di mercato (in %) (prodotti piatti)

    25,7  %

    25,6  %

    24,5  %

    Quota di mercato (in %) (prodotti lunghi)

    12,9  %

    14,5  %

    12,3  %

    Quota di mercato (in %) (tubi)

    24,2  %

    21,7  %

    22,2  %

    Fonte:

    dati dell'industria, risposte al questionario ed Eurostat.

    (30)

    La Commissione ha valutato l'evoluzione delle importazioni rispetto all'andamento del consumo nello stesso periodo. Il grafico che segue mostra che il consumo ha raggiunto un picco nel 2017-2018. Nel 2023 ha tuttavia subito una drastica contrazione, raggiungendo il livello più basso dal 2013 (23). D'altro canto, la quota delle importazioni ha registrato una crescita forte e costante fino al 2018, quando a luglio è stata introdotta in via provvisoria la misura di salvaguardia, e si è lievemente ridotta nei due anni successivi. Dal 2021 però la quota delle importazioni è tornata a crescere, attestandosi a livelli notevolmente superiori a quelli precedenti l'istituzione della misura di salvaguardia. L'inchiesta ha pertanto concluso che il livello di pressione delle importazioni in termini di quota di mercato è persino superiore ai livelli precedenti l'istituzione della misura di salvaguardia (24) e a quelli stabiliti a norma del primo regolamento di riesame della proroga (25).

    Image 1

    Fonti:

    per le importazioni, Eurostat. Per il consumo, le risposte al questionario dell'industria dell'UE fornite rispettivamente nell'inchiesta iniziale (periodo 2013-2017), nella prima inchiesta di riesame della proroga (periodo 2018-2020) e nella seconda inchiesta di riesame della proroga (periodo 2021-2023).

    (b)   Pressione delle importazioni – Evoluzione dell'utilizzo dei contingenti tariffari

    (31)

    La Commissione ha inoltre valutato la pressione delle importazioni alla luce dell'evoluzione dell'utilizzo dei contingenti tariffari (26). In primo luogo, la Commissione ha valutato l'evoluzione dei contingenti tariffari dopo il primo regolamento di riesame della proroga. I dati riportati nel grafico che segue mostrano i volumi dei contingenti tariffari disponibili alla fine di ciascuno degli ultimi due anni di salvaguardia (27), evidenziando un utilizzo medio dei contingenti tariffari all'incirca del 46 % alla fine dell'ultimo trimestre di un anno di salvaguardia (aprile-giugno), con un quantitativo compreso tra 7 e 8,5 milioni di tonnellate di contingenti tariffari inutilizzati rispettivamente negli anni 4 e 5. Nell'attuale anno di salvaguardia (28) (dati disponibili fino al 21 maggio 2024) l'andamento dei contingenti tariffari disponibili sembra essere comparabile. La Commissione non ha pertanto osservato un cambiamento di rilievo nell'esaminare l'utilizzo complessivo dei contingenti tariffari alla fine degli ultimi due anni di salvaguardia, compreso l'anno in corso.

    Image 2

    Fonte:

    calcolo della DG TRADE basato sui dati disponibili nella banca dati sull'utilizzo dei contingenti tariffari della DG TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

    (32)

    In secondo luogo, la Commissione ha valutato gli sviluppi più recenti esaminando l'utilizzo dei contingenti tariffari rilevato finora nell'anno di salvaguardia in corso (29) su base trimestrale.

    (33)

    L'analisi dell'utilizzo dei contingenti tariffari ha confermato l'esistenza di volumi significativi e crescenti di contingenti tariffari inutilizzati, con circa 7 milioni di tonnellate inutilizzate alla fine del trimestre gennaio-marzo 2024. Dopo tre trimestri l'utilizzo del contingente tariffario si è pertanto attestato al 47 %, come indicato nel grafico che segue. Tuttavia, ai fini della valutazione della pressione delle importazioni, il tasso di utilizzo dei contingenti tariffari deve essere analizzato alla luce dell'evoluzione della quota delle importazioni di cui alla sezione 3.2.2, lettera a), che ha evidenziato un aumento medio rispetto ai periodi precedenti, e attraverso una valutazione più granulare, come quella effettuata in seguito nella presente sezione. Considerando in particolare il fatto che i volumi dei contingenti tariffari sono aumentati di circa il 25 % dal 2019 a causa della liberalizzazione e dell'integrazione iniziale e che il consumo è diminuito notevolmente e non si prevede una ripresa significativa nel prossimo futuro.

    Image 3

    Fonte:

    calcolo della DG TRADE basato sui dati disponibili nella banca dati sull'utilizzo dei contingenti tariffari della DG TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

    (34)

    Da un'analisi più dettagliata di tali dati è infatti emerso che in media, nei tre trimestri esaminati, sono stati esauriti 21 contingenti tariffari individuali (specifici per paese o residui) per diverse categorie di prodotti. I loro volumi medi combinati rappresentavano il 32 % (quasi due milioni di tonnellate al trimestre) del volume medio totale delle importazioni nello stesso periodo.

    (35)

    In termini di origini, l'inchiesta ha inoltre confermato che gran parte di questi contingenti tariffari è stata esaurita da alcuni dei maggiori paesi esportatori di acciaio verso l'Unione (30), che in un determinato trimestre hanno esaurito da uno fino a otto dei rispettivi contingenti tariffari specifici per paese (31). Modelli di esportazione analoghi sono già stati individuati dalla Commissione nel primo regolamento di riesame della proroga (32). Inoltre il maggiore contingente tariffario nell'ambito della misura (il contingente tariffario residuo nella categoria 1) è sempre stato esaurito quasi immediatamente negli ultimi tre trimestri consecutivi, a dimostrazione di un costante comportamento opportunistico da parte di alcuni paesi terzi (33).

    (36)

    L'esaurimento dei contingenti tariffari e il ritmo di tale esaurimento in alcuni casi sono indicatori dei contingenti tariffari per i quali era più probabile che volumi aggiuntivi sarebbero penetrati nel mercato dell'Unione in assenza della misura di salvaguardia. In tal senso, la misura di salvaguardia impediva pertanto un aumento della pressione delle importazioni. Alla luce di questi dati, la Commissione ha pertanto concluso che tali modelli di utilizzo dei contingenti tariffari, che si sono evidenziati in misura diversa in tutte le famiglie di prodotti, hanno confermato ulteriormente l'elevato livello di pressione esercitata dalle importazioni sul mercato siderurgico dell'Unione.

    (c)   Evoluzione delle esportazioni a livello mondiale dei principali paesi esportatori di acciaio e del consumo nei rispettivi mercati nazionali

    (37)

    Le importazioni nell'Unione sono diminuite del 17 % nel 2023 rispetto al 2021 (34). Nel contempo, come indicato nella tabella 11, nello stesso periodo anche le importazioni nel mercato statunitense sono diminuite dell'8 % e sono rimaste notevolmente inferiori al picco raggiunto nel 2017, prima dell'istituzione della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti. Nel 2023 le importazioni erano diminuite di quasi 6 milioni di tonnellate rispetto al 2017, ossia l'ultimo anno prima della Sezione 232.

    Tabella 11

    Importazioni negli Stati Uniti in tonnellate

    Anno

    2017

    2021

    2022

    2023

    Totale paesi terzi (esclusa l'UE)

    21 933 440

    17 977 836

    19 473 713

    16 405 997

    Fonte:

    Commissione statunitense per il commercio internazionale ().

    (38)

    Dopo aver individuato l'evoluzione dei volumi delle importazioni nei due maggiori mercati di importazione di acciaio (l'Unione e gli Stati Uniti) (36), la Commissione ha analizzato l'andamento delle esportazioni dei principali paesi fornitori di acciaio nell'Unione (37) verso paesi terzi (diversi dall'UE e dagli Stati Uniti).

    (39)

    La tabella 12 mostra che, nel complesso, i principali paesi esportatori del prodotto in esame verso l'Unione hanno notevolmente ridotto le esportazioni verso altri mercati terzi durante il periodo in esame. Una valutazione individuale dell'andamento delle esportazioni di questi paesi ha inoltre confermato una diffusa tendenza negativa dell'evoluzione delle esportazioni verso mercati diversi dall'Unione e dagli Stati Uniti (38).

    Tabella 12

    Evoluzione delle esportazioni (escluse quelle verso l'UE e gli USA) del prodotto in esame dai principali paesi fornitori di acciaio dell'UE verso i mercati terzi (esclusa la Cina)

    Anno

    2021

    2022

    2023

    variazione (in %)

    Variazione in tonnellate

    Tonnellate

    100 433 268

    85 647 917

    80 921 385

    -19  %

    -19 511 882

    Fonte:

    Global Trade Atlas Questa banca dati raccoglie le informazioni statistiche fornite dagli uffici statistici doganali nazionali di ciascun paese: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/maritime-global-trade-atlas.html

    (40)

    Alla luce di tali dati, la Commissione ha concluso che, oltre a registrare volumi inferiori di esportazioni verso il mercato dell'Unione (tabella 9) e verso il mercato statunitense (tabella 11), questi paesi i non sono stati generalmente in grado di sostituire i volumi delle esportazioni persi nei due maggiori mercati di importazione con le esportazioni in altri mercati. In termini generali quindi i principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione hanno perso ingenti volumi di esportazioni a livello mondiale.

    (41)

    La Commissione ha inoltre integrato la propria valutazione con l'analisi effettuata dall'OCSE su una gamma di prodotti più ampia. I dati OCSE hanno confermato la valutazione della Commissione, secondo cui il volume delle esportazioni dei principali paesi esportatori di acciaio nel complesso aveva evidenziato un calo costante durante il periodo in esame (39).

    (42)

    L'unica eccezione di rilievo a questa tendenza altrimenti costante ha riguardato l'andamento delle esportazioni cinesi, che nel 2023 hanno registrato un'impennata, raggiungendo circa 95 milioni di tonnellate esportate, corrispondenti a un aumento delle esportazioni di 24 milioni di tonnellate (+ 40 %) (40). L'aumento delle esportazioni della Cina, data la sua entità, maschererebbe il calo delle esportazioni individuato per quasi tutti gli altri grandi paesi esportatori. Per questo motivo la Cina non è inclusa nell'analisi aggregata della tabella 12.

    (43)

    Di fatto, l'ulteriore pressione esercitata dalle esportazioni cinesi ha notevolmente aumentato la concorrenza sui mercati di altri paesi terzi (41). Tale tendenza ha ulteriormente ridotto la disponibilità e le dimensioni dei mercati di esportazione in tutto il mondo (42) e ha contribuito alla riduzione delle esportazioni degli altri paesi.

    (44)

    A tale riguardo, dai dati dell'OCSE è emerso che, nonostante la maggior parte dei maggiori esportatori di acciaio abbia ridotto le proprie esportazioni, le importazioni in molti dei grandi mercati di importazione, tranne l'UE e gli Stati Uniti, hanno evidenziato una tendenza al rialzo (43). Ciò sembra essere dovuto, almeno in molti di questi mercati (ad esempio ASEAN (44), Corea, Turchia (45), Brasile (46)), proprio all'impennata delle esportazioni cinesi (47). I dati dei primi mesi del 2024 inoltre non mostrano segnali di un'inversione di tendenza delle esportazioni dalla Cina (48).

    (45)

    In relazione all'andamento delle esportazioni cinesi, la Commissione ha anche valutato la correlazione e l'impatto che tale drastico aumento delle esportazioni cinesi verso paesi terzi ha avuto sul mercato dell'Unione in termini di flussi di importazioni.

    (46)

    La Commissione ha confermato che le importazioni da alcuni dei paesi di origine in cui la presenza di esportazioni cinesi nel 2023 era notevolmente aumentata (tra cui Vietnam, Indonesia e Malaysia) (49) e da altri paesi generalmente in concorrenza con la Cina in tali mercati asiatici (Giappone) (50) avevano registrato un'impennata nel mercato dell'Unione nel 2023 (51). Tali aumenti risultavano ancora più accentuati se paragonati al periodo precedente l'istituzione della misura di salvaguardia. I dati analizzati indicano pertanto chiaramente che, in un contesto generale di consumo più debole, questa forte e crescente pressione delle importazioni dalla Cina in determinati mercati terzi ha spinto i produttori di alcuni paesi a trovare altri mercati di esportazione per una parte della loro produzione, tra cui il mercato dell'Unione (52).

    (47)

    Come passo successivo, la Commissione ha valutato l'evoluzione del consumo sul mercato interno nei principali paesi esportatori di acciaio (53) nel periodo in esame.

    Tabella 13

    Evoluzione del consumo nei principali mercati siderurgici (compresi i principali paesi esportatori nell'UE)

    Anno/Prodotto

    Bobine e lamiere laminate a caldo

    Bobine laminate a freddo

    Bobine HDG + EZ

    Banda stagnata

    Lamiere quarto

    Barre di rinforzo + vergelle

    Laminati mercantili + profilati

    Profilati da rotaia

    Tutti - compresa la Cina

    Cina

    Esclusa la Cina

    2018

    501 094

    172 656

    87 022

    8 539

    110 692

    495 876

    190 878

    8 137

    1 574 894

    964 829

    610 065

    2019

    505 033

    167 801

    90 303

    8 820

    113 426

    531 934

    197 669

    8 710

    1 623 696

    1 024 141

    599 556

    2020

    518 795

    176 849

    91 167

    8 371

    121 359

    552 592

    211 095

    8 111

    1 688 338

    1 141 389

    546 949

    2021

    544 636

    182 974

    90 038

    8 094

    118 641

    547 644

    207 966

    7 050

    1 645 904

    1 050 573

    595 331

    2022

    532 646

    173 302

    87 504

    7 317

    119 759

    516 659

    200 983

    7 175

    1 707 043

    1 085 222

    621 821

    2023

    559 856

    181 132

    92 419

    8 020

    126 071

    502 780

    200 126

    7 376

    1 677 781

    1 068 225

    609 556

    Fonte:

    banca dati CRU (disponibile su abbonamento).

    (48)

    La tabella 13 (54) mostra che, complessivamente, il consumo nei mercati nazionali dei principali esportatori di acciaio è diminuito di 61 milioni di tonnellate (-4 %) nel 2022 (55) rispetto al 2021 (56). Tra questi, il consumo cinese ha registrato il calo più marcato in termini di volumi complessivi, con una riduzione di 34 milioni di tonnellate. Nel 2023 il calo complessivo rispetto al 2021 è stato del 2 % (–29,2 milioni di tonnellate).

    (49)

    L'analisi di cui alla presente sezione ha confermato che i principali esportatori di acciaio incontrano crescenti difficoltà a esportare parte della loro produzione verso i mercati terzi (cfr. anche la sezione 3.2.2, lettere e) ed f)). Dai dati è emerso inoltre che, considerata l'evoluzione del consumo, sarebbe stato pressoché impossibile indirizzare verso i propri mercati nazionali i volumi delle esportazioni persi. La conseguenza è stata una notevole perdita di volumi venduti sia sul mercato nazionale che in paesi terzi per molti dei maggiori fornitori di acciaio dell'Unione.

    (d)   Sovraccapacità

    (50)

    L'evoluzione della sovraccapacità globale è stata un elemento essenziale nella decisione della Commissione alla base dell'istituzione di una misura di salvaguardia definitiva nel febbraio 2019 (57) e della sua proroga nel giugno 2021 (58). Nella presente inchiesta la Commissione ha valutato gli ultimi sviluppi della sovraccapacità nel settore dell'acciaio, basandosi su fonti quali il comitato per l'acciaio dell'OCSE e il Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio (GFSEC), che nelle loro relazioni più recenti confermano che la sovraccapacità rimane a livelli molto elevati (59).

    (51)

    Secondo queste fonti, si stima che nel 2023 la capacità di produzione siderurgica abbia superato la produzione di oltre 550 milioni di tonnellate. Questa cifra equivale alla produzione combinata di acciaio di India, Americhe, UE, Giappone e Turchia nel 2023 (60) e corrisponde a quattro volte il consumo sul mercato dell'Unione nel 2023.

    (52)

    Questi dati hanno pertanto dimostrato che la situazione della sovraccapacità non è migliorata dopo l'istituzione della misura di salvaguardia sull'acciaio nel 2019. Essa continua piuttosto a rappresentare un grave problema nel settore siderurgico e non sono attesi miglioramenti nel prossimo futuro. Anzi, nel valutare i probabili sviluppi in termini di sovraccapacità globale, la Commissione ha anche confermato che la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. L'OCSE ha riferito che è prevista l'installazione di circa 160 milioni di tonnellate metriche di nuova capacità tra il 2024 e il 2026 (61). Tale nuova capacità, superiore al consumo annuo dell'Unione, sarebbe aggiunta in un periodo in cui è prevista una crescita modesta della domanda mondiale di acciaio, rischiando di aumentare ulteriormente il divario tra capacità e domanda e aggravando così la situazione di sovraccapacità.

    (53)

    Inoltre le informazioni analizzate hanno confermato che l'Unione era praticamente l'unica importante regione produttrice di acciaio in cui la capacità installata era diminuita nel periodo 2018-2023 e pertanto non ha contribuito alle attuali tendenze della sovraccapacità globale (62).

    (54)

    La Commissione ha ulteriormente confermato le informazioni concernenti la sovraccapacità con i dati della banca dati CRU (63) sui principali paesi produttori di acciaio a livello mondiale, che comprendono i principali paesi esportatori di acciaio verso il mercato dell'Unione.

    (55)

    La Commissione ha pertanto concluso che la sovraccapacità è rimasta a livelli molto elevati ed è probabile che aumenti ulteriormente.

    (56)

    Oltre a valutare la recente evoluzione della sovraccapacità globale, la Commissione ha analizzato i legami tra il crescente eccesso di capacità in alcuni paesi e regioni e l'evoluzione delle importazioni nell'Unione da tali origini. Tale valutazione si è basata sulle statistiche sulle importazioni e sulla ricerca specifica sull'evoluzione della sovraccapacità svolta dal comitato per l'acciaio dell'OCSE (64) e dal GFSEC (65).

    (57)

    Secondo il GFSEC «negli ultimi anni i rischi di investimenti eccessivi sono diventati sempre più evidenti nel Sud-Est asiatico, in alcune parti del Medio Oriente e in Africa, dove tali aumenti di capacità superano di un margine molto ampio la domanda locale di acciaio». Nel documento si aggiungeva che «il Vietnam, l'Indonesia e la Malaysia hanno registrato tassi di crescita della capacità in eccesso compresi tra il 35 % e il 95 %, mentre la domanda di acciaio è diminuita o è aumentata marginalmente [...] e che anche altre economie del Medio Oriente, dell'Asia meridionale e dell'Africa settentrionale registrano una crescita squilibrata (ad esempio Iran, Pakistan e Algeria)» (66).

    (58)

    A loro volta, tali informazioni sono anche in linea con quelle fornite a livello nazionale dall'OCSE, che evidenziano un aumento significativo della capacità in questi (e in altri) paesi d'origine (67). A tale riguardo, dall'inchiesta è anche emerso che una parte di tali incrementi di capacità è stata determinata da investimenti cinesi all'estero, in particolare, ma non solo, nella regione dell'ASEAN (68).

    (59)

    Nel valutare l'evoluzione delle importazioni nell'Unione per origine, la Commissione ha rilevato che nel periodo 2022-2023 le importazioni da determinate origini (69) avevano registrato un'impennata (70) nonostante la misura di salvaguardia in vigore. Le importazioni da tali origini non figuravano tra i fornitori tradizionali dell'Unione e in alcuni casi erano quasi inesistenti prima della misura di salvaguardia e durante i suoi primi anni di applicazione. Di conseguenza non rispondevano ai criteri per beneficiare di un contingente specifico per paese e pertanto utilizzavano lo spazio disponibile nell'ambito dei contingenti tariffari residui per penetrare nel mercato dell'Unione a un ritmo molto rapido e con volumi elevati. Tale presenza improvvisa ha generato perturbazioni significative sul mercato e, in alcuni casi, ha compromesso l'efficacia della misura (cfr. la sezione 7.3). Il grafico che segue mostra l'evoluzione delle importazioni nell'Unione da alcune di queste origini.

    Image 4

    Fonte:

    Eurostat.

    (60)

    Il grafico mostra che le importazioni da queste origini sono aumentate di quasi 4 milioni di tonnellate nel 2023 rispetto al 2017, prima della misura di salvaguardia.

    (61)

    L'analisi dei dati disponibili ha pertanto evidenziato una correlazione diretta tra l'evoluzione delle importazioni da determinate origini nel mercato dell'Unione e l'evoluzione e lo stato di sovraccapacità in tali paesi, oltre all'aumento della presenza di esportazioni cinesi in alcuni di essi. Come illustrato nella sezione 7.3, l'inchiesta ha confermato che una simile penetrazione aggressiva in un mercato soggetto a una misura di salvaguardia stava già avendo un impatto negativo sull'industria dell'Unione e che pertanto erano necessarie ulteriori azioni riguardanti il funzionamento della misura per compensare tali effetti.

    (e)   Misure adottate da paesi terzi, compresa la Sezione 232 degli Stati Uniti

    (62)

    Nel regolamento di salvaguardia definitivo, la Commissione ha constatato che le misure previste dalla Sezione 232 degli Stati Uniti su determinati prodotti di acciaio avrebbero potuto causare una notevole diversione verso il mercato dell'Unione delle esportazioni originariamente destinate al mercato statunitense, se l'Unione non avesse adottato misure correttive. Nel regolamento di salvaguardia definitivo, la Commissione ha concluso che esistevano prove del fatto che i primi segnali di diversione degli scambi si erano manifestati già nel 2018 (71). Nel primo regolamento di riesame della proroga, la Commissione ha confermato che permaneva il rischio di diversione degli scambi derivante da tale misura (72). Nel contesto del terzo regolamento di riesame del funzionamento, la Commissione ha condotto anche una valutazione dettagliata specifica dell'impatto di tale misura sui potenziali flussi commerciali verso il mercato dell'Unione. In tale valutazione, la Commissione ha concluso che permaneva il rischio di diversione degli scambi, nonostante le modifiche apportate alla Sezione 232 degli Stati Uniti (73).

    (63)

    Nella presente inchiesta la Commissione ha valutato lo stato più recente della misura statunitense per determinare se le risultanze precedenti restassero valide. L'inchiesta ha confermato che la misura è rimasta in vigore e che non era stata oggetto di modifiche sostanziali in termini di ambito di applicazione o di funzionamento dall'ultima valutazione della Commissione nel 2023 (74). Sulla base delle informazioni disponibili (75), sembrava inoltre ragionevole presumere che la misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti non sarebbe stata eliminata o modificata in modo sostanziale nel futuro prevedibile.

    (64)

    La Commissione ha evidenziato nella tabella 11 (importazioni negli USA) che il livello delle importazioni sul mercato statunitense era rimasto sostanzialmente inferiore rispetto al periodo precedente l'istituzione della Sezione 232. Come indicato inoltre nella sezione 3.2.2, lettera c) (esportazioni verso altri mercati e consumo interno), i maggiori fornitori dell'Unione non hanno generalmente trovato altri possibili mercati sostitutivi per i volumi precedentemente esportati, tra l'altro, verso il mercato statunitense.

    (65)

    Di conseguenza il rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione a seguito delle misure previste dalla Sezione 232 degli Stati Uniti permane immutato in caso di scadenza della misura di salvaguardia dell'Unione.

    (66)

    Oltre alla Sezione 232, gli Stati Uniti hanno anche indicato che avrebbero aumentato i dazi sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Cina a norma della Sezione 301 (76). Tale misura aumenterebbe le difficoltà per la Cina di esportare nel mercato statunitense, creando un ulteriore rischio di diversione degli scambi, derivante dai volumi aggiuntivi di acciaio esportati direttamente dalla Cina verso l'Unione, oppure indirettamente indotto dalla sostituzione di altre origini nei mercati terzi a causa dell'aumento della presenza cinese, come già osservato nella sezione 3.2.2, lettera d). Si tratta di volumi che potrebbero quindi essere, almeno in parte, indirizzati verso il mercato dell'Unione.

    (67)

    Oltre a quelle statunitensi, la Commissione ha anche individuato nuove misure, diverse dagli strumenti di difesa commerciale (77), adottate da altre giurisdizioni. Nell'agosto 2023, ad esempio, il Messico ha aumentato dal 15 % al 25 % i dazi sulle importazioni di alcuni prodotti di acciaio (78). Nel febbraio 2024 il Brasile ha aumentato i dazi sulle importazioni di diversi prodotti di acciaio (79). Nell'aprile 2024 la Turchia ha limitato le esportazioni di determinati prodotti di acciaio verso Israele (80).

    (68)

    L'inchiesta ha pertanto confermato che il numero e la portata delle misure adottate dai paesi terzi hanno continuato ad aumentare, aggravando il rischio di diversione degli scambi in quanto i mercati a disposizione degli esportatori si sono ulteriormente ridotti.

    (f)   Situazione delle misure di difesa commerciale nei paesi terzi

    (69)

    L'evoluzione e lo stato delle misure di difesa commerciale sui prodotti di acciaio nei paesi terzi (81) sono stati valutati in inchieste precedenti (82). Nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato gli sviluppi più recenti e ha confermato che il numero di misure di difesa commerciale in vigore ha continuato ad aumentare e rimane a livelli elevati, come illustrato nel grafico che segue.

    Image 5

    Fonte:

    WTO Trade Remedies Portal - https://trade-remedies.wto.org/en.

    (70)

    Il grafico mostra inoltre che una quota significativa delle misure è stata istituita nei confronti dei principali esportatori di acciaio verso l'Unione (83). Ciò significa che questi paesi hanno sempre più difficoltà ad esportare la loro produzione verso paesi terzi anche a causa del numero crescente di misure di difesa commerciale nei loro confronti.

    (71)

    La Commissione ha inoltre osservato come altre giurisdizioni stessero proponendo di prorogare le misure di salvaguardia esistenti, come il Regno Unito (84), o stessero avviando nuove inchieste di salvaguardia, come il Sud Africa (85). Dato il numero crescente di misure di difesa commerciale che si moltiplicano nelle varie giurisdizioni, per i paesi esportatori è sempre più difficile trovare sbocchi per la loro produzione, in un contesto di crescente sovraccapacità (86), il che contribuirà ad aumentare le tensioni già esistenti sul mercato. Inoltre gli sviluppi osservati nel mercato, in particolare l'impennata delle esportazioni cinesi in un contesto di condizioni di mercato deboli, potrebbero portare a ulteriori azioni di difesa commerciale (87).

    (g)   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (72)

    L'Unione è di gran lunga il più grande mercato d'importazione dell'acciaio al mondo in termini di volumi (88). In termini di livelli di prezzo, i prezzi all'importazione nell'Unione dai principali paesi fornitori erano sistematicamente più elevati rispetto ai loro prezzi all'esportazione verso altri mercati terzi per gran parte delle loro esportazioni di acciaio. Sulla base di una valutazione dei prezzi effettuata dalla Commissione, una percentuale compresa tra il 57 % e il 93 % dei codici di prodotto analizzati per paese ha evidenziato prezzi all'esportazione verso l'Unione più elevati rispetto ad altri mercati terzi (89).

    (73)

    Ciò indica chiaramente che gli esportatori hanno un forte interesse a entrare nel mercato dell'Unione e talvolta a porre in essere pratiche tariffarie sleali. Negli ultimi anni infatti la Commissione ha istituito una serie di misure antidumping e compensative sulle importazioni di acciaio, comprese le categorie di prodotti oggetto della salvaguardia (90). Questo forte interesse a penetrare nel mercato dell'Unione è ulteriormente messo in luce dal tentativo di alcuni paesi di eludere le misure di difesa commerciale esistenti (91). L'andamento statistico delle importazioni nell'UE conferma l'attrattiva del mercato dell'Unione per gli esportatori. La quota di mercato delle importazioni nell'Unione è addirittura aumentata durante il periodo in esame rispetto al periodo precedente l'istituzione della salvaguardia, in un contesto di calo del consumo e nonostante una salvaguardia in vigore. In alcuni casi inoltre i contingenti tariffari disponibili si esauriscono molto rapidamente in un determinato trimestre, a dimostrazione di un costante comportamento opportunistico.

    (74)

    Alla luce di questi elementi, la Commissione ha concluso che il mercato dell'acciaio dell'Unione è rimasto attraente in termini di dimensioni e di prezzi.

    (h)   Prospettive di mercato

    (75)

    Per integrare la valutazione dei fattori di cui alla sezione 3.2.2, lettere da a) a g), la Commissione ha analizzato anche le prospettive di mercato più recenti disponibili. Le prospettive indicavano una ripresa relativamente lenta del consumo nel 2024 e nel 2025 rispetto al 2023, ma ancora al di sotto dei volumi del 2021.

    (76)

    La Worldsteel, nel suo «Short Range Outlook» dell'aprile 2024, ha previsto una crescita della domanda mondiale di acciaio dell'1,7 %, fino a 1,793 milioni di tonnellate, nel 2024 e dell'1,2 %, fino a 1,815 milioni di tonnellate, nel 2025. Questa modesta ripresa nel 2024 (che recupera a malapena le cifre del 2022) e nel 2025 sarebbe ancora inferiore ai volumi della domanda raggiunti nel 2021. La relazione sottolineava che «le prospettive economiche mondiali sono peggiorate a causa della stretta monetaria che ha inciso sui consumi e sugli investimenti. Il settore edile, in particolare quello residenziale, risente dei tassi di interesse e dei costi elevati, mentre gli investimenti infrastrutturali offrono un certo sollievo. Il settore manifatturiero rallenta a causa dell'indebolimento della domanda, con gravi ripercussioni sui beni di consumo durevoli» (92).

    (77)

    A sua volta, nella dichiarazione della presidenza del comitato per l'acciaio dell'OCSE del marzo 2024 si osserva che le previsioni più recenti per il 2024 e il 2025 indicano che la crescita della domanda mondiale di acciaio continuerà a essere molto lenta (93).

    (78)

    Le prospettive economiche di EUROFER infine erano in linea con le altre prospettive analizzate e indicavano che la perdurante incertezza economica dovrebbe continuare a incidere sulla crescita del mercato siderurgico nei prossimi trimestri e che nel 2024 la crescita dei settori utilizzatori di acciaio dovrebbe rallentare ulteriormente (+0,2 %, rivisto al ribasso da +0,4 %), principalmente a causa della seconda recessione consecutiva nel settore edile, per poi riprendere moderatamente (+1,5 %) nel 2025 (94).

    (79)

    La Commissione ha pertanto concluso che la situazione del mercato mondiale dell'acciaio in generale, e dell'Unione in particolare, continuerebbe a essere problematica dal punto di vista della domanda.

    3.2.3.   Conclusioni sul requisito di necessità

    (80)

    Sulla base degli elementi di prova e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha constatato che l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione di fragilità.

    (81)

    La Commissione ha inoltre constatato che le importazioni dai principali paesi esportatori di acciaio hanno esercitato e continuano a esercitare una pressione molto elevata e crescente sul mercato siderurgico dell'Unione. La pressione delle importazioni è stata esacerbata dall'improvvisa e rapida penetrazione di importazioni da diverse origini che in passato non erano presenti sul mercato dell'Unione in volumi rilevanti. Questo elemento si è aggiunto alla pressione delle importazioni individuata in inchieste precedenti.

    (82)

    La Commissione ha inoltre confermato gli elevati livelli di sovraccapacità e gli aumenti di capacità attesi nei prossimi anni, in un contesto di probabile crescita lenta della domanda. Ne consegue che la situazione di sovraccapacità non è probabilmente destinata a migliorare.

    (83)

    I paesi esportatori hanno perso l'accesso al mercato non solo nei maggiori mercati di importazione (Unione e Stati Uniti), ma anche in altri mercati terzi. Anche il loro consumo interno è generalmente diminuito. Un'ondata di esportazioni dalla Cina ha ulteriormente aumentato il livello di pressione sulla concorrenza nei mercati terzi, soppiantando i volumi di altri paesi esportatori, secondo una tendenza che non mostra segnali di inversione nell'immediato futuro.

    (84)

    Le misure restrittive degli scambi e le misure di difesa commerciale sono in aumento e si sono mantenute a livelli elevati, creando così ulteriori difficoltà per i paesi esportatori a trovare sbocchi per la loro produzione. L'inchiesta infine ha confermato che il mercato dell'Unione era attraente in termini di dimensioni e di prezzi.

    (85)

    Considerando il grado di sovraccapacità globale, l'elevato numero di ostacoli agli scambi in molte giurisdizioni e le prospettive di mercato esistenti, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza della misura di salvaguardia, con ogni probabilità le importazioni nell'Unione aumenterebbero. Tale aumento comporterebbe un'ulteriore pressione delle importazioni sulla fragile industria dell'Unione, con la probabile conseguenza di un grave pregiudizio. Alla luce degli elementi analizzati nelle sezioni 3.1 e 3.2, la Commissione ha pertanto concluso che la misura continuava a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione o porvi rimedio.

    3.3.   Esistenza di elementi di prova circa l'adeguamento dell'industria dell'Unione

    (86)

    Uno degli obiettivi dello strumento di salvaguardia è consentire ai produttori nazionali di adeguarsi mentre le misure sono in vigore. Gli elementi di prova di adeguamenti dell'industria sono pertanto una condizione necessaria per prorogare una misura di salvaguardia.

    (87)

    A tale riguardo la Commissione ha già confermato nel 2021 (95) che l'industria dell'Unione si stava adeguando. Effettivamente, al momento dell'introduzione da parte della Commissione della salvaguardia sull'acciaio nel 2018, l'industria dell'Unione aveva già avviato un processo di adeguamento in risposta alla grave crisi del settore a partire dalla metà del 2010, a seguito del rallentamento della domanda mondiale di acciaio e della costante espansione della capacità produttiva a livello mondiale (96).

    (88)

    Nella presente inchiesta la Commissione ha raccolto elementi di prova relativi a numerosi adeguamenti effettuati dall'industria dell'Unione mediante risposte al questionario (97), comunicazioni scritte e proprie ricerche (sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, quali articoli che informano sugli adeguamenti dell'industria in tutte le categorie indicate di seguito).

    (89)

    L'industria dell'Unione ha documentato numerose misure volte a migliorare la competitività nelle difficili condizioni di mercato attuali. Dopo il primo regolamento di riesame della proroga nel 2021, l'industria dell'Unione ha continuato ad attuare una serie di misure di ristrutturazione, quali la chiusura degli impianti meno efficienti o sottoutilizzati (98). Questi interventi sono stati confermati dai dati sulla capacità forniti nelle risposte al questionario, che indicano un leggero calo della capacità produttiva (99). Anche i dati del comitato per l'acciaio dell'OCSE sono in linea con tali informazioni, indicando una diminuzione della capacità dell'Unione di 5,2 milioni di tonnellate nel periodo 2018-2023 (100). In relazione a questo tipo di adeguamento, nell'aprile 2024 uno dei maggiori produttori dell'Unione (thyssenkrupp) ha annunciato un'imminente riduzione significativa della capacità di circa 2,5 milioni di tonnellate nel suo principale sito di produzione. L'industria dell'Unione ha pertanto compiuto sforzi continui e significativi per adeguarsi alle condizioni del mercato (101).

    (90)

    I produttori dell'Unione hanno documentato anche una serie di altri adeguamenti per migliorare la competitività, come l'ampliamento del portafoglio di prodotti, spesso con prodotti a più alto valore aggiunto (102), il miglioramento dell'efficienza dei processi e l'ammodernamento degli impianti (103). A tale riguardo, gli sforzi dell'industria siderurgica dell'Unione si sono concentrati sul miglioramento dell'efficienza energetica (104), anche nell'intento di conformarsi alle prescrizioni dell'UE in materia di emissioni.

    (91)

    Gli adeguamenti effettuati riguardano tutte le famiglie di prodotti soggette alla misura di salvaguardia.

    (92)

    La Commissione ha pertanto concluso che gli elementi di prova hanno dimostrato che l'industria dell'Unione ha continuato ad adeguarsi durante il periodo in esame.

    3.4.   Interesse dell'Unione

    (93)

    La Commissione ha inoltre esaminato se sussistano motivi economici impellenti che possano indurre alla conclusione che non sia nell'interesse dell'Unione prorogare la salvaguardia esistente.

    (94)

    A tal fine, la Commissione ha valutato l'impatto di eventuali misure sui produttori dell'Unione, sugli importatori e sugli utilizzatori. La valutazione degli elementi di prova disponibili è strutturata come segue: i) la situazione economica dei produttori di acciaio dell'Unione e i possibili effetti dell'eliminazione della misura; e ii) l'interesse degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione, valutando, tra l'altro, l'evoluzione dell'utilizzo dei contingenti tariffari nell'ambito della salvaguardia e la disponibilità complessiva di importazioni sul mercato dell'Unione alla luce delle prospettive di mercato esistenti.

    3.4.1.   Interesse dei produttori dell'Unione

    (95)

    Come descritto nel primo regolamento di riesame della proroga, l'industria siderurgica dell'Unione conta oltre 500 siti di produzione che operano in 23 Stati membri dell'UE. L'industria occupa direttamente più di 300 000 persone e, se si includono i posti di lavoro indiretti e l'indotto in altri settori, si stima che contribuisca a 2,6 milioni di posti di lavoro in tutta l'Unione. L'importanza dell'industria dell'acciaio per l'economia dell'Unione è stata inoltre evidenziata da diverse analisi effettuate dai servizi della Commissione (105). La presente inchiesta ha confermato l'assenza di cambiamenti sostanziali a tale riguardo.

    (96)

    Nella presente inchiesta la Commissione ha inoltre concluso che la misura continua ad essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio che potrebbe verificarsi in caso di scadenza della misura di salvaguardia. Una situazione di grave pregiudizio comprometterebbe seriamente gli sforzi di adeguamento intrapresi dall'industria dell'Unione.

    (97)

    L'inchiesta ha pertanto confermato che la proroga della misura sarebbe nell'interesse dei produttori dell'Unione.

    3.4.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione

    (98)

    L'inchiesta ha inoltre valutato il probabile impatto di una proroga della misura sugli utilizzatori e sugli importatori dell'Unione.

    (99)

    A tale riguardo l'inchiesta ha concluso che il consumo nell'Unione era drasticamente diminuito e, in linea con questo andamento del mercato, era stato registrato un costante e crescente aumento di volumi elevati di contingenti tariffari non utilizzati trimestre dopo trimestre. L'inchiesta ha inoltre confermato che si era creato un divario molto ampio e crescente tra l'aumento dei volumi dei contingenti tariffari, dovuto principalmente (106) alla regolare liberalizzazione dal 2019, rispetto all'evoluzione del consumo (107). Inoltre, stando alle prospettive di mercato, era prevista soltanto una crescita moderata del consumo dell'Unione, che in ogni caso sarebbe stata notevolmente inferiore ai volumi dei contingenti tariffari che rimanevano disponibili, di solito da più origini, in tutte le categorie e le famiglie di prodotti.

    (100)

    La Commissione ha pertanto concluso che, anche in caso di proroga della misura, in termini generali gli utilizzatori e gli importatori dell'Unione continuerebbero ad avere la possibilità di rifornirsi di acciaio in franchigia doganale per tutte le categorie di prodotti da diverse origini. L'inchiesta ha inoltre confermato che i produttori dell'Unione disponevano di un margine per aumentare l'utilizzo degli impianti e potevano quindi fornire quantitativi supplementari agli acquirenti dell'Unione. La Commissione ha pertanto confermato che una proroga della misura non impedirebbe, in termini generali, agli utilizzatori e agli importatori dell'Unione di rifornirsi di volumi sufficienti di acciaio in franchigia doganale sia da fonti di importazione che da produttori dell'Unione.

    (101)

    Come nel primo regolamento di riesame della proroga (108), la Commissione ha anche sottoposto a controllo incrociato l'eventuale impatto avuto dalla misura di salvaguardia (109) sul livello dei prezzi dell'acciaio sul mercato dell'Unione, confrontando le tendenze nell'Unione con quelle in altri principali mercati siderurgici a livello mondiale (110). Dall'analisi è emerso che l'evoluzione dei prezzi sul mercato dell'Unione stava seguendo una tendenza identica o molto simile a quella di altri mercati, il che indica che la misura di salvaguardia non stava creando un'anomalia in termini di tendenze dei prezzi nell'Unione.

    (102)

    Sulla base di tali risultanze, la Commissione ha pertanto concluso che le comunicazioni presentate dagli utilizzatori e dagli importatori dell'Unione non dimostravano che la proroga sarebbe contraria all'interesse generale dell'Unione.

    3.5.   Conclusioni sulla proroga

    (103)

    La Commissione ha stabilito che i requisiti giuridici di necessità e di adeguamento, richiesti per la proroga di una misura di salvaguardia, sono soddisfatti. La Commissione ha inoltre stabilito che la misura non sarebbe contraria all'interesse generale dell'Unione.

    (104)

    La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno prorogare la misura di salvaguardia sull'acciaio oltre il 30 giugno 2024.

    4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE CONCERNENTI LA PROROGA

    (105)

    La Commissione ha ricevuto oltre 65 osservazioni e contestazioni dalle parti interessate, tra cui produttori di acciaio dell'Unione, utilizzatori e importatori di acciaio dell'Unione e rispettive associazioni, produttori esportatori e governi di paesi terzi. Nella presente sezione la Commissione esaminerà le argomentazioni formulate da tali parti interessate in merito alla proroga. Per ragioni di economia amministrativa, la Commissione ha raggruppato le osservazioni sulla base della natura e del contenuto. Se del caso, la Commissione ha fatto riferimento a risultanze nel presente regolamento (sezioni 3 e 4) in cui è già stata esaminata in dettaglio la maggior parte delle argomentazioni presentate dalle parti interessate. La Commissione ha concluso che nessuna delle argomentazioni addotte poteva modificare la conclusione della Commissione in merito all'opportunità di prorogare la misura di salvaguardia sull'acciaio.

    4.1.   Le risultanze dell'organo di conciliazione dell'OMC nella controversia DS595 impongono alla Commissione di revocare la misura

    (106)

    Alcune parti interessate hanno fatto riferimento alla relazione dell'organo di conciliazione dell'OMC del 29 aprile 2022 nella controversia DS595 Unione europea: misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto revocare automaticamente la misura in quanto incompatibile con talune disposizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT»).

    (107)

    A tale riguardo, come in precedenti riesami in cui è stata addotta la stessa argomentazione, la Commissione richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2023/104 del 13 gennaio 2023 (111), con il quale ha attuato la decisione dell'organo di conciliazione, rendendo così la misura di salvaguardia sull'acciaio conforme alle norme dell'OMC nei pochi aspetti per i quali il panel aveva rilevato talune incompatibilità.

    (108)

    Pertanto le argomentazioni relative a tale controversia non sono pertinenti nel contesto del riesame in corso, in quanto già affrontate mediante un atto giuridico distinto. In ogni caso, come risulta dalla logica alla base del regolamento (UE) 2023/104, la Commissione non ha condiviso le argomentazioni secondo cui le risultanze del panel in tale controversia le avrebbero imposto di revocare la misura.

    (109)

    Una parte ha sostenuto che, secondo le norme dell'OMC, i membri dell'OMC avevano la possibilità di prorogare le misure di salvaguardia una sola volta. Ciò in ragione del fatto che il testo pertinente (articolo 7, paragrafo 3) dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia nella versione inglese fa riferimento al termine «proroga» al singolare. Finora non vi è alcuna interpretazione sostanziale da parte dell'organo di conciliazione (DSB); tuttavia, il termine «proroga» di cui all'articolo 7, paragrafo 3, è preceduto dal termine «eventuale», il che può suggerire che è possibile più di una proroga. L'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base sulle misure di salvaguardia inoltre utilizza il termine «misure di proroga» al plurale.

    4.2.   Rischio ridotto di diversione degli scambi a causa di modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti

    (110)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che, a causa di alcune modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti, il rischio di diversione degli scambi sarebbe stato ridotto al punto che la misura di salvaguardia non sarebbe più necessaria per questi motivi.

    (111)

    Si tratta di un'argomentazione ricorrente formulata dalle parti interessate anche in precedenti riesami. La Commissione ha pertanto valutato la questione in diverse occasioni in passato, compreso il riesame del giugno 2023 (112). In tutti i casi la Commissione ha concluso che le modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti non modificavano la valutazione relativa al rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione derivante dalla misura prevista dalla Sezione 232 (113).

    (112)

    Nel contesto del presente riesame, le modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli stati Uniti cui le parti interessate hanno fatto riferimento sono avvenute prima del giugno 2023 e pertanto rientravano già nella valutazione della Commissione nell'ambito di tale inchiesta. Alla Commissione quindi non sono stati forniti ulteriori elementi di prova tali da farla discostare dalla sua valutazione del 2023.

    (113)

    Come spiegato nella sezione 3.2.2, lettera e), le informazioni a disposizione della Commissione inoltre indicavano che non solo la misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti con tutta probabilità sarebbe rimasta in vigore, ma che gli Stati Uniti e altri paesi terzi stavano aumentando il numero di azioni di difesa commerciale contro le importazioni da paesi terzi. Il rischio di diversione degli scambi derivante da tali misure, compresa la misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti, pertanto aumentava.

    4.3.   Il mercato dell'Unione è sufficientemente protetto da altri strumenti di difesa commerciale

    (114)

    Alcune parti hanno affermato che l'industria siderurgica dell'Unione è già sufficientemente protetta da numerose misure antidumping e compensative che interessano un'ampia gamma di prodotti. A tale riguardo, l'effetto cumulativo dei diversi strumenti di difesa commerciale crea una situazione di protezione eccessiva per l'industria dell'Unione.

    (115)

    La Commissione osserva che ciascuno dei diversi strumenti di difesa commerciale persegue uno scopo diverso. La salvaguardia è una misura erga omnes che affronta impennate delle importazioni dovute a sviluppi imprevisti che causano o minacciano di causare un grave pregiudizio e le misure antidumping e compensative sono orientate a proteggere un'industria nazionale da pratiche commerciali sleali (dumping o sovvenzioni pregiudizievoli). Quando sono soddisfatte le condizioni giuridiche corrispondenti all'istituzione (o alla proroga) dei diversi strumenti, l'UE o qualsiasi altro membro dell'OMC ha il diritto di utilizzare contemporaneamente strumenti diversi.

    (116)

    Nell'UE, come ricordato in inchieste precedenti (114), lo strumento di salvaguardia è compatibile con l'applicazione di altri strumenti di difesa commerciale senza produrre una protezione eccessiva, in quanto il quadro giuridico dell'UE (115) prevede un meccanismo per evitare una doppia misura correttiva sullo stesso prodotto. Tale meccanismo garantisce che, quando le importazioni nell'ambito della salvaguardia superano il volume del contingente tariffario in franchigia doganale, il 25 % non sia cumulato con il dazio antidumping e/o compensativo applicabile, in modo da non indurre effetti sugli scambi superiori a quanto auspicabile. Il Tribunale dell'UE inoltre ha confermato la legittimità della prassi della Commissione a tale riguardo in una contestazione relativa alla misura di salvaguardia sull'acciaio (116). Per questi motivi, la Commissione ha respinto le argomentazioni di cui sopra.

    4.4.   I volumi delle importazioni sono diminuiti e l'utilizzo ridotto dei contingenti tariffari dimostra una bassa pressione delle importazioni

    (117)

    Alcune parti interessate hanno affermato che la pressione delle importazioni è diminuita a causa del calo della domanda e dell'utilizzo ridotto dei contingenti tariffari.

    (118)

    Nonostante una riduzione del livello di utilizzo dei contingenti tariffari in una situazione di minore consumo (-14 % nel periodo 2021-2023) e di importazioni inferiori (-17 % nello stesso periodo), di dati indicano tuttavia che la pressione delle importazioni in termini di quota di mercato delle importazioni rimane elevata. Anche se leggermente diminuita nel 2023, la quota di mercato delle importazioni si è mantenuta prossima a livelli record, attestandosi al 21,5 %, molto al di sopra della quota di mercato media prima dell'adozione di misure di salvaguardia definitive all'inizio del 2019 (16,4 %).

    (119)

    Inoltre, come spiegato nella sezione 3.2.2, lettera a), i volumi medi combinati dei contingenti tariffari esauriti rappresentavano il 32 % (quasi due milioni di tonnellate al trimestre) del volume medio totale delle importazioni nell'anno di salvaguardia in corso. In termini di origini, la costante pressione delle importazioni da determinate origini in alcune categorie di prodotti (117), nonostante la disponibilità complessiva di volumi di contingenti tariffari, ha contribuito all'aumento complessivo della quota di mercato delle importazioni nel periodo in esame in un contesto di calo della domanda.

    (120)

    La Commissione ritiene pertanto che il minore utilizzo dei contingenti tariffari non implichi necessariamente una riduzione della pressione delle importazioni che possa giustificare la revoca della misura entro il 30 giugno 2024.

    4.5.   Il rapido esaurimento di alcuni contingenti tariffari indica che l'acciaio disponibile per le importazioni è insufficiente

    (121)

    Alcune parti interessate (principalmente esportatori e utilizzatori) hanno affermato che alcuni contingenti tariffari sono esauriti rapidamente o sistematicamente e che pertanto i volumi dei contingenti in franchigia doganale sono insufficienti. Tale situazione crea una presunta carenza di approvvigionamento.

    (122)

    La Commissione ha valutato tale argomentazione in inchieste precedenti e conferma anche per l'attuale riesame che il rapido esaurimento di alcuni contingenti tariffari non può portare alla conclusione che la misura di salvaguardia crei una carenza di acciaio per gli utilizzatori in generale. A tale riguardo la Commissione ha osservato che le argomentazioni di alcune parti interessate si riferivano all'esaurimento di alcuni contingenti tariffari specifici in maniera isolata, senza fare riferimento alla disponibilità complessiva di acciaio al di fuori di una determinata origine che potrebbe aver esaurito rapidamente il suo contingente tariffario specifico per paese. Pertanto la Commissione ha confermato che, sebbene alcune origini specifiche fossero esaurite in un dato momento in determinate categorie di prodotti, in termini generali l'accesso ad altre origini è rimasto ampiamente disponibile per tali categorie di prodotti (cfr. la sezione 3.2.2, lettera b)).

    (123)

    Gli elementi di prova forniti da diverse parti inoltre non confermavano l'asserzione secondo cui l'industria dell'Unione non è in grado di garantire l'approvvigionamento. Al contrario, i bassi tassi di utilizzo nella maggior parte delle categorie di prodotti suggeriscono che l'approvvigionamento dall'industria dell'Unione è una possibilità reale.

    (124)

    La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

    4.6.   Risultati dell'industria dell'Unione

    (125)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che non vi sono elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione si trovi in uno stato di vulnerabilità e altre hanno osservato che i fattori di pregiudizio individuati non sono attribuibili a un aumento delle importazioni (o a un potenziale aumento delle importazioni), bensì a condizioni globali. In particolare, altri fattori che incidono sui risultati dell'industria dell'Unione sarebbero l'aumento dei costi dell'energia e dei costi di trasporto. Altre parti infine hanno affermato che il pregiudizio non è stato verificato per tutte le categorie di prodotti.

    (126)

    A tale riguardo la Commissione osserva che, in base ai requisiti per la proroga di una misura di salvaguardia a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base sulle misure di salvaguardia, vale a dire la necessità di prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria nazionale, non è necessario che si verifichi un aumento delle importazioni durante il periodo in esame. La Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza della salvaguardia, con tutta probabilità le importazioni aumenterebbero, con un conseguente grave pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    (127)

    Per quanto riguarda la presunta necessità di dimostrare il pregiudizio per tutte le categorie di prodotti, la Commissione ricorda che la definizione del prodotto comprende tutte le categorie di prodotti come un unico prodotto e che pertanto la valutazione del pregiudizio riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta nel suo complesso e non per categoria di prodotti. Se del caso, la Commissione ha dimostrato che un'analisi per famiglia di prodotti non modifica le conclusioni raggiunte al livello del prodotto nel suo complesso.

    (128)

    La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra.

    4.7.   La salvaguardia ha causato un aumento dei prezzi e ha ridotto la competitività delle industrie a valle

    (129)

    Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che la misura di salvaguardia ha causato un aumento dei prezzi, che sta erodendo la competitività delle industrie siderurgiche a valle. Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che le importazioni di prodotti finiti e semilavorati sono aumentate in quanto hanno acquisito competitività rispetto agli stessi prodotti fabbricati da tali utilizzatori nell'UE, a causa di un aumento dei costi dei fattori produttivi dovuto alla misura di salvaguardia.

    (130)

    La Commissione non ha ricevuto elementi di prova a sostegno delle asserzioni relative ai prezzi o alla competitività. Secondo le informazioni sui prezzi valutate dalla Commissione (cfr. la sezione 3.4.2 sull'interesse dell'Unione) comunque i prezzi sul mercato dell'Unione hanno seguito una tendenza identica o molto simile a quella di altri mercati, il che indica che la misura di salvaguardia non stava creando un'anomalia in termini di tendenze dei prezzi nell'Unione.

    (131)

    La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra.

    4.8.   L'industria dell'Unione non ha avviato adeguamenti

    (132)

    Varie parti hanno contestato gli sforzi di adeguamento compiuti dall'industria dell'Unione dopo l'applicazione della misura di salvaguardia. Su tale base, hanno ritenuto che la misura di salvaguardia non potesse essere prorogata in quanto uno dei requisiti giuridici per la proroga non era soddisfatto. Le parti hanno sostenuto che gli adeguamenti si concentravano principalmente sulla decarbonizzazione dell'industria siderurgica dell'UE e che tali piani non erano ancora stati attuati.

    (133)

    I produttori dell'Unione hanno presentato alla Commissione numerosi esempi di adeguamenti che sono stati decisi di recente e che si trovano attualmente in diverse fasi di attuazione. La Commissione ha inoltre constatato che, oltre agli esempi forniti dall'industria dell'Unione, sono state intraprese numerose azioni da parte di produttori dell'Unione di tutte le dimensioni per migliorare la competitività, anche se le condizioni di mercato erano difficili. Alcuni di questi esempi sono menzionati nella sezione 3.3 del presente regolamento.

    (134)

    La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra.

    (135)

    Diverse parti interessate hanno sostenuto che le misure di adeguamento dell'industria dell'Unione sono state indotte per la maggior parte dagli obblighi ambientali imposti dalla legislazione e dalle politiche dell'UE e pertanto non potevano essere considerate adeguamenti intesi a migliorare la competitività nei confronti delle importazioni.

    (136)

    A tale proposito la Commissione ha constatato che le azioni di adeguamento intraprese dalle società in qualsiasi contesto rispondono di norma a ragioni diverse e perseguono nel contempo molteplici obiettivi. Spesso un adeguamento inteso a migliorare le prestazioni ambientali di un determinato impianto comporterebbe miglioramenti dell'efficienza energetica o una nuova gamma di prodotti verdi risponderebbe anche alla crescente domanda. In ogni caso, tutti gli adeguamenti valutati dalla Commissione, orientati all'ammodernamento degli impianti, all'efficienza dei processi o alla chiusura degli impianti sottoutilizzati, determinerebbero miglioramenti della competitività che, in un mercato come quello dell'Unione, equivalgono a una migliore preparazione per affrontare la concorrenza delle importazioni.

    5.   DURATA DELLA PROROGA

    (137)

    La Commissione ha constatato che la salvaguardia dell'Unione sull'acciaio continua ad essere necessaria al fine di evitare un pregiudizio grave e che esistono elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione continua ad attuare misure per adeguarsi a una situazione di mercato caratterizzata da una maggiore pressione esercitata dalle importazioni. Tuttavia, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base sulle misure di salvaguardia, che recepisce l'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, la durata di una misura di salvaguardia «deve essere limitata al periodo necessario per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e per facilitare l'adeguamento dei produttori dell'Unione» .

    (138)

    La durata massima di una misura di salvaguardia è di otto anni, fatta eccezione per i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC. Ciò significa che l'Unione può prorogare la misura di salvaguardia esistente al massimo fino al 30 giugno 2026.

    (139)

    Nell'ambito della presente inchiesta la Commissione ha constatato la necessità di prorogare la misura. Alcuni degli elementi che hanno motivato l'istituzione di misure nel 2019 sono ancora presenti, in particolare l'elevato livello di sovraccapacità nel settore dell'acciaio, il gran numero di misure di difesa commerciale applicate da altri paesi e il rischio di diversione degli scambi derivante dalla misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti e da altre misure adottate da paesi terzi dal 2019.

    (140)

    Inoltre l'industria dell'Unione attualmente si trova in una situazione di fragilità, mentre continua ad adeguarsi in un contesto di forte e crescente pressione delle importazioni dai paesi esportatori. Le informazioni analizzate non hanno evidenziato segnali della scomparsa o di un sostanziale miglioramento, nel prossimo futuro, di nessuno degli elementi chiave che giustificano la proroga della misura.

    (141)

    Le ultime prospettive di mercato relative al consumo mondiale di acciaio inoltre prevedono solo una modesta ripresa, dell'1,7 % nel 2024 (che recupera a malapena le cifre del 2022) e dell'1,2 % nel 2025 (con livelli di consumo che rimangono al di sotto dei volumi del 2021).

    (142)

    In tale contesto, per garantire che la misura fornisca una rete di sicurezza efficace e significativa ai produttori dell'Unione, la Commissione ritiene opportuno prorogare la misura per altri due anni, fino al 30 giugno 2026. La misura scadrà automaticamente alla fine del periodo di otto anni.

    6.   INCLUSIONE DEL MOZAMBICO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA

    (143)

    Nel quadro dell'accordo di partenariato economico UE-Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, l'UE si è impegnata a escludere le importazioni dai paesi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC») dall'applicazione di misure di salvaguardia multilaterali per un periodo di 5 anni. Alla scadenza di tale termine, l'UE ha pertanto incluso le importazioni dal Sud Africa e dalla maggior parte dei membri della SADC nell'ambito di applicazione della misura di salvaguardia sull'acciaio (118). Nel caso del Mozambico, tale esenzione è scaduta in una fase successiva.

    (144)

    Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno includere il Mozambico nell'ambito di applicazione della misura di salvaguardia a decorrere dal 1° luglio 2024 al fine di rispettare la clausola della nazione più favorita («NPF») previsto dalle norme dell'OMC.

    (145)

    A causa dell'esclusione, i dati sulle importazioni del Mozambico non sono stati utilizzati nelle risultanze iniziali della Commissione nel regolamento di salvaguardia definitivo per quanto riguarda gli elementi di prova dell'esistenza di un aumento delle importazioni (119). Questo in conseguenza dell'applicazione del principio del parallelismo (120), in base al quale l'autorità incaricata dell'inchiesta non può considerare nella sua analisi paesi d'origine esclusi dall'applicazione della misura.

    (146)

    Poiché le importazioni dal Mozambico non saranno più escluse dalla misura, la Commissione deve riesaminare le risultanze iniziali che hanno portato all'applicazione delle misure definitive, integrando i dati sulle importazioni dal Mozambico già disponibili al momento dell'inchiesta iniziale.

    (147)

    Per quanto riguarda la valutazione dell'aumento delle importazioni, la tabella seguente mostra le importazioni totali nell'UE coperte dalla salvaguardia sull'acciaio nel periodo in esame nel regolamento di salvaguardia definitivo (2013-2017), comprese le importazioni dal Mozambico.

    Tabella 14

    Volume delle importazioni (dopo l'inclusione del Mozambico) e quota di mercato

     

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    Periodo più recente

    Importazioni (in tonnellate)

    18 453 646

    22 011 946

    26 692 843

    29 283 252

    30 271 064

    31 476 287

    Importazioni dal Mozambico (in tonnellate)

    25

    0

    0

    0

    492

    0

     

    0,00014  %

    0,00000  %

    0,00000  %

    0,00000  %

    0,00163  %

    0,00000  %

    indice 2013 = 100

    100

    119

    145

    159

    164

    171

    Quota di mercato

    12,78  %

    14,48  %

    16,97  %

    17,97  %

    18,19  %

    18,88  %

    Fonte:

    Eurostat e risposte al questionario 2018 sull'industria dell'Unione.

    (148)

    Le importazioni sono aumentate in termini assoluti del 71 % durante il periodo iniziale in esame, così come la quota di mercato delle importazioni (dal 12,78 % nel 2013 al 18,19 % nel 2017).

    Alla luce dei dati aggiornati, la Commissione ha confermato che la valutazione iniziale sull'aumento delle importazioni rimane invariata. Dato il volume trascurabile delle importazioni dal Mozambico nell'Unione in relazione alle importazioni totali, la Commissione ha ritenuto altresì che prevalgano comunque le risultanze iniziali sulla minaccia di grave pregiudizio, sul nesso di causalità, sull'interesse dell'Unione e su sviluppi imprevisti. L'elenco aggiornato dei paesi in via di sviluppo inclusi nella misura contenente il Mozambico o da essa esclusi fa parte dell'attuale riesame (allegato III, parte 2).

    (149)

    Sulla base della valutazione di cui sopra, i nuovi contingenti tariffari applicabili dal 1o luglio 2024 (allegato IV) comprenderanno le importazioni dal Mozambico.

    7.   VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA MISURA

    (150)

    Dopo aver concluso che la proroga della misura era opportuna e che le importazioni del Mozambico dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della misura, la Commissione ha esaminato se fossero necessari adeguamenti tecnici al funzionamento della misura. A seguito di un'analisi dettagliata di tutte le osservazioni ricevute, la Commissione è giunta alle conclusioni che seguono. Tali conclusioni sono organizzate nelle sezioni seguenti, secondo la struttura dell'avviso di apertura.

    7.1.   Assegnazione e gestione dei contingenti tariffari

    (151)

    Nella presente sezione la Commissione ha analizzato l'evoluzione e i modelli di utilizzo dei contingenti tariffari e le osservazioni formulate dalle parti a tale riguardo. Su tali basi essa ha stabilito se, nell'interesse dell'Unione, fosse giustificato un eventuale adeguamento derivante dal mutamento delle circostanze.

    Osservazioni delle parti interessate

    (152)

    Alcune parti (industria dell'Unione) hanno chiesto di eliminare il riporto trimestrale dei contingenti inutilizzati al trimestre successivo (almeno per l'ultimo trimestre) o, in alternativa, di limitare il riporto a un massimo del 4 % del contingente tariffario inutilizzato su base trimestrale, mentre altre (alcuni paesi esportatori e utilizzatori) hanno chiesto di trasferire i contingenti inutilizzati specifici per paese al contingente residuo del trimestre successivo.

    (153)

    Alcuni paesi esportatori e utilizzatori hanno inoltre chiesto di eliminare il sistema dei contingenti specifici per paese per determinate categorie (o anche per tutte le categorie) e di gestire i contingenti a livello globale in ciascun trimestre per massimizzare l'utilizzo dei contingenti. Altri hanno chiesto che alcuni dei contingenti tariffari attualmente gestiti a livello globale siano gestiti con il sistema dei contingenti specifici per paese e dei contingenti tariffari residui.

    (154)

    La Commissione ha ricevuto anche richieste di ricalcolo di tutti i contingenti sulla base di un nuovo periodo di riferimento al fine di tenere conto di un recente cambiamento dei flussi commerciali e richieste di aumento del livello dei contingenti. Alcune parti interessate hanno anche chiesto di eliminare i contingenti per alcuni paesi e di ridistribuirli tra le altre origini.

    (155)

    L'industria dell'Unione ha chiesto di eliminare la ripartizione proporzionale del 25 % dei volumi del dazio fuori contingente il giorno dell'esaurimento di un determinato contingente tariffario tra tutte le dichiarazioni accettate in quel giorno.

    Valutazione

    (156)

    In via preliminare, la Commissione ha osservato che molte delle argomentazioni di cui sopra erano in contraddizione tra loro. In particolare, la Commissione non ha individuato un'argomentazione circostanziata coerente e diffusa che giustifichi una nuova valutazione della struttura di base esistente della gestione dei contingenti tariffari, in particolare per quanto riguarda il periodo di tempo utilizzato per il calcolo dei volumi dei contingenti tariffari e la combinazione di contingenti specifici per paese e contingenti tariffari residui nella maggior parte delle categorie di prodotti.

    (157)

    La misura di salvaguardia è in vigore da circa sei anni. La struttura dei contingenti tariffari si è dimostrata efficace e coerente nel corso degli anni. Ove giustificato, la Commissione ha apportato i necessari adeguamenti alla gestione dei contingenti al fine di mantenerli efficaci e aggiornati all'evoluzione del mercato. La struttura dei contingenti tariffari presenta tuttavia elementi di base che sono fondamentali e garantiscono prevedibilità e coerenza alla misura, per cui la Commissione non ravvisa alcun motivo per modificarli.

    (158)

    A tale proposito, come spiegato in precedenti riesami della misura, i contingenti tariffari, sia specifici per paese sia residui, sono stati assegnati sulla base dell'andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento dell'inchiesta iniziale (121). Tale periodo di riferimento non può essere modificato, come suggerito da varie parti, poiché il ricalcolo di tutti i contingenti tariffari sulla base di flussi più recenti coperti dalla misura sarebbe contrario all'obiettivo di mantenere i flussi commerciali tradizionali esistenti prima dell'introduzione della misura.

    (159)

    Il sistema di gestione trimestrale dei contingenti tariffari si è dimostrato efficace nel garantire la stabilità del mercato dell'Unione, evitando improvvisi aumenti complessivi delle importazioni che destabilizzerebbero il mercato e garantendo un flusso di importazioni ordinato e prevedibile per tutto l'anno. Tale sistema prevede inoltre che i flussi commerciali tradizionali in termini di volumi e di origini siano consentiti senza dazi supplementari e, se del caso, ha dato la possibilità ad alcune origini di aumentare le loro esportazioni in franchigia doganale al di là dei flussi commerciali tradizionali (122).

    (160)

    L'attuale sistema di gestione dei contingenti tariffari è concepito per trovare un equilibrio tra interessi contrapposti. In primo luogo, agisce a favore dell'industria dell'Unione perché evita un afflusso eccessivo di importazioni in un periodo breve, con i conseguenti effetti negativi sul mercato. In secondo luogo, va a vantaggio anche di alcuni paesi terzi e di alcuni utilizzatori dell'Unione, in quanto i primi altrimenti sarebbero indebitamente estromessi dal mercato da altri fornitori più grandi e non sarebbero in grado di rifornire gli utilizzatori dell'Unione, ai quali a loro volta sarebbe impedito di comprare il materiale di cui hanno bisogno da queste specifiche origini. Infine esso consente ai maggiori paesi esportatori di superare i propri tradizionali flussi commerciali nella maggior parte delle categorie, accedendo al contingente residuo nell'ultimo trimestre di un periodo in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo non sono stati in grado di utilizzare tutti i propri contingenti.

    (161)

    L'attuazione di alcune delle modifiche richieste dalle parti interessate perturberebbe gravemente l'equilibrio degli interessi tra le parti interessate e sarebbe pertanto contrario all'interesse generale dell'Unione e all'efficace funzionamento della misura. Ciò riguarda anche la richiesta dell'industria dell'Unione relativa alla suddivisione proporzionale del dazio il giorno dell'esaurimento del contingente. A tale riguardo si applicano le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione che definiscono la base proporzionale e non prevedono alcuna flessibilità.

    (162)

    Nelle loro comunicazioni inoltre le parti non hanno fornito elementi di prova per dimostrare per quale motivo l'attuale sistema di contingenti tariffari non sarebbe appropriato e in che modo i diversi adeguamenti da esse proposti sarebbero nell'interesse generale dell'Unione (e non solo nel loro interesse individuale) e compatibili con la logica e il corretto funzionamento della misura.

    (163)

    Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che il mantenimento del sistema attuale di gestione dei contingenti (gestione trimestrale e combinazione di contingente specifico per paese e di contingente residuo, salvo poche eccezioni giustificate nell'interesse dell'Unione) e la conservazione del riporto dei contingenti inutilizzati e dell'accesso al contingente residuo nell'ultimo trimestre dell'anno di salvaguardia (quarto trimestre) continuino ad essere appropriati, e ha considerato che ciò sia equo nei confronti di tutte le parti interessate.

    (164)

    Sebbene l'attuale sistema di gestione dei contingenti tariffari sia appropriato, la Commissione ha comunque ritenuto che esso necessiti di alcuni adeguamenti tecnici per adattarlo ai recenti sviluppi del mercato, come i cambiamenti dei flussi commerciali, e per migliorarne l'efficacia. Tali modifiche saranno spiegate più avanti e saranno valutate insieme ad alcune argomentazioni formulate nella sezione 7.2 «Sostituzione (crowding out) dei flussi commerciali tradizionali» e nella sezione 7.6 «Altri mutamenti delle circostanze».

    7.2.   Sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali

    (165)

    A causa del sistema di riporto dei contingenti inutilizzati da trimestre a trimestre nell'ambito di un anno di salvaguardia (123), l'ultimo trimestre dell'anno di salvaguardia (aprile-giugno) è solitamente il trimestre in cui i volumi inutilizzati sono più elevati. Al fine di massimizzare l'utilizzo dei contingenti alla fine dell'anno di salvaguardia, la Commissione ha introdotto nel regolamento di salvaguardia definitivo un meccanismo che consente ai maggiori esportatori che hanno esaurito il proprio contingente specifico per paese di accedere anche ai volumi di contingenti residui nell'ultimo trimestre.

    (166)

    Nell'ambito del primo riesame del funzionamento nel 2019, la Commissione ha osservato che tale sistema potrebbe comportare un'indebita esclusione dei fornitori più piccoli dai contingenti residui. Questa tendenza si è estesa ad altre categorie dopo il 2019. Nell'ambito del riesame del funzionamento nel 2020, la Commissione ha pertanto elaborato un sistema in base al quale l'accesso dei paesi beneficiari di un contingente specifico al contingente residuo nell'ultimo trimestre di un anno di salvaguardia sarebbe basato sull'utilizzo effettivo del contingente residuo nei trimestri precedenti da parte dei paesi soggetti al contingente tariffario residuo. Tale adeguamento mirava a proteggere i flussi dell'ultimo trimestre dei fornitori più piccoli che sono i beneficiari naturali dei contingenti residui (124).

    (167)

    Al fine di ridurre al minimo la possibilità che le origini tradizionali siano soppiantate nei contingenti residui, pur continuando a consentire un accesso supplementare in quelle categorie in cui è necessario garantire il massimo utilizzo del contingente, la Commissione ha creato un sistema in cui ciascuna categoria di prodotti sarebbe rientrata in uno dei tre diversi gruppi di seguito indicati, corrispondenti a tre diversi scenari di accesso. Il sistema soddisfa uno dei principi e degli obiettivi fondamentali della misura di salvaguardia, ossia garantire che siano preservati i flussi commerciali tradizionali in termini di origini.

    (168)

    I tre regimi attualmente in vigore sono i seguenti:

    nessun accesso – in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo sono stati in grado di esaurire da soli i contingenti residui e sono stati individuati effetti di sostituzione nell'ultimo trimestre;

    accesso limitato – in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo sono stati in grado di utilizzarne solo una parte e per esaurire le quote sono state necessarie altre origini, in quantità limitate;

    nessuna limitazione – in cui il livello di utilizzo dei contingenti residui non è stato elevato e non sono stati individuati effetti di sostituzione.

    Osservazioni delle parti interessate

    (169)

    Non sono state presentate argomentazioni concernenti l'attuale sistema che consente ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese di accedere al contingente residuo dell'ultimo trimestre di un anno di salvaguardia.

    (170)

    Nell'ambito di questa sezione, l'industria dell'Unione ha chiesto alla Commissione di esaminare i rischi di sostituzione in tutte le categorie di prodotti a causa del notevole aumento delle importazioni di nuovi paesi esportatori. La richiesta è trattata separatamente nella sezione 7.3.

    Valutazione

    (171)

    In termini generali, la Commissione ha ritenuto che l'attuale sistema si sia dimostrato adeguato allo scopo. Esso garantisce che gli utilizzatori dell'Unione sfruttino al massimo le loro possibilità di utilizzare il contingente residuo e che siano rispettati i flussi commerciali tradizionali nell'ambito del contingente residuo in termini di origini (il che è ugualmente nell'interesse degli utilizzatori). Inoltre la Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito a problemi particolari nel funzionamento di questa caratteristica della misura.

    (172)

    La Commissione ha comunque valutato se, sulla base dei dati più recenti disponibili, si fossero verificati effetti di sostituzione nel contingente residuo nell'ultimo trimestre. La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati sulle importazioni e dell'utilizzo dei contingenti per origine e categoria dal 1° aprile 2023 fino al 31 marzo 2024.

    (173)

    Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha concluso che l'attuale sistema dovrebbe rimanere in vigore. La Commissione ha ritenuto tuttavia che potrebbe essere semplificato in modo da garantire la prevedibilità per gli operatori del mercato ed evitare anche qualsiasi potenziale sostituzione in futuro. La Commissione ha pertanto ritenuto che sia opportuno modulare il funzionamento della misura consentendo due regimi, anziché gli attuali tre. Il primo regime, «nessun accesso», si applicherebbe alle categorie in cui l'utilizzo medio del residuo in una determinata categoria è stato molto elevato. Il secondo regime, «accesso», si applicherebbe alle altre categorie e consentirebbe l'accesso al residuo nell'ultimo trimestre per i volumi che non sono stati in media utilizzati dai paesi esportatori già aventi diritto nell'ambito del contingente tariffario residuo. In alcune categorie continua ad applicarsi un regime speciale.

    Adeguamento

    (174)

    Su tale base, i regimi di accesso per categoria di prodotti sono stati adattati come segue (per volumi specifici cfr. l'allegato I, parte IV.3, del presente regolamento):

    nessun accesso: 3B, 14, 16, 20, 26;

    accesso: 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25B, 27, 28.

    (175)

    Le categorie per le quali non si applica questo sistema (in linea con i principi applicati nel precedente riesame del funzionamento) sono le seguenti:

    regime speciale: 1 e 4B.

    Il regime attuale, che consente l'accesso al contingente residuo nell'ultimo trimestre ai paesi che beneficiano del contingente specifico per paese con un massimale del 30 % per paese esportatore, continua a essere adeguato al fine di garantire la presenza di una sufficiente varietà di fonti di approvvigionamento, evitando nel contempo effetti di sostituzione dovuti a un flusso eccessivo di ulteriori importazioni oltre ai tradizionali flussi commerciali;

    gestione globale: 7, 8, 17, 25A.

    La possibilità di accesso nell'ultimo trimestre non è applicabile, in quanto nessun paese esporta nell'ambito di un contingente specifico per paese.

    (176)

    In generale, grazie a questo meccanismo, la misura continuerebbe a consentire l'accesso al contingente residuo nell'ultimo trimestre nella maggior parte delle categorie di prodotti. Nel contempo il sistema assicura che i volumi supplementari che alcuni paesi possono esportare nel quadro di questo sistema non sostituiscano indebitamente i paesi che non beneficiano di un contingente specifico per paese. D'ora in poi, anche i paesi in cui, in linea di principio, non vi è alcun rischio di sostituzione (crowding out) saranno protetti da potenziali cambiamenti improvvisi dei flussi commerciali in linea con l'utilizzo medio del contingente tariffario residuo nell'anno di salvaguardia in corso. Questo sistema garantisce agli utilizzatori un ampio accesso ai volumi disponibili, preservando nel contempo l'efficacia della misura per quanto riguarda i produttori dell'Unione. Pertanto il sistema attuale è il più adeguato nell'interesse generale dell'Unione.

    7.3.   Adeguamenti per migliorare l'efficacia della misura in alcuni contingenti tariffari residui

    Osservazioni delle parti interessate

    (177)

    La Commissione ha ritenuto che fosse necessario valutare congiuntamente alcune argomentazioni formulate con riferimento alla sezione 7.1 (Assegnazione e gestione dei contingenti tariffari), alla sezione 7.2 (Sostituzione (crowding out) dei flussi commerciali tradizionali) e alla sezione 7.6 (Altri mutamenti delle circostanze). Ciò in ragione del fatto che la motivazione alla base di tali argomentazioni sembra essere la stessa.

    (178)

    In sostanza, le argomentazioni riguardavano una modificazione della configurazione dei flussi commerciali in alcune categorie di prodotti, per cui gli esportatori che non avevano esportato quantitativi significativi nel periodo di riferimento (2015-2017) e pertanto non beneficiavano di contingenti specifici per paese, entravano nel mercato dell'Unione attraverso alcuni contingenti residui con volumi significativi.

    (179)

    Le parti hanno sostenuto che questa modificazione della configurazione dei flussi commerciali poteva essere considerata un cambiamento di circostanze di carattere duraturo, poiché negli ultimi anni questi nuovi esportatori avevano intrapreso aumenti significativi delle capacità di produzione. Tali flussi presumibilmente sostituivano altre origini nei contingenti residui e le parti interessate hanno proposto modifiche nella gestione dei contingenti tariffari. Le modifiche suggerite comprendevano la creazione di contingenti specifici per paese per proteggere determinati flussi nei contingenti residui, la creazione di nuovi regimi per impedire il consumo di contingenti tariffari da determinate origini in tutti i trimestri, il trasferimento di importi inutilizzati a contingenti residui nel trimestre successivo, la suddivisione delle categorie o la fissazione di un limite massimo per i contingenti residui.

    Valutazione

    (180)

    La Commissione ha analizzato i flussi delle importazioni nei contingenti residui in una serie di categorie per le quali le parti interessate avevano presentato osservazioni.

    (181)

    L'analisi ha confermato che i recenti sviluppi del mercato hanno determinato un calo significativo delle esportazioni dei fornitori tradizionali verso l'Unione nell'ambito dei contingenti residui in alcune categorie, mentre sono aumentate le esportazioni da nuovi paesi di origine nell'ambito degli stessi contingenti residui. Questa variazione dei flussi commerciali produceva una serie di effetti negativi sul funzionamento della misura in alcune categorie, come spiegato di seguito.

    (182)

    La Commissione ha constatato che le argomentazioni erano fondate per due categorie di prodotti. Di conseguenza si è reso necessario un adeguamento del funzionamento della misura per garantirne l'efficacia e preservare i flussi commerciali tradizionali nell'interesse dell'Unione.

    (a)   Categoria di prodotti 1 – Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    (183)

    La categoria di prodotti 1 (prodotti piatti laminati a caldo) è, in termini generali, una categoria molto importante nell'ambito della misura di salvaguardia per vari motivi. Essa rappresenta costantemente e di gran lunga la quota maggiore delle importazioni (8,5 milioni di tonnellate nel 2023), pari al 31 % delle importazioni totali nell'ambito della misura nel 2023. Essa rappresenta inoltre il 34 % della produzione totale dell'industria dell'Unione e circa il 25 % delle sue vendite sul mercato interno in termini di volume. Questa categoria ha molti utilizzi ed è considerata una sorta di prodotto di base, per cui è particolarmente sensibile alle variazioni dei prezzi. I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo possono essere utilizzati, tra l'altro, come prodotto finale nell'edilizia o nel settore automobilistico, ma sono anche utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di ulteriori prodotti a valle, in particolare la categoria di prodotti 2 (piatti laminati a freddo), che possono poi essere ulteriormente trasformati, ad esempio, nella categoria 4 (fogli rivestiti di metallo), che a loro volta possono essere trasformati nella categoria 5 (acciaio a rivestimento organico). I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono utilizzati anche come fattori produttivi per la fabbricazione di alcuni tubi. Considerando il suo peso nella produzione totale dell'Unione del prodotto in esame e la sua interrelazione con diverse altre categorie di prodotti, gli sviluppi relativi a tale categoria sono particolarmente rilevanti ai fini dell'efficacia della misura di salvaguardia.

    (184)

    Pertanto, data la sua particolare importanza, un contingente tariffario gestito in modo efficace per questa categoria aumenta le probabilità di efficacia della misura nel suo complesso. Di conseguenza il meccanismo è stato sottoposto a un controllo speciale e il suo funzionamento è stato verificato più volte in precedenti riesami per adeguare la sua gestione alle condizioni di mercato prevalenti.

    (185)

    Il contingente residuo di questa categoria inoltre è il maggiore contingente tariffario individuale nell'ambito della misura, con circa 1 milione di tonnellate inizialmente disponibili ogni trimestre.

    (186)

    Per quanto riguarda la situazione attuale, dall'ottobre 2023 (tre trimestri consecutivi (125)), il contingente tariffario residuo è stato costantemente esaurito il primo giorno del trimestre.

    (187)

    Ciò ha creato uno squilibrio sul mercato per tutto il resto di tali trimestri, mettendo immediatamente a disposizione quantità molto elevate, con il risultato di una notevole pressione delle importazioni.

    (188)

    La pressione delle importazioni è stata particolarmente marcata in questa categoria di prodotti, in quanto le importazioni hanno continuato ad aumentare nonostante un sostanziale calo complessivo del consumo di acciaio nell'Unione. Di fatto, la quota di mercato delle importazioni in questa categoria di prodotti ha raggiunto il 30 % nel 2023, ben al di sopra della media del prodotto in esame nel suo complesso.

    (189)

    Il fenomeno dell'esaurimento precoce è stato causato, in particolare, dalla penetrazione molto forte del Vietnam e dell'Egitto, che hanno cominciato a esportare nell'Unione la categoria di prodotti 1 solo nella seconda metà del 2022 e alla fine del 2023 fornivano oltre il 45 % delle importazioni nell'ambito di questo contingente tariffario. Di conseguenza, in alcuni di questi trimestri, altri paesi esportatori più piccoli ma storicamente presenti in questa categoria, come la Svizzera, sono stati sostituiti.

    Image 6

    Fonte:

    banca dati dei contingenti tariffari della DG TAXUD, * fino al 5.4.2024https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

    (190)

    Al fine di creare una maggiore stabilità del mercato per questa importante categoria di prodotti e quindi garantire che l'efficacia della misura non sia compromessa da sviluppi del mercato, la Commissione ha stabilito che era opportuno un adeguamento.

    Adeguamento

    (191)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l'imposizione di una limitazione al volume massimo che un singolo paese può esportare nell'ambito del contingente tariffario residuo su base trimestrale fosse la soluzione più appropriata.

    (192)

    Dopo un'attenta considerazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dei paesi esportatori interessati e dei loro utilizzatori dell'Unione, la Commissione ha ritenuto appropriato un massimale del 15 % per singolo paese rispetto al volume del contingente tariffario inizialmente disponibile in ciascun trimestre (126).

    (193)

    Questo livello di massimale garantisce, da un lato, che la penetrazione delle importazioni il primo giorno del trimestre sia limitata in termini di volumi nell'ambito del contingente tariffario residuo, riducendo in tal modo la pressione delle importazioni sul mercato. Dall'altro, consentirà ai paesi esportatori maggiormente interessati di continuare a esportare volumi rilevanti, superiori ai loro flussi commerciali storici prima della misura di salvaguardia e, in generale, superiori anche ai loro volumi esportati nei primi anni nell'ambito della misura di salvaguardia. Il massimale inoltre tutela gli interessi degli utilizzatori e dei paesi esportatori dell'Unione che erano stati sistematicamente sostituiti.

    (194)

    La Commissione ha ritenuto che tale adeguamento non ponga alcun rischio per la disponibilità della categoria di prodotti 1 sul mercato dell'Unione per una serie di motivi. In primo luogo, vi sono notevoli contingenti specifici per paese inutilizzati di altri grandi fornitori ed esistono altri fornitori che potrebbero aumentare, in una certa misura, la loro presenza nell'ambito del contingente tariffario residuo. In secondo luogo, l'industria dell'Unione dispone di capacità per aumentare la sua produzione interna, come indicato nella tabella 5. Ciò contribuirebbe a portare l'utilizzo degli impianti a livelli più sani, il che a sua volta aiuterebbe l'industria dell'Unione a migliorare i suoi risultati economici complessivi. Infine, date le previsioni sulle proiezioni di mercato, appare altamente improbabile che i volumi combinati dei contingenti specifici per paese inutilizzati più la capacità disponibile dei produttori dell'Unione non sarebbero sufficienti a soddisfare la domanda futura.

    (195)

    Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che l'adeguamento sia nell'interesse generale dell'Unione in quanto migliora il funzionamento della misura aumentandone l'efficacia, evitando nel contempo indebiti effetti di sostituzione e garantendo una sufficiente diversificazione dell'approvvigionamento per gli utilizzatori dell'Unione.

    (b)   Categoria di prodotti 16 – Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    (196)

    Oltre alla categoria di prodotti 1, la Commissione ha anche riscontrato che una modifica della configurazione delle importazioni stava perturbando l'equilibrio delle origini nel contingente tariffario residuo della categoria di prodotti 16, con effetti negativi sul funzionamento della misura. In questa categoria, il contingente tariffario residuo ha iniziato a essere completato nei primi giorni del trimestre in due degli ultimi tre trimestri valutati (127).

    (197)

    Dalla valutazione della Commissione è emerso che, in generale, fino al trimestre luglio-settembre 2023 esistevano svariati paesi esportatori che esaurivano regolarmente il contingente tariffario residuo. La quota delle importazioni per paese variava a seconda del trimestre. L'Algeria utilizzava in media (128) il 39 % del volume residuo totale del contingente tariffario, la Bosnia-Erzegovina circa il 23 %, la Corea il 9 % e il Giappone il 7 %. Diversi altri paesi utilizzavano in media il restante 20 %.

    (198)

    Nell'elaborare la misura di salvaguardia definitiva e nei diversi riesami del funzionamento, la Commissione ha cercato di preservare i flussi commerciali tradizionali in termini di volumi e origini. L'obiettivo di preservare i volumi tradizionali è stato raggiunto calcolando i contingenti tariffari sulla base dei flussi commerciali passati, mentre l'obiettivo di preservare le origini tradizionali è stato raggiunto istituendo contingenti specifici per paese.

    (199)

    I paesi fornitori tradizionali più piccoli che non avevano i requisiti per ottenere un contingente specifico per paese in una determinata categoria di prodotti tuttavia erano potenzialmente esposti a cambiamenti improvvisi e repentini nei flussi commerciali all'interno dei rispettivi contingenti tariffari residui. Questa è stata esattamente la situazione in cui si sono trovati alcuni paesi esportatori nella categoria di prodotti 16 e che ha impedito loro di continuare a esportare volumi significativi, a scapito loro e dei rispettivi utilizzatori dell'Unione.

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    Fonte:

    banca dati dei contingenti tariffari della DG TAXUD, * fino al 5.4.2024https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

    (200)

    A partire dal trimestre luglio-settembre 2023 la composizione delle origini è cambiata bruscamente all'interno del contingente tariffario residuo per questa categoria di prodotti, con esportazioni improvvise di quantità molto elevate da Malaysia ed Egitto. L'utilizzo medio combinato di questo contingente tariffario da parte di questi paesi prima di tale trimestre era pari allo 0 %. Negli ultimi tre trimestri per i quali erano disponibili dati completi, la loro quota media combinata di importazioni invece ha raggiunto il 76 %. Questa evoluzione ha comportato una massiccia riduzione delle importazioni in franchigia doganale da tutti gli altri paesi esportatori che avevano una presenza stabile sul mercato dell'Unione. Di fatto, alcuni di loro hanno praticamente smesso di esportare nell'ambito di questo contingente tariffario. In particolare, la quota di utilizzo del contingente tariffario della Bosnia-Erzegovina è scesa al 2 %, della Corea al 4 %, del Giappone all'1 % e degli altri all'1 %.

    (201)

    Questa penetrazione aggressiva nel mercato dell'Unione dalla Malaysia e dall'Egitto ha pertanto chiaramente escluso altre origini che esportavano regolarmente nell'ambito di questo contingente tariffario, riducendone sostanzialmente la presenza (Algeria) o eliminandola quasi completamente (ad esempio Bosnia-Erzegovina, Giappone, Corea), a scapito loro e dei rispettivi utilizzatori dell'Unione.

    Adeguamento

    (202)

    Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che una limitazione del volume massimo delle importazioni in franchigia doganale per paese di origine e per trimestre fosse l'azione più appropriata per ripristinare una distribuzione più equilibrata delle origini in questo contingente tariffario residuo e, di conseguenza, garantire un migliore funzionamento della misura. La Commissione ha ritenuto opportuno fissare tale limite al 15 % per singolo paese del contingente tariffario inizialmente disponibile all'inizio di ciascun trimestre.

    (203)

    Con questo adeguamento la Commissione intende evitare indebiti effetti di sostituzione sui paesi fornitori tradizionali più piccoli, garantendo così la disponibilità per gli utilizzatori dell'Unione di volumi provenienti da tali origini. D'altro canto, il massimale del 15 % continuerebbe a consentire ai paesi esportatori maggiormente interessati di continuare a esportare quantitativi in franchigia doganale sostanzialmente superiori ai loro livelli storici, che in alcuni casi erano inesistenti. Inoltre consentirebbe agli utilizzatori dell'Unione una sufficiente diversificazione delle origini. Infine, considerando la coerenza dei risultati passati di altri paesi nell'ambito del contingente tariffario residuo, la Commissione ritiene ragionevole presumere che il contingente tariffario residuo di questa categoria continuerà a essere utilizzato completamente.

    (204)

    La Commissione ritiene che tale adeguamento sia nell'interesse dell'Unione in quanto garantisce la disponibilità di una varietà di fonti di approvvigionamento per gli utilizzatori dell'Unione e nel contempo previene flussi destabilizzanti, a beneficio della stabilità del mercato.

    7.4.   Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base al loro livello di importazioni più recente

    (205)

    Al punto 2.C dell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe analizzato se le importazioni da un paese in via di sviluppo membro dell'OMC avessero superato la soglia del 3 % nel periodo in questione (ossia nel 2023) e, se necessario, avrebbe aggiornato l'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che dovrebbero essere inclusi o esclusi dall'ambito di applicazione della misura.

    Osservazioni delle parti interessate

    (206)

    Diverse parti hanno chiesto un aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione della misura, utilizzando i dati più recenti sulle importazioni. L'industria dell'Unione inoltre ha chiesto l'esclusione dei volumi delle importazioni dall'Ucraina dai dati utilizzati per il calcolo che determina quali paesi in via di sviluppo membri dell'OMC sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura.

    Valutazione

    (207)

    A norma dell'articolo 9 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 18 del regolamento di base sulle misure di salvaguardia, una misura di salvaguardia non è applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la sua quota di importazioni rimane inferiore al 3 % del totale delle importazioni in una determinata categoria di prodotti. Se la quota delle importazioni di tutti i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC al di sotto della soglia del 3 % rappresenta oltre il 9 % delle importazioni totali in una determinata categoria, la misura di salvaguardia si applica a tutti i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC. La Commissione ha riesaminato e aggiornato periodicamente l'elenco dei paesi in via di sviluppo.

    (208)

    L'ultimo aggiornamento dell'elenco ha avuto luogo nel giugno 2023, nel contesto dell'inchiesta di riesame per valutare un'eventuale cessazione anticipata della misura di salvaguardia (129). Come nelle precedenti inchieste di riesame, la Commissione ha aggiornato l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura e da essa esclusi sulla base di un calcolo della loro quota di importazioni, utilizzando i dati consolidati più recenti disponibili sulle importazioni, ossia le statistiche sulle importazioni dell'anno 2023 (130). Non è stato ritenuto opportuno modificare la metodologia seguita nei precedenti riesami.

    Adeguamento

    (209)

    Le modifiche derivanti da tale aggiornamento, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2024, sono le seguenti (tabella aggiornata nell'allegato II, parte III.2, del presente regolamento):

    per quanto riguarda le categorie 5 e 24 sono stati inclusi tutti i paesi in via di sviluppo, perché la somma di tutte le quote delle importazioni del 2023 che sono state inferiori al 3 % supera il 9 %;

    l'Albania è inclusa per la categoria 28;

    il Brasile è escluso per le categorie 1 e 2;

    la Cina è inclusa per le categorie 4B, 13, 17 ed esclusa per le categorie 2, 3A, 7 e 15;

    l'India è inclusa per le categorie 25A e 27 ed esclusa per le categorie 16 e 17;

    l'Indonesia è esclusa per la categoria 9;

    il Kazakhstan è escluso per la categoria 19;

    la Malaysia è esclusa per la categoria 9;

    la Macedonia del Nord è esclusa per la categoria 26;

    l'Oman è escluso per la categoria 13;

    il Sud Africa è escluso per la categoria 4A;

    la Tunisia è inclusa per la categoria 4A;

    la Turchia è inclusa per la categoria 7;

    gli Emirati arabi uniti sono inclusi per la categoria 25A;

    il Vietnam è incluso per la categoria 2 ed escluso per la categoria 26.

    7.5.   Livello di liberalizzazione

    (210)

    In base alle norme dell'OMC (131) e dell'UE (132), un membro dell'OMC che applica una misura di salvaguardia la liberalizza progressivamente dopo un anno di imposizione a intervalli regolari durante il periodo di applicazione. L'obiettivo della liberalizzazione è permettere il progressivo aumento della concorrenza delle importazioni nel mercato, consentendo nel contempo all'industria nazionale di adeguarsi a un livello più elevato di importazioni.

    (211)

    La legislazione dell'OMC non stabilisce alcun requisito particolare riguardo alla forma o al ritmo concreto della liberalizzazione, tranne che tale liberalizzazione debba avvenire progressivamente a intervalli regolari durante il periodo di applicazione.

    (212)

    La misura di salvaguardia dell'UE sull'acciaio è stata liberalizzata annualmente dal 2019 e l'adeguatezza del tasso di liberalizzazione è stata valutata e modificata in diverse occasioni (133). L'attuale tasso di liberalizzazione annuale, dal luglio 2022, è del 4 %.

    (213)

    Nell'ambito dell'inchiesta la Commissione si è impegnata a valutare se l'attuale livello di liberalizzazione sia rimasto adeguato o se debba essere rivisto.

    Osservazioni delle parti interessate

    (214)

    Alcune parti interessate (in particolare i produttori esportatori e gli utilizzatori dell'Unione) hanno chiesto alla Commissione di aumentare il livello di liberalizzazione oltre il 4 %. Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che la posizione dell'industria dell'Unione era solida e che non si era verificata una diversione degli scambi o che il suo rischio era diminuito. L'industria dell'Unione ha chiesto una riduzione del ritmo di liberalizzazione sulla base di elementi di prova del calo dei livelli di consumo e delle prospettive per i prossimi mesi. Su tale base l'industria dell'Unione ha sostenuto che non vi sarebbe alcun rischio di carenza sul mercato dell'Unione.

    Valutazione

    (215)

    Per determinare l'adeguatezza dell'attuale livello di liberalizzazione, la Commissione ha condotto un'analisi retrospettiva e un'analisi previsionale.

    (216)

    Per quanto riguarda la valutazione retrospettiva, i dati indicano che il tasso di liberalizzazione ha superato l'evoluzione del consumo. Mentre i contingenti tariffari sono stati aumentati di quasi il 25 % (compresa l'integrazione del 5 % applicabile dal febbraio 2019), nello stesso periodo il consumo è diminuito del 17 %. Queste tendenze opposte hanno pertanto ampliato in misura significativa il divario tra il livello dei contingenti tariffari e la domanda del mercato.

    (217)

    Per quanto riguarda la valutazione previsionale, come spiegato nella sezione 3.2.2, lettera h), il mercato dell'acciaio ha mostrato chiari segnali di decelerazione. Nel 2023 il consumo mondiale di acciaio ha registrato un calo dell' 1,1 % (134) rispetto all'anno precedente. Nell'Unione il consumo è diminuito a un ritmo molto più marcato, del 6 % (135). Le ultime prospettive di mercato sul consumo mondiale di acciaio prevedono solo una modesta ripresa, dell'1,7 % nel 2024 (che recupera a malapena le cifre del 2022) e dell'1,2 % nel 2025 (con livelli di consumo che rimangono al di sotto dei volumi del 2021). Come illustrato nella sezione 3.2.2, lettera h), le prospettive per il mercato dell'Unione dovrebbero seguire una tendenza analoga.

    (218)

    Sebbene i livelli di utilizzo dei contingenti tariffari siano variati da paese a paese e da categoria a categoria, alla fine di ogni anno di salvaguardia i volumi inutilizzati erano notevoli, e tale tendenza è proseguita nel sesto anno di salvaguardia in corso (136).

    (219)

    Alla luce delle recenti tendenze e prospettive negative sul consumo di acciaio a livello mondiale e sul mercato dell'acciaio dell'Unione e del fatto che i contingenti tariffari erano ampiamente disponibili in tutte le categorie di prodotti, la Commissione ha ritenuto che non sia nell'interesse dell'Unione aumentare ulteriormente l'attuale ampio divario tra il ritmo dell'aumento del volume dei contingenti tariffari e quello del consumo di acciaio.

    Adeguamento

    (220)

    In considerazione del crescente divario tra il consumo (compreso il consumo previsto) e i volumi dei contingenti tariffari e dei livelli elevati di pressione delle importazioni, che molto probabilmente persisteranno, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento o l'aumento del tasso del 4 % comprometterebbe gravemente l'efficacia della misura. La Commissione ha inoltre confermato che i contingenti tariffari generalmente disponibili per tutte le categorie di prodotti erano sufficienti.

    (221)

    In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che stabilire il tasso di liberalizzazione all'1 % fosse appropriato per garantire l'efficacia della misura.

    (222)

    A partire dal 1° luglio 2024 i contingenti tariffari continueranno pertanto ad aumentare annualmente dell'1 % per tutte le categorie di prodotti. I volumi specifici per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026 (su base trimestrale) figurano nell'allegato IV.1 del presente regolamento.

    (223)

    Insieme ad altri adeguamenti presentati nel presente regolamento, tale tasso di liberalizzazione contribuirà a migliorare l'efficacia della misura in un periodo in cui il mercato dell'Unione subisce forti tensioni legate alle importazioni, causate dagli effetti negativi della sovraccapacità e dalle conseguenti risposte a tale situazione in tutto il mondo, in un contesto di domanda debole. Gli utilizzatori dell'Unione continueranno a disporre di volumi sufficienti in franchigia doganale nell'ambito dei contingenti tariffari esistenti.

    7.6.   Altri mutamenti delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello o dell'assegnazione del contingente tariffario

    (224)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha definito la portata delle argomentazioni nell'ambito di questo capitolo come qualunque altra questione che non rientra nelle sezioni 7.1, 7.2, 7.4 e 7.5, nella misura in cui si tratti di mutamenti duraturi delle circostanze rispetto alla situazione prevalente durante l'inchiesta iniziale, i cui effetti possano rendere necessario un riesame e giustificare, tra l'altro, un adeguamento del livello o dell'assegnazione dei contingenti tariffari per specifiche categorie di prodotti. Le parti interessate sono state invitate a fornire elementi di prova sufficienti a sostegno delle loro osservazioni, nonché proposte specifiche su come affrontare eventuali sviluppi che incidano su una categoria di prodotti.

    Osservazioni delle parti interessate

    (225)

    Le richieste ricevute a tale proposito possono essere suddivise in due tipi. Il primo tipo riguardava i mutamenti di carattere duraturo nella domanda di talune categorie di prodotti, mentre il secondo riguardava un mutamento di carattere duraturo relativamente ai nuovi paesi fornitori.

    (a)   Aumento della domanda per determinate categorie

    (226)

    Le richieste di questo tipo si riferivano a modifiche della definizione del prodotto, che di solito comportavano l'eliminazione di categorie di prodotti dall'ambito di applicazione della misura, l'aumento delle assegnazioni dei contingenti tariffari o la concessione di un contingente specifico per paese a una particolare origine sulla base di proiezioni di un rapido aumento della domanda per una particolare categoria, e qualora l'industria dell'Unione presumibilmente non fosse in grado di fornire quantitativi sufficienti.

    Valutazione

    (227)

    A tale riguardo, gli elementi di prova presentati dalle parti interessate non giustificavano alcun adeguamento sulla base delle argomentazioni formulate in merito a mutamenti delle circostanze. Le argomentazioni riguardavano in genere origini specifiche nell'ambito di determinate categorie di prodotti. In tutti i casi, negli ultimi tre trimestri (luglio 2023-marzo 2024) erano disponibili volumi in franchigia doganale. Tali argomentazioni quindi non erano in linea con l'interesse generale dell'Unione, ma riguardavano piuttosto le preferenze specifiche di determinati portatori di interessi. Anche le argomentazioni sulla disponibilità delle forniture da parte dei produttori dell'Unione sono state ampiamente confutate dall'industria dell'Unione e la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compreso l'utilizzo dei contingenti tariffari, non suffragassero le argomentazioni relative a una potenziale carenza di acciaio.

    Conclusione

    (228)

    La Commissione ha pertanto concluso che non esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare adeguamenti del funzionamento della salvaguardia sull'acciaio sulla base di mutamenti delle circostanze dovuti al presunto futuro aumento della domanda in particolari categorie di prodotti.

    (b)   Cambiamenti nei flussi commerciali – Nuovi paesi esportatori

    (229)

    Varie parti (industria dell'Unione, esportatori e utilizzatori) hanno sostenuto che si erano verificati cambiamenti nei flussi commerciali e che tale evoluzione costituiva un mutamento delle circostanze di carattere duraturo. Secondo alcune parti (industria dell'Unione) tale mutamento dei flussi commerciali è il risultato di una nuova e complessa dinamica regionale caratterizzata dalla sovraccapacità globale nel settore dell'acciaio che richiederebbe dei cambiamenti nella gestione dei contingenti tariffari.

    (230)

    Argomentazioni relative al cambiamento dei flussi commerciali sono state presentate anche nella sezione 7.1 (Assegnazione e gestione dei contingenti tariffari) e nella sezione 7.2 (Sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali).

    (231)

    Le parti interessate hanno sostenuto che, sebbene alcuni contingenti specifici per paese restino ampiamente inutilizzati in determinate categorie di prodotti, nuovi flussi stanno entrando nel mercato dell'Unione attraverso contingenti residui. Di conseguenza hanno chiesto alla Commissione di apportare alcuni adeguamenti alla gestione dei contingenti tariffari.

    Valutazione

    (232)

    Nell'inchiesta la Commissione ha individuato nuovi flussi commerciali che entrano nel mercato in determinate categorie di prodotti. La Commissione ha risposto a tali argomentazioni con gli adeguamenti descritti nella sezione 7.3.

    8.   MODIFICA DEI CODICI NC NELLE CATEGORIE DI PRODOTTI 22, 24 E 26

    (233)

    Il 1o gennaio 2022, a seguito di aggiornamenti (137) della nomenclatura doganale dell'Unione (NC), alcuni codici NC relativi ai tubi di acciaio rientranti nell'ambito di applicazione della salvaguardia sull'acciaio sono stati modificati (138). Le categorie di prodotti interessate erano la 22 (tubi di acciai inossidabili senza saldatura), la 24 (altri tubi senza saldatura) e la 26 (altri tubi saldati).

    (234)

    Poiché l'ultimo riesame della misura (139) a giugno 2023 non teneva conto di tale modifica, il volume delle importazioni utilizzato in tale riesame ai fini del calcolo dell'elenco dei paesi in via di sviluppo non era del tutto preciso per queste categorie.

    (235)

    Di conseguenza, l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura applicabile a decorrere dal 1o luglio 2023 ha avuto un impatto sostanziale su due delle tre categorie summenzionate. Se la Commissione avesse utilizzato i codici NC aggiornati nel suo ultimo riesame, le modifiche all'elenco dei paesi in via di sviluppo rispetto all'elenco effettivamente pubblicato il 1o luglio 2023 (applicabile fino al 30 giugno 2024) sarebbero state le seguenti.

    Categoria 24: la soglia del 9 % per i paesi in via di sviluppo sarebbe stata raggiunta. Pertanto, tutti i paesi in via di sviluppo che esportano in questa categoria avrebbero dovuto essere soggetti alla misura a partire dal 1o luglio 2023.

    Categoria 26: le importazioni dalla Macedonia del Nord e dal Vietnam sarebbero state inferiori alla soglia individuale del 3 % e pertanto avrebbero dovuto essere escluse dalla misura a partire dal 1o luglio 2023.

    (236)

    Le modifiche apportate all'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura a seguito della modifica dei codici sono sintetizzate come segue:

     

     

     

    VERSIONE PUBBLICATA

     

    VERSIONE CORRETTA

    Paese/Gruppo di prodotti

    22

    24

    26

     

    Paese/Gruppo di prodotti

    22

    24

    26

    Argentina

     

    X

     

     

    Argentina

     

    X

     

    Brasile

     

    X

     

     

    Brasile

     

    X

     

    Cina

    X

    X

    X

     

    Cina

    X

    X

    X

    Egitto

     

     

     

     

    Egitto

     

    X

     

    India

    X

    X

    X

     

    India

    X

    X

    X

    Indonesia

     

     

     

     

    Indonesia

     

    X

     

    Kazakhstan

     

     

     

     

    Kazakhstan

     

    X

     

    Malaysia

     

     

     

     

    Malaysia

     

    X

     

    Messico

     

    X

     

     

    Messico

     

    X

     

    Moldova

     

     

     

     

    Moldova

     

    X

     

    Macedonia del Nord

     

     

    X

     

    Macedonia del Nord

     

    X

     

    Oman

     

     

     

     

    Oman

     

    X

     

    Turchia

     

     

    X

     

    Turchia

     

    X

    X

    Ucraina

    X

    X

     

     

    Ucraina

    X

    X

     

    Emirati arabi uniti

     

    X

     

     

    Emirati arabi uniti

     

    X

     

    Vietnam

     

     

    X

     

    Vietnam

     

    X

     

    Tutti gli altri paesi in via di sviluppo

     

     

     

     

    Tutti gli altri paesi in via di sviluppo

     

    X

     

    (237)

    L'elenco aggiornato dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura, applicabile nel periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, figura nell'allegato III, parte III.2, del presente regolamento.

    (238)

    Le conseguenze pratiche di tali modifiche nell'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura in vigore dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 sono le seguenti:

    per la categoria 24, il fatto che tutti i paesi in via di sviluppo avrebbero dovuto essere soggetti alla misura a partire dal 1o luglio 2023 non ha alcuna implicazione pratica. Tutti i paesi che avrebbero dovuto essere soggetti alla misura avrebbero esportato attraverso il contingente residuo. Il contingente residuo non è mai stato esaurito dal 1o luglio 2023 e i volumi rimanenti alla fine del periodo erano sufficientemente ampi da coprire il volume totale delle esportazioni originarie dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che avrebbero dovuto rientrare in questa categoria. Pertanto, con i vecchi o i nuovi codici, nessuno dei paesi che avrebbero dovuto essere inclusi avrebbe dovuto pagare dazi;

    per la categoria 26, l'uso dei codici obsoleti comporta un duplice effetto. Ciò è dovuto al fatto che il contingente residuo è stato esaurito in due trimestri dal 1o luglio 2023  (140). Da un lato, secondo le informazioni fornite dalla DG TAXUD (141), alcune importazioni dalla Macedonia del Nord e dal Vietnam hanno pagato il dazio del 25 % a seguito del completamento del contingente residuo in franchigia doganale. Dall'altro, il fatto che le esportazioni di questi due paesi siano state indebitamente contabilizzate nell'ambito del contingente residuo ha causato l'esaurimento di tale contingente e, di conseguenza, altri esportatori hanno dovuto pagare indebitamente i dazi. Per il trimestre in corso non è ancora noto se il contingente residuo per la categoria 26 sarà esaurito.

    (239)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione riconosce il diritto degli importatori che hanno pagato dazi per la categoria 26 dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda le importazioni originarie di alcuni paesi di chiedere il rimborso di tali dazi alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Tali paesi sono i seguenti:

    Trimestre 1.7.2023-30.9.2023: Bosnia-Erzegovina, Canada, Israele, India, Giappone, Macedonia del Nord, Corea del Sud, Singapore, Stati Uniti, Serbia e Vietnam;

    Trimestre 1.10.2023-31.12.2023: Australia, Bosnia-Erzegovina, Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Nuova Caledonia, Macedonia del Nord, Singapore, Stati Uniti, Kossovo, Serbia e Vietnam.

    (240)

    L'accettazione delle richieste di rimborso per il trimestre in corso (dal 1o aprile 2024 al 30 giugno 2024) sarà oggetto di una verifica supplementare volta a stabilire se il pagamento dei dazi sia dovuto al fatto che la Commissione non ha tenuto conto dei nuovi codici nel calcolo dei paesi in via di sviluppo.

    (241)

    A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (142), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    9.   OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

    (242)

    Il presente regolamento che modifica la misura di salvaguardia in vigore rispetta anche gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali firmati con determinati paesi terzi.

    (243)

    La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base dell'UE sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:

    1)

    l'articolo 1, paragrafo 2, è così modificato:

    «2.   Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 7, 8, 17 e 25a, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV.»

    ;

    2)

    l'articolo 1, paragrafo 3, è così modificato:

    «3.   La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per le categorie di prodotti 7, 8, 17 e 25a sono assegnati »per ordine di arrivo«, sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.»

    ;

    3)

    l'articolo 1, paragrafo 5, è così modificato:

    «5.   Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 3B, 14, 16, 20 e 26 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25B, 27 e 28 sarà consentito solo l'accesso a un volume specifico nell'ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure.»

    ;

    4)

    all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 7:

    «7.   Ai paesi che importano attraverso il contingente »Altri paesi« nelle categorie di prodotti 1 e 16 è applicabile un volume massimo di importazioni pari al 15 % per paese del contingente in franchigia doganale disponibile all'inizio del trimestre di cui all'allegato IV.1 del presente regolamento. Il volume massimo di importazioni si applica ai paesi che non dispongono di un contingente specifico per paese ed è applicabile in tutti i trimestri.»

    ;

    5)

    all'articolo 2, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

    6)

    l'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso;

    7)

    all'articolo 10, il secondo comma è così modificato:

     

    «Esso si applica fino al 30 giugno 2026.»;

    8)

    l'allegato IV è modificato dall'allegato I del presente regolamento;

    9)

    l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2024;

    10)

    l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2024.

    Articolo 2

    1.   I dazi di salvaguardia pagati in relazione alle importazioni effettuate nell'Unione nell'ambito della categoria di prodotti 26 («altri tubi saldati») dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e originari dei paesi di cui al paragrafo 2 sono oggetto di rimborso o di sgravio conformemente alla normativa doganale applicabile.

    2.   Le origini delle importazioni soggette al paragrafo 1 sono le seguenti:

    per il trimestre 1.7.2023-30.9.2023: Bosnia-Erzegovina, Canada, Israele, India, Giappone, Macedonia del Nord, Corea del Sud, Singapore, Stati Uniti, Serbia e Vietnam;

    per il trimestre 1.10.2023-31.12.2023: Australia, Bosnia-Erzegovina, Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Nuova Caledonia, Macedonia del Nord, Singapore, Stati Uniti, Kossovo, Serbia e Vietnam.

    3.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in relazione alle importazioni effettuate dal 1o aprile 2024 fino al 30 giugno 2024 sarà soggetto a una verifica supplementare della domanda di rimborso. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro contattano la Commissione europea prima di autorizzare qualsiasi richiesta di rimborso o sgravio.

    4.   Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

    (2)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28) («primo regolamento di riesame del funzionamento»).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27) («secondo regolamento di riesame del funzionamento»).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58) («terzo regolamento di riesame del funzionamento»).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione, del 26 giugno 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 161 del 27.6.2023, pag. 44) («regolamento di riesame del 2023»).

    (9)  Per un elenco completo dei diversi adeguamenti della misura, compreso, tra l'altro, l'adeguamento dei contingenti tariffari a seguito della Brexit e a seguito delle sanzioni nei confronti di Bielorussia e Russia, cfr. il sito web della DG TRADE: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/search.

    (10)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015).

    (11)  Avviso di apertura relativo all'eventuale proroga e riesame delle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU C, C/2024/1460, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/C/2024/1460/oj).

    (12)  Le versioni pubbliche delle risposte al questionario sono a disposizione delle parti interessate nel fascicolo pubblico dell'inchiesta: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (accessibile alle parti interessate registrate).

    (13)   https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (accessibile solo alle parti interessate registrate).

    (14)  Consultabile nell'apposito sito web della DG TRADE dedicato all'inchiesta: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2519 (accessibile al pubblico).

    (15)  Considerato che le risposte al questionario non comprendono tutti i produttori di acciaio dell'Unione, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è stata calcolata sulla base dei dati relativi al consumo, alle importazioni e alle risposte al questionario.

    (16)  Per un confronto dell'andamento degli indicatori prima del 2021, cfr. il primo regolamento di riesame della proroga, tabelle 1-4.

    (17)  Cfr. la banca dati CRU per l'andamento dei prezzi dell'energia nell'Unione e un confronto dei costi dell'energia dei produttori di acciaio dell'Unione e dei produttori di altri mercati (disponibile su abbonamento).

    (18)  Cfr. la sezione 3.2.2, lettere a) e b).

    (19)  Compresi i livelli precedenti l'istituzione di una misura di salvaguardia e quelli dei primi anni di applicazione della misura valutati nel primo regolamento di riesame della proroga.

    (20)  Regolamento di salvaguardia definitivo, considerando 47.

    (21)  Per una descrizione completa delle famiglie di prodotti, si veda il considerando 21 del regolamento di salvaguardia definitivo.

    (22)  Per un quadro più ampio dell'evoluzione delle importazioni negli anni precedenti, cfr. la tabella 2 del regolamento di salvaguardia definitivo e la tabella 9 del primo regolamento di riesame della proroga.

    (23)  Il 2013 è il primo anno del periodo coperto dalla raccolta di dati della Commissione nell'ambito del regolamento di salvaguardia definitivo.

    (24)  Già nella misura definitiva, con una minore penetrazione delle importazioni, la Commissione aveva stabilito che l'aumento delle importazioni (+ 71 %) era stato significativo. Cfr. la sezione 3 del regolamento di salvaguardia definitivo.

    (25)  Cfr. il considerando 25 del primo regolamento di riesame della proroga.

    (26)  Dati estratti dal sito web dedicato della Commissione che fornisce informazioni su ogni utilizzo dei contingenti tariffari ed è aggiornato quotidianamente. I dati di base utilizzati per questa analisi sono pubblicamente consultabili al seguente indirizzo:

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

    (27)  L'anno 4 riguarda il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022, l'anno 5 riguarda il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023.

    (28)  Anno 6, relativo al periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.

    (29)  Dati dal 1o luglio 2023 al 31 marzo 2024.

    (30)  Le origini in questione sono: Cina, India, Corea, Taiwan e Turchia.

    (31)  In media, il numero di contingenti tariffari esauriti da tali origini rappresentava il 65 % del totale dei contingenti tariffari esauriti.

    (32)  Cfr. i considerando 27 e 28 del primo regolamento di riesame della proroga.

    (33)  Ottobre-dicembre 2023, gennaio-marzo 2024, aprile-giugno 2024. Un modello simile è stato individuato in alcuni trimestri nella categoria di prodotti 16 (vergelle).

    (34)  Cfr. la tabella 9 del presente regolamento.

    (35)   https://dataweb.usitc.gov/

    (36)  Cfr. il documento dell'OCSE «Steel Market Developments Q2 2024», tabella 7.

    (37)  Questi paesi sono (elencati in ordine alfabetico): Corea del Sud, Giappone, Egitto, India, Indonesia, Taiwan, Turchia e Vietnam. Nel 2023 la loro quota sul totale delle importazioni nell'Unione era pari al 65 %.

    (38)  I dati provenienti dalla Cina, un altro dei principali esportatori verso l'Unione, non sono stati inclusi in quanto la loro evoluzione specifica è trattata separatamente. La stessa analisi, comprensiva delle esportazioni dalla Cina, avrebbe evidenziato un aumento del 3 % delle esportazioni nello stesso periodo.

    (39)  Cfr. il documento dell'OCSE «Steel Market Developments, Q2 2024», tabella 6.

    (40)  Cfr. il documento dell'OCSE «Steel trade and trade policy developments» (luglio-dicembre 2023), sezione 2.1.1. Tale volume è superiore ai volumi combinati delle esportazioni dei successivi quattro maggiori esportatori mondiali di acciaio: Giappone, Corea (Repubblica di), Unione europea e Turchia. Cfr.: documento dell'OCSE «Steel Market Developments, Q2 2024», tabella 6.

    (41)  Cfr. il documento dell'OCSE «Steel Market Developments Q2 2024», tabella 5.

    (42)  Cfr. l'evoluzione del consumo interno nei principali mercati nella tabella 13 del presente regolamento.

    (43)  Cfr. il documento dell'OCSE «Steel Market Developments Q2 2024», tabella 7.

    (44)  Compresi Vietnam, Filippine, Malaysia, Thailandia, Indonesia, Singapore.

    (45)  Cfr. S&P Platts: «Turkish steel mills under pressure from low-priced Asian imports» https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/050924-turkish-steel-mills-under-pressure-from-low-priced-asian-imports-panel.

    (46)  Cfr. Bloomberg: «China's $8.5 Billion in Steel Spurs Latin America Toward Tariffs» https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-23/brazil-joins-protectionist-wave-in-face-of-cheap-steel-imports.

    (47)  Cfr. il documento dell'OCSE «Steel trade and trade policy developments» (luglio-dicembre 2023), tabella 1, da leggere insieme al documento dell'OCSE «Steel Market Developments, Q2 2024», tabella 7.

    (48)  Cfr. GMK: «In January-April, China increased steel exports by 27 percent» https://gmk.center/en/news/china-increased-steel-exports-by-27-y-y-in-january-april/; cfr. anche S&P Global Commodity Insights – Platts, World Steel Review, volume 24, numero 19, 8 maggio 2024 (disponibile su abbonamento).

    (49)  Il Vietnam ha aumentato le esportazioni del prodotto in esame del 37 % nel 2023 rispetto al 2021, la Malaysia del 535 % e l'Indonesia del 66 %. Nel caso del Vietnam, il maggiore esportatore tra le origini analizzate in proposito, rispetto all'anno in cui le esportazioni sono state più elevate prima del 2021 (ossia il 2018) l'aumento nel 2023 è stato del +334 %.

    (50)  Nel 2023 il Giappone ha aumentato le esportazioni del 106 % rispetto al 2021.

    (51)  Anche la Corea (Repubblica di), che ha altresì subito pressioni da parte della Cina sia sul mercato interno che su altri mercati di esportazione, ha rafforzato la sua presenza sul mercato dell'Unione, sebbene l'aumento sia stato più moderato.

    (52)  L'evoluzione delle importazioni nell'Unione da alcune di queste origini è trattata ulteriormente nel contesto dell'analisi della sovraccapacità di cui alla sezione 3.2.2, lettera d).

    (53)  Principali paesi esportatori di acciaio, che esportano il prodotto in esame nell'Unione.

    (54)  Questa tabella intende fornire una panoramica generale sull'andamento del consumo di alcune delle principali categorie di prodotti scambiati a livello mondiale. I dati non riflettono esattamente il prodotto in esame.

    (55)  I dati del 2022 sono i più recenti a disposizione della Commissione da questa fonte.

    (56)  La tendenza rilevata includendo o escludendo la Cina dal calcolo è ampiamente comparabile.

    (57)  Cfr. i considerando da 49 a 54 del regolamento di salvaguardia definitivo.

    (58)  Cfr. anche i considerando da 38 a 43 del primo regolamento di riesame della proroga e il considerando 87 del regolamento di riesame del 2023.

    (59)  Cfr. il documento dell'OCSE: «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026»; e il documento del Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio: «Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity».

    (60)  Cfr. la 95 a sessione del comitato per l'acciaio dell'OCSE - dichiarazione della presidenza.

    (61)  Cfr. il documento dell'OCSE: «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026», sezioni 2.4 e 4.

    (62)  Ibidem, tabella 1, pag. 9.

    (63)   Fonte: banca dati CRU per gli anni 2017-2023, dati relativi alla sovraccapacità raffrontati con quelli relativi al consumo e alla produzione. https://www.crugroup.com/analysis/steel/ (consultazione con registrazione).

    (64)  Cfr. il documento dell'OCSE: «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026».

    (65)  Cfr. Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio: «Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity».

    (66)  Ibidem ai punti 12 e 13.

    (67)  Cfr. il documento dell'OCSE «Latest developments in steelmaking capacity and outlook to 2026», allegato C.

    (68)  Cfr. il documento dell'OCSE «Latest developments in steelmaking capacity and outlook to 2026», sezioni 2.4 e 3. Cfr. anche: https://gmk.center/en/news/chinese-xinxing-invests-2-billion-in-steel-plants-in-egypt/; https://news.metal.com/newscontent/102434658/Another-Chinese-steel-mills-made-its-way-to-overseas-For-Chinese-companies-looking-to-invest-overseas-what-are-critical-factors-to-watch-for.

    (69)  Tali origini comprendono: Algeria, Egitto, Indonesia, Malaysia e Vietnam.

    (70)  Le importazioni da queste origini sono aumentate del 344 % rispetto al 2017, l'ultimo anno prima dell'istituzione della misura di salvaguardia.

    (71)  Cfr. i considerando da 99 a 110 del regolamento di salvaguardia definitivo.

    (72)  Cfr. la sezione 3.1.2, lettera c), del primo regolamento di riesame della proroga.

    (73)  Sezione 3.5 del terzo regolamento di riesame del funzionamento.

    (74)  Cfr. la sezione 4.1.2 del regolamento di riesame del 2023.

    (75)  Cfr. «Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Protect U.S. Steel and Shipbuilding Industry from China's Unfair Practices», aprile 2024, secondo cui « si tratta di una sfida crescente che deve essere affrontata per impedire alle esportazioni di acciaio cinesi e di altri paesi di accedere al mercato statunitense ed eludere le tariffe di cui alla Sezione 232 o alla Sezione 301. Il presidente Biden ha recentemente inviato in Messico alti membri della sua amministrazione per affrontare la questione».

    https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/17/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-protect-u-s-steel-and-shipbuilding-industry-from-chinas-unfair-practices/.

    Per maggiori informazioni: dichiarazione del portavoce del rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio Adam Hodge, del 9 dicembre 2022: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/december/statement-ustr-spokesperson-adam-hodge.

    (76)  Cfr. «Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Protect U.S. Steel and Shipbuilding Industry from China's Unfair Practices», aprile 2024; https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/17/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-protect-u-s-steel-and-shipbuilding-industry-from-chinas-unfair-practices/.

    Cfr. anche Fact Sheet: President Biden Takes Action to Protect American Workers and Businesses from China's Unfair Trade Practices, 14 maggio 2024:

    https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/14/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices/

    (77)  Una valutazione specifica delle misure di difesa commerciale è effettuata nella sezione 3.2.2, lettera f).

    (78)  Cfr. S&P Platts: « Mexico imposes 25% tariff on imports of steel to improve domestic market»| S&P Global Commodity Insights (spglobal.com).

    (79)  Cfr. l'annuncio del governo brasiliano. «Gecex restores import tariffs for 5 steel NCMs» « https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/gecex-recompoe-tarifas-de-importacao-para-5-ncms-do-aco ».

    (80)  Cfr. S&P Platts: «Türkiye restricts steel and aluminium exports to Israel». In particolare, si osserva che «poiché Israele è una delle principali destinazioni di esportazione di prodotti lunghi in acciaio della Turchia, le restrizioni potrebbero danneggiare i volumi delle esportazioni e i prezzi delle acciaierie turche».

    https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/040924-Türkiye-restricts-steel-and-aluminum-exports-to-israel.

    (81)  Le esportazioni dall'UE soggette a misure di difesa commerciale non sono prese in considerazione ai fini della presente valutazione.

    (82)  Cfr. i considerando 33 e 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39), i considerando 47 e 48 del primo regolamento di riesame della proroga e i considerando da 64 a 66 del regolamento di riesame del 2023.

    (83)  In ordine alfabetico: Cina, Corea (Repubblica di), Egitto, Giappone, India, Indonesia, Taiwan, Turchia e Vietnam.

    (84)   https://www.gov.uk/government/news/tra-recommends-steel-safeguard-measure-be-extended-to-2026

    (85)   https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/safe_zaf_04mar24_e.htm

    (86)  Per quanto riguarda il legame tra la sovraccapacità esistente e l'evoluzione delle azioni di difesa commerciale, cfr. l'analisi effettuata dal Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio: «Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity», sezione 4.

    (87)  Cfr. la dichiarazione del presidente del comitato per l'acciaio dell'OCSE: «Cresce la preoccupazione per le perturbazioni del commercio di acciaio. I membri hanno discusso dell'improvvisa impennata delle esportazioni di acciaio nell'ultimo anno, in particolare dalla Cina, le cui esportazioni di acciaio sono attualmente prossime ai livelli massimi osservati nel 2016. Anche le esportazioni indirette di acciaio (prodotti contenenti acciaio come macchinari e veicoli) dalla Cina sono in aumento. Questi sviluppi rischiano di innescare una maggiore instabilità e azioni di difesa commerciale in tutto il mondo».

    (88)  Cfr. il documento dell'OCSE «Steel Market Developments Q2 2024», tabella 7.

    (89)  Fonte dei dati grezzi: Global Trade Atlas (GTA). https://www.gtis.com/gta/. Dati relativi al 2023, per le esportazioni dai principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione. In ordine alfabetico: Cina, Corea (Repubblica di), Egitto, Giappone, India, Indonesia, Taiwan, Turchia e Vietnam.

    (90)  Cfr. il sito web della DG TRADE per un elenco completo delle misure istituite sulle importazioni di acciaio dall'istituzione della misura di salvaguardia: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/search.

    (91)  Cfr. come esempio recente l'articolo «Commission fights circumvention of tariffs on imports of cold-rolled stainless steel»: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-fights-circumvention-tariffs-imports-cold-rolled-stainless-steel-2024-05-07_it.

    (92)   https://worldsteel.org/media/press-releases/2024/worldsteel-short-range-outlook-april-2024/

    (93)  Cfr. dichiarazione della presidenza del comitato per l'acciaio dell'OCSE: https://www.oecd.org/industry/ind/95-oecd-steel-chair-statement.htm#:~:text=The%20combined%20effects%20of%20inflation,steel%20consuming%20sector%2C%20and%20investment.

    (94)   https://www.eurofer.eu/assets/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2024-2025-second-quarter/Economic-Report-Q2-2024_final.pdf.

    (95)  Cfr. la sezione 3.2 del primo regolamento di riesame della proroga.

    (96)  Cfr. il documento dell'OCSE «Latest developments in steelmaking capacity and outlook to 2026», tabella 1, page. 9.

    (97)  Cfr. la sezione pertinente sugli adeguamenti nelle versioni pubbliche delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione, disponibili in TRON (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (accessibile solo alle parti interessate registrate). In alcuni casi, i dettagli specifici relativi ad alcuni adeguamenti possono contenere informazioni commerciali riservate e pertanto non sono disponibili nella versione consultabile della risposta.

    (98)   «thyssenkrupp Steel Executive Board reacts to challenging market conditions and presents initial conceptual outlines of a structural realignment» Fonte: thyssenkrupp-steel.com (11 aprile 2024) https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/newsroom/press-releases/thyssenkrupp-steel-executive-board-reacts-to-challenging-market-conditions-and-presents-initial-conceptual-outlines-of-a-structural-realignment.html.

    «Vallourec is winding down pipe production in Germany» Fonte: GMK (25 settembre 2023)

    https://gmk.center/en/news/vallourec-is-winding-down-pipe-production-in-germany/.

    «thyssenkrupp shuts down the Galmed steel plant in Spain» Fonte: GMK (27 novembre 2023) https://gmk.center/en/news/thyssenkrupp-shuts-down-the-galmed-steel-plant-in-spain/#:~:text=German%20concern%20Thyssenkrupp%20has%20announced,rolled%20galvanized%20coils%20per%20year.

    «Outokumpu plans restructuring measures in Germany to strengthen competitiveness and market leadership in advanced materials» Fonte: Otokumpu.com (7 novembre 2023) https://www.outokumpu.com/en/news/2023/outokumpu-plans-restructuring-measures-in-germany-to-strengthen-competitiveness-and-market-leadership-in-advanced-materials-3354404.

    (99)  Cfr. la tabella 1 del presente regolamento.

    (100)  Cfr. il documento dell'OCSE «Latest developments in steelmaking capacity and outlook to 2026», tabella 1.

    (101)  Una tendenza alla riduzione della capacità eccezionale rispetto alle tendenze evidenziate in altre importanti regioni produttrici di acciaio, che hanno costantemente aumentato la capacità.

    (102)   «Liberty Galati invested $8.9 million in a new pipe coating line» Fonte: GMK (11 maggio 2023) https://gmk.center/en/news/liberty-galati-invested-8-9-million-in-a-new-pipe-coating-line/.

    «ArcelorMittal plans to invest about $25 million in a galvanizing plant in Krakow» Fonte: GMK (giovedì 11 aprile 2024)

    https://gmk.center/en/news/arcelormittal-plans-to-invest-about-25-million-in-a-galvanizing-plant-in-krakow/#:~:text=The%20funds%20will%20be%20used,its%20galvanizing%20plant%20in%20Krakow

    «thyssenkrupp Steel puts together largest investment package in 20 years» Fonte: thyssenkrupp.com https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/company/strategy-20-30/investments/investments.html (ultima consultazione: maggio 2024).

    Altri progetti sono stati segnalati da un gran numero di rispondenti ai questionari dell'UE.

    (103)   «Expansion of large diameter line at Tenaris's mill in Italy lowers carbon emissions» Fonte: Tenaris.com (12 febbraio 2021) https://www.tenaris.com/en/news/2021/expansion-of-large-diameter-line-in-italy-lowers-carbon-emissions.

    «thyssenkrupp Steel is starting a new production modernization project in Duisburg» Fonte: GMK (13 dicembre 2023) https://gmk.center/en/news/thyssenkrupp-steel-is-starting-a-new-production-modernization-project-in-duisburg/.

    Altri progetti sono stati segnalati da un gran numero di rispondenti ai questionari dell'UE.

    (104)   «Belgium: Showcasing the full spectrum of our decarbonisation technologies» Fonte: corporate.arcelormittal.com (ultima consultazione: maggio 2024) https://corporate.arcelormittal.com/climate-action/decarbonisation-investment-plans/belgium-showcasing-the-full-spectrum-of-our-decarbonisation-technologies.

    «Voestalpine produces worlds' first green wire rod a Donawitz plant» Fonte: GMK (11 aprile 2024) https://gmk.center/en/news/voestalpine-produces-worlds-first-green-wire-rod-at-donawitz-plant/.

    «ArcelorMittal plans major investments in German sites, to accelerate CO2 emissions reduction strategy and leverage the hydrogen grid». Fonte: corporate.arcelormittal.com (29 marzo 2021) https://corporate.arcelormittal.com/media/news-articles/arcelormittal-plans-major-investment-in-german-sites-to-accelerate-co2-emissions-reduction-strategy-and-leverage-the-hydrogen-grid.

    «Aperam launches its new sustainability brand for all its near-zero* footprint premium products, related services and solutions – Aperam infinite.TM» Fonte: www.eqs-news.com (23 settembre 2023) https://www.eqs-news.com/news/corporate/aperam-launches-its-new-sustainability-brand-for-all-its-near-zero-footprint-premium-products-related-services-and-solutions-aperam-infinite-tm/1907309.

    «SALCOS milestone reached – Salzgitter AG awards contract for direct reduction plant» Fonte: Salzgitter-ag.com (24 maggio 2023) https://www.salzgitter-ag.com/en/newsroom/press-releases/details/salcos-milestone-reached-salzgitter-ag-awards-contract-for-direct-reduction-plant-20791.html.

    «ArcelorMittal starts production of low carbon heavy steel plate in Spain» Fonte: fastmarkets.com (20 luglio 2023) https://www.fastmarkets.com/insights/low-carbon-steel-production-arcelormittal-spain/.

    (105)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile» [COM (2013) 407 final], in cui la Commissione osservava che «una siderurgia forte e competitiva è importante per la base industriale europea».

    Cfr. anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Towards competitive and clean European steel» [SWD(2021) 353 final del 5.5.2021], nel quale si osservava che le industrie ad alta intensità energetica sono indispensabili per l'economia europea e che da esse dipendono altri settori e, ancora, che il settore siderurgico e le altre industrie ad alta intensità energetica svolgono un ruolo fondamentale nel fornire prodotti e servizi a un'ampia gamma di ecosistemi industriali europei. Nello stesso documento si rilevava che una solida base industriale è fondamentale per consentire la crescita economica dell'Europa, per poter mantenere un'occupazione sostenibile e competere sui mercati mondiali, e che un settore siderurgico forte è alla base di molte catene di valore industriali.

    (106)  La Commissione ha aumentato i volumi dei contingenti tariffari del 5 % in seguito all'istituzione di una misura definitiva nel febbraio 2019. Tale integrazione non era dovuta alla liberalizzazione.

    (107)  Cfr. la sezione 7.5 del presente regolamento.

    (108)  Cfr. la sezione 5.2.2. del primo regolamento di riesame della proroga.

    (109)  La misura di salvaguardia dell'Unione assume la forma di un contingente tariffario e pertanto volumi significativi sono ammessi in franchigia doganale.

    (110)  Cfr., come riferimento, S&P Global Commodity Insights, Platts market price assessment (disponibili su abbonamento). I mercati analizzati comprendono l'Unione, gli Stati Uniti, la Cina, la Turchia, il Messico e l'India e i prodotti esaminati prodotti piatti laminati a caldo, galvanizzati per immersione a caldo, barre di rinforzo e vergelle.

    (111)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/104 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio a seguito di una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 12 del 13.1.2023, pag. 7).

    (112)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione, del 26 giugno 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

    (113)  Cfr. ad esempio la sezione 3.5 del terzo regolamento di riesame.

    (114)  Cfr. la sezione 7.10 del primo regolamento di riesame della proroga e la sezione 4.1.8 del regolamento di riesame del 2023.

    (115)  Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11).

    (116)  Cfr. la causa T-790-19, Novolipetsk Steel PAO/Commissione.

    (117)  Alcune di queste categorie di prodotti per le quali i contingenti tariffari erano in esaurimento sono particolarmente rilevanti in termini di volumi (sia complessivi che relativi alla rispettiva famiglia di prodotti). Esse comprendono la categoria di prodotti 1 (piatti laminati a caldo), corrispondente al 31 % delle importazioni nel 2023, le categorie 4A e 4B (fogli rivestiti di metallo) corrispondenti all'8 % e al 7 % delle importazioni nel 2023, e la categoria 16 (vergelle), corrispondente all'8 % delle importazioni nel 2023. Queste categorie rientrano nelle prime sei categorie in base al volume delle importazioni.

    (118)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione, del 21 aprile 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 121 del 22.4.2022, pag. 12)

    (119)  Cfr. i considerando da 27 al 47 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione.

    (120)  Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear (WT/DS121/AB/R), 14 dicembre 1999, punto 113.

    (121)  Cfr. il considerando 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27): «Infine la Commissione osserva anche che il periodo di riferimento utilizzato per calcolare i contingenti tariffari costituisce uno dei pilastri della concezione delle misure istituite ab initio dal regolamento di salvaguardia definitivo e che la modifica sostanziale della struttura di base delle misure non rientra nell'ambito di applicazione del riesame».

    (122)  Cfr. ad esempio la possibilità di accedere al contingente tariffario residuo nell'ultimo trimestre di un anno di salvaguardia (aprile-giugno).

    (123)  L'anno di salvaguardia dell'UE inizia il 1o luglio di un determinato anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

    (124)  Cfr. sezione 3.2.3. del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

    (125)  Ottobre-dicembre 2023, gennaio-marzo 2024, aprile-giugno 2024.

    (126)  Il volume del contingente tariffario inizialmente disponibile figura nell'allegato I, parte IV.1, del presente regolamento.

    (127)  A partire dal trimestre ottobre-dicembre 2023.

    (128)  Periodo gennaio 2021 – giugno 2023.

    (129)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione, del 26 giugno 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

    (130)  Fonte: Eurostat.

    (131)  Articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    (132)  Articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base sulle misure di salvaguardia.

    (133)  Il livello di liberalizzazione è stato ridotto dall'annunciato 5 % al 3 % nel primo riesame del funzionamento del settembre 2019 ed è stato aumentato dal 3 % al 4 % a seguito del terzo riesame del funzionamento nel giugno 2022.

    (134)  World Steel Association – Short Range Outlook (SRO) aprile 2024.

    (135)  Cfr. la sezione 3.2.1 relativa all'evoluzione del consumo sul mercato dell'Unione.

    (136)  Cfr. la sezione 3.2.2, lettera b), del presente regolamento sull'utilizzo dei coefficienti tariffari.

    (137)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

    (138)  In totale sono stati chiusi 21 codici NC e sono stati aggiunti 14 codici NC.

    (139)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione, del 26 giugno 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

    (140)   1.7.2023-30.9.2023 e 1.10.2023-31.12.2023.

    (141)  Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione europea.

    (142)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO I

    «Allegato IV

    IV.1   – Volumi dei contingenti tariffari

    Numero di prodotto

    Categoria di prodotti

    Codici NC

    Assegnazione per paese (ove applicabile)

    Anno 7

    Anno 8

    Aliquota del dazio supplementare

    Numeri d'ordine

    Dall'1.7.2024 al 30.9.2024

    Dall'1.10.2024 al 31.12.2024

    Dall'1.1.2025 al 31.3.2025

    Dall'1.4.2025 al 30.6.2025

    Dall'1.7.2025 al 30.9.2025

    Dall'1.10.2025 al 31.12.2025

    Dall'1.1.2026 al 31.3.2026

    Dall'1.4.2026 al 30.6.2026

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    1

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 ,

    7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8966

    Turchia

    475 173,52

    475 173,52

    464 843,66

    470 008,59

    479 925,26

    479 925,26

    469 492,10

    474 708,68

    25  %

    09.8967

    India

    301 703,57

    301 703,57

    295 144,80

    298 424,18

    304 720,61

    304 720,61

    298 096,25

    301 408,43

    25  %

    09.8968

    Corea (Repubblica di)

    188 405,48

    188 405,48

    184 309,71

    186 357,59

    190 289,53

    190 289,53

    186 152,80

    188 221,17

    25  %

    09.8969

    Regno Unito

    157 607,78

    157 607,78

    154 181,53

    155 894,66

    159 183,86

    159 183,86

    155 723,34

    157 453,60

    25  %

    09.8976

    Serbia

    167 256,84

    167 256,84

    163 620,82

    165 438,83

    168 929,40

    168 929,40

    165 257,03

    167 093,21

    25  %

    09.8970

    Altri paesi

    945 664,87

    945 664,87

    925 106,94

    935 385,91

    955 121,52

    955 121,52

    934 358,01

    944 739,77

    25  %

     (1)

    2

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

    India

    164 886,33

    164 886,33

    161 301,85

    163 094,09

    166 535,19

    166 535,19

    162 914,86

    164 725,03

    25  %

    09.8801

    Corea (Repubblica di)

    95 630,77

    95 630,77

    93 551,84

    94 591,31

    96 587,08

    96 587,08

    94 487,36

    95 537,22

    25  %

    09.8802

    Regno Unito

    88 383,80

    88 383,80

    86 462,41

    87 423,10

    89 267,64

    89 267,64

    87 327,04

    88 297,34

    25  %

    09.8977

    Ucraina

    73 421,18

    73 421,18

    71 825,07

    72 623,12

    74 155,39

    74 155,39

    72 543,32

    73 349,35

    25  %

    09.8803

    Serbia

    41 629,15

    41 629,15

    40 724,17

    41 176,66

    42 045,44

    42 045,44

    41 131,41

    41 588,43

    25  %

    09.8805

    Altri paesi

    338 044,38

    338 044,38

    330 695,59

    334 369,98

    341 424,82

    341 424,82

    334 002,54

    337 713,68

    25  %

     (2)

    3.A

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8808

    Regno Unito

    559,43

    559,43

    547,27

    553,35

    565,03

    565,03

    552,74

    558,89

    25  %

    09.8978

    Iran (Repubblica islamica dell')

    167,77

    167,77

    164,12

    165,95

    169,45

    169,45

    165,76

    167,61

    25  %

    09.8809

    Corea (Repubblica di)

    256,93

    256,93

    251,35

    254,14

    259,50

    259,50

    253,86

    256,68

    25  %

    09.8806

    Altri paesi

    858,86

    858,86

    840,19

    849,52

    867,45

    867,45

    848,59

    858,02

    25  %

     (3)

    3.B

    7225 19 90 , 7226 19 80

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8811

    Corea (Repubblica di)

    35 566,76

    35 566,76

    34 793,57

    35 180,17

    35 922,43

    35 922,43

    35 141,51

    35 531,97

    25  %

    09.8812

    Cina

    31 278,07

    31 278,07

    30 598,11

    30 938,09

    31 590,85

    31 590,85

    30 904,09

    31 247,47

    25  %

    09.8813

    Taiwan

    24 462,63

    24 462,63

    23 930,83

    24 196,73

    24 707,26

    24 707,26

    24 170,14

    24 438,70

    25  %

    09.8814

    Altri paesi

    8 722,51

    8 722,51

    8 532,89

    8 627,70

    8 809,74

    8 809,74

    8 618,22

    8 713,98

    25  %

     (4)

    4.A

    Fogli rivestiti di metallo

    Codice CN:

    7212 50 20

    Codici TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094

    Corea (Repubblica di)

    37 935,59

    37 935,59

    37 110,90

    37 523,24

    38 314,94

    38 314,94

    37 482,01

    37 898,47

    25  %

    09.8816

    India

    54 225,74

    54 225,74

    53 046,92

    53 636,33

    54 768,00

    54 768,00

    53 577,39

    54 172,70

    25  %

    09.8817

    Regno Unito

    35 743,38

    35 743,38

    34 966,35

    35 354,86

    36 100,81

    36 100,81

    35 316,01

    35 708,41

    25  %

    09.8979

    Altri paesi

    477 237,17

    477 237,17

    466 862,45

    472 049,81

    482 009,54

    482 009,54

    471 531,07

    476 770,30

    25  %

     (5)

    4.B

    Codici CN: 7210 20 00 , 7210 30 00 ,

    7210 90 80 , 7212 20 00 ,

    7212 50 30 , 7212 50 40 ,

    7212 50 90 , 7225 91 00 ,

    7226 99 10 Codici TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

    Cina

    129 629,13

    129 629,13

    126 811,10

    128 220,12

    130 925,42

    130 925,42

    128 079,21

    129 502,32

    25  %

    09.8821

    Corea (Repubblica di)

    168 236,08

    168 236,08

    164 578,78

    166 407,43

    169 918,44

    169 918,44

    166 224,56

    168 071,50

    25  %

    09.8822

    India

    77 423,90

    77 423,90

    75 740,77

    76 582,33

    78 198,14

    78 198,14

    76 498,18

    77 348,16

    25  %

    09.8823

    Regno Unito

    35 743,38

    35 743,38

    34 966,35

    35 354,86

    36 100,81

    36 100,81

    35 316,01

    35 708,41

    25  %

    09.8980

    Altri paesi

    105 930,82

    105 930,82

    103 627,98

    104 779,40

    106 990,13

    106 990,13

    104 664,26

    105 827,20

    25  %

     (6)

    5

    Fogli a rivestimento organico

    7210 70 80 , 7212 40 80

    India

    79 455,26

    79 455,26

    77 727,97

    78 591,62

    80 249,82

    80 249,82

    78 505,25

    79 377,53

    25  %

    09.8826

    Corea (Repubblica di)

    71 808,92

    71 808,92

    70 247,86

    71 028,39

    72 527,01

    72 527,01

    70 950,33

    71 738,67

    25  %

    09.8827

    Regno Unito

    35 255,57

    35 255,57

    34 489,14

    34 872,35

    35 608,12

    35 608,12

    34 834,03

    35 221,08

    25  %

    09.8981

    Taiwan

    23 014,43

    23 014,43

    22 514,12

    22 764,27

    23 244,57

    23 244,57

    22 739,26

    22 991,92

    25  %

    09.8828

    Turchia

    15 889,17

    15 889,17

    15 543,76

    15 716,47

    16 048,07

    16 048,07

    15 699,19

    15 873,63

    25  %

    09.8829

    Altri paesi

    43 331,67

    43 331,67

    42 389,68

    42 860,67

    43 764,99

    43 764,99

    42 813,57

    43 289,28

    25  %

     (7)

    6

    Prodotti stagnati

    7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

    Cina

    112 138,60

    112 138,60

    109 700,80

    110 919,70

    113 259,98

    113 259,98

    110 797,81

    112 028,90

    25  %

    09.8831

    Regno Unito

    40 902,97

    40 902,97

    40 013,77

    40 458,37

    41 312,00

    41 312,00

    40 413,91

    40 862,95

    25  %

    09.8982

    Serbia

    22 509,42

    22 509,42

    22 020,09

    22 264,76

    22 734,52

    22 734,52

    22 240,29

    22 487,40

    25  %

    09.8832

    Corea (Repubblica di)

    16 282,30

    16 282,30

    15 928,34

    16 105,32

    16 445,12

    16 445,12

    16 087,62

    16 266,37

    25  %

    09.8833

    Taiwan

    13 537,54

    13 537,54

    13 243,25

    13 390,40

    13 672,92

    13 672,92

    13 375,68

    13 524,30

    25  %

    09.8834

    Altri paesi

    37 515,08

    37 515,08

    36 699,54

    37 107,31

    37 890,24

    37 890,24

    37 066,54

    37 478,39

    25  %

     (8)

    7

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

    Ucraina

    283 626,45

    283 626,45

    277 460,66

    280 543,56

    286 462,72

    286 462,72

    280 235,27

    283 348,99

    25  %

    09.8836

    Altri paesi

    582 521,66

    582 521,66

    569 858,15

    576 189,90

    588 346,88

    588 346,88

    575 556,73

    581 951,80

    25  %

     (9)

    Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

    5 298,37

    5 298,37

    5 183,19

    5 240,78

    5 351,36

    5 351,36

    5 235,02

    5 293,19

    25  %

    09.8498

    8

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

    Altri paesi

    110 902,59

    110 902,59

    108 491,66

    109 697,12

    112 011,61

    112 011,61

    109 576,58

    110 794,09

    25  %

     (10)

    Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

    13,44

    13,41

    13,15

    13,30

    13,58

    13,58

    13,28

    13,43

    25  %

    09.8491

    9

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

    Corea (Repubblica di)

    50 181,76

    50 181,76

    49 090,85

    49 636,30

    50 683,58

    50 683,58

    49 581,76

    50 132,67

    25  %

    09.8846

    Taiwan

    46 535,23

    46 535,23

    45 523,59

    46 029,41

    47 000,58

    47 000,58

    45 978,83

    46 489,70

    25  %

    09.8847

    India

    31 102,58

    31 102,58

    30 426,44

    30 764,51

    31 413,61

    31 413,61

    30 730,71

    31 072,16

    25  %

    09.8848

    Sud Africa

    27 064,27

    27 064,27

    26 475,92

    26 770,10

    27 334,92

    27 334,92

    26 740,68

    27 037,80

    25  %

    09.8853

    Stati Uniti

    25 305,11

    25 305,11

    24 755,00

    25 030,05

    25 558,16

    25 558,16

    25 002,55

    25 280,35

    25  %

    09.8849

    Turchia

    21 057,01

    21 057,01

    20 599,25

    20 828,13

    21 267,58

    21 267,58

    20 805,24

    21 036,41

    25  %

    09.8850

    Altri paesi

    66 853,01

    66 853,01

    65 399,69

    66 126,35

    67 521,54

    67 521,54

    66 053,68

    66 787,61

    25  %

     (11)

    Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

    31,50

    31,50

    30,81

    31,15

    31,81

    31,81

    31,12

    31,46

    25  %

    09.8492

    10

    Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

    7219 21 10 , 7219 21 90

    Cina

    4 969,75

    4 969,75

    4 861,71

    4 915,73

    5 019,45

    5 019,45

    4 910,33

    4 964,89

    25  %

    09.8856

    India

    2 108,21

    2 108,21

    2 062,38

    2 085,29

    2 129,29

    2 129,29

    2 083,00

    2 106,15

    25  %

    09.8857

    Sud Africa

    1 443,59

    1 443,59

    1 412,20

    1 427,89

    1 458,02

    1 458,02

    1 426,33

    1 442,17

    25  %

    09.8859

    Regno Unito

    869,69

    869,69

    850,78

    860,24

    878,39

    878,39

    859,29

    868,84

    25  %

    09.8984

    Taiwan

    802,93

    802,93

    785,48

    794,21

    810,96

    810,96

    793,33

    802,15

    25  %

    09.8858

    Altri paesi

    1 053,49

    1 053,49

    1 030,59

    1 042,04

    1 064,03

    1 064,03

    1 040,90

    1 052,46

    25  %

     (12)

    12

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

    Cina

    141 807,58

    141 807,58

    138 724,81

    140 266,19

    143 225,65

    143 225,65

    140 112,05

    141 668,85

    25  %

    09.8861

    Regno Unito

    118 470,22

    118 470,22

    115 894,78

    117 182,50

    119 654,93

    119 654,93

    117 053,73

    118 354,33

    25  %

    09.8985

    Turchia

    107 140,30

    107 140,30

    104 811,16

    105 975,73

    108 211,70

    108 211,70

    105 859,27

    107 035,48

    25  %

    09.8862

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8863

    Svizzera

    68 859,03

    68 859,03

    67 362,09

    68 110,56

    69 547,62

    69 547,62

    68 035,71

    68 791,66

    25  %

    09.8864

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8865

    Altri paesi

    61 358,22

    61 358,22

    60 024,34

    60 691,28

    61 971,80

    61 971,80

    60 624,59

    61 298,19

    25  %

     (13)

    13

    Barre di rinforzo

    7214 20 00 , 7214 99 10

    Turchia

    95 436,11

    95 436,11

    93 361,42

    94 398,76

    96 390,47

    96 390,47

    94 295,03

    95 342,75

    25  %

    09.8866

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8867

    Ucraina

    44 430,34

    44 430,34

    43 464,46

    43 947,40

    44 874,64

    44 874,64

    43 899,11

    44 386,88

    25  %

    09.8868

    Bosnia-Erzegovina

    34 333,24

    34 333,24

    33 586,87

    33 960,06

    34 676,58

    34 676,58

    33 922,74

    34 299,66

    25  %

    09.8869

    Moldova (Repubblica di)

    28 694,83

    28 694,83

    28 071,03

    28 382,93

    28 981,78

    28 981,78

    28 351,74

    28 666,76

    25  %

    09.8870

    Altri paesi

    139 355,41

    139 355,41

    136 325,95

    137 840,68

    140 748,97

    140 748,97

    137 689,21

    139 219,09

    25  %

     (14)

    Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

    2 178,07

    2 178,07

    2 130,72

    2 154,40

    2 199,85

    2 199,85

    2 152,03

    2 175,94

    25  %

    09.8493

    14

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

    India

    32 082,28

    32 082,28

    31 384,84

    31 733,56

    32 403,10

    32 403,10

    31 698,69

    32 050,89

    25  %

    09.8871

    Regno Unito

    4 688,43

    4 688,43

    4 586,51

    4 637,47

    4 735,32

    4 735,32

    4 632,37

    4 683,85

    25  %

    09.8986

    Svizzera

    4 614,90

    4 614,90

    4 514,57

    4 564,73

    4 661,04

    4 661,04

    4 559,72

    4 610,38

    25  %

    09.8872

    Ucraina

    3 564,33

    3 564,33

    3 486,84

    3 525,59

    3 599,97

    3 599,97

    3 521,71

    3 560,84

    25  %

    09.8873

    Altri paesi

    5 206,31

    5 206,31

    5 093,13

    5 149,72

    5 258,38

    5 258,38

    5 144,06

    5 201,22

    25  %

     (15)

    15

    Vergelle di acciai inossidabili

    7221 00 10 , 7221 00 90

    India

    7 461,77

    7 461,77

    7 299,56

    7 380,66

    7 536,39

    7 536,39

    7 372,55

    7 454,47

    25  %

    09.8876

    Taiwan

    4 811,05

    4 811,05

    4 706,47

    4 758,76

    4 859,16

    4 859,16

    4 753,53

    4 806,35

    25  %

    09.8877

    Regno Unito

    3 865,14

    3 865,14

    3 781,12

    3 823,13

    3 903,79

    3 903,79

    3 818,93

    3 861,36

    25  %

    09.8987

    Corea (Repubblica di)

    2 401,99

    2 401,99

    2 349,77

    2 375,88

    2 426,01

    2 426,01

    2 373,27

    2 399,64

    25  %

    09.8878

    Giappone

    1 614,45

    1 614,45

    1 579,35

    1 596,90

    1 630,59

    1 630,59

    1 595,15

    1 612,87

    25  %

    09.8880

    Altri paesi

    2 439,66

    2 439,66

    2 386,63

    2 413,14

    2 464,06

    2 464,06

    2 410,49

    2 437,28

    25  %

     (16)

    16

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

    Regno Unito

    185 274,13

    185 274,13

    181 246,43

    183 260,28

    187 126,87

    187 126,87

    183 058,90

    185 092,89

    25  %

    09.8988

    Ucraina

    124 576,81

    124 576,81

    121 868,62

    123 222,72

    125 822,58

    125 822,58

    123 087,31

    124 454,95

    25  %

    09.8881

    Svizzera

    136 944,28

    136 944,28

    133 967,23

    135 455,75

    138 313,72

    138 313,72

    135 306,90

    136 810,31

    25  %

    09.8882

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8883

    Turchia

    119 010,72

    119 010,72

    116 423,53

    117 717,13

    120 200,83

    120 200,83

    117 587,77

    118 894,30

    25  %

    09.8884

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8885

    Moldova (Repubblica di)

    69 937,46

    69 937,46

    68 417,08

    69 177,27

    70 636,83

    70 636,83

    69 101,25

    69 869,04

    25  %

    09.8886

    Altri paesi

    122 754,97

    122 754,97

    120 086,38

    121 420,67

    123 982,52

    123 982,52

    121 287,25

    122 634,88

    25  %

     (17)

    17

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

    Ucraina

    31 630,96

    31 630,96

    30 943,33

    31 287,14

    31 947,27

    31 947,27

    31 252,76

    31 600,01

    25  %

    09.8891

    Altri paesi

    68 221,22

    68 221,22

    66 738,15

    67 479,69

    68 903,44

    68 903,44

    67 405,53

    68 154,48

    25  %

     (18)

    Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

    14 240,75

    14 240,75

    13 931,17

    14 085,96

    14 383,16

    14 383,16

    14 070,48

    14 226,82

    25  %

    09.8499

    18

    Palancole

    7301 10 00

    Cina

    7 075,96

    7 075,96

    6 922,14

    6 999,05

    7 146,72

    7 146,72

    6 991,36

    7 069,04

    25  %

    09.8901

    Emirati arabi uniti

    3 501,93

    3 501,93

    3 425,80

    3 463,87

    3 536,95

    3 536,95

    3 460,06

    3 498,51

    25  %

    09.8902

    Regno Unito

    908,13

    908,13

    888,38

    898,26

    917,21

    917,21

    897,27

    907,24

    25  %

    09.8990

    Altri paesi

    340,08

    340,08

    332,69

    336,38

    343,48

    343,48

    336,01

    339,75

    25  %

     (19)

    19

    Materiale ferroviario

    7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

    Regno Unito

    5 164,71

    5 164,71

    5 052,44

    5 108,58

    5 216,36

    5 216,36

    5 102,96

    5 159,66

    25  %

    09.8991

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8906

    Turchia

    1 573,65

    1 573,65

    1 539,44

    1 556,54

    1 589,39

    1 589,39

    1 554,83

    1 572,11

    25  %

    09.8908

    Cina

    1 522,23

    1 522,23

    1 489,14

    1 505,68

    1 537,45

    1 537,45

    1 504,03

    1 520,74

    25  %

    09.8907

    Altri paesi

    797,70

    797,70

    780,36

    789,03

    805,67

    805,67

    788,16

    796,92

    25  %

     (20)

    20

    Tubi gas

    7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

    Turchia

    49 976,08

    49 976,08

    48 889,64

    49 432,86

    50 475,84

    50 475,84

    49 378,54

    49 927,19

    25  %

    09.8911

    India

    19 232,37

    19 232,37

    18 814,27

    19 023,32

    19 424,69

    19 424,69

    19 002,41

    19 213,55

    25  %

    09.8912

    Macedonia del Nord

    7 103,37

    7 103,37

    6 948,95

    7 026,16

    7 174,41

    7 174,41

    7 018,44

    7 096,42

    25  %

    09.8913

    Regno Unito

    6 757,17

    6 757,17

    6 610,28

    6 683,72

    6 824,74

    6 824,74

    6 676,38

    6 750,56

    25  %

    09.8992

    Altri paesi

    11 229,42

    11 229,42

    10 985,31

    11 107,36

    11 341,72

    11 341,72

    11 095,16

    11 218,44

    25  %

     (21)

    21

    Profilati cavi

    7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

    Turchia

    99 461,66

    99 461,66

    97 299,45

    98 380,56

    100 456,28

    100 456,28

    98 272,45

    99 364,36

    25  %

    09.8916

    Regno Unito

    53 047,35

    53 047,35

    51 894,15

    52 470,75

    53 577,82

    53 577,82

    52 413,09

    52 995,46

    25  %

    09.8993

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8917

    Macedonia del Nord

    29 364,68

    29 364,68

    28 726,32

    29 045,50

    29 658,33

    29 658,33

    29 013,58

    29 335,96

    25  %

    09.8918

    Ucraina

    21 718,42

    21 718,42

    21 246,28

    21 482,35

    21 935,60

    21 935,60

    21 458,74

    21 697,17

    25  %

    09.8919

    Svizzera

    16 232,19

    16 232,19

    15 879,32

    16 055,75

    16 394,51

    16 394,51

    16 038,11

    16 216,31

    25  %

    09.8920

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8921

    Altri paesi

    20 873,17

    20 873,17

    20 419,41

    20 646,29

    21 081,91

    21 081,91

    20 623,60

    20 852,76

    25  %

     (22)

    22

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 83 , 7304 49 85 , 7304 49 89

    India

    5 945,04

    5 945,04

    5 815,80

    5 880,42

    6 004,50

    6 004,50

    5 873,96

    5 939,23

    25  %

    09.8926

    Ucraina

    3 722,57

    3 722,57

    3 641,64

    3 682,10

    3 759,79

    3 759,79

    3 678,06

    3 718,92

    25  %

    09.8927

    Regno Unito

    1 889,57

    1 889,57

    1 848,49

    1 869,03

    1 908,46

    1 908,46

    1 866,98

    1 887,72

    25  %

    09.8994

    Corea (Repubblica di)

    1 170,22

    1 170,22

    1 144,78

    1 157,50

    1 181,92

    1 181,92

    1 156,23

    1 169,07

    25  %

    09.8928

    Giappone

    1 088,25

    1 088,25

    1 064,59

    1 076,42

    1 099,13

    1 099,13

    1 075,23

    1 087,18

    25  %

    09.8929

    Cina

    933,70

    933,70

    913,40

    923,55

    943,03

    943,03

    922,53

    932,78

    25  %

    09.8931

    Altri paesi

    2 716,63

    2 716,63

    2 657,57

    2 687,10

    2 743,79

    2 743,79

    2 684,14

    2 713,97

    25  %

     (23)

    24

    Altri tubi senza saldatura

    7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 90 00 , 7304 39 50 , 7304 39 82 , 7304 39 83 , 7304 39 88 , 7304 59 82 , 7304 59 83 , 7304 59 89

    Cina

    38 808,17

    38 808,17

    37 964,52

    38 386,35

    39 196,26

    39 196,26

    38 344,16

    38 770,21

    25  %

    09.8936

    Ucraina

    32 437,15

    32 437,15

    31 732,00

    32 084,58

    32 761,53

    32 761,53

    32 049,32

    32 405,42

    25  %

    09.8937

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8938

    Regno Unito

    11 835,98

    11 835,98

    11 578,68

    11 707,33

    11 954,34

    11 954,34

    11 694,46

    11 824,40

    25  %

    09.8995

    Stati Uniti

    8 519,43

    8 519,43

    8 334,22

    8 426,83

    8 604,62

    8 604,62

    8 417,57

    8 511,09

    25  %

    09.8940

    Altri paesi

    45 946,99

    45 946,99

    44 948,14

    45 447,56

    46 406,46

    46 406,46

    45 397,62

    45 902,04

    25  %

     (24)

    25.A

    Grandi tubi saldati

    7305 11 00 , 7305 12 00

    Altri paesi

    121 581,27

    121 581,27

    118 938,20

    120 259,74

    122 797,09

    122 797,09

    120 127,58

    121 462,33

    25  %

     (25)

    Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

    14,03

    14,03

    13,72

    13,87

    14,17

    14,17

    13,86

    14,01

    25  %

    09.8494

    25.B

    Grandi tubi saldati

    7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

    Turchia

    15 095,79

    15 095,79

    14 767,62

    14 931,71

    15 246,75

    15 246,75

    14 915,30

    15 081,03

    25  %

    09.8971

    Cina

    8 544,60

    8 544,60

    8 358,85

    8 451,72

    8 630,05

    8 630,05

    8 442,44

    8 536,24

    25  %

    09.8972

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8973

    Regno Unito

    6 201,36

    6 201,36

    6 066,55

    6 133,95

    6 263,37

    6 263,37

    6 127,21

    6 195,29

    25  %

    09.8996

    Corea (Repubblica di)

    2 921,35

    2 921,35

    2 857,84

    2 889,59

    2 950,56

    2 950,56

    2 886,42

    2 918,49

    25  %

    09.8974

    Altri paesi

    6 566,11

    6 566,11

    6 423,36

    6 494,73

    6 631,77

    6 631,77

    6 487,60

    6 559,68

    25  %

     (26)

    26

    Altri tubi saldati

    7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 , 7306 11 00 , 7306 19 00 , 7306 30 12 , 7306 30 18 , 7306 50 21 , 7306 50 29

    Svizzera

    48 607,62

    48 607,62

    47 550,94

    48 079,28

    49 093,70

    49 093,70

    48 026,45

    48 560,07

    25  %

    09.8946

    Turchia

    38 497,24

    38 497,24

    37 660,35

    38 078,79

    38 882,22

    38 882,22

    38 036,95

    38 459,58

    25  %

    09.8947

    Regno Unito

    11 756,08

    11 756,08

    11 500,51

    11 628,30

    11 873,64

    11 873,64

    11 615,52

    11 744,58

    25  %

    09.8997

    Taiwan

    9 108,71

    9 108,71

    8 910,69

    9 009,70

    9 199,79

    9 199,79

    8 999,80

    9 099,80

    25  %

    09.8950

    Cina

    8 161,56

    8 161,56

    7 984,13

    8 072,85

    8 243,18

    8 243,18

    8 063,98

    8 153,58

    25  %

    09.8949

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8952

    Altri paesi

    20 271,58

    20 271,58

    19 830,89

    20 051,24

    20 474,29

    20 474,29

    20 029,20

    20 251,75

    25  %

     (27)

    27

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8956

    Svizzera

    42 629,58

    42 629,58

    41 702,85

    42 166,22

    43 055,88

    43 055,88

    42 119,88

    42 587,88

    25  %

    09.8957

    Regno Unito

    25 717,28

    25 717,28

    25 158,21

    25 437,75

    25 974,45

    25 974,45

    25 409,79

    25 692,12

    25  %

    09.8998

    Cina

    27 205,69

    27 205,69

    26 614,26

    26 909,98

    27 477,75

    27 477,75

    26 880,41

    27 179,08

    25  %

    09.8958

    Ucraina

    30 705,61

    30 705,61

    30 038,10

    30 371,86

    31 012,67

    31 012,67

    30 338,48

    30 675,57

    25  %

    09.8959

    Altri paesi

    31 896,89

    31 896,89

    31 203,48

    31 550,19

    32 215,86

    32 215,86

    31 515,52

    31 865,69

    25  %

     (28)

    28

    Fili di acciai non legati

    7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8961

    Cina

    79 826,78

    79 826,78

    78 091,41

    78 959,10

    80 625,05

    80 625,05

    78 872,33

    79 748,69

    25  %

    09.8962

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8963

    Turchia

    51 945,98

    51 945,98

    50 816,72

    51 381,35

    52 465,44

    52 465,44

    51 324,89

    51 895,16

    25  %

    09.8964

    Ucraina

    39 174,24

    39 174,24

    38 322,63

    38 748,44

    39 565,99

    39 565,99

    38 705,86

    39 135,92

    25  %

    09.8965

    Altri paesi

    49 942,21

    49 942,21

    48 856,51

    49 399,36

    50 441,63

    50 441,63

    49 345,07

    49 893,35

    25  %

     (29)

    Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

    191,95

    191,95

    187,78

    189,86

    193,87

    193,87

    189,65

    191,76

    25  %

    09.8495

    IV.2   – Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre

    Numero di prodotto

    Assegnazione per paese (ove applicabile)

    Anno 7

    Anno 8

    Dall'1.7.2024 al 30.9.2024

    Dall'1.10.2024 al 31.12.2024

    Dall'1.1.2025 al 31.3.2025

    Dall'1.4.2025 al 30.6.2025

    Dall'1.7.2025 al 30.9.2025

    Dall'1.10.2025 al 31.12.2025

    Dall'1.1.2026 al 31.3.2026

    Dall'1.4.2026 al 30.6.2026

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    1

    Altri paesi

    945 664,87

    945 664,87

    925 106,94

    935 385,91

    955 121,52

    955 121,52

    934 358,01

    944 739,77

    2

    Altri paesi

    338 044,38

    338 044,38

    330 695,59

    334 369,98

    341 424,82

    341 424,82

    334 002,54

    337 713,68

    3.A

    Altri paesi

    858,86

    858,86

    840,19

    849,52

    867,45

    867,45

    848,59

    858,02

    3.B

    Altri paesi

    8 722,51

    8 722,51

    8 532,89

    8 627,70

    8 809,74

    8 809,74

    8 618,22

    8 713,98

    4.A

    Altri paesi

    477 237,17

    477 237,17

    466 862,45

    472 049,81

    482 009,54

    482 009,54

    471 531,07

    476 770,30

    4.B

    Altri paesi

    105 930,82

    105 930,82

    103 627,98

    104 779,40

    106 990,13

    106 990,13

    104 664,26

    105 827,20

    5

    Altri paesi

    43 331,67

    43 331,67

    42 389,68

    42 860,67

    43 764,99

    43 764,99

    42 813,57

    43 289,28

    6

    Altri paesi

    37 515,08

    37 515,08

    36 699,54

    37 107,31

    37 890,24

    37 890,24

    37 066,54

    37 478,39

    7

    Altri paesi

    582 521,66

    582 521,66

    569 858,15

    576 189,90

    588 346,88

    588 346,88

    575 556,73

    581 951,80

    8

    Altri paesi

    110 902,59

    110 902,59

    108 491,66

    109 697,12

    112 011,61

    112 011,61

    109 576,58

    110 794,09

    9

    Altri paesi

    66 853,01

    66 853,01

    65 399,69

    66 126,35

    67 521,54

    67 521,54

    66 053,68

    66 787,61

    10

    Altri paesi

    1 053,49

    1 053,49

    1 030,59

    1 042,04

    1 064,03

    1 064,03

    1 040,90

    1 052,46

    12

    Altri paesi

    61 358,22

    61 358,22

    60 024,34

    60 691,28

    61 971,80

    61 971,80

    60 624,59

    61 298,19

    13

    Altri paesi

    139 355,41

    139 355,41

    136 325,95

    137 840,68

    140 748,97

    140 748,97

    137 689,21

    139 219,09

    14

    Altri paesi

    5 206,31

    5 206,31

    5 093,13

    5 149,72

    5 258,38

    5 258,38

    5 144,06

    5 201,22

    15

    Altri paesi

    2 439,66

    2 439,66

    2 386,63

    2 413,14

    2 464,06

    2 464,06

    2 410,49

    2 437,28

    16

    Altri paesi

    122 754,97

    122 754,97

    120 086,38

    121 420,67

    123 982,52

    123 982,52

    121 287,25

    122 634,88

    17

    Altri paesi

    68 221,22

    68 221,22

    66 738,15

    67 479,69

    68 903,44

    68 903,44

    67 405,53

    68 154,48

    18

    Altri paesi

    340,08

    340,08

    332,69

    336,38

    343,48

    343,48

    336,01

    339,75

    19

    Altri paesi

    797,70

    797,70

    780,36

    789,03

    805,67

    805,67

    788,16

    796,92

    20

    Altri paesi

    11 229,42

    11 229,42

    10 985,31

    11 107,36

    11 341,72

    11 341,72

    11 095,16

    11 218,44

    21

    Altri paesi

    20 873,17

    20 873,17

    20 419,41

    20 646,29

    21 081,91

    21 081,91

    20 623,60

    20 852,76

    22

    Altri paesi

    2 716,63

    2 716,63

    2 657,57

    2 687,10

    2 743,79

    2 743,79

    2 684,14

    2 713,97

    24

    Altri paesi

    45 946,99

    45 946,99

    44 948,14

    45 447,56

    46 406,46

    46 406,46

    45 397,62

    45 902,04

    25.A

    Altri paesi

    121 581,27

    121 581,27

    118 938,20

    120 259,74

    122 797,09

    122 797,09

    120 127,58

    121 462,33

    25.B

    Altri paesi

    6 566,11

    6 566,11

    6 423,36

    6 494,73

    6 631,77

    6 631,77

    6 487,60

    6 559,68

    26

    Altri paesi

    20 271,58

    20 271,58

    19 830,89

    20 051,24

    20 474,29

    20 474,29

    20 029,20

    20 251,75

    27

    Altri paesi

    31 896,89

    31 896,89

    31 203,48

    31 550,19

    32 215,86

    32 215,86

    31 515,52

    31 865,69

    28

    Altri paesi

    49 942,21

    49 942,21

    48 856,51

    49 399,36

    50 441,63

    50 441,63

    49 345,07

    49 893,35

    IV.3   – Volume massimo del contingente residuo accessibile nell'ultimo trimestre ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese

    Categoria di prodotti

    Nuovo contingente assegnato in tonnellate

    Dall'1.4.2025 al 30.6.2025

    Dall'1.4.2026 al 30.6.2026

    1

    Regime speciale

    Regime speciale

    2

    158 616,97

    160 203,14

    3.A

    821,13

    829,34

    3.B

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    4.A

    94 249,03

    95 191,52

    4.B

    Regime speciale

    Regime speciale

    5

    7 675,20

    7 751,95

    6

    8 326,69

    8 409,96

    7

    Non pertinente

    Non pertinente

    8

    Non pertinente

    Non pertinente

    9

    47 390,04

    47 863,95

    10

    541,85

    547,27

    12

    37 204,21

    37 576,25

    13

    45 515,47

    45 970,62

    14

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    15

    2 185,29

    2 207,14

    16

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    17

    Non pertinente

    Non pertinente

    18

    207,40

    209,47

    19

    480,41

    485,22

    20

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    21

    4 053,74

    4 094,28

    22

    2 601,14

    2 627,16

    24

    24 365,76

    24 609,41

    25.A

    Non pertinente

    Non pertinente

    25.B

    2 698,83

    2 725,82

    26

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    27

    25 516,97

    25 772,14

    28

    36 703,68

    37 070,72

    »

    (1)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8601.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8602.

    Dall'1.7 al 30.6: per l'Egitto: 09.8450, per il Vietnam: 09.8451, per il Giappone: 09.8452, per Taiwan: 09.8453, per l'Australia: 09.8454, per la Svizzera: 09.8455, gli Stati Uniti: 09.8456, per la Libia: 09.8457 e per il Canada: 09.8458.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Turchia*: 09.8572, per l'India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575 e per il Regno Unito*: 09.8599 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (2)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8603.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8604.

    Dall'1.4 al 30.6: per l'India*, la Corea (Repubblica di)*, il Regno Unito* e la Serbia*: 09.8567 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (3)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8605.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8606.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Corea (Repubblica di)*, il Regno Unito* e l'Iran (Repubblica islamica di)*: 09.8568 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (4)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8607.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8608.

    (5)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8609.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8610.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Corea (Repubblica di)*, il Regno Unito* e l'India*: 09.8570 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (6)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8611.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8612.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583 e per il Regno Unito*: 09.8584 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (7)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8613.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8614.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Corea (Repubblica di)*, il Regno Unito*, Taiwan* e la Turchia*: 09.8560 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (8)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8615.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8616.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, il Regno Unito*, Taiwan* e la Serbia*: 09.8576 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (9)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8617.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8618.

    (10)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8619.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8620.

    (11)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8621.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8622.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l'India*, il Sud Africa*, gli Stati Uniti* e la Turchia* 09.8510 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (12)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8623.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8624.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Cina*, il Regno Unito*, l'India*, il Sud Africa* e Taiwan*: 09.8591 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (13)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8625.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8626.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Cina*, il Regno Unito*, la Turchia* e la Svizzera*: 09.8592 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (14)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8627.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8628.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Turchia*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova (Repubblica di)*: 09.8593 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (15)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8629.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8630.

    (16)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8631.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8632.

    Dall'1.4 al 30.6: per l'India*, Taiwan*, il Regno Unito*, la Corea (Repubblica di)* e il Giappone*: 09.8595 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (17)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8633.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8634.

    Dall'1.7 al 30.6: per la Malaysia: 09.8460, per l'Algeria: 09.8461, per l'Egitto: 09.8462, per la Bosnia-Erzegovina: 09.8463, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8464, per il Giappone: 09.8466, per l'Indonesia: 09.8465 e per la Serbia: 09.8467.

    (18)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8635.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8636.

    (19)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8637.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8638.

    Dall'1.4 al 30.6: per il Regno Unito*, la Cina* e gli Emirati arabi uniti*: 09.8580 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (20)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8639.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8640.

    Dall'1.4 al 30.6: per il Regno Unito*, la Cina* e la Turchia*: 09.8585 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (21)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8641.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8642.

    (22)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8643.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8644

    Dall'1.4 al 30.6: per il Regno Unito*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera* e la Turchia*: 09.8530 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (23)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8645.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8646.

    Dall'1.4 al 30.6: per l'India*, il Regno Unito*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone* e la Cina*: 09.8597 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (24)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8647.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8648.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Cina*, il Regno Unito* e gli Stati Uniti*: 09.8586 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (25)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8657.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8658.

    (26)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8659.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8660.

    Dall'1.4 al 30.6: per il Regno Unito*, la Cina*, la Corea (Repubblica di)* e la Turchia*: 09.8587 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (27)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8651.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8652.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Svizzera*, la Turchia*, il Regno Unito*, Taiwan* e la Cina*: 09.8588 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (28)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8653.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8654.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Svizzera*, il Regno Unito* e la Cina*: 09.8539 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (29)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8655.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8656.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Turchia* e la Cina*: 09.8598 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III.2

    Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

    Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive a decorrere dal 1o luglio 2024

    Paese/Gruppo di prodotti

    1

    2

    3A

    3B

    4A

    4B

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    24

    25A

    25B

    26

    27

    28

    Albania

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

    X

    Brasile

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Cina

     

     

     

    X

     

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Egitto

    X

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    India

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

    X

     

     

     

     

    X

     

    X

    X

    X

     

    X

    X

     

    Indonesia

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Malaysia

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Moldova

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Macedonia del Nord

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

     

     

     

     

     

    Oman

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Sud Africa

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Tunisia

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Turchia

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    X

     

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Ucraina

    X

    X

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

    X

    X

    X

     

     

     

    X

    X

    Emirati arabi uniti

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

     

     

    X

    X

     

     

     

     

    Vietnam

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Tutti gli altri paesi in via di sviluppo

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    »

    ALLEGATO III

    «ALLEGATO III.2

    Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

    Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024

    Paese/Gruppo di prodotti

    1

    2

    3A

    3B

    4A

    4B

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    24

    25A

    25B

    26

    27

    28

    Argentina

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Brasile

    X

    X

    X

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Cina

     

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Egitto

    X

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    India

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

     

     

    X

     

    X

    X

     

    X

    X

     

    X

    Indonesia

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Kazakhstan

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Malaysia

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Messico

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Moldova

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Macedonia del Nord

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Oman

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

    X

    Sud Africa

     

     

     

     

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    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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