This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R1417
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1417 of 13 March 2024 supplementing Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up the Farm Sustainability Data Network with rules for annual income determination, holding sustainability analysis and access to data for research purposes, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1198/2014
Regolamento delegato (UE) 2024/1417 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola con norme sulla rilevazione annua dei redditi, l’analisi della sostenibilità delle aziende e l’accesso ai dati a fini di ricerca, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione
Regolamento delegato (UE) 2024/1417 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola con norme sulla rilevazione annua dei redditi, l’analisi della sostenibilità delle aziende e l’accesso ai dati a fini di ricerca, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione
C/2024/1580
GU L, 2024/1417, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1417 |
24.5.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1417 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2024
che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola con norme sulla rilevazione annua dei redditi, l’analisi della sostenibilità delle aziende e l’accesso ai dati a fini di ricerca, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 5 bis, paragrafo 1, l’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16, paragrafo 3,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009 al fine di trasformare la rete d’informazione contabile agricola in una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA). Il quadro giuridico modificato riforma notevolmente il quadro per la raccolta dei dati attuale. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare nuove norme per sostituire le norme esistenti stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione (4). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 conferisce alla Commissione il potere di adottare regolamenti delegati che stabiliscano le norme necessarie per la rilevazione annua dei redditi e l’analisi della sostenibilità delle aziende, e per condividere i dati RISA a fini di ricerca. È opportuno che l’atto delegato stabilisca in particolare le norme per fissare i valori soglia che delimitano il campo di osservazione, per elaborare piani di selezione delle aziende, per fissare il periodo di riferimento della produzione standard, per determinare le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali, come pure per consentire l’accesso ai dati pseudonimizzati a fini di ricerca. |
(3) |
I valori soglia che delimitano il campo di osservazione dovrebbero consentire di ottenere risultati rappresentativi per il campo di osservazione e dovrebbero rispecchiare la situazione strutturale delle aziende in ciascuno degli Stati membri. È opportuno inoltre che i valori soglia massimizzino il rapporto costi/benefici tra le dimensioni del campione indotto e la sua rappresentatività. Essi dovrebbero essere determinati con l’obiettivo di includere nel campo di osservazione le aziende che rappresentano la maggiore porzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato. |
(4) |
Il piano di selezione dovrebbe includere un numero minimo di elementi che dimostrino come viene selezionato un campione rappresentativo, consentendo in tal modo all’indagine di conseguire gli obiettivi della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola. |
(5) |
Le produzioni standard sono basate su dati medi rilevati nel corso di un determinato periodo di riferimento. Il loro valore dovrebbe essere attualizzato periodicamente per tener conto dell’evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. La frequenza dell’attualizzazione dovrebbe essere connessa agli anni in cui vengono eseguite le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione. |
(6) |
È opportuno che le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali siano specificate in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione dei gruppi di aziende. |
(7) |
L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 prevede la possibilità che la Commissione fornisca accesso ai dati pseudonimizzati ottenuti in base al medesimo regolamento. È opportuno stabilire norme per concedere l’accesso ai dati pseudonimizzati a fini di ricerca in modo da garantire la possibilità di fornire dati adatti a tale scopo, pur assicurando un livello di protezione adeguato dei dati individuali. Tuttavia, a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), prima di concedere l’accesso ai dati pseudonimizzati, è opportuno garantire che le finalità del trattamento dei dati non possano essere conseguite utilizzando dati anonimizzati. |
(8) |
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014. Tuttavia, visto che il processo di raccolta dei dati per l’esercizio contabile 2024 è già iniziato, è opportuno continuare ad applicare le norme stabilite in tale regolamento delegato fino all’inizio dell’esercizio di riferimento 2025. |
(9) |
Per evitare di incidere sui processi di raccolta dei dati già in corso, è opportuno applicare le norme di cui al presente regolamento per la RISA dall’esercizio di riferimento 2025 e per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione dall’indagine 2026, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009 ai fini della rilevazione annua dei redditi e di un’analisi della sostenibilità delle aziende agricole mediante la rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA). Tali norme riguardano:
a) |
la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
b) |
il piano di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
c) |
il periodo di riferimento di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
d) |
le classi di orientamento tecnico-economico di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
e) |
l’accesso a dati pseudonimizzati di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009. |
Articolo 2
Soglia
La soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009 garantisce che il campo di osservazione rappresenti la maggiore proporzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.
Articolo 3
Piano di selezione
Il piano di selezione delle aziende contabili, redatto da ciascuno Stato membro secondo quanto previsto all’articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, include elementi atti a garantire l’ottenimento di un campione di riferimento rappresentativo del campo di osservazione. Nello specifico, il piano deve almeno:
a) |
essere basato sulle fonti statistiche di riferimento più recenti; |
b) |
spiegare le modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente alle circoscrizioni elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, nonché alle classi di orientamento tecnico-economico e alle classi di dimensione economica di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, del medesimo regolamento; |
c) |
fornire una ripartizione delle aziende nel campo di osservazione per classi di orientamento tecnico-economico e classi di dimensione economica di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, corrispondente almeno alle tipologie principali; |
d) |
indicare i metodi statistici per la determinazione della percentuale di selezione adottata per ciascuno strato, le procedure di selezione delle aziende contabili e il numero di aziende contabili da selezionare per strato. |
Articolo 4
Periodo di riferimento della produzione standard
Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione per l’anno N, di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, il periodo di riferimento comprende i cinque anni consecutivi dall’anno N-5 all’anno N-1.
Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cui al primo comma e comunemente denominati «produzioni standard N-3». Tali produzioni standard N-3 sono attualizzate per tener conto dell’evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata una statistica integrata sulle aziende agricole dell’Unione.
Articolo 5
Classi di orientamento tecnico-economico generali e principali
Le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e la corrispondenza tra di loro, di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 6
Concessione dell’accesso a dati pseudonimizzati a fini di ricerca
Le norme e le condizioni alle quali la Commissione concede l’accesso a livello dell’Unione a dati pseudonimizzati a fini di ricerca di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 figurano nell’allegato II.
Articolo 7
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Tuttavia il regolamento di cui al primo comma si continua ad applicare per la RISA agli esercizi di riferimento precedenti l’esercizio di riferimento 2025 e per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione fino alla statistica 2023.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio di riferimento 2025 per la RISA e a decorrere dalla statistica 2026 per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj.
(2) Osservazioni formali del Garante europeo della protezione dei dati sul progetto di regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola con norme sulla rilevazione annua dei redditi, l’analisi della sostenibilità delle aziende e l’accesso ai dati a fini di ricerca, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione formulati il 26 febbraio 2024.
(3) Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d’informazione contabile agricola in una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (GU L, 2023/2674, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1 agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 321, 7.11.2014, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1198/oj).
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295, 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ALLEGATO I
CLASSI DI ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO GENERALI E PRINCIPALI E RISPETTIVE CORRISPONDENZE DI CUI ALL’ARTICOLO 5
Orientamento tecnico-economico generale |
Descrizione |
Orientamento tecnico-economico principale |
Descrizione |
1 |
Aziende specializzate nei seminativi |
15 |
Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose |
16 |
Aziende specializzate in altre colture |
||
2 |
Aziende specializzate in ortofloricoltura |
21 |
Aziende specializzate in ortofloricoltura di serra |
22 |
Aziende specializzate in ortofloricoltura all’aperto |
||
23 |
Aziende specializzate in altri tipi di ortofloricoltura |
||
3 |
Aziende specializzate nelle colture permanenti |
35 |
Aziende specializzate in viticoltura |
36 |
Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura |
||
37 |
Aziende specializzate in olivicoltura |
||
38 |
Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti |
||
4 |
Aziende specializzate in erbivori |
45 |
Aziende bovine specializzate – orientamento latte |
46 |
Aziende bovine specializzate – orientamento allevamento e ingrasso |
||
47 |
Aziende bovine – latte, allevamento e ingrasso combinati |
||
48 |
Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori |
||
5 |
Aziende specializzate in granivori |
51 |
Aziende suinicole specializzate |
52 |
Aziende specializzate in pollame |
||
53 |
Aziende con vari granivori combinati |
||
6 |
Aziende di policoltura |
61 |
Aziende di policoltura |
7 |
Aziende con poliallevamento |
73 |
Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori |
74 |
Aziende con poliallevamento ad orientamento granivori |
||
8 |
Aziende miste (colture – allevamento) |
83 |
Aziende miste seminativi ed erbivori |
84 |
Aziende con colture diverse e allevamenti misti |
||
9 |
Aziende non classificate |
99 |
Aziende non classificate |
ALLEGATO II
CONCESSIONE DELL’ACCESSO A DATI PSEUDONIMIZZATI A FINI DI RICERCA DI CUI ALL’ARTICOLO 6
1. Principi generali
La Commissione può concedere l’accesso a fini di ricerca ai dati pseudonimizzati da lei detenuti per le finalità di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2009, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
l’utilizzo dei dati di ricerca soddisfa le finalità di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n 1217/2009; |
b) |
l’accesso, l’utilizzo e il trattamento dei dati di ricerca rispetta la protezione dei dati pseudonimizzati e dei dati individuali da cui derivano, come previsto dagli articoli 16 e 16 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 e dalle disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725; |
c) |
l’accesso è consentito soltanto per i dati che sono strettamente necessari ai fini della ricerca in questione; |
d) |
l’entità che richiede l’accesso ai dati è riconosciuta nel settore della ricerca, degli studi o dell’analisi; |
e) |
i dati sono richiesti per un progetto di interesse pubblico i cui risultati saranno resi pubblici; |
f) |
le misure di sicurezza fisiche, tecniche e amministrative volte a proteggere i dati pseudonimizzati sono adeguate per proteggere i dati pseudonimizzati richiesti. Le misure proposte sono specificate dall’entità richiedente; |
g) |
i dati pseudonimizzati sono utilizzati soltanto per il periodo di tempo autorizzato. La proroga dell’uso dei dati è subordinata all’autorizzazione della Commissione; |
h) |
la richiesta di accesso ai dati pseudonimizzati presentata alla Commissione dimostra la conformità dell’accesso proposto ai dati di ricerca e del loro utilizzo alle condizioni di cui alle lettere da a) a g). |
Nel concedere l’accesso, la Commissione rispetta i principi di sussidiarietà, proporzionalità e precauzione pertinenti nel contesto di specie, in conformità degli articoli 16 e 16 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 e delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:
— |
principio di sussidiarietà: l’utilizzo dei dati dovrebbe essere pertinente a livello dell’Unione o di diversi Stati membri. Nel caso in cui la richiesta riguardi un unico paese, la richiesta dovrebbe essere presentata allo Stato membro interessato; |
— |
principio di proporzionalità: l’accesso è concesso limitatamente al tempo e all’ambito di applicazione necessari per l’analisi; |
— |
principio di precauzione: i rischi di uso improprio dei dati sono ridotti al minimo. |
2. Richiesta di accesso ai dati pseudonimizzati
La richiesta di accesso ai dati con finalità di ricerca indica:
a) |
il singolo o l’entità che richiede l’accesso; |
b) |
l’ubicazione della persona fisica o del soggetto giuridico richiedente, indicando se si trova all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
c) |
la finalità legittima della ricerca, la sua fonte di finanziamento e la titolarità dei risultati della ricerca; |
d) |
la spiegazione del motivo per cui tale finalità esige l’utilizzo dei dati pseudonimizzati richiesti e del motivo per cui tale finalità non può essere conseguita servendosi di dati anonimi; |
e) |
in che modo l’accesso, il trattamento e l’utilizzo dei dati sono conformi alla finalità dei dati e alle tutele dei dati richieste dal regolamento (CE) n. 1217/2009 nonché ai principi generali di cui al punto 1. Il singolo o l’entità richiedente dovrebbe indicare i rischi che identifica e le azioni di mitigazione che intende mettere in atto; |
f) |
le persone fisiche che avranno accesso ai dati; |
g) |
i servizi di accesso da utilizzare; |
h) |
i set di dati cui avere accesso, i metodi impiegati per la loro analisi; |
i) |
il periodo di accesso ai dati; |
j) |
i risultati attesi dalla ricerca che si intendono pubblicare o altrimenti diffondere; e |
k) |
qualsiasi altra informazione pertinente per la motivazione della richiesta. |
Alla richiesta di accesso sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dalle singole persone che avranno accesso ai dati.
La Commissione valuta se la richiesta è conforme ai principi generali menzionati al punto 1 e decide se accogliere o respingere la richiesta. Se le richieste sono conformi al regolamento (CE) n. 1217/2009, possono essere approvate. La richiesta è respinta se l’utilizzo previsto dei dati pseudonimizzati non è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o, in ogni caso, se non garantisce una protezione equivalente nel caso di trasferimenti internazionali.
Nel valutare la richiesta di accesso, la Commissione tiene altresì conto della necessità di protezione dei dati individuali e, in particolare, del rispetto delle norme per i trasferimenti di dati a destinatari situati al di fuori del territorio dell’Unione di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)